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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 05/06/2025, n. 396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 396 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1847/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Arezzo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marina Rossi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1847/2021 promossa da:
rappresentata e difesa dall'Avv. Sara Buricchi e dall'Avv. Tatiana Parte_1
Blazincic, elettivamente domiciliata presso lo studio L'Avv. Buricchi sito in Arezzo, Via
Margaritone, n. 32, int. 1,
PARTE ATTRICE
contro rappresentata e difesa dall'Avv. Renzo Ristuccia e dall'Avv. Angelo Controparte_1
Petrone, elettivamente domiciliata presso i seguenti indirizzi pec:
; , Email_1 Email_2
PARTE CONVENUTA
e
TR
, rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Antonio Puliti, elettivamente
[...] domiciliata presso il suo studio sito in Prato, Via G. Valentini, n. 23/A,
PARTE TERZA INTERVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni del 02.12.2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
esponendo: Controparte_1
- che la convenuta è subentrata nei rapporti di conto corrente (ancora in essere) che la società intratteneva con da un lato e con Unione di Banche Italiane TR
S.p.A. (UBI) dall'altro, tra cui: il rapporto di conto corrente ordinario contraddistinto al n. pagina 1 di 19 1182334 aperto nel settembre 2014 con oggi c/c n. TR
1000/1606 di il rapporto di conto corrente anticipi contraddistinto al n. Controparte_1
571182391 con oggi commutato in un conto anticipi di TR
il cui numero ancora non è stato comunicato all'opponente; il rapporto di conto Controparte_1 corrente anticipi n. 300859-5 con AN L'UR , già n. 17 con UBI, commutato CP_3 in un conto anticipi di il cui numero ancora non è stato comunicato Controparte_1 all'opponente; il rapporto di conto corrente ordinario n. 5868.1 con Controparte_4
già c/c n. 5868 con UBI, oggi c/c ordinario n. 645 di
[...] Controparte_1
- che al conto corrente n. 1182334 nel corso del rapporto venivano collegate varie tipologie di conti correnti c.d. “tecnici” ogni volta che la ex e poi TR [...]
(con la quale il contratto è variato al c/c n. 1000/1606) concedevano alla CP_1 [...] una linea di credito per anticipo fatture, per anticipi sbf divisa Euro, per l'apertura Parte_2 di credito in oro con utilizzo rotativo (con riserva di proprietà), per prestito d'oro in uso (con riserva di proprietà), per anticipi all'esportazione su fatture finanziamento e per conto anticipi
(come si evince dalla perizia in atti – all. 2 e relativi allegati A, B, C, D, E), ma che nessun contratto veniva sottoscritto dalla correntista;
- che anche ai rapporti originariamente intercorsi con AN L'UR e del Lazio, ossia il conto corrente anticipi n. 300859-5 e il conto corrente ordinario n. 5868.1, successivamente divenuti rispettivamente c/c n. 17 e c/c n. 5868 con UBI, e poi variati rispettivamente in un conto corrente anticipi il cui numero non risulta ancora comunicato all'attrice e c/c ordinario n.
645 con sono state collegate varie tipologie di contratti c.d. “tecnici” Controparte_1
(come si evince dalla perizia in atti – all. 3 e relativi allegati), ma anche di questi non vi è alcuna documentazione contrattuale;
- che nel 2020, a causa della situazione emergenziale pandemica, aveva deciso di rivedere tutte le posizioni in essere con gli Istituti di credito con i quali intratteneva rapporti;
- che in esito ad una consulenza tecnica di parte, svolta sulla base della documentazione nella disponibilità di parte attrice, sono emersi svariati profili di irregolarità nella gestione dei rapporti di conto corrente (e relativi conto anticipi e aperture di credito, anche nella forma del prestito d'uso in oro) instaurati sia con l'allora sia con TR
l'allora rapporti che - a seguito delle note Controparte_5 vicende che hanno coinvolto i due predetti Istituti di credito - fanno oggi capo a Controparte_1 Cont
(perizia redatta dal Dott. - Allegati 2 ex e 3 ex UBI);
[...] Persona_1
- che dagli accertamenti svolti sui rapporti in parola è emerso che, con riguardo ai rapporti ex relativamente al periodo 30.09.2014 al 31.12.2020 e, con riguardo ai TR rapporti ex e del relativamente al periodo 31.03.2008 al Controparte_5 CP_3
31.12.2020, erano stati illegittimamente i) applicati interessi ultralegali, commissioni di massimo scoperto e/o affidamento e spese, in mancanza di pattuizione;
ii) addebitate commissioni di massimo scoperto e/o affidamento;
iii) addebitate competenze e spese collegate non pattuite (€ 17.538,79 al c/c ordinario n. 1000/1606, già n. 1182334; € 33.964,77 al c/c anticipi n. 17 - già n. 300859-5; € 10.383,58 al c/c ordinario n. 645 - già n. 5868.1, poi c/c n.
5868 con UBI) oltre al prestito d'uso in oro (€ 174.505,25 al c/c ordinario n. 1000/1606, già n.
1182334; € 160.173,71 al c/c ordinario n. 645 - già n. 5868.1, poi c/c n. 5868 con UBI); iv) applicata la “valuta fittizia” (nella misura di € 877,10 con riferimento al c/c ordinario n. pagina 2 di 19 1000/1606, già n. 1182334; € 1.698,23 nel c/c anticipi n. 17 - già n. 300859-5; € 522,94 nel c/c ordinario n. 645 - già n. 5868.1, poi c/c n. 5868 con UBI); v) applicata la capitalizzazione trimestrale degli interessi in assenza di pattuizione scritta fino alla data del 31.03.2016 nel c/c ordinario n. 1000/1606 (già n. 1182334) e fino al 30.06.2016 nel c/c anticipi n. 17 (già n.
300859-5) e nel c/c ordinario n. 645 (già n. 5868.1, poi c/c n. 5868 con UBI), e successivamente solo per le spese (indebita capitalizzazione composta per € 1.754,20 sul c/c ordinario n.
1000/1606, per € 3.396,47 sul c/c anticipi n. 17 e per € 1.048,58 sul c/c ordinario n. 645); vi) applicati interessi superiori al tasso soglia usura in 21 trimetri su 26 esaminati riguardo al c/c ordinario n. 1000/1606 (già n. 1182334) per un importo pari a € 14.581,51, e in 33 trimetri su
52 esaminati riguardo il c/c ordinario n. 645 (già n. 5868.1, successivamente poi c/c n. 5868 con
UBI) per un importo di € 122.215,47;
- che il comportamento posto in essere dalla si poneva anche in contrasto con il dovere di CP_2 correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto.
Tanto premesso parte attrice ha dedotto che al 31.12.2020 risulta: - in ordine al c/c ordinario n.
1000/1606 (già n. 1182334) un importo a credito per la società correntista pari ad € 196.403,74 rispetto al saldo creditore di € 2.392,83 indicato dalla per una differenza a credito di CP_2 Parte_1 di € 194.010,91 (All. 2); - in ordine al c/c ordinario n. 645 (già n. 5868.1, poi c/c n. 5868 con UBI), un importo a credito per la società correntista pari ad € 239.345,45 rispetto al saldo creditore indicato dalla per una differenza a credito di di € 213.520,14 (All. 3). CP_2 Parte_1
Sulla base di tali allegazioni, parte attrice ha spiegato le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo
Tribunale di Arezzo adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e ragione, così decidere
Nel merito ed in via principale:
1) Accertare e Dichiarare la nullità e/o invalidità e/o inesistenza e/o inefficacia delle obbligazioni determinanti la corresponsione di interessi passivi nella misura ultralegale, in riferimento al rapporto di conto corrente ordinario n. 1000/1606 (già n. 1182334 BPV), al rapporto di conto corrente anticipi già n. 17 UBI e al rapporto di conto corrente ordinario n. 645 (già n. 5868 UBI), determinati in violazione L'art. 1284 c.c. in quanto mai pattuiti contrattualmente e, comunque, successivamente variati in senso sfavorevole alla società esponente senza pattuizione sottoscritta dalla Parte_1
e senza alcuna preventiva comunicazione da parte di;
[...] Controparte_7
2) Accertare e Dichiarare illegittime e dunque non dovute, per tutti i motivi indicati, le somme corrisposte in relazione al contratto di conto corrente ordinario n. 1000/1606 (già 1182334 BPV), al conto corrente anticipi già n. 17 UBI e al conto corrente ordinario n. 645 (già 5868 UBI), a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, delle commissioni, interessi e delle spese, nonché
l'inefficacia ed invalidità di tutte le variazioni delle condizioni contrattuali successive alla stipula del contratto e sfavorevoli alla in via alternativa, a seguito della esibizione e/o Parte_1 produzione in giudizio della parte convenuta delle lettere contratto, ritenere e dichiarare la nullità delle clausole di capitalizzazione trimestrale, semestrale e/o annuale degli interessi passivi, delle commissioni e delle spese ivi contenute;
3) Accertare e Dichiarare non dovute, per indeterminatezza e/o indeterminabilità L'oggetto, ed in ogni caso perché prestazione senza causa, le somme addebitate per commissione di massimo scoperto
pagina 3 di 19 e/o affidamento calcolate in costanza di utilizzo del rapporto di conto corrente ordinario n. 1000/1606
(già 1182334 BPV), del conto corrente anticipi già n. 17 UBI e del conto corrente ordinario n. 645
(già 5868 UBI), in aggiunta agli interessi passivi;
4) Accertare e Dichiarare la nullità e/o l'invalidità e/o l'illegittimità e/o inefficacia delle obbligazioni derivanti dai prestiti d'uso d'oro, per illegittima applicazione di interessi ultralegali, commissioni di massimo scoperto e/o affidamento e capitalizzazione trimestrale degli interessi collegati al rapporto di conto corrente n. 1000/1606 (già 1182334 BPV), al conto corrente anticipi già n. 17 UBI e al conto corrente ordinario n. 645 (già 5868 UBI);
5) Accertare e Dichiarare non dovute, perché mai pattuite e, dunque, indebite, le somme corrisposte dalla alla , per le motivazioni sopra indicate;
Parte_1 Controparte_7
6) Rideterminare il saldo effettivo del conto corrente ordinario n. 1000/1606 (già 1182334 BPV), del conto corrente anticipi già n. 17 UBI e del conto corrente ordinario n. 645 (già 5868 UBI), al momento della data della citazione, e riliquidando gli stessi, per tutta la durata e sin dall'apertura con interessi passivi al tasso legale, senza alcuna capitalizzazione (trimestrale, semestrale ovvero annuale) di interessi passivi, di commissioni di massimo scoperto e/o affidamento e di spese, eliminando le somme addebitate a titolo di commissioni di massimo scoperto e/o affidamento e di spese, applicando la valuta effettiva alla data di esecuzione L'operazione quale data di decorrenza degli interessi sulle singole operazioni. In subordine, nella non temuta ipotesi in cui il Giudice ritenesse i rapporti bancari regolati da condizioni contrattualmente determinate, applicando per tutta la durata del rapporto gli interessi passivi al tasso di sostituzione ex art. 117 T.U.B.;
7) Per l'effetto, Condannare la alla restituzione del complessivo importo di Controparte_7
Euro 194.010,91 in riferimento al conto corrente 1000/1606 (già 1182334 BPV) e di Euro 213.520,14 in riferimento al conto corrente ordinario n. 645 (già 5868 UBI) o di quella maggiore o minore somma accertata in corso causa, oltre interessi dalla data della domanda al soddisfo, versate indebitamente dalla società attrice ovvero, In subordine, Condannare la al pagamento Controparte_7 L'importo di Euro 194.010,91 in riferimento al conto corrente 1000/1606 (già 1182334 BPV) e di
Euro 213.520,14 in ordine conto corrente ordinario n. 645 (già 5868 UBI), quali indennità per
l'arricchimento senza causa derivante dall'incasso di tali somme o di quelle superiori e/o minori che il
Tribunale riterrà dovute anche a seguito di CTU.
8) Condannare , ex art. 96 cpc, per aver violato il disposto degli artt. 1337, Controparte_7
1338, 1366, 1376 c.c., a corrispondere in favore della la somma di € 10.000,00 o Parte_1 in quella maggiore o minore somma che il Giudice vorrà liquidare in via equitativa.
Con vittoria di spese, competenze legali di giudizio oltre alle spese di CTU.
In ogni caso Accertare e Dichiarare se , in relazione ai rapporti di conto Controparte_7 corrente per cui è causa, in spregio della L. 108/96, ha perpetrato il reato di usura in danno della odierna parte attrice, trasmettendo, se del caso, gli atti del presente giudizio alla Procura della
Repubblica competente”.
si è costituita eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione Controparte_8 passiva sia in relazione ai rapporti sorti tra l'attrice e sia i relazione ai TR rapporti sorti tra l'attrice e e del;
la prescrizione L'azione in Controparte_5 CP_3 merito a tutte le rimesse avvenute sino al 01.07.2011 (decennio anteriore alla notifica della citazione) e sino al 01.07.2016 per gli interessi;
la decadenza della pretesa avversaria per mancata impugnazione pagina 4 di 19 degli estratti conto;
l'inammissibilità e l'improcedibilità L'azione per mancato assolvimento L'onere della prova da parte della società attrice, che non ha prodotto né la documentazione contrattuale, né la serie completa degli estratti conto, limitandosi ad una parziale ed incompleta produzione degli estratti conto a partire dall'apertura dei rapporti (per i rapporti ex BPEL, risalenti agli anni 2000, limitata al periodo successivo al 2008, peraltro anche incompleto;
per i rapporti ex
[...]
la produzione degli estratti dal 2014 mancano alcuni periodi), carenza probatoria TR alla quale non può sopperire la produzione in giudizio della perizia di parte;
l'inammissibilità della richiesta di ripetizione d'indebito formulata da parte attrice risultando ancora aperti alcuni dei rapporti per i quali ha agito in giudizio. Ferme le eccezioni preliminari e pregiudiziali, nel merito parte convenuta ha dedotto l'infondatezza delle domande proposte da parte attrice in ordine all'asserita illegittima applicazione di interessi ultralegali, commissioni di massimo scoperto e/o affidamento, spese e 'valuta fittizia'; ha allegato che gli istituti di credito titolari dei rapporti in questione si sono sempre attenuti alle disposizioni di Legge in materia e anche alle varie delibere CICR, applicando la capitalizzazione trimestrale con pari periodicità di calcolo per gli interessi debitori e creditori, che la rende lecita e legittima;
ha rilevato che non sono mai stati applicati interessi usurari, evidenziando, peraltro, che la doglianza di controparte è riferita non già al momento genetico dei rapporti, bensì (in relazione sia ai rapporti ex BPEL sia a quelli ex ad alcuni periodi TR successivi, per cui la contestazione è in ogni caso infondata considerata la ormai conclamata irrilevanza di eventuali ipotesi di usura sopravvenuta. Inoltre, ha contestato le deduzioni, tra l'altro generiche, sul comportamento posto in essere dalle Banche che hanno sempre condotto i rapporti secondo le regole della buona fede e della diligenza, nonché l'inammissibilità e l'infondatezza anche della richiesta preventiva di condanna della convenuta ex art. 96 c.p.c. al risarcimento di un presunto e indimostrato danno quantificato in € 10.000,00 (pag. 34 citazione), domanda sfornita del benché minimo supporto sia nell'an, sia nel quantum, sia in punto di nesso eziologico.
