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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/05/2025, n. 3075 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3075 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE così composta: Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente
Dott. Elena Gelato Consigliere Dott. Enrico Colognesi Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 1174 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del giorno 12/03/2025, vertente TRA
[...]
(c.f. Parte_1
), difesa dall'avv. NUZZO ANTONIO, unitamente all'avv. P.IVA_1
SERRANI TIZIANA ( ), via Lazzaro Spallanzani, C.F._1
22/a - 00161 Roma - Italia;
APPELLANTE E
Controparte_1
(c.f. ),
[...] P.IVA_2
(c.f. ), CP_1 C.F._2
(c.f. ), Controparte_2 C.F._3 domiciliati in VIA VENETO 15, MARCONIA di PISTICCI (MT), presso lo studio dell'avv. TUCCINO PASQUALE SALVATORE, che li rappresenta e difende per procura in atti, APPELLATI OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 10975/2020 emessa dal Tribunale di Roma in data 27/07/2020.
Conclusioni dell'appellante: «accogliere per le ragioni esposte in narrativa il proposto atto di appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Tribunale di Roma, n. 10975/2020, pubblicata in data 27 luglio 2020,
- confermare integralmente l'ingiunzione di pagamento emessa da
Controparte_3
r.g. n. 1 sviluppo in data 20 luglio 2015, Prot. 12224/AMAG e/o Parte_2 condannare e – in proprio e nella CP_1 Controparte_2 qualità di soci della cessata Parte_3
– al pagamento, in favore di
[...] Controparte_1 [...]
Controparte_4 degli importi dovuti a titolo di finanziamento agevolato, oltre interessi maturati e maturandi. Con vittoria di spese, diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio “ Conclusioni dell'appellata: “A) in via principale e nel merito, rigettare “in toto” perché destituito di fondamento giuridico e fattuale l'appello proposto da Parte_4 avverso la
[...] sentenza n. del Tribunale di Roma – Seconda Sezione Civile n. 10975/2020, resa a definizione del giudizio identificato con R.G. n. 61606/2015, pubblicata in data 27 luglio 2020 e, di conseguenza, confermare la citata sentenza. B) condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del presente grado di giudizio. C).in estremo subordine, nel caso in cui la Corte di Appello di Roma dovesse ritenere in qualche misura fondato l'appello proposto da , Parte_1 accertare e dichiarare che, comunque, l'eventuale responsabilità del socio accomandante è limitata al proprio conferimento“ Controparte_2
FATTO E DIRITTO
La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è riassunta nella sentenza impugnata: Con ricorso in opposizione ad ingiunzione di pagamento ex art. 3 r.d. n. 639 del 1910, la Parte_5
lamentando la totale illegittimità, in quanto fondata su un
[...] presupposto errato, dell'ingiunzione del 20/07/2015, Prot 2224/AMAG, notificata il 07/08/2015 da;
segnatamente, la P.P.M. di Parte_1 CP_1 non aveva MAI cessato la propria attività d'impresa, come CP_1 invece sostenuto a base della ingiunzione e, quindi non poteva essere oggetto di revoca dalle agevolazione concesse, come provato anche documentalmente dalle visura camerale aggiornata della CCIAA di Bari e, ancor di più, dalle dichiarazioni dei redditi ed Irap degli ultimi anni, regolarmente presentate dalla società opponente. L'istante, chiedeva al Tribunale di Roma di voler annullare e comunque dichiarare inefficace l'atto di ingiunzione impugnato. Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della opposizione;
Parte_1 Cont specificava, , che la stessa , con comunicazione del 29 Parte_1 gennaio 2010, aveva dichiarato la cessazione dell'attività di impresa, nonché riconosciuto poi il proprio debito nei confronti di con la Parte_1 comunicazione a mezzo raccomandata a/r del 1 giugno 2011.
r.g. n. 2 il Tribunale di Roma con la epigrafata sentenza così provvedeva: (a) accoglie l'opposizione proposta da Parte_5
( avverso l'ingiunzione fiscale prot.
