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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 30/05/2025, n. 293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 293 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. 1219/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gela
Sezione Civile
Il Tribunale ordinario di Gela, sez. civile, in funzione di giudice di appello nella persona della dott.ssa
Stefania Sgroi, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1219/2021 R.G., promossa da
(c.f. ), con il ministero degli avv.ti Marco Parte_1 P.IVA_1
Pesenti ed Edoardo Natale
APPELLANTE contro
(c.f. ), con il ministero dell'avv. Annarita Lorefice CP_1 C.F._1
APPELLATA
PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI
(v. udienza del 5.3.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., con assegnazione dei termini ex art. 190, co.1, c.p.c., previo rinvio dell'art. 352 c.p.c.)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato con p.e.c. dell'1.10.2021, ha Parte_1
proposto appello nei confronti di avverso la sentenza n. 379/2021 del Giudice di pace di CP_1
Gela, depositata il 25.8.2021 a definizione del giudizio civile n. 520/2021 R.G.civ. con cui, in parziale accoglimento della domanda dell'attrice la convenuta è CP_1 Parte_1
stata condannata a restituirle la somma di euro 1.418,46 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, per estinzione anticipata del contratto n. 20016300 di mutuo rimborsabile mediante cessione di quote della pensione di oltre spese di lite distratte ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore CP_1 antistatario dell'attrice.
1 L'appellante ha chiesto al presente Tribunale in funzione di giudice di appello: “- Accogliere, per
i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.
379/2021 emessa dal Giudice di Pace di Gela, Avv. Concetta Maria Antonietta Lirosi, nell'ambito del giudizio N.R.G. 520/2020 depositata in cancelleria in data 25.08.2021, accogliere le seguenti conclusioni: - Accertare che nulla deve alla SI.ra a nessun Parte_1 CP_1 titolo;
- Per l'effetto, condannare la SI.ra alla restituzione delle somme medio tempore CP_1
percepite. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e
CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.”.
Con comparsa depositata il 4.1.2022 si è costituita l'appellata chiedendo al CP_1
presente Tribunale in funzione di giudice di appello: “- preliminarmente, accertare la nullità e /o
l'inammissibilità dell'atto di appello per violazione art. 348 bis cpc;
- respingere e rigettare, per le ragioni di fatto e di diritto esposte in narrativa, tutte le eccezioni e domande avanzate nei confronti della SI.ra , in quanto infondate in fatto ed in diritto e, conseguentemente, confermare la CP_1
sentenza n. 379/2021 R. Sent., pubblicata il 25.08.2021 e mai notificata, emessa dal Giudice di Pace di
Gela, avv. C. M. A. Lirosi nella causa civile n. 520/2020 R.G.; - Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio da distrarre in favore del sottoscritto procuratore avendo questi anticipato le prime e non riscosso i secondi ex art. 93 cpc.”.
2. L'appello è infondato per le ragioni che seguono.
E' provato documentalmente che con scrittura privata dell'8.6.2016, n.q. di parte CP_1
mutuataria, ha stipulato con n.q. di parte mutuante, il contratto n. Parte_1
20016300 di mutuo rimborsabile mediante cessione di quote della sua pensione per il “montante lordo del finanziamento” di euro 20.040,00 (di cui: euro 5.232,95 per interessi corrispettivi al t.a.n. fisso del
6,35%, euro 300,00 per “commissioni di istruttoria”, euro 1.402,80 per “provvigioni all'intermediario del credito”, euro 37,02 per “imposte e tasse”, euro 193,20 per “spese di incasso quote”, ed euro
12.874,03 per “netto erogato”), da restituirsi in 120 rate mensili di euro 167,00 ciascuna decorrenti dall'1.8.2016, ed estinto anticipatamente con il calcolo in sede di conteggio estintivo di
[...]
alla data del 31.1.2017 di 6 rate mensili scadute e di 114 rate mensili non Parte_1
scadute.