Parte convenuta ha pertanto chiesto l'accogliento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo
TRIBUNALE CIVILE DI AREZZO, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
- in via preliminare: accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di Controparte_1 per i motivi di cui al par. 1 del presente atto;
- in via principale: rigettare tutte le domande di parte attrice per tutti i motivi esposti in atti, siccome prescritte, inammissibili, e infondate, sia in fatto sia in diritto, oltre che improvate;
- in via subordinata e salvo gravame: per la denegata e non creduta ipotesi di accoglimento di una qualche domanda attorea, e previa eventuale riconduzione degli interessi entro il tasso ritenuto applicabile, disporre le dovute compensazioni accertando il credito della AN;
- in via istruttoria: rigettare la richiesta di CTU siccome palesemente esplorativa, irrilevante ed inammissibile;
- in ogni caso: condannare parte attrice al pagamento dei compensi professionali per l'attività giudiziale svolta secondo i parametri previsti dal D.M. 55/2014, oltre ai compensi per il procedimento di mediazione ex D.M. 37/2018”.
Si è costituita in giudizio, mediante intervento volontario in qualità di successore a titolo universale di
TR TR
, rappresentando: di essere l'unico soggetto legittimato passivo - in sede concorsuale -
[...]
pagina 5 di 19 in relazione alle pretese attoree;
il difetto di legittimazione passiva e di titolarità di Controparte_1 nei rapporti oggetto del presente giudizio, introdotto con citazione notificata il 01.07.2021,
[...] poiché le contestazioni di parte attrice si fondano su rapporti contrattuali sorti ed intrattenuti da con prima della sua sottoposizione alla Parte_1 TR procedura concorsuale (il c/c n. 1182334 - poi divenuto , ed il conto anticipi n. 571182391) e CP_9 per il fatto che dalla cessione di ramo di azienda del 26.06.2017 sono rimaste escluse le “le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione sorte successivamente ad essa, e le relative passività” (doc. B); che il giudizio è in questa sede improcedibile essendo la società sottoposta a liquidazione coatta amministrativa;
la nullità della citazione ai sensi L'art. 164 co. 5 c.p.c. perché totalmente basata sul richiamo alla consulenza di parte depositata;
l'infondatezza nel merito delle avverse domande, non supportate da prova documentale, in violazione L'art. 2697 co. 1 c.c.; la prescrizione di qualsiasi diritto alla restituzione delle somme addebitate dalla per il periodo CP_2 anteriore al decennio rispetto alla data di notifica L'atto di citazione.
Parte terza intervenuta ha pertanto spiegato le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale adito, ogni contraria domanda ed eccezione respinta, così provvedere:
IN VIA PRELIMINARE accertata e dichiarata la nullità insanabile della citazione per i motivi dedotti nel paragrafo V) della presente comparsa, respingere per tale motivo tutte le domande attoree nei confronti della convenuta intesa e della comparente. Controparte_1
IN IPOTESI, SEMPRE IN VIA PRELIMINARE
Dichiarare la improcedibilità ex art. 83 comma terzo T.U.B. di ogni domanda formulata dalla società attrice nei confronti di relativamente ad inadempimenti e/o Controparte_10 fatti colposi posti in essere in data antecedente il 26.06.2017;
NEL MERITO Respingere le domande attoree perché non fondate e non supportate da prova documentale, in violazione L'art. 2697 comma primo cod. civ. Con vittoria delle spese di lite.”
La causa è proseguita prima con il deposito di note relative alle eccezioni preliminari sollevate dalla convenuta e poi con il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6 c.p.c.
Con ordinanza del 25.11.2022 è stata disposta consulenza tecnica con nomina quale ctu del Dott.
[...]
con la stessa ordinanza è stato ordinato a parte convenuta ai sensi Per_2 Controparte_1 L'art. 210 c.p.c., di depositare “contratto di apertura di conto corrente 1000/1606 ISP già n.
1182334 BPV ed del rapporto di conto corrente anticipi n. 571182391 BPV, del conto corrente ordinario n. 645 ISP (già n. 5868 UBI SPA e già 5868.1 ) e del c/c anticipi n. 17 UBI CP_5
SPA (già 300859-5 ), se non ancora depositati nonché copia degli estratti conto di tutti i CP_5 rapporti relativi all'ultimo decennio precedente alla richiesta ex art. 119 TUB se non già presenti in atti entro la data dal 24.12.2022”.
L'ordine è stato parzialmente eseguito da parte convenuta la quale ha dichiarato che con riferimento al conto anticipi ex n. 571182391 non è stata rintracciata documentazione ad TR eccezione di due movimenti in addebito sul conto ordinario n. 1182334 (€1.834,19 il 31.05.2015 ed €
3.503,29 il 13.03.2017), mentre, per quanto riguarda gli estratti conto ha allegato quelli che sono stati reperiti L'ultimo decennio (depositati in file compressi sub doc. n. 32) a partire dalla richiesta ex art. pagina 6 di 19 Parte 119 avvenuta, in corso di causa, il 12.07.2022, sino al 30.09.2022, ultimo trimestre disponibile
(ad eccezione che per il conto corrente anticipi ex BPEL n. 300859 - già n. 17 con UBI - la cui movimentazione si ferma al 20.04.2021, data di estinzione); inoltre ha specificato che gli altri contratti indicati in ordinanza erano già stati depositati dalla stessa nella comparsa di costituzione sub docc. nn.
3 (contratti , 4 (contratti BPEL), 5 (contratti prestito e uso oro TR
BPEL), 22 (comunicazioni modifiche unilaterali), e comunque ha provveduto nuovamente a depositarli Cont ai docc. n. 30 contratti e n. 31 BPEL/UBI (in file compressi).
La causa è stata dunque istruita documentalmente e con ctu contabile (relazione depositata in data
25.07.2023 e relativa integrazione depositata in data 18.12.2023).
Con ordinanza del 01.03.2024 il Giudice ha formulato alle parti la seguente proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c.: “Propone alle parti di conciliare la causa sulla base delle risultanze della ctu come da ultimo integrata (le due ipotesi formulate dal dott. sono sostanzialmente analoghe nei Per_2 risultati) a spese compensate” ma solo ha aderito a tale proposta. Controparte_1
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 02.12.2024 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Parte attrice ha concluso, insistendo per la rinnovazione e l'integrazione della ctu per le ragioni indicate in atti, e nel merito riportandosi alle già rassegnate conclusioni;
parte convenuta ha precisato le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta e memoria n. 1 ex art. 183 co. 6 c.p.c.; parte intervenuta ha precisato le conclusioni come da comparsa di costituzione.
In primo luogo deve essere disattesa l'eccezione di nullità L'atto di citazione essendo le domande compiutamente individuate nel petitum e nella causa petendi, tanto che parte convenuta ha potuto ampiamente difendersi nel merito.
Per quanto attiene l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da Controparte_1 occorre rilevare che tale eccezione si fonda sulla circostanza che i rapporti oggetto del presente giudizio non rientrerebbero nel novero dei rapporti ceduti da e da TR
. Controparte_5
Tanto premesso, per quanto concerne i rapporti “ex va rilevato che TR si tratta dei rapporti: c/c n. 1182334 acceso presso poi migrato in TR [...]
con numerazione 1000/1606; il c/c n. 5711182391 acceso presso . CP_1 TR
Analizzando la normativa di riferimento, è necessario innanzitutto ricordare che l'art. 3 comma 1 del
D.L. n. 99 del 25 giugno 2017, dopo aver stabilito che i commissari liquidatori provvedono a cedere
"l'azienda, suoi singoli rami, nonché beni, diritti e rapporti giuridici individuabili in blocco, ovvero attività o passività, anche parziali o per una quota di ciascuna di esse, di uno dei soggetti in liquidazione o di entrambi", ha introdotto alcune specifiche esclusioni dalla cessione, prevedendo in particolare alla lettera c) che da essa sono escluse "le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorti successivamente ad essa e le relative passività", e ciò in deroga al disposto pagina 7 di 19 L'art. 2560, co. 2 c.c., non rientrando nel trasferimento quei debiti che, pur se annotati nelle scritture contabili prima della cessione, siano oggetto di controversie instaurate successivamente alla stessa.
Il comma 2 del medesimo articolo 3 del D.L. citato prevede, poi, che “il cessionario risponde solo dei debiti ricompresi nel perimetro della cessione ai sensi del primo comma”, ponendo, quindi, una disciplina speciale, derogatoria di quella dettata dall'art. 2560 c.c., che lascia alle parti la libertà di definire quello che nel contratto di cessione viene chiamato “perimetro L'insieme aggregato”.
L'art. 3 del contratto di cessione (rubricato “perimetro L'insieme aggregato”) al punto 3.1.2. lett. b) stabilisce che per “Passività Incluse” s'intendono “i singoli debiti, passività, obbligazioni e impegni di Co e VB che derivano da rapporti inerenti e funzionali all'esercizio L'impresa bancaria”, specificando che tra di esse vanno annoverati i “contenziosi civili (e relativi effetti negativi, anche per oneri e spese legali) relativi a giudizi già pendenti alla data di esecuzione” (cd. Contenzioso
Pregresso).
A sua volta l'art.
3.1.4 dispone che restano escluse dall'oggetto del contratto di cessione e, pertanto, non fanno parte L'Insieme Aggregato le “Attività Escluse” e le "Passività Escluse", specificando al punto b) (doc. 8 convenuta) “ogni passività, obbligazione … debito, sopravvenienza passiva, … minusvalenza, perdita, danno, impegno (anche di firma), responsabilità (anche solidale) rischio e elemento negativo (anche per contenzioso in essere, minacciato o possibile), onere, costo (anche per consulenza e difesa) di qualsiasi tipo o natura e ammontare, attuale o potenziale, liquida o illiquida, Co diretta o indiretta che, indipendentemente dal fatto che ne sia o meno a conoscenza ovvero sia Co dalla stessa conosciuta o conoscibile, sia sorta o possa sorgere a carico di per effetto del trasferimento delle attività incluse o delle Passività incluse, anche per effetto di legge o di regolamento, in conseguenza L'attività di e/o VB svolta in passato e sino alla Data di CP_13
Esecuzione [della cessione-ndr] e comunque che ancorché inerenti e funzionali alla impresa bancaria non siano correttamente evidenziate nella contabilità aziendale, ovvero non siano considerate come
Passività Incluse. A titolo esemplificativo ma non esaustivo costituiscono passività escluse e quindi, Co non faranno parte L'insieme aggregato e non saranno trasferiti a : (….) (vi) qualsiasi contenzioso (e relativi effetti negativi anche per oneri e spese legali) anche se riferibili ad attività incluse e/o passività incluse diverso dal Contenzioso Pregresso”.
Ebbene, osserva il Tribunale che sulla base della prospettazione attorea in relazione al c/ c n. 1182334 acceso presso poi migrato in con numerazione 1000/1606, TR Controparte_1 la gran parte delle competenze addebitate la cui legittimità è contestata da parte attrice è riferita al periodo successivo al 2017, quando il rapporto era già in essere con e pertanto CP_7 sicuramente in relazione a tale periodo la legittimazione passiva di è sussistente. Per il CP_7 periodo precedente, l'accertamento relativo alla fondatezza L'eccezione è comunque assorbito essendo la domanda infondata nel merito;
invero, all'esito della consulenza tecnica d'ufficio alle cui conclusioni il Tribunale ritiene di aderire per i motivi che saranno di seguito esposti, è emerso che non risultano essere stati applicati illegittimamente oneri e competenze non dovuti, né durante il periodo in cui il rapporto si è svolto con né durante il periodo in cui il rapporto si è TR svolto con con la conseguenza che il saldo del conto corrente risultante dagli estratti Controparte_1 conto è corretto. L'esame in ordine alla fondatezza L'eccezione è pertanto assorbito. pagina 8 di 19 Con riferimento al secondo rapporto, c/c n. l'eccezione è fondata non avendo parte attrice P.IVA_1 prodotto gli estratti conto e non avendo pertanto nemmeno documentato che all'epoca della cessione bancaria intervenuta tra e il rapporto fosse ancora in essere TR Controparte_1
e tantomeno che il rapporto è proseguito con . In mancanza degli estratti conto, la Controparte_1 domanda risulta peraltro infondata anche nel merito, a prescindere dall'accertamento in ordine alla legittimazione passiva, posto che trattandosi di causa di accertamento negativo e ripetizione di indebito era onere della società correntista provare il proprio diritto e quindi provare l'applicazione di competenze e oneri non dovuti al rapporto mediante la produzione degli estratti conto.
L'eccezione di carenza di legittimazione passiva in ordine ai rapporti oggetto del presente giudizio originariamente intrattenuti con l'ex è infondata. Si Controparte_5 ricorda che in seguito alla sottoposizione di tale a procedura di amministrazione straordinaria ex CP_2 artt. 70, comma 1, lett. b) e 98 d.lgs. 385/1993 (cfr. Decreto MEF del 10.2.2015 in G.U. 71 del
26.03.2015 - ns. doc. n. 12), la AN D'Italia, con provvedimento del 21.11.2015 (approvato dal
Ministro L'Economia e delle Finanze con D.L. 183/2015 del 22.11.2015 – il cui testo è integralmente confluito nella L. 28.12.2015, n. 208, commi da 842 a 854, pubblicata in G.U. n. 302 del 30.12.2015 – ns. docc. nn. 13, 14 e 15), disponeva, ai sensi L'art. 32 del D.lgs. 180/2015, l'avvio della procedura di Risoluzione della e del la quale poi, con decreto del Controparte_5 Controparte_5
MEF del 9.12.2015, veniva sottoposta alla procedura di Liquidazione Coatta Amministrativa, ai sensi L'art. 38, comma 3, del d.lgs. n. 180/2015 e degli artt. 80 e ss. del d.lgs. n. 385/1993 (eventi notori comunque allegato docc. 16 e 17 convenuta). Con il medesimo D.L. 183/2015 veniva costituita, tra le altre, la (in seguito ridenominata e Controparte_14 Controparte_15 successivamente fusa per incorporazione in Unione di Banche Italiane S.p.A. -UBI con atto del
14.11.2017, Rep. 104684, Racc. 36572, con effetto dal 27/11/2017) per lo svolgimento L'attività di 'Ente ponte' ai sensi L'articolo 42 del D.Lgs. 180/2015, disponendosi altresì che in favore degli 'enti ponte' fossero “trasferite azioni, partecipazioni, diritti, nonché attività o passività delle banche in risoluzione”. Tale cessione in favore della neocostituita Controparte_14 riguardava però - come specificato nel provvedimento della AN d'Italia del 22.11.2015, in G.U.
53/2016 (cfr. docc. nn. 14 e 15 conv.) - esclusivamente “tutti i diritti, le attività e le passività costituenti l'azienda bancaria della banca in risoluzione ivi compresi …, i rapporti contrattuali e i giudizi attivi e passivi…. in essere alla data di efficacia della cessione ..”(così il punto 1.1. del provvedimento di cessione a pag. 2 del provvedimento di AN d'Italia del 22.11.2015), restando perciò esplicitamente esclusi i rapporti (sostanziali e/o processuali) a quella data non in essere
(22.11.2015).
Nel caso di specie, è pacifico e risulta documentalmente che i rapporti originariamente intercorsi con
BPEL sono proseguiti con poi fusa per incorporazione in con conseguente CP_16 Controparte_1 infondatezza L'eccezione.
Va, nondimeno, affrontata la questione concernente l'intervento nell'odierna lite di
[...]
