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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanusei, sentenza 14/01/2025, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanusei |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 91/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI nella persona del giudice dott.ssa Giada Rutili ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 91 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 promossa da:
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Lanusei, presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. Pietro Usai, che lo rappresenta e difende come da delega in calce all'atto di citazione, attore contro
(c.f. ), (c.f. ) E CP_1 C.F._2 CP_2 C.F._3 [...]
(c.f. ), (c.f. ), CP_3 C.F._4 CP_4 C.F._5 CP_5
(c.f. ) elettivamente domiciliati in Bari – S. Spirito presso lo studio
[...] C.F._6 dell'Avv. Giovanni Moretti, che li rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, convenuti e contro
, , , CP_6 CP_7 CP_8 Controparte_9 CP_10 [...]
e , CP_11 CP_12
convenuti contumaci
Oggetto: usucapione
Conclusioni nell'interesse dell'attore (note di trattazione scritta del 10 dicembre 2024):
“1) dichiarare , nato a [...], il [...], ivi residente, C.F. Parte_1 C.F._1
proprietario per intervenuta usucapione dell'appezzamento di terreno sito in Comune di Ilbono, località Perdarba, distinto in Catasto Terreni al foglio 22, con i mappali 1172, di are 02.85 e 1783, di
pagina 1 di 6 are 05.23, confinante con proprietà altro appezzamento di proprietà del medesimo attore, Per_1
canale e strada;
2) con compensazione totale delle spese del giudizio”.
Conclusioni nell'interesse dei convenuti costituiti (comparsa di costituzione):
“Piaccia all'On.le Tribunale di Lanusei adito, reiectis adversis:
a) dell'adesione, con il presente atto, dei sigg.ri , , , CP_1 CP_2 CP_3 [...]
e , alla domanda dell'attore, di dichiarare il sig. proprietario, per CP_4 CP_5 Parte_1
intervenuta usucapione, dell'appezzamento di terreno sito in Comune di Ilbono, località Perdarba, distinto in Catasto Terreni al foglio 22, con i mappali 1172, di are 02.8, 1783, di are 05.23, confinante con proprietà altro appezzamento di proprietà del medesimo esponente, canale e strada;
Per_1
b) esonerare i convenuti sigg.ri , , , e CP_1 CP_2 CP_3 CP_4 CP_5
, da qualsivoglia esborso, ivi comprese le spese e gli onorari di causa, comunque, rivenienti
[...] dall'accoglimento della domanda attorea”.
***
Motivi in fatto e diritto della decisione
ha adito l'intestato Tribunale al fine di accertare e sentir dichiarare di essere proprietario, Parte_1
per intervenuta usucapione, dell'immobile sito in località Perdarba del Comune di Ilbono, distinto al catasto terreni al foglio 22, particelle 1172 e 1783.
L'attore ha dedotto di avere acquistato il suddetto immobile con scrittura privata dell'11 febbraio 2021 da , , , e , eredi del precedente proprietario CP_8 CP_9 CP_10 CP_12 CP_11 Per_2
, il quale ne aveva disposto in loro favore con testamento pubblico del 3 dicembre 2014.
[...]
L'attore ha assunto di essere subentrato ai suoi danti causa, che a loro volta erano subentrati a Per_2
nel possesso del suddetto immobile;
dalla formalizzazione della vendita (2021) lo avrebbe
[...]
posseduto in maniera esclusiva.
Ha quindi chiesto che, accertato il possesso ex art. 1158 c.c. continuo, ininterrotto, pacifico e pubblico per oltre vent'anni, il Tribunale dichiarasse l'intervenuto acquisto a titolo originario per usucapione dell'immobile indicato.
Si sono costituiti in giudizio , , e CP_1 CP_2 CP_3 CP_4 CP_5
i quali non si sono opposti alla domanda proposta da parte attrice e hanno concluso chiedendone
[...]
l'accoglimento.
Gli altri convenuti, seppure regolarmente citati in causa, non si sono costituiti e, alle udienze del 15 giugno 2023 e del 21 novembre 2023, ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita con prove documentali e prova per testi.
pagina 2 di 6 ***
La domanda di parte attrice merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Il disposto normativo dell'art. 1158 c.c. prevede che “La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni” e, a norma dell'art. 1140 c.c., “il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale”.
