Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 29/05/2025, n. 819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 819 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA
nella causa discussa all'udienza del 29.5.2025, promossa da: rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dagli Avv.ti C. Valentini e Parte 1
L.L. Melli
Ricorrente
CONTRO
CP 1 rappresentato e difeso dall'Avv. G. Zamboni
resistente
Oggetto: opposizione avverso avviso di addebito
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14.2.2024, il ricorrente indicato in epigrafe proponeva opposizione avvero l'avviso di addebito n. 324 2023 00016896 76 000, ricevuto in data 29.1.2024, con il quale CP_1 aveva chiesto il pagamento della somma di € 17475,67 a titolo di sanzioni e contributi dovuti nella gestione separata per l'anno 2016.
A sostegno della proposta impugnazione, pur dando atto "dell'ormai consolidato orientamento della
Cassazione e da ultimo di ben due pronunce della Corte Costituzionale (n. 104/22 e 238/22) che, pur offrendo all'interprete seri spunti di riflessione, hanno sancito, sotto il profilo della legittimità costituzionale, l'obbligo di iscrizione alla G.S. CP_1 anche per quei professionisti iscritti ad altra gestione (lavoratori dipendenti) che svolgono attività, come il caso che occupa”, eccepiva:
-la prescrizione del credito;
-l'illegittimità delle sanzioni applicate.
Chiedeva pertanto l'annullamento dell'avviso di addebito impugnato.
CP 1, costituendosi in giudizio, contestava gli avversi assunti, insistendo per il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza la causa è stata decisa sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità ai propri scritti difensivi.
***
Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito esposte.
"...La questione principale, oggetto del motivo proposto, concernente l'obbligo di iscrizione alla
Gestione separata presso I'CP_1 degli avvocati non iscritti obbligatoriamente alla Cassa di previdenza forense alla quale hanno versato esclusivamente un contributo integrativo in quanto iscritti agli albi, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, è già stata decisa, sebbene riferita alla categoria professionale degli ingegneri ed architetti, da questa Corte di cassazione con le sentenze nn. 30344 del 2017, n. 30345 del 2017, n. 1172 del 2018, n. 2282 del 2018, n.1643 del
2018, con le quali si è affermata la sussistenza dell'obbligo in discorso... Questa Corte di cassazione ritiene di dover dare seguito ai propri specifici precedenti in ragione, oltre che di quanto nei medesimi affermato, anche di considerazioni più ampie sollecitate dalla estensione della questione oggetto del presente ricorso a diverse categorie di professionisti (avvocati, praticanti avvocati, commercialisti) che, al pari degli ingegneri e degli architetti, svolgono attività per cui è necessaria l'iscrizione ad albo o ad elenco e per i quali esiste una cassa che gestisce l'assicurazione obbligatoria di categoria alla quale chi esercita l'attività professionale, pur senza esservi iscritto per varie ragioni, versa obbligatoriamente un contributo integrativo.
Le tesi reciprocamente contrapposte poggiano sull'affermazione o sulla negazione della permeabilità del sistema professionale di categoria rispetto alla regola fissata dall'art. 2, comma 26, 1. n. 335 del
1995, laddove risulti che il reddito prodotto attraverso l'esercizio della professione de qua non sia inciso da obbligo contributivo utile a costituire una posizione previdenziale in favore dello stesso professionista.
Esiste, dunque, una questione di fondo, comune alle singole tipologie professionali nei cui confronti l'CP 1 ha fatto valere l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata la cui soluzione impone, da un lato la verifica dell'ambito di concreta, attuale, operatività di tale Gestione e, quindi, l'individuazione della sua funzione all'interno del sistema della previdenza;
b) il confronto del risultato di tale verifica con l'ambito di concreta operatività della gestione affidata dalla legge alle apposite casse professionali (in ragione del disposto del d.lgs. n. 194 del 1994 o del d.lgs. n. 103 del 1996). Giova ricordare, con riguardo al caso di specie, che per l'iscrizione alla al Parte 2
tempo in cui si colloca la fattispecie, occorrevano due requisiti: l'iscrizione all'albo professionale e l'esercizio della professione con carattere di continuità. Non potevano usufruire della previdenza forense coloro che esercitavano la libera professione in modo occasionale pur rimanendo iscritti all'albo professionale. L'obbligo di iscriversi alla Parte_2 con conseguente obbligo di contribuzione nei limiti fissati dal Comitato dei Delegati della Pt_2, conseguiva al raggiungimento, nel corso dell'anno, di un reddito netto e di un volume di affari (Iva) superiore ai limiti determinati, anno per anno, sempre dal Comitato dei Delegati. Come è noto, questa Corte di cassazione con la sentenza a SS.UU. n. 3240 del 2010, che per questo aspetto continua ad esprimere arresti del tutto condivisibili e non contrastati, a proposito della L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 26, il cui testo dispone: "26. A decorrere dal 1 gennaio 1996 sono tenuti all'iscrizione presso una apposita gestione separata, presso1,CP e finalizzata all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitino, per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al T.U. delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49, comma 1, e successive modificazioni e integrazioni, nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui all'art. 49, comma 2, lett. A), medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa attività", ha affermato che:
