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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. V, sentenza 09/01/2026, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 26/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 5, riunita in udienza il 28/11/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
MIGNECO ANDREA, Giudice monocratico in data 28/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 293/2024 depositato il 02/02/2024
proposto da
S.g.k. S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - Indirizzo_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Augusta - Via Principe Umberto N. 89 96011 Augusta SR
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 21942 IMU 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 21942 IMU 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1721/2025 depositato il 01/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 07.01.2024 la società SGK s.r.l., in persona del suo legale rappresentante Rappresentante_1, impugnava l'avviso di accertamento esecutivo n. 21942 emesso dal Comune di Augusta il 7.11.2023 e notificato in pari data, relativo ad IMU per l'anno 2018 dovuta e non versata dalla società ricorrente in relazione ad immobile sito in territorio di Augusta, c.da Agnone Fortezza, individuato al N.C.E.
U. foglio 2 particella 1290 subalterno 1, per un importo complessivo di €. 1.450,00 comprensivo di interessi e sanzioni.
Premetteva la ricorrente società, esercente attività di ristrutturazione e costruzioni edili, di avere acquistato l'immobile in questione in data 23.01.2018, quale bene merce da destinare a ristrutturazione e successiva vendita, e come tale era stato iscritto a bilancio. La ricorrente riconosce di non avere presentato la dichiarazione IMU ai fini dell'esenzione prevista dall'art. 5 bis D.L. 102/2013 per gli immobili costituenti “bene merce”; deduce tuttavia l'illegittimità dell'avviso di accertamento sotto i seguenti profili: 1) non doverosità della dichiarazione, poiché relativa all'anno in cui l'immobile è stato acquistato dall'impresa; 2) illegittimità della sanzione applicata, avendo la società beneficiato del cd “ravvedimento operoso”, con pagamento di sanzione in misura fissa;
3) riduzione dell'imposta sull'immobile quale bene gravemente danneggiato ed inabitabile, ex art. 13 co. 3 DL. 201/2011. Chiedeva quindi l'annullamento dell'impugnato avviso di accertamento, ovvero in subordina la riduzione del 50% dell'imposta richiesta, stante l'accertata inabitabilità dell'immobile.
Il Comune di Augusta si costituiva in giudizio deducendo l'infondatezza del ricorso. Evidenziava che l'omessa presentazione della dichiarazione di esenzione IMU comporta l'assoggettamento ad imposta, da corrispondere integralmente e non sanabile con il pagamento di sanzione ridotta. Nessuna riduzione era poi accordabile per l'anno 2018, non essendo stata fornita prova in tal senso, né era stata presentata dichiarazione per beneficiare della riduzione. Chiedeva quindi il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza il ricorso è stato trattato e posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
L'avviso di accertamento IMU impugnato dalla società SGK s.r.l., esercente attività di costruzioni edile, concerne l'omesso pagamento dell'IMU dovuta per il 2018 in riferimento a bene immobile acquistato in data
23.01.2018 ed appostato in bilancio quale “bene merce” destinato dall'impresa a ristrutturazione e successiva vendita.
La questione giuridica dirimente ai fini della decisione dell'odierno ricorso attiene innanzitutto alla legittimità dell'imposizione IMU sul bene per l'annualità 2018, così come accertata dal Comune di Augusta con l'impugnato avviso.
La società ricorrente, pur riconoscendo che non era stata presentata dichiarazione di esenzione IMU per tale “bene merce”, e ciò a causa di una negligenza professionale del precedente consulente contabile dell'impresa, ritiene che tale dichiarazione non andava comunque presentata “perché riguarda il primo anno di imposta relativo all'anno in cui l'immobile è stato acquistato dall'impresa” (così in ricorso).
L'assunto deve ritenersi erroneo, poiché in contrasto con l'esplicita previsione normativa vigente, ratione temporis, in tema di esenzione IMU. L'art.
9-bis del DL n. 201/2011, come modificato dal DL 102/2013, aveva disposto l'esenzione dalla suddetta imposta, a decorrere dal 01.01.2014 dei “fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita”, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. L'art. 2, comma 5-bis, del citato decreto 102/2013 stabiliva poi che, ai fini dell'applicazione dei benefici (tra i quali il riconoscimento dell'esenzione per i beni merce), il soggetto passivo era tenuto a presentare, a pena di decadenza, apposita dichiarazione di esonero, che ai sensi dell'art. 13, comma 12 ter, del D.L. D.L. 201/2011 andava inoltrata all'ente impositore entro il temine del «30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta».