Dal combinato disposto delle norme appena riportate, è evidente come l'acquisto a titolo originario - usucapione - della proprietà di un determinato bene immobile sia il frutto della disponibilità fisica dello stesso, con volontà inequivoca di voler estromettere chiunque altro dall'utilizzabilità del medesimo protratta per un determinato lasso di tempo previsto dalla legge e manifestata con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (in tal senso, Cass. Civ., 11 maggio 1996 n. 4436; Cass. Civ., 4 febbraio 2015 n. 2043).
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, colui che agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva consistenti in un elemento materiale (corpus), integrato dall'esercizio sul bene di poteri corrispondenti a quelli del proprietario, effettuato in modo pacifico, pubblico, continuo e non interrotto, nonché in un elemento soggettivo (animus rem sibi habendi), costituito dalla volontà del possessore di tenere la cosa in proprio esclusivo dominio, desumibile anche in via presuntiva ed implicita dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà
(in tal senso, Cass. Civ., 21 febbraio 2013 n. 4332; Cass. Civ., sez. 2, 11 giugno 2010 n. 14092; Cass.
Civ., sez. 2, 6 agosto 2004 n. 15145).
La continuità del possesso è presunta, ai sensi dell'art. 1142 c.c., secondo cui “il possessore attuale che ha posseduto in tempo più remoto si presume che abbia posseduto nel tempo intermedio”.
A tale ordine di considerazioni va aggiunto che, ai sensi dell'art. 1146, comma II, c.c., “Il successore a titolo particolare può unire al proprio possesso quello del suo autore per goderne gli effetti”.
Detto altrimenti, il principio dell'“accessione del possesso”, sancito dalla norma appena richiamata, consente al possessore attuale - nelle ipotesi di successione a titolo particolare - di congiungere al proprio possesso quello dei suoi danti causa, ai fini del computo del termine utile per l'usucapione. Sul punto, la giurisprudenza della Corte di Cassazione non ha mancato di osservare come “in tema di accessione nel possesso di cui all'art. 1146 c.c., comma 2, poiché la norma ricollega espressamente alla qualità di successore a titolo particolare nel diritto la facoltà di unire il proprio possesso a quello del dante causa, affinché operi il trapasso del possesso dall'uno all'altro dei successivi possessori e il
pagina 3 di 6 successore a titolo particolare possa unire al proprio il possesso del dante causa, è necessario che il trasferimento trovi la propria giustificazione in un titolo astrattamente idoneo a trasferire la proprietà
o altro diritto reale sul bene” (ex multis, Cassazione civile, sez. II, 27.3.2015, n. 6290).
Pertanto, chi intenda avvalersi dell'accessione del possesso per unire il proprio possesso a quello del dante causa ai fini dell'usucapione, deve fornire la prova di aver acquisito un titolo astrattamente idoneo (ancorché invalido o proveniente “a non domino”) a giustificare la “traditio” del bene oggetto della signoria di fatto, operando detta accessione con riferimento e nei limiti del titolo traslativo e non oltre lo stesso.
Riportando a detti principi il caso di specie, questo Tribunale osserva che la prova orale espletata ha confermato il possesso dei beni per un periodo di oltre vent'anni prima in capo a e ai Persona_2 suoi aventi causa e poi all'attore.
Ed infatti, i testimoni escussi hanno riferito in maniera univoca sulla durata e sulle modalità di esercizio del possesso, individuando con esattezza e precisione i confini del terreno oggetto della domanda, che hanno riconosciuto nelle foto e di cui hanno fornito riscontro anche nella mappa esibitagli in udienza
(dichiarazioni dei testi e , rese all'udienza del 29 ottobre 2024). Testimone_1 Testimone_2
e hanno riferito di avere sempre conosciuto il terreno in questione Testimone_1 Testimone_2 recintato con rete metallica e pali in ferro, ma di non saper dire chi l'abbia apposta. Hanno escluso la presenza di un vero e proprio cancello, precisando che per accedere al terreno si deve spostare la rete.
Entrambi i testi hanno confermato che fino ad una decina di anni fa circa (dal 1997/1998, teste Tes_1
e dal 2021, teste ) il terreno oggetto di causa era nella disponibilità di
[...] Testimone_2 Per_2
, che lo curava. Dopo il suo decesso (10 febbraio 2015), il terreno in questione era utilizzato in
[...] via esclusiva dai nipoti di quest'ultimo, , , e , e, da CP_8 CP_12 CP_9 CP_10 CP_11 circa tre anni sino ad oggi, lo stesso è nella disponibilità dell'attore.