Come fondatamente dedotto dall'attrice odierna appellata, tale contratto è soggetto alla disciplina in materia di estinzione anticipata del finanziamento di cui all'art. 125-sexies d.lgs. n. 385/1993, recante il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (cd. T.U.B.), nel testo vigente alla data di stipula, introdotto dall'art. 1, comma 1, d.lgs. n. 141/2010, recante “Attuazione della direttiva
2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori”, il cui art. 16, paragrafo 1, è stato oggetto della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, prima sezione, dell'11 settembre 2019,
2 nella causa C-383/18 relativa al caso TO, e che è stato modificato dall'art. 11-octies, d.l. n.
73/2021, l.conv. n. 106/2021, dichiarato in parte costituzionalmente illegittimo con la sentenza della
Corte costituzionale n. 263/2022, in quanto ai fini dell'applicazione dell'art. 125-sexies T.U.B., per espressa previsione del citato art. 11-octies, comma 2, rileva la data di stipula del contratto.
Ai sensi dell'art. 125-sexies, comma 1, T.U.B., nel testo vigente alla data di stipula, “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.”.
Come chiarito dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Prima Sezione, sentenza 11 settembre 2019, C-383/18, relativa al caso TO, “L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva
2008/48/CE del Parlamento europeo e del ConSIlio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del ConSIlio”, a cui l'Italia ha dato attuazione con il d.lgs. n. 141/2010, recante “Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori”, con cui è stato introdotto l'art. 125-sexies T.U.B., “deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”, senza che possa operarsi una distinzione tra costi cd. up front e costi cd. recurring.
L'art. 11-octies, comma 2, d.l. n. 73/2021, l. conv. n. 106/2021, aveva disposto che “Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti”, ma con la sentenza della Corte costituzionale n. 263/2022, depositata in pendenza del presente giudizio di appello, ne è stata dichiarata la parziale illegittimità costituzionale, limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della
Banca d'Italia”, proprio in quanto contrastante con i principi della sentenza TO (cfr. Corte cost. n.
263/2022, par. 14.2, testualmente: “La disposizione censurata deve, dunque, ritenersi costituzionalmente illegittima limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia», sicché l'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, che resta vigente per i contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della legge n. 106 del
2021, in virtù dell'art. 11-sexies, comma 2, può nuovamente accogliere il solo contenuto normativo conforme alla sentenza TO. L'eliminazione della citata parte di disposizione rimuove, pertanto,
l'attrito con i vincoli imposti dall'adesione dell'Italia all'Unione europea.”).
3 Pertanto, contrariamente a quanto dedotto in appello, è tenuta Parte_1
alla restituzione delle commissioni del finanziamento non maturate per via della sua estinzione anticipata, in quanto “costi” di tale finanziamento alla cui ha diritto n.q. di Parte_2
consumatore in base al criterio “pro rata temporis”, tenuto conto cioè del numero di rate non scadute per estinzione anticipata del finanziamento, come correttamente statuito dal Giudice a quo, ai sensi dell'art. 125-sexies T.U.B., vigente alla data di stipula del contratto, introdotto dall'art. 1, comma 1,
d.lgs. n. 141/2010, in attuazione dell'art. 16, Direttiva 2008/48/CE relativa ai “contratti di credito ai consumatori”, come interpretato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con la sentenza dell'11 settembre 2019, nella causa C-383/18 relativa al caso TO, senza le limitazioni illegittimamente introdotte dall'art. 11-octies, comma 2, d.l. n. 73/2021, l. conv. n. 106/2021, dichiarato in parte costituzionalmente illegittimo con la sentenza della Corte costituzionale n. 263/2022, proprio per contrasto con i principi della sentenza TO, senza che possa operarsi una distinzione tra costi up front e costi recurring, come ritenuto dalla sentenza e senza che rilevi la clausola CP_2
specificamente approvata per iscritto ex artt. 1341 e 1342 c.c., che escluda la rimborsabilità dei costi del finanziamento in caso di estinzione anticipata, trattandosi di una clausola vessatoria in un contratto tra consumatore e professionista ex art. 33, d.lgs. n. 206/2005, colpita da nullità di protezione, rilevabile dal Giudice anche d'ufficio, ex art. 36, d.lgs. n. 206/2005, recante il codice del consumo (cfr.
