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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 19/03/2025, n. 527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 527 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COSENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dr.Andrea Palma Presidente dr.ssa Germana Maffei Giudice dr. Antonio Giovanni Provazza Giudice dei quali il secondo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3286/2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Fioramante, per Parte_1
mandato in atti;
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Deni;
Controparte_1
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 9.12.2025 le parti concludevano come da verbale in pari data, al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza non definitiva n. 691/2023, depositata il 19.4.2023, questo Tribunale ha pronunziato la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1 e, contestualmente, rimesso la causa sul ruolo istruttorio per la decisione in
[...]
ordine alle ulteriori domande formulate dalle parti.
In via preliminare, deve ritenersi inammissibile nella presente sede la domanda, formulata dalla ricorrente, di restituzione di beni mobili, per difetto di ragioni di connessione con la domanda principale di separazione.
La Suprema Corte ha, infatti, ripetutamente chiarito che nei procedimenti di separazione e di divorzio, soggetti al rito della camera di consiglio, deve ritenersi esclusa la possibilità del simultaneus processus con le domande di scioglimento della comunione di beni immobili, di restituzione di beni mobili, di restituzione e pagamento di somme o di effettuazione dell'inventario, trattandosi di domande non legate dal vincolo di connessione, ma in tutto autonome e distinte dalla domanda di divorzio o di separazione
(in tal senso, ex multis, v. Cass. civ. n. 6660/01; 17404/04; 1084/05; 26158/06; 9915/07;
11828/09; 2155/10; 18870/14).
Quanto alla domanda di assegnazione dell'immobile adibito a casa familiare, deve evidenziarsi che nell'ambito della separazione l'assegnazione di tale bene non costituisce una componente delle obbligazioni patrimoniali, né una modalità di mantenimento del coniuge più debole. Conseguentemente, essa va disposta esclusivamente nell'interesse dei figli, ossia a loro protezione;
la relativa domanda è inammissibile per assenza dei presupposti di legge tutte le volte in cui manchi la prole da tutelare, come nella specie, atteso che dall'unione non sono nati figli.
Venendo alla domanda di addebito della separazione, deve evidenziarsi quanto segue.
Osserva preliminarmente il Collegio come presupposto essenziale dell'addebito sia un comportamento cosciente e volontario, contrario ai doveri che derivano dal matrimonio e come il giudice sia chiamato ad accertare se la frattura del rapporto coniugale sia stata provocata dal contegno oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi e, dunque, se sussista un rapporto di causalità tra detto comportamento ed il verificarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza, o se piuttosto, la violazione dei doveri di cui all'art. 143 cc sia avvenuta quando era già maturata una situazione di crisi del vincolo coniugale e, quindi, per effetto di essa (si veda, in merito alla violazione dell'obbligo di fedeltà, Cass. 23.5.2008, n. 13431, conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 13592 del 12/06/2006,
Cass. Sez. 1, Sentenza n. 13747 del 18/09/2003). In tal senso, dunque, l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale, così come di quello di coabitazione, rappresenta una violazione particolarmente grave che, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile;
è evidente, peraltro, che l'infedeltà di un coniuge, così come il suo allontanamento dalla casa coniugale, possa essere rilevante ai fini dell'addebitabilità della separazione soltanto quando sia stata causa o concausa della frattura del rapporto coniugale e non anche quando risulti non avere spiegato alcuna concreta incidenza negativa sull'unità familiare e sulla prosecuzione della convivenza, essendo state l'una e/o l'altra già irrimediabilmente compromesse (cfr. in tal senso, Cass. 7.12.2007, n. 25618, conf., conf. Sez. 6 - 1, Ordinanza
n. 16859 del 14/08/2015).
Ne consegue che grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà
e/o di coabitazione, l'addebito della separazione all'altro coniuge, l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà (cfr. da ultimo Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3923 del
19/02/2018, conf. Sez. 1, Sentenza n. 2059 del 14/02/2012).
Nel caso di specie, l'istante ha allegato compiutamente come il , CP_1
improvvisamente, in data 28.8.2022 ha abbandonato la casa coniugale unitamente a tale
, coniuge del fratello della ricorrente, senza farvi più rientro. Controparte_2
Ebbene, a fronte di tali allegazioni, il resistente ha negato la relazione sentimentale – pur ammettendo di coabitare con , sia pure per mere ragioni ospitalità Controparte_2 concessa alla cognata – e si è limitato ad dedurre in termini del tutto generici l'anteriorità della crisi, senza, tuttavia assolvere all'onere di specifica allegazione e prova su di sé gravante, non avendo neppure chiesto di provare circostanze di fatto tali per cui possa ritenersi che la fine dell'affectio coniugalis fosse anteriore al suo tradimento.