. TR
Occorre, anzitutto, premettere che quest'ultima, sin dal suo atto di intervento, professando di essere l'unico soggetto legittimato passivo - in sede concorsuale - in relazione alle pretese attoree aventi ad pagina 9 di 19 oggetto i rapporti originariamente intrattenuti con ha chiesto al TR
Tribunale di dichiarare improcedibili le domande attoree ai sensi L'art. 83 TUB.
Deve evidenziarsi che, dopo l'intervento volontario di TR
, parte attrice non ha esteso a quest'ultima le domande formulate
[...] contro ed invece ha ribadito l'esclusiva legittimazione passiva di questa. Controparte_1
Venendo all'esame nel merito delle doglianze attoree si osserva quanto segue.
Preliminarmente osserva il Tribunale che “Ai sensi L'art. 1832 cod. civ., la mancata contestazione L'estratto conto e la connessa implicita approvazione delle operazioni in esso annotate riguardano gli accrediti e gli addebiti considerati nella loro realtà effettuale, nonché la verità contabile, storica e di fatto delle operazioni annotate, ma non impediscono la formulazione di censure concernenti la validità ed efficacia dei rapporti obbligatori sottostanti” (così, tra tante, cfr. Cass. n. 11626 del
26.5.2011), con la conseguenza che alcuna decadenza è maturata in relazione alla domanda fatta valere nell'ambito di questo processo.
Non si rinvengono peraltro elementi configuranti violazione dei principi di buona fede e correttezza, risultando le allegazioni di parte convenuta sul punto del tutto generiche.
Quanto alla ripartizione L'onere della prova, occorre innanzitutto ricordare che, nei giudizi promossi dal “cliente” - correntista o mutuatario - per far valere la nullità di clausole contrattuali o l'illegittimità degli addebiti in conto corrente, in vista della ripetizione di somme richieste dalla in CP_2 applicazione delle clausole nulle o, comunque, in forza di prassi illegittime, grava senz'altro sulla parte attrice innanzitutto l'onere di allegare in maniera specifica i fatti posti alla base della domanda e, in secondo luogo, l'onere di fornire la relativa prova.
Infatti, in ossequio alle regole generali in tema di onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., in caso di ripetizione di indebito incombe all'attore fornire la prova non solo L'avvenuto pagamento ma anche della mancanza di causa debendi ovvero del successivo venir meno di questa (cfr. ex multis Cass. Sez.
3, Sentenza n. 7501 del 14/05/2012, Rv. 622359 – 01, secondo cui “Chi allega di avere effettuato un pagamento dovuto solo in parte, e proponga nei confronti L'“accipiens” l'azione di indebito oggettivo per la somma pagata in eccedenza, ha l'onere di provare l'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta”).
Sicché, il correntista che intenda far valere il carattere indebito di talune poste passive - assumendo che le stesse siano il portato L'applicazione di interessi usurari o di clausole imposte unilateralmente dalla a seguito di illegittimo esercizio di ius variandi, ovvero L'addebito di spese, CP_2 commissioni o altre “voci” non dovute- ha lo specifico onere di produrre non solo il contratto costituente il titolo del rapporto dedotto in lite, ma anche gli estratti conto periodici dalla data di avvio del rapporto.
Ne consegue che, nel caso di specie, la parte attrice era, innanzitutto, gravata L'onere di provare il contenuto delle clausole contrattuali asseritamente “nulle”.
pagina 10 di 19 Peraltro, la Suprema Corte ha avuto modo di evidenziare che l'onere della prova grava sul correntista attore non solo allorquando lo stesso agisca per ottenere la ripetizione di somme pretese dalla AN, ma anche nel caso in cui il medesimo correntista promuova mera azione di accertamento negativo.
E così, la Corte di Cassazione ha argomentato come segue: “Va premesso che la giurisprudenza di questa Corte ha costantemente ritenuto che qualora l'attore proponga domanda di accertamento negativo del diritto del convenuto e quest'ultimo non si limiti a chiedere il rigetto della pretesa avversaria ma proponga domanda riconvenzionale per conseguire il credito negato dalla controparte, ambedue le parti hanno l'onere di provare le rispettive contrapposte pretese. […] In tal senso è stato altresì ritenuto che l'onere probatorio gravante, a norma L'art. 2697 cod. civ., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto “fatti negativi”, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo. […] In particolare, la stessa non va in senso difforme da quanto ritenuto proprio in tema di interessi anatocistici da questa
Corte laddove ha affermato che nei rapporti bancari in conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità, per mancanza dei requisiti di legge, della pattuizione di interessi ultralegali a carico del correntista, la banca deve dimostrare l'entità del proprio credito mediante la produzione degli estratti conto a partire dall'apertura del conto e cioè dal saldo zero. Tale principio è stato affermato nella fattispecie inversa a quella in esame in cui era la ad avere agito tramite decreto ingiuntivo per CP_2 ottenere il pagamento dello scoperto di conto, mentre nel caso di specie si verte in tema di accertamento negativo proposto dai correntisti al quale quindi si applica un diverso onere probatorio.
Dunque nel caso di specie il principio applicabile è che chi esperisce una azione di accertamento negativo deve fornire la prova della fondatezza della propria domanda. […] Le stesse (n.d.r. correntiste ricorrenti), nell'affermare un dovere di rilevamento d'ufficio da parte del giudice di nullità afferenti alle clausole contrattuali, confondono tale potere con quello istruttorio e con l'onere della prova in ordine ai rapporti di dare ed avere intercorsi tra le parti. Il giudice può infatti accertare
d'ufficio una nullità inerente al contratto sulla base della documentazione e delle risultanze istruttorie fornite dalla parte cui incombeva il detto onere o comunque presenti in atti, ma non può esercitare
d'ufficio attività istruttorie sopperendo al mancato assolvimento L'onere relativo che è in capo ad una delle parti in relazione ai rapporti intercorsi con la controparte”, (Cass. civ. sez. I, 7 maggio
2015, n. 9201).
Nella specie, parte attrice non ha prodotto la documentazione contrattuale relativa a tutti i rapporti oggetto del giudizio ed ha depositato solo parte degli estratti conto come allegati della perizia di parte
(estratti del conto corrente n. 1000/1606 (già 1182334), del conto anticipi n. 17 e del c/c ordinario n.
5868); ha allegato sin dall'atto di citazione la mancata pattuizione in forma scritta dei contratti mancanti (cfr. in specie per il conto corrente 645 - ex conto 5868 UBI).
In data 12.07.2022 parte attrice ha avanzato richiesta ex art. 119 TUB nei confronti di Controparte_1 per ottenere tutta la documentazione contrattuale mancante e gli estratti conto.
[...]
Costituendosi in giudizio ha prodotto parte della documentazione contrattuale mancante;
a CP_7 seguito L'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. ha poi depositato gli estratti conto reperiti L'ultimo pagina 11 di 19 decennio decorrente dalla richiesta ex art. 119 TUB avvenuta il 12.07.2022, sino al 30.09.2022, ultimo trimestre disponibile, ad eccezione di quelli del c/c anticipi ex BPEL n. 300859 - già n. 17 con UBI - la cui movimentazione si ferma al 20.04.2021, ossia alla data di estinzione).
In ordine agli estratti conto, la convenuta ha dunque correttamente ottemperato all'ordine di CP_2 esibizione emesso dal giudice, non potendosi ritenere onerata del deposito degli estratti conto relativi al periodo precedente il decennio decorrente dalla richiesta ex art. 119 TUB.
Invero, come anche recentemente statuito dalla Corte di Cassazione “In tema di rapporti bancari, il diritto del cliente ad ottenere copia della documentazione relativa alle operazioni effettuate, previsto dall'art. 119, comma 4, d.lgs. n. 385 del 1993, ha natura di diritto sostanziale ed ha fondamento negli obblighi di buona fede "in executivis". Esso è riferibile anche ai rapporti derivanti dai contratti stipulati prima L'entrata in vigore del d.lgs. cit. e riguarda tutta la documentazione negoziale, compresi gli estratti conto, a prescindere dalla comunicazione periodica degli stessi, ma copre solo le operazioni degli ultimi dieci anni, operando, al di fuori di questo limite, il generale onere di conservazione della documentazione rappresentativa dei propri diritti, gravante in modo indifferenziato su tutte le parti” (Cass. 35039/22).
Venendo all'esame nel merito delle domande avanzate da parte attrice, si osserva quanto segue.
Come già rilevato, per quanto riguarda il c/c n. ex , non è stata P.IVA_1 TR rinvenuta in atti alcuna documentazione né contrattuale, né contabile e non vi è nemmeno prova che tale rapporto fosse in essere al momento della cessione bancaria intervenuta tra la stessa
[...]
e . La domanda deve pertanto essere rigettata non essendovi in atti TR Controparte_1 elementi per poter ritenere sussistente la legittimazione passiva della convenuta e non avendo comunque parte attrice assolto all'onere probatorio su di essa gravante.
Per quanto riguarda le domande attoree relative agli ulteriori rapporti contrattuali oggetto del presente giudizio occorre prendere in considerazione le risultanze cui è pervenuto il CTU dott. Persona_2
Le valutazioni del predetto CTU, laddove recepite nel contesto della presente statuizione, risultano immuni da vizi che ne intacchino l'iter logico e scevri da errori di metodo, oltre che frutto di un congruamente ed ampiamente motivato percorso argomentativo, anche con riferimento alle osservazioni dei ctp. Le conclusioni e le risposte del consulente tecnico alle osservazioni dei consulenti tecnici delle parti devono pertanto intendersi integralmente richiamate in quanto condivisibili con le precisazioni di seguito indicate.
I rapporti oggetto degli accertamenti peritali sono rappresentati: dal c/c n. 1182334 acceso presso poi migrato in con numerazione 1000/1606; dal c/c n. 5868 TR Controparte_1 intrattenuto presso (già c/c n. 5868.1 BPEL) il cui saldo è stato poi girocontato sul c/c n. CP_16
645 presso;
dal c/c n. 17 intrattenuto presso (già n. 300859-5 BPEL), poi Controparte_1 CP_16 presso la convenuta . CP_2 Controparte_1
Per quanto attiene la censura relativa all'usurarietà degli interessi, il ctu ha provveduto a verificare se i tassi di interesse - applicati ai rapporti bancari intrattenuti presso (già Controparte_7
pagina 12 di 19 precedentemente intrattenuti presso BPEL e oggetto di analisi ed intestati TR alla - abbiano o meno superato i c.d. “tassi soglia” ex Legge n. 108/1996. Parte_4
Il ctu ha svolto tale verifica, sulla base della documentazioni reperita in atti, sul c/c n. 1182334 acceso presso (contratti del 16.9.2014 - Allegato n. 9 perizia, il contratto del TR
22.9.2014 - Allegato n. 10 perizia, ed il contratto del 9.2.2015 - Allegato n. 11 perizia) e sul c/c anticipi n. 17 ex UBI (ex 300859 BPEL) (contratto del 1.12.2000 - Allegato n. 12 perizia, e il contratto del
12.2.2014 - Allegato n. 13 perizia); non ha svolto l'accertamento per il c/c n. 5868 poiché non è stata rivenuta alcuna documentazione contrattuale indicante i tassi di interesse pattuiti.
Quanto agli interessi usurari, giova rammentare che l'attuale disciplina in materia di usura, introdotta con la legge n. 108 del 1996, si caratterizza per la previsione di una usura “oggettiva”, con individuazione di un tasso soglia, che era inizialmente il tasso medio (T.E.G.M.) risultante dall'ultima rilevazione operata dal Ministro del tesoro, ora Ministro L'economia, aumentato della metà. Oggi, a seguito della previsione contenuta nel d.l. n. 70 del 2011, è pari al tasso medio aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali (con la precisazione che la differenza tra il limite e il tasso medio non può essere però superiore a otto punti percentuali).
L'attuale art. 644, co. 4 c.p. stabilisce che per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito.
Ai fini della individuazione del tasso soglia è previsto l'intervento della AN d'Italia che deve fornire le indicazioni alle banche e agli operatori finanziari autorizzati per la rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi (T.E.G.M.). Le Istruzioni della AN d'Italia provvedono quindi alla classificazione delle operazioni omogenee rispetto alle quali attuare la rilevazione dei tassi medi e all'individuazione delle commissioni, remunerazioni e delle spese collegate all'erogazione del credito che devono essere incluse nelle rilevazioni statistiche.
È con riferimento alle Istruzioni della AN di Italia pro tempore vigenti che deve essere compiuta la verifica L'usurarietà e ciò in linea con gli arresti della Suprema Corte n. 12965 del 22 giugno 2016 e n. 22270 del 3 novembre 2016, nonché con i principi di omnicomprensività del T.E.G.M. e di simmetria tra i parametri da confrontare (cfr. Cass. sez. un. n. 16303 del 20 giugno 2018), dovendosi evidenziare altresì l'importanza di utilizzare, nella rilevazione dei tassi usurari, dati tra loro effettivamente comparabili.
Ne consegue che, posto che il tasso soglia usura (c.d. TSU) viene ricavato mediante applicazione di uno spread sul TEGM e che il TEGM viene trimestralmente fissato dal Ministero L'Economia sulla base delle rilevazioni della AN d'Italia “è ragionevole che debba attendersi simmetria tra la metodologia di calcolo del TEGM e quella di calcolo dello specifico TEG contrattuale. Il giudizio in punto di usurarietà si basa infatti, in tal caso, sul raffronto tra un dato concreto (lo specifico TEG applicato nell'ambito del contratto oggetto di contenzioso) e un dato astratto (il TEGM rilevato con riferimento alla tipologia di appartenenza del contratto in questione), sicché, se detto raffronto non
pagina 13 di 19 viene effettuato adoperando la medesima metodologia di calcolo, il dato che se ne ricava non può che essere in principio viziato” (cfr. Cass. 22 giugno 2016, n. 12965).
La necessità di conformarsi alle Istruzioni AN d'Italia senza possibilità di usare formule alternative è espressamente ribadita dalla Suprema Corte che ha chiarito che, anche volendo ravvisare nelle rilevazioni effettuate dalla AN d'Italia “un profilo di illegittimità (per contrarietà alle norme primarie regolanti la materia, secondo le argomentazioni della giurisprudenza penalistica citata), questo non potrebbe in alcun modo tradursi nella possibilità, per l'interprete, di prescindervi, ove sia in gioco -in una unitaria dimensione afflittiva della libertà contrattuale ed economica –l'applicazione delle sanzioni penali e civili, derivanti dalla fattispecie della cd. usura presunta, dovendosi allora ritenere radicalmente inapplicabile la disciplina antiusura per difetto dei tassi soglia rilevati dall'amministrazione. Ed in effetti, l'utilizzo di metodologie e formule matematiche alternative, non potrebbe che riguardare tanto la verifica del concreto TEG contrattuale, quanto quella del TEGM: il che significa che il giudice, chiamato a verificare il rispetto della soglia anti-usura, non potrebbe limitarsi a raffrontare il TEG ricavabile mediante l'utilizzo di criteri diversi da quelli elaborati dalla AN d'Italia, con il TEGM rilevato proprio a seguito L'utilizzo di questi ultimi, ma sarebbe tenuto
a procedere ad una nuova rilevazione del TEGM, sulla scorta dei parametri così ritenuti validi, per poi operare il confronto con il TEG del rapporto dedotto in giudizio” (cfr. Cass. n. 12965 del 22 giugno
2016, cit.).
In conclusione, dunque, il tasso contrattuale da raffrontare al T.S.U. (tasso soglia usura) è il c.d. T.E.G.
