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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 10/09/2025, n. 1545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1545 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1311/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, SECONDA SEZIONE CIVILE, in persona dei
Magistrati: dott.ssa Anna Primavera Presidente dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere Relatore dott. Nicola Mario Condemi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1311/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PACINI Parte_1 C.F._1
ILARIA
APPELLANTE Contro
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Controparte_1 P.IVA_1
TAVORMINA VALERIO, FORGIONE ROSELLA MARIA e BARTOLI LORENZO;
APPELLATA
e
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_2
APPELLATA NON COSTITUITA avverso la sentenza n. 1557/2023 emessa dal Tribunale di FIRENZE pubblicata il
24/05/2023
pagina 1 di 19 CONCLUSIONI
In data 16.7.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze adita, adversis reiectis, previa ogni accertamento di ragione e del caso:
a) nel merito: riformare in parte qua la sentenza del Tribunale di Firenze n. 1557/2023, pubblicata il 24.5.2023, resa a definizione della causa R.G. n. 3336/2020, notificata il 26.5.2023, quivi impugnata alla luce e per tutti i motivi di cui al presente Atto di Appello;
b) per l'effetto: accogliere le conclusioni rassegnate in primo grado e, quindi, accogliere integralmente le domande tutte proposte dal sig. perché Parte_1 legittime e fondate;
c) in ogni caso: ponendo integralmente le spese di Ctu a carico di CP_1
con vittoria di compensi e spese del doppio grado
[...] distrazione ex art. 93 c.p.c. a favore dell'Avv. Ilaria Pacini che si dichiara antistataria”.
Per la parte appellata:
“Piaccia a codesta Ecc.ma Corte, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, con tutte le conseguenti declaratorie del caso:
a) in via preliminare, dichiarare inammissibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 342 c.p.c., l'appello proposto dal sig. Pt_1
b) nel merito, rigettare l'appello avversario perché manifestamento infondato, confermando la sentenza del Tribunale di Firenze, sezione III civile, giudice dr. Umberto CASTAGNINI, del 24.5.2023, n. 1557;
c) in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Firenze, Parte_1 CP_1
chiedendo la restituzione della somma di € 155.500,00, oltre interessi
[...] ed il risarcimento del danno non patrimoniale connesso, quale equivalente di pagina 2 di 19 quanto gli era stato sottratto con bonifici da lui non autorizzati e negoziati dall'istituto bancario.
L'attore riferiva:
- di essere titolare di un conto corrente acceso presso la con CP_1 associato deposito titoli e servizio di home banking;
- che, insospettitosi a causa di un persistente disguido postale, si era accorto che nel periodo tra l'aprile 2013 e il giugno dello stesso anno erano stati prelevati dal suo conto corrente € 155.500,00;
- che più in particolare un ignoto malfattore aveva effettuato:
a) cinque bonifici tra il 09.04.2013 e il 30.05.2013 per un importo complessivo di € 84.500,00, a favore di “Paypal (Europe)”;
b) due bonifici tra il 10.06.2013 e il 24.06.2013 per un importo complessivo di
€ 61.000,00, a favore di un conto aperto fraudolentemente a nome Pt_1 presso
[...] Controparte_2
c) un bonifico del 24 giugno 2013 per un importo pari a € 10.000,00, a favore di un conto aperto fraudolentemente a nome presso Parte_1 [...]
; Controparte_3
d) due vendite titoli effettuate tra il 3 maggio 2013 e il 29 maggio 2013 per un importo complessivo di € 141.073,04;
- che aveva presentato querela contro l'ignoto truffatore in data 18.9.2013 e le indagini di P.G. avevano portato ad individuare il probabile autore degli illeciti in
. Persona_1
L'attore chiedeva quindi l'accertamento della responsabilità della banca, per avere consentito a un soggetto terzo di operare sul proprio conto corrente, senza adottare le cautele del caso e per non avere svolto un diligente e adeguato trattamento dei dati personali. L'attore accusava altresì la banca di avere utilizzato il servizio postale per l'invio delle credenziali bancarie, e anche di avere accettato una richiesta telefonica per la modifica delle credenziali di accesso, inviando i codici di conferma su una utenza diversa da quella registrata a suo pagina 3 di 19 nome.
Costituitasi in giudizio, domandava il rigetto delle pretese Controparte_1 attoree in quanto infondate e non provate;
in subordine, la convenuta domandava l'accertamento della responsabilità esclusiva del correntista, ovvero del concorso di colpa.
chiamava comunque in manleva e CP_1 CP_2 Controparte_3
, presso cui erano stati accesi altrettanti conti correnti a nome
[...] Pt_1 con falsi documenti, lamentando la loro negligenza nell'accertamento
[...] dell'identità del correntista, anche considerando che il aveva a nome Per_1 proprio un conto presso . CP_2
Si costituiva così , negando ogni addebito e responsabilità, in quanto CP_2 la carta di identità esibita era apparentemente valida e non risultava nel registro dei documenti smarriti o rubati;
dopo avere comunicato il 3.6.2013 a mezzo posta all'indirizzo del il rigetto della richiesta di emissione di una carta di Pt_1 credito, essa veniva richiamata solo in data 15.7.2013 dal stesso, che Pt_1 negava di avere mai richiesto tale servizio;
in seguito a tale segnalazione, aveva prontamente segnalato i fatti alla Procura della Repubblica. Inoltre, la terza chiamata faceva presente che il aveva sì un conto presso di sé, ma in Per_1 un'altra agenzia, e dunque gli impiegati non avrebbero potuto avvedersi dello scambio di identità.
non veniva chiamata in causa, trovandosi la società in Controparte_3 liquidazione coatta amministrativa, ed essendo quindi la chiamata in causa improcedibile ai sensi dell'art. 83 TUB.
La causa veniva istruita a mezzo di produzioni documentali, interrogatorio formale dell'attore e consulenza tecnica d'ufficio.
All'udienza del 19.4.2022, il G.I. formulava una proposta conciliativa, consistente nel pagamento da parte di di 105.000,00 euro a Nel CP_1 Parte_1 corso della successiva udienza del 24.5.2022 la proposta conciliativa veniva accettata dalla convenuta e dalla chiamata, ma rifiutata dall'attore. pagina 4 di 19 La causa veniva quindi posta in decisione.
La sentenza impugnata
Con la sentenza n. 1557/2023 pubblicata il 24/05/2023 il Tribunale di FIRENZE così statuiva:
“Il Tribunale di Firenze, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda disattesa o assorbita così provvede:
1) condanna al pagamento in favore di della Controparte_1 Parte_1 somma di € 93.300,00 oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4 c.c. dalla domanda giudiziale al saldo;
2) rigetta la domanda di risarcimento del danno;
3) rigetta le domande avanzate da nei confronti di;
CP_1 CP_2
4) dichiara integralmente compensate le spese di lite tra e CP_1 Pt_1
;
[...]
5) pone definitivamente le spese di ctu a carico di e CP_1 Parte_1 nella misura del 50% ciascuno;
6) condanna al pagamento delle spese di lite sostenute da CP_1 CP_2
che liquida in € 14.103,00 per compensi, oltre spese generali 15%, IVA e
[...]
CPA come per legge”.
Il Tribunale riconosceva la responsabilità della banca convenuta, in base al principio definito dal D.lgs. n. 11/2010, che stabilisce una responsabilità aggravata per gli istituti bancari (da qualcuno definita “semi-oggettiva”) secondo la quale la banca che fornisce strumenti di pagamento elettronici risponde di eventuali sottrazioni fraudolente perpetrate da terzi, se non dimostra la rilevanza di una concorrente condotta del correntista connotata da dolo o colpa grave.
Nel caso presente, come ha affermato il giudice di prime cure, risultava dimostrato che la banca aveva consentito la modifica del numero di cellulare a cui inviare il codice OTP necessario per le operazioni di disposizione, senza la diligenza che tale operazione avrebbe richiesto, essendo avvenuta telefonicamente – sia pure con la comunicazione, da parte del truffatore, dei pagina 5 di 19 codici di autenticazione corretti. La modifica era già stata effettuata alla data del
4.4.2013, come risulta dal doc. 33. Concludeva pertanto il giudice che la responsabilità della banca sussisteva, e la portata della sua condotta omissiva superava anche il giudizio controfattuale.
Tuttavia, il giudice riteneva sussistente anche un concorso colposo da parte del cliente ex art. 1227 c.c., ripartendo la responsabilità tra la banca e il correntista nella misura rispettivamente del 60% e 40%.
