Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 16/05/2025, n. 217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 217 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 713/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE - LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Gela, Vincenzo Accardo ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 713/2023 R.G., avente a oggetto “opposizione a intimazione di pagamento”,
PROMOSSA DA in persona del legale rappresentate pro tempore, con l'avv. Parte_1
Francesco Giocolano;
- opponente -
CONTRO
, in persona del legale rappresentate Controparte_1 pro tempore, con l'avv. Mario Greco;
- opposto -
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con atto di citazione notificato il 19 dicembre 2022, parte attrice ha promosso opposizione avverso le cartelle e gli avvisi di addebito portato dall'intimazione di pagamento n. 29220229003912453000, notificata il 12 dicembre 2022 a mezzo PEC.
Segnatamente, ha dedotto l'inesistenza della notifica in quanto effettuata a mezzo PEC dall'indirizzo t”, indirizzo Email_1 non corrispondente al domicilio digitale dell'ente, che sul registro IPA è accreditato come t”; la nullità delle cartelle di pagamento Email_2
e degli avvisi di addebito per omessa notifica degli atti prodromici;
il difetto di motivazione;
la prescrizione dei crediti azionati.
l'infondatezza dei motivi di opposizione e il difetto di legittimazione passiva in relazione alle questioni mi merito sollevate da controparte.
Con provvedimento del 14 giugno 2023, è stata disposta la separazione dell'opposizione nella parte relativa agli avvisi di addebito impugnati (segnatamente, nn. 59220170000173943000, n. 59220190000538629000 e n.
59220210000074605000), attesa la competenza tabellare del Giudice del Lavoro. A seguito dell'assegnazione a questo magistrato, ai sensi dell'art. 426 c.p.c., è stata altresì
d'Ipsoa la conversione del rito in quello di cui agli artt. 414 ss. c.p.c.
L'udienza del 20 febbraio 2025 è stata sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte. Quindi, a seguito del loro deposito, la causa è decisa con la presente sentenza.
2. Tempestività dell'opposizione.
Ciò posto, va innanzitutto esaminata la tempestività dell'opposizione spiegata avverso la cartella di pagamento in esame.
Sul punto, va precisato che l'ammissibilità dell'opposizione va esaminata d'ufficio dal giudice, anche nell'ipotesi di contumacia dei convenuti, atteso che il termine previsto per l'impugnazione della cartella esattoriale dall'art.24, comma 5°, del
D.Lgs. n. 46 del 1999, avente carattere perentorio, deve considerarsi fissato a pena di decadenza, così come di recente ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione (cfr. C.
Cass. 4506/2007; in merito alla rilevabilità d'ufficio della inammissibilità dell'opposizione per inosservanza del termine perentorio di cui all'art. 617 c.p.c., inoltre, v. C. Cass. 8765 del 1997, C. Cass. 9912 del 2001, C. Cass. 17460/2007, C.
Cass. 3404/2004).
In relazione al termine per proporre opposizione al ruolo, il citato art. 24 co. 5
d.lgs. 46/1999 stabilisce che “contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore”.
In relazione al termine per proporre opposizione agli atti esecutivi, invece, l'art. 29 d.lgs. 46/1999 stabilisce che “le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”, per cui trova applicazione l'art. 617 co. 1 c.p.c., secondo cui “le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del
2 precetto si propongono, prima che sia iniziata l'esecuzione, davanti al giudice indicato nell'art. 480 terzo comma, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto” (il previgente termine di 5 giorni è divenuto di venti giorni a decorrere dal 1° marzo 2006 per effetto delle modifiche apportate dal d.l. 35/2005, conv. in l. 80/2005).
Al riguardo, la Suprema Corte ha statuito che “In tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, è possibile esperire, con un unico atto, sia un'opposizione sul merito della pretesa oggetto di riscossione, di cui all'art 24 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, sia un'opposizione agli atti esecutivi, inerente l'irregolarità formale della cartella, regolata dagli art. 617 e 618 bis cod. proc. civ., per il rinvio alle forme ordinarie operato dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 46 del 1999.
