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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 15/07/2025, n. 3785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3785 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI – SEZIONE CIVILE TERZA
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati dott. Giulio Cataldi Presidente dott. Michele Caccese Consigliere dott.ssa Maria Cristina Rizzi Consigliere istr. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 834 del Registro Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2022, riservata in decisione all'udienza del 5.3.2025 (tenuta nelle forme della trattazione scritta), con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., vertente
TRA
(c.f.: ), avvocato, rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 da se stesso, elett.te dom.to in Montesarchio (BN) alla P.zza Umberto I n. 71; appellante
E
(p.iva: ), in persona del l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Leonardo Masi (c.f.: ) e dall'avv. C.F._2
Daniele Braccini (c.f.: ), elett.te dom.ta in Aversa (CE), al Viale della C.F._3
Libertà n. 111 presso lo studio dell'avv. Maria Guida;
appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1613/2021, pubblicata il 4.8.2021, resa dal
Tribunale di Benevento, nel proc. di primo grado n. 2840/2018 r.g.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 5.3.2025.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Il Tribunale di Benevento ha rigettato le seguenti domande proposte da
[...]
nei confronti della ndicata in epigrafe: Parte_1 CP_1
1.accertare e dichiarare il mancato perfezionamento della proposta di acquisto, ovvero dichiarare che la risoluzione era da addebitarsi ad esclusiva responsabilità della convenuta;
2.accertare e dichiarare che la convenuta aveva trattenuto indebitamente l'importo complessivo di € 1.811,30 (penale e costi iniziali di installazione di un impianto termodinamico) e condannare la società alla restituzione in suo favore di tale importo, oltre interessi dalla data dei versamenti;
3.condannare la convenuta al risarcimento di tutti i danni patiti, da quantificarsi in via equitativa, vinte le spese.
Avverso questa sentenza ha proposto appello affidato ad un Parte_1 unico articolato motivo di censura della sentenza per malgoverno delle istanze istruttorie e violazione dell'art. 129 del codice del consumo;
in particolare, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui non ritiene sussistente l'inadempimento della venditrice, che aveva, invece, venduto un bene non conforme alla descrizione, con conseguente illegittima ritenzione della penale e dei costi iniziali di installazione.
Ha chiesto, dunque, l'appellante di accogliere l'appello e, in riforma della sentenza, di dichiarare che la venditrice aveva trattenuto indebitamente la penale ed i costi, vinte le spese del doppio grado.
Ha resistito la venditrice chiedendo di dichiarare l'appello inammissibile CP_1
e di rigettarlo nel merito.
All'udienza del 5.3.2025, sulle conclusioni precisate a verbale, la causa è stata riservata in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
1.Prima di esaminare i motivi di appello, va evidenziato che il contratto si è pacificamente risolto e che, in questa fase di appello, l'appellante chiede esclusivamente, previo accertamento dell'insussistenza di profili di inadempimento, la restituzione della penale e dei costi trattenuti, censurando la sentenza limitatamente a tali aspetti.
In definitiva, questa fase di appello è limitata ad accertare se, avvalendosi della clausola risolutiva espressa, legittimamente sono stati trattenuti dal venditore gli importi indicati, stante l'inadempimento dell'acquirente, o se, invece, devono essere restituiti, laddove accertato di contro l'inadempimento della medesima venditrice.
Infatti, la clausola penale, è una pattuizione accessoria diretta a rafforzare il vincolo contrattuale mediante una concordata e preventiva liquidazione del danno e può essere stipulata per il caso di inadempimento definitivo di una parte (Cass. 1989 n. 595), ma è
2 evidente che non ha ragion d'essere se non sussiste l'inadempimento della parte a carico della quale è stata posta.
2.Vanno poi preliminarmente esposti i dati documentalmente emersi e sui quali non vi è più questione.
In data 3.8.2014 sottoscrisse la proposta di acquisto n. 28079 Parte_1 con la quale si impegnò ad acquistare dalla convenuta un impianto termodinamico (composto da un bollitore d'accumulo e da un vaso di espansione); il costo complessivo di euro 8.213,60 fu interamente versato.