In parziale accoglimento della domanda, il Tribunale condannava quindi CP_1
a pagare 93.000 euro oltre interessi legali, rigettando la domanda di
[...] manleva di , escludendo che l'apertura dei conti al nome del CP_2 Pt_1 abbia avuto alcun ruolo causale nell'evento dannoso, posto che la sottrazione era avvenuta in seno a un conto e che il conto era solo il CP_1 CP_2 conto di approdo finale delle somme;
inoltre, non rilevava alcuna negligenza nell'operato degli impiegati di . CP_2
Il Tribunale rigettava, invece, la domanda di risarcimento del danno patrimoniale, in quanto l'attore, partendo dall'errato presupposto che tale danno sussistesse in re ipsa, non aveva specificato quali conseguenze la mancata protezione dei dati personali avrebbe causato, mancando quindi la prova del danno-conseguenza.
Neppure si riteneva dimostrata la negligenza della banca nell'identificazione del posto che il documento era astrattamente valido e un controllo più Per_1 severo non era esigibile.
Le spese di lite nel rapporto tra attore e convenuto erano integralmente compensate, visto il parziale accoglimento e il rifiuto della proposta conciliativa.
veniva invece condannata a risarcire le spese legali di . CP_1 CP_2
Il giudizio di appello
Con atto di citazione, regolarmente notificato, (di seguito anche Parte_1
APPELLANTE) conveniva in giudizio, innanzi questa Corte di Appello
[...]
e (di seguito anche APPELLATE), proponendo CP_1 Controparte_2 gravame avverso la sopra richiamata sentenza. pagina 6 di 19 Parte appellante ritenendo la sentenza gravata errata e ingiusta, la impugnava per i seguenti motivi di appello:
1) Illegittima valutazione di un concorso di colpa a proprio carico;
2) Mancato riconoscimento del danno non patrimoniale;
3) Erroneità della sentenza sulla compensazione delle spese di primo grado.
Per tali ragioni veniva pertanto formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, la parte appellata contestava, perché infondate, le censure mosse da parte Controparte_1 appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
L'appellata non si costituiva in giudizio. Controparte_2
Senza svolgimento di alcuna attività istruttoria, la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe e veniva discussa all'odierna camera di consiglio dopo la decorrenza dei termini concessi per il deposito delle difese conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di . Controparte_2
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
1. La critica contenuta nel primo motivo di gravame è infondata.
Con il primo motivo viene criticata la decisione nella parte in cui è stato riconosciuto il concorso di colpa del danneggiato ai sensi dell'art. 1227 c.c.
Infatti, il giudice di primo grado ha ritenuto integrata la colpa del per non Pt_1 essere egli riuscito a fornire una spiegazione plausibile sulle modalità con cui il truffatore era entrato in possesso delle chiavi di accesso al conto, essendosi limitato ad affermare, in sede di interrogatorio formale, che tali codici vennero pagina 7 di 19 “consegnati direttamente dal cassiere della banca che l'ha confessato nel procedimento penale a carico di ”, circostanze mai allegate in corso di Per_1 causa, contestate dalla sulle quali neppure la difesa attorea si era CP_2 soffermata nei successivi scritti.
Il decidente ha invece evidenziato che il malfattore disponeva dei codici di accesso quanto meno dal 5 aprile 2013 e che il era a conoscenza Pt_1 dall'aprile 2012 di un accesso abusivo alla sua casella di posta elettronica, con appropriazione di dati sensibili, anche relativi alla carta di credito.
Inoltre, sin dall'8 maggio 2013 l'attore era a conoscenza della falsificazione della sua carta di identità, utilizzata per richiedere un prestito personale.
L'attore, essendo pienamente consapevole di aver subito un furto di identità nel
2012 e varie truffe, avrebbe dovuto, secondo il decidente, comunicare alla Banca la situazione di eccezionale vulnerabilità alla quale si trovava esposto trattandosi di informazioni di cui non poteva essere a conoscenza. CP_1
Inoltre, evidenzia il giudice, che l'attore aveva ricevuto corrispondenza da parte della banca, visto che il servizio “Seguimi” attivato abusivamente dal truffatore era relativo alle sole raccomandate, per cui, anche ammettendo che non avesse ricevuto gli estratti conto, avrebbe dovuto accorgersi dell'anomalia.
Ulteriore elemento che viene valorizzato è il fatto che il abbia effettuato Pt_1 alcune operazioni tramite il canale internet nel periodo interessato, senza neppure in tali circostanze verificare l'andamento del conto, consentendo al truffatore di porre in essere le sue condotte per alcuni mesi.
L'appellante contesta che le circostanze dedotte dall'istituto di Credito siano idonee ad integrare una sua colpa grave, non avendo questo dimostrato di avere inviato una mail o una qualsiasi comunicazione scritta con cui lo invitava a fare attenzione al phishing e in generale alle truffe informatiche.
Inoltre, il deduce di aver contestato di avere mai consegnato le credenziali Pt_1 di accesso al conto al truffatore, per cui non vi era la prova del concorso colposo pagina 8 di 19 del danneggiato, e non aveva avvisato la banca di precedenti truffe subite solo in quanto mai invitato a farlo.
Anche ammettendo la superfluità di un tale avviso da parte della banca,
l'appellante sottolinea che, all'epoca dei fatti, il rischio non era così genericamente avvertito come lo è adesso. Né egli si era in qualche modo lasciato trarre in inganno dal , come dichiarato in sede di interrogatorio formale. Per_1
Più in generale, l'appellante ribadisce la piena responsabilità della banca, e nega sussistere alcun dolo o colpa grave da parte sua, come era invece onere della convenuta di dimostrare.
Ciò posto, a giudizio del Collegio, le argomentazioni spese dall'appellante non sono idonee a scalfire il ragionamento su cui si fonda la pronuncia impugnata, in quanto la decisione non presuppone l'accertamento di una colpa grave del Pt_1
Giova premettere che il decreto n. 11/2010 contiene, per quanto di interesse, una disciplina di chiaro favore nei confronti del correntista, ponendo una presunzione di responsabilità a carico della banca in caso di operazioni abusivamente effettuate tramite servizi in rete, ispirata all'idea che i rischi connessi all'utilizzo di una tecnologia non del tutto sicura debbano ricadere su chi ne tragga i benefici economici.
L'art. 10 del decreto stabilisce che “Qualora l'utente di servizi di pagamento neghi di aver autorizzato un'operazione di pagamento già eseguita o sostenga che questa non sia stata correttamente eseguita, è onere del prestatore di servizi di pagamento provare che l'operazione di pagamento è stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata e che non ha subito le conseguenze del malfunzionamento delle procedure necessarie per la sua esecuzione o di altri inconvenienti”.
Inoltre, al secondo comma si precisa: “Quando l'utente di servizi di pagamento neghi di aver autorizzato un'operazione di pagamento eseguita, l'utilizzo di uno strumento di pagamento registrato dal prestatore di servizi di pagamento, compreso, se del caso, il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagina 9 di 19 pagamento, non è di per sé necessariamente sufficiente a dimostrare che
l'operazione sia stata autorizzata dall'utente medesimo, né che questi abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto con dolo o colpa grave a uno o più degli obblighi di cui all'articolo 7. È onere del prestatore di servizi di pagamento, compreso, se del caso, il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, fornire la prova della frode, del dolo o della colpa grave dell'utente”.
Viene pertanto prevista, oltre all'esonero per il cliente dalla prova della non riferibilità a sé medesimo dell'operazione, una forma di responsabilità semi- oggettiva del prestatore di servizi, il quale sarà tenuto a rimborsare il cliente, anche nel caso di attività fraudolenta di terzi, a meno che non dimostri il dolo o la colpa grave dell'utente.
La disposizione prevede quindi che la prova del dolo o della colpa grave possa portare ad escludere totalmente la responsabilità della banca, non contemplando invece espressamente l'ipotesi in cui il comportamento del cliente, non arrivando a recidere il nesso causale, possa venire in rilievo ai soli fini della limitazione del risarcimento.
Tuttavia, la responsabilità delineata dal decreto 11/2010 non si pone al di fuori del sistema ordinario della responsabilità civile, del quale costituisce al contrario una forma speciale.
Sulla base de principi generali, quindi, sarà sempre possibile applicare la disciplina relativa al concorso colposo del danneggiato/creditore di cui all'art. 1227 c.c.