(tasso effettivo globale), espresso come percentuale del credito concesso e su base annua e che esprime il costo effettivo del finanziamento, tenendo conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito, secondo le
Istruzioni AN di Italia.
Va infine ricordato che le Sezioni Unite hanno negato rilevanza al fenomeno della c.d. usura sopravvenuta, evidenziando che l'interesse è qualificabile come usurario quando ricorre la fattispecie L'art. 644 c.p., il quale trova applicazione esclusivamente guardando al momento in cui gli interessi sono convenuti, indipendentemente dal momento del loro pagamento.
Per queste ragioni, la Suprema Corte ha affermato la validità della clausola contrattuale contenente un tasso di interesse pattuito lecitamente, che abbia superato il tasso soglia al momento del pagamento, dovendosi escludere non solo la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale contenente il tasso di interesse, ma anche il ricorso al canone della buona fede nell'esecuzione del contratto in virtù del quale sarebbe stato scorretto la pretesa di pagamento di un tasso di interesse divenuto usurario ovvero sopra soglia (Cass. sez. un., 19 ottobre 2017, n. 24675).
Nel caso di specie, la consulenza tecnica ha permesso di accertare che, nel rapporto di c/c n. 1182334 e nel c/c anticipi n. 17, il TEG alla stipula del contratto (con riferimento ai tassi e alle c.m.s. applicati dalla banca) è inferiore al tasso soglia.
Venendo all'esame dei profili di illecito anatocismo dedotti da parte attrice, come è noto, per il periodo antecedente all'entrata in vigore della delibera CICR 9.2.2000, la pratica L'anatocismo trimestrale è
pagina 14 di 19 da ritenersi illegittima: la Corte di legittimità ha infatti sottolineato che “l'uso normativo anatocistico trimestrale, inesistente prima L'entrata in vigore del codice del 1942, non si è potuto formare successivamente in costanza del divieto anatocistico L'art. 1283 c.c. e, pertanto, sono nulle le clausole anatocistiche dei contratti bancari” (Cass. S.U. n. 21095/2004): da ciò deriva che, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 425 del 2000, con cui è stata dichiarata costituzionalmente illegittima, per violazione L'art. 76 Cost., la norma (contenuta nell'art. 25, 3° co. d.lgs. n.342/1999) di salvezza della validità e degli effetti delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza, queste ultime restino, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, sotto il vigore delle norme anteriormente in vigore, alla stregua delle quali non possono che essere dichiarate nulle, perché stipulate in violazione del cit. art. 1283 c.c. (Cass. S.U. n. 21095/2004).
Una volta appurato che la clausola anatocistica è nulla, deve escludersi ogni capitalizzazione di interessi, secondo quanto affermato dalla più autorevole giurisprudenza (Cass. S.U. n. 2418/2010).
Con riguardo, invece, al periodo successivo all'entrata in vigore della Delibera CICR 9 febbraio 2000, si rammenta che l'art. 120 t.u.b., al 2° co., aggiunto dal d.lgs. n. 342/1999, dispone: “Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio L'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori CP_1 sia creditori”. Il 2° co. L'art. 2 della cit. delib. , a sua volta, dispone: “Nell'àmbito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori
e debitori”.
Pur nella consapevolezza della sussistenza di un diverso orientamento nella giurisprudenza di merito – anche nel recente passato del Tribunale di Arezzo - deve darsi atto che la Corte di Cassazione con numerose sentenze in continuità di indirizzo, (ex multis Cass. n. 26769/2019, n. 26779/19, n.
9140/2020) ha superato il precedente contrasto ed ha stabilito il seguente principio: la sentenza Corte cost. n. 425/2000 ha dichiarato incostituzionale l'art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 342/1999 nella sola parte in cui ha previsto una generalizzata sanatoria delle clausole anatocistiche per il periodo che precedeva l'entrata in vigore della delibera CICR del 2000, mentre la sentenza non ha travolto la parte della norma che demandava alla stessa delibera CICR, da un lato, di disciplinare l'anatocismo
(prevedendo la medesima periodicità sia con riferimento agli interessi attivi che passivi) e, dall'altro, di stabilire modalità di adeguamento dei vecchi contratti. Tali modalità sono state disciplinate dall'art. 7, comma 2, della stessa delibera, prevedendo che la banca possa modificare unilateralmente le condizioni L'anatocismo, tramite mera pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, qualora le nuove condizioni non comportino un peggioramento rispetto a quelle precedentemente applicate. Tale disciplina, benché ancora in vigore, risulta però inapplicabile nel caso in cui, come quello in esame, l'applicazione L'anatocismo, nel periodo precedente alla delibera CICR, risulti illegittimo. L'invalidità della clausola, infatti, privandola di ogni effetto giuridico, impedisce di farvi alcun riferimento con la conseguenza che, mancando in radice le precedenti (valide) condizioni anatocistiche, non sussiste il paramento cui raffrontare le nuove per valutare se vi sia stato un peggioramento delle stesse. Pertanto, risultando l'art. 7 inapplicabile, per dotare un contratto di conto corrente della capacità di capitalizzazione periodica degli interessi è necessario che la relativa clausola sia pattuita per iscritto con la clientela, nel rispetto L'art. 2 della predetta delibera CICR. Inoltre, anche a voler ritenere pagina 15 di 19 comunque applicabile l'art. 7, la mancanza di valida clausola anatocistica, per il periodo precedente alla delibera CICR, renderebbe le nuove condizioni unilateralmente disposte comunque e sempre peggiorative rispetto alle condizioni pregresse dichiarate nulle con la conseguenza che occorrerebbe fare riferimento al comma 3 L'art. 7 della delibera che esige, anch'esso, che per i contratti anteriori alla delibera, l'espressa approvazione per iscritto da parte della clientela delle pattuizioni sull'anatocismo, a condizione sempre di pari periodicità. Il raffronto tra le pregresse condizioni relative all'anatocismo, e le nuove, va infatti operato allo stato normativo attuale comparando, per il passato, l'assenza di anatocismo e, per il presente l'introduzione della pratica anatocistica che, seppur a condizione di pari reciprocità, risulta comunque peggiorativa per il cliente.
La conseguenza è allora che, per i conti correnti stipulati prima L'entrata in vigore della Delibera
CICR, l'adeguamento unilaterale della banca, tramite pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, non ha alcuna capacità di legittimare l'applicazione della pratica anatocistica per il periodo successivo, occorrendo l'espressa pattuizione e l'assenso del correntista.
In tal senso si è espressa con orientamento ormai consolidato anche la Corte d'Appello di Firenze (ex multis sent. 1663/22).
Tanto premesso circa il sistema di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, si osserva che il ctu ha provveduto a ricostruire il saldo finale dei rapporti bancari intestati a parte attrice depurando detto saldo finale dall'effetto L'eventuale illecito anatocismo e delle eventuali nullità contrattuali.
Si rileva che tale ricalcolo non è stato svolto per il per il c/c n. 1182334, acceso presso CP_2 [...]
poi migrato in con numerazione 1000/1606, poiché in atti è stata rinvenuta CP_2 Controparte_1 tutta la documentazione contrattuale indicante le condizioni economiche relative a tutte le tipologie operative riferite al suddetto rapporto bancario, ivi inclusa la capitalizzazione trimestrale degli interessi.
Pertanto, essendo state reperite tutte le pattuizioni in merito al c/c n. 1182334 (anche con riferimento al prestito d'uso in oro che veniva regolato su tale conto – cfr. risposta dott. ad osservazioni ctp Per_2 parte attrice), il ctu ha rilevato che il saldo passivo dello stesso al 30/09/2022 (pari a - € 11.974,46) è da ritenersi corretto.
Il ctu ha proceduto al ricalcolo del saldo finale esclusivamente del c/c n. 5868, intrattenuto presso
[...]
(già n. 5868.1 presso BPEL) per il periodo di cui aveva a disposizione gli estratti conto bancari, CP_16 ossia dal primo trimestre 2008 al 09.04.2021 (data valuta in cui il saldo del conto è stato azzerato e girocontato sul conto c/c n. 645 ). Il ctu ha riferito che: risulta depositata agli atti ed allegata CP_1
(doc. 23 conv.), la copia della pubblicazione in G.U. n. 144 del 22.06.2000 in cui viene dichiarato l'adeguamento della allora alla delibera del C.I.C.R. del Controparte_5
9.2.2000 che ha stabilito gli stessi criteri di “reciprocità temporale” sia per le operazioni a credito che per quelle a debito del correntista;
nel periodo analizzato risulta essere stata applicata la pari periodicità di capitalizzazione degli interessi, sia per le competenze a credito che per quelle a debito;
risulta depositata la comunicazione sottoscritta dalla per l'addebito e la capitalizzazione annuale Parte_5 degli interessi (Allegato n. 16) esclusivamente per il c/c n. 300859 (c/c 17 UBI) e non anche per il c/c n. 5868.
pagina 16 di 19 Il ctu ha altresì rilevato, in via preliminare, come esclusivamente sul c/c n. 5868 avveniva l'addebito delle competenze: infatti, la problematica del c.d. “anatocismo” e L'addebito delle competenze non operava sul conto collegato n. 300859 (c/c n. 17 UBI), in quanto le relative competenze trimestrali - una volta calcolate - venivano addebitate sul predetto c/c ordinario n. 5868.
Considerato che
per il c/c n. 300859 (c/c n. 17 UBI) in atti sono stati rinvenuti il contratto del 01.12.2000 (già allegato alla relazione tecncia sotto il n. 12) il contratto del 12.2.2014 (già allegato alla relazione sotto il n. 13) sottoscritti e recanti le condizioni economiche da applicare al rapporto bancario e la comunicazione sottoscritta dalla per l'addebito e la capitalizzazione annuale degli interessi (già allegato Parte_5 alla relazione sotto il n. 16), gli importi delle competenze maturate su detto c/c n. 300859, ma poi girocontati sul c/c n. 5868, sono stati ritenuti corretti dal ctu.
Il ctu ha dunque ricostruito al netto L'anatocismo e delle nullità contrattuali esclusivamente il c/c ordinario n. 5868, poiché era solo su quest'ultimo che venivano addebitate le competenze, applicando i tassi sostitutivi ex art. 117TUB non essendo pattuiti in forma scritta interessi ultralegali con eliminazione degli importi della Commissione di Massimo Scoperto e delle Commissioni di
Affidamento, e delle spese poiché non espressamente pattuite dalle parti fino al 29.3.2016; reputando corretti gli importi relativi al Prestito d'uso in Oro poiché rinvenuta la relativa documentazione contrattuale (allegata alla relazione sotto il numero 14).
In base alle motivazioni e argomentazioni sopra illustrate, tra i conteggi formulati dal consulente tecnico anche in risposta alle osservazioni dei ctp, quello che deve essere recepito è il secondo calcolo alternativo, (“RICOSTRUZIONE DEL SALDO FINALE DEI RAPPORTI BANCARI OGGETTO DI CAUSA CON CAPITALIZZAZIONE UNICA E INDIVIDUAZIONE DELLE “RIMESSE SOLUTORIE”), ossia quello per il quale ha effettuato una ricostruzione del saldo finale applicando i tassi sostitutivi ex art. 117 TUB non essendo pattuiti in forma scritta interessi superiori al tasso legale, con esclusione di ogni tipo di capitalizzazione delle competenze non essendovi alcuna pattuizione intervenuta tra le parti in merito alla capitalizzazione, nonché, a seguito della disposta integrazione della consulenza tecnica, eliminando gli importi delle c.m.s. maturate sul c/c n. 300859 e poi girocontate sul c/c n. 5868 (per totali € 4.091,72).
A fronte di un saldo contabile originario del conto corrente n. 5868 pari a zero come evidenziato dagli estratti conto agli atti di causa al 09.04.2021, il ctu ha calcolato la differenza tra il predetto saldo originariamente conteggiato dalla e il nuovo saldo dallo stesso conteggiato, corrispondente a € CP_2
163.584,84 da considerarsi a credito della tenendo conto delle competenze Parte_1 prescritte (ex sentenza Cass. Sez. Unite, n. 24418 de. 02.12.2010) per l'ammontare di € 34.114,92, il
Consulente ha accertato che il saldo a credito del correntista alla data del 09.04.2021era pari ad €
129.469,92.
L'eccezione di prescrizione risulta validamente sollevata da parte convenuta sulla base del condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità in forza del quale “In tema di contratto di conto corrente, la banca che eccepisca la prescrizione L'actio indebiti assolve al proprio onere di allegazione con l'affermazione della natura solutoria delle rimesse contestate (anche senza indicare specificamente quali siano), L'inerzia del correntista e della volontà di approfittarne agli effetti
pagina 17 di 19 L'estinzione del diritto vantato, gravando invece sul correntista l'onere di provare che le rimesse contestate hanno natura meramente ripristinatoria” (Cass. 26894/25).
In conclusione, la domanda di accertamento negativo formulata da parte attrice in relazione a tale rapporto di conto merita accoglimento nei limiti sopra precisati.
Trattandosi di conto corrente ancora aperto presso con diversa numerazione (per stessa Controparte_1 deduzione di parte attrice) la domanda di condanna non può trovare accoglimento (cfr. Cass. 13586/24:
“In tema di operazioni bancarie regolate in conto corrente, il correntista può esercitare l'azione di ripetizione L'indebito ex art. 2033 c.c. anche in costanza di rapporto (c.d. "conto aperto"), se avente ad oggetto versamenti di natura solutoria, ma in tal caso ha diritto unicamente al saldo del conto, eventualmente rettificato nelle poste illegittimamente annotate, sicché l'azione di indebito da parte sua, che in presenza di rimesse solutorie si rende proponibile anche se il conto non sia stato ancora chiuso, si risolve solo nella determinazione di un saldo purgato delle annotazioni illegittime, senza alcuna sanzione restitutoria in danno della banca;
infatti solo a conto chiuso, venuta meno la indisponibilità dei singoli crediti, di cui all'art. 1823, comma 1, c.c., l'azione di indebito può determinare l'obbligo per la banca di rimborsare le somme illegittimamente incamerate”).
La domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. deve essere rigettata non sussistendone i presupposti.
Si provvede pertanto come da dispositivo.
In ragione L'esito del giudizio, stante la parziale fondatezza della domanda di accertamento negativo e l'infondatezza delle ulteriori domande, le spese sono poste a carico di per metà e Controparte_1 compensate per la restante metà. Alla liquidazione si provvede tenuto conto del valore della causa e L'attività professionale prestata (valore € 260.000,00 – 520.000,00 parametri medi tutte le fasi). Si provvede altresì alla distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Le spese di lite tra parte attrice e TR
sono compensate non essendo ravvisabile soccombenza.
[...]
Le spese di ctu, già liquidate con separato decreto sono poste a carico delle parti nella misura del 50 % ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa istanza, domanda ed eccezione, così provvede:
- accerta che alla data 09.04.2021 il saldo del conto corrente n. 5668 a credito della società correntista era pari a € 129.469,92;
-rigetta le ulteriori domande;
-compensa per metà le spese di lite e condanna alla rifusione in favore di parte Controparte_1 attrice della restante metà che si liquida in € 11.200,00 per onorari ed € 620,50 per spese oltre rimborso spese iva e cpa come per legge da distrarsi in favore degli Avv.ti Blazincic Tatiana e Buricchi Sara dichiaratesi antistatarie;
- compensa le spese di lite tra parte attrice e TR
[...] pagina 18 di 19 -pone definitivamente le spese di ctu a carico di parte attrice e parte convenuta nella misura del 50 % ciascuna.