con la creazione della nuova gestione separata si è inteso estendere la copertura assicurativa, nell'ambito della cd. "politica di universalizzazione delle tutele", non solo a coloro che ne erano completamente privi, ma anche a coloro che ne fruivano solo in parte, a coloro cioè che svolgevano due diversi tipi di attività e che erano "coperti" dal punto di vista previdenziale, solo per arti e professioni e quelli di cui al secondo comma dello stesso articolo, derivanti dagli uffici di amministratore e sindaco di società e da altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
la Gestione separata presenta per tale motivo aspetti diversi rispetto alle altre (la gestione dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e le gestioni dei lavoratori autonomi, ossia commercianti, artigiani, coltivatori diretti), che sono caratterizzate da una definizione compiuta del proprio campo di applicazione, corrispondente alla attività lavorativa svolta;
- diversamente, nel citato art. 2, comma 26, il riferimento è invece eteronomo e supportato esclusivamente dalla norma fiscale (i citati articoli del TUIR), per cui, nella gestione separata,
l'obbligazione contributiva è basata sostanzialmente sulla mera percezione di un reddito: più che un contributo destinato ad integrare un settore previdenzialmente scoperto, i conferimenti alla gestione separata hanno piuttosto il sapore di una tassa aggiuntiva su determinati tipi di reddito, con il duplice scopo di "fare cassa" e di costituire un deterrente economico all'abuso di tali forme di lavoro>;
- la nuova tutela previdenziale può, quindi, essere "unica", in quanto corrispondente all'unica attività svolta, oppure "complementare" a quella apprestata dalla gestione a cui il soggetto è iscritto in relazione all'altra attività lavorativa espletata;
la compatibilità, per i percettori dei redditi di cui all'art. 46 del TUIR, della doppia iscrizione è testualmente prevista dalla L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 59, comma 16, laddove, all'interno della gestione separata, è prevista una differente aliquota per coloro i quali sono iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria e quanti non lo sono;
le peculiarità indicate comportano differenze fondamentali fra la gestione separata e tutte le altre sopra indicate e cioè: a) contribuzione basata sul criterio di cassa e non di competenza;
b) mancanza di un minimale contributivo, esistente invece, oltre Parte che per l anche per l'assicurazione commercianti (per cui, quale che sia il reddito ricavato, la contribuzione non può scendere al di sotto di una certa soglia, cfr. L. 31 dicembre 1991, n. 415, art. 6, comma 7); c); la negazione del principio dell'attività prevalente;
- nella Gestione separata la contribuzione si commisura esclusivamente ai compensi percepiti ed i decreti ministeriali a cui fa rimando la L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 30, ossia il D.M. 24 novembre
1995 ed il successivo D.M. 2 maggio 1996, n. 281, dettano i criteri per il versamento della contribuzione, distinguendo tra i redditi di cui art. 49, comma 1, TUIR, che sono quelli da lavoro autonomo derivanti dall'esercizio di arti o professioni, per i quali il soggetto onerato del versamento della contribuzione è lo stesso soggetto percettore (come previsto per gli altri lavoratori autonomi CP iscritti nelle gestioni artigiani, commercianti e coltivatori diretti), e i redditi di cui al secondo comma del medesimo art. 49, che derivano dagli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società
e dagli altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per i quali il soggetto obbligato al versamento della contribuzione è invece il soggetto erogatore dei compensi (come prescritto per la gestione AGO dei lavoratori dipendenti) attraverso un meccanismo analogo a quello previsto per il sostituto di imposta (il D.P.R. n. 917 del 1986 è stato modificato dal d.lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, con effetti dal primo gennaio 2004, ma l'impianto fondamentale, per quanto interessa, è rimasto lo stesso);
- la regola generale è quindi che all'espletamento di duplice attività lavorativa, quando per entrambe sl prevede la tutela assicurativa, deve corrispondere la duplicità di iscrizione e non si ha, peraltro, duplicazione di contribuzione, perché a ciascuna fa capo una attività diversa. Inoltre ciascuna delle obbligazioni contributive viene parametrata sulla base dei compensi rispettivamente percepiti, che non si cumulano, ma restano distinti e sottoposti alla rispettiva aliquota di prelievo.
Alle conclusioni cui giunsero le Sezioni Unite n. 3240 del 2010, può aggiungersi, consolidandole e rendendole attuali, che la finalità di conseguire l'estensione delle tutele attribuita alla gestione separata sin dalla sua costituzione, si è accentuata (tanto da realizzare, secondo una condivisibile opinione, una sorta di positiva eterogenesi dei fini rispetto all'originaria mera finalità di cassa) attraverso un'opera di costante ampliamento delle categorie di lavoratori tenute a detta iscrizione.