In quest'ottica, il giudice di prime cure non ha affatto ritenuto provata la colpa grave dell'utilizzatore, ma l'ha piuttosto implicitamente esclusa nel momento in cui ha ritenuto la banca responsabile per l'operazione eseguita fraudolentemente dal terzo. Ciononostante, il decidente ha comunque ritenuto provata la colpa del evidentemente non così grave da recidere il nesso causale, valorizzandola Pt_1 per ridurre il risarcimento ex art. 1227 c.c., con ciò rilevando d'ufficio il concorso di colpa del danneggiato. pagina 10 di 19 Le circostanze valorizzate dal decidente sono tutte dimostrate.
E' infatti provato documentalmente, venendo evidenziato nella stessa querela sporta dal che egli era a conoscenza del furto della propria identità, Pt_1 operato accedendo abusivamente alla casella di posta elettronica, già da un anno prima.
Egli era anche a conoscenza della falsificazione della sua carta di identità.
Ebbene, nonostante fosse stato vittima di numerosi tentativi di truffa, l'appellante non ha posto in essere alcun accorgimento per proteggere il conto corrente, non modificando neppure i codici di accesso, né risulta che si sia interfacciato con la banca per comprendere quale atteggiamento tenere.
Nel periodo in cui avvenivano le sottrazioni, è più volte entrato nella Pt_1 propria home banking, ma non risulta che abbia controllato i movimenti, dai quali poteva avvedersi delle operazioni illecite.
Per quanto effettivamente il mancato esame dell'estratto conto inviato dalla banca sia sostanzialmente irrilevante, in quanto tutte le operazioni sono state compiute nell'ambito di un medesimo semestre, vi erano molteplici elementi che dovevano indurre in allarme il che evidentemente era stato individuato Pt_1 quale potenziale vittima di truffe, ma il medesimo non ha avvertito la necessità, non solo di proteggere il conto on line, ma neppure di verificare se, durante gli accessi effettuati, fossero state annotate operazioni indebite.
Si tratta evidentemente di un contegno imprudente, tale da connotare la condotta come colposa, che ha avuto una concreta incidenza sul piano causale, in quanto una condotta più prudente avrebbe quanto meno consentito di ridurre il danno, visto che le operazioni fraudolente sono proseguite per alcuni mesi.
Così ricostruito il quadro complessivo, ritiene il Collegio di poter affermare, come ha fatto il giudice di prime cure, che, ferma la responsabilità della , nel CP_2 percorso causale che ha portato alla causazione del danno, si è inserito pure il concorso colposo del correntista.
pagina 11 di 19 Circa l'incidenza di tale concorso, sebbene non vi sia una specifica censura sul punto, va comunque evidenziato che la misura di responsabilità indicata dal giudice di primo grado è senz'altro corretta, essendo chiaramente inferiore l'apporto fornito dal comportamento del cliente, vittima di un raggiro oggettivamente ben orchestrato. Appare quindi corretta la suddivisione delle responsabilità di misura del 60% a carico della banca e del 40% a carico del correntista, visto che, qualora egli avesse verificato i movimenti sul conto certamente avrebbe potuto largamente ridurre i prelievi.
Irrilevante è la circostanza che la banca non abbia avvisato i clienti di stare in guardia riguardo al phishing e in generale alle truffe informatiche, dato che il dovere di controllo e salvaguardia delle chiavi informatiche di accesso ai propri conti correnti rientra nel comune dovere di prudenza che è quindi immediatamente percepibile da parte di chiunque.
Quanto poi alla affermazione fatta dal in sede di interrogatorio formale Pt_1
(secondo cui sarebbe stato il cassiere della banca ad aver dato al i codici Per_1
e che tale circostanza sarebbe stato oggetto di confessione in sede penale), si sottolinea che l'interrogatorio formale costituisce prova solo in quanto formi confessione giudiziale, quindi quando verta su fatti e circostanze sfavorevoli a sé
e favorevoli alla controparte. Nel caso in cui le circostanze siano favorevoli a chi le ha rese, come in questo caso, non si può invocare alcun valore probatorio dell'interrogatorio formale, posto che le dichiarazioni rese pro se della parte non hanno altro valore che di semplici allegazioni fattuali, non diversamente da quelle contenute negli atti di parte.
Tale affermazione, peraltro non replicata negli scritti difensivi, non ha poi trovato alcun riscontro probatorio esterno.
Dato il contesto, peraltro, come evidenziato anche nella sentenza impugnata, è assai più probabile che i codici siano stati sottratti nel momento in cui il truffatore aveva fatto accesso alla casella di posta elettronica del anche perché, Pt_1
pagina 12 di 19 come evidenziato dal CTU, il codice cliente era stato creato direttamente da questo, e quindi non poteva essere conosciuto dal cassiere.
La sentenza deve pertanto essere sul punto confermata.
2. La seconda censura alla sentenza impugnata è infondata.
Con il secondo motivo l'appellante censura il mancato riconoscimento del Pt_1 danno non patrimoniale da parte del giudice di prime cure.
In particolare, viene invocato il risarcimento del danno per l'illecito trattamento di dati personali che sarebbe stato operato dalla banca, non riscontrato dal
Tribunale in quanto l'attore non aveva allegato, né dimostrato il danno- conseguenza che da tale condotta sarebbe scaturito.
Afferma il che l'art. 82 del GDPR, come già stabilito dall'art. 15 del D.Lgs. Pt_1
196/2003, attribuirebbe un diritto al risarcimento del danno anche non patrimoniale. Per una recente giurisprudenza (Cass. 14242/2018), poi, il danno in questione dovrebbe considerarsi in re ipsa, salvo prova contraria del danneggiante. Il danno prodottosi non sarebbe bagatellare, bensì serio, integrando infatti una condotta penalmente rilevante cui è conseguito un rilevante danno economico. Dovrebbe anche considerarsi la reazione emotiva del Pt_1 rimasto sconvolto del furto di identità e della privazione di parte consistente della sua ricchezza personale. Infine, il fatto di reato comporterebbe di per sé un danno morale “puro”, ai sensi dell'art. 2059 c.c.
L'assunto è infondato.
Le allegazioni dell'appellante fanno riferimento al diritto al risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, subìto in conseguenza delle norme sul trattamento dei dati personali, dal titolare delle informazioni;
ciò comporterebbe
“una presunzione di responsabilità in capo al titolare e al responsabile del trattamento e con inversione dell'onere della prova a carico di questi che il danno non è loro in alcun modo imputabile”.
pagina 13 di 19 La presunzione di responsabilità, però, non implica affatto che il danno sia immediatamente correlato alla condotta, esonerando il danneggiato dalla relativa prova.
Evidenzia la Suprema Corte: “In tema di risarcimento dei danni da illecito trattamento dei dati personali, l'art. 15 d.lgs. n. 196 del 2003 (vigente "ratione temporis"), nel richiamare il disposto dell'art. 2050 c.c., pone a carico del danneggiato la prova del danno e del nesso di causalità, lasciando al danneggiante la dimostrazione di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare quel danno” (Cass. Sez. 1, 26/05/2021, n. 14618). Ancora più puntuale è la sentenza emessa dalla Prima Sezione il 23/05/2016, n. 10638: “In tema di ripartizione dell'onere della prova, al correntista abilitato a svolgere operazioni
"on line" che, alla stregua degli artt. 15 del d.lgs. n. 196 del 2003 e 2050 c.c., agisca per l'abusiva utilizzazione (nella specie, mediante illegittime disposizioni di bonifico) delle sue credenziali informatiche, spetta soltanto la prova del danno siccome riferibile al trattamento del suo dato personale, mentre l'istituto creditizio risponde, quale titolare del trattamento di dato, dei danni conseguenti al fatto di non aver impedito a terzi di introdursi illecitamente nel sistema telematico mediante la captazione dei codici d'accesso del correntista, ove non dimostri che
l'evento dannoso non gli sia imputabile perché discendente da trascuratezza, errore o frode del correntista o da forza maggiore”.
Il danno derivante da questa attività illecita, poi, è senz'altro un danno conseguenza, essendo quindi escluso che possa essere desunto automaticamente dalla altrui condotta.
