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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 12/03/2025, n. 172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 172 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1333/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alessia Vicini Presidente dott.ssa Elena Orlandi Giudice dott. Pierpaolo Galante Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1333/2022 R.G. avente ad oggetto “divorzio contenzioso – scioglimento matrimonio”, vertente
TRA
( ), rappresentata e difesa dall' avv. Luigi Nobile Parte_1 C.F._1
presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Cervia (RA), galleria Zoffoli n.3 int.1, in virtù di procura allegata al ricorso, provvisoriamente ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera del
COA di Ravenna del 21/9/2021
RICORRENTE
E
( ), residente in [...] C.F._2
Salara n. 76
RESISTENTE CONTUMACE
E
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI per : “1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato in Cervia (RA), trascritto Parte_1
nei registri degli atti di matrimonio di detto Comune dell'anno 2014 atto n. 28 Parte 2, Serie C, tra i
Sigg.ri e per l'effetto, ordinare all'Ufficiale dello Stato del Parte_1 Controparte_1
pagina 1 di 6 Comune di Cervia di procedere alla trascrizione della emananda sentenza nei registri degli atti di matrimonio;
2) disporre l'affido esclusivo dei figli minori alla ricorrente;
3) pronunciare, come in premessa in ordine al regime di visite e di incontri tra il minore ed il padre sig. ovvero assumere ogni altro provvedimento meglio visto e ritenuto, previa, ove CP_1
occorrendo, ammissione di apposita CTU;
4) dichiarare tenuto e per l'effetto condannare il sig. a contribuire al mantenimento de figli CP_1
minori con la corresponsione di una somma mensile pari ad € 550,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, nonché a concorrere alle spese straordinarie (a titolo esemplificativo: mediche, scolastiche, ludiche, sportive) in ragione del 50% con la ricorrente”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 9/5/2022 ha chiesto di sciogliere il matrimonio con Parte_1
celebrato in Cervia (RA), l'1/6/2014, trascritto nel registro degli atti di matrimonio Controparte_1
del predetto Comune dell'anno 2014, atto n. 28, p. 2, s. C, alle condizioni di cui al ricorso, deducendo, in particolare, che dal matrimonio nacquero i figli il 23/1/2012 e , il 20/9/2013. Per_1 Per_2
All'esito dell'udienza presidenziale a cui è comparsa la sola parte ricorrente, adottati i provvedimenti provvisori ed urgenti, la causa è stata rimessa dinanzi al G.I.; nel giudizio è, quindi, intervenuto il P.M.
e, successivamente, la parte ricorrente ha depositato una memoria integrativa.
Dichiarata la contumacia del resistente, concessi alle parti i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., ascoltati i minori, acquisita documentazione varia, entro il termine concesso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la parte ricorrente ha precisato le conclusioni come sopra riportate e la causa è stata rimessa in decisione al Collegio con ordinanza depositata il 24/11/2024, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., riducendo a giorni 20 il termine per il deposito della comparsa conclusionale. Il P.M. ha, successivamente, concluso come in atti.
1. La domanda di scioglimento del matrimonio fra le parti è fondata e va, pertanto, accolta.
Nella fattispecie sub iudice risultano, infatti, sussistenti i presupposti di cui all'art. 1 L. 898/1970, per essere stato impossibile esperire il tentativo di conciliazione in sede di comparizione personale dei coniugi ed essendo provata l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra le parti, stanti l'intervallo di tempo trascorso dalla separazione che si presume ininterrotta e la precisa volontà espressa dalla moglie.
Ricorre, inoltre, il presupposto di cui all'art. 3, comma 2, L. 898/1970, come modificato dalla l.
55/2015. Dalla documentazione in atti, infatti, si evince che con decreto di omologazione di cui alla camera di consiglio del 5/11/2020, pronunciato nel procedimento n. 2601/2020, questo Tribunale
pagina 2 di 6 omologò la separazione consensuale tra i coniugi;
risulta, dunque, ampiamente decorso il termine di sei mesi dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente nella procedura di separazione consensuale.