Arezzo, 04/06/2025
Il Giudice
Marina Rossi
pagina 19 di 19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Arezzo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marina Rossi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1847/2021 promossa da:
rappresentata e difesa dall'Avv. Sara Buricchi e dall'Avv. Tatiana Parte_1
Blazincic, elettivamente domiciliata presso lo studio L'Avv. Buricchi sito in Arezzo, Via
Margaritone, n. 32, int. 1,
PARTE ATTRICE
contro rappresentata e difesa dall'Avv. Renzo Ristuccia e dall'Avv. Angelo Controparte_1
Petrone, elettivamente domiciliata presso i seguenti indirizzi pec:
; , Email_1 Email_2
PARTE CONVENUTA
e
TR
, rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Antonio Puliti, elettivamente
[...] domiciliata presso il suo studio sito in Prato, Via G. Valentini, n. 23/A,
PARTE TERZA INTERVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni del 02.12.2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
esponendo: Controparte_1
- che la convenuta è subentrata nei rapporti di conto corrente (ancora in essere) che la società intratteneva con da un lato e con Unione di Banche Italiane TR
S.p.A. (UBI) dall'altro, tra cui: il rapporto di conto corrente ordinario contraddistinto al n. pagina 1 di 19 1182334 aperto nel settembre 2014 con oggi c/c n. TR
1000/1606 di il rapporto di conto corrente anticipi contraddistinto al n. Controparte_1
571182391 con oggi commutato in un conto anticipi di TR
il cui numero ancora non è stato comunicato all'opponente; il rapporto di conto Controparte_1 corrente anticipi n. 300859-5 con AN L'UR , già n. 17 con UBI, commutato CP_3 in un conto anticipi di il cui numero ancora non è stato comunicato Controparte_1 all'opponente; il rapporto di conto corrente ordinario n. 5868.1 con Controparte_4
già c/c n. 5868 con UBI, oggi c/c ordinario n. 645 di
[...] Controparte_1
- che al conto corrente n. 1182334 nel corso del rapporto venivano collegate varie tipologie di conti correnti c.d. “tecnici” ogni volta che la ex e poi TR [...]
(con la quale il contratto è variato al c/c n. 1000/1606) concedevano alla CP_1 [...] una linea di credito per anticipo fatture, per anticipi sbf divisa Euro, per l'apertura Parte_2 di credito in oro con utilizzo rotativo (con riserva di proprietà), per prestito d'oro in uso (con riserva di proprietà), per anticipi all'esportazione su fatture finanziamento e per conto anticipi
(come si evince dalla perizia in atti – all. 2 e relativi allegati A, B, C, D, E), ma che nessun contratto veniva sottoscritto dalla correntista;
- che anche ai rapporti originariamente intercorsi con AN L'UR e del Lazio, ossia il conto corrente anticipi n. 300859-5 e il conto corrente ordinario n. 5868.1, successivamente divenuti rispettivamente c/c n. 17 e c/c n. 5868 con UBI, e poi variati rispettivamente in un conto corrente anticipi il cui numero non risulta ancora comunicato all'attrice e c/c ordinario n.
645 con sono state collegate varie tipologie di contratti c.d. “tecnici” Controparte_1
(come si evince dalla perizia in atti – all. 3 e relativi allegati), ma anche di questi non vi è alcuna documentazione contrattuale;
- che nel 2020, a causa della situazione emergenziale pandemica, aveva deciso di rivedere tutte le posizioni in essere con gli Istituti di credito con i quali intratteneva rapporti;
- che in esito ad una consulenza tecnica di parte, svolta sulla base della documentazione nella disponibilità di parte attrice, sono emersi svariati profili di irregolarità nella gestione dei rapporti di conto corrente (e relativi conto anticipi e aperture di credito, anche nella forma del prestito d'uso in oro) instaurati sia con l'allora sia con TR
l'allora rapporti che - a seguito delle note Controparte_5 vicende che hanno coinvolto i due predetti Istituti di credito - fanno oggi capo a Controparte_1 Cont
(perizia redatta dal Dott. - Allegati 2 ex e 3 ex UBI);
[...] Persona_1
- che dagli accertamenti svolti sui rapporti in parola è emerso che, con riguardo ai rapporti ex relativamente al periodo 30.09.2014 al 31.12.2020 e, con riguardo ai TR rapporti ex e del relativamente al periodo 31.03.2008 al Controparte_5 CP_3
31.12.2020, erano stati illegittimamente i) applicati interessi ultralegali, commissioni di massimo scoperto e/o affidamento e spese, in mancanza di pattuizione;
ii) addebitate commissioni di massimo scoperto e/o affidamento;
iii) addebitate competenze e spese collegate non pattuite (€ 17.538,79 al c/c ordinario n. 1000/1606, già n. 1182334; € 33.964,77 al c/c anticipi n. 17 - già n. 300859-5; € 10.383,58 al c/c ordinario n. 645 - già n. 5868.1, poi c/c n.
5868 con UBI) oltre al prestito d'uso in oro (€ 174.505,25 al c/c ordinario n. 1000/1606, già n.
1182334; € 160.173,71 al c/c ordinario n. 645 - già n. 5868.1, poi c/c n. 5868 con UBI); iv) applicata la “valuta fittizia” (nella misura di € 877,10 con riferimento al c/c ordinario n. pagina 2 di 19 1000/1606, già n. 1182334; € 1.698,23 nel c/c anticipi n. 17 - già n. 300859-5; € 522,94 nel c/c ordinario n. 645 - già n. 5868.1, poi c/c n. 5868 con UBI); v) applicata la capitalizzazione trimestrale degli interessi in assenza di pattuizione scritta fino alla data del 31.03.2016 nel c/c ordinario n. 1000/1606 (già n. 1182334) e fino al 30.06.2016 nel c/c anticipi n. 17 (già n.
300859-5) e nel c/c ordinario n. 645 (già n. 5868.1, poi c/c n. 5868 con UBI), e successivamente solo per le spese (indebita capitalizzazione composta per € 1.754,20 sul c/c ordinario n.
1000/1606, per € 3.396,47 sul c/c anticipi n. 17 e per € 1.048,58 sul c/c ordinario n. 645); vi) applicati interessi superiori al tasso soglia usura in 21 trimetri su 26 esaminati riguardo al c/c ordinario n. 1000/1606 (già n. 1182334) per un importo pari a € 14.581,51, e in 33 trimetri su
52 esaminati riguardo il c/c ordinario n. 645 (già n. 5868.1, successivamente poi c/c n. 5868 con
UBI) per un importo di € 122.215,47;
- che il comportamento posto in essere dalla si poneva anche in contrasto con il dovere di CP_2 correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto.
Tanto premesso parte attrice ha dedotto che al 31.12.2020 risulta: - in ordine al c/c ordinario n.
1000/1606 (già n. 1182334) un importo a credito per la società correntista pari ad € 196.403,74 rispetto al saldo creditore di € 2.392,83 indicato dalla per una differenza a credito di CP_2 Parte_1 di € 194.010,91 (All. 2); - in ordine al c/c ordinario n. 645 (già n. 5868.1, poi c/c n. 5868 con UBI), un importo a credito per la società correntista pari ad € 239.345,45 rispetto al saldo creditore indicato dalla per una differenza a credito di di € 213.520,14 (All. 3). CP_2 Parte_1
Sulla base di tali allegazioni, parte attrice ha spiegato le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo
Tribunale di Arezzo adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e ragione, così decidere
Nel merito ed in via principale:
1) Accertare e Dichiarare la nullità e/o invalidità e/o inesistenza e/o inefficacia delle obbligazioni determinanti la corresponsione di interessi passivi nella misura ultralegale, in riferimento al rapporto di conto corrente ordinario n. 1000/1606 (già n. 1182334 BPV), al rapporto di conto corrente anticipi già n. 17 UBI e al rapporto di conto corrente ordinario n. 645 (già n. 5868 UBI), determinati in violazione L'art. 1284 c.c. in quanto mai pattuiti contrattualmente e, comunque, successivamente variati in senso sfavorevole alla società esponente senza pattuizione sottoscritta dalla Parte_1
e senza alcuna preventiva comunicazione da parte di;
[...] Controparte_7
2) Accertare e Dichiarare illegittime e dunque non dovute, per tutti i motivi indicati, le somme corrisposte in relazione al contratto di conto corrente ordinario n. 1000/1606 (già 1182334 BPV), al conto corrente anticipi già n. 17 UBI e al conto corrente ordinario n. 645 (già 5868 UBI), a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, delle commissioni, interessi e delle spese, nonché
l'inefficacia ed invalidità di tutte le variazioni delle condizioni contrattuali successive alla stipula del contratto e sfavorevoli alla in via alternativa, a seguito della esibizione e/o Parte_1 produzione in giudizio della parte convenuta delle lettere contratto, ritenere e dichiarare la nullità delle clausole di capitalizzazione trimestrale, semestrale e/o annuale degli interessi passivi, delle commissioni e delle spese ivi contenute;
3) Accertare e Dichiarare non dovute, per indeterminatezza e/o indeterminabilità L'oggetto, ed in ogni caso perché prestazione senza causa, le somme addebitate per commissione di massimo scoperto
pagina 3 di 19 e/o affidamento calcolate in costanza di utilizzo del rapporto di conto corrente ordinario n. 1000/1606
(già 1182334 BPV), del conto corrente anticipi già n. 17 UBI e del conto corrente ordinario n. 645
(già 5868 UBI), in aggiunta agli interessi passivi;
4) Accertare e Dichiarare la nullità e/o l'invalidità e/o l'illegittimità e/o inefficacia delle obbligazioni derivanti dai prestiti d'uso d'oro, per illegittima applicazione di interessi ultralegali, commissioni di massimo scoperto e/o affidamento e capitalizzazione trimestrale degli interessi collegati al rapporto di conto corrente n. 1000/1606 (già 1182334 BPV), al conto corrente anticipi già n. 17 UBI e al conto corrente ordinario n. 645 (già 5868 UBI);
5) Accertare e Dichiarare non dovute, perché mai pattuite e, dunque, indebite, le somme corrisposte dalla alla , per le motivazioni sopra indicate;
Parte_1 Controparte_7
6) Rideterminare il saldo effettivo del conto corrente ordinario n. 1000/1606 (già 1182334 BPV), del conto corrente anticipi già n. 17 UBI e del conto corrente ordinario n. 645 (già 5868 UBI), al momento della data della citazione, e riliquidando gli stessi, per tutta la durata e sin dall'apertura con interessi passivi al tasso legale, senza alcuna capitalizzazione (trimestrale, semestrale ovvero annuale) di interessi passivi, di commissioni di massimo scoperto e/o affidamento e di spese, eliminando le somme addebitate a titolo di commissioni di massimo scoperto e/o affidamento e di spese, applicando la valuta effettiva alla data di esecuzione L'operazione quale data di decorrenza degli interessi sulle singole operazioni. In subordine, nella non temuta ipotesi in cui il Giudice ritenesse i rapporti bancari regolati da condizioni contrattualmente determinate, applicando per tutta la durata del rapporto gli interessi passivi al tasso di sostituzione ex art. 117 T.U.B.;
7) Per l'effetto, Condannare la alla restituzione del complessivo importo di Controparte_7
Euro 194.010,91 in riferimento al conto corrente 1000/1606 (già 1182334 BPV) e di Euro 213.520,14 in riferimento al conto corrente ordinario n. 645 (già 5868 UBI) o di quella maggiore o minore somma accertata in corso causa, oltre interessi dalla data della domanda al soddisfo, versate indebitamente dalla società attrice ovvero, In subordine, Condannare la al pagamento Controparte_7 L'importo di Euro 194.010,91 in riferimento al conto corrente 1000/1606 (già 1182334 BPV) e di
Euro 213.520,14 in ordine conto corrente ordinario n. 645 (già 5868 UBI), quali indennità per
l'arricchimento senza causa derivante dall'incasso di tali somme o di quelle superiori e/o minori che il
Tribunale riterrà dovute anche a seguito di CTU.
8) Condannare , ex art. 96 cpc, per aver violato il disposto degli artt. 1337, Controparte_7
1338, 1366, 1376 c.c., a corrispondere in favore della la somma di € 10.000,00 o Parte_1 in quella maggiore o minore somma che il Giudice vorrà liquidare in via equitativa.
Con vittoria di spese, competenze legali di giudizio oltre alle spese di CTU.
In ogni caso Accertare e Dichiarare se , in relazione ai rapporti di conto Controparte_7 corrente per cui è causa, in spregio della L. 108/96, ha perpetrato il reato di usura in danno della odierna parte attrice, trasmettendo, se del caso, gli atti del presente giudizio alla Procura della
Repubblica competente”.
si è costituita eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione Controparte_8 passiva sia in relazione ai rapporti sorti tra l'attrice e sia i relazione ai TR rapporti sorti tra l'attrice e e del;
la prescrizione L'azione in Controparte_5 CP_3 merito a tutte le rimesse avvenute sino al 01.07.2011 (decennio anteriore alla notifica della citazione) e sino al 01.07.2016 per gli interessi;
la decadenza della pretesa avversaria per mancata impugnazione pagina 4 di 19 degli estratti conto;
l'inammissibilità e l'improcedibilità L'azione per mancato assolvimento L'onere della prova da parte della società attrice, che non ha prodotto né la documentazione contrattuale, né la serie completa degli estratti conto, limitandosi ad una parziale ed incompleta produzione degli estratti conto a partire dall'apertura dei rapporti (per i rapporti ex BPEL, risalenti agli anni 2000, limitata al periodo successivo al 2008, peraltro anche incompleto;
per i rapporti ex
[...]
la produzione degli estratti dal 2014 mancano alcuni periodi), carenza probatoria TR alla quale non può sopperire la produzione in giudizio della perizia di parte;
l'inammissibilità della richiesta di ripetizione d'indebito formulata da parte attrice risultando ancora aperti alcuni dei rapporti per i quali ha agito in giudizio. Ferme le eccezioni preliminari e pregiudiziali, nel merito parte convenuta ha dedotto l'infondatezza delle domande proposte da parte attrice in ordine all'asserita illegittima applicazione di interessi ultralegali, commissioni di massimo scoperto e/o affidamento, spese e 'valuta fittizia'; ha allegato che gli istituti di credito titolari dei rapporti in questione si sono sempre attenuti alle disposizioni di Legge in materia e anche alle varie delibere CICR, applicando la capitalizzazione trimestrale con pari periodicità di calcolo per gli interessi debitori e creditori, che la rende lecita e legittima;
ha rilevato che non sono mai stati applicati interessi usurari, evidenziando, peraltro, che la doglianza di controparte è riferita non già al momento genetico dei rapporti, bensì (in relazione sia ai rapporti ex BPEL sia a quelli ex ad alcuni periodi TR successivi, per cui la contestazione è in ogni caso infondata considerata la ormai conclamata irrilevanza di eventuali ipotesi di usura sopravvenuta. Inoltre, ha contestato le deduzioni, tra l'altro generiche, sul comportamento posto in essere dalle Banche che hanno sempre condotto i rapporti secondo le regole della buona fede e della diligenza, nonché l'inammissibilità e l'infondatezza anche della richiesta preventiva di condanna della convenuta ex art. 96 c.p.c. al risarcimento di un presunto e indimostrato danno quantificato in € 10.000,00 (pag. 34 citazione), domanda sfornita del benché minimo supporto sia nell'an, sia nel quantum, sia in punto di nesso eziologico.