Si è giunti, dunque, all'estensione dell'obbligo assicurativo a quasi tutti i lavoratori autonomi, ricomprendendovi non solo i lavoratori definiti parasubordinati (lavoratori coordinati e continuativi secondo il d.lgs. n. 81 del 2015), ma anche, con interventi normativi mirati, varie altre categorie, quali: addetti a servizi turistici, addetti ad attività di intermediazione, incaricati di vendite a domicilio,
beneficiari di borse di studio per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca (art. 1, legge n. 315 del
1998), associati in partecipazione (art. 43, d.l. n. 269 del 2003, conv. in l. n. 326 del 2003 ed art. 1, comma 157, 1. n. 311 del 2004); (art. 44, comma 2, del D.L. n. 269/2003) lavoratori autonomi occasionali al di sopra di una certa soglia di reddito (Euro 5.000); spedizionieri doganali non dipendenti (1. n. 230 del 1997); assegnisti di ricerca;
amministratori locali;
beneficiari di borse di studio a sostegno della mobilità internazionale degli studenti (solo da maggio a dicembre 2003) e degli assegni per attività di tutorato, didattico-integrative, propedeutiche e di recupero, i medici con contratto di formazione specialistica, i Volontari del Servizio Civile Nazionale (avviati dal 2006 al
2008).
Il presupposto da cui deriva l'obbligo di iscrizione dei suddetti soggetti è in linea di principio strettamente correlato alla qualificazione fiscale dei redditi che essi percepiscono ed alla entità dei medesimi che diventa irrilevante se inferiore alla soglia di cui all'art. 44, comma 2, d.l. n. 269 del 2003.
Tale complessivo ed articolato quadro normativo, che si è correttamente ricondotto ad una consapevole scelta legislativa di estensione della copertura assicurativa anche attraverso il piano oggettivo, perché ancorata direttamente alla produzione di redditi qualificati secondo la disciplina tributaria, induce a ritenere che la copertura previdenziale realizzata attraverso la istituzione della Gestione separata non è limitata alla protezione nominativa di singole figure di lavoratori autonomi rimaste prive di tutela assicurativa ed emergenti via via a seconda delle evoluzioni del sistema economico e produttivo, ma ha assunto una funzione di chiusura del sistema che si rivolge alle aree soggettive ed oggettive non coperte da altre forme di assicurazione obbligatoria e che risponde all'obbligo dello Stato di dare concretezza al principio della universalità delle tutele assicurative obbligatorie relative a tutti i lavoratori (art. 35
Cost.), rispetto agli eventi indicati nell'art. 38, secondo comma, della Costituzione, nei modi indicati dal comma quarto dello stesso articolo 38 della Costituzione.
Sono lavoratori tutti coloro che traggono dalla loro personale attività professionale i mezzi necessari a soddisfare le esigenze di vita proprie e familiari, ivi compresi anche i lavoratori autonomi ed i liberi professionisti, secondo il dettato costituzionale, per cui essi vanno tutelati dal punto di vista previdenziale al verificarsi di una delle situazioni di bisogno individuate dallo stesso art. 38 Cost.
Su queste premesse va verificata la sostenibilità, rispetto alla appena enunciata regola dell'universalizzazione delle tutele, della tesi avallata dal ricorrente secondo cui, in applicazione del disposto dell'art. 2, comma 26, 1. n. 335 del 1995 come interpretato dall'art. 18, comma 12, d.l. n. 98 del
2011 conv. in l. n. 11 del 2011, si sottrae all'obbligo di iscrizione alla gestione separata il professionista che, per svariate ragioni dovute alle specifiche discipline previdenziali di categoria, non sia soggetto alla iscrizione presso la cassa professionale di riferimento benché soggetto all'obbligo di versamento del contributo integrativo.
La risposta non può essere positiva proprio in quanto la funzione assunta nel sistema dalla Gestione separata risponde ad una logica di copertura universale, soggettiva ed oggettiva, delle attività umane produttive di reddito da lavoro che è ben distante dalla logica, sostanzialmente rispondente a scelte organizzative dello Stato in materia previdenziale, sottesa all'attribuzione alle casse professionali (sia privatizzate che di nuova istituzione) della gestione dei rapporti assicurativi degli iscritti.
In altri termini, il principio di universalizzazione soggettivo ed oggettivo della copertura assicurativa obbligatoria si traduce operativamente nella regola secondo la quale l'obbligo (ex art. 2, comma 26, I. n. 335 del 1995) di iscrizione alla gestione separata è genericamente rivolto a chiunque percepisca un reddito derivante dall'esercizio abituale (anche se non esclusivo), ma anche occasionale (entro il limite monetario indicato nell'art. 44, comma 2, del D.L. n. 269/2003) di un'attività professionale per la quale
è prevista l'iscrizione ad un albo o ad un elenco, anche se il medesimo soggetto svolge anche altra diverse attività per cui risulta già iscritto ad altra gestione.