[...] CP_1
1224/AMAG emessa nei suoi confronti in data 20.7.2015 dall'
[...]
Controparte_4
( ) e, per l'effetto, ne dichiara l'inefficacia;”. Parte_1
**********
Questi i motivi di appello per come proposti dall'appellante: erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto la revoca errata nei suoi presupposti di fatto. (I motivo), erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto che l'omesso pagamento delle rate di restituzione del finanziamento esulasse dal giudizio (II motivo).
MOTIVI DELLA DECISIONE I..Sul primo motivo di gravame non si può anzitutto che ribadire quanto, correttamente, con ampia ed argomentata motivazione, ha già affermato il Tribunale di Roma nella sentenza oggetto dell'odierno gravame. Infatti, al di là delle interpretazioni di parte appellante, era fuor di dubbio che l'ingiunzione fiscale opposta e di cui è stata dichiarata l'inefficacia, si fondava sull'unico presupposto della “cessazione dell'attività” da parte Cont della . E tale presupposto di fatto, con rilievo contrattuale nel rapporto fra le parti (art.19 lett.a) del contratto di finanziamento), aveva fondato la emissione della ingiunzione fiscale;
la medesima motivava l'accertamento facendo riferimento alla dichiarazione pervenuta dal l.r. della società beneficiaria del finanziamento, dichiarazione che così testualmente recitava:
“in riferimento alla Vs. con protocollo n° 193804 [sollecito, in data 16.6.2009, alla restituzione di rate di finanziamento non pagate: n.d.r.], il sottoscritto , accomandatario della società CP_1
con sede legale …, fa presente che ha sempre pagato CP_1 puntualmente tutte le rate sino a quando la grave crisi economica, che attanaglia l'Italia, ha bloccato l'attività produttiva. Di conseguenza, per salvare l'azienda, è stato costretto a vendere l'unico immobile di proprietà, acquistato con grandi sacrifici. Inoltre, il sottoscritto, è stato oggetto di uno sfratto esecutivo dai locali in cui erano stati impiantati i macchinari che oggi si trovano in un deposito provvisorio, in condizioni disastrate tra ruggine e polvere. Si chiede, pertanto, a codesto spettabile ente di rivedere la pratica per concordare la migliore soluzione possibile per entrambi”. Dalla lettura della nota di cui sopra, seppure non emerga in modo espresso una dichiarazione circa la intervenuta cessazione dell'attività, ciò si ricava dall'implicita ammissione che ciò sia avvenuto, in quanto il quadro e la
r.g. n. 3 situazione economica e patrimoniale della impresa equivale ad una ammissione di impossibilità di proseguire l'attività finanziata;
la mancanza di commesse, la carenza della disponibilità di un immobile dove esercitare l'attività, lo stato precario dei macchinari a ciò destinati, sono tutti elementi che non possono che far ritenere che la prosecuzione dell'attività stessa sia divenuta impossibile;
gli elementi di puro carattere formale e burocratico, come gli adempimenti camerali e fiscali, inevitabili allorchè non vi sia cancellazione della società dal registro delle imprese nessun elemento favorevole alla tesi degli allora opponenti sono in grado di apportare (la documentazione prodotta in primo grado dalla opponente: la visura camerale, rilasciata dalla CCIAA di Bari in data 28.9.2015, le dichiarazioni fiscali presentate ai fini dell'Ires e dell'Irap negli anni dal 2010 al 2014, i bilanci in questa sede prodotti, peraltro limitati al solo stato patrimoniale da cui emergono però esclusivamente ammortamenti e crediti pregressi). In considerazione di quanto innanzi detto, il presupposto dell'ingiunzione fiscale opposta (che così si esprimeva: “a motivo della avvenuta cessazione dell'attività [art. 19, lett. a), del [Contratto], come espressamente indicato nella nota del [3 maggio 2011] comunica l'intervenuta Parte_1 deliberazione di revoca, assunta il giorno precedente (doc. 2 di parte opponente e doc. 15 di parte opposta”) era quindi da ritenersi assolutamente essersi concretizzato, e di conseguenza doveva essere respinta la opposizione e dichiarata la efficacia della ingiunzione di pagamento opposta.