Ne consegue che, qualora l'opposizione sia stata depositata entro il termine perentorio di quaranta giorni, di cui all'art 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, ma oltre quello di venti giorni, di cui all'art. 617 cod. proc. civ. (come modificato dal d.l. 14 marzo
2005, n. 35, conv. con modif. in l. 14 maggio 2005, n. 80, vigente "ratione temporis"), va ritenuta la tardività delle eccezioni formali, ossia di quelle attinenti la regolarità della cartella di pagamento e della notificazione”, così superando l'indirizzo in precedenza espresso da C. Cass. 14963/2012 (cfr. C. Cass. 15116/2015, che richiama C.
Cass. 25757/2008 e C. Cass. 18207/2003).
Infine, ha precisato che “l'accertamento della tempestività dell'opposizione, con riguardo all'osservanza del termine prescritto dal D.L. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, comma 5, in quanto involge la verifica di un presupposto processuale quale la proponibilità della domanda, è un compito che il giudice deve assolvere a prescindere dalla sollecitazione delle parti, conseguendo dal mancato rilievo della eventuale carenza di quel presupposto la stessa nullità della sentenza - rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, in ragione del difetto di potestas judicandi derivante dalla preclusione dell'azione giudiziale (cfr. Cass., Sezioni unite, n. 3176 del 1984; con riferimento al processo previdenziale, applicabile nella specie ai sensi del sesto comma dell'art. 24 cit., cfr. Cass. n. 13331 del 2001; n. 3947 del 2002). Ciò comporta che, nella specie, l'allegazione dell' , contenuta nella memoria di costituzione CP_2
depositata tardivamente, si configura come una mera difesa, volta alla declaratoria di inammissibilità dell'opposizione, e non come un'eccezione in senso stretto, cioè, a
3 norma dell'art. 416 c.p.c., comma 2, come un'eccezione (processuale) non rilevabile d'ufficio, da proporre, a pena di decadenza, con la memoria costitutiva da depositare nel termine previsto dal primo comma dello stesso articolo (almeno dieci giorni prima dell'udienza), ne' come una contestazione "circa i fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda", da proporre anch'essa nello stesso termine - giusta il disposto del medesimo art. 416 c.p.c., comma 3, - ma con esclusivo riguardo a fatti costitutivi non rilevabili d'ufficio e non, dunque, con riguardo a presupposti processuali
(cfr. Cass., Sezioni unite, n. 761 del 2002). Quanto alle censure riguardanti i documenti depositati in ritardo, mette conto rilevare che la correttezza della acquisizione deriva - per la sentenza qui impugnata - non tanto dalla considerazione di una facoltà di produzione sine die (esclusa anche per le prove documentali: cfr., da ultimo, Cass.,
Sezioni unite, n. 8202 del 2005; Cass. n. 2035 del 2006), come lamenta la ricorrente, quanto dalla "legittimità di un accertamento anche d'ufficio". L'affermazione merita di essere condivisa in base alla considerazione che, sebbene vada esclusa una consequenzialità fra accertamento officioso e ammissibilità di prove tardive (atteso che il principio generale secondo cui l'allegazione dei fatti non può andare disgiunta dalla prova della loro esistenza opera anche per le eccezioni rilevabili d'ufficio: cfr. Cass.,
Sezioni unite, n. 15661 del 2005; id. n. 1099 del 1998), tuttavia il potere-dovere del giudice di verificare la tempestività dell'opposizione implica un accertamento correlato non soltanto alle risultanze già ritualmente acquisite al processo ma anche a quelle che, in base alle circostanze del caso concreto, il giudice può e deve acquisire per sua iniziativa anche aliunde, in applicazione degli artt. 421 e 437 c.p.c., in considerazione della natura pubblicistica della decadenza (cfr. Cass. n. 11798 del 2006; n. 10038 del
2004; n. 8549 del 1987; Cass., Sezioni unite, n. 1006 del 2002): nella specie,
l'utilizzazione dei documenti prodotti dall'Istituto opposto risulta correttamente effettuata anche in ragione di un criterio di economia processuale, stante che la pregressa e rituale acquisizione di documenti relativi al procedimento di comunicazione della cartella esattoriale, non comprendente l'avviso di ricevimento, ben avrebbe giustificato la integrazione di essi per iniziativa del giudice, con l'acquisizione d'ufficio di tale avviso al fine di verificare la data di ricevimento” (cfr. C. Cass.