Tale obbligo viene meno solo se il reddito prodotto dall'attività professionale predetta è già integralmente oggetto di obbligo assicurativo gestito dalla cassa di riferimento. Per tale ragione non è corretto adottare, nella ricerca della soluzione della questione, una logica limitata ad un mero riparto di competenze tra Gestione separata e cassa professionale con la pretesa di paralizzare il pieno dispiegarsi del principio di universalizzazione delle tutele, improntato a precisi obblighi derivanti dalla
Costituzione, per effetto dell'attribuzione alla cassa professionale del compito di gestire il rapporto assicurativo dei propri associati.
Va, infatti, rimarcato che il principio di autonomia riconosciuto alle Casse professionali dal d.lgs. 509 del 1994 realizza, nel rispetto della natura pluralista dell'intero sistema previdenziale, il diverso scopo di rispettare le istanze del gruppo professionale nella gestione dell'assicurazione obbligatoria, all'interno dello spazio assegnato loro dalla legge (art. 3, comma 12, l. n. 335 del 1995), senza il concorso finanziario da parte dello Stato.
L'art. 2 del d.lgs. n. 509/1994 ha attribuito autonomia gestionale, organizzativa e contabile a tali associazioni o fondazioni, con i limiti dovuti "alla natura pubblica dell'attività svolta" (art. 2, 1° co.).
Così i nuovi soggetti fruiscono di autonomia statutaria e regolamentare (art. 1, 4 0 co.), si finanziano attraverso i versamenti contributivi dei propri iscritti, con divieto di contribuzioni pubbliche (art. 1, 1° e
3° co.) ma permane, nei loro confronti, il controllo pubblico (art. 3).
Anzi, tale controllo si è rafforzato con modifiche alla legge di sistema (v. 1. 30-7-2010, n. 122 e 15-7-
2011, n. 111) e con leggi di settore che, per specifici aspetti, hanno attratto le attività delle Casse nel proprio ambito oggettivo. La dottrina, che aveva approfondito, sin da prima della privatizzazione di quelli di tipo professionale, la natura degli enti previdenziali, aveva colto la differenza tra quelli gestori di forme di tutela per i lavoratori dipendenti e quelli gestori di alcune forme di tutela per i lavoratori autonomi. In particolare, il tratto differenziale era stato ravvisato nella diversa struttura e nella disciplina di scelta degli organi di governo. Ciò chiarito quanto alla struttura, sotto il profilo funzionale rimane la considerazione che in realtà entrambi gli enti si pongono nello stesso modo nei riguardi dello
Stato, giacché seppure in passato poteva ritenersi che il fine della solidarietà all'interno della categoria fosse proprio ed esclusivo della stessa categoria protetta, con il nuovo assetto costituzionale la copertura assicurativa previdenziale è divenuto un compito diretto dello Stato a cui spetta fissare i limiti delle tutele.
La giurisprudenza costituzionale conforta tale assunto, essendo stato rilevato che la trasformazione in soggetti privati ha lasciato immutato il carattere pubblicistico dell'attività istituzionale di previdenza ed assistenza svolta dagli enti, articolandosi invece sul diverso piano di una modifica degli strumenti di gestione e della differente qualificazione giuridica dei soggetti stessi: l'obbligo contributivo costituisce un corollario, appunto, della rilevanza pubblicistica dell'inalterato fine previdenziale. L'esclusione di un intervento a carico della solidarietà generale consegue alla stessa scelta di trasformare gli enti, in quanto implicita nella premessa che nega il finanziamento pubblico o altri ausili pubblici di carattere finanziario (Corte Cost. n. 248/1997). La Corte ha pure chiarito, quanto alla natura della
"contribuzione obbligatoria" che non si tratta di finanziamento pubblico ma del "corollario della rilevanza pubblicistica del fine previdenziale". Costituisce lo strumento per abilitare, facilitare promuovere l'autoorganizzazione di una comunità di professionisti in fatto di previdenza e, conseguentemente, l'equilibrio di un sistema previdenziale basato su una "solidarietà endo-categoriale"
o "comunanza d'interessi"; l'appartenenza obbligatoria all'ente privatizzato non lede la libertà negativa di associazione, riconosciuta dall'art. 18 Cost., in quanto è funzionale alla «[...] tutela di altri interessi costituzionalmente garantiti», «purché non siano altrimenti offesi libertà, diritti e principi costituzionalmente garantiti (diversi dalla libertà negativa di associarsi)», e risulti al tempo stesso che tale previsione «assicura lo strumento meglio idoneo all'attuazione di finalità schiettamente pubbliche, trascendenti la sfera nella quale opera il fenomeno associativo costituito per la libera determinazione dei privati" (sentenza n. 40/1982), o di un fine pubblico «che non sia palesemente arbitrario, pretestuoso o artificioso» (sentenza n. 20/1975; e cfr. anche le sentenze n. 120/1973 e n. 69/1962).