I testi hanno precisato che tutti i soggetti menzionati, nei periodi in cui hanno rispettivamente disposto del terreno, si sono occupati della manutenzione della recinzione, della pulizia del terreno, che hanno concesso, altresì, ad uso pascolo, anche agli stessi testimoni.
Il teste ha riferito che sia lui che suo padre, nel periodo in cui hanno disposto del terreno Testimone_1
per il pascolo, si sono occupati di seminarlo ad erbaio per il loro gregge.
Il teste ha confermato che il terreno è stato concesso ad uso pascolo dapprima ad Testimone_2
e e poi a lui stesso, che si era occupato di ararlo, seminarlo ad erbaio per i Per_2 Testimone_1
cavalli e di tenerlo pulito.
Gli stessi testi hanno riferito che da circa tre anni le stesse attività sono svolte da . Hanno Parte_1
riferito, altresì, di avere sempre considerato quale esclusivo proprietario del terreno, il Persona_2
pagina 4 di 6 quale glielo concedeva in affitto in cambio di una forma di formaggio (teste o della pulizia del Tes_1 fondo (teste e di sapere che, per quanto a loro conoscenza, nessuno ha mai contestato l'utilizzo Pt_1 dell'immobile dapprima da parte di quest'ultimo e poi dei suoi nipoti.
Questo Tribunale ritiene che non vi sia ragione alcuna per dubitare dell'attendibilità dei testi, i quali hanno saputo collocare temporalmente i fatti e hanno riferito in maniera univoca sulle modalità di utilizzo del terreno da parte dell'attore e dei suoi danti causa, nonché in ragione dei rapporti di conoscenza con l'attore e della frequentazione dei luoghi oggetto di causa, per averne essi stessi disposto personalmente su concessione dell'originario proprietario e per avere abitato Persona_2 nel terreno confinante (teste o per abitare tutt'ora e da ventitré anni in un terreno vicino (teste Tes_1
. Pt_1
Ora, l'attore ha rappresentato di essere divenuto proprietario del terreno sito in Ilbono in località
Perdarba (foglio 22 particelle 1172 e 1783), per averlo posseduto a far data dall'anno 2021 e ha dedotto di essere subentrato nel possesso esercitato sullo stesso bene da , , , CP_8 CP_9 CP_10
e dall'anno 2015 e, prima di loro, dal loro dante causa , producendo CP_12 CP_11 Persona_2
testamento pubblico del 3 dicembre 2014, con cui ha disposto del terreno in favore dei Persona_2
nipoti (doc. 13 atto di citazione) e scrittura privata di compravendita dell'11 febbraio 2021 (doc. 11 atto di citazione), con la quale questi ultimi hanno venduto il terreno all'odierno attore.
Tali documenti devono essere ritenuti titoli idonei ai fini dell'accessione del possesso dai danti causa di cui sopra.
All'esito dell'istruttoria deve ritenersi che l'attore abbia provato tutti gli elementi di cui ai disposti normativi degli artt. 1158 c.c. e 1140 c.c. e possa essere dichiarato che ha acquistato la Parte_1
proprietà del terreno oggetto di causa per usucapione in forza di accessione del possesso (art. 1146, comma 2 c.c.), per avere unito il suo possesso a quello dei danti causa , , CP_8 CP_9
, e , a loro volta succeduti nel possesso dello zio . CP_10 CP_12 CP_11 Persona_2
*
Trattandosi di un giudizio di accertamento, che non trova la sua ragione in fatti addebitabili al convenuto, e in cui la partecipazione del giudice è necessaria e inevitabile al fine della soddisfazione della tutela, i convenuti contumaci, che non hanno resistito in giudizio, non possono dirsi soccombenti e non sono tenuti alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attore.
Considerato che i convenuti , , e CP_1 CP_2 CP_3 CP_4 CP_5
si sono costituiti senza contestare la domanda di parte attrice e chiedendone l'accoglimento,
[...]
rispetto agli stessi deve disporsi la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accertato l'avvenuto acquisto per intervenuta usucapione ventennale, dichiara proprietario Parte_1
dei terreni distinti al Catasto Terreni del Comune di Ilbono, località Perdarba, al foglio 22, particella
1172, qualità vigneto e foglio 22, particella 1783, qualità vigneto;
2) spese compensate riguardo ai convenuti costituiti;
3) nulla sulle spese con riguardo ai convenuti contumaci.
