TRIB
Sentenza 10 maggio 2024
Sentenza 10 maggio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 10/05/2024, n. 1868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1868 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1358/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Laura Frata ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1358/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TUTTOBENE Parte_1 C.F._1
ALESSIA, elettivamente domiciliato in VIA FORO BOARIO N. 17 BRESCIA presso il difensore avv.
TUTTOBENE ALESSIA
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PATERNOSTER CP_1 C.F._2
ILARIA, elettivamente domiciliato in VIA LATTANZIO GAMBARA 25121 BRESCIA presso il difensore avv. PATERNOSTER ILARIA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per : Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e reietta ogni altra istanza, deduzione e/o eccezione, accertata e dichiarata la responsabilità esclusiva di per l'evento di cui è causa, CP_1
condannare il convenuto a titolo di risarcimento dei danni ex art. 2043-2059 c.c. al CP_1 pagamento in favore di della somma di € 5.482,61 oltre interessi legali e Parte_1
rivalutazione monetaria dal fatto al saldo o la diversa somma.
Spese e compenso professionale interamente rifusi”.
pagina 1 di 6 Per CP_1
“Ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa:
In via principale: Voglia l'Ill.mo Giudice adito, dichiarare che il Sig. non ha provocato CP_1 alcuna lesione alla sig.ra non essendo stato provato il nesso causale tra l'evento e Parte_1 il danno, e per l'effetto rigettare qualsiasi richiesta risarcitoria avanzata. Con vittoria delle spese di lite tutte.
In via riconvenzionale: Voglia l'ill.mo Giudice adito, accertato il corretto svolgimento degli eventi, dichiarare che la sig.ra con una testata volontaria ha creato lesioni al convenuto Parte_1
con una prognosi quantificata in giorni sette, liquidando in via equitativa secondo le Tabelle del
Tribunale di Milano il conseguente danno da invalidità temporanea e comunque nel limite di valore non superiore ad € 1000,00.
Con vittoria delle spese e competenze di lite tutte”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ha convenuto deducendo di essere stata aggredita dal convenuto in Parte_1 CP_1
data 22.07.2020, alle ore 22.00 circa, mentre si trovava con il marito nel cortile della propria abitazione in via Trento n. 9 a Castenedolo (Bs), a seguito di un diverbio tra vicini cagionato dalla condotta di guida dell' che accedeva al cortile condominiale a velocità eccessiva. L'attrice ha allegato, in CP_1 particolare, di essere stata colpita da con un pugno all'occhio sinistro, mentre altri CP_1
componenti della famiglia del convenuto, nel frattempo accorsi, la spintonavano;
che a seguito dell'aggressione ha riportato una frattura composta dell'orbita e un trauma della regione oculare, distorsione del rachide cervicale e contusione del ginocchio destro, con prognosi di 30 giorni. Ha chiesto, pertanto, il risarcimento del danno biologico con personalizzazione e delle spese mediche anticipate, per complessivi € 5.482,61. si è costituito in giudizio contestando l'avversa ricostruzione dei fatti, sostenendo di CP_1 essere stato fermato e insultato dal marito dell'attrice, mentre procedeva a velocità ridotta verso la propria abitazione per scaricare la spesa insieme ai due figli piccoli e alla moglie, i quali erano in auto con lui mentre rientrava dal lavoro;
che poco dopo era sopraggiunta la , che lo aveva colpito con Pt_1
una testata al labbro, spintonandolo verso un muro e che a tali fatti avevano assistito la moglie pagina 2 di 6 dell' la madre. Il convenuto ha allegato che a seguito dell'aggressione ha riportato a sua volta CP_1 un trauma al volto e all'arto superiore, con prognosi di giorni 7, e ha pertanto richiesto in via riconvenzionale la condanna dell'attrice al versamento della somma equitativa non superiore ad €
1.000,00. Ha altresì richiesto il rigetto della domanda attorea, difettando la prova del nesso causale tra le lesioni asseritamente subite dalla e la condotta dell' Pt_1 CP_1
Concessi alle parti i termini ex art. 183, comma VI c.p.c., la causa è stata istruita dal g.o.p – in temporanea sostituzione di questo Giudice – mediante prove orali e CTU medico legale sull'attrice, con nomina della dott.ssa Persona_1
All'udienza del 25.01.24 la causa è stata trattenuta in decisione previa concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente motivazione viene redatta in conformità al criterio di sinteticità cui devono ispirarsi gli atti e i provvedimenti del giudice depositati telematicamente.
