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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 04/11/2025, n. 928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 928 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 932/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE I CIVILE
RIUNITA IN CAMERA DI CONSIGLIO NELLE PERSONE DEI SIGNORI MAGISTRATI:
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese PRESIDENTE ISTRUTTORE
Dott.ssa Silvia Orlando CONSIGLIERE
Dott.ssa Eleonora M. Pappalettere CONSIGLIERE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 932/2024 promosso da:
(P.IVA: ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Ugo Altomare ed elettivamente domiciliata in via telematica presso l'indirizzo PEC come da procura in atti. Email_1
- parte appellante - contro
(P.IVA: ), in Controparte_2 P.IVA_2
persona dei Commissari rappresentata e difesa dagli avvocati Cristian CP_2
FI, MI NN e IL MA ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano, Via del Lauro n. 9, come da procura in atti.
- parte appellata -
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, in riforma parziale della sentenza del Tribunale di Torino, Giudice Dott.ssa Comune Chiara, n. 2370/2024 del
19.04.2024 previa sospensione della efficacia esecutiva della sentenza per le ragioni esposte nel corpo del presente appello:
(i) Accertare e dichiarare l'insussistenza dei presupposti legittimanti la revocatoria fallimentare ex art 67 comma 2 l.f. in relazione al pagamento effettuato
1 nei confronti della di € 65.767,46 con ogni conseguente pronuncia Controparte_1 accertativa, dichiarativa e di condanna;
(ii) Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dell'istanza di sospensione proposta ed in conseguenza dell'accoglimento delle conclusioni di cui al precedente punto accertare e dichiarare il diritto di alla restituzione delle somme Controparte_1 che la stessa dovesse, medio tempore, corrispondere alla in CP_2 esecuzione della sentenza gravata.
(iii) Con vittoria di competenze, spese ed onorari.”
Per parte appellata:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione:
In via preliminare,
- non concedere la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 2370/2024 del
Tribunale di Torino, Dott.ssa Chiara Comune, pubblicata in data 19 aprile 2024, stante la totale assenza dei presupposti di legge;
In via principale:
- rigettare l'appello proposto da per tutti i motivi di cui in narrativa e, per Controparte_1
l'effetto, confermare la sentenza n. 2370/2024 del Tribunale di Torino, Dott.ssa Chiara
Comune, pubblicata in data 19 aprile 2024, nella parte in cui ha accolto la domanda di revocatoria fallimentare ex art. 67, comma 2, L.F.;
In via istruttoria: Con espressa riserva di ulteriore produzione documentale, di articolare mezzi istruttori e con ogni altra salvezza.
In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari professionali, oltre accessori di legge.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione notificato il 17.07.2023 conveniva in giudizio CP_2 CP_1 davanti al Tribunale di Torino, al fine di ottenere la revocatoria della somma di €
65.767,46. Il contenzioso originava dal contratto di appalto stipulato tra il Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti e , la quale a sua volta subappaltava i lavori a CP_2
in data 11.11.2015. CP_1
Nelle more dell'esecuzione dei contratti, il Tribunale di Torino dichiarava lo stato di insolvenza di con sentenza n. 34/2020 del 04.02.2020 e, con decreto del CP_2
21.07.2020, dichiarava aperta la procedura di amministrazione straordinaria, con relativa
2 approvazione del programma di cessione dei complessi aziendali presentato dai
Commissari Straordinari.
Da tale programma emergevano alcuni pagamenti effettuati dal MIT direttamente alla subappaltatrice in particolare: (i) € 51.523,86 del 08.08.2019 e (ii) € 14.243,60 del CP_1
22.10.2019; veniva convenuta in giudizio, pertanto, per la revocatoria fallimentare ex CP_1 art. 67, commi 1 e 2 l.f., per la somma complessiva di € 65.767,46. I suddetti pagamenti erano stati preceduti da una comunicazione del 26.06.2019 con cui il MIT aveva dato atto a e a che avrebbe proceduto al pagamento diretto della subappaltatrice, CP_2 CP_1
a far data dal 01.01.2019. si costituiva ritualmente in giudizio e chiedeva il rigetto della domanda revocatoria CP_1
presentata da controparte.
La sentenza di primo grado
Con la sentenza n. 2370/2024 depositata il 19.04.2024 e non notificata, il Tribunale di
Torino revocava il pagamento di € 65.767,46 effettuato dal MIT a favore di ai sensi CP_1 dell'art. 67, comma 2 l.f. e condannava parte convenuta al pagamento delle spese processuali liquidate in € 9.142,00, oltre CU, spese di notifica, rimborso spese forfettarie
15% e successive occorrende.
Il Tribunale, previa disamina dei fatti di causa, respingeva la domanda di revocatoria ex art. 67, comma 1 n. 2 l.f., in quanto mancava il requisito necessario dell'anormalità del mezzo di pagamento, così come disciplinato anche dall'art. 118 del D.lgs. 163/2006 in materia di subappalto.
Accoglieva, invece, la domanda di revocatoria ai sensi dell'art. 67, comma 2 l.f., in quanto il pagamento contestato era avvenuto durante il cosiddetto “periodo sospetto”, ossia nei sei mesi precedenti la dichiarazione di fallimento della . Nel caso di specie, i CP_2 pagamenti erano avvenuti l'08.08.2019 e il 22.10.2019, mentre l'insolvenza di CP_2 era stata dichiarata il 04.02.2020. Non rilevava, secondo il Tribunale, l'eccezione sollevata dalla parte convenuta, secondo cui il termine semestrale doveva decorrere dalla data della comunicazione del MIT (26.06.2019) e non dalla data di esecuzione dei singoli pagamenti;
secondo la giurisprudenza di legittimità, invero, il dies a quo decorre dalla data in cui è effettivamente avvenuto il pagamento, e non prima, in quanto fino a quel momento è possibile evitare l'esecuzione del versamento non dovuto.