11274/07, in motivazione).
4 Pertanto, la mancata opposizione nel termine suddetto rende definitivo e non più contestabile il credito dell'ente previdenziale.
Nel caso di specie, è incontestato tra le parti che l'intimazione di pagamento è stata notificata il 12 dicembre 2022, pertanto, è in considerazione di tale data che va vagliata la tempestività dell'opposizione.
Poiché l'atto di citazione è stato notificato in data 19 dicembre 2022,
l'opposizione agli atti esecutivi deve ritenersi ammissibile, poiché proposta nel termine di venti giorni previsto ex art. 617 c.p.c., richiamato dall'art. 29 D.lgs. 46/1999.
3. Sull'inesistenza della notifica.
Con riguardo al primo motivo, ritiene questo Giudice di dover aderire al recente orientamento espresso dalla Suprema Corte a mente del quale “In tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione,
l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro” (Sez. 5 - , Sentenza n. 18684 del 03/07/2023 (Rv.
668249 - 01).
Nel caso di specie, infatti, pur non avendo parte convenuta opposta fornito prova che l'indirizzo PEC a mezzo del quale è stata eseguita la notifica dell'intimazione di pagamento di cui in premessa sia contenuto nei pubblici registri, come prescritto dall'art. 3 bis L.n. 53/94, parte attrice opponente dal canto suo nulla ha allegato circa il pregiudizio concreto arrecato al proprio diritto di difesa derivato dall'invio della PEC da un indirizzo non contenuto nei pubblici registri, limitandosi a lamentare una inesistenza della notifica che, tuttavia, non trova riscontro. Il debitore, infatti, ha avuto piena cognizione dell'intimazione di pagamento e della riferibilità del messaggio di posta elettronica certificata all' , senza alcuna lesione CP_1 Controparte_3
concreta del proprio diritto di difesa.
4. Difetto di motivazione.
Va rigettato, poi, il motivo di opposizione relativo alla carenza di motivazione della cartella di pagamento opposta.
5 Ed infatti, sia pur in maniera succinta e sintetica, gli avvisi di addebito indicano tutti gli elementi rilevanti ai fini della determinazione della causale degli importi richiesti, di talché non può ritenersi leso il diritto di difesa di parte ricorrente.
In particolare, anche per i periodi contributivi relativi, dalla loro lettura emergono sia la natura dei contributi e somme aggiuntive richiesti (“Modello DM 10” e
“IVS”), sia i singoli anni di riferimento, sia i relativi codici tributo, sia il numero di ruolo.
In aggiunta a quanto sopra, occorre comunque precisare che il ricorrente non ha evidenziato specifici aspetti di difformità della cartella de qua rispetto al modello approvato con decreto ministeriale e che non ha neppure versato in atti la diversa cartella di pagamento che, secondo la sua prospettazione, aveva ad oggetto il pagamento di contributi previdenziali e somme aggiuntive per le medesime annate, onde dimostrare la insufficienza delle informazioni contenute nella cartella opposta nel presente giudizio ai fini dell'accertamento dell'eventuale duplicazione delle partite iscritte a ruolo.
5. Sulla mancata notifica degli atti prodromici e sulla dedotta prescrizione.
L'opponente ha dedotto di non avere ricevuto la rituale notificazione degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione impugnata, nonché la prescrizione dei crediti contributivi.
Ebbene, in proposito deve dichiararsi il difetto di legitimatio ad causam dell' . Controparte_1
Preliminarmente, va rammentato che, secondo consolidata e univoca giurisprudenza della Suprema Corte, il difetto di legitimatio ad causam (allo stesso modo del difetto di titolarità passiva del rapporto, cfr. Cass. Sez. U. 16 febbraio 2016 n.