Non correttamente quindi il giudicante di prime cure ha ritenuto la illegittimità della ordinanza ingiuntiva sul presupposto della carenza del motivo di fatto su cui era fondata, ovvero la cessazione dell'attività di impresa della s.a.s. in oggetto, beneficiaria del finanziamento di , Parte_1 in quanto erano state correttamente interpretate le dichiarazioni del l.r. della stessa, che non solo intendeva giustificare il ritardo da parte sua nella restituzione delle rate del prestito agevolato, ma dava atto inoltre, se non della cessazione, della impossibilità di proseguire la sua attività imprenditoriale, presupposto di fatto che ben rientra nella previsione del citato art.19 lett.a) del contratto di finanziamento quale causa della revoca dello stesso da parte di , chiedendone la immediata ed integrale Parte_1 restituzione. Per cui già il motivo in oggetto è da ritenersi fondato, con conseguente riforma della sentenza di primo grado. II.Ma anche quanto al secondo motivo di gravame, ovvero la possibilità di fondare comunque la revoca del contributo sulla morosità nel rimborso delle rate del finanziamento da parte della beneficiaria, si osserva come non corretta sia pure stata la valutazione del Tribunale di Roma in ordine al rilievo della irrilevanza nel presente giudizio del richiamato mancato pagamento delle rate del finanziamento a suo tempo concesso.
r.g. n. 4 Infatti «il giudizio di opposizione ad ingiunzione fiscale ha ad oggetto non soltanto l'atto amministrativo, ma si estende necessariamente anche al rapporto giuridico obbligatorio sottostante, con la conseguenza che la cognizione del giudice adito non si limita ai vizi di legittimità dell'ingiunzione dedotti dall'opponente ma involge, a prescindere da una espressa richiesta in tal senso, l'accertamento sull'esistenza e l'entità del credito»; nell'ambito di tale giudizio, quindi, «con il richiedere il rigetto dell'avversa opposizione ovvero la conferma dell'impugnata ingiunzione, l'opposta amministrazione formula una domanda di riconoscimento (totale
o parziale) del diritto al recupero del credito […]» (Cass., Sez. III, 12 dicembre 2017, n. 29653; cfr. altresì, Cass., Sez. I, 3 novembre 2011, n.
22792, per cui «in relazione all'ingiunzione di cui al r.d. 14 aprile 1910, n. 639, … la cognizione del giudice non può limitarsi alla verifica dei presupposti formali di validità dell'atto impositivo, ma deve estendersi al merito della pretesa erariale in esso espressa, sulla cui fondatezza egli è comunque tenuto a statuire, anche a prescindere da una specifica richiesta in tal senso, e sulla base degli elementi di prova addotti dall'ente creditore
e contrastati dal soggetto ingiunto»; Trib. Roma, Sez. II, 23 giugno 2020,
n. 9066).
