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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 15/07/2025, n. 1069 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1069 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 24913/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA MINORI CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
COSTANZA TETI PRESIDENTE est.
FRANCESCO RINALDI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE pronunzia la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 24913/2024 promossa congiuntamente da:
(c.f. ), con l'avv. BOLLANI ANDREA, elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata presso lo studio DE difensore in Lonato DE RD (BS), Via CeneDEla n.7
e
(c.f. , con gli avv.ti CECCATELLI FRANCESCO e Parte_2 C.F._2
BRESCIANI SABRINA, elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori in NZ DE
RD (BS), Via Mazzini n.23/A
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: regolamentazione congiunta dei rapporti concernenti figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI
In data 28.5.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni ex art. 127 ter c.p.c.:
«- La casa ove le parti hanno convissuto, sita a Lonato DE RD (BS), Via Falcone n.4, condotta in locazione rimarrà assegnata alla OR;
Parte_1
- Il figlio minore rimane affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori con Persona_1 esercizio disgiunto dei poteri di ordinaria amministrazione e con assunzione di comune accordo DEle decisioni di maggiore interesse relative ad istruzione, educazione e salute, tenendo conto DEle sue capacità, DEle sue inclinazioni naturali e DEle sue aspirazioni. viene collocato ai soli fini Per_1 anagrafici presso l'abitazione DEla madre.
- Relativamente ai tempi che trascorrerà con il padre: Per_1 - Tutti i martedì e giovedì dall'uscita di scuola con pernotto sino al giorno successivo con riaccompagno a scuola;
starà con il padre altresì a week end alternati o il sabato o la Per_1 domenica. A partire dal mese di gennaio 2025 il padre vedrà a week end alternati dal sabato Per_1 mattina con pernotto sino alla domenica sera, ferme restando le frequentazioni infrasettimanali.
-Durante il periodo estivo, trascorrerà con ognuno dei genitori due settimane anche non Per_1 consecutive, da concordarsi tra le parti con un congruo preavviso, nonché sette giorni anche non consecutivi durante le vacanze natalizie, con ripartizione DEle principali festività, alternando di anno in anno il giorno DEla Vigilia e di Natale, infine tre giorni con ciascun genitori nel periodo Pasquale alternando di anno in anno il giorno di Pasqua con un genitore e quello di Pasquetta con l'altro, il tutto da stabilirsi tra le parti in base agli impegni lavorativi dei genitori, le esigenze scolastiche nonché gli impegni e la volontà DE minore.
- Le parti concordano sin da ora che eventuali viaggi all'estero DE bambino con un genitore dovranno obbligatoriamente essere preventivamente concordati tra gli stessi: il genitore che intende effettuare il viaggio all'estero con il bambino dovrà preventivamente fornire all'altro tutte le informazioni relative alla località di destinazione, all'organizzazione DE viaggio, al luogo di soggiorno, agli eventuali compagni di viaggio, ai recapiti telefonici utili e si obbligherà ad organizzare che il bambino possa essere reperibile telefonicamente dall'altro genitore per tutta la durata DE viaggio.
- Il Sig. si obbliga a versare a titolo di concorso al mantenimento DE minore Parte_2 Per_1 la somma mensile pari ad €400,00 (quattrocento/00) soggetta a rivalutazione ISTAT, oltre al 50% DEle spese straordinarie individuate e regolamentate come da Protocollo 14.07.2016 in uso presso il Tribunale di Brescia.
Le parti concordano altresì che l'Assegno Unico Universale per il figlio o equipollenti venga percepito al 100% dalla madre OR . Parte_1
- Le parti rilasciano reciproco assenso al rilascio/rinnovo di documenti validi per l'espatrio DE minore.»
Concisa esposizione DEle ragioni di fatto e di diritto DEla decisione
Con ricorso congiunto depositato il 23.12.2024 e , premesso Parte_1 Parte_2 di essere genitori di il 19.11.2020, domandavano la regolamentazione dei Persona_1 rapporti personali ed economici concernenti il figlio in seguito alla cessazione DEla convivenza more uxorio, formulando le conclusioni in epigrafe.
All'udienza DE 10.6.2025 a trattazione scritta, il ricorso era rimesso al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero.
*** Ritenuto l'accordo pienamente conforme alla legge ed all'interesse morale e materiale DE figlio minorenne, il Collegio dispone in conformità.
Alla luce DEl'accordo raggiunto, le spese DE giudizio si intendono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., dispone in conformità all'accordo trascritto in epigrafe.
Spese DE giudizio interamente compensate.
Brescia, camera di consiglio DE 10.7.2025
Il Presidente est.
