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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 10/04/2025, n. 188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 188 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1116/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale ordinario di Spoleto riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Matteini Presidente rel.
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 1116/2024 R.G., rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 12.03.2025, vertente
TRA
(C.F. ), nata il [...] in [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] (PG), rappresentata e difesa dall'Avv. Gennaro Esibizione
e dall'Avv. Daria Esibizione ed elettivamente domiciliata, giusta procura in atti, in Foligno, Via
Mentana n. 42, presso il Difensore;
- RICORRENTE –
e
(C.F. ), nato a [...] il [...] residente in Controparte_1 C.F._2
Bevagna Via della Cima, rappresentato e difeso dall'Avv. Adele Lerose ed elettivamente domiciliato, giusta procura in atti, in Perugia, Viale Pellini n. 21/B, presso il Difensore;
- RESISTENTE –
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
pagina 1 di 4 Oggetto: Separazione giudiziale, conclusioni congiunte
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Le parti, all'udienza del 12.03.2025, hanno chiesto concordemente l'accoglimento delle seguenti conclusioni congiunte:
“Previa rinuncia a tutte le altre diverse azioni ed eccezioni formulate da entrambe le Parti nei rispettivi atti, formulano le seguenti conclusioni:
- Assegnazione della casa coniugale a;
Controparte_1
- Assegno di mantenimento in favore della signora di euro 1.800,00 mensili, Parte_1
annualmente rivalutabili, con pagamento della somma in quattro tranches di euro 450,00 a settimana
a partire dal 13.03.2025;
- Per il figlio , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, che rimane a vivere nella Per_1
casa familiare con il padre, viene previsto il pagamento integrale a carico del padre di euro 400,00 mensili da versarsi sempre settimanalmente in quattro tranches direttamente al figlio;
nulla per l'altro figlio in quanto maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
Per_2
- Spese compensate”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
Con ricorso depositato il 24.07.2024, ha adito il Tribunale di Spoleto chiedendo la Parte_1
separazione giudiziale dal marito, . Controparte_1
In particolare, la ricorrente ha rappresentato che:
- le Parti hanno contratto matrimonio concordatario in Foligno in data 25.09.1999, trascritto nei
Registri dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 133, Parte II, Serie A, anno 1999;
- dalla loro unione sono nati i figli: , in data 3.11.2000, maggiorenne ma non Per_1
economicamente autosufficiente e , in data 11.07.2002, maggiorenne ed economicamente Per_2
autosufficiente;
- la convivenza matrimoniale è divenuta ormai intollerabile stante la protratta ed insanabile incompatibilità tra i coniugi anche a seguito della scoperta, da parte della Ricorrente, di una relazione extraconiugale intrattenuta dal CP_1
pagina 2 di 4 Ha, concluso chiedendo al Tribunale di dichiarare la separazione personale delle Parti, disponendo l'assegnazione della casa coniugale alla moglie, ove continuerà ad abitare con i figli;
utenze e spese dell'immobile a carico del o, in subordine, versamento di un contributo di euro 600,00 per la CP_1
locazione di un immobile;
contributo paterno al mantenimento dei figli di euro 600,00 ciascuno e 100% delle spese straordinarie;
contributo per la moglie di euro 2.500,00 mensili oltre alla somma di euro
30.000,00 a titolo di risarcimento del danno endofamiliare subito.
si è costituito in giudizio in data 14.11.2024, associandosi alla domanda di Controparte_1 separazione personale ma chiedendo al Tribunale l'assegnazione a sé della casa coniugale, ove abiterà insieme ai figli;
contributo paterno per il mantenimento del figlio di euro 500,00 mensili;
nulla Per_1
per il figlio , in quanto economicamente autosufficiente;
contributo per la moglie di euro 800,00 Per_2
mensili; rigetto della domanda di risarcimento per danno endofamiliare.
All'udienza del 12.03.2025 davanti al Presidente, le parti sono comparse personalmente, hanno raggiunto un accordo in ordine alle conclusioni di separazione.
Hanno, quindi, insistito per l'accoglimento delle conclusioni concordate e la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione senza assegnazione di termini, avendovi le parti espressamente rinunciato.
Gli atti sono stati trasmessi al PM in sede.
Considerato in diritto
Evidenzia il Collegio che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai intollerabile ex art. 151 comma 1 c.c.
Tanto detto, si rileva come le condizioni concordate dalle parti in udienza appaiono conformi agli interessi delle parti, per come dalle stesse valutati e dei figli e , entrambi maggiorenni. Per_1 Per_2
Ne segue, pertanto, che il Tribunale debba provvedere in conformità, prendendo atto di quanto consensualmente regolamentato dai coniugi.
Spese compensate in ragione dell'intervenuto accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza così provvede:
pagina 3 di 4 - Dichiara la separazione personale di e , Parte_1 Controparte_1
coniugi per matrimonio concordatario contratto in Foligno in data 25.09.1999, trascritto nei
Registri dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 133, Parte II, Serie A, anno 1999;
- Dispone sulle condizioni di separazione, per come indicato in parte motiva alle condizioni concordate che qui si intendono richiamate e trascritte;
- Compensa interamente le spese legali tra le parti.
Così deciso in Spoleto, nella camera di consiglio del 9.04.2025
Il Presidente est.