In sostanza, nel quadro normativo vigente prima delle parziali modifiche apportate dalla legge 160/2019
(che non ha tuttavia abrogato l'obbligo di dichiarazione, come confermato dalla giurisprudenza di legittimità – vedi Cass Civ ord n. 28806/23), l'eventuale dichiarazione di esenzione dell'IMU per il bene merce acquistato dalla SGK s.r.l. nell'anno 2018 andava presentata entro il 30.06.2019. Tale adempimento non è stato eseguito nei termini, così come pacificamente riconosciuto dalla stessa società ricorrente, e ciò comporta l'integrale sottoposizione del bene immobile all'imposta IMU per l'anno 2018, ancorchè il fabbricato sia stato appostato in bilancio quale “bene merce” da destinare a ristrutturazione edilizia.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “in tema di IMU, le condizioni per l'esenzione dei cd. "beni- merce" non locati devono essere oggetto di specifica indicazione nella denuncia IMU, da presentare relativamente a ciascuna annualità per la quale si chiede l'applicazione dell'esonero, trattandosi di fatti potenzialmente variabili da periodo a periodo, da portarsi a conoscenza dell'Ente impositore circa la loro permanenza.”- così Cass Civ ord n. 8357 del 30.03.2025.
Si tratta di un adempimento formale di natura costitutiva, non potendosi riconoscere alcuna esenzione in assenza di tempestiva dichiarazione di esenzione IMU presentata all'ente impositore.
Non fondata è altresì la richiesta di sanatoria dell'obbligo dichiarativo in virtù del ricorso al cd. ravvedimento operoso, con pagamento della sanzione di 50,00 euro per omessa dichiarazione. L'imposta IMU 2018, pur dovuta per quanto sopra detto, non è stata versata dalla società ricorrente, e dunque l'avviso di accertamento resta legittimo anche nella irrogazione delle sanzioni previste.
Quanto alla eventuale riduzione del 50% dell'imposta dovuta, a causa del presunto stato di fatiscenza dell'immobile di c.da Fortezza Agnone, non può che convenirsi con le deduzioni difensive del Comune di
Augusta in ordine alla carenza di prova circa l'oggettiva inagibilità o inabitabilità dell'immobile.
Se è vero che le condizioni per la riduzione dell'imposta possono rilevare in modo oggettivo a prescindere da apposita dichiarazione di parte, la giurisprudenza richiede che si tratti di una condizione concreta e verificabile: “In tema di IMU, la riduzione d'imposta, prevista ratione temporis dall'art. 13, comma 3, lett. b), del d.l. n. 201 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 214 del 2011, va riconosciuta, anche in assenza di richiesta del contribuente, quando il Comune ha una conoscenza qualificata, documentabile e derivata dall'esercizio dell'attività amministrativa propria dell'ente territoriale, anche se per finalità extra tributarie, dello stato d'inagibilità dell'immobile, restando irrilevante la mera ed estemporanea conoscenza di fatto della situazione suscettiva di integrare i presupposti del beneficio fiscale.”- così Cass Civ ord n. 8280 del 29.03.2025.
Nel caso in esame non è stata documentata una obiettiva situazione di inagibilità dell'immobile, non potendosi tale condizione desumersi dalla mera definizione di bene “in cattivo stato di manutenzione e conservazione” contenuta nell'atto pubblico di compravendita (vedi atto allegato). Né tanto meno può attribuirsi al Comune di Augusta una conoscenza qualificata e documentabile dell'effettivo stato di fatiscenza del bene.
Il ricorso deve essere dunque rigettato.
Le spese seguono la soccombenza ex art 15 del Dlgs 546/92, ed in considerazione dei criteri di legge e del valore della controversia si determinano in euro 1400,00 per onorario, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado, in composizione monocratica, rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della controparte costituita, che liquida in euro 1400,00 per onorario, oltre accessori di legge.