Certamente un tale principio non viene affermato dalla sentenza richiamata dall'appellante (Cass. 16133/2014), che infatti è al riguardo così massimata: «Il danno non patrimoniale risarcibile ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. 30 giugno 2003,
n. 196 (cosiddetto codice della privacy), pur determinato da una lesione del diritto fondamentale alla protezione dei dati personali tutelato dagli artt. 2 e 21
Cost. e dall'art. 8 della CEDU, non si sottrae alla verifica della "gravità della pagina 14 di 19 lesione" e della "serietà del danno" (quale perdita di natura personale effettivamente patita dall'interessato), in quanto anche per tale diritto opera il bilanciamento con il principio di solidarietà ex art. 2 Cost., di cui il principio di tolleranza della lesione minima è intrinseco precipitato, sicché determina una lesione ingiustificabile del diritto non la mera violazione delle prescrizioni poste dall'art. 11 del codice della privacy ma solo quella che ne offenda in modo sensibile la sua portata effettiva. Il relativo accertamento di fatto è rimesso al giudice di merito e resta ancorato alla concretezza della vicenda materiale portata alla cognizione giudiziale ed al suo essere maturata in un dato contesto temporale
e sociale».
In linea generale, è estranea al nostro ordinamento la figura del “danno in re ipsa”, anche in relazione al danno non patrimoniale: “Il danno non patrimoniale derivante dalla lesione dei diritti inviolabili della persona è risarcibile a condizione che l'interesse leso abbia rilevanza costituzionale, che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale, che il danno non sia futile, ovvero non consista in meri disagi o fastidi e che, infine, vi sia specifica allegazione del pregiudizio, non potendo assumersi la sussistenza del danno "in re ipsa" (Cass. Sez. 6,
12/11/2019, n. 29206; conforme, Sez. 3, Ordinanza n. 33276 del 29/11/2023).
Anche recentemente la Suprema Corte, pur precisando che il danno può essere provato in via presuntiva, ha ribadito che la prova deve essere comunque correlata a specifiche circostanze (Sez. U - Sentenza n. 33645 del 15/11/2022).
I medesimi principi trovano certamente applicazione anche in materia di danno, patrimoniale e non patrimoniale, conseguente al trattamento dei dati in violazione del c.d. “codice Privacy” e del GDPR, per il quale è sempre necessaria una corretta allegazione e prova.
Orbene si osserva, quanto ai due danni – patrimoniale e non patrimoniale – patiti nel caso presente in conseguenza della “fuga di dati” che, mentre il primo appare ben delineato e quantificato (e infatti la banca è stata condannata al risarcimento, pagina 15 di 19 che non può essere duplicato in quanto ricollegato allo stesso fatto storico), il secondo non è invece compiutamente allegato e non viene dimostrato.
Il non ha, infatti, specificamente allegato quale danno non patrimoniale Pt_1 avrebbe patito, né ha fornito elementi di prova al riguardo, limitandosi ad invocare l'inesistente istituto del danno in re ipsa.
Troppo generico appare il riferimento alla “reazione emotiva” derivante dall'essere
“rimasto ovviamente sconvolto nell'apprendere che un estraneo, assunta la sua identità, aveva depredato parte consistente della sua ricchezza personale”. Si tratta di una allegazione molto vaga, che non può, in assenza di altre e più precise circostanze, configurare un danno non patrimoniale di rilevante entità.
Altrettanto inappropriato è il riferimento all'art. 2059 c.c.., quindi al danno morale come conseguenza del reato, in quanto la responsabilità della banca non deriva da una fattispecie penalmente rilevante: il reato, infatti, è stato commesso dal
[...]
e non dalla Banca convenuta, che risponde del danno per il rapporto Per_1 contrattuale instaurato attivando il canale di home banking.
Concludendo sul punto, la lesione non patrimoniale derivante dall'abusivo accesso al proprio conto on-line deve comunque essere chiaramente allegata e dimostrata, sia pure mediante il riferimento a delle presunzioni. Nel caso presente, l'allegazione appare generica e il danno non patrimoniale non dimostrato.
3. La terza censura alla sentenza impugnata è fondata.
Con il terzo motivo l'appellante si duole della compensazione delle spese di lite, affermando che essa sarebbe indebita, essendo egli risultato vittorioso in primo grado, non essendo corretto il richiamo operato dal giudice di prime cure al disposto dell'art. 91 c.p.c., quale conseguenza del non avere egli accettato la proposta conciliativa. La decisione sarebbe censurabile, in quanto l'odierno appellato avrebbe promosso un procedimento di mediazione davanti all'OCF, conclusosi con un verbale di mancato accordo da parte di Le CP_1 spese di giudizio di primo grado, anche nell'ipotesi del concorso di colpa 60%- pagina 16 di 19 40%, avrebbero dovuto essere riconosciute in favore del almeno in uguale Pt_1 misura.
Il motivo è infondato.
Anzitutto, è del tutto irrilevante il mancato accordo al procedimento di mediazione da parte di posto che la norma si riferisce chiaramente alla CP_1 conciliazione proposta dal giudice, in particolare ai sensi dell'art. 185 e 185-bis c.p.c. Il mancato raggiungimento dell'accordo in fase di mediazione è di per sé privo di conseguenze.
L'art. 91 c.p.c., primo comma secondo alinea, così si esprime: “Se [il giudice] accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'art. 92”.
La norma prevede quindi una deroga al principio della soccombenza, consentendo al giudice di condannare la parte vittoriosa al pagamento delle spese sostenute dalla controparte per le fasi successive alla proposta conciliativa, sul presupposto che le stesse non si sarebbero tenuto laddove questa fosse stata accolta.
In linea generale vale invece il principio per cui la parte vittoriosa non può essere condannata al pagamento delle altrui spese neppure in caso di accoglimento parziale della sua domanda, che può al più giustificare una compensazione parziale o totale (“In caso di accoglimento parziale della domanda articolata in più capi il giudice può, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., compensare in tutto o in parte le spese sostenute dalla parte vittoriosa, ma questa non può essere condannata neppure parzialmente a rifondere le spese della controparte, nonostante
l'esistenza di una soccombenza reciproca per la parte di domanda rigettata o per le altre domande respinte, poiché tale condanna è consentita dall'ordinamento solo per l'ipotesi eccezionale di accoglimento della domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa” - Cass. Sez. 3, 15/05/2023, n.
13212). pagina 17 di 19 Nel caso in esame, il giudice di prime cure non ha applicato il disposto dell'art. 91
c.p.c., non avendo provveduto ad alcuna condanna del ma si è limitato a Pt_1 compensare integralmente le spese in considerazione del parziale accoglimento della domanda, valorizzando anche il rifiuto della proposta conciliativa.
Va però evidenziato che la compensazione integrale delle spese non è coerente con il giudizio di soccombenza desumibile dalla stessa decisione di primo grado.
La domanda del di riconoscimento della responsabilità della banca, infatti, Pt_1
è stata accolta. Solo l'entità del risarcimento è stata ridotta per effetto dell'accertamento del suo concorso colposo nella causazione del danno.
Tale comportamento colposo, però, ha inciso in misura minoritaria, determinata nel 40%, per cui la domanda del è stata comunque in buona parte accolta. Pt_1
In un tale contesto, quindi, pur essendo condivisibile la decisione di compensare le spese di lite, in quanto l'accoglimento della domanda del e Pt_1 dell'eccezione ex art. 1227 c.c. della banca nonché il rigetto della domanda risarcitoria hanno determinato una soccombenza reciproca, questo deve necessariamente avvenire nella misura del 40%, ponendo a carico della banca il restante 60% delle spese sostenute dall'attore.
Tali spese devono essere liquidate tenuto conto del decisum e dei parametri medi.
La sentenza impugnata va quindi sul punto riformata.
