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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 29/09/2025, n. 1040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1040 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1842/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Prima CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Eugenia Pupa Presidente dott.ssa Manuela Palvarini Giudice dott.ssa Alessandra Ardito Giudice Relatore
all'esito dell'udienza del 24/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. r.g. 1842/2025 promosso da:
(C.F. ) con l'avv. IOZZO ADELINA presso il cui Parte_1 C.F._1 studio in Indirizzo Telematico ha eletto domicilio
RICORRENTE
Contro
(C.F. con l'avv. BUEMI ANTONELLA Controparte_1 C.F._2 presso il cui studio in via Calatafimi 20025 LEGNANO ha eletto domicilio
RESISTENTE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: modifica condizioni di divorzio
1 CONCLUSIONI
Alla prima udienza del 24/09/2025, dopo discussione, le parti precisavano congiuntamente le seguenti conclusioni:
“da ottobre 2025 l'AUU sarà percepito interamente dalla madre che si occuperà di depositare la documentazione all'INPS ed il padre rinuncia all'AUU.
Il padre da ottobre 2025 verserà alla madre € 200 per figlia entro il 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale. Il padre verserà alla madre la propria quota di AUU fino a quando INPS non riconoscerà la modifica.
Ove l'AUU venga ridotto, il padre verserà quanto manca per arrivare ad € 140,00.
Spese straordinarie ripartite al 50% e saranno regolate dal Protocollo della Corte d'Appello di
Milano.
Le parti concordano che il padre il venerdì mandi una mail alla madre con l'indicazione dei giorni in cui vedrà la settimana successiva. Per_1
Spese di lite compensate”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 1181/21, pubblicata in data 23/07/2021, R.G. n. 1104/2019, questo Tribunale dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra il Sig. e la Sig.ra Parte_1
, dalla cui unione erano nate (04.09.2006) ed (11.6.2010), Controparte_1 Per_2 Per_1 alle seguenti condizioni: “a )conferma delle condizioni di cui alla separazione consensuale, con aumento dell'assegno di mantenimento alle figlie da € 225 a € 250 mensili per ciascuna oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo della Corte d'Appello di Milano. L'assegno sarà rivalutato secondo gli indici istat prima decorrenza luglio 2020;
b) le figlie staranno col padre 3 settimane ad agosto”.
Con ricorso del 19/05/2025 il sig. adiva il Tribunale di Busto Arsizio affinché Parte_1 venissero ridotti i contributi economici per il mantenimento delle figlie, una delle quali divenuta maggiorenne, vista la riduzione delle sue entrate economiche.
La resistente si costituiva e chiedeva il rigetto delle avverse domande.
Alla prima udienza, dopo discussione, le parti chiedevano congiuntamente la modifica delle condizioni di divorzio come sopra ritrascritte.
Nulla osta all'accoglimento delle condizioni concordate fra le parti, rispettose delle esigenze della prole.
2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando fra le parti di cui in epigrafe, a parziale modifica delle condizioni di divorzio, recepisce le condizioni economiche concordate dalle parti, sopra integralmente riportate. Si confermano, per il resto, le statuuizioni di cui alla sentenza n. 1181/2021,
Tribunale di Busto Arsizio.
Busto Arsizio, camera di consiglio del 26/09/2025
Il Giudice Est. Il Presidente dott.ssa Alessandra Ardito dott.ssa Maria Eugenia Pupa
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Prima CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Eugenia Pupa Presidente dott.ssa Manuela Palvarini Giudice dott.ssa Alessandra Ardito Giudice Relatore
all'esito dell'udienza del 24/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. r.g. 1842/2025 promosso da:
(C.F. ) con l'avv. IOZZO ADELINA presso il cui Parte_1 C.F._1 studio in Indirizzo Telematico ha eletto domicilio
RICORRENTE
Contro
(C.F. con l'avv. BUEMI ANTONELLA Controparte_1 C.F._2 presso il cui studio in via Calatafimi 20025 LEGNANO ha eletto domicilio
RESISTENTE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: modifica condizioni di divorzio
1 CONCLUSIONI
Alla prima udienza del 24/09/2025, dopo discussione, le parti precisavano congiuntamente le seguenti conclusioni:
“da ottobre 2025 l'AUU sarà percepito interamente dalla madre che si occuperà di depositare la documentazione all'INPS ed il padre rinuncia all'AUU.
Il padre da ottobre 2025 verserà alla madre € 200 per figlia entro il 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale. Il padre verserà alla madre la propria quota di AUU fino a quando INPS non riconoscerà la modifica.
Ove l'AUU venga ridotto, il padre verserà quanto manca per arrivare ad € 140,00.
Spese straordinarie ripartite al 50% e saranno regolate dal Protocollo della Corte d'Appello di
Milano.
Le parti concordano che il padre il venerdì mandi una mail alla madre con l'indicazione dei giorni in cui vedrà la settimana successiva. Per_1
Spese di lite compensate”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 1181/21, pubblicata in data 23/07/2021, R.G. n. 1104/2019, questo Tribunale dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra il Sig. e la Sig.ra Parte_1
, dalla cui unione erano nate (04.09.2006) ed (11.6.2010), Controparte_1 Per_2 Per_1 alle seguenti condizioni: “a )conferma delle condizioni di cui alla separazione consensuale, con aumento dell'assegno di mantenimento alle figlie da € 225 a € 250 mensili per ciascuna oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo della Corte d'Appello di Milano. L'assegno sarà rivalutato secondo gli indici istat prima decorrenza luglio 2020;
b) le figlie staranno col padre 3 settimane ad agosto”.
Con ricorso del 19/05/2025 il sig. adiva il Tribunale di Busto Arsizio affinché Parte_1 venissero ridotti i contributi economici per il mantenimento delle figlie, una delle quali divenuta maggiorenne, vista la riduzione delle sue entrate economiche.
La resistente si costituiva e chiedeva il rigetto delle avverse domande.
Alla prima udienza, dopo discussione, le parti chiedevano congiuntamente la modifica delle condizioni di divorzio come sopra ritrascritte.
Nulla osta all'accoglimento delle condizioni concordate fra le parti, rispettose delle esigenze della prole.
2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando fra le parti di cui in epigrafe, a parziale modifica delle condizioni di divorzio, recepisce le condizioni economiche concordate dalle parti, sopra integralmente riportate. Si confermano, per il resto, le statuuizioni di cui alla sentenza n. 1181/2021,
Tribunale di Busto Arsizio.
Busto Arsizio, camera di consiglio del 26/09/2025
Il Giudice Est. Il Presidente dott.ssa Alessandra Ardito dott.ssa Maria Eugenia Pupa
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