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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 10/03/2025, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. 985/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott. Antonella Tedesco - Presidente/Relatore -
2) Dott. Riccardo Sabato - Giudice –
3) Dott. Giuseppe Izzo - Giudice-
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al V.G. nr. 985/2024 vertente
TRA
(c.f. ), nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avv. Vincenzo Mastroianni, in forza di procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Lagonegro (Pz) alla Via Roma n. 38
-ricorrente-
e
(c.f. ), nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_2 C.F._2 difeso, dall'avv. Giovanni Leonasi, in forza di procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Lauria (PZ) alla Piazza San Giacomo n. 17
-ricorrente-
E
Il Pubblico Ministero, presso il Tribunale di Lagonegro,
-interventore ex lege-
Oggetto: divorzio congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni: come da atti di causa e ordinanza del 04.03.2025;
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. del 27.09.2024 i Sigg.ri e Parte_1 Parte_2
chiedevano dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data
30.10.2023 e trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Lauria (PZ) al n. 52 anno
2003 parte II Serie A – Uff. 1, dal quale nasceva in data 04.03.2004 il figlio , oggi Per_1
maggiorenne e studente universitario, non ancora economicamente autosufficiente.
Deducevano di essersi separati consensualmente in data 08.06.2016 con decreto di omologa n.
3315/2016 (R.G.N. 1210/2015) reso dal Presidente del Tribunale di Lagonegro.
Rappresentavano che da quel momento non vi era più stata alcuna riconciliazione tra loro né alcuna forma di comunione spirituale e materiale, nonché la volontà di non volersi riconciliare e di voler divorziare alle condizioni concordate già in sede di separazione (come da accordo indicato in ricorso e debitamente sottoscritto dalle parti depositato in data 15.01.2025).
Fissata l'udienza di comparizione delle parti e comunicati gli atti del procedimento al PM, il quale in data 11.11.2024 nulla opponeva.
Le parti all'udienza del 3.12.2024 escludevano la possibilità di conciliazione e all'esito dell'udienza cartolare del 17.02.2015, il Giudice, rimetteva la causa in decisione al Collegio.
La domanda merita accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n. 74, essendo decorsi dodici mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Lagonegro, avvenuta in data 26.05.2016 nel procedimento di separazione consensuale, terminato con decreto di omologa del 08.06.2016 e da quella data è perdurato lo stato di separazione, che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Le parti hanno sostanzialmente chiesto la cessazione definitiva degli effetti civili del matrimonio di cui al presente giudizio, che venne celebrato in Lauria (PZ) il 30.10.2003, alle seguenti condizioni:
“- Il , fino all'indipendenza ed autosufficienza economica, che sarà formalmente Parte_2
comunicata al medesimo, verserà a titolo di concorso al mantenimento del figlio un assegno Per_1 mensile di € 350,00 (Euro Trecentocinquanta/00), da versare alternativamente alla coniuge o al figlio entro il giorno 5 di ciascun mese, con rivalutazione ISTAT annuale, alle coordinate bancarie che entro gg. 10 dalla definizione del procedimento saranno comunicate al e per esso anche Parte_2
( in alternativa ) al suo difensore avv. Leonasi;
- Il verserà altresì il 50% delle spese straordinarie necessarie nell'interesse del figlio (in Parte_2
particolare i costi per gli Studi Universitari attualmente in corso), previa esibizione di relativa ed idonea documentazione;
- Conferma delle condizioni specificate in sede di separazione ed omologate, qualora le stesse non siano ad oggi ancora state soddisfatte o rimaste inadempiute”.
Orbene, rilevato che tali accordi non risultano contrari a norme imperative, ritiene il Tribunale che possono essere posti a fondamento della decisione.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
Trattandosi di procedimento su accordo delle parti, nulla deve disporsi in ordine alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, così provvede:
◼ Dichiara secondo le condizioni sopra riportate, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto in Lauria (PZ) il 30.10.2003 tra nato a [...] il Parte_2
05.01.1978 e , nata a [...] il [...] (ATTO n. 52 anno 2003 parte II Parte_1
Serie A – Uff. 1 del Comune di Lauria);
◼ Ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune del luogo di celebrazione per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett.g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
◼ Nulla per le spese;
Così deciso, in Lagonegro, in camera di consiglio del 10 marzo 2025
Il Giudice rel./est.
