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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/12/2025, n. 1687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1687 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
APYBBLICA ITALIANA
n. rgvg 7305/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
- Presidente est.- Dott.ssa Immacolata Cozzolino
Dott.ssa AR AT
- Giudice-
Dott.ssa Ivana Sassi
- Giudice -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 7305 del Ruolo Generale degli Affari di volontaria giurisdizione dell'Anno 2025, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c e 473 bis.51 cpc
[...]
nato a [...] il [...] c.f. C.F. 1 Parte_1
rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. DURA DAVIDE presso il quale elettivamente domicilia
E
nata a [...] il [...] c.f. C.F. 2 Controparte_1 rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. FARRI CARMELA
presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Parte_1 e Controparte_1 premettendo: Con ricorso depositato il 10/04/2025
- di aver contratto matrimonio in Napoli il 15/06/2006;
- che dalla loro unione sono nati i figli Per_1 (20.02.2008) e Per_2 (7.10.2013) rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc
Acquisito il parere del PM, all'udienza del 4.11.2025, celebrata in modalità cartolare, le parti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la loro volontà di separarsi alle condizioni riportate nel ricorso. Il Tribunale riservava la causa alla decisione del Collegio.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all'
art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
"1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) i coniugi dichiarano di essere economicamente autonomi e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro per il loro mantenimento;
3)il sig. Parte_1 già trasferitosi in data 21.02.2025 su accordo con la moglie presso altro domicilio, si impegna a cambiare la propria residenza dalla casa familiare ed a ritirare i propri effetti personali entro e non oltre novanta giorni dall'omologa del presente ricorso;
4) la casa familiare, di proprietà esclusiva di entrambi i coniugi nella misura del 50%, con tutto ciò che l'arreda, sarà assegnata alla sig.ra Controparte_1 in quanto collocataria dei figli minori e fino al raggiungimento dell'indipendenza economica di entrambi e la rata del mutuo N.7038315, richiesto per l'acquisto della casa, sarà suddivisa al 50%. Pertanto, la sig.ra Controparte_1 si Ра obbliga a versare sul conto corrente intestato al sig. Parte_1 presso la filiale Banco BMP
,
l'importo di € 430,00, entro il penultimo giorno di ogni mese, fino alla scadenza dello stesso, ovvero al 31.05.2026, come da piano di ammortamento che si allega (all.15). Il Sig. di Parte_1 si obbliga, invece, a trasmettere alla Sig.ra prova dell'avvenuto pagamento della Controparte_1
rata.
5) le parti si impegnano ad effettuare la voltura di tutte le utenze che saranno intestate alla sig.ra
Controparte_1 in quanto assegnataria dell'immobile;
6) l'affidamento dei figli minori sarà condiviso tra i coniugi ed entrambi eserciteranno la responsabilità genitoriale in modo congiunto. Le decisioni di straordinaria amministrazione riguardanti la crescita e l'educazione dei minori, dovranno essere adottate congiuntamente da entrambi i genitori, mentre, quelle relative all'ordinarietà della vita dei minori potranno essere adottate da ciascun genitore, in via autonoma, per il tempo di permanenza dei minori con la medesima. Il padre, salvo diverso accordo, intercorso tra le parti ed assunto nell'interesse deli figli, potrà incontrerà i medesimi secondo il calendario a seguire:
a) salvo diverso accordo tra le parti, a fine settimana alternati, dalle ore 9.00 del sabato alle ore
21.30 della domenica sera, nonché, il lunedì ed il mercoledì pomeriggio, dalle ore 16.00 alle ore
21.00 e provvederà alla gestione dei compiti assegnati per casa. Fin quando il minore Per_2 non completa il percorso di psicoterapia, a cui ogni mercoledì viene sottoposto, il papà incontrerà i figli a mercoledì
alterni, perché il piccolo, come richiesto dalla mamma, dovrà essere accompagnato a terapia, da entrambi i genitori a settimana alterna. Per recuperare la giornata del mercoledì, quando sarà la mamma ad accompagnare il bambino a terapia, il padre potrà incontrare i figli un altro giorno della settimana;
b) il padre, salvo diverso accordo intercorso tra le parti, terrà con sé i figli, nel periodo natalizio, ad anni alterni: un anno il giorno del 25 e l'anno successivo il giorno del 26, nonché, un anno il 31 dicembre e l'anno successivo il 1 gennaio ed anche il giorno dell'epifania sarà trascorso dai minori con ciascuno dei genitori, seguendo il medesimo criterio;
c) il padre terrà con sé i figli, il giorno di Pasqua ed il lunedì in albis ad anni alterni con l'altro genitore;
d) i genitori cercheranno di festeggiare il compleanno dei figli insieme, onde evitare che i medesimi possano soffrire l'assenza dell'uno o dell'altro genitore;
e) ogni onomastico, compleanno e festa della mamma e/o papà sarà trascorso col genitore di riferimento;
f) il padre terrà con sé i figli minori, nel periodo estivo (luglio-agosto) per almeno 15 giorni consecutivi ovvero previo consenso della sig.ra CP_1 , anche due settimane non successive nel predetto periodo. Quando Per_1 e Per_2 si allontaneranno, per il periodo delle vacanze estive, dalla residenza familiare con uno dei genitori, l'altro dovrà essere a conoscenza della località nella quale trascorreranno le vacanze che dovrà essere comunicata entro e non oltre il giorno 30 del mese di maggio ed i minori dovranno essere sempre telefonicamente reperibili. Per i viaggi brevi durante l'anno (week-end), organizzati da un genitore, l'altro deve essere informato sulla destinazione ed i minori dovranno essere reperibili telefonicamente.