Secondo il Giudice di primo grado parte attrice aveva correttamente provato la sussistenza del requisito della scientia decotionis in capo alla controparte, mediante elementi indiziari
3 “gravi, precisi e concordanti” così come richiamati dagli artt. 2727 e 2729 c.c. In particolare, il Tribunale dava atto che:
(i) aveva espressamente richiesto al MIT il pagamento diretto di quanto CP_1 dovuto da , la quale da tempo era insolvente nei confronti della CP_2 propria subappaltatrice: parte convenuta era, pertanto, consapevole del fatto che non era in grado di far fronte alle proprie obbligazioni;
CP_2
(ii) con comunicazione del 10.04.2020 il MIT aveva dato atto che aveva CP_1 comunicato un credito nei confronti di pari ad € 433.738,57 relativo CP_2 alle spettanze degli anni 2017 e 2018: seppur successiva alla dichiarazione di insolvenza di parte attrice, tale comunicazione provava che era già da CP_1 tempo a conoscenza dell'ingente debito di , a riprova della CP_2 consapevolezza dello stato di insolvenza;
(iii) parte attrice aveva prodotto numerosi articoli di giornale che attestavano la crisi economica della società sin dal 2017, i quali valevano come presunzioni semplici al fine di provare la scientia decotionis in capo a CP_1
(iv) i bilanci di , facilmente consultabili da parte dei soggetti inseriti CP_2 nell'ambiente imprenditoriale, avevano evidenziato la gravità delle difficoltà economiche della società: dalla lettura dei suddetti parte convenuta avrebbe potuto rilevare lo stato di insolvenza dell'appaltatrice.
Alla luce di tutti i suddetti elementi, il Tribunale riteneva provato il requisito della scientia decotionis ed accoglieva, pertanto, la revocatoria ex art. 67, comma 2, l.f.
Il giudizio di appello
Con atto di citazione ritualmente notificato, impugnava la sentenza del Controparte_1
Tribunale di Torino, chiedendone la riforma per i motivi di seguito esposti.
Con il primo motivo di appello, parte appellante lamentava l'erroneità del capo della sentenza con cui era stata accolta la revocatoria ex art. 67, comma 2 l.f., vista anche la violazione dell'art. 118 D.lgs. 163/2006. In particolare, contestava la sussistenza dei presupposti di fatto e diritto assunti in primo grado al fine di provare il requisito della scientia decotionis.
Parte appellante riteneva che il pagamento eseguito dal MIT non potesse essere revocato, in quanto predisposto al fine di adempiere ad un obbligo giuridico proprio del Ministero e non dell'appaltatrice . L'appaltatrice, invero, aveva ritardato nell'inviare alla CP_2
Stazione Appaltante le quietanze di pagamento relative alle prestazioni eseguite dalla
Co subappaltatrice tra il 01.07.2017 e il 31.12.2018; la , pertanto, decideva
4 volontariamente di erogare i pagamenti direttamente alla subappaltatrice e comunicava tale decisione alle parti in data 10.04.2019. Secondo parte appellante, pertanto, il MIT assumeva direttamente la responsabilità dei pagamenti a favore della subappaltatrice, al fine di preservare la continuità dell'erogazione del servizio. Gravava, quindi, in capo alla
Stazione Appaltante un obbligo diretto di eseguire il pagamento, la cui violazione comportava una responsabilità extracontrattuale per la lesione del diritto di credito del terzo subappaltatore. Parte appellante richiamava, altresì, diversa giurisprudenza, la quale sanciva la legittimità del pagamento diretto da parte della Stazione Appaltante al subappaltatore. L'assunzione di tale obbligazione di pagamento diretto alla subappaltatrice, in ogni caso, avveniva al di fuori del cosiddetto “periodo sospetto”, in quanto era stata comunicata alle società in data 10.04.2019.
Parte appellante aggiungeva, altresì, che a nulla rilevava la procedura concorsuale in atto, in quanto non sarebbe stata soddisfatta del proprio credito, essendo questo scaturito da un'obbligazione propria della Stazione Appaltante e non di . Il MIT, invero, CP_2 pagando direttamente il subappaltatore non adempiva a un'obbligazione del terzo. La giurisprudenza di legittimità, inoltre, ricomprendeva il rapporto intercorrente tra Stazione
Appaltante e subappaltatore all'interno della categoria del contratto sociale qualificato, al cui interno sorgono doveri di protezione e cooperazione al fine di raggiungere uno scopo comune tra le parti. La sentenza impugnata, al contrario, ricomprendeva erroneamente il caso controverso all'ipotesi di delegazione di pagamento.
Parte appellante affermava, infine, che ritenere il credito della subappaltatrice idoneo a concorrere nella procedura concorsuale con gli altri creditori, avrebbe significato attribuire il corrispettivo per i servizi di subappalto al finanziamento di debiti ultronei della società appaltatrice.
