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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 15/10/2025, n. 1337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1337 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 825/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicolò Crascì Presidente
dott.ssa Claudia Cottini Consigliera rel. est.
dott.ssa Maria Angela Galioto Giudice Ausiliario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 825/2024
promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
EF NO, giusta procura in atti;
appellante
contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
MA DE, giusta procura in atti;
appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato a mezzo pec il 5 giugno 2024, ha proposto Parte_1
pagina 1 di 5 appello avverso l'ordinanza n. 4916/2024 del 29 aprile 2024, emessa dal Tribunale di Catania ai sensi dell'art. 702-ter c.p.c., nel procedimento iscritto al n. R.G. 13312/2022, chiedendone la riforma integrale in tutti i capi, ivi compresi quelli relativi alla condanna alle spese e alla condanna per lite temeraria.
L'appellante ha dedotto che l'ordinanza impugnata sarebbe fondata su un totale ed evidente travisamento dei fatti di causa, nonché su una conseguente erronea applicazione degli istituti giuridici pertinenti al caso concreto.
Si è costituita in giudizio l'appellata per resistere al gravame, eccependo Controparte_1 preliminarmente l'inammissibilità per tardività dell'appello.
All'udienza del 22 settembre 2025, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Deve essere esaminata preliminarmente l'eccezione di inammissibilità dell'appello, avente carattere pregiudiziale e potenzialmente assorbente, sollevata con la comparsa di risposta dalla parte appellata, per inosservanza del termine perentorio stabilito dalla legge per la proposizione dell'impugnazione.
Osserva il Collegio che, in tema di procedimento sommario di cognizione, l'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 702-ter, comma 5, c.p.c. - sia essa di accoglimento o (come nella specie) di rigetto - è appellabile nel termine perentorio di trenta giorni, decorrente dalla data della sua notificazione ad istanza di parte ovvero, se anteriore, dalla comunicazione effettuata dalla cancelleria, come stabilito dall'art. 702-quater c.p.c., nel testo ratione temporis applicabile alla fattispecie (v. Cass. S.U. n.
28975/2022; Cass. n. 5079/2022; Cass. n. 5840/2017; Cass. n. 22387/2015).
Nel caso in esame, risulta dagli atti del processo di primo grado, ed è, peraltro, documentato anche nel presente giudizio di impugnazione da parte appellata (v. docc. 4 e 5), che, il 4 maggio 2024,
l'impugnata ordinanza del Tribunale di Catania è stata comunicata alle parti a cura della cancelleria, con la conseguenza che il termine di cui all'art. 702-quater c.p.c. veniva a scadere lunedì 3 giugno
2024. Invece, l'atto di citazione in appello è stato notificato via pec solo il 5 giugno 2024 (v. ricevuta di notifica prodotta dalla stessa appellante nel proprio fascicolo di parte), e quindi tardivamente.
Va, pertanto, dichiarato inammissibile, perché tardivamente notificato, l'appello proposto da
[...]
, rimanendo assorbita ogni altra questione. Parte_1
pagina 2 di 5 2. - Né possono trarsi conclusioni diverse in considerazione del presunto vizio radicale di inesistenza dell'ordinanza impugnata, eccepito dall'appellante nel presente giudizio con l'istanza depositata in data
15 ottobre 2024, e dunque al di fuori dei mezzi di impugnazione.
Invero, a prescindere dal rilievo che, nel caso in esame, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, non si ravvisa un'ipotesi di provvedimento decisorio privo “di quel minimo di elementi
o di presupposti che sono necessari per produrre quell'effetto di certezza giuridica che è lo scopo del giudicato”, è dirimente la considerazione che, anche laddove si ritenesse configurabile una tale ipotesi di inesistenza giuridica, la sua assoluta insanabilità non esclude la possibilità per la parte di avvalersi degli ordinari mezzi di impugnazione, analogamente a quanto previsto per i vizi che determinano la nullità del provvedimento.
Tali mezzi, tuttavia, devono essere esperiti nel rispetto delle regole proprie e, dunque, tempestivamente, secondo i termini previsti dagli artt. 325 e 327 c.p.c., ciò che nella specie non è avvenuto.
Come chiarito dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 9965 del 2024, richiamata anche dall'appellante, l'inesistenza giuridica o la nullità radicale del provvedimento, come già puntualizzato da Cass., sez. VI, n. 9910 del 2021 (che "ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto, dopo il decorso dei termini di decadenza per l'impugnativa, al fine di ottenere la declaratoria di nullità della sentenza di appello, derivata dalla nullità radicale della sentenza di primo grado, asseritamente priva della sottoscrizione del giudice") può essere fatta valere sia mediante un'autonoma azione di accertamento negativo (actio nullitatis), esperibile in ogni tempo, sia attraverso gli ordinari mezzi di impugnazione, che, in quanto rimedi alternativi all'actio nullitatis, devono essere proposti nel rispetto dei termini di legge.