2. Quanto all'affidamento dei figli minori va premesso, in diritto, che l'affido condiviso dei figli ad entrambi i genitori, a seguito dell'entrata in vigore della Legge 54/2006, rappresenta il regime ordinario di affido dei figli in caso di frattura dell'unione familiare.
L'art. 337 quater c.c., infatti, consente al giudice del conflitto familiare di disporre l'affido esclusivo solo quando possa sostenersi, con provvedimento motivato, che l'affido dei figli anche all'altro genitore sia contrario all'interesse dei minori (cfr., tra diverse, Cass. sent. n. 977/2017). Ne consegue che perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso dei figli ed optarsi per l'affido esclusivo di essi ad uno solo dei genitori, è necessario sia che l'altro manifesti una inidoneità educativa ovvero una manifesta carenza in punto di capacità genitoriale, sia che possa formularsi un giudizio positivo sulla idoneità del genitore affidatario (cfr., tra tante, Cass. sent. n. 16593/2008).
L'art. 337 quater, comma 3, c.c., poi, consente al giudice di disporre un affidamento c.d. super esclusivo o rafforzato del minore ad uno dei genitori in casi residuali che devono essere caratterizzati da gravi carenze delle capacità genitoriali, ravvisabili nel caso del genitore che violi o trascuri i doveri inerenti alla responsabilità genitoriale o abusi dei relativi poteri con grave pregiudizio per il figlio (cfr., in tal senso, in motivazione, Cass. ord. n. 29999/2020).
Nel caso di specie a fondamento della domanda di affido esclusivo dei figli minori ha Parte_1
dedotto che dopo la separazione, anche a causa di conclamati disturbi del Controparte_1
comportamento, si fosse totalmente disinteressato dei figli, che vide solo in rare occasioni, in compagnia dei di lui genitori.
Dalle informazioni acquisite dai servizi sociali (cfr. decreto di visto depositato il 10/6/2024) si desume che, effettivamente, il padre non ha più avuto rapporti con i figli dal mese di luglio 2022, rifiutando qualsiasi collaborazione con i servizi sociali e manifestando, sostanzialmente, l'intenzione di non voler esercitare il suo ruolo genitoriale. La circostanza è stata confermata dagli stessi minori, che - ascoltati all'udienza del 20/2/2024 - hanno narrato di non avere rapporti con il padre da diverso tempo.
Viceversa si legge nella medesima relazione dei servizi sociali che la madre risulti idonea alla cura dei figli minori e la condizione di costoro si presenta stabile ed adeguata.
Tenuto conto, pertanto, da un lato, del disinteresse paterno rispetto alla vita dei figli e, dall'altro, della capacità genitoriale manifestata dalla madre – che di fatto, con il supporto del compagno, della nonna materna e dei nonni paterni, rappresenta un riferimento stabile per i figli minori -, il Collegio ritiene di dover in questa sede disporre l'affido esclusivo dei minori in favore della madre, presso cui i figli vanno collocati, rimettendo in via esclusiva alla stessa anche tutte le decisioni di maggiore interesse per pagina 3 di 6 i figli, ai sensi dell'art. 337 quater, comma 3, c.c. Il padre avrà il diritto ed il dovere di vigilare sull'istruzione ed educazione dei figli minori d'età e potrà ricorrere al giudice qualora ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli all'interesse dei minori.
Nell'interesse dei figli, poi, e comunque tenuto conto della loro volontà, vanno assegnati ai servizi sociali gl'incarichi a) di ricucire ed implementare il rapporto tra il padre ed i figli attraverso la calendarizzazione di incontri vigilati, con la facoltà di liberalizzare tali incontri affinché la frequentazione tra essi avvenga, progressivamente, in modo continua e congrua almeno con frequenza di una volta a settimana e b) di sostenere la capacità genitoriale del padre, anche con l'ausilio dei servizi specialistici, previo esercizio del diritto di autodeterminazione da parte di Controparte_1
(art. 13 e 32 Cost.), in via propedeutica e preliminare rispetto alla calendarizzazione degli incontri di cui alla lettera a) che precede, onde evitare che la eventuale discontinuità del padre nel partecipare agl'incontri con i figli, o comportamenti inopportuni di si trasformino in occasioni Controparte_1
di pregiudizio per i minori.