Con il secondo motivo di appello, parte appellante contestava la sussistenza del requisito della scientia decotionis, individuata dal Tribunale sulla base di semplici circostanze indiziarie. Sosteneva che, nonostante la possibilità di utilizzare elementi presuntivi ex art. 2729 c.c., la disciplina in materia fallimentare richiede una concreta situazione psicologica in capo al soggetto, tale da far ritenere provata una conoscenza effettiva dello stato di decozione. Parte appellante contestava gli elementi da cui il Giudice di primo grado aveva ritenuto provata la scientia decotionis e, in particolare, sosteneva che:
(i) il ritardo nel pagamento dei propri debiti da parte di non fosse un CP_2 elemento di prova dello stato di insolvenza, in quanto una società può rendersi inadempiente per numerose ragioni. Parte appellante rilevava come il mancato
5 pagamento fosse uso comune nell'ambito imprenditoriale italiano e, dunque, non sintomatico di uno stato di insolvenza, tanto più che il D.lgs. 50/2016, proprio per tutelare le PMI dal suddetto comportamento inadempiente, prevede il pagamento diretto alle subappaltatrici da parte delle Stazioni Appaltanti;
(ii) la comunicazione con cui la Stazione Appaltante aveva reso edotte le parti di voler procedere al pagamento diretto a favore della subappaltatrice risaliva al
10.04.2019, mentre la dichiarazione di insolvenza avveniva nel febbraio del
2020, dunque 10 mesi dopo, ampiamente al di fuori del semestre del cosiddetto
“periodo sospetto”; Co (iii) la richiesta con cui aveva domandato alla il pagamento diretto delle commesse non provava la conoscenza dello stato di decozione di , CP_2 ma era semplicemente l'esercizio di una legittima facoltà della subappaltatrice;
(iv) la comunicazione del MIT del 10.04.2020 non era elemento indiziario della scientia decotionis, essendo successiva alla dichiarazione di insolvenza;
(v) gli articoli di giornale prodotti in primo grado erano stati interpretati dal Tribunale in maniera parziale e non corretta (dall'articolo del 31.07.2019, ad esempio, si evinceva che vantava un credito di 17 milioni di euro nei confronti di CP_2 diversi Ministeri;
ancora, in un articolo dello stesso anno la società smentiva la possibilità di avviare una procedura di amministrazione controllata). Dai suddetti articoli, dunque, non si ricavava con certezza l'insolvenza della società, bensì semplicemente un momentaneo stato di difficoltà economica dovuto al mancato recupero dei crediti di;
CP_2
(vi) nel secondo semestre del 2019 redigeva un piano strategico per gli CP_2 anni 2020/2022-24, prevedendo un bilancio di 450 milioni di euro di fatturato e una crescita annua del 26%, tracciando quindi un quadro molto ottimistico della futura condizione economica della società.
(vii) non sussisteva un obbligo di legge alla consultazione dei bilanci della società appaltatrice, per cui i bilanci depositati in primo grado non potevano costituire elementi di prova dello stato di insolvenza.
Parte appellante domandava, pertanto, la dichiarazione di insussistenza dei presupposti necessari per la revocatoria fallimentare e, nell'ipotesi di rigetto dell'istanza di sospensione, la dichiarazione del proprio diritto alla restituzione delle somme che la stessa dovesse corrispondere alla controparte in esecuzione della sentenza impugnata;
in ogni caso, “con vittoria di competenze, spese ed onorari”.
6 Si costituiva in giudizio , chiedendo il Controparte_2 rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto e in diritto.
Preliminarmente, parte appellata affermava che i due motivi di doglianza presentati da controparte potessero essere racchiusi in un unico motivo di appello, in quanto riconducibili alla medesima fattispecie relativa alla prova del requisito della scientia decotionis. Affermava che la contestazione di parte appellante si fondava esclusivamente sull'asserita inesistenza dei presupposti richiesti dall'art. 67, comma 2, l.f., per la quale però controparte non aveva fornito alcuna prova.
Parte appellata sosteneva che, pur volendo riconoscere il pagamento diretto del MIT a titolo di adempimento di un'obbligazione propria e non una delegazione di pagamento, in ogni caso il versamento avveniva durante il cosiddetto “periodo sospetto” ed era, pertanto, soggetto a revoca: parte appellante non aveva in alcun modo fornito prova contraria sul punto.
Parte appellata affermava, poi, che, sulla base della consolidata giurisprudenza in materia, era possibile provare il requisito della scientia decotionis mediante elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, così come correttamente operato dal Tribunale. A tal proposito, richiamava e si conformava alle motivazioni di primo grado, deducendo che: (i) la comunicazione del MIT del 10.04.2020 si riferiva ad un debito di a favore di CP_2 per complessivi € 400.000,00, creatosi già molto prima della dichiarazione di CP_1
insolvenza di parte appellata, presumendosi pertanto che fosse a conoscenza dello CP_1
stato di decozione della propria debitrice e (ii) in merito agli articoli di giornale, controparte si era limitata a una contestazione parziale, in quanto dalla complessità dei documenti depositati si evinceva un dissesto finanziario iniziato già nel 2017.
Parte appellata evidenziava, inoltre, come controparte negasse alcun obbligo di visionare i bilanci di , ma richiamasse a proprio favore un piano strategico del 2019, CP_2
assumendo un comportamento processuale contraddittorio;
in ogni caso, il suddetto piano veniva richiamato (e non prodotto in atti) per la prima volta in sede di appello. Era, inoltre, pacifico che i pagamenti contestati fossero avvenuti all'interno del periodo sospetto: non rilevava, come sostenuto da controparte, la data della comunicazione con la quale il MIT aveva deciso di procedere al pagamento diretto, in quanto il dies a quo per il semestre sospetto decorreva dalla data di effettiva esecuzione dei pagamenti.
Parte appellata, pertanto, chiedeva il rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza e il rigetto dell'appello, con conseguente conferma della
7 sentenza impugnata;
in ogni caso “con vittoria di spese, competenze ed onorari professionali, oltre accessori di legge”.
Precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto da è infondato e va, pertanto, respinto. Controparte_1
Preliminarmente, occorre ribadire quanto già correttamente statuito dal Giudice di primo grado circa l'individuazione del dies a quo da cui fare decorrere il termine semestrale previsto dall'art. 67, comma 2 L.F.; nel caso di specie, invero, è pacifico che detto termine decorra dal momento di esecuzione dei singoli pagamenti (vale a dire 08.08.2019 e
22.10.2019), e non dalla data di comunicazione della decisione del MIT di eseguire direttamente in capo alla subappaltatrice i versamenti dovuti. La norma, infatti, statuisce chiaramente che sono revocabili i pagamenti “compiuti” entro i sei mesi precedenti la dichiarazione di fallimento, riferendosi perciò al momento di effettiva esecuzione del versamento. Essendo stato dichiarato il fallimento della con sentenza Controparte_2 del 04.02.2020, i suddetti pagamenti erano ricompresi nel cosiddetto “periodo sospetto”; nel caso di specie sussiste, pertanto, l'elemento oggettivo temporale normativamente previsto.
Non è, altresì, accoglibile l'interpretazione di parte appellante circa la qualificazione della delegazione di pagamento operata dal MIT quale obbligazione propria del Ministero e, in quanto tale, non revocabile. Come espressamente dichiarato dalla stessa subappaltatrice,
l'esecuzione dei due pagamenti controversi da parte della Stazione Appaltante avvenivano in seguito a comunicazione del 10.04.2020 con cui il Ministero affermava che avrebbe pagato direttamente la subappaltatrice, vista l'inadempienza di . Era stata, CP_2
invero, la stessa a rivolgersi alla Stazione Appaltante per ottenere il saldo di quanto CP_1 dovuto a fronte delle prestazioni già eseguite e non retribuite dall'appaltatrice, chiedendo l'applicazione della delegazione di pagamento: si esclude, pertanto, l'insorgenza di un'obbligazione autonoma e propria della Stazione Appaltante, la quale si era limitata ad eseguire l'obbligazione dell'appaltatrice inadempiente. I versamenti controversi, in ogni caso, avvenivano all'interno del periodo sospetto ed erano, quindi, pacificamente revocabili.
Per quanto attiene al motivo di appello relativo all'insussistenza del requisito soggettivo della scientia decotionis in capo alla la Corte evidenzia come la giurisprudenza CP_1
di legittimità sia ormai concorde nel ritenere che il suddetto requisito soggettivo possa essere provato anche mediante presunzioni (ex multis, Cass., ord. n. 4206 del 24.02.2006,
8 Cass., ord. n. 2018 del 28.01.2025). Non rileva il mero richiamo di parte appellante alle presunzioni “gravi, precisi e concordanti” indicate dall'art. 2729 c.c., in quanto la Corte di
Cassazione ha precisato che la gravità, la precisione e la concordanza che connotano le presunzioni semplici devono essere rapportate all'uomo di media prudenza e avvedutezza, attese le sue “qualità personali e professionali” (Cass., ord. n. 13002 del
15.05.2019).
Nel caso di specie, è indubbia la qualifica professionale in capo alla subappaltatrice, sufficiente ad indurre quest'ultima ad individuare una situazione di insolvenza, e non di mera difficoltà economica, in capo a La stessa parte appellante, invero, Controparte_2 sottolineava la sussistenza di un proprio credito nei confronti di pari ad € CP_2
433.738,57 relativo alle spettanze degli anni 2017 e 2018, sintomo che da tempo CP_1 era a conoscenza delle inadempienze dell'appaltatrice. A nulla rileva che, secondo parte appellante, il ritardo nei pagamenti delle obbligazioni fosse uso comune nell'ambito imprenditoriale italiano, in quanto nel caso di specie non si trattava di un momentaneo blocco dei versamenti dovuto ad una temporanea assenza di liquidità in capo alla debitrice, bensì di un grave stato di insolvenza ravvisabile sin dal 2017, cioè ben tre anni prima rispetto alla dichiarazione di fallimento della . CP_2
Ancora, gli articoli di giornale richiamati dalla parte appellante rappresentano un ulteriore elemento che avrebbe dovuto indurre la stessa ad interessarsi della situazione economica dell'appaltatrice, tanto più che - allarmata dall'inadempienza di - aveva CP_1 CP_2 richiesto l'intervento della Stazione Appaltante, affinché provvedesse al saldo di quanto dovuto dall'appaltatrice mediante delegazione di pagamento.
La Corte ritiene che da tutti i suddetti elementi sia possibile individuare la conoscenza dello stato di insolvenza di da parte di e, dunque, ritenere senza CP_2 CP_1 ombra di dubbio provato l'elemento soggettivo della scientia decotionis in capo a parte appellante.
Respinge, pertanto, l'appello e conferma la sentenza impugnata.
Spese legali
Atteso l'esito del giudizio e il rigetto dell'appello, si ritiene che le spese del presente grado vadano poste a carico della parte soccombente.
Per quanto attiene alla determinazione delle spese di lite, queste vanno liquidate con riferimento allo scaglione di valore ricompreso tra € 52.001,00 ed € 260.000,00, sulla base del valore medio.
9 Ex art. 13, comma 1 quater DPR n. 115/2002, sussistono, inoltre, i presupposti perché parte appellante sia dichiarata tenuta a versare un'ulteriore somma a titolo di contributo unificato, pari a quella dovuta per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Controparte_1 Controparte_2
, avverso la sentenza n. n. 2370/2024 del Tribunale di Torino, depositata in
[...]
data 19.04.2024:
a) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
b) condanna parte appellante al pagamento delle spese legali del Controparte_1 presente grado di giudizio in favore della parte appellata
[...]
, liquidate in complessivi € 9.991,00, di cui € 2.977,00 Controparte_2 per fase di studio, € 1.911,00 per fase introduttiva ed € 5.103,00 per fase decisionale, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario del 15%;
c) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater DPR n.
115/2002 a carico di parte appellante.
Così deciso in Torino, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile della Corte
d'Appello, il 10.10.2025.
