Art. 55.
Sono abrogate le disposizioni di cui agli articoli 20 e seguenti della legge 23 luglio 1896, n. 318 , e successive modificazioni; il regio decreto 6 maggio 1909, n. 305 , nonche' tutte le altre disposizioni vigenti in materia incompatibili con la presente legge.
Sono abrogate le disposizioni di cui agli articoli 20 e seguenti della legge 23 luglio 1896, n. 318 , e successive modificazioni; il regio decreto 6 maggio 1909, n. 305 , nonche' tutte le altre disposizioni vigenti in materia incompatibili con la presente legge.