Siracusa, 28.11.2025
Il Giudice
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 5, riunita in udienza il 28/11/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
MIGNECO ANDREA, Giudice monocratico in data 28/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 293/2024 depositato il 02/02/2024
proposto da
S.g.k. S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - Indirizzo_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Augusta - Via Principe Umberto N. 89 96011 Augusta SR
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 21942 IMU 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 21942 IMU 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1721/2025 depositato il 01/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 07.01.2024 la società SGK s.r.l., in persona del suo legale rappresentante Rappresentante_1, impugnava l'avviso di accertamento esecutivo n. 21942 emesso dal Comune di Augusta il 7.11.2023 e notificato in pari data, relativo ad IMU per l'anno 2018 dovuta e non versata dalla società ricorrente in relazione ad immobile sito in territorio di Augusta, c.da Agnone Fortezza, individuato al N.C.E.
U. foglio 2 particella 1290 subalterno 1, per un importo complessivo di €. 1.450,00 comprensivo di interessi e sanzioni.
Premetteva la ricorrente società, esercente attività di ristrutturazione e costruzioni edili, di avere acquistato l'immobile in questione in data 23.01.2018, quale bene merce da destinare a ristrutturazione e successiva vendita, e come tale era stato iscritto a bilancio. La ricorrente riconosce di non avere presentato la dichiarazione IMU ai fini dell'esenzione prevista dall'art. 5 bis D.L. 102/2013 per gli immobili costituenti “bene merce”; deduce tuttavia l'illegittimità dell'avviso di accertamento sotto i seguenti profili: 1) non doverosità della dichiarazione, poiché relativa all'anno in cui l'immobile è stato acquistato dall'impresa; 2) illegittimità della sanzione applicata, avendo la società beneficiato del cd “ravvedimento operoso”, con pagamento di sanzione in misura fissa;
3) riduzione dell'imposta sull'immobile quale bene gravemente danneggiato ed inabitabile, ex art. 13 co. 3 DL. 201/2011. Chiedeva quindi l'annullamento dell'impugnato avviso di accertamento, ovvero in subordina la riduzione del 50% dell'imposta richiesta, stante l'accertata inabitabilità dell'immobile.
Il Comune di Augusta si costituiva in giudizio deducendo l'infondatezza del ricorso. Evidenziava che l'omessa presentazione della dichiarazione di esenzione IMU comporta l'assoggettamento ad imposta, da corrispondere integralmente e non sanabile con il pagamento di sanzione ridotta. Nessuna riduzione era poi accordabile per l'anno 2018, non essendo stata fornita prova in tal senso, né era stata presentata dichiarazione per beneficiare della riduzione. Chiedeva quindi il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza il ricorso è stato trattato e posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
L'avviso di accertamento IMU impugnato dalla società SGK s.r.l., esercente attività di costruzioni edile, concerne l'omesso pagamento dell'IMU dovuta per il 2018 in riferimento a bene immobile acquistato in data
23.01.2018 ed appostato in bilancio quale “bene merce” destinato dall'impresa a ristrutturazione e successiva vendita.
La questione giuridica dirimente ai fini della decisione dell'odierno ricorso attiene innanzitutto alla legittimità dell'imposizione IMU sul bene per l'annualità 2018, così come accertata dal Comune di Augusta con l'impugnato avviso.
La società ricorrente, pur riconoscendo che non era stata presentata dichiarazione di esenzione IMU per tale “bene merce”, e ciò a causa di una negligenza professionale del precedente consulente contabile dell'impresa, ritiene che tale dichiarazione non andava comunque presentata “perché riguarda il primo anno di imposta relativo all'anno in cui l'immobile è stato acquistato dall'impresa” (così in ricorso).
L'assunto deve ritenersi erroneo, poiché in contrasto con l'esplicita previsione normativa vigente, ratione temporis, in tema di esenzione IMU. L'art.
9-bis del DL n. 201/2011, come modificato dal DL 102/2013, aveva disposto l'esenzione dalla suddetta imposta, a decorrere dal 01.01.2014 dei “fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita”, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. L'art. 2, comma 5-bis, del citato decreto 102/2013 stabiliva poi che, ai fini dell'applicazione dei benefici (tra i quali il riconoscimento dell'esenzione per i beni merce), il soggetto passivo era tenuto a presentare, a pena di decadenza, apposita dichiarazione di esonero, che ai sensi dell'art. 13, comma 12 ter, del D.L. D.L. 201/2011 andava inoltrata all'ente impositore entro il temine del «30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta».
