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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 11/02/2025, n. 90 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 90 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Luigia Franzese Giudice dott.ssa Rossella di Palo Giudice
nel procedimento r.g.n. 204/2025, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del
11/02/2025, avente ad oggetto: separazione consensuale, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 29/01/2025 da , rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. ANDREA MIRTO, e da rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2
NICOLA BOVIENZO, tendente ad ottenere la separazione consensuale dei coniugi;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio in Catanzaro in data 19/03/2011 dal quale non sono nati figli;
lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto di pronunciare la separazione alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
1) la casa coniugale, fissata nell'abitazione, sita in Capua (CE) alla Via Rione Bellarmino n. F/1, resterà assegnata alla sig.ra unitamente ai mobili d'arredo, fatta eccezione Parte_2 per gli effetti personali del sig. ; Parte_1
2) la sig.ra provvederà alla voltura di tutte le utenze allorquando verrà Parte_2 pronunciata sentenza di separazione consensuale;
3) il sig. provvederà a versare in favore della sig.ra , a titolo di Parte_1 Parte_2 mantenimento, la somma di euro 350,00 da versare entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico;
4) i coniugi – dichiarano, infine, di aver regolato e definito ogni altro pregresso Pt_1 Pt_2 rapporto patrimoniale;
1 rilevato che non sono previste condizioni contrarie a norme imperative;
visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi , nato il [...] in [...], e nata il Parte_1 Parte_2
03/01/1980 in Catanzaro;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CATANZARO di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 3, parte II, serie A, anno 2011);
3) manda alla cancelleria per l'esecuzione degli adempimenti previsti all'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente Ufficiale di Stato Civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione;
4) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 11/02/2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
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