In data 3.12.2014 l'avv. ricevette dalla società venditrice un invito a Parte_1 sottoscrivere una liberatoria del seguente tenore…. in data 3.8.2014 ha sottoscritto la proposta di acquisto impianto solare termodinamico n. A28079: l'installazione del bollitore
d'accumulo e del vaso di espansione è prevista sul balcone e che essi non sono adatti per essere esposti direttamente agli agenti atmosferici;
DICHIARA
a) che realizzerà a proprio carico una idonea struttura atta a riparare i suddetti dispositivi, al fine di non incorrere nella decadenza delle condizioni di garanza contrattuali;
b) di essere consapevole che un'installazione non protetta può generare malfunzionamenti ed eccessive dispersioni termiche verso l'esterno; c) di assumersi piena ed esclusiva responsabilità dell'impegno di cui al punto a), Contr manlevando ed i suoi collaboratori da ogni e qualsivoglia pretesa e/o rivendicazione economica e/o richiesta di danni che possa eventualmente essere avanzata.
Ancora, nella mail di accompagnamento a tale liberatoria, si legge:
IL Sig. , Parte_1 come da accordi telefonici le invio la liberatoria richiesta da sottoscrivere. Mi permetto di suggerirle che può indicarci altra ubicazione chiusa per il posizionamento della centrale. L'acquirente riscontrò la richiesta con lettera raccomandata del 5.1.2015, ricevuta dalla convenuta il 12.1.2015, in cui, premesso che la inidoneità della concordata installazione dell'impianto sul balcone non era mai stata rappresentata nella fase di conclusione del contratto e che non intendeva realizzare a proprie spese alcuna struttura di riparazione e protezione del dispositivo, rappresentò di non volersi assumere queste gravose responsabilità
e chiese, conseguentemente, l'annullamento della proposta e la restituzione di tutti gli importi versati, oltre interessi legali.
La convenuta formalmente comunicò che la sottoscrizione della liberatoria non era necessaria e che era pronta a fornire l'impianto. Contro In data 23.6.2015, con lettera raccomandata, la avvalendosi della clausola risolutiva espressa contenuta nella proposta, comunicò all'acquirente la risoluzione del
3 contratto e restituì solo l'importo di € 6.402,30, trattenendo, a titolo di penale, il 10% dell'importo complessivo pari ad € 821,30, nonché i costi per le attività propedeutiche all'installazione, quantificati in € 990,00.
Con ulteriore raccomandata del 22.7.2015 il contestò tale unilaterale Parte_1 decisione, chiedendo vanamente la restituzione degli interi importi.
3.Il Tribunale, a sostegno del rigetto sia della domanda di accertamento dell'avvenuta risoluzione del contratto per colpa esclusiva della venditrice, sia delle domande di restituzione della penale e di danno, premesso che le doglianze attoree apparivano fondate su una condotta omissiva della convenuta nella fase precontrattuale, avendo, a dire dell'acquirente, il venditore taciuto le reali caratteristiche del bene venduto, che non poteva essere installato sul balcone, argomenta che la liberatoria non era prevista in contratto e l'attore era libero di non sottoscriverla;
che il contratto prevedeva, tra le cause di esclusione della garanzia, solo eventi avversi di natura eccezionale (grandini e fulmini) e non i normali agenti atmosferici;
che era logico che la collocazione ideale di un impianto di tale natura fosse quello interno o esterno coperto da pensilina – già esistente - come da foto prodotte dallo stesso attore;
-che la convenuta aveva formalmente comunicato che la sottoscrizione della liberatoria non era necessaria e che era pronta a fornire l'impianto.
Il tribunale ritiene che, a fronte di tali emergenze, era l'attore che, colpevolmente e senza osservare le regole di buona fede contrattuale, non aveva più risposto al venditore e non aveva reso possibile l'installazione dell'impianto lì dove era previsto, vale a dire sul terrazzo protetto dalla pensilina già esistente, sistemazione consona e non inficiante le garanzie già promesse…legittimamente, dunque, la venditrice aveva risolto il contratto avvalendosi della clausola risolutiva. In definitiva, il bene era conforme a quello pattuito, idoneo all'uso, corrispondente alla descrizione contenuta in contratto e ben collocabile nel posto descritto.
4.Avverso questa sentenza ha proposto appello affidato ad un Parte_1 unico articolato motivo di censura nel quale lamenta il malgoverno delle istanze istruttorie e la violazione dell'art. 129 del codice del consumo;
in particolare, si duole del mancato accertamento dell'inadempimento imputabile alla venditrice, cui conseguiva la illegittima ritenzione della penale e dei primi costi di installazione.