Per cui, al contrario di quanto ritenuto dal Tribunale, il paventato omesso pagamento delle rate di restituzione del finanziamento - previsto nell'art. 19, lett. a), del contratto “inter partes” – che non era stato poi adombrato solamente nella comparsa conclusionale, ma riportato già nel paragrafo IV della sua comparsa di costituzione da in primo grado, –– che Parte_1 costituiva ulteriore motivo di revoca, lo stesso doveva comunque essere ritenuto rilevante nella presente sede, pur se non aveva costituito l'oggetto iniziale del giudizio intrapreso, che, come detto, riguardava l'opposizione ad una ingiunzione fiscale, fondata sulla revoca del finanziamento per cessazione dell'attività [motivo previsto dall'art. 19, lett. h contratto “inter partes”). Per cui non poteva ritenersi come esulante dal contenuto del rapporto cui afferiva la ordinanza ingiuntiva in oggetto, una richiesta di restituzione, poi, delle rate del finanziamento rimaste impagate, dalla cui omissione consegue in ogni caso la revoca del finanziamento. E va, pertanto, riconosciuto fondato, anche in relazione al secondo motivo di gravame, il proposto appello. In riforma della appellata decisione, va quindi dichiarata la infondatezza e rigettata la opposizione alla ingiunzione di pagamento in oggetto, che va confermata integralmente, in relazione a tutti i soggetti ingiunti, senza che nella presente sede possano trovare rilievo ulteriori motivi oppositivi r.g. n. 5 relativi alla legittimazione passiva di uno degli obbligati, che non siano stati sollevati od accertati nel primo grado del giudizio. Le spese dei due gradi di giudizio, quindi, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
[...] nei confronti di Controparte_1
e
[...] CP_1 [...]
contro la sentenza resa tra le parti dal Tribunale Controparte_2 di cui in epigrafe, ogni altra conclusione disattesa, così provvede: accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la opposizione avverso la ingiunzione fiscale prot.1124/AMAG emessa il 20.07.2015 dalla nei confronti di +2; Parte_1 CP_1 condanna gli appellati in solido al rimborso, in favore della appellante alla rifusione delle spese di lite del primo grado di giudizio, che si liquidano in euro 7.795,00 oltre spese generali, IVA e CPA, e del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 9.400,00 per compensi, oltre IVA e CPA come per legge, oltre spese vive per euro 1.138,50. Così deciso in Roma il giorno 15/05/2025. il Consigliere Estensore il Presidente dott. Enrico Colognesi dott. Diego Rosario Antonio Pinto
r.g. n. 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE così composta: Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente
Dott. Elena Gelato Consigliere Dott. Enrico Colognesi Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 1174 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del giorno 12/03/2025, vertente TRA
[...]
(c.f. Parte_1
), difesa dall'avv. NUZZO ANTONIO, unitamente all'avv. P.IVA_1
SERRANI TIZIANA ( ), via Lazzaro Spallanzani, C.F._1
22/a - 00161 Roma - Italia;
APPELLANTE E
Controparte_1
(c.f. ),
[...] P.IVA_2
(c.f. ), CP_1 C.F._2
(c.f. ), Controparte_2 C.F._3 domiciliati in VIA VENETO 15, MARCONIA di PISTICCI (MT), presso lo studio dell'avv. TUCCINO PASQUALE SALVATORE, che li rappresenta e difende per procura in atti, APPELLATI OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 10975/2020 emessa dal Tribunale di Roma in data 27/07/2020.
Conclusioni dell'appellante: «accogliere per le ragioni esposte in narrativa il proposto atto di appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Tribunale di Roma, n. 10975/2020, pubblicata in data 27 luglio 2020,
- confermare integralmente l'ingiunzione di pagamento emessa da
Controparte_3
r.g. n. 1 sviluppo in data 20 luglio 2015, Prot. 12224/AMAG e/o Parte_2 condannare e – in proprio e nella CP_1 Controparte_2 qualità di soci della cessata Parte_3
– al pagamento, in favore di
[...] Controparte_1 [...]
