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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 18/12/2025, n. 1126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1126 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Carlà Consigliere rel.
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1/2024 R.G. promossa
DA
Parte_1
Appellante
CONTRO
Controparte_1
Appellato
Controparte_2
Appellata contumace
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello principale, dichiara il difetto di legittimazione passiva di;
Controparte_3
dichiara nel resto inammissibile l'appello principale;
dichiara improcedibile l'impugnazione adesiva dell;
CP_1 compensa le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio tra
[...]
e le parti appellate;
Controparte_3
nulla per spese del presente grado tra l e l'appellata CP_1 [...]
CP_2
dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, per il versamento da parte dell CP_1
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'impugnazione adesiva a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 18 dicembre 2025.
La Presidente
Dott.ssa Graziella Parisi
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Carlà Consigliere rel.
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1/2024 R.G. promossa
DA
Parte_1
Appellante
CONTRO
Controparte_1
Appellato
Controparte_2
Appellata contumace
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello principale, dichiara il difetto di legittimazione passiva di;
Controparte_3
dichiara nel resto inammissibile l'appello principale;
dichiara improcedibile l'impugnazione adesiva dell;
CP_1 compensa le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio tra
[...]
e le parti appellate;
Controparte_3
nulla per spese del presente grado tra l e l'appellata CP_1 [...]
CP_2
dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, per il versamento da parte dell CP_1
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'impugnazione adesiva a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 18 dicembre 2025.
La Presidente
Dott.ssa Graziella Parisi
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