3. Circa il contributo al mantenimento dei figli minori va premesso, invece, in diritto, che l'art. 337 ter, comma 4, c.c. stabilisce che ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze dei figli;
2) il tenore di vita goduto dai figli in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. In particolare, il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c., non solo dalle “rispettive sostanze”, ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione, oltre che delle risorse economiche individuali, anche delle accertate potenzialità reddituali (cfr., in motivazione, Cass. ord. n. 25531/2016).
In particolare, poi, anche i genitori privi di lavoro, quando dotati di capacità lavorativa, sono obbligati a partecipare pro quota al mantenimento della prole, proprio al fine di evitare che il peso di tale obbligo ricada in via esclusiva sul genitore convivente. La specifica natura dell'obbligazione gravante sui genitori per il mantenimento dei figli, per il solo fatto di averli generati, infatti, impone il riconoscimento dell'obbligo di mantenimento anche a carico del genitore disoccupato, rilevando la sola capacità lavorativa generica (cfr. Trib. Roma, I sez. civile, sent. n. 10190/2015; decreto Trib Milano,
IX sez. civ., del 15.4.2015).
pagina 4 di 6 È altresì necessario premettere che il provvedimento di revisione dell'assegno di mantenimento dei figli sia minorenni che maggiorenni non autosufficienti presuppone non soltanto l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche dei genitori, ma anche la loro idoneità a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo del predetto assegno. Ne consegue che il giudice del conflitto familiare non può procedere ad una nuova autonoma valutazione dei presupposti dell'entità dell'assegno ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento dell'attribuzione originaria dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in quale misura, le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto ed adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione all'eventuale nuova situazione patrimoniale (cfr., in tal senso, Cass. ord. n. 18608/2021).
Nel caso di specie in sede di separazione consensuale i coniugi concordarono che Controparte_1
avrebbe corrisposto, a titolo di contributo al mantenimento dei figli minorenni, la somma rivalutabile di euro 500,00 mensili (250,00 euro per ciascun figlio) fino al momento della percezione degli assegni familiari e di euro 400,00 mensili (200,00 euro ciascun figlio) dal momento in cui gli assegni familiari sarebbero stati percepiti da oltre al 50 % delle spese straordinarie come da protocollo Parte_1
in uso presso il Tribunale.
Nel presente giudizio, in mancanza dell'allegazione di specifiche sopravvenienze in grado di mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato in sede di separazione consensuale e tenuto conto, tuttavia, del minor tempo trascorso dal padre con i figli rispetto a quanto previsto in sede di separazione, della rivalutazione intervenuta a decorrere dal tempo della pubblicazione del decreto di omologa e della sopravvenienza normativa della disciplina sull'assegno unico universale, il Collegio stima equo porre a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori versando a Controparte_1
entro il giorno 10 del mese, la somma di € 250 per ciascun figlio, rivalutabile Parte_1
annualmente in base agli indici del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati elaborati dall'ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo adottato in materia da questo
Tribunale. percepirà, poi, per l'intero l'assegno unico universale per i figli minori Parte_1
come per legge, trattandosi del genitore affidatario in via esclusiva.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza di e sono liquidate, come in dispositivo, Controparte_1
secondo i parametri del DM 55/2014 (scaglione indeterminabile, valori minimi tenuto conto della semplicità delle questioni trattate, salvo che per la fase istruttoria la cui portata giustifica l'applicazione dei parametri medi), con pagamento in favore dello Stato essendo ammessa in via Parte_1
provvisoria al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 Il Tribunale, disattesa e rigettata ogni contraria istanza e domanda come in motivazione, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1333/2022 R.G., così provvede:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra e celebrato Parte_1 Controparte_1
in Cervia (RA), l'1/6/2014, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2014, atto n. 28, p. 2, s. C;
2. dispone trasmettersi la presente sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Cervia, all'esito del passaggio in giudicato, ai fini dell'annotazione;
