Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/03/2025, n. 2793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2793 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il dott. Mauro Impresa, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.r.g. 23895/2019, avente ad oggetto: riconoscimento compensi per contratto di lavoro autonomo e vertente tra
( ), rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
Avvocati Oreste Cardillo, FR Masi e Mario Cardillo;
Attore
e
(P.iva ), in persona del Presidente Controparte_1 P.IVA_1 del C.d.A. e legale rappresentante pro tempore, CP_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Carrano
Convenuta
CONCLUSIONI
Per l'attore:
1) previo accertamento dell'intercorso rapporto di lavoro autonomo ex art. 2222 c.c. tra e la società convenuta e le Parte_1 sue danti causa, condannare la stessa al pagamento in favore del geom. di € 2.100.000,00 a titolo di corrispettivi Parte_1 ex art. 2225 c.c. per l'attività resa dall'attore in suo favore, commisurati in via equitativa alla somma indicata nel contratto del 16.1.2017;
2) in via subordinata, sempre previo accertamento dell'intercorso rapporto di lavoro autonomo ex art. 2222 c.c. tra Parte_1
a titolo di corrispettivi ex art. 2225 c.c. per l'attività resa dall'attore in suo favore, commisurati in via equitativa alla retribuzione di un dirigente del settore terziario;
3) in via ancor più gradata, sempre previo accertamento dell'intercorso rapporto di lavoro autonomo ex art. 2222 c.c. tra il e la società convenuta e le sue danti causa Parte_1 condannare la stessa al pagamento in favore del geom. Parte_1
di € 549.325,56 a titolo di corrispettivi ex art. 2225 c.c.
[...] per l'attività resa dall'attore in suo favore, commisurati in via equitativa all'attività di mediatore;
4) in via di estremo subordine, sempre previo accertamento dell'intercorso rapporto di lavoro autonomo ex art. 2222 c.c. tra il geom. e la società convenuta e le sue danti Parte_1 causa condannare la stessa al pagamento in favore del geom. della somma che l'On.le Giudicante quantificherà Parte_1 in via equitativa a titolo di corrispettivi ex art. 2225 c.c. per l'attività resa dall'attore in suo favore.
Per la convenuta:
1) rigettare la domanda dell'attore.
MOTIVI DELLA DECISIONE
si è rivolto al Tribunale di Napoli per ottenere Parte_1 la condanna della al pagamento dei compensi Controparte_1 maturati per la prestazione d'opera intellettuale resa in suo favore dal 1982 al 2018.
In particolare l'attore ha dedotto: che aveva collaborato, quale lavoratore autonomo, sin dal marzo 1982 dapprima per la società
curando e gestendo i lavori di completamento Controparte_3 del fabbricato denominato Palazzo Armieri sito in Napoli alla via
Nuova Marina n. 19/C e, di seguito, dall'anno 1990, per la che aveva incorporato per fusione Controparte_1 CP_3
, gestendo i rapporti con le varie società ed Enti locatari
[...] dell'immobile nonché i rapporti con i fornitori anche per i servizi di manutenzione e gestione degli impianti esistenti nel detto fabbricato;
che per conto della e su Controparte_3 mandato del Presidente del C.d.A., , aveva svolto Persona_1 attività di direttore tecnico della società operando la scelta di fornitori per la ultimazione dei lavori di completamento e rifinitura dell'immobile; che aveva gestito e predisposto le pratiche di allaccio di utenze e forniture dell'immobile e per l'ottenimento delle licenze e delle autorizzazioni dell'immobile all'agibilità e abitabilità del fabbricato;
che l'immobile era stato concesso in fitto;
che dal 1985 su incarico prima della
[...] ed in seguito della aveva svolto CP_3 Controparte_1 varie attività tra cui la valutazione dell'importo del canone, la promozione della locazione, la fornitura alla convenuta delle informazioni sulle trattative in corso, l'accompagnamento dei potenziali conduttori presso gli immobili, l'assistenza alle parti nella trattativa sino alla conclusione del contratto definitivo;
che presidente della gli Persona_1 Controparte_3 aveva affidato il compito di seguire la fusione delle società del gruppo nel novembre 1990, quando la era stata Controparte_3 incorporata nella in seguito Controparte_4 divenuta che le attività descritte erano state Controparte_1 svolte sino all'aprile 2018 per tutte le società indicate a prescindere dal legale rappresentante pro tempore;
che aveva ricevuto gli incarichi da detentore primario delle Persona_1 quote societarie e legale rappresentante della Controparte_3
e della (dal marzo 1982 all'aprile 2018); che Controparte_1 per l'attività svolta dal marzo del 1982 all'aprile 2018 non aveva ricevuto compensi dalla convenuta né era mai stato stabilito il corrispettivo;
che il 16.01.17 aveva concordato con
[...]
, legale rappresentante della Per_1 Controparte_1 nell'ambito di un preliminare di vendita di un immobile sito in
Ischia, la consegna di un assegno personale del per euro Per_1
60.000,00; che l'intervenuto decesso di il 28 Persona_1 settembre 2017 e il subentro nella gestione degli affari di famiglia da parte dei figli sigg. , FR e CP_2 [...]
, non avevano consentito la definizione della CP_5 compravendita anzidetta e nemmeno l'incasso dell'assegno.
Sulla base di tali premesse l'attore ha chiesto di condannare la convenuta al pagamento della somma di euro 2100000,00(euro
60000,00, ovvero l'importo indicato nel preliminare del 2017, x 35 anni), ovvero a quella di euro 1994300,00(euro 56000,00, corrispondente allo stipendio annuo di un dirigente del settore terziario, x 35 anni) ovvero a quella di euro
549325,56(corrispondente al compenso del mediatore per i contratti di locazione).