Detto altrimenti, non ha in alcun modo provato che l'allontanamento dalla casa coniugale fosse il culmine di un preesistente dissidio tra i coniugi e/o che la convivenza fosse già in costanza di matrimonio divenuta intollerabile. Né una simile circostanza è comunque emersa all'esito dell'istruttoria orale espletata su istanza dell'attrice.
Ed invero, i testimoni a conoscenza dei fatti (cfr. dichiarazioni rese da e Controparte_3
hanno confermato la data di improvviso abbandono del tetto Controparte_4
coniugale indicata dalla ricorrente e la contestualità dell'interruzione delle rispettive convivenze matrimoniali da parte di e . Controparte_1 Controparte_2
, assistente Sociale incaricata in altro procedimento di eseguire una Persona_1 valutazione socio ambientale presso il domicilio di peraltro, ha Controparte_2
rinvenuto al momento del sopralluogo nell'abitazione pure il . CP_1
Ad ogni modo, a prescindere dalla sussistenza di una relazione sentimentale tra il resistente e la , l'abbandono volontario del tetto coniugale è, ad avviso del Collegio, CP_2 di per sé motivo sufficiente di addebito della separazione poiché importa l'impossibilità della convivenza tra i coniugi;
ed invero, solo la proposizione della domanda di separazione rende, per espressa previsione normativa, giustificata la condotta del coniuge che si allontana dal domicilio coniugale, scongiurando l'addebito.
Quanto alla richiesta di mantenimento formulata da , deve evidenziarsi Parte_1
che al coniuge cui non sia addebitabile la separazione spetta, ai sensi dell'art. 156 cod. civ., un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e che sussista una differenza di reddito tra i coniugi.
Ed invero, la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i
"redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio."(Cass. 12196/2017, conf. Cass. 16189/2019; Cass. 4327/2022)
Nella specie, è pacifico, che la ricorrente sia priva di occupazione e che nel corso del matrimonio non abbia mai lavorato, avendo il espressamente ammesso nei CP_1 propri scritti che “in costanza di convivenza, il nucleo familiare si reggesse attraverso il reddito lavorativo percepito dal resistente, versando la in condizione di disoccupazione” Parte_1
(cfr. comparsa di risposta).
E' emerso, altresì, che l'istante abbia percepito l'importo mensile di euro 350,00 nel corso del 2024 a titolo di “Supporto per la formazione e lavoro”, e, precedentemente, il reddito di cittadinanza.
Il , dal canto suo, ha ammesso di svolgere attività lavorativa come muratore, a CP_1 nero, percependo introiti di circa 800,00 al mese.
I testimoni sentiti nel corso del giudizio hanno, invero, riferito che il in costanza CP_1
di matrimonio percepisse redditi più elevati, pari a circa 1.500,00 /2000 al mese.
In particolare, ha confermato la circostanza per averla appresa Controparte_4 direttamente svolgendo attività lavorativa insieme al (cfr. dichiarazioni rese CP_1
all'udienza del 4.4.2024: “ne sono a conoscenza in quanto spesso è capitato che andavo con il
a dargli un amano nell'attività di muratore, non sono muratore però di adatto”). CP_1
La circostanza, del resto, non è risultata smentita da elementi di segno contrario dal resistente, atteso che questi non ha in alcun documentato la relativa condizione economica, omettendo di depositare la documentazione reddituale indicata nel decreto presidenziale di fissazione dell'udienza.
A ciò si aggiunga che l'entità degli introiti da lavoro indicati dal resistente appare incompatibile con il fatto che questi, in corso di matrimonio, mantenesse anche il coniuge, che non svolgeva alcuna attività lavorativa, e con l'acquisto di una vettura di consistente valore economico (BMW X5).
Deve, quindi, ritenersi accertata la situazione di disparità economica tra i coniugi, che , avuto riguardo alla misura della provvidenza erogata attualmente alla ricorrente ed al fatto che la stessa non è assegnataria dell'alloggio Aterp, giustifica la previsione di un assegno di mantenimento in favore di pari ad euro 300,00 al mese. Parte_1
Le spese di lite seguono la sostanziale soccombenza di parte resistente e si liquidano come in dispositivo. Il pagamento dovrà essere eseguito in favore dell'erario ai sensi dell'art. 133
D.P.R. 115/02, essendo la ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il
Pubblico Ministero;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara l'addebito della separazione a;
Controparte_1
- pone a carico di l'obbligo di versare un assegno di mantenimento Controparte_1 di euro 300,00 in favore di;
Parte_1
- dichiara inammissibili le ulteriori domande proposte dalla ricorrente;
- condanna il convenuto al pagamento delle spese processuali in favore dello Stato, che liquida in € 5.077,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie, cpa e iva.