3. dispone l'affido esclusivo dei figli minori in favore della madre, presso cui i figli vanno collocati, rimettendo in via esclusiva alla stessa anche tutte le decisioni di maggiore interesse per i figli, ai sensi dell'art. 337 quater, comma 3, c.c.;
4. incarica i servizi sociali a) di ricucire ed implementare il rapporto tra il padre ed i figli attraverso la calendarizzazione di incontri vigilati, con la facoltà di liberalizzare tali incontri affinché la frequentazione tra essi avvenga, progressivamente, in modo continua e congrua almeno con frequenza di una volta a settimana e b) di sostenere la capacità genitoriale del padre, anche con l'ausilio dei servizi specialistici, previo esercizio del diritto di autodeterminazione da parte di (art. 13 e 32 Cost.), in via propedeutica e Controparte_1
preliminare rispetto alla calendarizzazione degli incontri di cui alla lettera a) che precede, onde evitare che la eventuale discontinuità del padre nel partecipare agl'incontri con i figli, o comportamenti inopportuni di si trasformino in occasioni di pregiudizio per Controparte_1
i minori;
5. pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori Controparte_1
versando a entro il giorno 10 del mese, la somma di € 250 per ciascun figlio, Parte_1
rivalutabile annualmente in base agli indici del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati elaborati dall'ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo adottato in materia da questo Tribunale;
6. condanna al pagamento delle spese di lite in favore dello , per essere Controparte_1 CP_2
provvisoriamente ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera del Parte_1
COA di Ravenna del 21/9/2021, che liquida in euro 133,87 per spese vive ed in euro 4712,00 per compenso professionale, oltre spese generali, c.p.a. ed i.v.a. come per legge se dovuta.
Si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 196/2003.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 26/2/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Pierpaolo Galante dott.ssa Alessia Vicini pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alessia Vicini Presidente dott.ssa Elena Orlandi Giudice dott. Pierpaolo Galante Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1333/2022 R.G. avente ad oggetto “divorzio contenzioso – scioglimento matrimonio”, vertente
TRA
( ), rappresentata e difesa dall' avv. Luigi Nobile Parte_1 C.F._1
presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Cervia (RA), galleria Zoffoli n.3 int.1, in virtù di procura allegata al ricorso, provvisoriamente ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera del
COA di Ravenna del 21/9/2021
RICORRENTE
E
( ), residente in [...] C.F._2
Salara n. 76
RESISTENTE CONTUMACE
E
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI per : “1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato in Cervia (RA), trascritto Parte_1
nei registri degli atti di matrimonio di detto Comune dell'anno 2014 atto n. 28 Parte 2, Serie C, tra i
Sigg.ri e per l'effetto, ordinare all'Ufficiale dello Stato del Parte_1 Controparte_1
pagina 1 di 6 Comune di Cervia di procedere alla trascrizione della emananda sentenza nei registri degli atti di matrimonio;
2) disporre l'affido esclusivo dei figli minori alla ricorrente;
3) pronunciare, come in premessa in ordine al regime di visite e di incontri tra il minore ed il padre sig. ovvero assumere ogni altro provvedimento meglio visto e ritenuto, previa, ove CP_1
occorrendo, ammissione di apposita CTU;
4) dichiarare tenuto e per l'effetto condannare il sig. a contribuire al mantenimento de figli CP_1
minori con la corresponsione di una somma mensile pari ad € 550,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, nonché a concorrere alle spese straordinarie (a titolo esemplificativo: mediche, scolastiche, ludiche, sportive) in ragione del 50% con la ricorrente”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 9/5/2022 ha chiesto di sciogliere il matrimonio con Parte_1
celebrato in Cervia (RA), l'1/6/2014, trascritto nel registro degli atti di matrimonio Controparte_1
del predetto Comune dell'anno 2014, atto n. 28, p. 2, s. C, alle condizioni di cui al ricorso, deducendo, in particolare, che dal matrimonio nacquero i figli il 23/1/2012 e , il 20/9/2013. Per_1 Per_2
All'esito dell'udienza presidenziale a cui è comparsa la sola parte ricorrente, adottati i provvedimenti provvisori ed urgenti, la causa è stata rimessa dinanzi al G.I.; nel giudizio è, quindi, intervenuto il P.M.
e, successivamente, la parte ricorrente ha depositato una memoria integrativa.
