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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 22/09/2025, n. 1393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1393 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Avv. Angela Dell'Ali
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3995/2022 R.G. promossa da:
nato/a a SIRACUSA (SR) il 09/03/1976, rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'AVV. ZAPPULLA CARMELO
contro rappresentato e difeso dall'AVV. Controparte_1 P.IVA_1
TESTA ANTONELLA
Avente ad oggetto: Distribuzione
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 28/05/2025 e la causa è stata posta in decisione.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso per decreto ingiuntivo la ha chiesto e ottenuto dal Parte_2
Tribunale di Siracusa il decreto n. 965/2022 con cui ha ingiunto a il pagamento della Parte_1
somma di Euro 28.664,77 oltre accessori e spese, in relazione alla fattura n. 089094730053251A del pagina 1 di 7 7.04.2015, emessa a titolo di corrispettivi per consumi di energia elettrica non registrati dal misuratore in uso presso l'utenza intestata al . Parte_3
ha proposto opposizione deducendo l'inesistenza del credito, in quanto la fattura era Parte_1
stata emessa ben tre anni dopo la cessazione del rapporto di fornitura;
la radicale arbitrarietà della ricostruzione operata dal distributore, fondata su meri calcoli presuntivi e non sorretta da verifiche strumentali;
la circostanza che, in occasione della verifica del 10.06.2013, i prelievi e la misura risultarono regolari, come annotato nel verbale e confermato dal tecnico intervenuto;
la conseguente inidoneità della documentazione prodotta da a fondare la pretesa Controparte_1
monitoria.
Si costituiva la instando per il rigetto dell'opposizione. L'opposta ha Controparte_1
evidenziato come, a seguito della verifica del 10.06.2013, il misuratore elettronico installato presso l'utenza (matr. 02626812) fosse risultato manomesso, con sigillo IMQ e tenoni rotti, e come la successiva analisi dello storico dei consumi e delle condizioni del misuratore, avesse confermato una alterazione idonea ad impedire la corretta registrazione dell'energia prelevata.
La società opposta invero ha precisato che lo storico dei consumi elaborato dalla società distributrice aveva dimostrato in maniera inequivoca che, a partire dal luglio 2006, i prelievi registrati erano incongrui rispetto alla potenza contrattuale di 15 kW e all'attività di panificio esercitata, mentre dopo la sostituzione del contatore (giugno 2013) i consumi si erano stabilizzati su valori quadruplicati, coerenti con l'attività commerciale e con l'aumentata potenza contrattuale, portata a 30 kW nel 2015.
Part A sostegno delle proprie difese, produceva la relazione tecnica di E-Distribuzione s.p.a., i verbali di rimozione e sostituzione del contatore, la denuncia inoltrata all'autorità giudiziaria e lo storico dei consumi.
Radicatosi il contraddittorio, il Tribunale ha ammesso ed assunto la prova per testi richiesta da parte opposta ed è stato escusso il teste , dipendente del distributore, il quale ha confermato Tes_1
l'avvenuta sostituzione del misuratore dichiarando di avere riscontrato segni di manomissione esterna pagina 2 di 7 dell'apparecchio e precisando che al momento della verifica i prelievi erano risultati regolari, sicché
esaurita l'istruttoria la causa è giunta al naturale epilogo a seguito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 28.05.2025 e del successivo deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ex art. 190 codice di rito civile.
Questi i fatti di causa, il Tribunale ritiene che l'opposizione a decreto ingiuntivo spiegata da
[...]
sia da rigettare per i motivi di seguito indicati. Pt_1
Dalla documentazione versata in atti emerge che, in data 10.06.2013, i tecnici di e-distribuzione avevano rilevato che il contatore installato presso l'utenza intestata al presentava Parte_3
evidenti segni di manomissione in particolare sigillo IMQ divelto e tenoni posteriori rotti.
Il misuratore veniva quindi rimosso, repertato in busta sigillata ed inviato per verifica tecnica, in presenza dell'intestatario della fornitura, , che sottoscriveva i verbali di rimozione e Parte_1
sostituzione. Successivamente il misuratore è stato sottoposto a verifica tecnica in laboratorio,
circostanza nella quale lo stesso opponente ha reso dichiarazione scritta affermando “di non essere un tecnico e pertanto di non essere in grado di affermare che il sigillo fosse manomesso”. Tale
dichiarazione in realtà non esclude l'anomalia oggettivamente riscontrata dai tecnici, ma si limita a prendere atto della propria incompetenza tecnica, senza tuttavia offrire alcun elemento idoneo a contrastare le risultanze dell'accertamento.