4. Quanto alle spese del presente grado di giudizio, in considerazione del parziale accoglimento dell'appello, e della conseguente soccombenza reciproca, esse devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da nei confronti di e di Parte_1 Controparte_1 CP_2
avverso la sentenza n. 1557/2023 emessa dal Tribunale di FIRENZE e
[...] pubblicata il 24/05/2023, così provvede:
pagina 18 di 19 1. Dichiara la contumacia di;
Controparte_2
2. Accoglie il terzo motivo di appello e per l'effetto, in riforma parziale della pronuncia impugnata, compensa le spese del primo grado di giudizio in misura del 40%, ponendo a carico della la quota Controparte_1 residua del 60% di quelle sostenute da Parte_1
3. Rigetta gli altri motivi di appello e per l'effetto conferma per il resto la sentenza di primo grado;
4. Condanna a rifondere a il 60% Controparte_1 Parte_1 delle spese legali sostenute nel primo grado, che liquida per l'intero in complessivi euro 14.103 per compensi di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali al 15%, Iva e CPA, come per legge;
5. Compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Firenze, camera di consiglio del 8 settembre 2025
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Fabrizio Nicoletti
La Presidente
dott.ssa Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 19 di 19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, SECONDA SEZIONE CIVILE, in persona dei
Magistrati: dott.ssa Anna Primavera Presidente dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere Relatore dott. Nicola Mario Condemi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1311/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PACINI Parte_1 C.F._1
ILARIA
APPELLANTE Contro
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Controparte_1 P.IVA_1
TAVORMINA VALERIO, FORGIONE ROSELLA MARIA e BARTOLI LORENZO;
APPELLATA
e
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_2
APPELLATA NON COSTITUITA avverso la sentenza n. 1557/2023 emessa dal Tribunale di FIRENZE pubblicata il
24/05/2023
pagina 1 di 19 CONCLUSIONI
In data 16.7.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze adita, adversis reiectis, previa ogni accertamento di ragione e del caso:
a) nel merito: riformare in parte qua la sentenza del Tribunale di Firenze n. 1557/2023, pubblicata il 24.5.2023, resa a definizione della causa R.G. n. 3336/2020, notificata il 26.5.2023, quivi impugnata alla luce e per tutti i motivi di cui al presente Atto di Appello;
b) per l'effetto: accogliere le conclusioni rassegnate in primo grado e, quindi, accogliere integralmente le domande tutte proposte dal sig. perché Parte_1 legittime e fondate;
c) in ogni caso: ponendo integralmente le spese di Ctu a carico di CP_1
con vittoria di compensi e spese del doppio grado
[...] distrazione ex art. 93 c.p.c. a favore dell'Avv. Ilaria Pacini che si dichiara antistataria”.
Per la parte appellata:
“Piaccia a codesta Ecc.ma Corte, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, con tutte le conseguenti declaratorie del caso:
a) in via preliminare, dichiarare inammissibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 342 c.p.c., l'appello proposto dal sig. Pt_1
b) nel merito, rigettare l'appello avversario perché manifestamento infondato, confermando la sentenza del Tribunale di Firenze, sezione III civile, giudice dr. Umberto CASTAGNINI, del 24.5.2023, n. 1557;
c) in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Firenze, Parte_1 CP_1
chiedendo la restituzione della somma di € 155.500,00, oltre interessi
[...] ed il risarcimento del danno non patrimoniale connesso, quale equivalente di pagina 2 di 19 quanto gli era stato sottratto con bonifici da lui non autorizzati e negoziati dall'istituto bancario.
L'attore riferiva:
- di essere titolare di un conto corrente acceso presso la con CP_1 associato deposito titoli e servizio di home banking;
- che, insospettitosi a causa di un persistente disguido postale, si era accorto che nel periodo tra l'aprile 2013 e il giugno dello stesso anno erano stati prelevati dal suo conto corrente € 155.500,00;
- che più in particolare un ignoto malfattore aveva effettuato:
a) cinque bonifici tra il 09.04.2013 e il 30.05.2013 per un importo complessivo di € 84.500,00, a favore di “Paypal (Europe)”;
b) due bonifici tra il 10.06.2013 e il 24.06.2013 per un importo complessivo di
€ 61.000,00, a favore di un conto aperto fraudolentemente a nome Pt_1 presso
[...] Controparte_2
c) un bonifico del 24 giugno 2013 per un importo pari a € 10.000,00, a favore di un conto aperto fraudolentemente a nome presso Parte_1 [...]
; Controparte_3
d) due vendite titoli effettuate tra il 3 maggio 2013 e il 29 maggio 2013 per un importo complessivo di € 141.073,04;
- che aveva presentato querela contro l'ignoto truffatore in data 18.9.2013 e le indagini di P.G. avevano portato ad individuare il probabile autore degli illeciti in
. Persona_1
L'attore chiedeva quindi l'accertamento della responsabilità della banca, per avere consentito a un soggetto terzo di operare sul proprio conto corrente, senza adottare le cautele del caso e per non avere svolto un diligente e adeguato trattamento dei dati personali. L'attore accusava altresì la banca di avere utilizzato il servizio postale per l'invio delle credenziali bancarie, e anche di avere accettato una richiesta telefonica per la modifica delle credenziali di accesso, inviando i codici di conferma su una utenza diversa da quella registrata a suo pagina 3 di 19 nome.
Costituitasi in giudizio, domandava il rigetto delle pretese Controparte_1 attoree in quanto infondate e non provate;
in subordine, la convenuta domandava l'accertamento della responsabilità esclusiva del correntista, ovvero del concorso di colpa.
chiamava comunque in manleva e CP_1 CP_2 Controparte_3
, presso cui erano stati accesi altrettanti conti correnti a nome
[...] Pt_1 con falsi documenti, lamentando la loro negligenza nell'accertamento
[...] dell'identità del correntista, anche considerando che il aveva a nome Per_1 proprio un conto presso . CP_2
Si costituiva così , negando ogni addebito e responsabilità, in quanto CP_2 la carta di identità esibita era apparentemente valida e non risultava nel registro dei documenti smarriti o rubati;
dopo avere comunicato il 3.6.2013 a mezzo posta all'indirizzo del il rigetto della richiesta di emissione di una carta di Pt_1 credito, essa veniva richiamata solo in data 15.7.2013 dal stesso, che Pt_1 negava di avere mai richiesto tale servizio;
in seguito a tale segnalazione, aveva prontamente segnalato i fatti alla Procura della Repubblica. Inoltre, la terza chiamata faceva presente che il aveva sì un conto presso di sé, ma in Per_1 un'altra agenzia, e dunque gli impiegati non avrebbero potuto avvedersi dello scambio di identità.
non veniva chiamata in causa, trovandosi la società in Controparte_3 liquidazione coatta amministrativa, ed essendo quindi la chiamata in causa improcedibile ai sensi dell'art. 83 TUB.
La causa veniva istruita a mezzo di produzioni documentali, interrogatorio formale dell'attore e consulenza tecnica d'ufficio.
All'udienza del 19.4.2022, il G.I. formulava una proposta conciliativa, consistente nel pagamento da parte di di 105.000,00 euro a Nel CP_1 Parte_1 corso della successiva udienza del 24.5.2022 la proposta conciliativa veniva accettata dalla convenuta e dalla chiamata, ma rifiutata dall'attore. pagina 4 di 19 La causa veniva quindi posta in decisione.
La sentenza impugnata
Con la sentenza n. 1557/2023 pubblicata il 24/05/2023 il Tribunale di FIRENZE così statuiva:
“Il Tribunale di Firenze, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda disattesa o assorbita così provvede:
1) condanna al pagamento in favore di della Controparte_1 Parte_1 somma di € 93.300,00 oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4 c.c. dalla domanda giudiziale al saldo;
2) rigetta la domanda di risarcimento del danno;
3) rigetta le domande avanzate da nei confronti di;
CP_1 CP_2
4) dichiara integralmente compensate le spese di lite tra e CP_1 Pt_1
;
[...]
5) pone definitivamente le spese di ctu a carico di e CP_1 Parte_1 nella misura del 50% ciascuno;
6) condanna al pagamento delle spese di lite sostenute da CP_1 CP_2
che liquida in € 14.103,00 per compensi, oltre spese generali 15%, IVA e
[...]
CPA come per legge”.
Il Tribunale riconosceva la responsabilità della banca convenuta, in base al principio definito dal D.lgs. n. 11/2010, che stabilisce una responsabilità aggravata per gli istituti bancari (da qualcuno definita “semi-oggettiva”) secondo la quale la banca che fornisce strumenti di pagamento elettronici risponde di eventuali sottrazioni fraudolente perpetrate da terzi, se non dimostra la rilevanza di una concorrente condotta del correntista connotata da dolo o colpa grave.
Nel caso presente, come ha affermato il giudice di prime cure, risultava dimostrato che la banca aveva consentito la modifica del numero di cellulare a cui inviare il codice OTP necessario per le operazioni di disposizione, senza la diligenza che tale operazione avrebbe richiesto, essendo avvenuta telefonicamente – sia pure con la comunicazione, da parte del truffatore, dei pagina 5 di 19 codici di autenticazione corretti. La modifica era già stata effettuata alla data del
4.4.2013, come risulta dal doc. 33. Concludeva pertanto il giudice che la responsabilità della banca sussisteva, e la portata della sua condotta omissiva superava anche il giudizio controfattuale.
Tuttavia, il giudice riteneva sussistente anche un concorso colposo da parte del cliente ex art. 1227 c.c., ripartendo la responsabilità tra la banca e il correntista nella misura rispettivamente del 60% e 40%.