Il Presidente Estensore
Dott.ssa Emanuela Germano Cortes
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE I CIVILE
RIUNITA IN CAMERA DI CONSIGLIO NELLE PERSONE DEI SIGNORI MAGISTRATI:
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese PRESIDENTE ISTRUTTORE
Dott.ssa Silvia Orlando CONSIGLIERE
Dott.ssa Eleonora M. Pappalettere CONSIGLIERE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 932/2024 promosso da:
(P.IVA: ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Ugo Altomare ed elettivamente domiciliata in via telematica presso l'indirizzo PEC come da procura in atti. Email_1
- parte appellante - contro
(P.IVA: ), in Controparte_2 P.IVA_2
persona dei Commissari rappresentata e difesa dagli avvocati Cristian CP_2
FI, MI NN e IL MA ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano, Via del Lauro n. 9, come da procura in atti.
- parte appellata -
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, in riforma parziale della sentenza del Tribunale di Torino, Giudice Dott.ssa Comune Chiara, n. 2370/2024 del
19.04.2024 previa sospensione della efficacia esecutiva della sentenza per le ragioni esposte nel corpo del presente appello:
(i) Accertare e dichiarare l'insussistenza dei presupposti legittimanti la revocatoria fallimentare ex art 67 comma 2 l.f. in relazione al pagamento effettuato
1 nei confronti della di € 65.767,46 con ogni conseguente pronuncia Controparte_1 accertativa, dichiarativa e di condanna;
(ii) Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dell'istanza di sospensione proposta ed in conseguenza dell'accoglimento delle conclusioni di cui al precedente punto accertare e dichiarare il diritto di alla restituzione delle somme Controparte_1 che la stessa dovesse, medio tempore, corrispondere alla in CP_2 esecuzione della sentenza gravata.
(iii) Con vittoria di competenze, spese ed onorari.”
Per parte appellata:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione:
In via preliminare,
- non concedere la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 2370/2024 del
Tribunale di Torino, Dott.ssa Chiara Comune, pubblicata in data 19 aprile 2024, stante la totale assenza dei presupposti di legge;
In via principale:
- rigettare l'appello proposto da per tutti i motivi di cui in narrativa e, per Controparte_1
l'effetto, confermare la sentenza n. 2370/2024 del Tribunale di Torino, Dott.ssa Chiara
Comune, pubblicata in data 19 aprile 2024, nella parte in cui ha accolto la domanda di revocatoria fallimentare ex art. 67, comma 2, L.F.;
In via istruttoria: Con espressa riserva di ulteriore produzione documentale, di articolare mezzi istruttori e con ogni altra salvezza.
In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari professionali, oltre accessori di legge.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione notificato il 17.07.2023 conveniva in giudizio CP_2 CP_1 davanti al Tribunale di Torino, al fine di ottenere la revocatoria della somma di €
65.767,46. Il contenzioso originava dal contratto di appalto stipulato tra il Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti e , la quale a sua volta subappaltava i lavori a CP_2
in data 11.11.2015. CP_1
Nelle more dell'esecuzione dei contratti, il Tribunale di Torino dichiarava lo stato di insolvenza di con sentenza n. 34/2020 del 04.02.2020 e, con decreto del CP_2
21.07.2020, dichiarava aperta la procedura di amministrazione straordinaria, con relativa
2 approvazione del programma di cessione dei complessi aziendali presentato dai
Commissari Straordinari.
Da tale programma emergevano alcuni pagamenti effettuati dal MIT direttamente alla subappaltatrice in particolare: (i) € 51.523,86 del 08.08.2019 e (ii) € 14.243,60 del CP_1
22.10.2019; veniva convenuta in giudizio, pertanto, per la revocatoria fallimentare ex CP_1 art. 67, commi 1 e 2 l.f., per la somma complessiva di € 65.767,46. I suddetti pagamenti erano stati preceduti da una comunicazione del 26.06.2019 con cui il MIT aveva dato atto a e a che avrebbe proceduto al pagamento diretto della subappaltatrice, CP_2 CP_1
a far data dal 01.01.2019. si costituiva ritualmente in giudizio e chiedeva il rigetto della domanda revocatoria CP_1
presentata da controparte.
La sentenza di primo grado
Con la sentenza n. 2370/2024 depositata il 19.04.2024 e non notificata, il Tribunale di
Torino revocava il pagamento di € 65.767,46 effettuato dal MIT a favore di ai sensi CP_1 dell'art. 67, comma 2 l.f. e condannava parte convenuta al pagamento delle spese processuali liquidate in € 9.142,00, oltre CU, spese di notifica, rimborso spese forfettarie
15% e successive occorrende.
Il Tribunale, previa disamina dei fatti di causa, respingeva la domanda di revocatoria ex art. 67, comma 1 n. 2 l.f., in quanto mancava il requisito necessario dell'anormalità del mezzo di pagamento, così come disciplinato anche dall'art. 118 del D.lgs. 163/2006 in materia di subappalto.
Accoglieva, invece, la domanda di revocatoria ai sensi dell'art. 67, comma 2 l.f., in quanto il pagamento contestato era avvenuto durante il cosiddetto “periodo sospetto”, ossia nei sei mesi precedenti la dichiarazione di fallimento della . Nel caso di specie, i CP_2 pagamenti erano avvenuti l'08.08.2019 e il 22.10.2019, mentre l'insolvenza di CP_2 era stata dichiarata il 04.02.2020. Non rilevava, secondo il Tribunale, l'eccezione sollevata dalla parte convenuta, secondo cui il termine semestrale doveva decorrere dalla data della comunicazione del MIT (26.06.2019) e non dalla data di esecuzione dei singoli pagamenti;
secondo la giurisprudenza di legittimità, invero, il dies a quo decorre dalla data in cui è effettivamente avvenuto il pagamento, e non prima, in quanto fino a quel momento è possibile evitare l'esecuzione del versamento non dovuto.