Lanusei, 14 gennaio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Giada Rutili
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI nella persona del giudice dott.ssa Giada Rutili ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 91 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 promossa da:
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Lanusei, presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. Pietro Usai, che lo rappresenta e difende come da delega in calce all'atto di citazione, attore contro
(c.f. ), (c.f. ) E CP_1 C.F._2 CP_2 C.F._3 [...]
(c.f. ), (c.f. ), CP_3 C.F._4 CP_4 C.F._5 CP_5
(c.f. ) elettivamente domiciliati in Bari – S. Spirito presso lo studio
[...] C.F._6 dell'Avv. Giovanni Moretti, che li rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, convenuti e contro
, , , CP_6 CP_7 CP_8 Controparte_9 CP_10 [...]
e , CP_11 CP_12
convenuti contumaci
Oggetto: usucapione
Conclusioni nell'interesse dell'attore (note di trattazione scritta del 10 dicembre 2024):
“1) dichiarare , nato a [...], il [...], ivi residente, C.F. Parte_1 C.F._1
proprietario per intervenuta usucapione dell'appezzamento di terreno sito in Comune di Ilbono, località Perdarba, distinto in Catasto Terreni al foglio 22, con i mappali 1172, di are 02.85 e 1783, di
pagina 1 di 6 are 05.23, confinante con proprietà altro appezzamento di proprietà del medesimo attore, Per_1
canale e strada;
2) con compensazione totale delle spese del giudizio”.
Conclusioni nell'interesse dei convenuti costituiti (comparsa di costituzione):
“Piaccia all'On.le Tribunale di Lanusei adito, reiectis adversis:
a) dell'adesione, con il presente atto, dei sigg.ri , , , CP_1 CP_2 CP_3 [...]
e , alla domanda dell'attore, di dichiarare il sig. proprietario, per CP_4 CP_5 Parte_1
intervenuta usucapione, dell'appezzamento di terreno sito in Comune di Ilbono, località Perdarba, distinto in Catasto Terreni al foglio 22, con i mappali 1172, di are 02.8, 1783, di are 05.23, confinante con proprietà altro appezzamento di proprietà del medesimo esponente, canale e strada;
Per_1
b) esonerare i convenuti sigg.ri , , , e CP_1 CP_2 CP_3 CP_4 CP_5
, da qualsivoglia esborso, ivi comprese le spese e gli onorari di causa, comunque, rivenienti
[...] dall'accoglimento della domanda attorea”.
***
Motivi in fatto e diritto della decisione
ha adito l'intestato Tribunale al fine di accertare e sentir dichiarare di essere proprietario, Parte_1
per intervenuta usucapione, dell'immobile sito in località Perdarba del Comune di Ilbono, distinto al catasto terreni al foglio 22, particelle 1172 e 1783.
L'attore ha dedotto di avere acquistato il suddetto immobile con scrittura privata dell'11 febbraio 2021 da , , , e , eredi del precedente proprietario CP_8 CP_9 CP_10 CP_12 CP_11 Per_2
, il quale ne aveva disposto in loro favore con testamento pubblico del 3 dicembre 2014.
[...]
L'attore ha assunto di essere subentrato ai suoi danti causa, che a loro volta erano subentrati a Per_2
nel possesso del suddetto immobile;
dalla formalizzazione della vendita (2021) lo avrebbe
[...]
posseduto in maniera esclusiva.
Ha quindi chiesto che, accertato il possesso ex art. 1158 c.c. continuo, ininterrotto, pacifico e pubblico per oltre vent'anni, il Tribunale dichiarasse l'intervenuto acquisto a titolo originario per usucapione dell'immobile indicato.
Si sono costituiti in giudizio , , e CP_1 CP_2 CP_3 CP_4 CP_5
i quali non si sono opposti alla domanda proposta da parte attrice e hanno concluso chiedendone
[...]
l'accoglimento.
Gli altri convenuti, seppure regolarmente citati in causa, non si sono costituiti e, alle udienze del 15 giugno 2023 e del 21 novembre 2023, ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita con prove documentali e prova per testi.
pagina 2 di 6 ***
La domanda di parte attrice merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Il disposto normativo dell'art. 1158 c.c. prevede che “La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni” e, a norma dell'art. 1140 c.c., “il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale”.