Dichiarata la contumacia del resistente, concessi alle parti i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., ascoltati i minori, acquisita documentazione varia, entro il termine concesso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la parte ricorrente ha precisato le conclusioni come sopra riportate e la causa è stata rimessa in decisione al Collegio con ordinanza depositata il 24/11/2024, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., riducendo a giorni 20 il termine per il deposito della comparsa conclusionale. Il P.M. ha, successivamente, concluso come in atti.
1. La domanda di scioglimento del matrimonio fra le parti è fondata e va, pertanto, accolta.
Nella fattispecie sub iudice risultano, infatti, sussistenti i presupposti di cui all'art. 1 L. 898/1970, per essere stato impossibile esperire il tentativo di conciliazione in sede di comparizione personale dei coniugi ed essendo provata l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra le parti, stanti l'intervallo di tempo trascorso dalla separazione che si presume ininterrotta e la precisa volontà espressa dalla moglie.
Ricorre, inoltre, il presupposto di cui all'art. 3, comma 2, L. 898/1970, come modificato dalla l.
55/2015. Dalla documentazione in atti, infatti, si evince che con decreto di omologazione di cui alla camera di consiglio del 5/11/2020, pronunciato nel procedimento n. 2601/2020, questo Tribunale
pagina 2 di 6 omologò la separazione consensuale tra i coniugi;
risulta, dunque, ampiamente decorso il termine di sei mesi dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente nella procedura di separazione consensuale.
2. Quanto all'affidamento dei figli minori va premesso, in diritto, che l'affido condiviso dei figli ad entrambi i genitori, a seguito dell'entrata in vigore della Legge 54/2006, rappresenta il regime ordinario di affido dei figli in caso di frattura dell'unione familiare.
L'art. 337 quater c.c., infatti, consente al giudice del conflitto familiare di disporre l'affido esclusivo solo quando possa sostenersi, con provvedimento motivato, che l'affido dei figli anche all'altro genitore sia contrario all'interesse dei minori (cfr., tra diverse, Cass. sent. n. 977/2017). Ne consegue che perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso dei figli ed optarsi per l'affido esclusivo di essi ad uno solo dei genitori, è necessario sia che l'altro manifesti una inidoneità educativa ovvero una manifesta carenza in punto di capacità genitoriale, sia che possa formularsi un giudizio positivo sulla idoneità del genitore affidatario (cfr., tra tante, Cass. sent. n. 16593/2008).
L'art. 337 quater, comma 3, c.c., poi, consente al giudice di disporre un affidamento c.d. super esclusivo o rafforzato del minore ad uno dei genitori in casi residuali che devono essere caratterizzati da gravi carenze delle capacità genitoriali, ravvisabili nel caso del genitore che violi o trascuri i doveri inerenti alla responsabilità genitoriale o abusi dei relativi poteri con grave pregiudizio per il figlio (cfr., in tal senso, in motivazione, Cass. ord. n. 29999/2020).
Nel caso di specie a fondamento della domanda di affido esclusivo dei figli minori ha Parte_1
dedotto che dopo la separazione, anche a causa di conclamati disturbi del Controparte_1
comportamento, si fosse totalmente disinteressato dei figli, che vide solo in rare occasioni, in compagnia dei di lui genitori.