Secondo il Giudice di primo grado parte attrice aveva correttamente provato la sussistenza del requisito della scientia decotionis in capo alla controparte, mediante elementi indiziari
3 “gravi, precisi e concordanti” così come richiamati dagli artt. 2727 e 2729 c.c. In particolare, il Tribunale dava atto che:
(i) aveva espressamente richiesto al MIT il pagamento diretto di quanto CP_1 dovuto da , la quale da tempo era insolvente nei confronti della CP_2 propria subappaltatrice: parte convenuta era, pertanto, consapevole del fatto che non era in grado di far fronte alle proprie obbligazioni;
CP_2
(ii) con comunicazione del 10.04.2020 il MIT aveva dato atto che aveva CP_1 comunicato un credito nei confronti di pari ad € 433.738,57 relativo CP_2 alle spettanze degli anni 2017 e 2018: seppur successiva alla dichiarazione di insolvenza di parte attrice, tale comunicazione provava che era già da CP_1 tempo a conoscenza dell'ingente debito di , a riprova della CP_2 consapevolezza dello stato di insolvenza;
(iii) parte attrice aveva prodotto numerosi articoli di giornale che attestavano la crisi economica della società sin dal 2017, i quali valevano come presunzioni semplici al fine di provare la scientia decotionis in capo a CP_1
(iv) i bilanci di , facilmente consultabili da parte dei soggetti inseriti CP_2 nell'ambiente imprenditoriale, avevano evidenziato la gravità delle difficoltà economiche della società: dalla lettura dei suddetti parte convenuta avrebbe potuto rilevare lo stato di insolvenza dell'appaltatrice.
Alla luce di tutti i suddetti elementi, il Tribunale riteneva provato il requisito della scientia decotionis ed accoglieva, pertanto, la revocatoria ex art. 67, comma 2, l.f.
Il giudizio di appello
Con atto di citazione ritualmente notificato, impugnava la sentenza del Controparte_1
Tribunale di Torino, chiedendone la riforma per i motivi di seguito esposti.
Con il primo motivo di appello, parte appellante lamentava l'erroneità del capo della sentenza con cui era stata accolta la revocatoria ex art. 67, comma 2 l.f., vista anche la violazione dell'art. 118 D.lgs. 163/2006. In particolare, contestava la sussistenza dei presupposti di fatto e diritto assunti in primo grado al fine di provare il requisito della scientia decotionis.
Parte appellante riteneva che il pagamento eseguito dal MIT non potesse essere revocato, in quanto predisposto al fine di adempiere ad un obbligo giuridico proprio del Ministero e non dell'appaltatrice . L'appaltatrice, invero, aveva ritardato nell'inviare alla CP_2
Stazione Appaltante le quietanze di pagamento relative alle prestazioni eseguite dalla
Co subappaltatrice tra il 01.07.2017 e il 31.12.2018; la , pertanto, decideva
4 volontariamente di erogare i pagamenti direttamente alla subappaltatrice e comunicava tale decisione alle parti in data 10.04.2019. Secondo parte appellante, pertanto, il MIT assumeva direttamente la responsabilità dei pagamenti a favore della subappaltatrice, al fine di preservare la continuità dell'erogazione del servizio. Gravava, quindi, in capo alla
Stazione Appaltante un obbligo diretto di eseguire il pagamento, la cui violazione comportava una responsabilità extracontrattuale per la lesione del diritto di credito del terzo subappaltatore. Parte appellante richiamava, altresì, diversa giurisprudenza, la quale sanciva la legittimità del pagamento diretto da parte della Stazione Appaltante al subappaltatore. L'assunzione di tale obbligazione di pagamento diretto alla subappaltatrice, in ogni caso, avveniva al di fuori del cosiddetto “periodo sospetto”, in quanto era stata comunicata alle società in data 10.04.2019.
Parte appellante aggiungeva, altresì, che a nulla rilevava la procedura concorsuale in atto, in quanto non sarebbe stata soddisfatta del proprio credito, essendo questo scaturito da un'obbligazione propria della Stazione Appaltante e non di . Il MIT, invero, CP_2 pagando direttamente il subappaltatore non adempiva a un'obbligazione del terzo. La giurisprudenza di legittimità, inoltre, ricomprendeva il rapporto intercorrente tra Stazione
Appaltante e subappaltatore all'interno della categoria del contratto sociale qualificato, al cui interno sorgono doveri di protezione e cooperazione al fine di raggiungere uno scopo comune tra le parti. La sentenza impugnata, al contrario, ricomprendeva erroneamente il caso controverso all'ipotesi di delegazione di pagamento.
Parte appellante affermava, infine, che ritenere il credito della subappaltatrice idoneo a concorrere nella procedura concorsuale con gli altri creditori, avrebbe significato attribuire il corrispettivo per i servizi di subappalto al finanziamento di debiti ultronei della società appaltatrice.