In parziale accoglimento della domanda, il Tribunale condannava quindi CP_1
a pagare 93.000 euro oltre interessi legali, rigettando la domanda di
[...] manleva di , escludendo che l'apertura dei conti al nome del CP_2 Pt_1 abbia avuto alcun ruolo causale nell'evento dannoso, posto che la sottrazione era avvenuta in seno a un conto e che il conto era solo il CP_1 CP_2 conto di approdo finale delle somme;
inoltre, non rilevava alcuna negligenza nell'operato degli impiegati di . CP_2
Il Tribunale rigettava, invece, la domanda di risarcimento del danno patrimoniale, in quanto l'attore, partendo dall'errato presupposto che tale danno sussistesse in re ipsa, non aveva specificato quali conseguenze la mancata protezione dei dati personali avrebbe causato, mancando quindi la prova del danno-conseguenza.
Neppure si riteneva dimostrata la negligenza della banca nell'identificazione del posto che il documento era astrattamente valido e un controllo più Per_1 severo non era esigibile.
Le spese di lite nel rapporto tra attore e convenuto erano integralmente compensate, visto il parziale accoglimento e il rifiuto della proposta conciliativa.
veniva invece condannata a risarcire le spese legali di . CP_1 CP_2
Il giudizio di appello
Con atto di citazione, regolarmente notificato, (di seguito anche Parte_1
APPELLANTE) conveniva in giudizio, innanzi questa Corte di Appello
[...]
e (di seguito anche APPELLATE), proponendo CP_1 Controparte_2 gravame avverso la sopra richiamata sentenza. pagina 6 di 19 Parte appellante ritenendo la sentenza gravata errata e ingiusta, la impugnava per i seguenti motivi di appello:
1) Illegittima valutazione di un concorso di colpa a proprio carico;
2) Mancato riconoscimento del danno non patrimoniale;
3) Erroneità della sentenza sulla compensazione delle spese di primo grado.
Per tali ragioni veniva pertanto formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, la parte appellata contestava, perché infondate, le censure mosse da parte Controparte_1 appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
L'appellata non si costituiva in giudizio. Controparte_2
Senza svolgimento di alcuna attività istruttoria, la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe e veniva discussa all'odierna camera di consiglio dopo la decorrenza dei termini concessi per il deposito delle difese conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di . Controparte_2
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
1. La critica contenuta nel primo motivo di gravame è infondata.
Con il primo motivo viene criticata la decisione nella parte in cui è stato riconosciuto il concorso di colpa del danneggiato ai sensi dell'art. 1227 c.c.
Infatti, il giudice di primo grado ha ritenuto integrata la colpa del per non Pt_1 essere egli riuscito a fornire una spiegazione plausibile sulle modalità con cui il truffatore era entrato in possesso delle chiavi di accesso al conto, essendosi limitato ad affermare, in sede di interrogatorio formale, che tali codici vennero pagina 7 di 19 “consegnati direttamente dal cassiere della banca che l'ha confessato nel procedimento penale a carico di ”, circostanze mai allegate in corso di Per_1 causa, contestate dalla sulle quali neppure la difesa attorea si era CP_2 soffermata nei successivi scritti.
Il decidente ha invece evidenziato che il malfattore disponeva dei codici di accesso quanto meno dal 5 aprile 2013 e che il era a conoscenza Pt_1 dall'aprile 2012 di un accesso abusivo alla sua casella di posta elettronica, con appropriazione di dati sensibili, anche relativi alla carta di credito.
Inoltre, sin dall'8 maggio 2013 l'attore era a conoscenza della falsificazione della sua carta di identità, utilizzata per richiedere un prestito personale.
L'attore, essendo pienamente consapevole di aver subito un furto di identità nel
2012 e varie truffe, avrebbe dovuto, secondo il decidente, comunicare alla Banca la situazione di eccezionale vulnerabilità alla quale si trovava esposto trattandosi di informazioni di cui non poteva essere a conoscenza. CP_1
Inoltre, evidenzia il giudice, che l'attore aveva ricevuto corrispondenza da parte della banca, visto che il servizio “Seguimi” attivato abusivamente dal truffatore era relativo alle sole raccomandate, per cui, anche ammettendo che non avesse ricevuto gli estratti conto, avrebbe dovuto accorgersi dell'anomalia.
Ulteriore elemento che viene valorizzato è il fatto che il abbia effettuato Pt_1 alcune operazioni tramite il canale internet nel periodo interessato, senza neppure in tali circostanze verificare l'andamento del conto, consentendo al truffatore di porre in essere le sue condotte per alcuni mesi.
L'appellante contesta che le circostanze dedotte dall'istituto di Credito siano idonee ad integrare una sua colpa grave, non avendo questo dimostrato di avere inviato una mail o una qualsiasi comunicazione scritta con cui lo invitava a fare attenzione al phishing e in generale alle truffe informatiche.
Inoltre, il deduce di aver contestato di avere mai consegnato le credenziali Pt_1 di accesso al conto al truffatore, per cui non vi era la prova del concorso colposo pagina 8 di 19 del danneggiato, e non aveva avvisato la banca di precedenti truffe subite solo in quanto mai invitato a farlo.
Anche ammettendo la superfluità di un tale avviso da parte della banca,
l'appellante sottolinea che, all'epoca dei fatti, il rischio non era così genericamente avvertito come lo è adesso. Né egli si era in qualche modo lasciato trarre in inganno dal , come dichiarato in sede di interrogatorio formale. Per_1
Più in generale, l'appellante ribadisce la piena responsabilità della banca, e nega sussistere alcun dolo o colpa grave da parte sua, come era invece onere della convenuta di dimostrare.
Ciò posto, a giudizio del Collegio, le argomentazioni spese dall'appellante non sono idonee a scalfire il ragionamento su cui si fonda la pronuncia impugnata, in quanto la decisione non presuppone l'accertamento di una colpa grave del Pt_1
Giova premettere che il decreto n. 11/2010 contiene, per quanto di interesse, una disciplina di chiaro favore nei confronti del correntista, ponendo una presunzione di responsabilità a carico della banca in caso di operazioni abusivamente effettuate tramite servizi in rete, ispirata all'idea che i rischi connessi all'utilizzo di una tecnologia non del tutto sicura debbano ricadere su chi ne tragga i benefici economici.
L'art. 10 del decreto stabilisce che “Qualora l'utente di servizi di pagamento neghi di aver autorizzato un'operazione di pagamento già eseguita o sostenga che questa non sia stata correttamente eseguita, è onere del prestatore di servizi di pagamento provare che l'operazione di pagamento è stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata e che non ha subito le conseguenze del malfunzionamento delle procedure necessarie per la sua esecuzione o di altri inconvenienti”.
Inoltre, al secondo comma si precisa: “Quando l'utente di servizi di pagamento neghi di aver autorizzato un'operazione di pagamento eseguita, l'utilizzo di uno strumento di pagamento registrato dal prestatore di servizi di pagamento, compreso, se del caso, il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagina 9 di 19 pagamento, non è di per sé necessariamente sufficiente a dimostrare che
l'operazione sia stata autorizzata dall'utente medesimo, né che questi abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto con dolo o colpa grave a uno o più degli obblighi di cui all'articolo 7. È onere del prestatore di servizi di pagamento, compreso, se del caso, il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, fornire la prova della frode, del dolo o della colpa grave dell'utente”.
Viene pertanto prevista, oltre all'esonero per il cliente dalla prova della non riferibilità a sé medesimo dell'operazione, una forma di responsabilità semi- oggettiva del prestatore di servizi, il quale sarà tenuto a rimborsare il cliente, anche nel caso di attività fraudolenta di terzi, a meno che non dimostri il dolo o la colpa grave dell'utente.
La disposizione prevede quindi che la prova del dolo o della colpa grave possa portare ad escludere totalmente la responsabilità della banca, non contemplando invece espressamente l'ipotesi in cui il comportamento del cliente, non arrivando a recidere il nesso causale, possa venire in rilievo ai soli fini della limitazione del risarcimento.
Tuttavia, la responsabilità delineata dal decreto 11/2010 non si pone al di fuori del sistema ordinario della responsabilità civile, del quale costituisce al contrario una forma speciale.
Sulla base de principi generali, quindi, sarà sempre possibile applicare la disciplina relativa al concorso colposo del danneggiato/creditore di cui all'art. 1227 c.c.
