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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 10/06/2025, n. 515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 515 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15925/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale nelle persone dei magistrati: dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott. Silvia Migliori, Giudice dott. Carmen Giraldi, Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15925/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI BETTA Parte_1 C.F._1
ANTONELLA, elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. DI BETTA
ANTONELLA
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI BETTA ANTONELLA, CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. DI BETTA ANTONELLA
RICORRENTI
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso congiunto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Vista la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta con ricorso depositato in data 27.12.2024; rilevato che le parti hanno contratto matrimonio concordatario a Porto Empedocle (AG), in data
27.12.1999, trascritto nel Registro dello Stato Civile del predetto Comune al N. 64 parte 2 serie A - anno 1999; rilevato, altresì, che dalla loro unione nascevano tre figli: nato a [...] il Persona_1
10.11.2000; nata a [...] il [...]; nato ad [...] il Persona_2 Parte_2
21.03.2006. visto il decreto di separazione omologato in data 01.06.2017 (RG n. 2840/2016);
pagina 1 di 2 rilevato che le parti hanno depositato note scritte, nei termini concessi, in vista dell'udienza del
08.04.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127ter cpc, note che si intendono in questa sede interamente richiamate;
rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3 n. 2 lett. b), L. 898/1970 e successive modificazioni e che sono trascorsi più di sei mesi dalla comparizione personale delle parti dinnanzi al
Tribunale (09.09.2016) senza che sia ripresa la comunione matrimoniale;
ritenuto, pertanto, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo della separazione e alla volontà espressa delle parti di non volersi riconciliare;
visto il parere favorevole del PM;
visto l'art. 473bis.51 cpc;
P.Q.M
pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra
(nata a [...] in data [...]) Parte_1
e
(nato a [...] il [...]) CP_1
Unitisi in matrimonio a concordatario a concordatario a Porto Empedocle (AG), in data 27.12.1999, trascritto nel Registro dello Stato Civile del predetto Comune al N. 64 parte 2 serie A - anno 1999; ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Medicina di procedere all'annotazione della presente sentenza
Spese compensate.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 27.05.2025
Il Presidente estensore
Dr Bruno Perla
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale nelle persone dei magistrati: dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott. Silvia Migliori, Giudice dott. Carmen Giraldi, Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15925/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI BETTA Parte_1 C.F._1
ANTONELLA, elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. DI BETTA
ANTONELLA
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI BETTA ANTONELLA, CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. DI BETTA ANTONELLA
RICORRENTI
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso congiunto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Vista la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta con ricorso depositato in data 27.12.2024; rilevato che le parti hanno contratto matrimonio concordatario a Porto Empedocle (AG), in data
27.12.1999, trascritto nel Registro dello Stato Civile del predetto Comune al N. 64 parte 2 serie A - anno 1999; rilevato, altresì, che dalla loro unione nascevano tre figli: nato a [...] il Persona_1
10.11.2000; nata a [...] il [...]; nato ad [...] il Persona_2 Parte_2
21.03.2006. visto il decreto di separazione omologato in data 01.06.2017 (RG n. 2840/2016);
pagina 1 di 2 rilevato che le parti hanno depositato note scritte, nei termini concessi, in vista dell'udienza del
08.04.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127ter cpc, note che si intendono in questa sede interamente richiamate;
rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3 n. 2 lett. b), L. 898/1970 e successive modificazioni e che sono trascorsi più di sei mesi dalla comparizione personale delle parti dinnanzi al
Tribunale (09.09.2016) senza che sia ripresa la comunione matrimoniale;
ritenuto, pertanto, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo della separazione e alla volontà espressa delle parti di non volersi riconciliare;
visto il parere favorevole del PM;
visto l'art. 473bis.51 cpc;
P.Q.M
pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra
(nata a [...] in data [...]) Parte_1
e
(nato a [...] il [...]) CP_1
Unitisi in matrimonio a concordatario a concordatario a Porto Empedocle (AG), in data 27.12.1999, trascritto nel Registro dello Stato Civile del predetto Comune al N. 64 parte 2 serie A - anno 1999; ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Medicina di procedere all'annotazione della presente sentenza
Spese compensate.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 27.05.2025
Il Presidente estensore
Dr Bruno Perla
pagina 2 di 2