Ne consegue che, nel caso di specie, l'eccezione, pur astrattamente ammissibile, risulta inconferente, poiché l'appello è stato proposto oltre il termine di decadenza previsto per l'impugnazione e deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
3. - Le spese processuali del presente giudizio di appello, incluse quelle relative al procedimento urgente in camera di consiglio sull'istanza di inibitoria ex art. 351 c.p.c., come espressamente richiesto nella specifica nota depositata dall'appellata, seguono la soccombenza dell'appellante e devono essere liquidate secondo i parametri (minimi, attesa la pronuncia in rito e la limitata difficoltà della controversia) previsti dalla vigente tariffa forense (D.M. Giustizia n. 147/2022 e allegate tabelle) per le pagina 3 di 5 cause di valore compreso tra € 26.000,01 e € 52.000,00.
Il compenso per il procedimento sull'inibitoria è determinato in complessivi € 2.608,00 (€ 588,00 per la fase di studio, € 426,00 per la fase introduttiva, € 993,00 per la fase di trattazione ed € 601,00 per la fase decisionale). Il compenso per il giudizio di appello è determinato in € 4.996,00 (€ 1.029,00 per la fase di studio, € 709,00 per la fase introduttiva, € 1.523,00 per la fase di trattazione ed € 1.735,00 per la fase decisionale). Pertanto, l'importo complessivo dovuto per compensi di avvocato è pari a € 7.604,00.
Le somme come sopra liquidate in favore dell'appellata a titolo di spese processuali devono essere distratte in favore del suo difensore, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., avendo quest'ultimo dichiarato di avere anticipato gli esborsi e non riscosso i compensi,
Attesa l'inammissibilità dell'appello, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 825/2024 R.G.C.A.,
dichiara l'inammissibilità dell'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
avverso l'ordinanza n. 4916/2024 del 29 aprile 2024, emessa dal Tribunale di Catania Controparte_1 ai sensi dell'art. 702-ter c.p.c., nel procedimento iscritto al n. R.G. 13312/2022;
condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese processuali del presente giudizio, che liquida (anche per il procedimento sull'inibitoria ai sensi dell'art. 351 c.p.c.) in € 7.604,00 per compensi di avvocato, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% dei predetti compensi, c.p.a. e i.v.a. come per legge, e che distrae, ex art. 93 c.p.c., in favore dell'avv.
AT DE;
ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 – quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis, se dovuto.
Così deciso in Catania il 13 ottobre 2025, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della pagina 4 di 5 Corte.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile del tribunale, il 14 ottobre 2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Claudia Cottini dott. Nicolò Crascì
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicolò Crascì Presidente
dott.ssa Claudia Cottini Consigliera rel. est.
dott.ssa Maria Angela Galioto Giudice Ausiliario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 825/2024
promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
EF NO, giusta procura in atti;
appellante
contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
MA DE, giusta procura in atti;
appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato a mezzo pec il 5 giugno 2024, ha proposto Parte_1
pagina 1 di 5 appello avverso l'ordinanza n. 4916/2024 del 29 aprile 2024, emessa dal Tribunale di Catania ai sensi dell'art. 702-ter c.p.c., nel procedimento iscritto al n. R.G. 13312/2022, chiedendone la riforma integrale in tutti i capi, ivi compresi quelli relativi alla condanna alle spese e alla condanna per lite temeraria.
L'appellante ha dedotto che l'ordinanza impugnata sarebbe fondata su un totale ed evidente travisamento dei fatti di causa, nonché su una conseguente erronea applicazione degli istituti giuridici pertinenti al caso concreto.
Si è costituita in giudizio l'appellata per resistere al gravame, eccependo Controparte_1 preliminarmente l'inammissibilità per tardività dell'appello.
All'udienza del 22 settembre 2025, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Deve essere esaminata preliminarmente l'eccezione di inammissibilità dell'appello, avente carattere pregiudiziale e potenzialmente assorbente, sollevata con la comparsa di risposta dalla parte appellata, per inosservanza del termine perentorio stabilito dalla legge per la proposizione dell'impugnazione.
Osserva il Collegio che, in tema di procedimento sommario di cognizione, l'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 702-ter, comma 5, c.p.c. - sia essa di accoglimento o (come nella specie) di rigetto - è appellabile nel termine perentorio di trenta giorni, decorrente dalla data della sua notificazione ad istanza di parte ovvero, se anteriore, dalla comunicazione effettuata dalla cancelleria, come stabilito dall'art. 702-quater c.p.c., nel testo ratione temporis applicabile alla fattispecie (v. Cass. S.U. n.
28975/2022; Cass. n. 5079/2022; Cass. n. 5840/2017; Cass. n. 22387/2015).
Nel caso in esame, risulta dagli atti del processo di primo grado, ed è, peraltro, documentato anche nel presente giudizio di impugnazione da parte appellata (v. docc. 4 e 5), che, il 4 maggio 2024,
l'impugnata ordinanza del Tribunale di Catania è stata comunicata alle parti a cura della cancelleria, con la conseguenza che il termine di cui all'art. 702-quater c.p.c. veniva a scadere lunedì 3 giugno
2024. Invece, l'atto di citazione in appello è stato notificato via pec solo il 5 giugno 2024 (v. ricevuta di notifica prodotta dalla stessa appellante nel proprio fascicolo di parte), e quindi tardivamente.