Dalle informazioni acquisite dai servizi sociali (cfr. decreto di visto depositato il 10/6/2024) si desume che, effettivamente, il padre non ha più avuto rapporti con i figli dal mese di luglio 2022, rifiutando qualsiasi collaborazione con i servizi sociali e manifestando, sostanzialmente, l'intenzione di non voler esercitare il suo ruolo genitoriale. La circostanza è stata confermata dagli stessi minori, che - ascoltati all'udienza del 20/2/2024 - hanno narrato di non avere rapporti con il padre da diverso tempo.
Viceversa si legge nella medesima relazione dei servizi sociali che la madre risulti idonea alla cura dei figli minori e la condizione di costoro si presenta stabile ed adeguata.
Tenuto conto, pertanto, da un lato, del disinteresse paterno rispetto alla vita dei figli e, dall'altro, della capacità genitoriale manifestata dalla madre – che di fatto, con il supporto del compagno, della nonna materna e dei nonni paterni, rappresenta un riferimento stabile per i figli minori -, il Collegio ritiene di dover in questa sede disporre l'affido esclusivo dei minori in favore della madre, presso cui i figli vanno collocati, rimettendo in via esclusiva alla stessa anche tutte le decisioni di maggiore interesse per pagina 3 di 6 i figli, ai sensi dell'art. 337 quater, comma 3, c.c. Il padre avrà il diritto ed il dovere di vigilare sull'istruzione ed educazione dei figli minori d'età e potrà ricorrere al giudice qualora ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli all'interesse dei minori.
Nell'interesse dei figli, poi, e comunque tenuto conto della loro volontà, vanno assegnati ai servizi sociali gl'incarichi a) di ricucire ed implementare il rapporto tra il padre ed i figli attraverso la calendarizzazione di incontri vigilati, con la facoltà di liberalizzare tali incontri affinché la frequentazione tra essi avvenga, progressivamente, in modo continua e congrua almeno con frequenza di una volta a settimana e b) di sostenere la capacità genitoriale del padre, anche con l'ausilio dei servizi specialistici, previo esercizio del diritto di autodeterminazione da parte di Controparte_1
(art. 13 e 32 Cost.), in via propedeutica e preliminare rispetto alla calendarizzazione degli incontri di cui alla lettera a) che precede, onde evitare che la eventuale discontinuità del padre nel partecipare agl'incontri con i figli, o comportamenti inopportuni di si trasformino in occasioni Controparte_1
di pregiudizio per i minori.
3. Circa il contributo al mantenimento dei figli minori va premesso, invece, in diritto, che l'art. 337 ter, comma 4, c.c. stabilisce che ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze dei figli;
2) il tenore di vita goduto dai figli in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. In particolare, il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c., non solo dalle “rispettive sostanze”, ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione, oltre che delle risorse economiche individuali, anche delle accertate potenzialità reddituali (cfr., in motivazione, Cass. ord. n. 25531/2016).
In particolare, poi, anche i genitori privi di lavoro, quando dotati di capacità lavorativa, sono obbligati a partecipare pro quota al mantenimento della prole, proprio al fine di evitare che il peso di tale obbligo ricada in via esclusiva sul genitore convivente. La specifica natura dell'obbligazione gravante sui genitori per il mantenimento dei figli, per il solo fatto di averli generati, infatti, impone il riconoscimento dell'obbligo di mantenimento anche a carico del genitore disoccupato, rilevando la sola capacità lavorativa generica (cfr. Trib. Roma, I sez. civile, sent. n. 10190/2015; decreto Trib Milano,
IX sez. civ., del 15.4.2015).
pagina 4 di 6 È altresì necessario premettere che il provvedimento di revisione dell'assegno di mantenimento dei figli sia minorenni che maggiorenni non autosufficienti presuppone non soltanto l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche dei genitori, ma anche la loro idoneità a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo del predetto assegno. Ne consegue che il giudice del conflitto familiare non può procedere ad una nuova autonoma valutazione dei presupposti dell'entità dell'assegno ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento dell'attribuzione originaria dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in quale misura, le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto ed adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione all'eventuale nuova situazione patrimoniale (cfr., in tal senso, Cass. ord. n. 18608/2021).