La relazione tecnica redatta dal distributore, autorità responsabile del servizio di misura, ha attestato che la manomissione aveva impedito la corretta registrazione dei consumi e del funzionamento dell'interruttore-limitatore di potenza, consentendo all'utenza di prelevare energia superiore a quella contrattuale senza registrazione.
Secondo ormai consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, gli addetti delle società
di distribuzione, nel corso delle attività di verifica sulla rete elettrica, assumono la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, indipendentemente da quale sia l'ente che ha predisposto il controllo o la loro qualifica formale, in quanto ciò che caratterizza l'attività è la funzione pubblica che pagina 3 di 7 essi esercitano: “In tema di sanzioni amministrative per prelievo irregolare di energia elettrica, l'attività
di accertamento sull'allaccio abusivo compiuta dai dipendenti dell - incaricati dell'esazione dei Pt_4
pagamenti dovuti ad un ente rientrante tra gli organismi erogatori di un pubblico servizio disciplinato da norme di natura pubblica - rientrano tra quelle del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, atteso che, ai fini dell'assunzione della relativa qualità, non ha rilievo la forma giuridica,
pubblica o privata, dell'ente, ma unicamente la natura delle funzioni esercitate, ove disciplinate da norme di diritto pubblico o da atti autoritativi, ai sensi degli artt. 357 e 358 c.p; pertanto tali attività
attribuiscono pubblica fede all'accertamento compiuto e successivamente trasfuso nell'atto di contestazione” (Cass., Sez. V, n. 7075 del 2020).
Ne consegue che i verbali da essi redatti, in quanto atti pubblici, fanno piena prova fino a querela di falso ai sensi dell'art. 2700 c.c..
Part Nel caso di specie, la documentazione prodotta da non è stata oggetto di querela di falso né di contestazioni puntuali idonee a minarne la validità.
Fatte tali premesse, non vi è dubbio che la documentazione redatta dai tecnici del distributore – la quale dà atto della rottura dei sigilli e dei tenoni del misuratore – goda di fede privilegiata fino a querela di falso, ai sensi dell'art. 2700 c.c..
Tali risultanze, non impugnate con lo strumento proprio, costituiscono prova della manomissione del misuratore a vantaggio dell'attività dell'opponente, la cui entità è stata ulteriormente corroborata dalla ricostruzione tecnica dei consumi storici.
Quanto agli oneri probatori incombenti sulle parti del rapporto di somministrazione, la Suprema Corte
di Cassazione (sentenza n. 13605/2019) ha avuto modo di osservare che, per il caso in cui il contatore risulti manomesso, occorre distinguere due ipotesi: 1) l'apparecchio-contatore risulta manomesso, ma la alterazione dell'apparecchio è avvenuta ad opera di terzi all'insaputa dell'utente. L'utente è incolpevole,
in quanto la alterazione è stata effettuata da soggetti che, ad esempio, si sono inseriti abusivamente sulla derivazione così illecitamente sottraendo energia che veniva poi contabilizzata a carico dell'utente pagina 4 di 7 registrando consumi maggiori di quelli dallo stesso effettivamente sostenuti. Pertanto l'utente che contesti l'anomalia dei consumi registrati ritenuta eccessiva -in difetto di prova evidente della alterazione dello strumento- deve sempre dimostrare la sproporzione manifesta del consumo rilevato rispetto a quello effettivamente sostenuto, ma altresì deve provare la attività illecita del terzo ovvero di avere adottato ogni possibile cautela, ovvero di avere diligentemente vigilato affinché intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del contatore (in difetto di tale prova, l'utilizzo, anche se abusivo, dall'utenza con manomissione del contatore collocato, ad esempio, in una abitazione, da parte di soggetti autorizzati ad accedervi determina egualmente l'imputazione di tali consumi al titolare della utenza). 2) L'alterazione dell'apparecchio-contatore è riferibile a condotta illecita dolosa dell'utente (integrante reato di truffa). In tal caso la minore contabilizzazione dei consumi registrati determina al gestore un danno risarcibile consistente nel valore dell'energia consumata e nel mancato utile: si tratterà allora solo di individuare il criterio di liquidazione del “quantum” in relazione al prezzo contrattuale o invece ad altri valori di mercato, ma, in ogni caso, la prova dell'ammontare del danno deve essere data dalla società fornitrice anche in base ad elementi presuntivi, quali calcoli statistici sulla entità dei consumi storici od anche specificando i criteri metodologici che vengono seguiti nel settore per stimare consumi presunti, legati alla qualità, dimensioni, tipo di attività, volume di fatturato ecc. dell'utente.
