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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 30/06/2025, n. 1278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1278 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, nella persona del G.O.P., Avv. Chiara Malerba, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1013/2024 del ruolo generale affari contenziosi in data 18/3/2024 e spedita alla pubblica udienza di discussione del 27/6/2025, vertente tra
nella persona del suo legale Parte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Loreto D'Aiuto, come da mandato in atti attrice contro
e rappresentati e CP_1 Controparte_2 CP_3 Controparte_4 difesi dall'avv. Gloria Magalotti, come da mandato in atti
convenuti
OGGETTO: pagamento somme
CONCLUSIONI: Il difensore delle parti convenute concludono riportandosi alle conclusioni rassegnate nel corso del giudizio che qui si intendono come riportate integralmente.
La sentenza viene redatta ai sensi del novellato art. 132, co. 2, n. 4, cod. proc. civ. e art. 118 disp. att. cod. proc. civ., come modificati dalla Legge 69/2009.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato la Parte_1
nella persona del suo legale rappresentante pro tempore, assumeva di aver venduto in data
[...]
13/3/2018 al sig. , per il prezzo di € 6.900,00, oltre IVA, materiale vario ed in Persona_1 particolare barre di alluminio, lastre in policarbonato di colore blu, tubolari, guarnizioni per tutti i profili e accessori necessari per il montaggio.
Assumeva ancora parte attrice che il non aveva provveduto al pagamento della merce e CP_2 solo in data 18/1/2024 aveva appreso della morte dello stesso e, eseguiti gli accertamenti in ordine agli eredi del provvedeva a richiedere agli stessi, ma inutilmente, il pagamento. CP_2
1 Conveniva pertanto in giudizio i sigg. e CP_1 Controparte_2 CP_3 [...]
, quali eredi di , al fine sentirli condannare in solido al pagamento della CP_4 Persona_1 somma di € 6.900,00, quale corrispettivo della merce fornita al loro de cuius, oltre interessi e rivalutazione dalla data di messa in mora al soddisfo e spese di giudizio.
Con provvedimento del 12/11/2024 veniva dichiarata la nullità dell'atto di citazione ex art 164, comma 1, cpc in quanto contenente soltanto il parziale avvertimento previsto dall'art 163 comma 3
n. 7, per cui ne veniva disposta la rinnovazione, cui la società attrice provvedeva regolarmente.
Con comparsa depositata il 28/2/2025 si costituivano i sigg. CP_1 Controparte_2
e eccependo in via preliminare la improcedibilità della domanda CP_3 Controparte_4 non avendo parte attrice fornito la prova della qualità di eredi di essi convenuti, la inammissibilità/improcedibilità per carenza di legittimazione passiva degli stessi i quali avevano rinunciato all'eredità del loro de cuius ; in subordine il rigetto della domanda per Persona_1 la infondatezza della stessa e per assenza di prova del diritto preteso, il tutto con condanna al pagamento delle spese di giudizio.
All'udienza del 27/6/2025, la causa veniva riservata per la decisione in considerazione delle eccezioni preliminari formulate dai convenuti.
***
L'eccezione preliminare di difetto di legittimazione passiva formulata dai convenuti è fondata per cui la stessa merita accoglimento.
Invero, in tema di successioni “mortis causa”, la delazione che segue l'apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto, non è di per sè sola sufficiente all'acquisto della qualità di erede, essendo a tale effetto necessaria anche, da parte del chiamato, l'accettazione, mediante
“aditio” oppure per effetto di “pro herede gestio” oppure per la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 485 c.c..Ne consegue che, in ipotesi di giudizio instaurato nei confronti del preteso erede per debiti del “de cuius”, incombe su chiagisce, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., l'onere di provare l'assunzione da parte del convenuto della qualità di erede, la quale non può desumersi dalla mera chiamata all'eredità, non essendo prevista alcuna presunzione in tal senso, ma consegue solo all'accettazione dell'eredità, espressa o tacita, la cui ricorrenza rappresenta, quindi, un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio nella predetta qualità.” (Cass. sez. 5, 24 febbraio 2016 n. 3611).
Nel caso che ci occupa, i convenuti, costituendosi, hanno fornito la prova della intervenuta rinuncia all'eredità del loro dante causa, sig. , sin dal 18/10/2021 producendo l'atto di Persona_2 rinunzia, regolarmente registrato.
2 A fronte di tale prova documentale, alcuna contestazione è stata mossa dalla parte attrice la quale si
è limitata a prendere atto della rinuncia.
Per consolidato orientamento della S.C., che si condivide, in tema di successione mortis causa,
“l'inserzione dell'atto di rinuncia all'eredità nel registro delle successioni costituisce una forma di pubblicità funzionale a rendere la rinuncia opponibile ai terzi e non ai fini della sua validità . Ne consegue che il creditore ereditario, che agisca in giudizio contro l'erede per il pagamento dei debiti del “de cuius”, a fronte della produzione di un atto pubblico di rinunzia all'eredità , ha l'onere di provare, anche solo mediante l'acquisizione di una certificazione della cancelleria del Tribunale competente, il mancato inserimento dell'atto “de quo” nel registro delle successioni”.
In altri termini, la società attrice prima di iniziare il giudizio che ci occupa aveva l'onere di verificare, attraverso la consultazione dei registri di successione, che gli eredi legittimi del sig.
non avessero rinunciato all'eredità. Persona_2
Pertanto alla luce di principi sopra enunciati va dichiarato il difetto di legittimazione passiva dei convenuti.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e, previa applicazione della riduzione del valore medio nella misura del 30%, attesa la non difficoltà delle questioni trattate, vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il G.O.P., avv. Chiara Malerba, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con atto di citazione notificato dalla nella persona Parte_1 del suo legale rappresentante pro tempore, nei confronti di CP_1 Controparte_2 CP_3
e , così provvede:
[...] Controparte_4
1)dichiara il difetto di legittimazione passiva dei convenuti, per quanto esposto nella parte motiva;
2)condanna la società attrice al rimborso in favore dei convenuti delle spese di giudizio che liquida in € 2.368,00, già applicata la riduzione del 30%, oltre rimborso spese, CAP e IVA, come per legge.
Così deciso in Potenza, li 28/6/2025
IL G.O.P.
avv. Chiara Malerba
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