Nel caso di specie in sede di separazione consensuale i coniugi concordarono che Controparte_1
avrebbe corrisposto, a titolo di contributo al mantenimento dei figli minorenni, la somma rivalutabile di euro 500,00 mensili (250,00 euro per ciascun figlio) fino al momento della percezione degli assegni familiari e di euro 400,00 mensili (200,00 euro ciascun figlio) dal momento in cui gli assegni familiari sarebbero stati percepiti da oltre al 50 % delle spese straordinarie come da protocollo Parte_1
in uso presso il Tribunale.
Nel presente giudizio, in mancanza dell'allegazione di specifiche sopravvenienze in grado di mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato in sede di separazione consensuale e tenuto conto, tuttavia, del minor tempo trascorso dal padre con i figli rispetto a quanto previsto in sede di separazione, della rivalutazione intervenuta a decorrere dal tempo della pubblicazione del decreto di omologa e della sopravvenienza normativa della disciplina sull'assegno unico universale, il Collegio stima equo porre a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori versando a Controparte_1
entro il giorno 10 del mese, la somma di € 250 per ciascun figlio, rivalutabile Parte_1
annualmente in base agli indici del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati elaborati dall'ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo adottato in materia da questo
Tribunale. percepirà, poi, per l'intero l'assegno unico universale per i figli minori Parte_1
come per legge, trattandosi del genitore affidatario in via esclusiva.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza di e sono liquidate, come in dispositivo, Controparte_1
secondo i parametri del DM 55/2014 (scaglione indeterminabile, valori minimi tenuto conto della semplicità delle questioni trattate, salvo che per la fase istruttoria la cui portata giustifica l'applicazione dei parametri medi), con pagamento in favore dello Stato essendo ammessa in via Parte_1
provvisoria al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 Il Tribunale, disattesa e rigettata ogni contraria istanza e domanda come in motivazione, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1333/2022 R.G., così provvede:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra e celebrato Parte_1 Controparte_1
in Cervia (RA), l'1/6/2014, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2014, atto n. 28, p. 2, s. C;
2. dispone trasmettersi la presente sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Cervia, all'esito del passaggio in giudicato, ai fini dell'annotazione;
3. dispone l'affido esclusivo dei figli minori in favore della madre, presso cui i figli vanno collocati, rimettendo in via esclusiva alla stessa anche tutte le decisioni di maggiore interesse per i figli, ai sensi dell'art. 337 quater, comma 3, c.c.;
4. incarica i servizi sociali a) di ricucire ed implementare il rapporto tra il padre ed i figli attraverso la calendarizzazione di incontri vigilati, con la facoltà di liberalizzare tali incontri affinché la frequentazione tra essi avvenga, progressivamente, in modo continua e congrua almeno con frequenza di una volta a settimana e b) di sostenere la capacità genitoriale del padre, anche con l'ausilio dei servizi specialistici, previo esercizio del diritto di autodeterminazione da parte di (art. 13 e 32 Cost.), in via propedeutica e Controparte_1
preliminare rispetto alla calendarizzazione degli incontri di cui alla lettera a) che precede, onde evitare che la eventuale discontinuità del padre nel partecipare agl'incontri con i figli, o comportamenti inopportuni di si trasformino in occasioni di pregiudizio per Controparte_1
i minori;
5. pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori Controparte_1
versando a entro il giorno 10 del mese, la somma di € 250 per ciascun figlio, Parte_1
rivalutabile annualmente in base agli indici del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati elaborati dall'ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo adottato in materia da questo Tribunale;
6. condanna al pagamento delle spese di lite in favore dello , per essere Controparte_1 CP_2
provvisoriamente ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera del Parte_1
COA di Ravenna del 21/9/2021, che liquida in euro 133,87 per spese vive ed in euro 4712,00 per compenso professionale, oltre spese generali, c.p.a. ed i.v.a. come per legge se dovuta.
Si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 196/2003.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 26/2/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Pierpaolo Galante dott.ssa Alessia Vicini pagina 6 di 6