Corte Cost. n. 15/1999 rammenta che «la privatizzazione degli enti pubblici di previdenza e assistenza è inserita nel contesto del complessivo riordinamento o della soppressione di enti previdenziali, in corrispondenza ad una direttiva più generale volta ad eliminare duplicazioni organizzative e funzionali nell'ambito della pubblica amministrazione», le Casse sono sfuggite a questo processo di
"razionalizzazione organizzativa" o "fusioni ed incorporazioni" in quanto «enti che, non usufruendo di alcun sostegno finanziario pubblico, intendono mantenere la loro specificità ed autonomia, assumendo la forma dell'associazione o della fondazione».
Da ultimo, con la sentenza 7/2017 la Corte ha ribadito che la trasformazione delle Casse operata dal decreto n. 509/1994, «pur avendo inciso sulla forma giuridica dell'ente e sulle modalità organizzative delle sue funzioni, non ha modificato il carattere pubblicistico dell'attività istituzionale di previdenza ed assistenza. Peraltro, la Corte delle leggi ricorda come il principio del buon andamento di cui all'art. 97
Cost. stia alla base del portato normativo del d.lgs. n. 509/1994, essendo la riforma stata ispirata dall'esigenza di «percorrere una strada alternativa di tipo mutualistico rispetto alla soluzione generalista» della previdenza».
Risulta, per quanto sin qui detto, allo stesso modo errato e fuorviante il richiamo ai precedenti di questa Corte nn. 3622 del 2007, 11634 del 2007 e 13218 del 2008 che miravano a stabilire se una certa attività (quella delle guide turistiche) dovesse o meno essere inquadrata nell'ambito della Gestione separata e, quindi, erano orientati a definire i soli profili soggettivi dell'obbligo assicurativo presso la Gestione separata e non la ben diversa ipotesi qui trattata della possibile esistenza di un vuoto di obbligo assicurativo relativo all'attività professionale del libero professionista iscritto ad un ordine professionale per cui esiste una cassa previdenziale di riferimento.
Sulle premesse sin qui esposte va esaminato il disposto dell'art. 18, comma 12, del d.l. n. 98 del 6 luglio
2011, convertito dalla legge n. 111 del 15 luglio del 2011, che, esplicitando l'intento di voler chiarire quali liberi professionisti siano tenuti alla iscrizione alla gestione separata, dispone che il comma 26 del citato art. 2 della 1. 335 del 1995 va inteso nel senso che "i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata CP_1 sono esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato alla iscrizione ad appositi albi professionali ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11 in base ai rispettivi ordinamenti, con esclusione dei soggetti di cui al comma 11".
La congiunzione "ovvero" può avere sia funzione meramente esplicativa, per cui sarebbero tenuti alla iscrizione i soggetti che esercitano una attività professionale per il cui esercizio non è richiesta l'iscrizione agli albi professionali e che dunque non sono tenuti al versamento di alcuna contribuzione alle casse professionali, che funzione disgiuntiva, per cui sarebbero tenuti alla iscrizione i soggetti che esercitano una attività professionale per il cui esercizio non è richiesta l'iscrizione agli albi professionali ed altresì coloro che, pur iscritti agli albi, non sono tenuti al versamento di alcuna contribuzione alle casse professionali.
Dal punto di vista astratto, è possibile, poi, intendere il "versamento contributivo", come riferito al contributo soggettivo o anche a quello integrativo, giacchè viene messo in dubbio se il versamento che esonera dalla iscrizione sia solo quello soggettivo, finalizzato alla creazione di una posizione previdenziale o anche quello integrativo (che viene versato da tutti coloro che sono iscritti agli albi ma non alle casse). Quest'ultimo versamento in quanto "sterile", perché non produttivo di alcuna prestazione per il soggetto tenuto al pagamento, avrebbe una mera finalità solidaristica in senso lato.
Queste ulteriori questioni derivate dalla legge interpretativa, come già sottolineato dai precedenti specifici di questa Corte nn. 30344 del 2017, n. 30345 del 2017, n. 1172 del 2018, n. 2282 del 2018,
n.1643 del 2018, vanno risolte, necessariamente, alla luce della ricostruzione sistematica sopra rappresentata perché una interpretazione meramente letterale non potrebbe mai giungere a soluzioni certe essendo il termine versamento contributivo> senza ulteriore specificazione del tutto ambiguo così come la valenza della congiunzione ovvero>. Per tale ragione va certamente condivisa l'impostazione dei precedenti specifici di questa Corte ricordati al punto 3) che hanno correttamente rimarcato che la legge interpretativa non può essere letta senza considerare la norma che si intende interpretare e sul cui contenuto di centrale rilievo sistematico si è sin qui detto.