Così deciso in Cosenza, all'esito della camera di consiglio del 12.3.2025
Il Presidente
Il Giudice Estensore Andrea Palma
Germana Maffei
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COSENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dr.Andrea Palma Presidente dr.ssa Germana Maffei Giudice dr. Antonio Giovanni Provazza Giudice dei quali il secondo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3286/2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Fioramante, per Parte_1
mandato in atti;
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Deni;
Controparte_1
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 9.12.2025 le parti concludevano come da verbale in pari data, al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza non definitiva n. 691/2023, depositata il 19.4.2023, questo Tribunale ha pronunziato la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1 e, contestualmente, rimesso la causa sul ruolo istruttorio per la decisione in
[...]
ordine alle ulteriori domande formulate dalle parti.
In via preliminare, deve ritenersi inammissibile nella presente sede la domanda, formulata dalla ricorrente, di restituzione di beni mobili, per difetto di ragioni di connessione con la domanda principale di separazione.
La Suprema Corte ha, infatti, ripetutamente chiarito che nei procedimenti di separazione e di divorzio, soggetti al rito della camera di consiglio, deve ritenersi esclusa la possibilità del simultaneus processus con le domande di scioglimento della comunione di beni immobili, di restituzione di beni mobili, di restituzione e pagamento di somme o di effettuazione dell'inventario, trattandosi di domande non legate dal vincolo di connessione, ma in tutto autonome e distinte dalla domanda di divorzio o di separazione
(in tal senso, ex multis, v. Cass. civ. n. 6660/01; 17404/04; 1084/05; 26158/06; 9915/07;
11828/09; 2155/10; 18870/14).
Quanto alla domanda di assegnazione dell'immobile adibito a casa familiare, deve evidenziarsi che nell'ambito della separazione l'assegnazione di tale bene non costituisce una componente delle obbligazioni patrimoniali, né una modalità di mantenimento del coniuge più debole. Conseguentemente, essa va disposta esclusivamente nell'interesse dei figli, ossia a loro protezione;
la relativa domanda è inammissibile per assenza dei presupposti di legge tutte le volte in cui manchi la prole da tutelare, come nella specie, atteso che dall'unione non sono nati figli.
Venendo alla domanda di addebito della separazione, deve evidenziarsi quanto segue.
Osserva preliminarmente il Collegio come presupposto essenziale dell'addebito sia un comportamento cosciente e volontario, contrario ai doveri che derivano dal matrimonio e come il giudice sia chiamato ad accertare se la frattura del rapporto coniugale sia stata provocata dal contegno oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi e, dunque, se sussista un rapporto di causalità tra detto comportamento ed il verificarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza, o se piuttosto, la violazione dei doveri di cui all'art. 143 cc sia avvenuta quando era già maturata una situazione di crisi del vincolo coniugale e, quindi, per effetto di essa (si veda, in merito alla violazione dell'obbligo di fedeltà, Cass. 23.5.2008, n. 13431, conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 13592 del 12/06/2006,
Cass. Sez. 1, Sentenza n. 13747 del 18/09/2003). In tal senso, dunque, l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale, così come di quello di coabitazione, rappresenta una violazione particolarmente grave che, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile;
è evidente, peraltro, che l'infedeltà di un coniuge, così come il suo allontanamento dalla casa coniugale, possa essere rilevante ai fini dell'addebitabilità della separazione soltanto quando sia stata causa o concausa della frattura del rapporto coniugale e non anche quando risulti non avere spiegato alcuna concreta incidenza negativa sull'unità familiare e sulla prosecuzione della convivenza, essendo state l'una e/o l'altra già irrimediabilmente compromesse (cfr. in tal senso, Cass. 7.12.2007, n. 25618, conf., conf. Sez. 6 - 1, Ordinanza
n. 16859 del 14/08/2015).
Ne consegue che grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà
e/o di coabitazione, l'addebito della separazione all'altro coniuge, l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà (cfr. da ultimo Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3923 del
19/02/2018, conf. Sez. 1, Sentenza n. 2059 del 14/02/2012).
Nel caso di specie, l'istante ha allegato compiutamente come il , CP_1
improvvisamente, in data 28.8.2022 ha abbandonato la casa coniugale unitamente a tale
, coniuge del fratello della ricorrente, senza farvi più rientro. Controparte_2
Ebbene, a fronte di tali allegazioni, il resistente ha negato la relazione sentimentale – pur ammettendo di coabitare con , sia pure per mere ragioni ospitalità Controparte_2 concessa alla cognata – e si è limitato ad dedurre in termini del tutto generici l'anteriorità della crisi, senza, tuttavia assolvere all'onere di specifica allegazione e prova su di sé gravante, non avendo neppure chiesto di provare circostanze di fatto tali per cui possa ritenersi che la fine dell'affectio coniugalis fosse anteriore al suo tradimento.