In questo articolato motivo, invoca l'appellante il dettato dell'art. 129 co. 2 del codice del consumo sulla conformità dei beni acquistati al contratto e sulla idoneità all'uso; deduce che dalla istruttoria era emersa la difformità del bene rispetto alle originarie dichiarazioni del venditore ed agli accordi;
specifica che era stato pattuito l'acquisto di un impianto da installare su un balcone esterno in un punto coperto da pensilina e senza ulteriori particolari
4 accorgimenti;
che dopo 4 mesi aveva ricevuto dal venditore l'invito a sottoscrivere la liberatoria ampiamente descritta (non essendo l'impianto adatto ad essere esposto in via diretta agli agenti atmosferici) e nella mail di accompagnamento (doc. n. 5 in primo grado) si leggeva finanche il suggerimento di “indicare altra ubicazione chiusa per il posizionamento della centrale”. Premesso che tale avvertenza contraddiceva i termini dell'accordo, in sostanza, assume l'appellante che le parti avevano concordato l'acquisto di un impianto che era stato descritto come idoneo ad essere installato sul balcone coperto da una pensilina, ma per il resto esposto all'ambiente esterno, mentre, solo dopo la vendita, si era di contro parlato di “elettrodomestico” e si era evidenziato che quelle modalità di installazione erano incompatibili con il suo corretto funzionamento. Tale maggiore cautela non poteva essere manifestata dopo la stipula del contratto;
anzi, in tal modo il venditore aveva riconosciuto, nella liberatoria, che il bene non era conforme a quello dedotto in contratto. Aggiunge che la liberatoria aveva sostanziale valore confessorio sulla non conformità; a tanto conseguiva che era del tutto irrilevante la successiva comunicazione nella quale si leggeva che la firma della liberatoria non era necessaria;
infine, si duole della erronea e contraddittoria motivazione contenuta nella sentenza nella parte riferibile alla descrizione delle garanzie, inconferente rispetto alle caratteristiche del bene.
Deduce di contro l'appellata che non era stata inadempiente rispetto agli obblighi informativi;
che, in osservanza della disciplina consumeristica, ed in particolare, dell'art. 129 del d. lgs. di riferimento, aveva consegnato un bene del tutto conforme al contratto di vendita e che aveva le qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo;
che la prova della adeguata informazione emergeva dalle condizioni generali di contratto e, in particolare, dall'art. 9 richiamato (in tema di garanzie), con la conseguenza che all'attore era già noto che l'impianto poteva subire danni se esposto agli agenti atmosferici;
che il co. 3 dell'art. 129 cit. disponeva che non vi era difetto di conformità se al momento della conclusione del contratto il consumatore era a conoscenza del difetto o non poteva ignorarlo con l'ordinaria diligenza o se il difetto di conformità derivava da istruzioni o materiali forniti dal consumatore;
del resto, sul punto era sufficiente aggiungere che era notorio che qualunque elettrodomestico, laddove a contatto diretto con gli agenti atmosferici, potesse essere danneggiato;
di contro, era stato l'attore a rendersi inadempiente agli obblighi contrattuali legittimando la risoluzione e la azionabilità della clausola risolutiva espressa, in quanto, con il suo silenzio, non aveva dato corso alle attività successive di installazione e collaudo (prima si era reso irreperibile, poi aveva rifiutato l'installazione); di conseguenza, era del tutto legittima la ritenzione della penale, come previsto all'articolo 13.2 delle condizioni generali, e dei costi già sostenuti.
5 5.Il motivo di appello è fondato.
Sia in primo grado che in appello la venditrice non nega mai che era stato raggiunto un accordo tra le parti per installare l'impianto sul balcone esterno dell'abitazione; la questione attiene alla idoneità del luogo di installazione ed alla conformità del bene rispetto agli accordi presi.
5.1-L'art. 129 (rubricato “conformità dei beni al contratto”) del d. lgs N. 206 del 2005, nel testo applicabile ratione temporis, dispone che il bene, per essere conforme al contratto di vendita, non solo deve avere requisiti oggettivi, ma anche soggettivi di conformità; al comma
2, tra requisiti soggettivi di conformità, prevede quelli di cui alla lettera b), in base al quale il bene deve essere idoneo ad ogni utilizzo particolare voluto dal consumatore, che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al più tardi al momento della conclusione del contratto di vendita e che il venditore abbia accettato.
Tale profilo non è stato adeguatamente valutato dal tribunale.
5.2- È ampiamente emerso dall'istruttoria che l'acquirente voleva acquistare un impianto da installare sul balcone esterno della sua abitazione, nel punto coperto dalla pensilina preesistente, collocazione mai negata in primo grado e in appello dalla venditrice.
Del resto, che tale evenienza fosse ampiamente nota al venditore si desume proprio dal tenore della liberatoria inviata al compratore dopo la conclusione del contratto (ed il ricevimento dell'intero prezzo).
Nella liberatoria di legge che l'installazione del bollitore d'accumulo e del vaso di espansione è prevista sul balcone; per poi la venditrice aggiungere e formalizzare, per la prima volta, che essi non sono adatti per essere esposti direttamente agli agenti atmosferici.