Va, pertanto, dichiarato inammissibile, perché tardivamente notificato, l'appello proposto da
[...]
, rimanendo assorbita ogni altra questione. Parte_1
pagina 2 di 5 2. - Né possono trarsi conclusioni diverse in considerazione del presunto vizio radicale di inesistenza dell'ordinanza impugnata, eccepito dall'appellante nel presente giudizio con l'istanza depositata in data
15 ottobre 2024, e dunque al di fuori dei mezzi di impugnazione.
Invero, a prescindere dal rilievo che, nel caso in esame, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, non si ravvisa un'ipotesi di provvedimento decisorio privo “di quel minimo di elementi
o di presupposti che sono necessari per produrre quell'effetto di certezza giuridica che è lo scopo del giudicato”, è dirimente la considerazione che, anche laddove si ritenesse configurabile una tale ipotesi di inesistenza giuridica, la sua assoluta insanabilità non esclude la possibilità per la parte di avvalersi degli ordinari mezzi di impugnazione, analogamente a quanto previsto per i vizi che determinano la nullità del provvedimento.
Tali mezzi, tuttavia, devono essere esperiti nel rispetto delle regole proprie e, dunque, tempestivamente, secondo i termini previsti dagli artt. 325 e 327 c.p.c., ciò che nella specie non è avvenuto.
Come chiarito dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 9965 del 2024, richiamata anche dall'appellante, l'inesistenza giuridica o la nullità radicale del provvedimento, come già puntualizzato da Cass., sez. VI, n. 9910 del 2021 (che "ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto, dopo il decorso dei termini di decadenza per l'impugnativa, al fine di ottenere la declaratoria di nullità della sentenza di appello, derivata dalla nullità radicale della sentenza di primo grado, asseritamente priva della sottoscrizione del giudice") può essere fatta valere sia mediante un'autonoma azione di accertamento negativo (actio nullitatis), esperibile in ogni tempo, sia attraverso gli ordinari mezzi di impugnazione, che, in quanto rimedi alternativi all'actio nullitatis, devono essere proposti nel rispetto dei termini di legge.
Ne consegue che, nel caso di specie, l'eccezione, pur astrattamente ammissibile, risulta inconferente, poiché l'appello è stato proposto oltre il termine di decadenza previsto per l'impugnazione e deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
3. - Le spese processuali del presente giudizio di appello, incluse quelle relative al procedimento urgente in camera di consiglio sull'istanza di inibitoria ex art. 351 c.p.c., come espressamente richiesto nella specifica nota depositata dall'appellata, seguono la soccombenza dell'appellante e devono essere liquidate secondo i parametri (minimi, attesa la pronuncia in rito e la limitata difficoltà della controversia) previsti dalla vigente tariffa forense (D.M. Giustizia n. 147/2022 e allegate tabelle) per le pagina 3 di 5 cause di valore compreso tra € 26.000,01 e € 52.000,00.
Il compenso per il procedimento sull'inibitoria è determinato in complessivi € 2.608,00 (€ 588,00 per la fase di studio, € 426,00 per la fase introduttiva, € 993,00 per la fase di trattazione ed € 601,00 per la fase decisionale). Il compenso per il giudizio di appello è determinato in € 4.996,00 (€ 1.029,00 per la fase di studio, € 709,00 per la fase introduttiva, € 1.523,00 per la fase di trattazione ed € 1.735,00 per la fase decisionale). Pertanto, l'importo complessivo dovuto per compensi di avvocato è pari a € 7.604,00.
Le somme come sopra liquidate in favore dell'appellata a titolo di spese processuali devono essere distratte in favore del suo difensore, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., avendo quest'ultimo dichiarato di avere anticipato gli esborsi e non riscosso i compensi,
Attesa l'inammissibilità dell'appello, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 825/2024 R.G.C.A.,
dichiara l'inammissibilità dell'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
avverso l'ordinanza n. 4916/2024 del 29 aprile 2024, emessa dal Tribunale di Catania Controparte_1 ai sensi dell'art. 702-ter c.p.c., nel procedimento iscritto al n. R.G. 13312/2022;
condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese processuali del presente giudizio, che liquida (anche per il procedimento sull'inibitoria ai sensi dell'art. 351 c.p.c.) in € 7.604,00 per compensi di avvocato, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% dei predetti compensi, c.p.a. e i.v.a. come per legge, e che distrae, ex art. 93 c.p.c., in favore dell'avv.
AT DE;
ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 – quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis, se dovuto.
Così deciso in Catania il 13 ottobre 2025, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della pagina 4 di 5 Corte.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile del tribunale, il 14 ottobre 2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Claudia Cottini dott. Nicolò Crascì
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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