La norma interpretata, infatti, significativamente intitolata all'armonizzazione degli ordinamenti pensionistici, pur nel rispetto della pluralità degli organismi assicurativi (art. 1, comma 1 l. n. 335 del 1995), ha chiaramente indicato la volontà di estendere l'area della tutela assicurativa attraverso l'istituzione della Gestione separata, facendone un principio dell'intera riforma. Il principio ha trovato sostanziale, seppure non totale, concretizzazione nei sensi sopra ricordati, e la sua portata deve incidere anche sulla disciplina sostanziale delle previdenze di categoria, ridimensionando in caso di sua negazione, i criteri di autonomia e di separazione delle tutele, che caratterizzano il provvedimento sulla privatizzazione, adottato dal d.lgs. n. 509 del 1994. Pertanto, l'unica forma di contribuzione obbligatoriamente versata che può inibire la forza espansiva della norma di chiusura contenuta nell'art. 2, comma 26, 1. n. 335 del 1995 come chiarita dall'art. 18, comma 12, d.l. n. 98 del 2011, non può che essere quella correlata ad un obbligo di iscrizione ad una gestione di categoria, in applicazione del divieto di duplicazione delle coperture assicurative incidenti sulla medesima attività professionale.
Per tale ragione la contribuzione integrativa, in quanto non correlata all'obbligo di iscrizione alla cassa professionale, ed a prescindere dalla individuazione della funzione assolta all'interno del sistema di finanziamento delle attività demandate alla cassa professionale, non attribuisce al lavoratore una copertura assicurativa per gli eventi della vecchiaia, dell'invalidità e della morte in favore dei superstiti per cui non può essere rilevante ai fini di escludere l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata presso
TCP 1
La conclusione qui esposta non è contraddetta, infine, neanche dalle considerazioni, evocate soprattutto in sede di discussione, circa la eventuale non utilità della contribuzione versata dal professionista presso la Gestione separata a seguito della sua iscrizione d'ufficio, posto che questa Corte di cassazione ha avuto modo da tempo (Cass. n. 10396 del 2009) di ribadire che dall'obbligo introdotto dall'art. 2, comma 26, 1. n. 335 del 1995 e dal successivo comma 32, che regola l'emanazione di norme regolamentari, si trae la deduzione che la nuova gestione separata è chiamata fondamentalmente a rappresentare un'ulteriore gestione della assicurazione generale obbligatoria, che si aggiunge a quelle preesistenti per i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi dell'agricoltura, commercio e artigianato. Peraltro, anche gli sviluppi recenti della legislazione (vd.
1. n. 228 del 2012 e I. n. 232 del
2016) si sono mossi nel senso di ampliare la sfera della cumulabilità della diversa contribuzione, non coincidente, maturata da ciascun lavoratore secondo le proprie valutazioni di convenienza.
Si tratta certamente di una estensione della copertura assicurativa e non può certo confondersi la funzione dell'imposizione dell'obbligo dell'iscrizione alla Gestione separata con la concreta valorizzazione della contribuzione maturata da ciascun iscritto, come tale legata alle peculiarità della vita lavorativa di ciascuno, in assenza di un rapporto di indefettibile corrispondenza tra le pensioni e le retribuzioni e tra le pensioni e l'ammontare della contribuzione versata, ed in presenza di [...] una tendenziale correlazione, che salvaguardi l'idoneità del trattamento previdenziale a soddisfare le esigenze di vita> (Corte Cost. n. 259 del 2017)". Da ultimo la Cassazione ha ribadito che il superamento del limite reddituale di Euro 5.000,00 di cui all'art. 44, comma 2, del D.L. n. 269/2003 previsto per i lavoratori autonomi occasionali comporta l'iscrizione nella Gestione Separata.
In conclusione, dal 01°/01/2004 risultano assoggettati all'obbligo assicurativo e contributivo presso la
Gestione separata, non solo i percettori di redditi derivanti dall'esercizio, per professione abituale, di attività di lavoro autonomo, come per il periodo precedente, ma anche i lavoratori autonomi occasionali, che abbiano percepito redditi di lavoro autonomo superiori al predetto limite di Euro 5.000.
Nel caso di specie, è pacifico che l'istante, per l'anno in esame abbia percepito un reddito superiore al suindicato limite (come risulta dal prospetto accluso all'avviso bonario del 18.11.2022).
Tanto chiarito, la pretesa creditoria per cui è causa non può ritenersi prescritta.
