TRIB
Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 09/01/2025, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3620/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale di Busto Arsizio in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa Presidente
Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito Giudice est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 3620/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Lorenza Parte_1 C.F._1
Bianchi, presso il cui studio è elettivamente domiciliato
RICORRENTE contro
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Grazia Pasotti, CP_1 C.F._2
con domicilio eletto come da procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: modificazione delle condizioni di divorzio- contenzioso
CONCLUSIONI
All'udienza dell'08/01/2025 le parti accettavano la seguente proposta conciliativa formulata ex art. 185 bis c.p.c. dal Giudice:
1 “Il Giudice propone alle parti di definire la controversia prevedendo che il padre continui a rico- noscere per l'importo stabilito in sede di divorzio rivalutato fino a dicembre 2025, ove CP_2
continui a lavorare guadagnando almeno € 1.000. Spese straordinarie al 50% ripartite CP_2 come da Protocollo della Corte d'Appello di Milano per il medesimo lasso temporale.
Per , revoca del mantenimento da gennaio 2025, salva l'ipotesi in cui vengano disposti gli Per_1
arresti domiciliari presso la madre o servizi socialmente utili. In tal caso, per detti mesi, sarà dovu- to alla madre l'assegno per la misura già stabilita in sede di divorzio e rivalutato.
Spese di lite compensate.
Le parti dichiarano di accettare”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza n. 802/2017 del Tribunale di Busto Arsizio veniva dichiarata la cessazione degli effet- ti civili del matrimonio contratto fra le parti alle seguenti condizioni: affidamento condiviso dei figli minori e ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
Per_1 CP_2
obbligo del padre di contribuire al mantenimento dei figli mediante versamento dell'importo mensi- le di € 300,00 (€ 150 per figlio), da rivalutare secondo gli indici ISTAT, da versarsi alla madre en- tro il giorno 15 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche, sportive e scolastiche.
Con ricorso depositato il 13/03/2024 il Sig. adiva l'intestato Tribunale chiedendo di modi- Pt_1
ficare le predette condizioni di divorzio, in ragione della sopravvenuta maggiore età di ambedue i figli, del trasferimento definitivo di ad Ibiza, del conseguimento del diploma da parte di Per_1
nel giugno 2021 e dell'inizio della prestazione di attività lavorativa da parte di entrambi. CP_2
Tali sopravvenienze sorreggevano, in via principale, la richiesta di revoca dell'obbligo al manteni- mento dei figli e, in via subordinata, la richiesta di revoca dell'obbligo di mantenimento relativa- mente alla sola con riduzione dell'assegno per ad € 100,00, da corrispondersi di- Per_1 CP_2 rettamente a quest'ultimo.
La resistente si costituiva in data 09/12/2024 eccependo in via pregiudiziale la nullità del ricorso dello per difetto della documentazione richiesta dall'art. 473 bis.12, co.3, lett. a, b, c c.p.c. Pt_1
e deducendo, nel merito, l'infondatezza della domanda di revoca del contributo al mantenimento in ragione della non stabilità delle occupazioni reperite da e , nonché Per_1 CP_2
l'inammissibilità, per carenza di legittimazione passiva, della domanda subordinata di pagamento dell'assegno nella misura ridotta di € 100,00 direttamente al figlio . CP_2
Espletati gli incombenti di rito, esaminata la documentazione economica relativa ai figli della cop- pia, entrambi ampiamente maggiorenni ( nasceva a giugno 2002 ed a gennaio CP_2 Per_1
2 2000), considerato che nessuno dei due figli frequentava l'università, il Giudice alla prima udienza di comparizione formulava alle parti proposta conciliativa, ut supra integralmente riportata, che ve- niva accettata dalle parti.
Si precisa che veniva formulata una proposta relativa al merito, ritenendosi non fondata l'eccezione pregiudiziale sollevata dalla resistente, in quanto l'omessa produzione della documentazione eco- nomica non comporta la nullità del ricorso, bensì l'applicazione dell'art. 473bis.18 c.p.c.
Inoltre, la documentazione economica veniva prodotta dal ricorrente con la prima memoria, con conseguente facoltà per la resistente di precisare e modificare le domande con la memoria ex art. 473bis.17, comma 2, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando fra le parti di cui in epigrafe, così provvede:
DISPONE la modifica delle condizioni di divorzio delle parti in conformità all'accordo perfeziona- tosi in data 08/01/2025 innanzi integralmente richiamato e compensa le spese di lite.