Con il secondo motivo di appello, parte appellante contestava la sussistenza del requisito della scientia decotionis, individuata dal Tribunale sulla base di semplici circostanze indiziarie. Sosteneva che, nonostante la possibilità di utilizzare elementi presuntivi ex art. 2729 c.c., la disciplina in materia fallimentare richiede una concreta situazione psicologica in capo al soggetto, tale da far ritenere provata una conoscenza effettiva dello stato di decozione. Parte appellante contestava gli elementi da cui il Giudice di primo grado aveva ritenuto provata la scientia decotionis e, in particolare, sosteneva che:
(i) il ritardo nel pagamento dei propri debiti da parte di non fosse un CP_2 elemento di prova dello stato di insolvenza, in quanto una società può rendersi inadempiente per numerose ragioni. Parte appellante rilevava come il mancato
5 pagamento fosse uso comune nell'ambito imprenditoriale italiano e, dunque, non sintomatico di uno stato di insolvenza, tanto più che il D.lgs. 50/2016, proprio per tutelare le PMI dal suddetto comportamento inadempiente, prevede il pagamento diretto alle subappaltatrici da parte delle Stazioni Appaltanti;
(ii) la comunicazione con cui la Stazione Appaltante aveva reso edotte le parti di voler procedere al pagamento diretto a favore della subappaltatrice risaliva al
10.04.2019, mentre la dichiarazione di insolvenza avveniva nel febbraio del
2020, dunque 10 mesi dopo, ampiamente al di fuori del semestre del cosiddetto
“periodo sospetto”; Co (iii) la richiesta con cui aveva domandato alla il pagamento diretto delle commesse non provava la conoscenza dello stato di decozione di , CP_2 ma era semplicemente l'esercizio di una legittima facoltà della subappaltatrice;
(iv) la comunicazione del MIT del 10.04.2020 non era elemento indiziario della scientia decotionis, essendo successiva alla dichiarazione di insolvenza;
(v) gli articoli di giornale prodotti in primo grado erano stati interpretati dal Tribunale in maniera parziale e non corretta (dall'articolo del 31.07.2019, ad esempio, si evinceva che vantava un credito di 17 milioni di euro nei confronti di CP_2 diversi Ministeri;
ancora, in un articolo dello stesso anno la società smentiva la possibilità di avviare una procedura di amministrazione controllata). Dai suddetti articoli, dunque, non si ricavava con certezza l'insolvenza della società, bensì semplicemente un momentaneo stato di difficoltà economica dovuto al mancato recupero dei crediti di;
CP_2
(vi) nel secondo semestre del 2019 redigeva un piano strategico per gli CP_2 anni 2020/2022-24, prevedendo un bilancio di 450 milioni di euro di fatturato e una crescita annua del 26%, tracciando quindi un quadro molto ottimistico della futura condizione economica della società.
(vii) non sussisteva un obbligo di legge alla consultazione dei bilanci della società appaltatrice, per cui i bilanci depositati in primo grado non potevano costituire elementi di prova dello stato di insolvenza.
Parte appellante domandava, pertanto, la dichiarazione di insussistenza dei presupposti necessari per la revocatoria fallimentare e, nell'ipotesi di rigetto dell'istanza di sospensione, la dichiarazione del proprio diritto alla restituzione delle somme che la stessa dovesse corrispondere alla controparte in esecuzione della sentenza impugnata;
in ogni caso, “con vittoria di competenze, spese ed onorari”.
6 Si costituiva in giudizio , chiedendo il Controparte_2 rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto e in diritto.
Preliminarmente, parte appellata affermava che i due motivi di doglianza presentati da controparte potessero essere racchiusi in un unico motivo di appello, in quanto riconducibili alla medesima fattispecie relativa alla prova del requisito della scientia decotionis. Affermava che la contestazione di parte appellante si fondava esclusivamente sull'asserita inesistenza dei presupposti richiesti dall'art. 67, comma 2, l.f., per la quale però controparte non aveva fornito alcuna prova.
Parte appellata sosteneva che, pur volendo riconoscere il pagamento diretto del MIT a titolo di adempimento di un'obbligazione propria e non una delegazione di pagamento, in ogni caso il versamento avveniva durante il cosiddetto “periodo sospetto” ed era, pertanto, soggetto a revoca: parte appellante non aveva in alcun modo fornito prova contraria sul punto.
Parte appellata affermava, poi, che, sulla base della consolidata giurisprudenza in materia, era possibile provare il requisito della scientia decotionis mediante elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, così come correttamente operato dal Tribunale. A tal proposito, richiamava e si conformava alle motivazioni di primo grado, deducendo che: (i) la comunicazione del MIT del 10.04.2020 si riferiva ad un debito di a favore di CP_2 per complessivi € 400.000,00, creatosi già molto prima della dichiarazione di CP_1
insolvenza di parte appellata, presumendosi pertanto che fosse a conoscenza dello CP_1
stato di decozione della propria debitrice e (ii) in merito agli articoli di giornale, controparte si era limitata a una contestazione parziale, in quanto dalla complessità dei documenti depositati si evinceva un dissesto finanziario iniziato già nel 2017.
Parte appellata evidenziava, inoltre, come controparte negasse alcun obbligo di visionare i bilanci di , ma richiamasse a proprio favore un piano strategico del 2019, CP_2
assumendo un comportamento processuale contraddittorio;
in ogni caso, il suddetto piano veniva richiamato (e non prodotto in atti) per la prima volta in sede di appello. Era, inoltre, pacifico che i pagamenti contestati fossero avvenuti all'interno del periodo sospetto: non rilevava, come sostenuto da controparte, la data della comunicazione con la quale il MIT aveva deciso di procedere al pagamento diretto, in quanto il dies a quo per il semestre sospetto decorreva dalla data di effettiva esecuzione dei pagamenti.
Parte appellata, pertanto, chiedeva il rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza e il rigetto dell'appello, con conseguente conferma della
7 sentenza impugnata;
in ogni caso “con vittoria di spese, competenze ed onorari professionali, oltre accessori di legge”.
Precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto da è infondato e va, pertanto, respinto. Controparte_1
Preliminarmente, occorre ribadire quanto già correttamente statuito dal Giudice di primo grado circa l'individuazione del dies a quo da cui fare decorrere il termine semestrale previsto dall'art. 67, comma 2 L.F.; nel caso di specie, invero, è pacifico che detto termine decorra dal momento di esecuzione dei singoli pagamenti (vale a dire 08.08.2019 e
22.10.2019), e non dalla data di comunicazione della decisione del MIT di eseguire direttamente in capo alla subappaltatrice i versamenti dovuti. La norma, infatti, statuisce chiaramente che sono revocabili i pagamenti “compiuti” entro i sei mesi precedenti la dichiarazione di fallimento, riferendosi perciò al momento di effettiva esecuzione del versamento. Essendo stato dichiarato il fallimento della con sentenza Controparte_2 del 04.02.2020, i suddetti pagamenti erano ricompresi nel cosiddetto “periodo sospetto”; nel caso di specie sussiste, pertanto, l'elemento oggettivo temporale normativamente previsto.
Non è, altresì, accoglibile l'interpretazione di parte appellante circa la qualificazione della delegazione di pagamento operata dal MIT quale obbligazione propria del Ministero e, in quanto tale, non revocabile. Come espressamente dichiarato dalla stessa subappaltatrice,
l'esecuzione dei due pagamenti controversi da parte della Stazione Appaltante avvenivano in seguito a comunicazione del 10.04.2020 con cui il Ministero affermava che avrebbe pagato direttamente la subappaltatrice, vista l'inadempienza di . Era stata, CP_2
invero, la stessa a rivolgersi alla Stazione Appaltante per ottenere il saldo di quanto CP_1 dovuto a fronte delle prestazioni già eseguite e non retribuite dall'appaltatrice, chiedendo l'applicazione della delegazione di pagamento: si esclude, pertanto, l'insorgenza di un'obbligazione autonoma e propria della Stazione Appaltante, la quale si era limitata ad eseguire l'obbligazione dell'appaltatrice inadempiente. I versamenti controversi, in ogni caso, avvenivano all'interno del periodo sospetto ed erano, quindi, pacificamente revocabili.
Per quanto attiene al motivo di appello relativo all'insussistenza del requisito soggettivo della scientia decotionis in capo alla la Corte evidenzia come la giurisprudenza CP_1
di legittimità sia ormai concorde nel ritenere che il suddetto requisito soggettivo possa essere provato anche mediante presunzioni (ex multis, Cass., ord. n. 4206 del 24.02.2006,
8 Cass., ord. n. 2018 del 28.01.2025). Non rileva il mero richiamo di parte appellante alle presunzioni “gravi, precisi e concordanti” indicate dall'art. 2729 c.c., in quanto la Corte di
Cassazione ha precisato che la gravità, la precisione e la concordanza che connotano le presunzioni semplici devono essere rapportate all'uomo di media prudenza e avvedutezza, attese le sue “qualità personali e professionali” (Cass., ord. n. 13002 del
15.05.2019).
Nel caso di specie, è indubbia la qualifica professionale in capo alla subappaltatrice, sufficiente ad indurre quest'ultima ad individuare una situazione di insolvenza, e non di mera difficoltà economica, in capo a La stessa parte appellante, invero, Controparte_2 sottolineava la sussistenza di un proprio credito nei confronti di pari ad € CP_2
433.738,57 relativo alle spettanze degli anni 2017 e 2018, sintomo che da tempo CP_1 era a conoscenza delle inadempienze dell'appaltatrice. A nulla rileva che, secondo parte appellante, il ritardo nei pagamenti delle obbligazioni fosse uso comune nell'ambito imprenditoriale italiano, in quanto nel caso di specie non si trattava di un momentaneo blocco dei versamenti dovuto ad una temporanea assenza di liquidità in capo alla debitrice, bensì di un grave stato di insolvenza ravvisabile sin dal 2017, cioè ben tre anni prima rispetto alla dichiarazione di fallimento della . CP_2
Ancora, gli articoli di giornale richiamati dalla parte appellante rappresentano un ulteriore elemento che avrebbe dovuto indurre la stessa ad interessarsi della situazione economica dell'appaltatrice, tanto più che - allarmata dall'inadempienza di - aveva CP_1 CP_2 richiesto l'intervento della Stazione Appaltante, affinché provvedesse al saldo di quanto dovuto dall'appaltatrice mediante delegazione di pagamento.
La Corte ritiene che da tutti i suddetti elementi sia possibile individuare la conoscenza dello stato di insolvenza di da parte di e, dunque, ritenere senza CP_2 CP_1 ombra di dubbio provato l'elemento soggettivo della scientia decotionis in capo a parte appellante.
Respinge, pertanto, l'appello e conferma la sentenza impugnata.
Spese legali
Atteso l'esito del giudizio e il rigetto dell'appello, si ritiene che le spese del presente grado vadano poste a carico della parte soccombente.
Per quanto attiene alla determinazione delle spese di lite, queste vanno liquidate con riferimento allo scaglione di valore ricompreso tra € 52.001,00 ed € 260.000,00, sulla base del valore medio.
9 Ex art. 13, comma 1 quater DPR n. 115/2002, sussistono, inoltre, i presupposti perché parte appellante sia dichiarata tenuta a versare un'ulteriore somma a titolo di contributo unificato, pari a quella dovuta per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Controparte_1 Controparte_2
, avverso la sentenza n. n. 2370/2024 del Tribunale di Torino, depositata in
[...]
data 19.04.2024:
a) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
b) condanna parte appellante al pagamento delle spese legali del Controparte_1 presente grado di giudizio in favore della parte appellata
[...]
, liquidate in complessivi € 9.991,00, di cui € 2.977,00 Controparte_2 per fase di studio, € 1.911,00 per fase introduttiva ed € 5.103,00 per fase decisionale, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario del 15%;
c) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater DPR n.
115/2002 a carico di parte appellante.
Così deciso in Torino, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile della Corte
d'Appello, il 10.10.2025.
Il Presidente Estensore
Dott.ssa Emanuela Germano Cortes
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