Cass. civ., sez. II, dep. 06/09/2023, n. 25977, principio di diritto: “E' nulla la clausola contrattuale che escluda il rimborso dei costi sostenuti, in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento perché determina a carico del consumatore un SInificativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ai sensi del D. Lgs 206 del 2005, art. 33.”; conforme, Cass. civ., sez. I, dep.
28/05/2024, n. 14836).
Inoltre, contrariamente a quanto dedotto in appello, il Giudice di primo grado ha correttamente accolto il capo della domanda dell'attrice odierna appellata, volto alla restituzione della somma di euro
167,00 per la rata di gennaio 2017, in quanto ritenuta erroneamente insoluta nel conteggio estintivo di alla data del 31.1.2017, su cui si basava la domanda dell'attrice, su cui Parte_1
si è pronunciato il Giudice di primo grado, con il calcolo restitutorio, in base al criterio “pro rata temporis”, di 6 rate scadute e di 114 rate non scadute.
3. Alla luce delle superiori considerazioni, l'appello va rigettato e, per l'effetto, la sentenza appellata va confermata.
La sopravvenuta pronuncia della Corte costituzionale n. 263/2022 giustifica ex art. 92 c.p.c. la compensazione delle spese del presente giudizio di appello.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai
4 sensi dell'art. 13, co.
1-quater, D.P.R. n. 115/2002, recante il “Testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di spese di giustizia”.
P.Q.M.
rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 379/2021 del Giudice di pace di Gela, depositata il 25.8.2021 a definizione de giudizio civile n. 520/2021 R.G.civ.; compensa le spese del presente giudizio di appello;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante
[...]
c.f. ), dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato Parte_1 P.IVA_1
pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater, D.P.R. n. 115/2002.
Gela, 30.05.2025
IL GIUDICE dott.ssa Stefania Sgroi
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gela
Sezione Civile
Il Tribunale ordinario di Gela, sez. civile, in funzione di giudice di appello nella persona della dott.ssa
Stefania Sgroi, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1219/2021 R.G., promossa da
(c.f. ), con il ministero degli avv.ti Marco Parte_1 P.IVA_1
Pesenti ed Edoardo Natale
APPELLANTE contro
(c.f. ), con il ministero dell'avv. Annarita Lorefice CP_1 C.F._1
APPELLATA
PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI
(v. udienza del 5.3.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., con assegnazione dei termini ex art. 190, co.1, c.p.c., previo rinvio dell'art. 352 c.p.c.)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato con p.e.c. dell'1.10.2021, ha Parte_1
proposto appello nei confronti di avverso la sentenza n. 379/2021 del Giudice di pace di CP_1
Gela, depositata il 25.8.2021 a definizione del giudizio civile n. 520/2021 R.G.civ. con cui, in parziale accoglimento della domanda dell'attrice la convenuta è CP_1 Parte_1
stata condannata a restituirle la somma di euro 1.418,46 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, per estinzione anticipata del contratto n. 20016300 di mutuo rimborsabile mediante cessione di quote della pensione di oltre spese di lite distratte ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore CP_1 antistatario dell'attrice.
1 L'appellante ha chiesto al presente Tribunale in funzione di giudice di appello: “- Accogliere, per
i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.
379/2021 emessa dal Giudice di Pace di Gela, Avv. Concetta Maria Antonietta Lirosi, nell'ambito del giudizio N.R.G. 520/2020 depositata in cancelleria in data 25.08.2021, accogliere le seguenti conclusioni: - Accertare che nulla deve alla SI.ra a nessun Parte_1 CP_1 titolo;
- Per l'effetto, condannare la SI.ra alla restituzione delle somme medio tempore CP_1
percepite. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e
CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.”.
