CGT1
Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Rovigo, sez. I, sentenza 23/01/2026, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Rovigo |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 8/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROVIGO Sezione 1, riunita in udienza il 14/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
TOMASELLI FIORENZO, Presidente
MONDAINI PIETRO, AT
MUNARI GIANFRANCO, Giudice
in data 14/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 113/2025 depositato il 25/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Rovigo - Via Giuseppe Grezar, N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09976202500000305000 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 183/2025 depositato il
17/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente: per l'accoglimento del ricorso
Resistente: per il rigetto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(
Il ricorrente, sig. Ricorrente_1, chiede l'annullamento dell'atto per vizi formali e sostanziali, mentre l'Agenzia delle Entrate – Riscossione ne difende la legittimità, eccependo anche l'inammissibilità del ricorso. Il sig. Ricorrente_1 formula quattro motivi di doglianza:
1. Violazione dell'art. 50 DPR 602/1973: si contesta la mancata notifica dell'intimazione di pagamento, necessaria, secondo il ricorrente, per procedere all'iscrizione ipotecaria, essendo decorso oltre un anno dalla notifica delle cartelle.
2. Prescrizione dei crediti tributari: si sostiene che, in assenza di validi atti interruttivi, i crediti indicati nel preavviso siano ormai prescritti, essendo decorso il termine quinquennale.
3. Importo inferiore alla soglia di € 20.000,00: il ricorrente evidenzia che i soli crediti di natura tributaria ammontano a € 19.432,19, inferiori alla soglia prevista per l'iscrizione ipotecaria.
4. Vizi motivazionali e mancata indicazione dei beni: si lamenta la genericità dell'atto impugnato, che non specifica i beni oggetto di ipoteca né il loro valore, in violazione dello Statuto del contribuente.
Controdeduce l'Agenzia delle Entrate – Riscossione che replica nei seguenti termini:
1. Sull'intimazione ex art. 50: si sostiene che l'iscrizione ipotecaria non costituisce atto di espropriazione forzata e pertanto non è soggetta alla preventiva intimazione. Viene richiamata giurisprudenza di legittimità
(Cass. SS.UU. 19667/2014 e 19668/2014).
2. Sulla prescrizione: si afferma che tutte le cartelle sono state regolarmente notificate via PEC nel 2022 e che successivi atti interruttivi (intimazioni e pignoramenti) sono stati notificati nel 2023 e 2024. Inoltre, si richiama la giurisprudenza che riconosce ai crediti erariali la prescrizione decennale.
3. Sulla soglia dei € 20.000,00: l'Agenzia sostiene che il limite si riferisce all'importo complessivo dei crediti iscritti a ruolo, inclusi quelli previdenziali e non solo tributari, e che tale soglia è stata superata.
4. Sulla motivazione e indicazione dei beni: si afferma che la normativa non impone l'indicazione dei beni nella comunicazione preventiva, e che l'atto impugnato è sufficientemente motivato, anche per relationem.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla presunta violazione dell'art. 50 DPR 602/1973
La giurisprudenza consolidata (Cass. SS.UU. 19667/2014; Cass. 4591/2017) ha chiarito che l'iscrizione ipotecaria non costituisce atto di espropriazione forzata, bensì misura cautelare autonoma. Pertanto, non è soggetta alla preventiva intimazione di pagamento prevista dall'art. 50, comma 2. La doglianza è infondata.
2. Sulla prescrizione dei crediti
La documentazione prodotta dall'Agenzia dimostra la notifica delle cartelle nel 2022 e la successiva notifica di atti interruttivi nel 2023 e 2024. Inoltre, il ricorrente ha presentato istanze di definizione agevolata e rateazione, che costituiscono riconoscimento del debito e interruzione della prescrizione (Cass. 12407/2016;
Cass. 16098/2018). La prescrizione non è maturata.
3. Sulla soglia dei € 20.000,00
L'art. 77 DPR 602/1973, come modificato, stabilisce che l'iscrizione ipotecaria è legittima se il credito complessivo supera € 20.000,00. Tale importo va calcolato considerando tutti i crediti iscritti a ruolo, anche non tributari. Il preavviso impugnato supera tale soglia. L'eccezione è infondata.
4. Sulla motivazione e indicazione dei beni
La comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria non è soggetta a requisiti formali stringenti. È sufficiente l'indicazione del debito e degli estremi identificativi degli atti presupposti. La motivazione per relationem è ammessa (Cass. 24258/2014). L'assenza di indicazione dei beni non costituisce vizio invalidante.
L'eccezione è infondata.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, il ricorso deve essere rigettato in quanto infondato nel merito.
Non sussistono vizi procedurali né sostanziali tali da invalidare l'atto impugnato. L'istanza di sospensione deve parimenti essere respinta per insussistenza dei presupposti.
La soccombenza del ricorrente impone l'addebito delle spese di causa che liquida come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore della resistente Agenzia, che liquida in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento/00).