Dott.ssa Antonella Tedesco
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott. Antonella Tedesco - Presidente/Relatore -
2) Dott. Riccardo Sabato - Giudice –
3) Dott. Giuseppe Izzo - Giudice-
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al V.G. nr. 985/2024 vertente
TRA
(c.f. ), nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avv. Vincenzo Mastroianni, in forza di procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Lagonegro (Pz) alla Via Roma n. 38
-ricorrente-
e
(c.f. ), nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_2 C.F._2 difeso, dall'avv. Giovanni Leonasi, in forza di procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Lauria (PZ) alla Piazza San Giacomo n. 17
-ricorrente-
E
Il Pubblico Ministero, presso il Tribunale di Lagonegro,
-interventore ex lege-
Oggetto: divorzio congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni: come da atti di causa e ordinanza del 04.03.2025;
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. del 27.09.2024 i Sigg.ri e Parte_1 Parte_2
chiedevano dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data
30.10.2023 e trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Lauria (PZ) al n. 52 anno
2003 parte II Serie A – Uff. 1, dal quale nasceva in data 04.03.2004 il figlio , oggi Per_1
maggiorenne e studente universitario, non ancora economicamente autosufficiente.
Deducevano di essersi separati consensualmente in data 08.06.2016 con decreto di omologa n.
3315/2016 (R.G.N. 1210/2015) reso dal Presidente del Tribunale di Lagonegro.
Rappresentavano che da quel momento non vi era più stata alcuna riconciliazione tra loro né alcuna forma di comunione spirituale e materiale, nonché la volontà di non volersi riconciliare e di voler divorziare alle condizioni concordate già in sede di separazione (come da accordo indicato in ricorso e debitamente sottoscritto dalle parti depositato in data 15.01.2025).
Fissata l'udienza di comparizione delle parti e comunicati gli atti del procedimento al PM, il quale in data 11.11.2024 nulla opponeva.
Le parti all'udienza del 3.12.2024 escludevano la possibilità di conciliazione e all'esito dell'udienza cartolare del 17.02.2015, il Giudice, rimetteva la causa in decisione al Collegio.
La domanda merita accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n. 74, essendo decorsi dodici mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Lagonegro, avvenuta in data 26.05.2016 nel procedimento di separazione consensuale, terminato con decreto di omologa del 08.06.2016 e da quella data è perdurato lo stato di separazione, che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Le parti hanno sostanzialmente chiesto la cessazione definitiva degli effetti civili del matrimonio di cui al presente giudizio, che venne celebrato in Lauria (PZ) il 30.10.2003, alle seguenti condizioni:
“- Il , fino all'indipendenza ed autosufficienza economica, che sarà formalmente Parte_2
comunicata al medesimo, verserà a titolo di concorso al mantenimento del figlio un assegno Per_1 mensile di € 350,00 (Euro Trecentocinquanta/00), da versare alternativamente alla coniuge o al figlio entro il giorno 5 di ciascun mese, con rivalutazione ISTAT annuale, alle coordinate bancarie che entro gg. 10 dalla definizione del procedimento saranno comunicate al e per esso anche Parte_2
( in alternativa ) al suo difensore avv. Leonasi;
- Il verserà altresì il 50% delle spese straordinarie necessarie nell'interesse del figlio (in Parte_2
particolare i costi per gli Studi Universitari attualmente in corso), previa esibizione di relativa ed idonea documentazione;
- Conferma delle condizioni specificate in sede di separazione ed omologate, qualora le stesse non siano ad oggi ancora state soddisfatte o rimaste inadempiute”.
Orbene, rilevato che tali accordi non risultano contrari a norme imperative, ritiene il Tribunale che possono essere posti a fondamento della decisione.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
Trattandosi di procedimento su accordo delle parti, nulla deve disporsi in ordine alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, così provvede:
◼ Dichiara secondo le condizioni sopra riportate, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto in Lauria (PZ) il 30.10.2003 tra nato a [...] il Parte_2
05.01.1978 e , nata a [...] il [...] (ATTO n. 52 anno 2003 parte II Parte_1
Serie A – Uff. 1 del Comune di Lauria);
◼ Ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune del luogo di celebrazione per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett.g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
◼ Nulla per le spese;
Così deciso, in Lagonegro, in camera di consiglio del 10 marzo 2025
Il Giudice rel./est.
Dott.ssa Antonella Tedesco