In quest'ottica, il giudice di prime cure non ha affatto ritenuto provata la colpa grave dell'utilizzatore, ma l'ha piuttosto implicitamente esclusa nel momento in cui ha ritenuto la banca responsabile per l'operazione eseguita fraudolentemente dal terzo. Ciononostante, il decidente ha comunque ritenuto provata la colpa del evidentemente non così grave da recidere il nesso causale, valorizzandola Pt_1 per ridurre il risarcimento ex art. 1227 c.c., con ciò rilevando d'ufficio il concorso di colpa del danneggiato. pagina 10 di 19 Le circostanze valorizzate dal decidente sono tutte dimostrate.
E' infatti provato documentalmente, venendo evidenziato nella stessa querela sporta dal che egli era a conoscenza del furto della propria identità, Pt_1 operato accedendo abusivamente alla casella di posta elettronica, già da un anno prima.
Egli era anche a conoscenza della falsificazione della sua carta di identità.
Ebbene, nonostante fosse stato vittima di numerosi tentativi di truffa, l'appellante non ha posto in essere alcun accorgimento per proteggere il conto corrente, non modificando neppure i codici di accesso, né risulta che si sia interfacciato con la banca per comprendere quale atteggiamento tenere.
Nel periodo in cui avvenivano le sottrazioni, è più volte entrato nella Pt_1 propria home banking, ma non risulta che abbia controllato i movimenti, dai quali poteva avvedersi delle operazioni illecite.
Per quanto effettivamente il mancato esame dell'estratto conto inviato dalla banca sia sostanzialmente irrilevante, in quanto tutte le operazioni sono state compiute nell'ambito di un medesimo semestre, vi erano molteplici elementi che dovevano indurre in allarme il che evidentemente era stato individuato Pt_1 quale potenziale vittima di truffe, ma il medesimo non ha avvertito la necessità, non solo di proteggere il conto on line, ma neppure di verificare se, durante gli accessi effettuati, fossero state annotate operazioni indebite.
Si tratta evidentemente di un contegno imprudente, tale da connotare la condotta come colposa, che ha avuto una concreta incidenza sul piano causale, in quanto una condotta più prudente avrebbe quanto meno consentito di ridurre il danno, visto che le operazioni fraudolente sono proseguite per alcuni mesi.
Così ricostruito il quadro complessivo, ritiene il Collegio di poter affermare, come ha fatto il giudice di prime cure, che, ferma la responsabilità della , nel CP_2 percorso causale che ha portato alla causazione del danno, si è inserito pure il concorso colposo del correntista.
pagina 11 di 19 Circa l'incidenza di tale concorso, sebbene non vi sia una specifica censura sul punto, va comunque evidenziato che la misura di responsabilità indicata dal giudice di primo grado è senz'altro corretta, essendo chiaramente inferiore l'apporto fornito dal comportamento del cliente, vittima di un raggiro oggettivamente ben orchestrato. Appare quindi corretta la suddivisione delle responsabilità di misura del 60% a carico della banca e del 40% a carico del correntista, visto che, qualora egli avesse verificato i movimenti sul conto certamente avrebbe potuto largamente ridurre i prelievi.
Irrilevante è la circostanza che la banca non abbia avvisato i clienti di stare in guardia riguardo al phishing e in generale alle truffe informatiche, dato che il dovere di controllo e salvaguardia delle chiavi informatiche di accesso ai propri conti correnti rientra nel comune dovere di prudenza che è quindi immediatamente percepibile da parte di chiunque.
Quanto poi alla affermazione fatta dal in sede di interrogatorio formale Pt_1
(secondo cui sarebbe stato il cassiere della banca ad aver dato al i codici Per_1
e che tale circostanza sarebbe stato oggetto di confessione in sede penale), si sottolinea che l'interrogatorio formale costituisce prova solo in quanto formi confessione giudiziale, quindi quando verta su fatti e circostanze sfavorevoli a sé
e favorevoli alla controparte. Nel caso in cui le circostanze siano favorevoli a chi le ha rese, come in questo caso, non si può invocare alcun valore probatorio dell'interrogatorio formale, posto che le dichiarazioni rese pro se della parte non hanno altro valore che di semplici allegazioni fattuali, non diversamente da quelle contenute negli atti di parte.
Tale affermazione, peraltro non replicata negli scritti difensivi, non ha poi trovato alcun riscontro probatorio esterno.
Dato il contesto, peraltro, come evidenziato anche nella sentenza impugnata, è assai più probabile che i codici siano stati sottratti nel momento in cui il truffatore aveva fatto accesso alla casella di posta elettronica del anche perché, Pt_1
pagina 12 di 19 come evidenziato dal CTU, il codice cliente era stato creato direttamente da questo, e quindi non poteva essere conosciuto dal cassiere.
La sentenza deve pertanto essere sul punto confermata.
2. La seconda censura alla sentenza impugnata è infondata.
Con il secondo motivo l'appellante censura il mancato riconoscimento del Pt_1 danno non patrimoniale da parte del giudice di prime cure.
In particolare, viene invocato il risarcimento del danno per l'illecito trattamento di dati personali che sarebbe stato operato dalla banca, non riscontrato dal
Tribunale in quanto l'attore non aveva allegato, né dimostrato il danno- conseguenza che da tale condotta sarebbe scaturito.
Afferma il che l'art. 82 del GDPR, come già stabilito dall'art. 15 del D.Lgs. Pt_1
196/2003, attribuirebbe un diritto al risarcimento del danno anche non patrimoniale. Per una recente giurisprudenza (Cass. 14242/2018), poi, il danno in questione dovrebbe considerarsi in re ipsa, salvo prova contraria del danneggiante. Il danno prodottosi non sarebbe bagatellare, bensì serio, integrando infatti una condotta penalmente rilevante cui è conseguito un rilevante danno economico. Dovrebbe anche considerarsi la reazione emotiva del Pt_1 rimasto sconvolto del furto di identità e della privazione di parte consistente della sua ricchezza personale. Infine, il fatto di reato comporterebbe di per sé un danno morale “puro”, ai sensi dell'art. 2059 c.c.
L'assunto è infondato.
Le allegazioni dell'appellante fanno riferimento al diritto al risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, subìto in conseguenza delle norme sul trattamento dei dati personali, dal titolare delle informazioni;
ciò comporterebbe
“una presunzione di responsabilità in capo al titolare e al responsabile del trattamento e con inversione dell'onere della prova a carico di questi che il danno non è loro in alcun modo imputabile”.
pagina 13 di 19 La presunzione di responsabilità, però, non implica affatto che il danno sia immediatamente correlato alla condotta, esonerando il danneggiato dalla relativa prova.
Evidenzia la Suprema Corte: “In tema di risarcimento dei danni da illecito trattamento dei dati personali, l'art. 15 d.lgs. n. 196 del 2003 (vigente "ratione temporis"), nel richiamare il disposto dell'art. 2050 c.c., pone a carico del danneggiato la prova del danno e del nesso di causalità, lasciando al danneggiante la dimostrazione di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare quel danno” (Cass. Sez. 1, 26/05/2021, n. 14618). Ancora più puntuale è la sentenza emessa dalla Prima Sezione il 23/05/2016, n. 10638: “In tema di ripartizione dell'onere della prova, al correntista abilitato a svolgere operazioni
"on line" che, alla stregua degli artt. 15 del d.lgs. n. 196 del 2003 e 2050 c.c., agisca per l'abusiva utilizzazione (nella specie, mediante illegittime disposizioni di bonifico) delle sue credenziali informatiche, spetta soltanto la prova del danno siccome riferibile al trattamento del suo dato personale, mentre l'istituto creditizio risponde, quale titolare del trattamento di dato, dei danni conseguenti al fatto di non aver impedito a terzi di introdursi illecitamente nel sistema telematico mediante la captazione dei codici d'accesso del correntista, ove non dimostri che
l'evento dannoso non gli sia imputabile perché discendente da trascuratezza, errore o frode del correntista o da forza maggiore”.
Il danno derivante da questa attività illecita, poi, è senz'altro un danno conseguenza, essendo quindi escluso che possa essere desunto automaticamente dalla altrui condotta.