1. La domanda di parte attrice è infondata e deve, pertanto, essere rigettata.
Com'è noto, incombe sull'attore che agisce per ottenere il risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 2043
c.c. l'onere di provare tutti gli elementi costitutivi del fatto illecito (sia oggettivi che soggettivi) e quindi la condotta, il nesso di causalità tra la condotta commissiva (od omissiva) e il dannoil danno ingiusto e l'imputabilità soggettiva.
Nel caso di specie deve ritenersi che l'attrice non abbia assolto l'onere probatorio incombente sulla medesima.
Ed invero, l'istruttoria orale espletata non ha confermato l'allegazione del fatto storico così come dedotto dall'attrice, ovvero il convenuto l'abbia colpita durante il diverbio del 22.07.2020, così cagionandole le lesioni allegate. Nessuno dei testi escussi, infatti, ha confermato di aver visto il convenuto colpire la . Anche il teste marito dell'attrice, ha dichiarato: “non CP_1 Pt_1 Tes_1
sono in grado di dire chi abbia colpito mia moglie, perché tutte e quattro le persone stavano venendo verso di me (…). Mia moglie si è messa davanti a me per difendermi e qualcuno di loro l'ha colpita
(…) ho visto mia moglie indietreggiare, come per un colpo ricevuto, e ho visto che portava una mano all'occhio lamentandosi”. Lo stesso teste, anzi, menziona la presenza del fratello di una Per_2
persona residente nel suo edificio. Sebbene le dichiarazioni del appaiano attendibili e conformi Tes_1
pagina 3 di 6 a quelle del teste che, a sua volta, non aveva visto la , “ma solo le persone che Testimone_2 Pt_1
si avvicinavano, erano tre o quattro, almeno una era una donna, e provenivano dai numeri civici successivi al mio, ma non so dire da quale”, le stesse non permettono di identificare chi avrebbe sferrato il colpo alla . Alcun elemento utile alla ricostruzione dei datti sostenuta dall'attrice può Pt_1
ricavarsi dalle ulteriori dichiarazioni testimoniali assunte;
secondo gli ulteriori testi escussi (sulla cui attendibilità si veda infra) sarebbe stata, anzi, la stessa attrice a colpire il convenuto.
La mancanza di prova anche di uno solo degli elementi che connotano la fattispecie, ovvero, nel caso di specie, la riferibilità al convenuto del colpo al volto dell'attrice, impedisce una pronuncia di responsabilità e conseguente condanna al risarcimento nei confronti di quest'ultimo.
Ne consegue che l'insufficienza della prova si riverbera in danno della parte sulla quale grava l'onere della prova, ovvero l'attrice, comportando il rigetto della domanda proposta dalla medesima.
2. Anche la domanda riconvenzionale del convenuto è infondata e deve essere respinta, non essendone risultata la fondatezza, all'esito dell'istruttoria espletata.
Non risulta infatti raggiunta la prova in ordine al colpo (“testata”) che la avrebbe inferto al Pt_1 convenuto comunque dell'aggressione da questi subita da parte dell'attrice. CP_1
Non si ritengono attendibili, invero, le testimonianze della moglie e della madre del convenuto.
Per quanto concerne la prima, può osservarsi che la difesa di parte attrice aveva eccepito l'incapacità a testimoniare prima dell'assunzione della testimonianza, senza però che all'esito dell'assunzione sia stata poi sollevata l'eccezione di nullità della testimonianza, che deve, pertanto, ritenersi validamente assunta (cfr., ex plurimis, Cass. SU 6.04.23 n. 9456; Cass. ord. n. 29714/2023).
Spetta, in ogni caso, al giudice la valutazione circa l'attendibilità del testimone, tenuto conto sia degli elementi di carattere soggettivo, quali la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche l'eventuale interesse (di fatto) ad un determinato esito della lite, che di quelli di carattere oggettivo, da individuarsi nella completezza della dichiarazione e nell'assenza di contraddizioni.
Ciò premesso, può osservarsi che sia la moglie che la madre del convenuto sono legate da un CP_1 rapporto di parentela con questo che, di per sé, non esclude aprioristicamente l'attendibilità del teste
(così, ex multis, Cass. n. 31158/2023). Entrambe, però, sostengono che il e la avevano Tes_1 Pt_1 fermato il veicolo dell' che la aveva dato una testata a quest'ultimo e che l'unica CP_1 Pt_1
pagina 4 di 6 persona accorsa e che aveva visto tutto era la madre del convenuto, così descrivendo un'aggressione unilaterale effettuata dai coniugi nei confronti del convenuto. La teste in particolare, ha Tes_3 precisato che “non c'erano né il fratello di mio marito, né mio suocero”.