Nel caso di specie non ha dato prova né che la manomissione sia stata effettuata ad Parte_1
opera di terzi né provato l'assenza di manomissione.
Alla luce della sopra indicata giurisprudenza la vicenda in esame ricade al punto 2), pertanto, spetta al somministrante provare l'entità del danno subito, anche in base ad elementi presuntivi.
La società distributrice Enel Distribuzione s.p.a., dopo avere accertato la manomissione del contatore,
ha proceduto, in applicazione del sopra indicato arresto giurisprudenziale, alla ricostruzione dei consumi alla ricostruzione dei consumi sulla base dei dati storici rilevati e teletrasmessi dal misuratore per il periodo compreso tra il luglio 2006 e il giugno 2013, confrontati con i valori registrati dopo la pagina 5 di 7 sostituzione del contatore. Dalla comparazione è emersa una evidente sproporzione: mentre nel periodo precedente i consumi medi giornalieri si attestavano su valori pari a 10–20 kWh, del tutto incompatibili con l'attività di panificazione esercitata, successivamente all'installazione del nuovo apparecchio i consumi sono saliti a circa 199 kWh/giorno, in linea con le esigenze energetiche di un esercizio commerciale dotato di forni, impastatrici e celle frigorifere, tanto che lo stesso utente ha richiesto nel
2015 l'aumento della potenza contrattuale da 15 a 30 kW.
Ne consegue che la ricostruzione operata dal distributore non costituisce una mera stima arbitraria, ma si fonda su dati tecnici obiettivi e riscontrabili, idonei a rappresentare il consumo effettivo di energia non contabilizzato per effetto della manomissione.
La circostanza, evidenziata dal teste, che al momento della verifica i prelievi apparissero regolari non è
idonea a escludere le anomalie riscontrate sul misuratore. La relazione tecnica del distributore ha infatti documentato che l'apparecchio presentava sigilli e tenoni rotti, così come accertato in laboratorio e il momento della sostituzione, e che, prima della sostituzione, il contatore non aveva correttamente registrato l'energia effettivamente prelevata, né aveva garantito il funzionamento dell'interruttore-
limitatore di potenza, consentendo al cliente di superare la soglia contrattuale senza distacchi.
Solo dopo l'installazione del nuovo misuratore i consumi sono risultati coerenti con l'attività esercitata e l'interruttore ha ripreso a intervenire regolarmente, tanto da indurre l'utente a richiedere l'aumento della potenza da 15 a 30 kW. Ne deriva che la regolarità apparente riscontrata nell'immediatezza del sopralluogo non contrasta con le risultanze tecniche, che hanno invece messo in luce una persistente e significativa sottostima dei consumi nel periodo precedente.
Ciò premesso, nessuna delle argomentazioni prospettate dalla difesa di è idonea a Parte_1
scalfire la pretesa creditoria di parte opposta, posto che la contestazione sulla ricostruzione dei consumi addebitati, genericamente definita arbitraria e tardiva, non è stata accompagnata da specifici rilievi tecnici o da una
contro
-ricostruzione supportata da elementi oggettivi. Le doglianze dell'opponente devono pertanto qualificarsi come mere contestazioni di stile, inidonee a contrastare i conteggi prodotti pagina 6 di 7 dalla società opposta, conteggi che si fondano sui dati ricavati dalle rilevazioni tecniche e dallo storico dei consumi forniti dal distributore.
La società ha dunque agito correttamente, in linea con le disposizioni Controparte_1
normative e regolatorie di settore, avendo provveduto a fatturare somme sulla base di dati tecnici comunicati direttamente dal distributore.
A fronte della quantificazione dei consumi operata dal distributore e recepita dalla fornitrice,
[...]
non ha dedotto né dimostrato alcun fatto impeditivo o estintivo dell'obbligazione, né ha Pt_1
fornito elementi idonei a incrinare la ricostruzione dell'energia effettivamente prelevata e non contabilizzata.
In definitiva, è stata fornita da parte della piena prova del credito Controparte_1
azionato in via monitoria;
ne consegue il rigetto dell'opposizione proposta da e la Parte_1
conferma del decreto ingiuntivo opposto, con condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite,
nella misura indicata in dispositivo, quale parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, Seconda Sezione Civile, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così
provvede:
1. Rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo Parte_1
n. 965/2022;
2. Condanna al pagamento delle spese di lite in favore della Parte_1 Controparte_1
spese che liquida in Euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso
[...]
forfettario spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Siracusa, 22 settembre 2025 Il Giudice
Dott.ssa Angela Dell'Ali
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