Nella liberatoria si chiede anche al compratore di sottoscrivere l'impegno a realizzare a propria cura e spese una idonea struttura atta a riparare i suddetti dispositivi, pena la perdita delle garanzie;
a dichiarare di essere consapevole dei possibili malfunzionamenti dell'impianto in caso di installazione non protetta;
a rinunciare a pretese risarcitorie.
Nella mail di accompagnamento alla liberatoria si legge poi: Mi permetto di suggerirle che può indicarci altra ubicazione chiusa per il posizionamento della centrale.
5.3-Da tale corrispondenza emerge piena ammissione della non conformità del bene acquistato ai requisiti “soggettivi” del compratore, ampiamente noti al venditore prima della conclusione del contratto ed oggetto di trattativa.
L'acquirente voleva pacificamente un impianto esterno da realizzare nel punto coperto da pensilina, senza necessità di realizzare altre opere.
6 Derubricare tali missive ad una richiesta di “cautela”, come ritiene l'appellato, non ha fondamento, così come non ha pregio il richiamo che fa il Tribunale al fatto che fosse logico che la collocazione ideale di un impianto di tale natura fosse quello interno o esterno protetto, in quanto l'acquirente voleva un impianto esterno da collocare in un punto preciso, ma senza sostenere ulteriori costi per strutture di protezione ulteriori.
5.4-Il richiamo al co.3 dell'art. 129 (applicabile ratione temporis) fatto dal tribunale non coglie nel segno (il co. così recita: Non vi è difetto di conformità se, al momento della conclusione del contratto, il consumatore era a conoscenza del difetto non poteva ignorarlo con l'ordinaria diligenza o se il difetto di conformità' deriva da istruzioni o materiali forniti dal consumatore) in quanto la disposizione fa sostanzialmente richiamo ai difetti evidenti, facilmente riconoscibili usando un minimo di attenzione, mentre, nel caso in esame, l'acquirente aveva avuto precise rassicurazioni sulla possibile ed idonea installazione dell'impianto all'esterno. In definitiva, non si verte nell'ambito della facile riconoscibilità, poiché si discute di impianti complessi;
anche il richiamo alle garanzie è del tutto insufficiente, come meglio si dirà avanti.
5.5.-Il Tribunale non ha dato adeguato rilievo neppure agli esiti della istruttoria orale.
Il testimone escusso in primo grado, agente di zona della società che ha effettuato il sopralluogo nell'immobile, ha confermato il capo b) articolato nella memoria istruttoria attorea: al momento della ispezione del luogo ove dovevano essere installati gli impianti
(pacificamente sul balcone) ha comunicato all'attore che il luogo “era perfettamente idoneo alla installazione”; il teste ha confermato il capo c) e, dunque, di aver segnalato all'attore solo la necessità che vi fosse una pensilina (che pure è pacificamente presente, come indicato anche in sentenza); il teste ha negato di aver chiesto all'attore, prima della stipula del contratto, l'esecuzione di altre e ulteriori opere (capo d); ha confermato il capo f), ovverosia ha riferito di aver rassicurato l'attore, prima della stipula, sul fatto che gli impianti da installare non avrebbero subito alcun danno dal trovarsi esposti all'ambiente esterno, purché coperti solo da una pensilina;
infine, ha confermato il capo g), ovverosia che prima del contratto si discusse e si concordò di un impianto di installare sul balcone in un punto coperto solo da una pensilina e gli fornì delle immagini del lavoro (capo h).
5.6- L'esame congiunto e critico della istruttoria orale e documentale svolta porta a ritenere che il venditore ammette di aver contrattato la vendita di un impianto da installare sul balcone, ma solo dopo il perfezionamento del contratto invita a firmare la liberatoria perché
l'impianto non è “adatto” ad essere installato sul balcone.
7 Ha ragione l'acquirente che tale liberatoria contiene la confessione della non conformità del bene da parte dell'acquirente.
Non può dire la società che tale missiva era solo una cautela nel caso in cui il cliente intendesse installare l'impianto all'esterno: gli accordi, come si desume dalla stessa liberatoria, erano per fornire sin dall'inizio un impianto da installare all'esterno.
5.7- In definitiva, è pacifico, ammesso, emerso dalla istruttoria orale e desumibile dalla liberatoria, che l'accordo prevedeva l'installazione di un impianto su un balcone esterno in un punto coperto solo da una pensilina: questo era il requisito soggettivo da rispettare siccome concordato, alla luce della riportata disciplina consumeristica.