A tal proposito è appena il caso di richiamare l'orientamento espresso dalla Suprema Corte: "3.1 Si è recentemente affermato, ed è qui condiviso, che in tema di contributi cd. "a percentuale", il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è costituito dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito (Cass. 29 maggio 2017, n. 13463). E' peraltro chiaro che, pur sorgendo il credito sulla base della produzione del reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dipende dall'ulteriore momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta e quindi dal momento in cui scadono i termini di pagamento di essa, in armonia del resto con il principio generale in ambito di assicurazioni obbligatorie secondo cui la prescrizione corre appunto dal momento in cui «in cui i singoli contributi dovevano essere versati» (art. 55 r.d.l. 1827/1935). In proposito vale la regola, fissata dall'art. 18, co. 4, d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, secondo cui «i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi». Nel caso di specie il versamento del saldo, che è il termine più avanzato da cui, non considerando gli acconti, si può ipotizzare la decorrenza della prescrizione, era fissato dall'art. 17, co. 1, d.p.r. 435/2011, nel testo ratione temporis vigente, al 20 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione dei redditi, che è l'anno successivo a quello in cui i redditi sono stati prodotti;
mentre la dichiarazione dei redditi, sempre secondo le cadenze del tempo
(redditi 2004) doveva essere presentata «tra il 1 maggio ed il 31 luglio ovvero in via telematica entro il
31 ottobre» dell'anno successivo (2005) a quello di chiusura del periodo di imposta.
3.2 La dichiarazione dei redditi, d'altra parte, quale dichiarazione di scienza (tra le molte, Cass. 4 febbraio 2011, n. 2725) non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all'obbligazione tributaria, in quanto il fatto costitutivo resta, come detto, la produzione di redditi rilevante ai sensi di legge. Semmai ad essa, quale atto giuridico successivo all'esigibilità del credito, può riconoscersi effetto interruttivo della prescrizione, se ed in quanto dalla medesima consti la ricognizione dell'esistenza del debito contributivo (per i principi, pur se in diversa fattispecie contributiva, v. Cass. 22 febbraio 2012, n. 2620; Cass. 12 maggio 2004, n. 9054). Non diversamente, anche i successivi atti con cui l Controparte_2 abbia accertato, ex art. 1 del d.lgs. n. 462 del
1997, un determinato reddito dapprima non emerso, non individuano fatti costitutivi del riconnesso diritto contributivo dell'ente previdenziale, ma dispiegano soltanto efficacia interruttiva della prescrizione, anche a beneficio dell' CP 1 (Cass. 13463/2017 cit.).
3.3 Tutto ciò posto è chiaro che tra il momento di esigibilità del credito ed il successivo momento in cui intervenga la dichiarazione dei redditi o comunque l'accertamento tributario, munito di valenza anche previdenziale, quella che si determina è una difficoltà di mero fatto rispetto all'accertamento dei diritti contributivi. Non è vero infatti quanto affermato dalla Corte territoriale, ovverosia che il diritto dell'ente previdenziale sorgerebbe solo nel momento in cui il professionista si iscriva alla Gestione
Separata, in quanto l'obbligo di iscrizione, trattandosi di previdenza obbligatoria, non dipende dall'iniziativa dell'interessato, ma dal maturare dei corrispondenti fatti costitutivi;
e quindi anche il termine di prescrizione dei conseguenti crediti matura con il sopravvenire del termine di esigibilità di tali crediti. D'altra parte, allorquando non vi sia stata previa iscrizione e non siano ancora intervenuti atti ricognitivi (dichiarazione dei redditi, contenente l'indicazione dell'obbligo contributivo) o di controllo della dichiarazione da parte degli enti tributari o previdenziali, nulla vieta che si possa in ipotesi avere - in particolare tra il momento della scadenza dell'obbligo di pagamento a saldo e quello di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi - un accertamento tributario da cui possano emergere, ai sensi dell'art. 1 ss. del d.lgs. n. 462 del 1997 i presupposti del diritto dell'ente previdenziale, il che conferma l'esclusione del ricorrere di un caso di impedimento giuridico. Vale dunque la consolidata regola secondo cui «l'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'art. 2935 c.
c. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, tra le quali, salva l'ipotesi di dolo prevista dal n. 8 del citato articolo, non rientra l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto, né il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento» (Cass. 26 maggio 2015, n.
10828; Cass. 6 ottobre 2014, n. 21026)" (cfr. Cass. n. 27950/18).
Dunque, in tema di contributi cd. a percentuale, il fatto costitutivo dell'obbligazione è costituito dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito.
E' chiaro, peraltro, che pur sorgendo il credito sulla base della produzione del reddito, la decorrenza del termine della prescrizione dipende dall'ulteriore momento in cui scadono i termini di pagamento di essa, coerentemente con il principio generale in ambito di assicurazioni obbligatorie secondo cui la prescrizione corre appunto dal momento in cui “i singoli contributi dovevano essere versati" (art. 55
R.D.L. n. 8127 del 1935).
In proposito, come evidenziato nella citata pronuncia, vale la regola fissata dall'art. 18 comma del d.lgs.