Dal combinato disposto delle norme appena riportate, è evidente come l'acquisto a titolo originario - usucapione - della proprietà di un determinato bene immobile sia il frutto della disponibilità fisica dello stesso, con volontà inequivoca di voler estromettere chiunque altro dall'utilizzabilità del medesimo protratta per un determinato lasso di tempo previsto dalla legge e manifestata con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (in tal senso, Cass. Civ., 11 maggio 1996 n. 4436; Cass. Civ., 4 febbraio 2015 n. 2043).
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, colui che agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva consistenti in un elemento materiale (corpus), integrato dall'esercizio sul bene di poteri corrispondenti a quelli del proprietario, effettuato in modo pacifico, pubblico, continuo e non interrotto, nonché in un elemento soggettivo (animus rem sibi habendi), costituito dalla volontà del possessore di tenere la cosa in proprio esclusivo dominio, desumibile anche in via presuntiva ed implicita dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà
(in tal senso, Cass. Civ., 21 febbraio 2013 n. 4332; Cass. Civ., sez. 2, 11 giugno 2010 n. 14092; Cass.
Civ., sez. 2, 6 agosto 2004 n. 15145).
La continuità del possesso è presunta, ai sensi dell'art. 1142 c.c., secondo cui “il possessore attuale che ha posseduto in tempo più remoto si presume che abbia posseduto nel tempo intermedio”.
A tale ordine di considerazioni va aggiunto che, ai sensi dell'art. 1146, comma II, c.c., “Il successore a titolo particolare può unire al proprio possesso quello del suo autore per goderne gli effetti”.
Detto altrimenti, il principio dell'“accessione del possesso”, sancito dalla norma appena richiamata, consente al possessore attuale - nelle ipotesi di successione a titolo particolare - di congiungere al proprio possesso quello dei suoi danti causa, ai fini del computo del termine utile per l'usucapione. Sul punto, la giurisprudenza della Corte di Cassazione non ha mancato di osservare come “in tema di accessione nel possesso di cui all'art. 1146 c.c., comma 2, poiché la norma ricollega espressamente alla qualità di successore a titolo particolare nel diritto la facoltà di unire il proprio possesso a quello del dante causa, affinché operi il trapasso del possesso dall'uno all'altro dei successivi possessori e il
pagina 3 di 6 successore a titolo particolare possa unire al proprio il possesso del dante causa, è necessario che il trasferimento trovi la propria giustificazione in un titolo astrattamente idoneo a trasferire la proprietà
o altro diritto reale sul bene” (ex multis, Cassazione civile, sez. II, 27.3.2015, n. 6290).
Pertanto, chi intenda avvalersi dell'accessione del possesso per unire il proprio possesso a quello del dante causa ai fini dell'usucapione, deve fornire la prova di aver acquisito un titolo astrattamente idoneo (ancorché invalido o proveniente “a non domino”) a giustificare la “traditio” del bene oggetto della signoria di fatto, operando detta accessione con riferimento e nei limiti del titolo traslativo e non oltre lo stesso.
Riportando a detti principi il caso di specie, questo Tribunale osserva che la prova orale espletata ha confermato il possesso dei beni per un periodo di oltre vent'anni prima in capo a e ai Persona_2 suoi aventi causa e poi all'attore.
Ed infatti, i testimoni escussi hanno riferito in maniera univoca sulla durata e sulle modalità di esercizio del possesso, individuando con esattezza e precisione i confini del terreno oggetto della domanda, che hanno riconosciuto nelle foto e di cui hanno fornito riscontro anche nella mappa esibitagli in udienza
(dichiarazioni dei testi e , rese all'udienza del 29 ottobre 2024). Testimone_1 Testimone_2
e hanno riferito di avere sempre conosciuto il terreno in questione Testimone_1 Testimone_2 recintato con rete metallica e pali in ferro, ma di non saper dire chi l'abbia apposta. Hanno escluso la presenza di un vero e proprio cancello, precisando che per accedere al terreno si deve spostare la rete.
Entrambi i testi hanno confermato che fino ad una decina di anni fa circa (dal 1997/1998, teste Tes_1
e dal 2021, teste ) il terreno oggetto di causa era nella disponibilità di
[...] Testimone_2 Per_2
, che lo curava. Dopo il suo decesso (10 febbraio 2015), il terreno in questione era utilizzato in
[...] via esclusiva dai nipoti di quest'ultimo, , , e , e, da CP_8 CP_12 CP_9 CP_10 CP_11 circa tre anni sino ad oggi, lo stesso è nella disponibilità dell'attore.