Detto altrimenti, non ha in alcun modo provato che l'allontanamento dalla casa coniugale fosse il culmine di un preesistente dissidio tra i coniugi e/o che la convivenza fosse già in costanza di matrimonio divenuta intollerabile. Né una simile circostanza è comunque emersa all'esito dell'istruttoria orale espletata su istanza dell'attrice.
Ed invero, i testimoni a conoscenza dei fatti (cfr. dichiarazioni rese da e Controparte_3
hanno confermato la data di improvviso abbandono del tetto Controparte_4
coniugale indicata dalla ricorrente e la contestualità dell'interruzione delle rispettive convivenze matrimoniali da parte di e . Controparte_1 Controparte_2
, assistente Sociale incaricata in altro procedimento di eseguire una Persona_1 valutazione socio ambientale presso il domicilio di peraltro, ha Controparte_2
rinvenuto al momento del sopralluogo nell'abitazione pure il . CP_1
Ad ogni modo, a prescindere dalla sussistenza di una relazione sentimentale tra il resistente e la , l'abbandono volontario del tetto coniugale è, ad avviso del Collegio, CP_2 di per sé motivo sufficiente di addebito della separazione poiché importa l'impossibilità della convivenza tra i coniugi;
ed invero, solo la proposizione della domanda di separazione rende, per espressa previsione normativa, giustificata la condotta del coniuge che si allontana dal domicilio coniugale, scongiurando l'addebito.
Quanto alla richiesta di mantenimento formulata da , deve evidenziarsi Parte_1
che al coniuge cui non sia addebitabile la separazione spetta, ai sensi dell'art. 156 cod. civ., un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e che sussista una differenza di reddito tra i coniugi.
Ed invero, la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i
"redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio."(Cass. 12196/2017, conf. Cass. 16189/2019; Cass. 4327/2022)
Nella specie, è pacifico, che la ricorrente sia priva di occupazione e che nel corso del matrimonio non abbia mai lavorato, avendo il espressamente ammesso nei CP_1 propri scritti che “in costanza di convivenza, il nucleo familiare si reggesse attraverso il reddito lavorativo percepito dal resistente, versando la in condizione di disoccupazione” Parte_1
(cfr. comparsa di risposta).
E' emerso, altresì, che l'istante abbia percepito l'importo mensile di euro 350,00 nel corso del 2024 a titolo di “Supporto per la formazione e lavoro”, e, precedentemente, il reddito di cittadinanza.
Il , dal canto suo, ha ammesso di svolgere attività lavorativa come muratore, a CP_1 nero, percependo introiti di circa 800,00 al mese.
I testimoni sentiti nel corso del giudizio hanno, invero, riferito che il in costanza CP_1
di matrimonio percepisse redditi più elevati, pari a circa 1.500,00 /2000 al mese.
In particolare, ha confermato la circostanza per averla appresa Controparte_4 direttamente svolgendo attività lavorativa insieme al (cfr. dichiarazioni rese CP_1
all'udienza del 4.4.2024: “ne sono a conoscenza in quanto spesso è capitato che andavo con il
a dargli un amano nell'attività di muratore, non sono muratore però di adatto”). CP_1
La circostanza, del resto, non è risultata smentita da elementi di segno contrario dal resistente, atteso che questi non ha in alcun documentato la relativa condizione economica, omettendo di depositare la documentazione reddituale indicata nel decreto presidenziale di fissazione dell'udienza.
A ciò si aggiunga che l'entità degli introiti da lavoro indicati dal resistente appare incompatibile con il fatto che questi, in corso di matrimonio, mantenesse anche il coniuge, che non svolgeva alcuna attività lavorativa, e con l'acquisto di una vettura di consistente valore economico (BMW X5).
Deve, quindi, ritenersi accertata la situazione di disparità economica tra i coniugi, che , avuto riguardo alla misura della provvidenza erogata attualmente alla ricorrente ed al fatto che la stessa non è assegnataria dell'alloggio Aterp, giustifica la previsione di un assegno di mantenimento in favore di pari ad euro 300,00 al mese. Parte_1
Le spese di lite seguono la sostanziale soccombenza di parte resistente e si liquidano come in dispositivo. Il pagamento dovrà essere eseguito in favore dell'erario ai sensi dell'art. 133
D.P.R. 115/02, essendo la ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il
Pubblico Ministero;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara l'addebito della separazione a;
Controparte_1
- pone a carico di l'obbligo di versare un assegno di mantenimento Controparte_1 di euro 300,00 in favore di;
Parte_1
- dichiara inammissibili le ulteriori domande proposte dalla ricorrente;
- condanna il convenuto al pagamento delle spese processuali in favore dello Stato, che liquida in € 5.077,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie, cpa e iva.
Così deciso in Cosenza, all'esito della camera di consiglio del 12.3.2025
Il Presidente
Il Giudice Estensore Andrea Palma
Germana Maffei