Controparte_4 degli importi dovuti a titolo di finanziamento agevolato, oltre interessi maturati e maturandi. Con vittoria di spese, diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio “ Conclusioni dell'appellata: “A) in via principale e nel merito, rigettare “in toto” perché destituito di fondamento giuridico e fattuale l'appello proposto da Parte_4 avverso la
[...] sentenza n. del Tribunale di Roma – Seconda Sezione Civile n. 10975/2020, resa a definizione del giudizio identificato con R.G. n. 61606/2015, pubblicata in data 27 luglio 2020 e, di conseguenza, confermare la citata sentenza. B) condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del presente grado di giudizio. C).in estremo subordine, nel caso in cui la Corte di Appello di Roma dovesse ritenere in qualche misura fondato l'appello proposto da , Parte_1 accertare e dichiarare che, comunque, l'eventuale responsabilità del socio accomandante è limitata al proprio conferimento“ Controparte_2
FATTO E DIRITTO
La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è riassunta nella sentenza impugnata: Con ricorso in opposizione ad ingiunzione di pagamento ex art. 3 r.d. n. 639 del 1910, la Parte_5
lamentando la totale illegittimità, in quanto fondata su un
[...] presupposto errato, dell'ingiunzione del 20/07/2015, Prot 2224/AMAG, notificata il 07/08/2015 da;
segnatamente, la P.P.M. di Parte_1 CP_1 non aveva MAI cessato la propria attività d'impresa, come CP_1 invece sostenuto a base della ingiunzione e, quindi non poteva essere oggetto di revoca dalle agevolazione concesse, come provato anche documentalmente dalle visura camerale aggiornata della CCIAA di Bari e, ancor di più, dalle dichiarazioni dei redditi ed Irap degli ultimi anni, regolarmente presentate dalla società opponente. L'istante, chiedeva al Tribunale di Roma di voler annullare e comunque dichiarare inefficace l'atto di ingiunzione impugnato. Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della opposizione;
Parte_1 Cont specificava, , che la stessa , con comunicazione del 29 Parte_1 gennaio 2010, aveva dichiarato la cessazione dell'attività di impresa, nonché riconosciuto poi il proprio debito nei confronti di con la Parte_1 comunicazione a mezzo raccomandata a/r del 1 giugno 2011.
r.g. n. 2 il Tribunale di Roma con la epigrafata sentenza così provvedeva: (a) accoglie l'opposizione proposta da Parte_5
( avverso l'ingiunzione fiscale prot.
[...] CP_1
1224/AMAG emessa nei suoi confronti in data 20.7.2015 dall'
[...]
Controparte_4
( ) e, per l'effetto, ne dichiara l'inefficacia;”. Parte_1
**********
Questi i motivi di appello per come proposti dall'appellante: erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto la revoca errata nei suoi presupposti di fatto. (I motivo), erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto che l'omesso pagamento delle rate di restituzione del finanziamento esulasse dal giudizio (II motivo).
MOTIVI DELLA DECISIONE I..Sul primo motivo di gravame non si può anzitutto che ribadire quanto, correttamente, con ampia ed argomentata motivazione, ha già affermato il Tribunale di Roma nella sentenza oggetto dell'odierno gravame. Infatti, al di là delle interpretazioni di parte appellante, era fuor di dubbio che l'ingiunzione fiscale opposta e di cui è stata dichiarata l'inefficacia, si fondava sull'unico presupposto della “cessazione dell'attività” da parte Cont della . E tale presupposto di fatto, con rilievo contrattuale nel rapporto fra le parti (art.19 lett.a) del contratto di finanziamento), aveva fondato la emissione della ingiunzione fiscale;
la medesima motivava l'accertamento facendo riferimento alla dichiarazione pervenuta dal l.r. della società beneficiaria del finanziamento, dichiarazione che così testualmente recitava:
“in riferimento alla Vs. con protocollo n° 193804 [sollecito, in data 16.6.2009, alla restituzione di rate di finanziamento non pagate: n.d.r.], il sottoscritto , accomandatario della società CP_1
