Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza 28/01/2026, n. 1659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1659 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01659/2026 REG.PROV.COLL.
N. 12371/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12371 del 2025, proposto da
TA CO, rappresentata e difesa dall'avvocato Guido Ciminello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Zagarolo (RM), non costituito in giudizio;
nei confronti
di ST TU, AN OL, RZ LL, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- del silenzio formatosi ai sensi dell’art. 25, c. 4, L. 241/1990, sulle due istanze di accesso agli atti trasmesse ai sensi degli artt. 22 e ss. L. 241/1990 in data 6 agosto 2025 a mezzo PEC dalla ricorrente (protocollo n. 24773/2025 e 24811/2025) e del rigetto alla domanda di accesso agli atti presentata in data 25 luglio 2025 (protocollo n. 23439/2025)
per aver accesso a tutta la documentazione meglio indicata nelle medesime istanze;
- nonché di ogni altro provvedimento, connesso, conseguente e presupposto, ad oggi non conosciuto, con espressa riserva di motivi aggiunti.
Nonché per la declaratoria di accertamento
del diritto della Ricorrente a prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti documenti oggetto delle istanze di accesso, con conseguente ordine alle Amministrazioni intimate di esibizione della documentazione richiesta.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 il dott. EP LI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato e depositato nei termini di rito, la ricorrente avversava:
- la nota del 12 settembre 2025, prot. n. 28392 del Comune di Zagarolo, con la quale quell’ente forniva riscontro alla richiesta di accesso agli atti avanzata il 25 luglio 2025 e concernente “ Documentazione riguardante lo scarico di una piscina pertinenziale immobile sito in via Colle Mainello n. 6 di proprietà del sig. ST TU, terreno identificato in catasto al fg. 27 p.lla 237 ”, rappresentando che, agli atti dell’amministrazione, è presente “ la sola Autorizzazione allo Scarico n. 110 del 17/12/2001 prot. 20132 rilasciata al sig. ST TU per un fabbricato ad uso residenziale sito in via Colle Mainello, fg. 27 p.lle 233 – 237 – 238 – 256 e fg. 30 p.lla 426, gia trasmessa in precedenza ”, invitando l’istante a fornire, ove in possesso, “ ulteriori elementi utili a circoscrivere la ricerca (ad esempio, riferimenti temporali più precisi, località ove insiste il fabbricato, estremi di protocollo o altri dati identificativi, es. Verbali di commissioni edilizia, comunicazioni istruttorie o simili ecc….) ”;
- il diniego tacito formatosi sulle istanze di accesso del 6 agosto 2026 aventi ad oggetto: i ) “ dichiarazione di assenso di TA CO e IG CO in relazione alla richiesta di allaccio in pubblica fognatura dei sig.ri OL – AN, ST NI, IO OL, RÒ – Pellissier di raccordo alla fogna al pozzetto ubicato all'interno della proprietà dei sig.ri CO, depositata in Comune in data 15 settembre 2001, con conseguente autorizzazione rilasciata dal Comune di Zagarolo in data 17 dicembre 2001 ”; ii ) “ autorizzazione all’allaccio alla fognatura pubblica relativa all’immobile in via Colle Mainello Vecchio n. SC piano T Comune di Zagarolo, Foglio 27 Particella 232 Subalterno 3, e all’immobile nel Comune di Zagarolo Foglio 27 particella 261 ”.
In via di fatto, la ricorrente esponeva di essere proprietaria dell’immobile sito in Zagarolo (RM) al foglio di mappa 27, particella 349 e di essere stata informata, sin dall’ottobre 2019, dell’allaccio al proprio scarico fognario di un ulteriore tubo di scarico proveniente da una proprietà posta al confine con la propria, con possibile allaccio indiretto da parte di altre proprietà limitrofe.
In seguito a ciò, essa veniva a conoscenza di un documento denominato “ dichiarazione di assenso redatta dai signori CO TA e CO IG ” da cui sarebbe risultato il consenso della ricorrente all’allaccio al proprio scarico fognario dei proprietari di alcuni degli immobili circostanti, documento di cui ella contestata la genuinità.
Al fine, allora, di far valere i propri diritti nei confronti dei terzi in questione dinanzi alla competente autorità giudiziaria, ella rivolgeva diverse istanze di accesso agli atti all’amministrazione comunale quivi convenuta e, da ultimo, le richieste del 25 luglio e del 6 agosto 2025, la prima delle quali riceveva un riscontro (ancorché negativo), mentre sulle altre si formava il diniego tacito di cui all’art. 25 della legge n. 241/1990.