2951), può essere rilevato anche d'ufficio in ogni grado e stato del giudizio, anche in sede di legittimità (cfr. Cass. 4 aprile 2012 n. 5375).
Ebbene, in materia di legittimazione passiva a resistere alle opposizioni promosse avverso le cartelle di pagamento e gli altri atti della riscossione aventi ad oggetto crediti contributivi, è intervenuta la recentissima sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 7514 del 2022.
La Suprema Corte, nella sua più autorevole composizione, dopo un ampio excursus della materia, cui si rimanda per brevità ex art. 118 disp. att. c.p.c., ha affermato: “…in forza della disciplina del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24 che la
6 legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, sicché la proposizione nei confronti del concessionario dell'opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle delle quali è stata omessa la notificazione, anche per maturarsi del termine prescrizionale (come nella specie, in cui l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito" Cass. 19 giugno 2019
n. 16425), lungi dal dar luogo ai meccanismi di cui all'art. 107 o 102 c.p.c., determina il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione in capo al concessionario medesimo.
La parte che introduce il giudizio, infatti, al fine di ottenere una pronuncia nel merito in astratto satisfattiva delle sue ragioni, deve radicarlo correttamente nei confronti del soggetto legittimato a contraddirvi, quale titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio. Poiché l'unico soggetto convenuto in giudizio, nel caso in disamina, è l'agente della riscossione e costui non è titolare del diritto di credito, quanto, piuttosto, mero destinatario del pagamento (Cass. 24 giugno 2004 n. 11746) o, più precisamente, soggetto autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento ex 1188, I c.c. (cfr. Cass. 26 settembre 2006 n. 21222, Cass. 15 luglio 2007 n. 16412), si evidenzia il difetto di legittimazione passiva in capo all'agente per la riscossione ed il difettoso radicamento del contraddittorio da parte di chi ha agito in giudizio nei confronti esclusivamente del medesimo”.
Ha, poi, specificato che “Il difetto di "legitimatio ad causam", come più volte affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità, essendo la Corte di Cassazione dotata di poteri officiosi in tutte le ipotesi in cui il processo non poteva essere iniziato o proseguito (in tal senso Cass. S.U. 9 febbraio 2012 n. 1912: "l'istituto della legittimazione ad agire o a contraddire in giudizio (legittimazione attiva o passiva) - invero - si ricollega al principio dettato dall'art. 81 c.p.c., secondo cui nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, e comporta - trattandosi di materia attinente al contraddittorio e mirandosi a prevenire una sentenza inutiliter data - la verifica, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo (salvo che sulla questione sia intervenuto il giudicato interno) e in via preliminare al merito (con eventuale pronuncia di rigetto della domanda per difetto di una condizione dell'azione), circa la coincidenza dell'attore e del convenuto con i soggetti che, secondo la legge che
7 regola il rapporto dedotto in giudizio, sono destinatari degli effetti della pronuncia richiesta (Cass. n. 11190 del 1995; Cass. n. 6160 del 2000; Cass. n. 11284 del 2010)... da tale accertamento discende la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 382 c.p.c., comma 3, atteso che la causa non poteva essere proposta." Il principio è enunciato anche da Cass. 20 giugno 2006 n. 14266: "L'accertamento del difetto di "legitimatio ad causam", eliminando in radice ogni possibilità di prosecuzione dell'azione, comporta, a norma dell'art. 382 c.p.c., u.c., l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per cassazione" (nello stesso senso anche Cass. 4 aprile 2012
n. 5375 e Cass. 8 agosto 2012 n. 14243)”.
Orbene, nel caso di specie, parte ricorrente, avrebbe dovuto promuovere l'azione nei confronti dell'ente impositore, nella specie l'INPS, errando quindi nell'aver evocato in giudizio l'agente della riscossione. Mentre, in ossequio, ai principi citati, non può essere disposta l'integrazione del contraddittorio.
6. Spese.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gela, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: rigetta integralmente l'opposizione; condanna parte ricorrente, al pagamento delle spese processuali, che si liquidano, in favore di parte resistente, in € 1.865,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15%, come per legge.
Gela, 16 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro
Vincenzo Accardo
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