Articolo 10 della Legge 3 febbraio 1963, n. 529
Articolo 9Articolo 11
Versione
11 maggio 1963
Art. 10.
Sono approvate le eccedenze di impegni risultate in sede di consuntivo sul conto della competenza e sul conto dei residui ai capitoli degli stati di previsione della spesa dei Ministeri sottoindicati per l'esercizio finanziario 1952-53, come dal dettaglio che segue:

Ministero del tesoro;

Conto della competenza Conto del residui
Capitolo n. 509-bis.
- Somma da riscuotere
direttamente dalla
Regione siciliana, ecc. L. 586.933.562,30 L. -

Capitolo n. 509-ter.
- Somma occorrente per
la regolazione delle
quote di entrate
erariali devolute alla
Regione sarda, ecc.... L. 6.511.440.900 - L. -

Capitolo n. 608.
-Pensioni ed assegni di
guerra, ecc............ L. 7.055.215.407 - L. -


Ministero degli affari
esteri:


Capitolo n. 41
-Pensioni ordinarie ecc L. 88.097.334 - L. -

Capitolo n. 95. - Spese
per l'Amministrazione
fiduciariadella Somalia L. - L. 5 -

Ministero dei trasporti


Capitolo n.33.-Pensioni
ordinarie, ecc......... L. 6.376.508 - L. -


Ministero della marina
mercantile:


Capitolon.41.-Ufficiali
delle Capitanerie di
porto in posizione
ausiliaria - Indennita'
di ausiliaria.......... L. - L. 336.171 -
Capitolo n. 50. - Fitto
di locali, ecc......... L. - L. 147.090 -


Amministrazioni ed aziende speciali

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO
Entrata in vigore il 11 maggio 1963