7) In ragione dei costi e delle spese connesse alla separazione e al pagamento del mutuo, i coniugi concordano in una determinazione del contributo di mantenimento dei figli, come indicato nei successivi articoli. La determinazione diversificata non sostituisce l'adeguamento del contributo secondo l'indice ISTAT che avverrà nei tempi e modi di legge. 8) Fino al 31.05.2026 (pagamento ultima rata del mutuo), il sig. Parte_1 libero
Controparte_1 tramite bonifico bancario su professionista, si obbliga a corrispondere alla sig.ra
,
Iban [...], entro il giorno 5 di ogni mese, per il mantenimento di entrambi i figli, la somma di € 700,00 (settecento/00) mensili, € 350,00 (trecentocinquanta/00) ciascuno, da aggiornare annualmente secondo indice ISTAT. Dette rivalutazioni dovranno essere corrisposte automaticamente, essendo superflua ogni esplicita richiesta dell'avente diritto.
9) Dal mese successivo a quello dell'estinzione del mutuo corrisposto dai coniugi per l'acquisto della casa familiare, dunque, a far data dal 01.06.2026, il sig. Parte_1 libero professionista, si
,
obbliga a corrispondere alla sig.ra Controparte_1 tramite bonifico bancario su Iban
,
[...], entro il giorno 5 di ogni mese, per il mantenimento di entrambi i figli, la somma di € 800,00 (ottocento/00) mensili, € 400,00 (quattrocento/00) ciascuno, da aggiornare annualmente secondo indice ISTAT. Dette rivalutazioni dovranno essere corrisposte automaticamente, essendo superflua ogni esplicita richiesta dell'avente diritto.
10) Il sig. Parte_1 presta il proprio consenso affinché l'assegno unico sia percepito e trattenuto dalla sig.ra Controparte_1
11) Il sig. Parte_1 si obbliga altresì a corrispondere il 50% delle spese straordinarie che saranno assunte e rimborsate secondo i criteri del Protocollo delle spese straordinarie del Tribunale di Napoli sottoscritto dai magistrati e dagli avvocati, n. 1593 Prot. Segr. Pres. Del 7-3-18 e, si obbliga, altresì, a corrispondere l'importo di € 50,00 mensili per il pagamento del servizio di trasporto scolastico privato, per il piccolo Per_2 Si precisa che, nell'ambito delle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso documentabile nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg) ovvero in un termine all'uopo fissato ed in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
' ,12) Il sig. Controparte_1 entro l'ultimo Parte_1 si obbliga a corrispondere alla sig.ra giorno di ogni mese, a mezzo bonifico su Iban [...], l'importo di € 68.61 pari al 50% dell'importo della rata del finanziamento n. 76399440 in corso con la banca Intesa San
Paolo, fino all'estinzione dello stesso, scadenza ultima rata 01.01.2027, come da piano di ammortamento (all.16);
13) i ricorrenti danno atto di aver provveduto a regolare tra loro ogni residua altra questione di carattere patrimoniale e dichiarano, con la sottoscrizione del presente verbale, di non avere null'altro reciprocamente a pretendere;
14) le parti si danno il reciproco assenso per il rilascio o rinnovo del passaporto, da parte delle autorità competenti dei figli minori;
15) le spese della presente procedura si intendono interamente compensate tra le parti".
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi dei minori, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto dei minori, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai loro interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) Pronunzia la separazione personale dei coniugi Parte_1 e CP_1
(atto n. 98, parte II, S. A SEZ. Q, reg. Atti Matrimonio anno 2006);
[...]
b) Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 07/11/2025
Il Presidente est.