I testi hanno precisato che tutti i soggetti menzionati, nei periodi in cui hanno rispettivamente disposto del terreno, si sono occupati della manutenzione della recinzione, della pulizia del terreno, che hanno concesso, altresì, ad uso pascolo, anche agli stessi testimoni.
Il teste ha riferito che sia lui che suo padre, nel periodo in cui hanno disposto del terreno Testimone_1
per il pascolo, si sono occupati di seminarlo ad erbaio per il loro gregge.
Il teste ha confermato che il terreno è stato concesso ad uso pascolo dapprima ad Testimone_2
e e poi a lui stesso, che si era occupato di ararlo, seminarlo ad erbaio per i Per_2 Testimone_1
cavalli e di tenerlo pulito.
Gli stessi testi hanno riferito che da circa tre anni le stesse attività sono svolte da . Hanno Parte_1
riferito, altresì, di avere sempre considerato quale esclusivo proprietario del terreno, il Persona_2
pagina 4 di 6 quale glielo concedeva in affitto in cambio di una forma di formaggio (teste o della pulizia del Tes_1 fondo (teste e di sapere che, per quanto a loro conoscenza, nessuno ha mai contestato l'utilizzo Pt_1 dell'immobile dapprima da parte di quest'ultimo e poi dei suoi nipoti.
Questo Tribunale ritiene che non vi sia ragione alcuna per dubitare dell'attendibilità dei testi, i quali hanno saputo collocare temporalmente i fatti e hanno riferito in maniera univoca sulle modalità di utilizzo del terreno da parte dell'attore e dei suoi danti causa, nonché in ragione dei rapporti di conoscenza con l'attore e della frequentazione dei luoghi oggetto di causa, per averne essi stessi disposto personalmente su concessione dell'originario proprietario e per avere abitato Persona_2 nel terreno confinante (teste o per abitare tutt'ora e da ventitré anni in un terreno vicino (teste Tes_1
. Pt_1
Ora, l'attore ha rappresentato di essere divenuto proprietario del terreno sito in Ilbono in località
Perdarba (foglio 22 particelle 1172 e 1783), per averlo posseduto a far data dall'anno 2021 e ha dedotto di essere subentrato nel possesso esercitato sullo stesso bene da , , , CP_8 CP_9 CP_10
e dall'anno 2015 e, prima di loro, dal loro dante causa , producendo CP_12 CP_11 Persona_2
testamento pubblico del 3 dicembre 2014, con cui ha disposto del terreno in favore dei Persona_2
nipoti (doc. 13 atto di citazione) e scrittura privata di compravendita dell'11 febbraio 2021 (doc. 11 atto di citazione), con la quale questi ultimi hanno venduto il terreno all'odierno attore.
Tali documenti devono essere ritenuti titoli idonei ai fini dell'accessione del possesso dai danti causa di cui sopra.
All'esito dell'istruttoria deve ritenersi che l'attore abbia provato tutti gli elementi di cui ai disposti normativi degli artt. 1158 c.c. e 1140 c.c. e possa essere dichiarato che ha acquistato la Parte_1
proprietà del terreno oggetto di causa per usucapione in forza di accessione del possesso (art. 1146, comma 2 c.c.), per avere unito il suo possesso a quello dei danti causa , , CP_8 CP_9
, e , a loro volta succeduti nel possesso dello zio . CP_10 CP_12 CP_11 Persona_2
*
Trattandosi di un giudizio di accertamento, che non trova la sua ragione in fatti addebitabili al convenuto, e in cui la partecipazione del giudice è necessaria e inevitabile al fine della soddisfazione della tutela, i convenuti contumaci, che non hanno resistito in giudizio, non possono dirsi soccombenti e non sono tenuti alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attore.
Considerato che i convenuti , , e CP_1 CP_2 CP_3 CP_4 CP_5
si sono costituiti senza contestare la domanda di parte attrice e chiedendone l'accoglimento,
[...]
rispetto agli stessi deve disporsi la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accertato l'avvenuto acquisto per intervenuta usucapione ventennale, dichiara proprietario Parte_1
dei terreni distinti al Catasto Terreni del Comune di Ilbono, località Perdarba, al foglio 22, particella
1172, qualità vigneto e foglio 22, particella 1783, qualità vigneto;
2) spese compensate riguardo ai convenuti costituiti;
3) nulla sulle spese con riguardo ai convenuti contumaci.
Lanusei, 14 gennaio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Giada Rutili
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