241 del 1997 secondo cui “i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali dai titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi".
Nella fattispecie in esame, tenuto conto di quanto allegato sul punto in ricorso e non contestato, il CP credito contributivo dell' deve ritenersi sorto alla data del 7.7.2017 allorquando è scaduto il termine per il versamento della contribuzione relativa all'anno 2016 (pag. 4 del ricorso).
La prescrizione dunque sarebbe maturata il 7.7.2022.
Tuttavia, ai fini che occupano, deve tenersi conto delle disposizioni normative emanate durante il periodo pandemico.
In particolare, ai sensi dell'art. 37, comma 2, del D.L. 2020, n. 18 (. 37, comma 2, del D.L. 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla L. 2020, n. 27), "2. I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n.
335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione,
l'inizio stesso è differito alla fine del periodo".
Altresì, ai sensi dell'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 (convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21), “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'art.3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione...omissis.."
Ne deriva che, considerati i predetti periodi di sospensione, il primo corrente dal 23.2.2020 al 30.6.2020, il secondo dal 31.12.2020 al 30.6.2021, pari a complessivi 311 giorni (con "slittamento" del termine prescrizionale al 15.5.2023), alla data della notifica dell'avviso bonario (relativo alla pretesa per cui è causa) avvenuta, come è pacifico tra le parti, in data 3.1.2023 – il credito non poteva ritenersi estinto.
Deve, infine, essere respinta l'eccezione concernente l'aspetto sanzionatorio in quanto "arbitrario, illegittimo ed in palese contrasto anche con la disciplina vigente". Trattasi di eccezione assolutamente generica, priva di argomentazioni in fatto aderenti al caso di specie e comunque infondata.
Come noto, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 104/2022, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 18, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (norma di interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 26 della legge 335/1995) nella parte in cui non prevede che gli avvocati del libero foro non iscritti alla Pt 2 di previdenza forense per mancato raggiungimento delle soglie di reddito o di volume di affari di cui all'art. 22 della legge 20 settembre 1980, n. 576
(Riforma del sistema previdenziale forense), tenuti all'obbligo di iscrizione alla Gestione separata
.CP costituita presso siano esonerati dal pagamento, in favore dell'ente previdenziale, delle sanzioni civili per l'omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore. Ciò perché prima dell'entrata in vigore di detta disposizione di interpretazione autentica, il comportamento dell'avvocato con un reddito (o un volume d'affari) “sottosoglia", che ometteva di iscriversi alla Gestione separata e che poi sarebbe risultato essere “inadempiente” per effetto della disposizione di interpretazione autentica censurata, trovava però una scusante proprio nei primi arresti della giurisprudenza di legittimità, maturati peraltro in un contesto in cui il regime previdenziale di categoria, centrato sulla regolamentazione della cassa di previdenza forense, aveva carattere di specialità.
Con la sentenza n. 238/2022, pronunciata dalla Corte Costituzionale in vicenda riguardante un architetto che aveva contestato l'iscrizione d'ufficio alla Gestione separata e la richiesta di pagamento da parte dell CP dei contributi relativi all'anno 2012, il giudice delle leggi ha dato atto che 1'CP - per il periodo antecedente al 2012, ha adottato, in linea generale, con la circolare n. 107/2022 la regolamentazione per dare seguito ai principi affermati dalla precedente pronuncia n. 104/2022.
Dai predetti arresti della Corte Costituzionale risulta, quindi, che a far data dalla disposizione d'interpretazione autentica di cui al d.l. n. 98/2011 non sussistono più dubbi sulla possibile interpretazione dell'articolo 2, comma 26, della legge 335/1995, come peraltro dimostrato dalla uniforme giurisprudenza di legittimità consolidatasi a partire dall'emanazione della suddetta disposizione.
Pertanto, trattandosi nella specie di contributi relativi all'anno 2016, non sussiste alcun dubbio interpretativo sul fatto che gli stessi siano dovuti e, quindi, sull'applicabilità delle sanzioni conseguenti al mancato pagamento.
In considerazione di tanto, deve ritenersi legittima l'applicazione del sistema sanzionatorio di cui all'art. 116 comma 8 lettera b 1. 388/2000, non oggetto come suesposto di alcuna specifica censura (né nell'an né nel quantum), neppure all'esito della costituzione dell' CP 3 e in occasione del deposito delle note conclusive.
Per le ragioni che precedono il ricorso va respinto.
La regolamentazione delle spese di lite liquidate tenuto conto del valore della controversia e dell'assenza di attività istruttoria di natura non documentale - segue il principio della soccombenza.
PQM
definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte 1 nei confronti dell' CP 1 così provvede: rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1600,00 oltre accessori se dovuti.
Brindisi, 29.5.2025 Il Giudice
Dott.ssa Maria Forastiere