con sede legale …, fa presente che ha sempre pagato CP_1 puntualmente tutte le rate sino a quando la grave crisi economica, che attanaglia l'Italia, ha bloccato l'attività produttiva. Di conseguenza, per salvare l'azienda, è stato costretto a vendere l'unico immobile di proprietà, acquistato con grandi sacrifici. Inoltre, il sottoscritto, è stato oggetto di uno sfratto esecutivo dai locali in cui erano stati impiantati i macchinari che oggi si trovano in un deposito provvisorio, in condizioni disastrate tra ruggine e polvere. Si chiede, pertanto, a codesto spettabile ente di rivedere la pratica per concordare la migliore soluzione possibile per entrambi”. Dalla lettura della nota di cui sopra, seppure non emerga in modo espresso una dichiarazione circa la intervenuta cessazione dell'attività, ciò si ricava dall'implicita ammissione che ciò sia avvenuto, in quanto il quadro e la
r.g. n. 3 situazione economica e patrimoniale della impresa equivale ad una ammissione di impossibilità di proseguire l'attività finanziata;
la mancanza di commesse, la carenza della disponibilità di un immobile dove esercitare l'attività, lo stato precario dei macchinari a ciò destinati, sono tutti elementi che non possono che far ritenere che la prosecuzione dell'attività stessa sia divenuta impossibile;
gli elementi di puro carattere formale e burocratico, come gli adempimenti camerali e fiscali, inevitabili allorchè non vi sia cancellazione della società dal registro delle imprese nessun elemento favorevole alla tesi degli allora opponenti sono in grado di apportare (la documentazione prodotta in primo grado dalla opponente: la visura camerale, rilasciata dalla CCIAA di Bari in data 28.9.2015, le dichiarazioni fiscali presentate ai fini dell'Ires e dell'Irap negli anni dal 2010 al 2014, i bilanci in questa sede prodotti, peraltro limitati al solo stato patrimoniale da cui emergono però esclusivamente ammortamenti e crediti pregressi). In considerazione di quanto innanzi detto, il presupposto dell'ingiunzione fiscale opposta (che così si esprimeva: “a motivo della avvenuta cessazione dell'attività [art. 19, lett. a), del [Contratto], come espressamente indicato nella nota del [3 maggio 2011] comunica l'intervenuta Parte_1 deliberazione di revoca, assunta il giorno precedente (doc. 2 di parte opponente e doc. 15 di parte opposta”) era quindi da ritenersi assolutamente essersi concretizzato, e di conseguenza doveva essere respinta la opposizione e dichiarata la efficacia della ingiunzione di pagamento opposta.
Non correttamente quindi il giudicante di prime cure ha ritenuto la illegittimità della ordinanza ingiuntiva sul presupposto della carenza del motivo di fatto su cui era fondata, ovvero la cessazione dell'attività di impresa della s.a.s. in oggetto, beneficiaria del finanziamento di , Parte_1 in quanto erano state correttamente interpretate le dichiarazioni del l.r. della stessa, che non solo intendeva giustificare il ritardo da parte sua nella restituzione delle rate del prestito agevolato, ma dava atto inoltre, se non della cessazione, della impossibilità di proseguire la sua attività imprenditoriale, presupposto di fatto che ben rientra nella previsione del citato art.19 lett.a) del contratto di finanziamento quale causa della revoca dello stesso da parte di , chiedendone la immediata ed integrale Parte_1 restituzione. Per cui già il motivo in oggetto è da ritenersi fondato, con conseguente riforma della sentenza di primo grado. II.Ma anche quanto al secondo motivo di gravame, ovvero la possibilità di fondare comunque la revoca del contributo sulla morosità nel rimborso delle rate del finanziamento da parte della beneficiaria, si osserva come non corretta sia pure stata la valutazione del Tribunale di Roma in ordine al rilievo della irrilevanza nel presente giudizio del richiamato mancato pagamento delle rate del finanziamento a suo tempo concesso.