Dott. Immacolata Cozzolino
n. rgvg 7305/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
- Presidente est.- Dott.ssa Immacolata Cozzolino
Dott.ssa AR AT
- Giudice-
Dott.ssa Ivana Sassi
- Giudice -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 7305 del Ruolo Generale degli Affari di volontaria giurisdizione dell'Anno 2025, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c e 473 bis.51 cpc
[...]
nato a [...] il [...] c.f. C.F. 1 Parte_1
rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. DURA DAVIDE presso il quale elettivamente domicilia
E
nata a [...] il [...] c.f. C.F. 2 Controparte_1 rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. FARRI CARMELA
presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Parte_1 e Controparte_1 premettendo: Con ricorso depositato il 10/04/2025
- di aver contratto matrimonio in Napoli il 15/06/2006;
- che dalla loro unione sono nati i figli Per_1 (20.02.2008) e Per_2 (7.10.2013) rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc
Acquisito il parere del PM, all'udienza del 4.11.2025, celebrata in modalità cartolare, le parti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la loro volontà di separarsi alle condizioni riportate nel ricorso. Il Tribunale riservava la causa alla decisione del Collegio.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all'
art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
"1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) i coniugi dichiarano di essere economicamente autonomi e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro per il loro mantenimento;
3)il sig. Parte_1 già trasferitosi in data 21.02.2025 su accordo con la moglie presso altro domicilio, si impegna a cambiare la propria residenza dalla casa familiare ed a ritirare i propri effetti personali entro e non oltre novanta giorni dall'omologa del presente ricorso;
4) la casa familiare, di proprietà esclusiva di entrambi i coniugi nella misura del 50%, con tutto ciò che l'arreda, sarà assegnata alla sig.ra Controparte_1 in quanto collocataria dei figli minori e fino al raggiungimento dell'indipendenza economica di entrambi e la rata del mutuo N.7038315, richiesto per l'acquisto della casa, sarà suddivisa al 50%. Pertanto, la sig.ra Controparte_1 si Ра obbliga a versare sul conto corrente intestato al sig. Parte_1 presso la filiale Banco BMP
,
l'importo di € 430,00, entro il penultimo giorno di ogni mese, fino alla scadenza dello stesso, ovvero al 31.05.2026, come da piano di ammortamento che si allega (all.15). Il Sig. di Parte_1 si obbliga, invece, a trasmettere alla Sig.ra prova dell'avvenuto pagamento della Controparte_1
rata.
5) le parti si impegnano ad effettuare la voltura di tutte le utenze che saranno intestate alla sig.ra
Controparte_1 in quanto assegnataria dell'immobile;
6) l'affidamento dei figli minori sarà condiviso tra i coniugi ed entrambi eserciteranno la responsabilità genitoriale in modo congiunto. Le decisioni di straordinaria amministrazione riguardanti la crescita e l'educazione dei minori, dovranno essere adottate congiuntamente da entrambi i genitori, mentre, quelle relative all'ordinarietà della vita dei minori potranno essere adottate da ciascun genitore, in via autonoma, per il tempo di permanenza dei minori con la medesima. Il padre, salvo diverso accordo, intercorso tra le parti ed assunto nell'interesse deli figli, potrà incontrerà i medesimi secondo il calendario a seguire:
a) salvo diverso accordo tra le parti, a fine settimana alternati, dalle ore 9.00 del sabato alle ore
21.30 della domenica sera, nonché, il lunedì ed il mercoledì pomeriggio, dalle ore 16.00 alle ore
21.00 e provvederà alla gestione dei compiti assegnati per casa. Fin quando il minore Per_2 non completa il percorso di psicoterapia, a cui ogni mercoledì viene sottoposto, il papà incontrerà i figli a mercoledì
alterni, perché il piccolo, come richiesto dalla mamma, dovrà essere accompagnato a terapia, da entrambi i genitori a settimana alterna. Per recuperare la giornata del mercoledì, quando sarà la mamma ad accompagnare il bambino a terapia, il padre potrà incontrare i figli un altro giorno della settimana;
b) il padre, salvo diverso accordo intercorso tra le parti, terrà con sé i figli, nel periodo natalizio, ad anni alterni: un anno il giorno del 25 e l'anno successivo il giorno del 26, nonché, un anno il 31 dicembre e l'anno successivo il 1 gennaio ed anche il giorno dell'epifania sarà trascorso dai minori con ciascuno dei genitori, seguendo il medesimo criterio;
c) il padre terrà con sé i figli, il giorno di Pasqua ed il lunedì in albis ad anni alterni con l'altro genitore;
d) i genitori cercheranno di festeggiare il compleanno dei figli insieme, onde evitare che i medesimi possano soffrire l'assenza dell'uno o dell'altro genitore;
e) ogni onomastico, compleanno e festa della mamma e/o papà sarà trascorso col genitore di riferimento;
f) il padre terrà con sé i figli minori, nel periodo estivo (luglio-agosto) per almeno 15 giorni consecutivi ovvero previo consenso della sig.ra CP_1 , anche due settimane non successive nel predetto periodo. Quando Per_1 e Per_2 si allontaneranno, per il periodo delle vacanze estive, dalla residenza familiare con uno dei genitori, l'altro dovrà essere a conoscenza della località nella quale trascorreranno le vacanze che dovrà essere comunicata entro e non oltre il giorno 30 del mese di maggio ed i minori dovranno essere sempre telefonicamente reperibili. Per i viaggi brevi durante l'anno (week-end), organizzati da un genitore, l'altro deve essere informato sulla destinazione ed i minori dovranno essere reperibili telefonicamente.