Con comparsa depositata il 4.1.2022 si è costituita l'appellata chiedendo al CP_1
presente Tribunale in funzione di giudice di appello: “- preliminarmente, accertare la nullità e /o
l'inammissibilità dell'atto di appello per violazione art. 348 bis cpc;
- respingere e rigettare, per le ragioni di fatto e di diritto esposte in narrativa, tutte le eccezioni e domande avanzate nei confronti della SI.ra , in quanto infondate in fatto ed in diritto e, conseguentemente, confermare la CP_1
sentenza n. 379/2021 R. Sent., pubblicata il 25.08.2021 e mai notificata, emessa dal Giudice di Pace di
Gela, avv. C. M. A. Lirosi nella causa civile n. 520/2020 R.G.; - Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio da distrarre in favore del sottoscritto procuratore avendo questi anticipato le prime e non riscosso i secondi ex art. 93 cpc.”.
2. L'appello è infondato per le ragioni che seguono.
E' provato documentalmente che con scrittura privata dell'8.6.2016, n.q. di parte CP_1
mutuataria, ha stipulato con n.q. di parte mutuante, il contratto n. Parte_1
20016300 di mutuo rimborsabile mediante cessione di quote della sua pensione per il “montante lordo del finanziamento” di euro 20.040,00 (di cui: euro 5.232,95 per interessi corrispettivi al t.a.n. fisso del
6,35%, euro 300,00 per “commissioni di istruttoria”, euro 1.402,80 per “provvigioni all'intermediario del credito”, euro 37,02 per “imposte e tasse”, euro 193,20 per “spese di incasso quote”, ed euro
12.874,03 per “netto erogato”), da restituirsi in 120 rate mensili di euro 167,00 ciascuna decorrenti dall'1.8.2016, ed estinto anticipatamente con il calcolo in sede di conteggio estintivo di
[...]
alla data del 31.1.2017 di 6 rate mensili scadute e di 114 rate mensili non Parte_1
scadute.
Come fondatamente dedotto dall'attrice odierna appellata, tale contratto è soggetto alla disciplina in materia di estinzione anticipata del finanziamento di cui all'art. 125-sexies d.lgs. n. 385/1993, recante il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (cd. T.U.B.), nel testo vigente alla data di stipula, introdotto dall'art. 1, comma 1, d.lgs. n. 141/2010, recante “Attuazione della direttiva
2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori”, il cui art. 16, paragrafo 1, è stato oggetto della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, prima sezione, dell'11 settembre 2019,
2 nella causa C-383/18 relativa al caso TO, e che è stato modificato dall'art. 11-octies, d.l. n.
73/2021, l.conv. n. 106/2021, dichiarato in parte costituzionalmente illegittimo con la sentenza della
Corte costituzionale n. 263/2022, in quanto ai fini dell'applicazione dell'art. 125-sexies T.U.B., per espressa previsione del citato art. 11-octies, comma 2, rileva la data di stipula del contratto.
Ai sensi dell'art. 125-sexies, comma 1, T.U.B., nel testo vigente alla data di stipula, “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.”.
Come chiarito dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Prima Sezione, sentenza 11 settembre 2019, C-383/18, relativa al caso TO, “L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva
2008/48/CE del Parlamento europeo e del ConSIlio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del ConSIlio”, a cui l'Italia ha dato attuazione con il d.lgs. n. 141/2010, recante “Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori”, con cui è stato introdotto l'art. 125-sexies T.U.B., “deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”, senza che possa operarsi una distinzione tra costi cd. up front e costi cd. recurring.
L'art. 11-octies, comma 2, d.l. n. 73/2021, l. conv. n. 106/2021, aveva disposto che “Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti”, ma con la sentenza della Corte costituzionale n. 263/2022, depositata in pendenza del presente giudizio di appello, ne è stata dichiarata la parziale illegittimità costituzionale, limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della
Banca d'Italia”, proprio in quanto contrastante con i principi della sentenza TO (cfr. Corte cost. n.