Parte convenuta ha pertanto chiesto l'accogliento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo
TRIBUNALE CIVILE DI AREZZO, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
- in via preliminare: accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di Controparte_1 per i motivi di cui al par. 1 del presente atto;
- in via principale: rigettare tutte le domande di parte attrice per tutti i motivi esposti in atti, siccome prescritte, inammissibili, e infondate, sia in fatto sia in diritto, oltre che improvate;
- in via subordinata e salvo gravame: per la denegata e non creduta ipotesi di accoglimento di una qualche domanda attorea, e previa eventuale riconduzione degli interessi entro il tasso ritenuto applicabile, disporre le dovute compensazioni accertando il credito della AN;
- in via istruttoria: rigettare la richiesta di CTU siccome palesemente esplorativa, irrilevante ed inammissibile;
- in ogni caso: condannare parte attrice al pagamento dei compensi professionali per l'attività giudiziale svolta secondo i parametri previsti dal D.M. 55/2014, oltre ai compensi per il procedimento di mediazione ex D.M. 37/2018”.
Si è costituita in giudizio, mediante intervento volontario in qualità di successore a titolo universale di
TR TR
, rappresentando: di essere l'unico soggetto legittimato passivo - in sede concorsuale -
[...]
pagina 5 di 19 in relazione alle pretese attoree;
il difetto di legittimazione passiva e di titolarità di Controparte_1 nei rapporti oggetto del presente giudizio, introdotto con citazione notificata il 01.07.2021,
[...] poiché le contestazioni di parte attrice si fondano su rapporti contrattuali sorti ed intrattenuti da con prima della sua sottoposizione alla Parte_1 TR procedura concorsuale (il c/c n. 1182334 - poi divenuto , ed il conto anticipi n. 571182391) e CP_9 per il fatto che dalla cessione di ramo di azienda del 26.06.2017 sono rimaste escluse le “le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione sorte successivamente ad essa, e le relative passività” (doc. B); che il giudizio è in questa sede improcedibile essendo la società sottoposta a liquidazione coatta amministrativa;
la nullità della citazione ai sensi L'art. 164 co. 5 c.p.c. perché totalmente basata sul richiamo alla consulenza di parte depositata;
l'infondatezza nel merito delle avverse domande, non supportate da prova documentale, in violazione L'art. 2697 co. 1 c.c.; la prescrizione di qualsiasi diritto alla restituzione delle somme addebitate dalla per il periodo CP_2 anteriore al decennio rispetto alla data di notifica L'atto di citazione.
Parte terza intervenuta ha pertanto spiegato le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale adito, ogni contraria domanda ed eccezione respinta, così provvedere:
IN VIA PRELIMINARE accertata e dichiarata la nullità insanabile della citazione per i motivi dedotti nel paragrafo V) della presente comparsa, respingere per tale motivo tutte le domande attoree nei confronti della convenuta intesa e della comparente. Controparte_1
IN IPOTESI, SEMPRE IN VIA PRELIMINARE
Dichiarare la improcedibilità ex art. 83 comma terzo T.U.B. di ogni domanda formulata dalla società attrice nei confronti di relativamente ad inadempimenti e/o Controparte_10 fatti colposi posti in essere in data antecedente il 26.06.2017;
NEL MERITO Respingere le domande attoree perché non fondate e non supportate da prova documentale, in violazione L'art. 2697 comma primo cod. civ. Con vittoria delle spese di lite.”
La causa è proseguita prima con il deposito di note relative alle eccezioni preliminari sollevate dalla convenuta e poi con il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6 c.p.c.
Con ordinanza del 25.11.2022 è stata disposta consulenza tecnica con nomina quale ctu del Dott.
[...]
con la stessa ordinanza è stato ordinato a parte convenuta ai sensi Per_2 Controparte_1 L'art. 210 c.p.c., di depositare “contratto di apertura di conto corrente 1000/1606 ISP già n.
1182334 BPV ed del rapporto di conto corrente anticipi n. 571182391 BPV, del conto corrente ordinario n. 645 ISP (già n. 5868 UBI SPA e già 5868.1 ) e del c/c anticipi n. 17 UBI CP_5
SPA (già 300859-5 ), se non ancora depositati nonché copia degli estratti conto di tutti i CP_5 rapporti relativi all'ultimo decennio precedente alla richiesta ex art. 119 TUB se non già presenti in atti entro la data dal 24.12.2022”.
L'ordine è stato parzialmente eseguito da parte convenuta la quale ha dichiarato che con riferimento al conto anticipi ex n. 571182391 non è stata rintracciata documentazione ad TR eccezione di due movimenti in addebito sul conto ordinario n. 1182334 (€1.834,19 il 31.05.2015 ed €
3.503,29 il 13.03.2017), mentre, per quanto riguarda gli estratti conto ha allegato quelli che sono stati reperiti L'ultimo decennio (depositati in file compressi sub doc. n. 32) a partire dalla richiesta ex art. pagina 6 di 19 Parte 119 avvenuta, in corso di causa, il 12.07.2022, sino al 30.09.2022, ultimo trimestre disponibile
(ad eccezione che per il conto corrente anticipi ex BPEL n. 300859 - già n. 17 con UBI - la cui movimentazione si ferma al 20.04.2021, data di estinzione); inoltre ha specificato che gli altri contratti indicati in ordinanza erano già stati depositati dalla stessa nella comparsa di costituzione sub docc. nn.
3 (contratti , 4 (contratti BPEL), 5 (contratti prestito e uso oro TR
BPEL), 22 (comunicazioni modifiche unilaterali), e comunque ha provveduto nuovamente a depositarli Cont ai docc. n. 30 contratti e n. 31 BPEL/UBI (in file compressi).
La causa è stata dunque istruita documentalmente e con ctu contabile (relazione depositata in data
25.07.2023 e relativa integrazione depositata in data 18.12.2023).
Con ordinanza del 01.03.2024 il Giudice ha formulato alle parti la seguente proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c.: “Propone alle parti di conciliare la causa sulla base delle risultanze della ctu come da ultimo integrata (le due ipotesi formulate dal dott. sono sostanzialmente analoghe nei Per_2 risultati) a spese compensate” ma solo ha aderito a tale proposta. Controparte_1
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 02.12.2024 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Parte attrice ha concluso, insistendo per la rinnovazione e l'integrazione della ctu per le ragioni indicate in atti, e nel merito riportandosi alle già rassegnate conclusioni;
parte convenuta ha precisato le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta e memoria n. 1 ex art. 183 co. 6 c.p.c.; parte intervenuta ha precisato le conclusioni come da comparsa di costituzione.
In primo luogo deve essere disattesa l'eccezione di nullità L'atto di citazione essendo le domande compiutamente individuate nel petitum e nella causa petendi, tanto che parte convenuta ha potuto ampiamente difendersi nel merito.
Per quanto attiene l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da Controparte_1 occorre rilevare che tale eccezione si fonda sulla circostanza che i rapporti oggetto del presente giudizio non rientrerebbero nel novero dei rapporti ceduti da e da TR
. Controparte_5
Tanto premesso, per quanto concerne i rapporti “ex va rilevato che TR si tratta dei rapporti: c/c n. 1182334 acceso presso poi migrato in TR [...]
con numerazione 1000/1606; il c/c n. 5711182391 acceso presso . CP_1 TR
Analizzando la normativa di riferimento, è necessario innanzitutto ricordare che l'art. 3 comma 1 del
D.L. n. 99 del 25 giugno 2017, dopo aver stabilito che i commissari liquidatori provvedono a cedere
"l'azienda, suoi singoli rami, nonché beni, diritti e rapporti giuridici individuabili in blocco, ovvero attività o passività, anche parziali o per una quota di ciascuna di esse, di uno dei soggetti in liquidazione o di entrambi", ha introdotto alcune specifiche esclusioni dalla cessione, prevedendo in particolare alla lettera c) che da essa sono escluse "le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorti successivamente ad essa e le relative passività", e ciò in deroga al disposto pagina 7 di 19 L'art. 2560, co. 2 c.c., non rientrando nel trasferimento quei debiti che, pur se annotati nelle scritture contabili prima della cessione, siano oggetto di controversie instaurate successivamente alla stessa.
Il comma 2 del medesimo articolo 3 del D.L. citato prevede, poi, che “il cessionario risponde solo dei debiti ricompresi nel perimetro della cessione ai sensi del primo comma”, ponendo, quindi, una disciplina speciale, derogatoria di quella dettata dall'art. 2560 c.c., che lascia alle parti la libertà di definire quello che nel contratto di cessione viene chiamato “perimetro L'insieme aggregato”.
L'art. 3 del contratto di cessione (rubricato “perimetro L'insieme aggregato”) al punto 3.1.2. lett. b) stabilisce che per “Passività Incluse” s'intendono “i singoli debiti, passività, obbligazioni e impegni di Co e VB che derivano da rapporti inerenti e funzionali all'esercizio L'impresa bancaria”, specificando che tra di esse vanno annoverati i “contenziosi civili (e relativi effetti negativi, anche per oneri e spese legali) relativi a giudizi già pendenti alla data di esecuzione” (cd. Contenzioso
Pregresso).
A sua volta l'art.
3.1.4 dispone che restano escluse dall'oggetto del contratto di cessione e, pertanto, non fanno parte L'Insieme Aggregato le “Attività Escluse” e le "Passività Escluse", specificando al punto b) (doc. 8 convenuta) “ogni passività, obbligazione … debito, sopravvenienza passiva, … minusvalenza, perdita, danno, impegno (anche di firma), responsabilità (anche solidale) rischio e elemento negativo (anche per contenzioso in essere, minacciato o possibile), onere, costo (anche per consulenza e difesa) di qualsiasi tipo o natura e ammontare, attuale o potenziale, liquida o illiquida, Co diretta o indiretta che, indipendentemente dal fatto che ne sia o meno a conoscenza ovvero sia Co dalla stessa conosciuta o conoscibile, sia sorta o possa sorgere a carico di per effetto del trasferimento delle attività incluse o delle Passività incluse, anche per effetto di legge o di regolamento, in conseguenza L'attività di e/o VB svolta in passato e sino alla Data di CP_13
Esecuzione [della cessione-ndr] e comunque che ancorché inerenti e funzionali alla impresa bancaria non siano correttamente evidenziate nella contabilità aziendale, ovvero non siano considerate come
Passività Incluse. A titolo esemplificativo ma non esaustivo costituiscono passività escluse e quindi, Co non faranno parte L'insieme aggregato e non saranno trasferiti a : (….) (vi) qualsiasi contenzioso (e relativi effetti negativi anche per oneri e spese legali) anche se riferibili ad attività incluse e/o passività incluse diverso dal Contenzioso Pregresso”.
Ebbene, osserva il Tribunale che sulla base della prospettazione attorea in relazione al c/ c n. 1182334 acceso presso poi migrato in con numerazione 1000/1606, TR Controparte_1 la gran parte delle competenze addebitate la cui legittimità è contestata da parte attrice è riferita al periodo successivo al 2017, quando il rapporto era già in essere con e pertanto CP_7 sicuramente in relazione a tale periodo la legittimazione passiva di è sussistente. Per il CP_7 periodo precedente, l'accertamento relativo alla fondatezza L'eccezione è comunque assorbito essendo la domanda infondata nel merito;
invero, all'esito della consulenza tecnica d'ufficio alle cui conclusioni il Tribunale ritiene di aderire per i motivi che saranno di seguito esposti, è emerso che non risultano essere stati applicati illegittimamente oneri e competenze non dovuti, né durante il periodo in cui il rapporto si è svolto con né durante il periodo in cui il rapporto si è TR svolto con con la conseguenza che il saldo del conto corrente risultante dagli estratti Controparte_1 conto è corretto. L'esame in ordine alla fondatezza L'eccezione è pertanto assorbito. pagina 8 di 19 Con riferimento al secondo rapporto, c/c n. l'eccezione è fondata non avendo parte attrice P.IVA_1 prodotto gli estratti conto e non avendo pertanto nemmeno documentato che all'epoca della cessione bancaria intervenuta tra e il rapporto fosse ancora in essere TR Controparte_1
e tantomeno che il rapporto è proseguito con . In mancanza degli estratti conto, la Controparte_1 domanda risulta peraltro infondata anche nel merito, a prescindere dall'accertamento in ordine alla legittimazione passiva, posto che trattandosi di causa di accertamento negativo e ripetizione di indebito era onere della società correntista provare il proprio diritto e quindi provare l'applicazione di competenze e oneri non dovuti al rapporto mediante la produzione degli estratti conto.
L'eccezione di carenza di legittimazione passiva in ordine ai rapporti oggetto del presente giudizio originariamente intrattenuti con l'ex è infondata. Si Controparte_5 ricorda che in seguito alla sottoposizione di tale a procedura di amministrazione straordinaria ex CP_2 artt. 70, comma 1, lett. b) e 98 d.lgs. 385/1993 (cfr. Decreto MEF del 10.2.2015 in G.U. 71 del
26.03.2015 - ns. doc. n. 12), la AN D'Italia, con provvedimento del 21.11.2015 (approvato dal
Ministro L'Economia e delle Finanze con D.L. 183/2015 del 22.11.2015 – il cui testo è integralmente confluito nella L. 28.12.2015, n. 208, commi da 842 a 854, pubblicata in G.U. n. 302 del 30.12.2015 – ns. docc. nn. 13, 14 e 15), disponeva, ai sensi L'art. 32 del D.lgs. 180/2015, l'avvio della procedura di Risoluzione della e del la quale poi, con decreto del Controparte_5 Controparte_5
MEF del 9.12.2015, veniva sottoposta alla procedura di Liquidazione Coatta Amministrativa, ai sensi L'art. 38, comma 3, del d.lgs. n. 180/2015 e degli artt. 80 e ss. del d.lgs. n. 385/1993 (eventi notori comunque allegato docc. 16 e 17 convenuta). Con il medesimo D.L. 183/2015 veniva costituita, tra le altre, la (in seguito ridenominata e Controparte_14 Controparte_15 successivamente fusa per incorporazione in Unione di Banche Italiane S.p.A. -UBI con atto del
14.11.2017, Rep. 104684, Racc. 36572, con effetto dal 27/11/2017) per lo svolgimento L'attività di 'Ente ponte' ai sensi L'articolo 42 del D.Lgs. 180/2015, disponendosi altresì che in favore degli 'enti ponte' fossero “trasferite azioni, partecipazioni, diritti, nonché attività o passività delle banche in risoluzione”. Tale cessione in favore della neocostituita Controparte_14 riguardava però - come specificato nel provvedimento della AN d'Italia del 22.11.2015, in G.U.
53/2016 (cfr. docc. nn. 14 e 15 conv.) - esclusivamente “tutti i diritti, le attività e le passività costituenti l'azienda bancaria della banca in risoluzione ivi compresi …, i rapporti contrattuali e i giudizi attivi e passivi…. in essere alla data di efficacia della cessione ..”(così il punto 1.1. del provvedimento di cessione a pag. 2 del provvedimento di AN d'Italia del 22.11.2015), restando perciò esplicitamente esclusi i rapporti (sostanziali e/o processuali) a quella data non in essere
(22.11.2015).
Nel caso di specie, è pacifico e risulta documentalmente che i rapporti originariamente intercorsi con
BPEL sono proseguiti con poi fusa per incorporazione in con conseguente CP_16 Controparte_1 infondatezza L'eccezione.
Va, nondimeno, affrontata la questione concernente l'intervento nell'odierna lite di
[...]