Busto Arsizio, Camera di consiglio del 9 gennaio 2025
Il Giudice Est. Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Ardito Dott.ssa Maria Eugenia Pupa
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale di Busto Arsizio in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa Presidente
Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito Giudice est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 3620/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Lorenza Parte_1 C.F._1
Bianchi, presso il cui studio è elettivamente domiciliato
RICORRENTE contro
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Grazia Pasotti, CP_1 C.F._2
con domicilio eletto come da procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: modificazione delle condizioni di divorzio- contenzioso
CONCLUSIONI
All'udienza dell'08/01/2025 le parti accettavano la seguente proposta conciliativa formulata ex art. 185 bis c.p.c. dal Giudice:
1 “Il Giudice propone alle parti di definire la controversia prevedendo che il padre continui a rico- noscere per l'importo stabilito in sede di divorzio rivalutato fino a dicembre 2025, ove CP_2
continui a lavorare guadagnando almeno € 1.000. Spese straordinarie al 50% ripartite CP_2 come da Protocollo della Corte d'Appello di Milano per il medesimo lasso temporale.
Per , revoca del mantenimento da gennaio 2025, salva l'ipotesi in cui vengano disposti gli Per_1
arresti domiciliari presso la madre o servizi socialmente utili. In tal caso, per detti mesi, sarà dovu- to alla madre l'assegno per la misura già stabilita in sede di divorzio e rivalutato.
Spese di lite compensate.
Le parti dichiarano di accettare”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza n. 802/2017 del Tribunale di Busto Arsizio veniva dichiarata la cessazione degli effet- ti civili del matrimonio contratto fra le parti alle seguenti condizioni: affidamento condiviso dei figli minori e ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
Per_1 CP_2
obbligo del padre di contribuire al mantenimento dei figli mediante versamento dell'importo mensi- le di € 300,00 (€ 150 per figlio), da rivalutare secondo gli indici ISTAT, da versarsi alla madre en- tro il giorno 15 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche, sportive e scolastiche.
Con ricorso depositato il 13/03/2024 il Sig. adiva l'intestato Tribunale chiedendo di modi- Pt_1
ficare le predette condizioni di divorzio, in ragione della sopravvenuta maggiore età di ambedue i figli, del trasferimento definitivo di ad Ibiza, del conseguimento del diploma da parte di Per_1
nel giugno 2021 e dell'inizio della prestazione di attività lavorativa da parte di entrambi. CP_2
Tali sopravvenienze sorreggevano, in via principale, la richiesta di revoca dell'obbligo al manteni- mento dei figli e, in via subordinata, la richiesta di revoca dell'obbligo di mantenimento relativa- mente alla sola con riduzione dell'assegno per ad € 100,00, da corrispondersi di- Per_1 CP_2 rettamente a quest'ultimo.
La resistente si costituiva in data 09/12/2024 eccependo in via pregiudiziale la nullità del ricorso dello per difetto della documentazione richiesta dall'art. 473 bis.12, co.3, lett. a, b, c c.p.c. Pt_1
e deducendo, nel merito, l'infondatezza della domanda di revoca del contributo al mantenimento in ragione della non stabilità delle occupazioni reperite da e , nonché Per_1 CP_2
l'inammissibilità, per carenza di legittimazione passiva, della domanda subordinata di pagamento dell'assegno nella misura ridotta di € 100,00 direttamente al figlio . CP_2
Espletati gli incombenti di rito, esaminata la documentazione economica relativa ai figli della cop- pia, entrambi ampiamente maggiorenni ( nasceva a giugno 2002 ed a gennaio CP_2 Per_1
2 2000), considerato che nessuno dei due figli frequentava l'università, il Giudice alla prima udienza di comparizione formulava alle parti proposta conciliativa, ut supra integralmente riportata, che ve- niva accettata dalle parti.
Si precisa che veniva formulata una proposta relativa al merito, ritenendosi non fondata l'eccezione pregiudiziale sollevata dalla resistente, in quanto l'omessa produzione della documentazione eco- nomica non comporta la nullità del ricorso, bensì l'applicazione dell'art. 473bis.18 c.p.c.
Inoltre, la documentazione economica veniva prodotta dal ricorrente con la prima memoria, con conseguente facoltà per la resistente di precisare e modificare le domande con la memoria ex art. 473bis.17, comma 2, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando fra le parti di cui in epigrafe, così provvede:
DISPONE la modifica delle condizioni di divorzio delle parti in conformità all'accordo perfeziona- tosi in data 08/01/2025 innanzi integralmente richiamato e compensa le spese di lite.
Busto Arsizio, Camera di consiglio del 9 gennaio 2025
Il Giudice Est. Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Ardito Dott.ssa Maria Eugenia Pupa
3