Ebbene, tale ricostruzione è in contrasto con le dichiarazioni reste dai testi e Tes_1 Tes_2
Quest'ultimo, in particolare, della cui attendibilità non sono emerse ragioni per dubitarsi, ha descritto una situazione diversa da quella riferita dalla moglie e dalla madre del convenuto in sede di escussione testimoniale, ovvero quella di una lite che si “prolungava da diversi minuti”; “non ho visto la signora
, ma solo le persone che si avvicinavano, erano tre o quattro, almeno una era una donna”. Può Pt_1
peraltro osservarsi che lo stesso convenuto, nella denuncia presentata dal convenuto ai Carabinieri successivamente al fatto, alcuna menzione aveva fatto circa la presenza della moglie e dei figli sulla sua autovettura al momento del diverbio, mentre la teste ha dichiarato che si trovava con il Tes_3
marito sulla sua auto.
Alla luce del rilevato contrasto devono ritenersi non attendibili le dichiarazioni testimoniali rese dalle testi e e non può ritenersi provata, dunque, l'aggressione che il convenuto Tes_3 Tes_4 CP_1 allega di avere subito da parte dell'attrice, con conseguente rigetto della domanda riconvenzionale formulata dal medesimo.
3. Le considerazioni sin qui svolte sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione o domanda proposta, anche in via subordinata o alternativa, rilevandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
4. Considerata della reciproca soccombenza delle parti, in conformità a quanto disposto dall'art. 92 comma 2 c.p.c., le spese di lite tra le parti devono essere integralmente compensate.
Secondo il medesimo criterio le spese di c.t.u., come liquidate provvisoriamente in corso di causa, sono poste definitivamente a carico di ciascuna parte nella misura del 50%.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita,
- rigetta la domanda formulata da nei confronti di Parte_1 CP_1
pagina 5 di 6 - rigetta la domanda riconvenzionale proposta da nei confronti di CP_1 Parte_1
;
[...]
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
- pone le spese di c.t.u., come liquidate in corso di causa, definitivamente a carico di ciascuna parte nella misura del 50%.
Così deciso in Brescia il 9 maggio 2024
Il Giudice
dott.ssa Laura Frata
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Stella Stanghellini, tirocinante g.o.p pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Laura Frata ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1358/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TUTTOBENE Parte_1 C.F._1
ALESSIA, elettivamente domiciliato in VIA FORO BOARIO N. 17 BRESCIA presso il difensore avv.
TUTTOBENE ALESSIA
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PATERNOSTER CP_1 C.F._2
ILARIA, elettivamente domiciliato in VIA LATTANZIO GAMBARA 25121 BRESCIA presso il difensore avv. PATERNOSTER ILARIA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per : Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e reietta ogni altra istanza, deduzione e/o eccezione, accertata e dichiarata la responsabilità esclusiva di per l'evento di cui è causa, CP_1
condannare il convenuto a titolo di risarcimento dei danni ex art. 2043-2059 c.c. al CP_1 pagamento in favore di della somma di € 5.482,61 oltre interessi legali e Parte_1
rivalutazione monetaria dal fatto al saldo o la diversa somma.
Spese e compenso professionale interamente rifusi”.
pagina 1 di 6 Per CP_1
“Ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa:
In via principale: Voglia l'Ill.mo Giudice adito, dichiarare che il Sig. non ha provocato CP_1 alcuna lesione alla sig.ra non essendo stato provato il nesso causale tra l'evento e Parte_1 il danno, e per l'effetto rigettare qualsiasi richiesta risarcitoria avanzata. Con vittoria delle spese di lite tutte.
In via riconvenzionale: Voglia l'ill.mo Giudice adito, accertato il corretto svolgimento degli eventi, dichiarare che la sig.ra con una testata volontaria ha creato lesioni al convenuto Parte_1
con una prognosi quantificata in giorni sette, liquidando in via equitativa secondo le Tabelle del
Tribunale di Milano il conseguente danno da invalidità temporanea e comunque nel limite di valore non superiore ad € 1000,00.