. TR
Occorre, anzitutto, premettere che quest'ultima, sin dal suo atto di intervento, professando di essere l'unico soggetto legittimato passivo - in sede concorsuale - in relazione alle pretese attoree aventi ad pagina 9 di 19 oggetto i rapporti originariamente intrattenuti con ha chiesto al TR
Tribunale di dichiarare improcedibili le domande attoree ai sensi L'art. 83 TUB.
Deve evidenziarsi che, dopo l'intervento volontario di TR
, parte attrice non ha esteso a quest'ultima le domande formulate
[...] contro ed invece ha ribadito l'esclusiva legittimazione passiva di questa. Controparte_1
Venendo all'esame nel merito delle doglianze attoree si osserva quanto segue.
Preliminarmente osserva il Tribunale che “Ai sensi L'art. 1832 cod. civ., la mancata contestazione L'estratto conto e la connessa implicita approvazione delle operazioni in esso annotate riguardano gli accrediti e gli addebiti considerati nella loro realtà effettuale, nonché la verità contabile, storica e di fatto delle operazioni annotate, ma non impediscono la formulazione di censure concernenti la validità ed efficacia dei rapporti obbligatori sottostanti” (così, tra tante, cfr. Cass. n. 11626 del
26.5.2011), con la conseguenza che alcuna decadenza è maturata in relazione alla domanda fatta valere nell'ambito di questo processo.
Non si rinvengono peraltro elementi configuranti violazione dei principi di buona fede e correttezza, risultando le allegazioni di parte convenuta sul punto del tutto generiche.
Quanto alla ripartizione L'onere della prova, occorre innanzitutto ricordare che, nei giudizi promossi dal “cliente” - correntista o mutuatario - per far valere la nullità di clausole contrattuali o l'illegittimità degli addebiti in conto corrente, in vista della ripetizione di somme richieste dalla in CP_2 applicazione delle clausole nulle o, comunque, in forza di prassi illegittime, grava senz'altro sulla parte attrice innanzitutto l'onere di allegare in maniera specifica i fatti posti alla base della domanda e, in secondo luogo, l'onere di fornire la relativa prova.
Infatti, in ossequio alle regole generali in tema di onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., in caso di ripetizione di indebito incombe all'attore fornire la prova non solo L'avvenuto pagamento ma anche della mancanza di causa debendi ovvero del successivo venir meno di questa (cfr. ex multis Cass. Sez.
3, Sentenza n. 7501 del 14/05/2012, Rv. 622359 – 01, secondo cui “Chi allega di avere effettuato un pagamento dovuto solo in parte, e proponga nei confronti L'“accipiens” l'azione di indebito oggettivo per la somma pagata in eccedenza, ha l'onere di provare l'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta”).
Sicché, il correntista che intenda far valere il carattere indebito di talune poste passive - assumendo che le stesse siano il portato L'applicazione di interessi usurari o di clausole imposte unilateralmente dalla a seguito di illegittimo esercizio di ius variandi, ovvero L'addebito di spese, CP_2 commissioni o altre “voci” non dovute- ha lo specifico onere di produrre non solo il contratto costituente il titolo del rapporto dedotto in lite, ma anche gli estratti conto periodici dalla data di avvio del rapporto.
Ne consegue che, nel caso di specie, la parte attrice era, innanzitutto, gravata L'onere di provare il contenuto delle clausole contrattuali asseritamente “nulle”.
pagina 10 di 19 Peraltro, la Suprema Corte ha avuto modo di evidenziare che l'onere della prova grava sul correntista attore non solo allorquando lo stesso agisca per ottenere la ripetizione di somme pretese dalla AN, ma anche nel caso in cui il medesimo correntista promuova mera azione di accertamento negativo.
E così, la Corte di Cassazione ha argomentato come segue: “Va premesso che la giurisprudenza di questa Corte ha costantemente ritenuto che qualora l'attore proponga domanda di accertamento negativo del diritto del convenuto e quest'ultimo non si limiti a chiedere il rigetto della pretesa avversaria ma proponga domanda riconvenzionale per conseguire il credito negato dalla controparte, ambedue le parti hanno l'onere di provare le rispettive contrapposte pretese. […] In tal senso è stato altresì ritenuto che l'onere probatorio gravante, a norma L'art. 2697 cod. civ., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto “fatti negativi”, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo. […] In particolare, la stessa non va in senso difforme da quanto ritenuto proprio in tema di interessi anatocistici da questa
Corte laddove ha affermato che nei rapporti bancari in conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità, per mancanza dei requisiti di legge, della pattuizione di interessi ultralegali a carico del correntista, la banca deve dimostrare l'entità del proprio credito mediante la produzione degli estratti conto a partire dall'apertura del conto e cioè dal saldo zero. Tale principio è stato affermato nella fattispecie inversa a quella in esame in cui era la ad avere agito tramite decreto ingiuntivo per CP_2 ottenere il pagamento dello scoperto di conto, mentre nel caso di specie si verte in tema di accertamento negativo proposto dai correntisti al quale quindi si applica un diverso onere probatorio.
Dunque nel caso di specie il principio applicabile è che chi esperisce una azione di accertamento negativo deve fornire la prova della fondatezza della propria domanda. […] Le stesse (n.d.r. correntiste ricorrenti), nell'affermare un dovere di rilevamento d'ufficio da parte del giudice di nullità afferenti alle clausole contrattuali, confondono tale potere con quello istruttorio e con l'onere della prova in ordine ai rapporti di dare ed avere intercorsi tra le parti. Il giudice può infatti accertare
d'ufficio una nullità inerente al contratto sulla base della documentazione e delle risultanze istruttorie fornite dalla parte cui incombeva il detto onere o comunque presenti in atti, ma non può esercitare
d'ufficio attività istruttorie sopperendo al mancato assolvimento L'onere relativo che è in capo ad una delle parti in relazione ai rapporti intercorsi con la controparte”, (Cass. civ. sez. I, 7 maggio
2015, n. 9201).
Nella specie, parte attrice non ha prodotto la documentazione contrattuale relativa a tutti i rapporti oggetto del giudizio ed ha depositato solo parte degli estratti conto come allegati della perizia di parte
(estratti del conto corrente n. 1000/1606 (già 1182334), del conto anticipi n. 17 e del c/c ordinario n.
5868); ha allegato sin dall'atto di citazione la mancata pattuizione in forma scritta dei contratti mancanti (cfr. in specie per il conto corrente 645 - ex conto 5868 UBI).
In data 12.07.2022 parte attrice ha avanzato richiesta ex art. 119 TUB nei confronti di Controparte_1 per ottenere tutta la documentazione contrattuale mancante e gli estratti conto.
[...]
Costituendosi in giudizio ha prodotto parte della documentazione contrattuale mancante;
a CP_7 seguito L'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. ha poi depositato gli estratti conto reperiti L'ultimo pagina 11 di 19 decennio decorrente dalla richiesta ex art. 119 TUB avvenuta il 12.07.2022, sino al 30.09.2022, ultimo trimestre disponibile, ad eccezione di quelli del c/c anticipi ex BPEL n. 300859 - già n. 17 con UBI - la cui movimentazione si ferma al 20.04.2021, ossia alla data di estinzione).
In ordine agli estratti conto, la convenuta ha dunque correttamente ottemperato all'ordine di CP_2 esibizione emesso dal giudice, non potendosi ritenere onerata del deposito degli estratti conto relativi al periodo precedente il decennio decorrente dalla richiesta ex art. 119 TUB.
Invero, come anche recentemente statuito dalla Corte di Cassazione “In tema di rapporti bancari, il diritto del cliente ad ottenere copia della documentazione relativa alle operazioni effettuate, previsto dall'art. 119, comma 4, d.lgs. n. 385 del 1993, ha natura di diritto sostanziale ed ha fondamento negli obblighi di buona fede "in executivis". Esso è riferibile anche ai rapporti derivanti dai contratti stipulati prima L'entrata in vigore del d.lgs. cit. e riguarda tutta la documentazione negoziale, compresi gli estratti conto, a prescindere dalla comunicazione periodica degli stessi, ma copre solo le operazioni degli ultimi dieci anni, operando, al di fuori di questo limite, il generale onere di conservazione della documentazione rappresentativa dei propri diritti, gravante in modo indifferenziato su tutte le parti” (Cass. 35039/22).
Venendo all'esame nel merito delle domande avanzate da parte attrice, si osserva quanto segue.
Come già rilevato, per quanto riguarda il c/c n. ex , non è stata P.IVA_1 TR rinvenuta in atti alcuna documentazione né contrattuale, né contabile e non vi è nemmeno prova che tale rapporto fosse in essere al momento della cessione bancaria intervenuta tra la stessa
[...]
e . La domanda deve pertanto essere rigettata non essendovi in atti TR Controparte_1 elementi per poter ritenere sussistente la legittimazione passiva della convenuta e non avendo comunque parte attrice assolto all'onere probatorio su di essa gravante.
Per quanto riguarda le domande attoree relative agli ulteriori rapporti contrattuali oggetto del presente giudizio occorre prendere in considerazione le risultanze cui è pervenuto il CTU dott. Persona_2
Le valutazioni del predetto CTU, laddove recepite nel contesto della presente statuizione, risultano immuni da vizi che ne intacchino l'iter logico e scevri da errori di metodo, oltre che frutto di un congruamente ed ampiamente motivato percorso argomentativo, anche con riferimento alle osservazioni dei ctp. Le conclusioni e le risposte del consulente tecnico alle osservazioni dei consulenti tecnici delle parti devono pertanto intendersi integralmente richiamate in quanto condivisibili con le precisazioni di seguito indicate.
I rapporti oggetto degli accertamenti peritali sono rappresentati: dal c/c n. 1182334 acceso presso poi migrato in con numerazione 1000/1606; dal c/c n. 5868 TR Controparte_1 intrattenuto presso (già c/c n. 5868.1 BPEL) il cui saldo è stato poi girocontato sul c/c n. CP_16
645 presso;
dal c/c n. 17 intrattenuto presso (già n. 300859-5 BPEL), poi Controparte_1 CP_16 presso la convenuta . CP_2 Controparte_1
Per quanto attiene la censura relativa all'usurarietà degli interessi, il ctu ha provveduto a verificare se i tassi di interesse - applicati ai rapporti bancari intrattenuti presso (già Controparte_7
pagina 12 di 19 precedentemente intrattenuti presso BPEL e oggetto di analisi ed intestati TR alla - abbiano o meno superato i c.d. “tassi soglia” ex Legge n. 108/1996. Parte_4
Il ctu ha svolto tale verifica, sulla base della documentazioni reperita in atti, sul c/c n. 1182334 acceso presso (contratti del 16.9.2014 - Allegato n. 9 perizia, il contratto del TR
22.9.2014 - Allegato n. 10 perizia, ed il contratto del 9.2.2015 - Allegato n. 11 perizia) e sul c/c anticipi n. 17 ex UBI (ex 300859 BPEL) (contratto del 1.12.2000 - Allegato n. 12 perizia, e il contratto del
12.2.2014 - Allegato n. 13 perizia); non ha svolto l'accertamento per il c/c n. 5868 poiché non è stata rivenuta alcuna documentazione contrattuale indicante i tassi di interesse pattuiti.
Quanto agli interessi usurari, giova rammentare che l'attuale disciplina in materia di usura, introdotta con la legge n. 108 del 1996, si caratterizza per la previsione di una usura “oggettiva”, con individuazione di un tasso soglia, che era inizialmente il tasso medio (T.E.G.M.) risultante dall'ultima rilevazione operata dal Ministro del tesoro, ora Ministro L'economia, aumentato della metà. Oggi, a seguito della previsione contenuta nel d.l. n. 70 del 2011, è pari al tasso medio aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali (con la precisazione che la differenza tra il limite e il tasso medio non può essere però superiore a otto punti percentuali).
L'attuale art. 644, co. 4 c.p. stabilisce che per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito.
Ai fini della individuazione del tasso soglia è previsto l'intervento della AN d'Italia che deve fornire le indicazioni alle banche e agli operatori finanziari autorizzati per la rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi (T.E.G.M.). Le Istruzioni della AN d'Italia provvedono quindi alla classificazione delle operazioni omogenee rispetto alle quali attuare la rilevazione dei tassi medi e all'individuazione delle commissioni, remunerazioni e delle spese collegate all'erogazione del credito che devono essere incluse nelle rilevazioni statistiche.
È con riferimento alle Istruzioni della AN di Italia pro tempore vigenti che deve essere compiuta la verifica L'usurarietà e ciò in linea con gli arresti della Suprema Corte n. 12965 del 22 giugno 2016 e n. 22270 del 3 novembre 2016, nonché con i principi di omnicomprensività del T.E.G.M. e di simmetria tra i parametri da confrontare (cfr. Cass. sez. un. n. 16303 del 20 giugno 2018), dovendosi evidenziare altresì l'importanza di utilizzare, nella rilevazione dei tassi usurari, dati tra loro effettivamente comparabili.
Ne consegue che, posto che il tasso soglia usura (c.d. TSU) viene ricavato mediante applicazione di uno spread sul TEGM e che il TEGM viene trimestralmente fissato dal Ministero L'Economia sulla base delle rilevazioni della AN d'Italia “è ragionevole che debba attendersi simmetria tra la metodologia di calcolo del TEGM e quella di calcolo dello specifico TEG contrattuale. Il giudizio in punto di usurarietà si basa infatti, in tal caso, sul raffronto tra un dato concreto (lo specifico TEG applicato nell'ambito del contratto oggetto di contenzioso) e un dato astratto (il TEGM rilevato con riferimento alla tipologia di appartenenza del contratto in questione), sicché, se detto raffronto non
pagina 13 di 19 viene effettuato adoperando la medesima metodologia di calcolo, il dato che se ne ricava non può che essere in principio viziato” (cfr. Cass. 22 giugno 2016, n. 12965).
La necessità di conformarsi alle Istruzioni AN d'Italia senza possibilità di usare formule alternative è espressamente ribadita dalla Suprema Corte che ha chiarito che, anche volendo ravvisare nelle rilevazioni effettuate dalla AN d'Italia “un profilo di illegittimità (per contrarietà alle norme primarie regolanti la materia, secondo le argomentazioni della giurisprudenza penalistica citata), questo non potrebbe in alcun modo tradursi nella possibilità, per l'interprete, di prescindervi, ove sia in gioco -in una unitaria dimensione afflittiva della libertà contrattuale ed economica –l'applicazione delle sanzioni penali e civili, derivanti dalla fattispecie della cd. usura presunta, dovendosi allora ritenere radicalmente inapplicabile la disciplina antiusura per difetto dei tassi soglia rilevati dall'amministrazione. Ed in effetti, l'utilizzo di metodologie e formule matematiche alternative, non potrebbe che riguardare tanto la verifica del concreto TEG contrattuale, quanto quella del TEGM: il che significa che il giudice, chiamato a verificare il rispetto della soglia anti-usura, non potrebbe limitarsi a raffrontare il TEG ricavabile mediante l'utilizzo di criteri diversi da quelli elaborati dalla AN d'Italia, con il TEGM rilevato proprio a seguito L'utilizzo di questi ultimi, ma sarebbe tenuto
a procedere ad una nuova rilevazione del TEGM, sulla scorta dei parametri così ritenuti validi, per poi operare il confronto con il TEG del rapporto dedotto in giudizio” (cfr. Cass. n. 12965 del 22 giugno
2016, cit.).
In conclusione, dunque, il tasso contrattuale da raffrontare al T.S.U. (tasso soglia usura) è il c.d. T.E.G.
(tasso effettivo globale), espresso come percentuale del credito concesso e su base annua e che esprime il costo effettivo del finanziamento, tenendo conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito, secondo le
Istruzioni AN di Italia.