7) In ragione dei costi e delle spese connesse alla separazione e al pagamento del mutuo, i coniugi concordano in una determinazione del contributo di mantenimento dei figli, come indicato nei successivi articoli. La determinazione diversificata non sostituisce l'adeguamento del contributo secondo l'indice ISTAT che avverrà nei tempi e modi di legge. 8) Fino al 31.05.2026 (pagamento ultima rata del mutuo), il sig. Parte_1 libero
Controparte_1 tramite bonifico bancario su professionista, si obbliga a corrispondere alla sig.ra
,
Iban [...], entro il giorno 5 di ogni mese, per il mantenimento di entrambi i figli, la somma di € 700,00 (settecento/00) mensili, € 350,00 (trecentocinquanta/00) ciascuno, da aggiornare annualmente secondo indice ISTAT. Dette rivalutazioni dovranno essere corrisposte automaticamente, essendo superflua ogni esplicita richiesta dell'avente diritto.
9) Dal mese successivo a quello dell'estinzione del mutuo corrisposto dai coniugi per l'acquisto della casa familiare, dunque, a far data dal 01.06.2026, il sig. Parte_1 libero professionista, si
,
obbliga a corrispondere alla sig.ra Controparte_1 tramite bonifico bancario su Iban
,
[...], entro il giorno 5 di ogni mese, per il mantenimento di entrambi i figli, la somma di € 800,00 (ottocento/00) mensili, € 400,00 (quattrocento/00) ciascuno, da aggiornare annualmente secondo indice ISTAT. Dette rivalutazioni dovranno essere corrisposte automaticamente, essendo superflua ogni esplicita richiesta dell'avente diritto.
10) Il sig. Parte_1 presta il proprio consenso affinché l'assegno unico sia percepito e trattenuto dalla sig.ra Controparte_1
11) Il sig. Parte_1 si obbliga altresì a corrispondere il 50% delle spese straordinarie che saranno assunte e rimborsate secondo i criteri del Protocollo delle spese straordinarie del Tribunale di Napoli sottoscritto dai magistrati e dagli avvocati, n. 1593 Prot. Segr. Pres. Del 7-3-18 e, si obbliga, altresì, a corrispondere l'importo di € 50,00 mensili per il pagamento del servizio di trasporto scolastico privato, per il piccolo Per_2 Si precisa che, nell'ambito delle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso documentabile nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg) ovvero in un termine all'uopo fissato ed in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
' ,12) Il sig. Controparte_1 entro l'ultimo Parte_1 si obbliga a corrispondere alla sig.ra giorno di ogni mese, a mezzo bonifico su Iban [...], l'importo di € 68.61 pari al 50% dell'importo della rata del finanziamento n. 76399440 in corso con la banca Intesa San
Paolo, fino all'estinzione dello stesso, scadenza ultima rata 01.01.2027, come da piano di ammortamento (all.16);
13) i ricorrenti danno atto di aver provveduto a regolare tra loro ogni residua altra questione di carattere patrimoniale e dichiarano, con la sottoscrizione del presente verbale, di non avere null'altro reciprocamente a pretendere;
14) le parti si danno il reciproco assenso per il rilascio o rinnovo del passaporto, da parte delle autorità competenti dei figli minori;
15) le spese della presente procedura si intendono interamente compensate tra le parti".
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi dei minori, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto dei minori, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai loro interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) Pronunzia la separazione personale dei coniugi Parte_1 e CP_1
(atto n. 98, parte II, S. A SEZ. Q, reg. Atti Matrimonio anno 2006);
[...]
b) Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 07/11/2025
Il Presidente est.
Dott. Immacolata Cozzolino