Solo dopo la stipula del contratto e il pagamento del prezzo l'attore ha avuto contezza, grazie alla inviata liberatoria - che non ha inteso sottoscrivere - che era invece necessario realizzare una idonea struttura atta a riparare i suddetti dispositivi, o che forse era addirittura preferibile una installazione interna (cfr. mail di accompagno), requisiti soggettivi mai concordati o illustrati.
5.8-Tali evenienze rendono del tutto superfluo l'esame del contenuto delle garanzie contrattuali che il venditore invoca a sostegno della “conoscenza della conformità” (le condizioni generali di contratto richiamate dal venditore, al punto 9.4, non attengono alle caratteristiche del bene ma alle garanzie); tali disposizioni, oltre ad essere inconferenti (perché non attengono alla descrizione del bene ma alla garanzia), operano in un momento successivo rispetto all'osservanza dei requisiti soggettivi di conformità pattuiti.
Va, infatti, evidenziato che, quanto alla descrizione del bene, la proposta di acquisto parla solo di impianto “termodinamico” e richiama l'allegato n.1 sulle caratteristiche del prodotto e le condizioni generali di contratto allegate alla proposta.
L'allegato n. 1 descrive esclusivamente le componenti di un “impianto solare termodinamico”; neppure le condizioni generali di contratto sottoscritte fanno cenno alle caratteristiche del bene in termini di collocazione;
si ribadisce che l'art. 9 richiamato dal venditore non attiene affatto alla descrizione del bene ma è riferibile alle garanzie.
Si vuol dire, cioè, che non era desumibile dal contratto che l'impianto esterno dovesse avere determinate caratteristiche di collocazione, note all'acquirente.
La penale ed i costi sono stati, dunque, indebitamente trattenuti dal venditore, in assenza di profili di inadempimento imputabili all'acquirente, e vanno restituiti con gli interessi dalla data del pagamento.
6.In accoglimento del motivo di appello ed in riforma della gravata sentenza, esclusi profili di inadempimento nella condotta dell'acquirente, la venditrice va condannata alla
8 restituzione in favore dell'appellante del complessivo importo di € 1.811,30, illegittimamente ritenuto a titolo di penale e costi, oltre interessi dalla costituzione in mora del 12.1.2015
(Cass. sez. un. 2019 n. 15895: risolto il contratto, in materia di indebito oggettivo, ai sensi dell'art. 2033 cod. civ. il debito dell'"accipiens" produce interessi solo a seguito della proposizione di un'apposita domanda giudiziale o con atto stragiudiziale avente valore di costituzione in mora, salva l'ipotesi della mala fede della controparte, nella specie non emersa, in assenza di elementi a suo sostegno).
7.Le spese del doppio grado restano a carico dell'appellata, totalmente soccombente;
sono liquidate in applicazione dei parametri dettati dal d.m. n. 55/14, così come aggiornati al
D.M. nr. 147/2022, in ragione dell'impegno difensivo prestato e del valore della causa
(ricompreso nello scaglione da € 1.101,00-5.200,00), nei valori medi:
- giudizio dinanzi al Tribunale, r.g. n. 2840/2018 r.g., importo di € 425,00 per la fase di studio, di € 425,00 per la fase introduttiva, di € 851,00 per la trattazione e la istruttoria, e di €
851,00 per la fase decisoria: totale € 2.552,00, oltre esborsi documentati per € 200,00;
- giudizio dinanzi a questa Corte di appello: importo di € 536,00 per la fase di studio, di
€ 536,00 per la fase introduttiva, di € 496,00 per la trattazione (€ 992,00 per la fase della trattazione e istruttoria, importo abbattuto per la metà, non essendo stata espletata istruttoria)
e di € 851,00 per la fase decisoria: totale € 2.419,00, oltre esborsi documentati per € 150,00.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
1.in accoglimento dell'unico motivo di appello ed in riforma della sentenza n.
1613/2021, pubblicata il 4.8.2021, resa dal Tribunale di Benevento,
a) condanna al pagamento in favore di Controparte_1 [...]
dell'importo di € 1.811,30, oltre interessi dal 12.1.2015 al saldo;
Parte_1
b) condanna alla rifusione in favore di Controparte_1 [...]
delle spese di lite, liquidate, quanto al giudizio di primo grado, in € 2.552,00, Parte_1 oltre esborsi documentati per € 200,00, spese generali, iva e cpa come per legge;
quanto al presente grado, in € 2.419,00, oltre esborsi documentati per € 150,00, iva e cpa come per legge;
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 2.7.2025.
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Maria Cristina Rizzi Il Presidente
Dott. Giulio Cataldi
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