Costanza Teti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA MINORI CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
COSTANZA TETI PRESIDENTE est.
FRANCESCO RINALDI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE pronunzia la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 24913/2024 promossa congiuntamente da:
(c.f. ), con l'avv. BOLLANI ANDREA, elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata presso lo studio DE difensore in Lonato DE RD (BS), Via CeneDEla n.7
e
(c.f. , con gli avv.ti CECCATELLI FRANCESCO e Parte_2 C.F._2
BRESCIANI SABRINA, elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori in NZ DE
RD (BS), Via Mazzini n.23/A
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: regolamentazione congiunta dei rapporti concernenti figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI
In data 28.5.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni ex art. 127 ter c.p.c.:
«- La casa ove le parti hanno convissuto, sita a Lonato DE RD (BS), Via Falcone n.4, condotta in locazione rimarrà assegnata alla OR;
Parte_1
- Il figlio minore rimane affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori con Persona_1 esercizio disgiunto dei poteri di ordinaria amministrazione e con assunzione di comune accordo DEle decisioni di maggiore interesse relative ad istruzione, educazione e salute, tenendo conto DEle sue capacità, DEle sue inclinazioni naturali e DEle sue aspirazioni. viene collocato ai soli fini Per_1 anagrafici presso l'abitazione DEla madre.
- Relativamente ai tempi che trascorrerà con il padre: Per_1 - Tutti i martedì e giovedì dall'uscita di scuola con pernotto sino al giorno successivo con riaccompagno a scuola;
starà con il padre altresì a week end alternati o il sabato o la Per_1 domenica. A partire dal mese di gennaio 2025 il padre vedrà a week end alternati dal sabato Per_1 mattina con pernotto sino alla domenica sera, ferme restando le frequentazioni infrasettimanali.
-Durante il periodo estivo, trascorrerà con ognuno dei genitori due settimane anche non Per_1 consecutive, da concordarsi tra le parti con un congruo preavviso, nonché sette giorni anche non consecutivi durante le vacanze natalizie, con ripartizione DEle principali festività, alternando di anno in anno il giorno DEla Vigilia e di Natale, infine tre giorni con ciascun genitori nel periodo Pasquale alternando di anno in anno il giorno di Pasqua con un genitore e quello di Pasquetta con l'altro, il tutto da stabilirsi tra le parti in base agli impegni lavorativi dei genitori, le esigenze scolastiche nonché gli impegni e la volontà DE minore.
- Le parti concordano sin da ora che eventuali viaggi all'estero DE bambino con un genitore dovranno obbligatoriamente essere preventivamente concordati tra gli stessi: il genitore che intende effettuare il viaggio all'estero con il bambino dovrà preventivamente fornire all'altro tutte le informazioni relative alla località di destinazione, all'organizzazione DE viaggio, al luogo di soggiorno, agli eventuali compagni di viaggio, ai recapiti telefonici utili e si obbligherà ad organizzare che il bambino possa essere reperibile telefonicamente dall'altro genitore per tutta la durata DE viaggio.
- Il Sig. si obbliga a versare a titolo di concorso al mantenimento DE minore Parte_2 Per_1 la somma mensile pari ad €400,00 (quattrocento/00) soggetta a rivalutazione ISTAT, oltre al 50% DEle spese straordinarie individuate e regolamentate come da Protocollo 14.07.2016 in uso presso il Tribunale di Brescia.
Le parti concordano altresì che l'Assegno Unico Universale per il figlio o equipollenti venga percepito al 100% dalla madre OR . Parte_1
- Le parti rilasciano reciproco assenso al rilascio/rinnovo di documenti validi per l'espatrio DE minore.»
Concisa esposizione DEle ragioni di fatto e di diritto DEla decisione
Con ricorso congiunto depositato il 23.12.2024 e , premesso Parte_1 Parte_2 di essere genitori di il 19.11.2020, domandavano la regolamentazione dei Persona_1 rapporti personali ed economici concernenti il figlio in seguito alla cessazione DEla convivenza more uxorio, formulando le conclusioni in epigrafe.
All'udienza DE 10.6.2025 a trattazione scritta, il ricorso era rimesso al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero.
*** Ritenuto l'accordo pienamente conforme alla legge ed all'interesse morale e materiale DE figlio minorenne, il Collegio dispone in conformità.
Alla luce DEl'accordo raggiunto, le spese DE giudizio si intendono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., dispone in conformità all'accordo trascritto in epigrafe.
Spese DE giudizio interamente compensate.
Brescia, camera di consiglio DE 10.7.2025
Il Presidente est.
Costanza Teti