In sostanza, nel quadro normativo vigente prima delle parziali modifiche apportate dalla legge 160/2019
(che non ha tuttavia abrogato l'obbligo di dichiarazione, come confermato dalla giurisprudenza di legittimità – vedi Cass Civ ord n. 28806/23), l'eventuale dichiarazione di esenzione dell'IMU per il bene merce acquistato dalla SGK s.r.l. nell'anno 2018 andava presentata entro il 30.06.2019. Tale adempimento non è stato eseguito nei termini, così come pacificamente riconosciuto dalla stessa società ricorrente, e ciò comporta l'integrale sottoposizione del bene immobile all'imposta IMU per l'anno 2018, ancorchè il fabbricato sia stato appostato in bilancio quale “bene merce” da destinare a ristrutturazione edilizia.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “in tema di IMU, le condizioni per l'esenzione dei cd. "beni- merce" non locati devono essere oggetto di specifica indicazione nella denuncia IMU, da presentare relativamente a ciascuna annualità per la quale si chiede l'applicazione dell'esonero, trattandosi di fatti potenzialmente variabili da periodo a periodo, da portarsi a conoscenza dell'Ente impositore circa la loro permanenza.”- così Cass Civ ord n. 8357 del 30.03.2025.
Si tratta di un adempimento formale di natura costitutiva, non potendosi riconoscere alcuna esenzione in assenza di tempestiva dichiarazione di esenzione IMU presentata all'ente impositore.
Non fondata è altresì la richiesta di sanatoria dell'obbligo dichiarativo in virtù del ricorso al cd. ravvedimento operoso, con pagamento della sanzione di 50,00 euro per omessa dichiarazione. L'imposta IMU 2018, pur dovuta per quanto sopra detto, non è stata versata dalla società ricorrente, e dunque l'avviso di accertamento resta legittimo anche nella irrogazione delle sanzioni previste.
Quanto alla eventuale riduzione del 50% dell'imposta dovuta, a causa del presunto stato di fatiscenza dell'immobile di c.da Fortezza Agnone, non può che convenirsi con le deduzioni difensive del Comune di
Augusta in ordine alla carenza di prova circa l'oggettiva inagibilità o inabitabilità dell'immobile.
Se è vero che le condizioni per la riduzione dell'imposta possono rilevare in modo oggettivo a prescindere da apposita dichiarazione di parte, la giurisprudenza richiede che si tratti di una condizione concreta e verificabile: “In tema di IMU, la riduzione d'imposta, prevista ratione temporis dall'art. 13, comma 3, lett. b), del d.l. n. 201 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 214 del 2011, va riconosciuta, anche in assenza di richiesta del contribuente, quando il Comune ha una conoscenza qualificata, documentabile e derivata dall'esercizio dell'attività amministrativa propria dell'ente territoriale, anche se per finalità extra tributarie, dello stato d'inagibilità dell'immobile, restando irrilevante la mera ed estemporanea conoscenza di fatto della situazione suscettiva di integrare i presupposti del beneficio fiscale.”- così Cass Civ ord n. 8280 del 29.03.2025.
Nel caso in esame non è stata documentata una obiettiva situazione di inagibilità dell'immobile, non potendosi tale condizione desumersi dalla mera definizione di bene “in cattivo stato di manutenzione e conservazione” contenuta nell'atto pubblico di compravendita (vedi atto allegato). Né tanto meno può attribuirsi al Comune di Augusta una conoscenza qualificata e documentabile dell'effettivo stato di fatiscenza del bene.
Il ricorso deve essere dunque rigettato.
Le spese seguono la soccombenza ex art 15 del Dlgs 546/92, ed in considerazione dei criteri di legge e del valore della controversia si determinano in euro 1400,00 per onorario, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado, in composizione monocratica, rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della controparte costituita, che liquida in euro 1400,00 per onorario, oltre accessori di legge.
Siracusa, 28.11.2025
Il Giudice