Va infine ricordato che le Sezioni Unite hanno negato rilevanza al fenomeno della c.d. usura sopravvenuta, evidenziando che l'interesse è qualificabile come usurario quando ricorre la fattispecie L'art. 644 c.p., il quale trova applicazione esclusivamente guardando al momento in cui gli interessi sono convenuti, indipendentemente dal momento del loro pagamento.
Per queste ragioni, la Suprema Corte ha affermato la validità della clausola contrattuale contenente un tasso di interesse pattuito lecitamente, che abbia superato il tasso soglia al momento del pagamento, dovendosi escludere non solo la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale contenente il tasso di interesse, ma anche il ricorso al canone della buona fede nell'esecuzione del contratto in virtù del quale sarebbe stato scorretto la pretesa di pagamento di un tasso di interesse divenuto usurario ovvero sopra soglia (Cass. sez. un., 19 ottobre 2017, n. 24675).
Nel caso di specie, la consulenza tecnica ha permesso di accertare che, nel rapporto di c/c n. 1182334 e nel c/c anticipi n. 17, il TEG alla stipula del contratto (con riferimento ai tassi e alle c.m.s. applicati dalla banca) è inferiore al tasso soglia.
Venendo all'esame dei profili di illecito anatocismo dedotti da parte attrice, come è noto, per il periodo antecedente all'entrata in vigore della delibera CICR 9.2.2000, la pratica L'anatocismo trimestrale è
pagina 14 di 19 da ritenersi illegittima: la Corte di legittimità ha infatti sottolineato che “l'uso normativo anatocistico trimestrale, inesistente prima L'entrata in vigore del codice del 1942, non si è potuto formare successivamente in costanza del divieto anatocistico L'art. 1283 c.c. e, pertanto, sono nulle le clausole anatocistiche dei contratti bancari” (Cass. S.U. n. 21095/2004): da ciò deriva che, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 425 del 2000, con cui è stata dichiarata costituzionalmente illegittima, per violazione L'art. 76 Cost., la norma (contenuta nell'art. 25, 3° co. d.lgs. n.342/1999) di salvezza della validità e degli effetti delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza, queste ultime restino, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, sotto il vigore delle norme anteriormente in vigore, alla stregua delle quali non possono che essere dichiarate nulle, perché stipulate in violazione del cit. art. 1283 c.c. (Cass. S.U. n. 21095/2004).
Una volta appurato che la clausola anatocistica è nulla, deve escludersi ogni capitalizzazione di interessi, secondo quanto affermato dalla più autorevole giurisprudenza (Cass. S.U. n. 2418/2010).
Con riguardo, invece, al periodo successivo all'entrata in vigore della Delibera CICR 9 febbraio 2000, si rammenta che l'art. 120 t.u.b., al 2° co., aggiunto dal d.lgs. n. 342/1999, dispone: “Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio L'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori CP_1 sia creditori”. Il 2° co. L'art. 2 della cit. delib. , a sua volta, dispone: “Nell'àmbito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori
e debitori”.
Pur nella consapevolezza della sussistenza di un diverso orientamento nella giurisprudenza di merito – anche nel recente passato del Tribunale di Arezzo - deve darsi atto che la Corte di Cassazione con numerose sentenze in continuità di indirizzo, (ex multis Cass. n. 26769/2019, n. 26779/19, n.
9140/2020) ha superato il precedente contrasto ed ha stabilito il seguente principio: la sentenza Corte cost. n. 425/2000 ha dichiarato incostituzionale l'art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 342/1999 nella sola parte in cui ha previsto una generalizzata sanatoria delle clausole anatocistiche per il periodo che precedeva l'entrata in vigore della delibera CICR del 2000, mentre la sentenza non ha travolto la parte della norma che demandava alla stessa delibera CICR, da un lato, di disciplinare l'anatocismo
(prevedendo la medesima periodicità sia con riferimento agli interessi attivi che passivi) e, dall'altro, di stabilire modalità di adeguamento dei vecchi contratti. Tali modalità sono state disciplinate dall'art. 7, comma 2, della stessa delibera, prevedendo che la banca possa modificare unilateralmente le condizioni L'anatocismo, tramite mera pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, qualora le nuove condizioni non comportino un peggioramento rispetto a quelle precedentemente applicate. Tale disciplina, benché ancora in vigore, risulta però inapplicabile nel caso in cui, come quello in esame, l'applicazione L'anatocismo, nel periodo precedente alla delibera CICR, risulti illegittimo. L'invalidità della clausola, infatti, privandola di ogni effetto giuridico, impedisce di farvi alcun riferimento con la conseguenza che, mancando in radice le precedenti (valide) condizioni anatocistiche, non sussiste il paramento cui raffrontare le nuove per valutare se vi sia stato un peggioramento delle stesse. Pertanto, risultando l'art. 7 inapplicabile, per dotare un contratto di conto corrente della capacità di capitalizzazione periodica degli interessi è necessario che la relativa clausola sia pattuita per iscritto con la clientela, nel rispetto L'art. 2 della predetta delibera CICR. Inoltre, anche a voler ritenere pagina 15 di 19 comunque applicabile l'art. 7, la mancanza di valida clausola anatocistica, per il periodo precedente alla delibera CICR, renderebbe le nuove condizioni unilateralmente disposte comunque e sempre peggiorative rispetto alle condizioni pregresse dichiarate nulle con la conseguenza che occorrerebbe fare riferimento al comma 3 L'art. 7 della delibera che esige, anch'esso, che per i contratti anteriori alla delibera, l'espressa approvazione per iscritto da parte della clientela delle pattuizioni sull'anatocismo, a condizione sempre di pari periodicità. Il raffronto tra le pregresse condizioni relative all'anatocismo, e le nuove, va infatti operato allo stato normativo attuale comparando, per il passato, l'assenza di anatocismo e, per il presente l'introduzione della pratica anatocistica che, seppur a condizione di pari reciprocità, risulta comunque peggiorativa per il cliente.
La conseguenza è allora che, per i conti correnti stipulati prima L'entrata in vigore della Delibera
CICR, l'adeguamento unilaterale della banca, tramite pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, non ha alcuna capacità di legittimare l'applicazione della pratica anatocistica per il periodo successivo, occorrendo l'espressa pattuizione e l'assenso del correntista.
In tal senso si è espressa con orientamento ormai consolidato anche la Corte d'Appello di Firenze (ex multis sent. 1663/22).
Tanto premesso circa il sistema di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, si osserva che il ctu ha provveduto a ricostruire il saldo finale dei rapporti bancari intestati a parte attrice depurando detto saldo finale dall'effetto L'eventuale illecito anatocismo e delle eventuali nullità contrattuali.
Si rileva che tale ricalcolo non è stato svolto per il per il c/c n. 1182334, acceso presso CP_2 [...]
poi migrato in con numerazione 1000/1606, poiché in atti è stata rinvenuta CP_2 Controparte_1 tutta la documentazione contrattuale indicante le condizioni economiche relative a tutte le tipologie operative riferite al suddetto rapporto bancario, ivi inclusa la capitalizzazione trimestrale degli interessi.
Pertanto, essendo state reperite tutte le pattuizioni in merito al c/c n. 1182334 (anche con riferimento al prestito d'uso in oro che veniva regolato su tale conto – cfr. risposta dott. ad osservazioni ctp Per_2 parte attrice), il ctu ha rilevato che il saldo passivo dello stesso al 30/09/2022 (pari a - € 11.974,46) è da ritenersi corretto.
Il ctu ha proceduto al ricalcolo del saldo finale esclusivamente del c/c n. 5868, intrattenuto presso
[...]
(già n. 5868.1 presso BPEL) per il periodo di cui aveva a disposizione gli estratti conto bancari, CP_16 ossia dal primo trimestre 2008 al 09.04.2021 (data valuta in cui il saldo del conto è stato azzerato e girocontato sul conto c/c n. 645 ). Il ctu ha riferito che: risulta depositata agli atti ed allegata CP_1
(doc. 23 conv.), la copia della pubblicazione in G.U. n. 144 del 22.06.2000 in cui viene dichiarato l'adeguamento della allora alla delibera del C.I.C.R. del Controparte_5
9.2.2000 che ha stabilito gli stessi criteri di “reciprocità temporale” sia per le operazioni a credito che per quelle a debito del correntista;
nel periodo analizzato risulta essere stata applicata la pari periodicità di capitalizzazione degli interessi, sia per le competenze a credito che per quelle a debito;
risulta depositata la comunicazione sottoscritta dalla per l'addebito e la capitalizzazione annuale Parte_5 degli interessi (Allegato n. 16) esclusivamente per il c/c n. 300859 (c/c 17 UBI) e non anche per il c/c n. 5868.
pagina 16 di 19 Il ctu ha altresì rilevato, in via preliminare, come esclusivamente sul c/c n. 5868 avveniva l'addebito delle competenze: infatti, la problematica del c.d. “anatocismo” e L'addebito delle competenze non operava sul conto collegato n. 300859 (c/c n. 17 UBI), in quanto le relative competenze trimestrali - una volta calcolate - venivano addebitate sul predetto c/c ordinario n. 5868.
Considerato che
per il c/c n. 300859 (c/c n. 17 UBI) in atti sono stati rinvenuti il contratto del 01.12.2000 (già allegato alla relazione tecncia sotto il n. 12) il contratto del 12.2.2014 (già allegato alla relazione sotto il n. 13) sottoscritti e recanti le condizioni economiche da applicare al rapporto bancario e la comunicazione sottoscritta dalla per l'addebito e la capitalizzazione annuale degli interessi (già allegato Parte_5 alla relazione sotto il n. 16), gli importi delle competenze maturate su detto c/c n. 300859, ma poi girocontati sul c/c n. 5868, sono stati ritenuti corretti dal ctu.
Il ctu ha dunque ricostruito al netto L'anatocismo e delle nullità contrattuali esclusivamente il c/c ordinario n. 5868, poiché era solo su quest'ultimo che venivano addebitate le competenze, applicando i tassi sostitutivi ex art. 117TUB non essendo pattuiti in forma scritta interessi ultralegali con eliminazione degli importi della Commissione di Massimo Scoperto e delle Commissioni di
Affidamento, e delle spese poiché non espressamente pattuite dalle parti fino al 29.3.2016; reputando corretti gli importi relativi al Prestito d'uso in Oro poiché rinvenuta la relativa documentazione contrattuale (allegata alla relazione sotto il numero 14).
In base alle motivazioni e argomentazioni sopra illustrate, tra i conteggi formulati dal consulente tecnico anche in risposta alle osservazioni dei ctp, quello che deve essere recepito è il secondo calcolo alternativo, (“RICOSTRUZIONE DEL SALDO FINALE DEI RAPPORTI BANCARI OGGETTO DI CAUSA CON CAPITALIZZAZIONE UNICA E INDIVIDUAZIONE DELLE “RIMESSE SOLUTORIE”), ossia quello per il quale ha effettuato una ricostruzione del saldo finale applicando i tassi sostitutivi ex art. 117 TUB non essendo pattuiti in forma scritta interessi superiori al tasso legale, con esclusione di ogni tipo di capitalizzazione delle competenze non essendovi alcuna pattuizione intervenuta tra le parti in merito alla capitalizzazione, nonché, a seguito della disposta integrazione della consulenza tecnica, eliminando gli importi delle c.m.s. maturate sul c/c n. 300859 e poi girocontate sul c/c n. 5868 (per totali € 4.091,72).
A fronte di un saldo contabile originario del conto corrente n. 5868 pari a zero come evidenziato dagli estratti conto agli atti di causa al 09.04.2021, il ctu ha calcolato la differenza tra il predetto saldo originariamente conteggiato dalla e il nuovo saldo dallo stesso conteggiato, corrispondente a € CP_2
163.584,84 da considerarsi a credito della tenendo conto delle competenze Parte_1 prescritte (ex sentenza Cass. Sez. Unite, n. 24418 de. 02.12.2010) per l'ammontare di € 34.114,92, il
Consulente ha accertato che il saldo a credito del correntista alla data del 09.04.2021era pari ad €
129.469,92.
L'eccezione di prescrizione risulta validamente sollevata da parte convenuta sulla base del condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità in forza del quale “In tema di contratto di conto corrente, la banca che eccepisca la prescrizione L'actio indebiti assolve al proprio onere di allegazione con l'affermazione della natura solutoria delle rimesse contestate (anche senza indicare specificamente quali siano), L'inerzia del correntista e della volontà di approfittarne agli effetti
pagina 17 di 19 L'estinzione del diritto vantato, gravando invece sul correntista l'onere di provare che le rimesse contestate hanno natura meramente ripristinatoria” (Cass. 26894/25).
In conclusione, la domanda di accertamento negativo formulata da parte attrice in relazione a tale rapporto di conto merita accoglimento nei limiti sopra precisati.
Trattandosi di conto corrente ancora aperto presso con diversa numerazione (per stessa Controparte_1 deduzione di parte attrice) la domanda di condanna non può trovare accoglimento (cfr. Cass. 13586/24:
“In tema di operazioni bancarie regolate in conto corrente, il correntista può esercitare l'azione di ripetizione L'indebito ex art. 2033 c.c. anche in costanza di rapporto (c.d. "conto aperto"), se avente ad oggetto versamenti di natura solutoria, ma in tal caso ha diritto unicamente al saldo del conto, eventualmente rettificato nelle poste illegittimamente annotate, sicché l'azione di indebito da parte sua, che in presenza di rimesse solutorie si rende proponibile anche se il conto non sia stato ancora chiuso, si risolve solo nella determinazione di un saldo purgato delle annotazioni illegittime, senza alcuna sanzione restitutoria in danno della banca;
infatti solo a conto chiuso, venuta meno la indisponibilità dei singoli crediti, di cui all'art. 1823, comma 1, c.c., l'azione di indebito può determinare l'obbligo per la banca di rimborsare le somme illegittimamente incamerate”).
La domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. deve essere rigettata non sussistendone i presupposti.
Si provvede pertanto come da dispositivo.
In ragione L'esito del giudizio, stante la parziale fondatezza della domanda di accertamento negativo e l'infondatezza delle ulteriori domande, le spese sono poste a carico di per metà e Controparte_1 compensate per la restante metà. Alla liquidazione si provvede tenuto conto del valore della causa e L'attività professionale prestata (valore € 260.000,00 – 520.000,00 parametri medi tutte le fasi). Si provvede altresì alla distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Le spese di lite tra parte attrice e TR
sono compensate non essendo ravvisabile soccombenza.
[...]
Le spese di ctu, già liquidate con separato decreto sono poste a carico delle parti nella misura del 50 % ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa istanza, domanda ed eccezione, così provvede:
- accerta che alla data 09.04.2021 il saldo del conto corrente n. 5668 a credito della società correntista era pari a € 129.469,92;
-rigetta le ulteriori domande;
-compensa per metà le spese di lite e condanna alla rifusione in favore di parte Controparte_1 attrice della restante metà che si liquida in € 11.200,00 per onorari ed € 620,50 per spese oltre rimborso spese iva e cpa come per legge da distrarsi in favore degli Avv.ti Blazincic Tatiana e Buricchi Sara dichiaratesi antistatarie;
- compensa le spese di lite tra parte attrice e TR
[...] pagina 18 di 19 -pone definitivamente le spese di ctu a carico di parte attrice e parte convenuta nella misura del 50 % ciascuna.
Arezzo, 04/06/2025
Il Giudice
Marina Rossi
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