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROVIGO Sezione 1, riunita in udienza il 14/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
TOMASELLI FIORENZO, Presidente
MONDAINI PIETRO, AT
MUNARI GIANFRANCO, Giudice
in data 14/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 113/2025 depositato il 25/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Rovigo - Via Giuseppe Grezar, N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09976202500000305000 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 183/2025 depositato il
17/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente: per l'accoglimento del ricorso
Resistente: per il rigetto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(
Il ricorrente, sig. Ricorrente_1, chiede l'annullamento dell'atto per vizi formali e sostanziali, mentre l'Agenzia delle Entrate – Riscossione ne difende la legittimità, eccependo anche l'inammissibilità del ricorso. Il sig. Ricorrente_1 formula quattro motivi di doglianza:
1. Violazione dell'art. 50 DPR 602/1973: si contesta la mancata notifica dell'intimazione di pagamento, necessaria, secondo il ricorrente, per procedere all'iscrizione ipotecaria, essendo decorso oltre un anno dalla notifica delle cartelle.
2. Prescrizione dei crediti tributari: si sostiene che, in assenza di validi atti interruttivi, i crediti indicati nel preavviso siano ormai prescritti, essendo decorso il termine quinquennale.
3. Importo inferiore alla soglia di € 20.000,00: il ricorrente evidenzia che i soli crediti di natura tributaria ammontano a € 19.432,19, inferiori alla soglia prevista per l'iscrizione ipotecaria.
4. Vizi motivazionali e mancata indicazione dei beni: si lamenta la genericità dell'atto impugnato, che non specifica i beni oggetto di ipoteca né il loro valore, in violazione dello Statuto del contribuente.
Controdeduce l'Agenzia delle Entrate – Riscossione che replica nei seguenti termini:
1. Sull'intimazione ex art. 50: si sostiene che l'iscrizione ipotecaria non costituisce atto di espropriazione forzata e pertanto non è soggetta alla preventiva intimazione. Viene richiamata giurisprudenza di legittimità
(Cass. SS.UU. 19667/2014 e 19668/2014).
2. Sulla prescrizione: si afferma che tutte le cartelle sono state regolarmente notificate via PEC nel 2022 e che successivi atti interruttivi (intimazioni e pignoramenti) sono stati notificati nel 2023 e 2024. Inoltre, si richiama la giurisprudenza che riconosce ai crediti erariali la prescrizione decennale.
3. Sulla soglia dei € 20.000,00: l'Agenzia sostiene che il limite si riferisce all'importo complessivo dei crediti iscritti a ruolo, inclusi quelli previdenziali e non solo tributari, e che tale soglia è stata superata.
4. Sulla motivazione e indicazione dei beni: si afferma che la normativa non impone l'indicazione dei beni nella comunicazione preventiva, e che l'atto impugnato è sufficientemente motivato, anche per relationem.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla presunta violazione dell'art. 50 DPR 602/1973
La giurisprudenza consolidata (Cass. SS.UU. 19667/2014; Cass. 4591/2017) ha chiarito che l'iscrizione ipotecaria non costituisce atto di espropriazione forzata, bensì misura cautelare autonoma. Pertanto, non è soggetta alla preventiva intimazione di pagamento prevista dall'art. 50, comma 2. La doglianza è infondata.
2. Sulla prescrizione dei crediti
La documentazione prodotta dall'Agenzia dimostra la notifica delle cartelle nel 2022 e la successiva notifica di atti interruttivi nel 2023 e 2024. Inoltre, il ricorrente ha presentato istanze di definizione agevolata e rateazione, che costituiscono riconoscimento del debito e interruzione della prescrizione (Cass. 12407/2016;
Cass. 16098/2018). La prescrizione non è maturata.
3. Sulla soglia dei € 20.000,00
L'art. 77 DPR 602/1973, come modificato, stabilisce che l'iscrizione ipotecaria è legittima se il credito complessivo supera € 20.000,00. Tale importo va calcolato considerando tutti i crediti iscritti a ruolo, anche non tributari. Il preavviso impugnato supera tale soglia. L'eccezione è infondata.
4. Sulla motivazione e indicazione dei beni
La comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria non è soggetta a requisiti formali stringenti. È sufficiente l'indicazione del debito e degli estremi identificativi degli atti presupposti. La motivazione per relationem è ammessa (Cass. 24258/2014). L'assenza di indicazione dei beni non costituisce vizio invalidante.
L'eccezione è infondata.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, il ricorso deve essere rigettato in quanto infondato nel merito.
Non sussistono vizi procedurali né sostanziali tali da invalidare l'atto impugnato. L'istanza di sospensione deve parimenti essere respinta per insussistenza dei presupposti.
La soccombenza del ricorrente impone l'addebito delle spese di causa che liquida come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore della resistente Agenzia, che liquida in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento/00).