La convenuta ha chiesto il rigetto delle domande Controparte_1 dell'attore ponendo in risalto: che lo era stato inserito Pt_1 stabilmente nell'organizzazione imprenditoriale che faceva capo a svolgendo l'attività di lavoratore dipendente, da Persona_1 ultimo per la società Costrade S.p.A.; che lo era stato Pt_1 licenziato ed aveva impugnato il licenziamento chiedendo il riconoscimento delle mansioni dirigenziali;
che il licenziamento era stato determinato dalla redazione del contratto preliminare del 2017 con il quale l'attore si era reso promissario acquirente di una villa ad Ischia per il prezzo di euro 60000,00; che l'attore era stato assunto il 13.2.1985 come impiegato di concetto dall'impresa che era stato licenziato il Persona_1
30.10.1998 ed era stato assunto il 1.04.99 dalla Contrade S.p.A.; che era stato licenziato e nuovamente impiegato sino all'anno
2018; che unitamente a e Persona_2 Persona_3 all'avv. Marco Calvino, era stato convocato presso il Notaio
che nell'occasione gli era stata mostrata una Persona_4 busta, chiusa e sigillata con nastro adesivo, datata 18.01.17; che la busta conteneva il contratto preliminare del 17.1.2027; che sul contratto erano ben visibili la marca da bollo n.01151944695022 e quella n. 01160506367722 stampate, rispettivamente, il 26.04.17 ed l'11.04.17, ovvero tre mesi e mezzo dopo la sigillatura e consegna del contratto allo studio notarile;
che al contratto Per_4 era allegata una planimetria dell'immobile, estratta dal catasto il 22.09.2017 e che, pertanto, che sarebbe stata firmata da
[...]
quando era in coma;
che poco dopo l'accaduto, il Notaio Per_1 aveva riferito a di non Persona_4 Persona_2 sapere nulla del contratto e della volontà di di Persona_1 compromettere l'immobile di Ischia (Na), che vi erano delle incongruenze tra le date apposte al contratto ed alla planimetria allegata, che non era sicuro che la busta con il contratto gli fosse stata consegnata in presenza di che dopo la Persona_1 consegna della busta sigillata avvenuta il 18.1.2017 Parte_1
si era recato nuovamente presso il suo studio ed in sua
[...] momentanea assenza aveva preteso dalla dello studio la consegna della busta;
che lo si era appartato in altra stanza dello Pt_1 studio e poi aveva riconsegnato il plico alla segretaria.
Tutto ciò premesso, la domanda dell'attore non è fondata.
E' incontestato che è stato inserito stabilmente Parte_1 nell'organizzazione imprenditoriale facente capo a Persona_1 in qualità di lavoratore dipendente dal 1985 al 2018.
La documentazione prodotta dall'attore non è idonea a dimostrare l'esistenza di un rapporto di lavoro autonomo tra lo stesso e la convenuta e le società che ha incorporato in concomitanza con il rapporto di lavoro di subordinato.
Tutte le attività che l'attore ha indicato per sostenere le sue domande devono ritenersi svolte in esecuzione del rapporto di lavoro subordinato.
La mole delle attività svolte, ove ritenute estranee al rapporto di lavoro dipendente sarebbe incompatibile con quest'uotimo.
La conferma che le attività indicate dall'attore sono state svolte in esecuzione dei compiti affidatigli quale dipendente delle società facenti capo a si rinviene nel ricorso con Persona_1 il quale l'attore ha impugnato innanzi al giudice del lavoro il licenziamento irrogatogli dalla Contrade s.p.a. il 15.5.2018. Nel documento lo ha contestato la legittimità del Pt_1 licenziamento ed ha invocato il riconoscimento di differenze retributive sostenendo che nonostante l'inquadramento riconosciutogli formalmente aveva ricoperto un ruolo dirigenziale.
Le attività indicate a sostegno della richiesta del riconoscimento delle mansioni superiori corrispondono a quelle elencate in citazione per supportare la deduzione di avere svolto attività di lavoro autonomo a contenuto professionale in favore della
. CP_1
Tale conclusione va tenuta ferma anche considerando il contenuto del contratto preliminare.
In relazione a tale documento va evidenziato che lo stesso presenta marche da bollo ed una planimetria postume rispetto alla data indicata in calce al contratto.
La planimetria alla quale è apposta la firma di è Persona_1 stata estratta nel settembre del 2017 in un momento in cui il non più in possesso dele sue capacità mentali(vedi Per_1 dichiarazione del dott. allegata alla comparsa di Per_5 costituzione della convenuta)
Tali elementi impongono di dubitare della genuinità del documento.
Inoltre il contenuto del documento conferma che la collaborazione dello con tutte le società facenti capo a Pt_1 Persona_1
Consegue che la domanda dell'attore deve essere respinta.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate con i parametri previsti dal D.M. 55/2014, come aggiornato dal D.M.
147/2022, per le controversie di valore compreso tra euro
200000,01 ed euro 4000000,00 – valori medi per le fasi di studio ed introduttiva, valori minimi per le fasi di trattazione e decisione tenuto conto che non vi è stata attività istruttoria e che negli scritti difensivi finali le parti hanno ripreso quanto già esposto negli atti introduttivi.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti della convenuta ogni
[...] Controparte_1 diversa istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta la domanda dell'attore;
2) condanna l'attore al pagamento delle spese del giudizio che liquida in euro 30.000,00, oltre rimborso forfettario, CPA e
IVA.
Napoli, 19.3.2025.
Il Giudice
dott. Mauro Impresa