Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 26/02/2025, n. 571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 571 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Taranto Sezione Lavoro dr. Saverio Sodo, alla pubblica udienza del 26/02/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA, contestualmente motivata ex art. 429 c.p.c. nella causa iscritta al n° 11015 2023
contenzioso vertente
TRA
Parte 1 appresentata e difesa dall' avv. BOCCUNI ANNALISA
RICORRENTE
E
CP 1 rappresentato e difeso dall' avv. BATTIATO RITA
CONVENUTO
avente ad oggetto: ripetizione di indebito
CONCLUSIONI, RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE (artt. 132 cpc e 118 disp att cpc, come modificati ex art. 58 legge 69/2009)
Parte ricorrente, ha giudizialmente invocato la dichiarazione d'inefficacia della ripetizione di indebito pari ad euro 672,54 avanzata dall' con nota del 17.07.2023; parte resistente ha chiesto darsi atto della cessazione della materia del contendere per sopravvenuto accoglimento della pretesa attrice, mediante erogazione dei ratei di 13esima e 14esima sulla pensione IO n. 18003497 con l'indebito di cui sopra verificatosi sulla suddetta pensione IO per il mese di giugno 2023 a seguito di trasformazione della IO in VO.
Va dichiarata cessata la materia del contendere in quanto il sopravvenuto riconoscimento, ad opera di parte resistente, del beneficio da controparte, di cui ha dato atto la difesa di parte ricorrente e che emerge del resto dalla documentazione in atti, ha determinato la carenza sopravvenuta dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. Le spese di lite vanno poste a carico di parte resistente per soccombenza virtuale (avendo essa provveduto dopo la notifica del ricorso e comunque dopo il suo deposito) e distratte ex art 93 cpc per difensore anticipatario di parte ricorrente.
P.T.M.
Definitivamente pronunciando, così provvede:
a) Dichiara la cessazione della materia del contendere e per l'effetto inefficace la ripetizione di indebito impugnata;
b) Condanna al pagamento delle spese processuali, liquidate in EURO 500,00 oltre rsg iva e cpa per compensi professionali in favore dell'avv. BOCCUNI Annalisa ex art. 93 c.p.c..
Taranto, 26.02.2025
IL TRIBUNALE G.D.L.
(dott. Saverio SODO)