Certamente un tale principio non viene affermato dalla sentenza richiamata dall'appellante (Cass. 16133/2014), che infatti è al riguardo così massimata: «Il danno non patrimoniale risarcibile ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. 30 giugno 2003,
n. 196 (cosiddetto codice della privacy), pur determinato da una lesione del diritto fondamentale alla protezione dei dati personali tutelato dagli artt. 2 e 21
Cost. e dall'art. 8 della CEDU, non si sottrae alla verifica della "gravità della pagina 14 di 19 lesione" e della "serietà del danno" (quale perdita di natura personale effettivamente patita dall'interessato), in quanto anche per tale diritto opera il bilanciamento con il principio di solidarietà ex art. 2 Cost., di cui il principio di tolleranza della lesione minima è intrinseco precipitato, sicché determina una lesione ingiustificabile del diritto non la mera violazione delle prescrizioni poste dall'art. 11 del codice della privacy ma solo quella che ne offenda in modo sensibile la sua portata effettiva. Il relativo accertamento di fatto è rimesso al giudice di merito e resta ancorato alla concretezza della vicenda materiale portata alla cognizione giudiziale ed al suo essere maturata in un dato contesto temporale
e sociale».
In linea generale, è estranea al nostro ordinamento la figura del “danno in re ipsa”, anche in relazione al danno non patrimoniale: “Il danno non patrimoniale derivante dalla lesione dei diritti inviolabili della persona è risarcibile a condizione che l'interesse leso abbia rilevanza costituzionale, che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale, che il danno non sia futile, ovvero non consista in meri disagi o fastidi e che, infine, vi sia specifica allegazione del pregiudizio, non potendo assumersi la sussistenza del danno "in re ipsa" (Cass. Sez. 6,
12/11/2019, n. 29206; conforme, Sez. 3, Ordinanza n. 33276 del 29/11/2023).
Anche recentemente la Suprema Corte, pur precisando che il danno può essere provato in via presuntiva, ha ribadito che la prova deve essere comunque correlata a specifiche circostanze (Sez. U - Sentenza n. 33645 del 15/11/2022).
I medesimi principi trovano certamente applicazione anche in materia di danno, patrimoniale e non patrimoniale, conseguente al trattamento dei dati in violazione del c.d. “codice Privacy” e del GDPR, per il quale è sempre necessaria una corretta allegazione e prova.
Orbene si osserva, quanto ai due danni – patrimoniale e non patrimoniale – patiti nel caso presente in conseguenza della “fuga di dati” che, mentre il primo appare ben delineato e quantificato (e infatti la banca è stata condannata al risarcimento, pagina 15 di 19 che non può essere duplicato in quanto ricollegato allo stesso fatto storico), il secondo non è invece compiutamente allegato e non viene dimostrato.
Il non ha, infatti, specificamente allegato quale danno non patrimoniale Pt_1 avrebbe patito, né ha fornito elementi di prova al riguardo, limitandosi ad invocare l'inesistente istituto del danno in re ipsa.
Troppo generico appare il riferimento alla “reazione emotiva” derivante dall'essere
“rimasto ovviamente sconvolto nell'apprendere che un estraneo, assunta la sua identità, aveva depredato parte consistente della sua ricchezza personale”. Si tratta di una allegazione molto vaga, che non può, in assenza di altre e più precise circostanze, configurare un danno non patrimoniale di rilevante entità.
Altrettanto inappropriato è il riferimento all'art. 2059 c.c.., quindi al danno morale come conseguenza del reato, in quanto la responsabilità della banca non deriva da una fattispecie penalmente rilevante: il reato, infatti, è stato commesso dal
[...]
e non dalla Banca convenuta, che risponde del danno per il rapporto Per_1 contrattuale instaurato attivando il canale di home banking.
Concludendo sul punto, la lesione non patrimoniale derivante dall'abusivo accesso al proprio conto on-line deve comunque essere chiaramente allegata e dimostrata, sia pure mediante il riferimento a delle presunzioni. Nel caso presente, l'allegazione appare generica e il danno non patrimoniale non dimostrato.
3. La terza censura alla sentenza impugnata è fondata.
Con il terzo motivo l'appellante si duole della compensazione delle spese di lite, affermando che essa sarebbe indebita, essendo egli risultato vittorioso in primo grado, non essendo corretto il richiamo operato dal giudice di prime cure al disposto dell'art. 91 c.p.c., quale conseguenza del non avere egli accettato la proposta conciliativa. La decisione sarebbe censurabile, in quanto l'odierno appellato avrebbe promosso un procedimento di mediazione davanti all'OCF, conclusosi con un verbale di mancato accordo da parte di Le CP_1 spese di giudizio di primo grado, anche nell'ipotesi del concorso di colpa 60%- pagina 16 di 19 40%, avrebbero dovuto essere riconosciute in favore del almeno in uguale Pt_1 misura.
Il motivo è infondato.
Anzitutto, è del tutto irrilevante il mancato accordo al procedimento di mediazione da parte di posto che la norma si riferisce chiaramente alla CP_1 conciliazione proposta dal giudice, in particolare ai sensi dell'art. 185 e 185-bis c.p.c. Il mancato raggiungimento dell'accordo in fase di mediazione è di per sé privo di conseguenze.
L'art. 91 c.p.c., primo comma secondo alinea, così si esprime: “Se [il giudice] accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'art. 92”.
La norma prevede quindi una deroga al principio della soccombenza, consentendo al giudice di condannare la parte vittoriosa al pagamento delle spese sostenute dalla controparte per le fasi successive alla proposta conciliativa, sul presupposto che le stesse non si sarebbero tenuto laddove questa fosse stata accolta.
In linea generale vale invece il principio per cui la parte vittoriosa non può essere condannata al pagamento delle altrui spese neppure in caso di accoglimento parziale della sua domanda, che può al più giustificare una compensazione parziale o totale (“In caso di accoglimento parziale della domanda articolata in più capi il giudice può, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., compensare in tutto o in parte le spese sostenute dalla parte vittoriosa, ma questa non può essere condannata neppure parzialmente a rifondere le spese della controparte, nonostante
l'esistenza di una soccombenza reciproca per la parte di domanda rigettata o per le altre domande respinte, poiché tale condanna è consentita dall'ordinamento solo per l'ipotesi eccezionale di accoglimento della domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa” - Cass. Sez. 3, 15/05/2023, n.
13212). pagina 17 di 19 Nel caso in esame, il giudice di prime cure non ha applicato il disposto dell'art. 91
c.p.c., non avendo provveduto ad alcuna condanna del ma si è limitato a Pt_1 compensare integralmente le spese in considerazione del parziale accoglimento della domanda, valorizzando anche il rifiuto della proposta conciliativa.
Va però evidenziato che la compensazione integrale delle spese non è coerente con il giudizio di soccombenza desumibile dalla stessa decisione di primo grado.
La domanda del di riconoscimento della responsabilità della banca, infatti, Pt_1
è stata accolta. Solo l'entità del risarcimento è stata ridotta per effetto dell'accertamento del suo concorso colposo nella causazione del danno.
Tale comportamento colposo, però, ha inciso in misura minoritaria, determinata nel 40%, per cui la domanda del è stata comunque in buona parte accolta. Pt_1
In un tale contesto, quindi, pur essendo condivisibile la decisione di compensare le spese di lite, in quanto l'accoglimento della domanda del e Pt_1 dell'eccezione ex art. 1227 c.c. della banca nonché il rigetto della domanda risarcitoria hanno determinato una soccombenza reciproca, questo deve necessariamente avvenire nella misura del 40%, ponendo a carico della banca il restante 60% delle spese sostenute dall'attore.
Tali spese devono essere liquidate tenuto conto del decisum e dei parametri medi.
La sentenza impugnata va quindi sul punto riformata.
4. Quanto alle spese del presente grado di giudizio, in considerazione del parziale accoglimento dell'appello, e della conseguente soccombenza reciproca, esse devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da nei confronti di e di Parte_1 Controparte_1 CP_2
avverso la sentenza n. 1557/2023 emessa dal Tribunale di FIRENZE e
[...] pubblicata il 24/05/2023, così provvede:
pagina 18 di 19 1. Dichiara la contumacia di;
Controparte_2
2. Accoglie il terzo motivo di appello e per l'effetto, in riforma parziale della pronuncia impugnata, compensa le spese del primo grado di giudizio in misura del 40%, ponendo a carico della la quota Controparte_1 residua del 60% di quelle sostenute da Parte_1
3. Rigetta gli altri motivi di appello e per l'effetto conferma per il resto la sentenza di primo grado;
4. Condanna a rifondere a il 60% Controparte_1 Parte_1 delle spese legali sostenute nel primo grado, che liquida per l'intero in complessivi euro 14.103 per compensi di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali al 15%, Iva e CPA, come per legge;
5. Compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Firenze, camera di consiglio del 8 settembre 2025
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Fabrizio Nicoletti
La Presidente
dott.ssa Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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