r.g. n. 4 Infatti «il giudizio di opposizione ad ingiunzione fiscale ha ad oggetto non soltanto l'atto amministrativo, ma si estende necessariamente anche al rapporto giuridico obbligatorio sottostante, con la conseguenza che la cognizione del giudice adito non si limita ai vizi di legittimità dell'ingiunzione dedotti dall'opponente ma involge, a prescindere da una espressa richiesta in tal senso, l'accertamento sull'esistenza e l'entità del credito»; nell'ambito di tale giudizio, quindi, «con il richiedere il rigetto dell'avversa opposizione ovvero la conferma dell'impugnata ingiunzione, l'opposta amministrazione formula una domanda di riconoscimento (totale
o parziale) del diritto al recupero del credito […]» (Cass., Sez. III, 12 dicembre 2017, n. 29653; cfr. altresì, Cass., Sez. I, 3 novembre 2011, n.
22792, per cui «in relazione all'ingiunzione di cui al r.d. 14 aprile 1910, n. 639, … la cognizione del giudice non può limitarsi alla verifica dei presupposti formali di validità dell'atto impositivo, ma deve estendersi al merito della pretesa erariale in esso espressa, sulla cui fondatezza egli è comunque tenuto a statuire, anche a prescindere da una specifica richiesta in tal senso, e sulla base degli elementi di prova addotti dall'ente creditore
e contrastati dal soggetto ingiunto»; Trib. Roma, Sez. II, 23 giugno 2020,
n. 9066).
Per cui, al contrario di quanto ritenuto dal Tribunale, il paventato omesso pagamento delle rate di restituzione del finanziamento - previsto nell'art. 19, lett. a), del contratto “inter partes” – che non era stato poi adombrato solamente nella comparsa conclusionale, ma riportato già nel paragrafo IV della sua comparsa di costituzione da in primo grado, –– che Parte_1 costituiva ulteriore motivo di revoca, lo stesso doveva comunque essere ritenuto rilevante nella presente sede, pur se non aveva costituito l'oggetto iniziale del giudizio intrapreso, che, come detto, riguardava l'opposizione ad una ingiunzione fiscale, fondata sulla revoca del finanziamento per cessazione dell'attività [motivo previsto dall'art. 19, lett. h contratto “inter partes”). Per cui non poteva ritenersi come esulante dal contenuto del rapporto cui afferiva la ordinanza ingiuntiva in oggetto, una richiesta di restituzione, poi, delle rate del finanziamento rimaste impagate, dalla cui omissione consegue in ogni caso la revoca del finanziamento. E va, pertanto, riconosciuto fondato, anche in relazione al secondo motivo di gravame, il proposto appello. In riforma della appellata decisione, va quindi dichiarata la infondatezza e rigettata la opposizione alla ingiunzione di pagamento in oggetto, che va confermata integralmente, in relazione a tutti i soggetti ingiunti, senza che nella presente sede possano trovare rilievo ulteriori motivi oppositivi r.g. n. 5 relativi alla legittimazione passiva di uno degli obbligati, che non siano stati sollevati od accertati nel primo grado del giudizio. Le spese dei due gradi di giudizio, quindi, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
[...] nei confronti di Controparte_1
e
[...] CP_1 [...]
contro la sentenza resa tra le parti dal Tribunale Controparte_2 di cui in epigrafe, ogni altra conclusione disattesa, così provvede: accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la opposizione avverso la ingiunzione fiscale prot.1124/AMAG emessa il 20.07.2015 dalla nei confronti di +2; Parte_1 CP_1 condanna gli appellati in solido al rimborso, in favore della appellante alla rifusione delle spese di lite del primo grado di giudizio, che si liquidano in euro 7.795,00 oltre spese generali, IVA e CPA, e del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 9.400,00 per compensi, oltre IVA e CPA come per legge, oltre spese vive per euro 1.138,50. Così deciso in Roma il giorno 15/05/2025. il Consigliere Estensore il Presidente dott. Enrico Colognesi dott. Diego Rosario Antonio Pinto
r.g. n. 6