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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 24/03/2025, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
V.G. n. 2982/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Rampini Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Martina Bianchi Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero V.G. 2982/2024, in materia di cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473-bis51 c.p.c. promosso da:
C.F. , nata a [...], il [...], con Parte_1 C.F._1
l'Avv. TAGLIAFICO FABRIZIO
- ricorrente -
e
(C.F. ), nato ad [...], il Controparte_1 C.F._2
27/06/1966, con l'Avv. TAGLIAFICO FABRIZIO
- ricorrente -
Con la partecipazione del Pubblico Ministero in sede.
Conclusioni congiunte:
“[…] che il Tribunale di Alessandria, visto il ricorso e la documentazione ad esso allegata, preso atto della volontà delle parti, voglia - confermare le condizioni concordate e indicate nel ricorso ex
1 art. 473-bis.51 cod. proc. civ., depositato in atti, che di seguito si riportano: - I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e rinunciano, reciprocamente a richiedere contributi di sorta;
- La casa coniugale di Acqui Terme, Via S. Acquisto 82, già intestata alla signora Parte_1
, rimane ad essa assegnata con i relativi arredi;
- Il figlio è ormai maggiorenne e
[...] Per_1
autosufficiente e pertanto debbono ritenersi superate le condizioni precedentemente indicate in separazione circa l'affidamento e l'assegno di mantenimento. - I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto”.
MOTIVAZIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 12 dicembre 2024, le parti in epigrafe indicate domandavano la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed esponevano di aver contratto matrimonio con rito religioso il 30 agosto 1992 in RT (CN). Dall'unione coniugale nasceva il figlio ad Acqui Terme (AL) in data 21 febbraio 1997, maggiorenne ed Persona_2
economicamente autosufficiente.
Le parti proponevano ricorso congiunto di separazione, omologato dal Tribunale Ordinario di
Alessandria Ex Tribunale Ordinario di Acqui Terme, in data 26 maggio 2009, nella procedura
R.G.N. 212/2009.
Le parti rappresentavano che, dalla separazione, non avevano più ripreso la convivenza e che il tempo trascorso rende impossibile ricostituire la comunione materiale e spirituale tra esse;
che nella fattispecie ricorrono i presupposti perché sia dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
che hanno definito tutti i rapporti economici e che, pertanto, entrambi si danno atto di non avere nulla più a pretendere l'uno dall'altro a qualsiasi titolo. Tanto esposto, le parti, congiuntamente, rassegnavano le conclusioni come in epigrafe trascritte.
La domanda diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970. In particolare, dalla documentazione prodotta risulta che il Tribunale Ordinario di Alessandria Ex Tribunale Ordinario di Acqui Terme aveva omologato la separazione tra le odierne parti in data 26 maggio 2009, nella procedura R.G.N. 212/2009, mentre il ricorso del presente giudizio è stato depositato in data 12 dicembre 2024. Nel caso di specie non è intervenuta riconciliazione tra i coniugi ed entrambi hanno demandato la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito religioso;
pertanto, deve essere pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
I restanti accordi tra i coniugi possono venire omologati non risultando in contrasto con norme imperative.
2 Nulla sulle spese stante il ricorso congiunto.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede, in omologa degli accordi:
pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i Sig.ri (C.F. Parte_1
e (C.F. ), i quali C.F._1 Controparte_1 C.F._2
hanno contratto matrimonio a RT (CN), il 30 agosto 1992 (Anno 1992 Parte II Serie A
N. 6);
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di RT (CN) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
dà atto che i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e rinunciano, reciprocamente a richiedere contributi di sorta;
dà atto che la casa coniugale di Acqui Terme (AL), Via S. Acquisto 82, già intestata alla Sig.ra rimarrà ad essa assegnata con i relativi arredi;
Pt_1
dà atto che il figlio è ormai maggiorenne ed economicamente autosufficiente e pertanto Per_1
debbono ritenersi superate le condizioni precedentemente indicate in separazione circa l'affidamento e l'assegno di mantenimento;
dà atto che i coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto.
Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, 18 marzo 2025
Il Giudice Il Presidente
Dott.ssa Martina Bianchi Dott. Paolo Rampini
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Rampini Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Martina Bianchi Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero V.G. 2982/2024, in materia di cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473-bis51 c.p.c. promosso da:
C.F. , nata a [...], il [...], con Parte_1 C.F._1
l'Avv. TAGLIAFICO FABRIZIO
- ricorrente -
e
(C.F. ), nato ad [...], il Controparte_1 C.F._2
27/06/1966, con l'Avv. TAGLIAFICO FABRIZIO
- ricorrente -
Con la partecipazione del Pubblico Ministero in sede.
Conclusioni congiunte:
“[…] che il Tribunale di Alessandria, visto il ricorso e la documentazione ad esso allegata, preso atto della volontà delle parti, voglia - confermare le condizioni concordate e indicate nel ricorso ex
1 art. 473-bis.51 cod. proc. civ., depositato in atti, che di seguito si riportano: - I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e rinunciano, reciprocamente a richiedere contributi di sorta;
- La casa coniugale di Acqui Terme, Via S. Acquisto 82, già intestata alla signora Parte_1
, rimane ad essa assegnata con i relativi arredi;
- Il figlio è ormai maggiorenne e
[...] Per_1
autosufficiente e pertanto debbono ritenersi superate le condizioni precedentemente indicate in separazione circa l'affidamento e l'assegno di mantenimento. - I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto”.
MOTIVAZIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 12 dicembre 2024, le parti in epigrafe indicate domandavano la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed esponevano di aver contratto matrimonio con rito religioso il 30 agosto 1992 in RT (CN). Dall'unione coniugale nasceva il figlio ad Acqui Terme (AL) in data 21 febbraio 1997, maggiorenne ed Persona_2
economicamente autosufficiente.
Le parti proponevano ricorso congiunto di separazione, omologato dal Tribunale Ordinario di
Alessandria Ex Tribunale Ordinario di Acqui Terme, in data 26 maggio 2009, nella procedura
R.G.N. 212/2009.
Le parti rappresentavano che, dalla separazione, non avevano più ripreso la convivenza e che il tempo trascorso rende impossibile ricostituire la comunione materiale e spirituale tra esse;
che nella fattispecie ricorrono i presupposti perché sia dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
che hanno definito tutti i rapporti economici e che, pertanto, entrambi si danno atto di non avere nulla più a pretendere l'uno dall'altro a qualsiasi titolo. Tanto esposto, le parti, congiuntamente, rassegnavano le conclusioni come in epigrafe trascritte.
La domanda diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970. In particolare, dalla documentazione prodotta risulta che il Tribunale Ordinario di Alessandria Ex Tribunale Ordinario di Acqui Terme aveva omologato la separazione tra le odierne parti in data 26 maggio 2009, nella procedura R.G.N. 212/2009, mentre il ricorso del presente giudizio è stato depositato in data 12 dicembre 2024. Nel caso di specie non è intervenuta riconciliazione tra i coniugi ed entrambi hanno demandato la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito religioso;
pertanto, deve essere pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
I restanti accordi tra i coniugi possono venire omologati non risultando in contrasto con norme imperative.
2 Nulla sulle spese stante il ricorso congiunto.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede, in omologa degli accordi:
pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i Sig.ri (C.F. Parte_1
e (C.F. ), i quali C.F._1 Controparte_1 C.F._2
hanno contratto matrimonio a RT (CN), il 30 agosto 1992 (Anno 1992 Parte II Serie A
N. 6);
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di RT (CN) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
dà atto che i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e rinunciano, reciprocamente a richiedere contributi di sorta;
dà atto che la casa coniugale di Acqui Terme (AL), Via S. Acquisto 82, già intestata alla Sig.ra rimarrà ad essa assegnata con i relativi arredi;
Pt_1
dà atto che il figlio è ormai maggiorenne ed economicamente autosufficiente e pertanto Per_1
debbono ritenersi superate le condizioni precedentemente indicate in separazione circa l'affidamento e l'assegno di mantenimento;
dà atto che i coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto.
Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, 18 marzo 2025
Il Giudice Il Presidente
Dott.ssa Martina Bianchi Dott. Paolo Rampini
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