Con vittoria delle spese e competenze di lite tutte”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ha convenuto deducendo di essere stata aggredita dal convenuto in Parte_1 CP_1
data 22.07.2020, alle ore 22.00 circa, mentre si trovava con il marito nel cortile della propria abitazione in via Trento n. 9 a Castenedolo (Bs), a seguito di un diverbio tra vicini cagionato dalla condotta di guida dell' che accedeva al cortile condominiale a velocità eccessiva. L'attrice ha allegato, in CP_1 particolare, di essere stata colpita da con un pugno all'occhio sinistro, mentre altri CP_1
componenti della famiglia del convenuto, nel frattempo accorsi, la spintonavano;
che a seguito dell'aggressione ha riportato una frattura composta dell'orbita e un trauma della regione oculare, distorsione del rachide cervicale e contusione del ginocchio destro, con prognosi di 30 giorni. Ha chiesto, pertanto, il risarcimento del danno biologico con personalizzazione e delle spese mediche anticipate, per complessivi € 5.482,61. si è costituito in giudizio contestando l'avversa ricostruzione dei fatti, sostenendo di CP_1 essere stato fermato e insultato dal marito dell'attrice, mentre procedeva a velocità ridotta verso la propria abitazione per scaricare la spesa insieme ai due figli piccoli e alla moglie, i quali erano in auto con lui mentre rientrava dal lavoro;
che poco dopo era sopraggiunta la , che lo aveva colpito con Pt_1
una testata al labbro, spintonandolo verso un muro e che a tali fatti avevano assistito la moglie pagina 2 di 6 dell' la madre. Il convenuto ha allegato che a seguito dell'aggressione ha riportato a sua volta CP_1 un trauma al volto e all'arto superiore, con prognosi di giorni 7, e ha pertanto richiesto in via riconvenzionale la condanna dell'attrice al versamento della somma equitativa non superiore ad €
1.000,00. Ha altresì richiesto il rigetto della domanda attorea, difettando la prova del nesso causale tra le lesioni asseritamente subite dalla e la condotta dell' Pt_1 CP_1
Concessi alle parti i termini ex art. 183, comma VI c.p.c., la causa è stata istruita dal g.o.p – in temporanea sostituzione di questo Giudice – mediante prove orali e CTU medico legale sull'attrice, con nomina della dott.ssa Persona_1
All'udienza del 25.01.24 la causa è stata trattenuta in decisione previa concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente motivazione viene redatta in conformità al criterio di sinteticità cui devono ispirarsi gli atti e i provvedimenti del giudice depositati telematicamente.
1. La domanda di parte attrice è infondata e deve, pertanto, essere rigettata.
Com'è noto, incombe sull'attore che agisce per ottenere il risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 2043
c.c. l'onere di provare tutti gli elementi costitutivi del fatto illecito (sia oggettivi che soggettivi) e quindi la condotta, il nesso di causalità tra la condotta commissiva (od omissiva) e il dannoil danno ingiusto e l'imputabilità soggettiva.
Nel caso di specie deve ritenersi che l'attrice non abbia assolto l'onere probatorio incombente sulla medesima.
Ed invero, l'istruttoria orale espletata non ha confermato l'allegazione del fatto storico così come dedotto dall'attrice, ovvero il convenuto l'abbia colpita durante il diverbio del 22.07.2020, così cagionandole le lesioni allegate. Nessuno dei testi escussi, infatti, ha confermato di aver visto il convenuto colpire la . Anche il teste marito dell'attrice, ha dichiarato: “non CP_1 Pt_1 Tes_1
sono in grado di dire chi abbia colpito mia moglie, perché tutte e quattro le persone stavano venendo verso di me (…). Mia moglie si è messa davanti a me per difendermi e qualcuno di loro l'ha colpita
(…) ho visto mia moglie indietreggiare, come per un colpo ricevuto, e ho visto che portava una mano all'occhio lamentandosi”. Lo stesso teste, anzi, menziona la presenza del fratello di una Per_2
persona residente nel suo edificio. Sebbene le dichiarazioni del appaiano attendibili e conformi Tes_1
pagina 3 di 6 a quelle del teste che, a sua volta, non aveva visto la , “ma solo le persone che Testimone_2 Pt_1
si avvicinavano, erano tre o quattro, almeno una era una donna, e provenivano dai numeri civici successivi al mio, ma non so dire da quale”, le stesse non permettono di identificare chi avrebbe sferrato il colpo alla . Alcun elemento utile alla ricostruzione dei datti sostenuta dall'attrice può Pt_1
ricavarsi dalle ulteriori dichiarazioni testimoniali assunte;
secondo gli ulteriori testi escussi (sulla cui attendibilità si veda infra) sarebbe stata, anzi, la stessa attrice a colpire il convenuto.
La mancanza di prova anche di uno solo degli elementi che connotano la fattispecie, ovvero, nel caso di specie, la riferibilità al convenuto del colpo al volto dell'attrice, impedisce una pronuncia di responsabilità e conseguente condanna al risarcimento nei confronti di quest'ultimo.