263/2022, par. 14.2, testualmente: “La disposizione censurata deve, dunque, ritenersi costituzionalmente illegittima limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia», sicché l'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, che resta vigente per i contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della legge n. 106 del
2021, in virtù dell'art. 11-sexies, comma 2, può nuovamente accogliere il solo contenuto normativo conforme alla sentenza TO. L'eliminazione della citata parte di disposizione rimuove, pertanto,
l'attrito con i vincoli imposti dall'adesione dell'Italia all'Unione europea.”).
3 Pertanto, contrariamente a quanto dedotto in appello, è tenuta Parte_1
alla restituzione delle commissioni del finanziamento non maturate per via della sua estinzione anticipata, in quanto “costi” di tale finanziamento alla cui ha diritto n.q. di Parte_2
consumatore in base al criterio “pro rata temporis”, tenuto conto cioè del numero di rate non scadute per estinzione anticipata del finanziamento, come correttamente statuito dal Giudice a quo, ai sensi dell'art. 125-sexies T.U.B., vigente alla data di stipula del contratto, introdotto dall'art. 1, comma 1,
d.lgs. n. 141/2010, in attuazione dell'art. 16, Direttiva 2008/48/CE relativa ai “contratti di credito ai consumatori”, come interpretato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con la sentenza dell'11 settembre 2019, nella causa C-383/18 relativa al caso TO, senza le limitazioni illegittimamente introdotte dall'art. 11-octies, comma 2, d.l. n. 73/2021, l. conv. n. 106/2021, dichiarato in parte costituzionalmente illegittimo con la sentenza della Corte costituzionale n. 263/2022, proprio per contrasto con i principi della sentenza TO, senza che possa operarsi una distinzione tra costi up front e costi recurring, come ritenuto dalla sentenza e senza che rilevi la clausola CP_2
specificamente approvata per iscritto ex artt. 1341 e 1342 c.c., che escluda la rimborsabilità dei costi del finanziamento in caso di estinzione anticipata, trattandosi di una clausola vessatoria in un contratto tra consumatore e professionista ex art. 33, d.lgs. n. 206/2005, colpita da nullità di protezione, rilevabile dal Giudice anche d'ufficio, ex art. 36, d.lgs. n. 206/2005, recante il codice del consumo (cfr.
Cass. civ., sez. II, dep. 06/09/2023, n. 25977, principio di diritto: “E' nulla la clausola contrattuale che escluda il rimborso dei costi sostenuti, in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento perché determina a carico del consumatore un SInificativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ai sensi del D. Lgs 206 del 2005, art. 33.”; conforme, Cass. civ., sez. I, dep.
28/05/2024, n. 14836).
Inoltre, contrariamente a quanto dedotto in appello, il Giudice di primo grado ha correttamente accolto il capo della domanda dell'attrice odierna appellata, volto alla restituzione della somma di euro
167,00 per la rata di gennaio 2017, in quanto ritenuta erroneamente insoluta nel conteggio estintivo di alla data del 31.1.2017, su cui si basava la domanda dell'attrice, su cui Parte_1
si è pronunciato il Giudice di primo grado, con il calcolo restitutorio, in base al criterio “pro rata temporis”, di 6 rate scadute e di 114 rate non scadute.
3. Alla luce delle superiori considerazioni, l'appello va rigettato e, per l'effetto, la sentenza appellata va confermata.
La sopravvenuta pronuncia della Corte costituzionale n. 263/2022 giustifica ex art. 92 c.p.c. la compensazione delle spese del presente giudizio di appello.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai
4 sensi dell'art. 13, co.
1-quater, D.P.R. n. 115/2002, recante il “Testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di spese di giustizia”.
P.Q.M.
rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 379/2021 del Giudice di pace di Gela, depositata il 25.8.2021 a definizione de giudizio civile n. 520/2021 R.G.civ.; compensa le spese del presente giudizio di appello;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante
[...]
c.f. ), dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato Parte_1 P.IVA_1
pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater, D.P.R. n. 115/2002.
Gela, 30.05.2025
IL GIUDICE dott.ssa Stefania Sgroi
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