Claudia Matteini
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale ordinario di Spoleto riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Matteini Presidente rel.
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 1116/2024 R.G., rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 12.03.2025, vertente
TRA
(C.F. ), nata il [...] in [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] (PG), rappresentata e difesa dall'Avv. Gennaro Esibizione
e dall'Avv. Daria Esibizione ed elettivamente domiciliata, giusta procura in atti, in Foligno, Via
Mentana n. 42, presso il Difensore;
- RICORRENTE –
e
(C.F. ), nato a [...] il [...] residente in Controparte_1 C.F._2
Bevagna Via della Cima, rappresentato e difeso dall'Avv. Adele Lerose ed elettivamente domiciliato, giusta procura in atti, in Perugia, Viale Pellini n. 21/B, presso il Difensore;
- RESISTENTE –
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
pagina 1 di 4 Oggetto: Separazione giudiziale, conclusioni congiunte
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Le parti, all'udienza del 12.03.2025, hanno chiesto concordemente l'accoglimento delle seguenti conclusioni congiunte:
“Previa rinuncia a tutte le altre diverse azioni ed eccezioni formulate da entrambe le Parti nei rispettivi atti, formulano le seguenti conclusioni:
- Assegnazione della casa coniugale a;
Controparte_1
- Assegno di mantenimento in favore della signora di euro 1.800,00 mensili, Parte_1
annualmente rivalutabili, con pagamento della somma in quattro tranches di euro 450,00 a settimana
a partire dal 13.03.2025;
- Per il figlio , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, che rimane a vivere nella Per_1
casa familiare con il padre, viene previsto il pagamento integrale a carico del padre di euro 400,00 mensili da versarsi sempre settimanalmente in quattro tranches direttamente al figlio;
nulla per l'altro figlio in quanto maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
Per_2
- Spese compensate”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
Con ricorso depositato il 24.07.2024, ha adito il Tribunale di Spoleto chiedendo la Parte_1
separazione giudiziale dal marito, . Controparte_1
In particolare, la ricorrente ha rappresentato che:
- le Parti hanno contratto matrimonio concordatario in Foligno in data 25.09.1999, trascritto nei
Registri dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 133, Parte II, Serie A, anno 1999;
- dalla loro unione sono nati i figli: , in data 3.11.2000, maggiorenne ma non Per_1
economicamente autosufficiente e , in data 11.07.2002, maggiorenne ed economicamente Per_2
autosufficiente;
- la convivenza matrimoniale è divenuta ormai intollerabile stante la protratta ed insanabile incompatibilità tra i coniugi anche a seguito della scoperta, da parte della Ricorrente, di una relazione extraconiugale intrattenuta dal CP_1
pagina 2 di 4 Ha, concluso chiedendo al Tribunale di dichiarare la separazione personale delle Parti, disponendo l'assegnazione della casa coniugale alla moglie, ove continuerà ad abitare con i figli;
utenze e spese dell'immobile a carico del o, in subordine, versamento di un contributo di euro 600,00 per la CP_1
locazione di un immobile;
contributo paterno al mantenimento dei figli di euro 600,00 ciascuno e 100% delle spese straordinarie;
contributo per la moglie di euro 2.500,00 mensili oltre alla somma di euro
30.000,00 a titolo di risarcimento del danno endofamiliare subito.
si è costituito in giudizio in data 14.11.2024, associandosi alla domanda di Controparte_1 separazione personale ma chiedendo al Tribunale l'assegnazione a sé della casa coniugale, ove abiterà insieme ai figli;
contributo paterno per il mantenimento del figlio di euro 500,00 mensili;
nulla Per_1
per il figlio , in quanto economicamente autosufficiente;
contributo per la moglie di euro 800,00 Per_2
mensili; rigetto della domanda di risarcimento per danno endofamiliare.
All'udienza del 12.03.2025 davanti al Presidente, le parti sono comparse personalmente, hanno raggiunto un accordo in ordine alle conclusioni di separazione.
Hanno, quindi, insistito per l'accoglimento delle conclusioni concordate e la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione senza assegnazione di termini, avendovi le parti espressamente rinunciato.
Gli atti sono stati trasmessi al PM in sede.
Considerato in diritto
Evidenzia il Collegio che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai intollerabile ex art. 151 comma 1 c.c.
Tanto detto, si rileva come le condizioni concordate dalle parti in udienza appaiono conformi agli interessi delle parti, per come dalle stesse valutati e dei figli e , entrambi maggiorenni. Per_1 Per_2
Ne segue, pertanto, che il Tribunale debba provvedere in conformità, prendendo atto di quanto consensualmente regolamentato dai coniugi.
Spese compensate in ragione dell'intervenuto accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza così provvede:
pagina 3 di 4 - Dichiara la separazione personale di e , Parte_1 Controparte_1
coniugi per matrimonio concordatario contratto in Foligno in data 25.09.1999, trascritto nei
Registri dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 133, Parte II, Serie A, anno 1999;
- Dispone sulle condizioni di separazione, per come indicato in parte motiva alle condizioni concordate che qui si intendono richiamate e trascritte;
- Compensa interamente le spese legali tra le parti.
Così deciso in Spoleto, nella camera di consiglio del 9.04.2025
Il Presidente est.
Claudia Matteini
pagina 4 di 4