Ne consegue che l'insufficienza della prova si riverbera in danno della parte sulla quale grava l'onere della prova, ovvero l'attrice, comportando il rigetto della domanda proposta dalla medesima.
2. Anche la domanda riconvenzionale del convenuto è infondata e deve essere respinta, non essendone risultata la fondatezza, all'esito dell'istruttoria espletata.
Non risulta infatti raggiunta la prova in ordine al colpo (“testata”) che la avrebbe inferto al Pt_1 convenuto comunque dell'aggressione da questi subita da parte dell'attrice. CP_1
Non si ritengono attendibili, invero, le testimonianze della moglie e della madre del convenuto.
Per quanto concerne la prima, può osservarsi che la difesa di parte attrice aveva eccepito l'incapacità a testimoniare prima dell'assunzione della testimonianza, senza però che all'esito dell'assunzione sia stata poi sollevata l'eccezione di nullità della testimonianza, che deve, pertanto, ritenersi validamente assunta (cfr., ex plurimis, Cass. SU 6.04.23 n. 9456; Cass. ord. n. 29714/2023).
Spetta, in ogni caso, al giudice la valutazione circa l'attendibilità del testimone, tenuto conto sia degli elementi di carattere soggettivo, quali la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche l'eventuale interesse (di fatto) ad un determinato esito della lite, che di quelli di carattere oggettivo, da individuarsi nella completezza della dichiarazione e nell'assenza di contraddizioni.
Ciò premesso, può osservarsi che sia la moglie che la madre del convenuto sono legate da un CP_1 rapporto di parentela con questo che, di per sé, non esclude aprioristicamente l'attendibilità del teste
(così, ex multis, Cass. n. 31158/2023). Entrambe, però, sostengono che il e la avevano Tes_1 Pt_1 fermato il veicolo dell' che la aveva dato una testata a quest'ultimo e che l'unica CP_1 Pt_1
pagina 4 di 6 persona accorsa e che aveva visto tutto era la madre del convenuto, così descrivendo un'aggressione unilaterale effettuata dai coniugi nei confronti del convenuto. La teste in particolare, ha Tes_3 precisato che “non c'erano né il fratello di mio marito, né mio suocero”.
Ebbene, tale ricostruzione è in contrasto con le dichiarazioni reste dai testi e Tes_1 Tes_2
Quest'ultimo, in particolare, della cui attendibilità non sono emerse ragioni per dubitarsi, ha descritto una situazione diversa da quella riferita dalla moglie e dalla madre del convenuto in sede di escussione testimoniale, ovvero quella di una lite che si “prolungava da diversi minuti”; “non ho visto la signora
, ma solo le persone che si avvicinavano, erano tre o quattro, almeno una era una donna”. Può Pt_1
peraltro osservarsi che lo stesso convenuto, nella denuncia presentata dal convenuto ai Carabinieri successivamente al fatto, alcuna menzione aveva fatto circa la presenza della moglie e dei figli sulla sua autovettura al momento del diverbio, mentre la teste ha dichiarato che si trovava con il Tes_3
marito sulla sua auto.
Alla luce del rilevato contrasto devono ritenersi non attendibili le dichiarazioni testimoniali rese dalle testi e e non può ritenersi provata, dunque, l'aggressione che il convenuto Tes_3 Tes_4 CP_1 allega di avere subito da parte dell'attrice, con conseguente rigetto della domanda riconvenzionale formulata dal medesimo.
3. Le considerazioni sin qui svolte sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione o domanda proposta, anche in via subordinata o alternativa, rilevandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
4. Considerata della reciproca soccombenza delle parti, in conformità a quanto disposto dall'art. 92 comma 2 c.p.c., le spese di lite tra le parti devono essere integralmente compensate.
Secondo il medesimo criterio le spese di c.t.u., come liquidate provvisoriamente in corso di causa, sono poste definitivamente a carico di ciascuna parte nella misura del 50%.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita,
- rigetta la domanda formulata da nei confronti di Parte_1 CP_1
pagina 5 di 6 - rigetta la domanda riconvenzionale proposta da nei confronti di CP_1 Parte_1
;
[...]
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
- pone le spese di c.t.u., come liquidate in corso di causa, definitivamente a carico di ciascuna parte nella misura del 50%.
Così deciso in Brescia il 9 maggio 2024
Il Giudice
dott.ssa Laura Frata
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Stella Stanghellini, tirocinante g.o.p pagina 6 di 6