Contro tale esito ella, quindi, avanzava l’odierno gravame deducendo, sotto vari profili, l’illegittimità della risposta sfavorevole in ordine alla prima istanza e del silenzio-rigetto formatosi sulle seconde, ribadendo la propria legittimazione ed il proprio interesse alla conoscenza dei documenti richiesti.
Nessuna delle parti convenute, pur ritualmente intimata, si costituiva in giudizio.
Alla camera di consiglio del 13 gennaio 2026, la causa veniva trattenuta in decisione.
Il ricorso proposto merita accoglimento, seppur in parte.
Costituisce principio ormai del tutto consolidato (vedi Ad. Plen. n. 4/2021) che l’accesso ai documenti difensivi preordinato alla difesa in giudizio dei propri diritti ed interessi (c.d. accesso “ difensivo ”) può trovare limite, aldilà delle ipotesi di esclusione dalla conoscibilità dei documenti amministrativi previste dal commo 1 dell’art. 24 della legge n. 241/1990, anche laddove i documenti (comma 6, lett. d ) riguardino “ la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari ” e che tuttavia, pure in questa ipotesi (comma 7) deve essere comunque garantito ai richiedenti “ l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici ”
In quest’ultima ipotesi, ai fini del bilanciamento tra il diritto di accesso difensivo, preordinato all’esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale in senso lato, e la tutela della riservatezza, non trova applicazione né il criterio della stretta indispensabilità (riferito ai dati sensibili e giudiziari) né il criterio dell'indispensabilità e della parità di rango (riferito ai dati cc.dd. “supersensibili”), ma il criterio generale della “necessità” ai fini della “cura” e della “difesa” di un proprio interesse giuridico, ritenuto dal legislatore tendenzialmente prevalente sulla tutela della riservatezza a condizione che le finalità dell’accesso siano dedotte e rappresentate dalla parte in modo puntuale e specifico nell’istanza di ostensione.
Nel caso di specie, parte ricorrente ha sufficientemente dedotto, nelle proprie richieste, l’interesse ad avere conoscenza dei documenti in questione al fine di poter meglio dimostrare, nell’ambito del giudizio avente R.G. n. -OMISSIS- instaurato presso il Tribunale ordinario di Tivoli, la presunta abusività dell’allaccio operato da terzi al proprio scarico in fogna.
Né tantomeno il Comune di Zagarolo ha eccepito alcunché in ordine all’ipotetico pregiudizio che dall’ostensione potrebbe derivare alla riservatezza dei controinteressati i quali, a loro volta, non hanno neppure formulato motivata opposizione ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d.P.R. n. 184/2006.
Pertanto, in relazione alle richieste di accesso agli atti avanzate il 6 agosto 2025, il gravame va accolto, con conseguente annullamento del diniego tacito opposto dall’amministrazione comunale ed obbligo per essa di rilasciare la documentazione richiesta nel termine di 30 giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore.
Esito differente si impone, invece, per quanto concerne l’annullamento della nota comunale prot. n. 28392 del 12 settembre 2025.
In merito ad essa infatti parte ricorrente, in esito alla determinazione con cui il Comune ha rammentato di averle già trasmesso l’autorizzazione allo scarico relativa al proprietario del fondo di cui al foglio catastale n. 27, particella 237 invitandola – ove in possesso – ad inviare “ ulteriori elementi utili a circoscrivere la ricerca ”, nulla ha eccepito in gravame in ordine all’insufficienza della documentazione già ostesa a soddisfare l’interesse azionato né, tantomeno, in ordine all’indispensabilità di acquisire ulteriore documentazione, oltre a quella già esibita, ed al persistente interesse alla conoscenza degli atti, limitandosi all’apodittica affermazione che la richiesta già avanzata fosse “ specifica e circoscritta ” ed avrebbe consentito all’ente di rispondere in modo compiuto e puntuale.
Ne consegue quindi che, in parte qua , l’impugnazione proposta va respinta.
In ragione della parziale soccombenza, le spese di giudizio possono essere riconosciute per metà in favore della ricorrente e poste a carico del Comune di Zagarolo nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, ordina al Comune di Zagarolo di ostendere la documentazione di cui alle istanze del 6 agosto 2025 entro 30 giorni dalla comunicazione della presente in via amministrativa o dalla sua notificazione, se anteriore.
Compensa per metà le spese di giudizio ponendole, per il resto, a carico del citato Comune e le liquida nella misura di Euro 1.000,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
HE FR, Presidente
EP LI, Primo Referendario, Estensore
Christian Corbi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EP LI | HE FR |
IL SEGRETARIO