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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 28/10/2025, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 754/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE VOLONTARIA GIURISDIZIONE CIVILE nella seguente composizione
Dott.ssa Tiziana Longu Presidente
Dott. Riccardo De Vito Giudice
Dott. Cosimo Gabbani Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n° 754 del ruolo generale volontaria giurisdizione dell'anno
2025 avente ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto.
nata a [...] il [...], C.F. , con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. Maddalena Giovanna Boe, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima sito in Via Leonardo Da Vinci n° 40 a Nuoro,
E
, nato a [...] il [...], C.F. , con il CP_1 C.F._2 patrocinio dell'Avv. Sebastiana, Buffoni, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima sito in Piazza Italia n° 7 a Nuoro;
Ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni per entrambe le parti: “ 1). Il sig. s'impegna a contribuire al mantenimento CP_1 di , studente e prossimo all'iscrizione universitaria, con la somma di € 600,00 mensili, ivi Per_1 comprese le spese per l'affitto, vitto e utenze domestiche, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat e da versarsi direttamente al ragazzo entro il giorno 05 di ogni mese mediante accredito sul C/C presso Banco di Sardegna Iban [...] intestato a CP_2
(CIN/EU: 10, CIN/IT: G BIC/SWIFT: BPMOIT22XXX), oltre al 65% delle spese
[...] straordinarie tra le quali fin d'ora si individuano: quelle sportive, sanitarie non coperte dal SSN, tasse e libri universitari;
registrazione e cauzione contratto di locazione abitazione. Tale percentuale
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N. R.G. V.G. 754/2025 di contribuzione viene tra le parti concordata fino al mese di luglio 2026 compreso, in seguito i genitori parteciperanno alle citate spese straordinarie nell'interesse del figlio nella misura del 50% caduno. In merito all'individuazione delle voci di spesa ordinarie e straordinarie, salvo quanto sopra, le parti dichiarano di fare espresso riferimento alle Linee Guida del C.N.F. del 29.11.2017.
L'assegno unico ed universale per i figli a carico ex art. D. Lvo 230/2021 e smi verrà suddiviso tra i genitori nella misura del 50% con contestuale impegno degli stessi alla presentazione della relativa
e nuova domanda nei termini di legge.
2) La casa familiare sita a Oliena in Via Badu e Rivu n. 5, distinta nel NCEU al F. 58, PART. 782
SUB 6 e 5, di proprietà del signor , viene a lui definitivamente assegnata in uno al mobilio. CP_1
3) Con il presente atto la sig.ra rinuncia a qualsivoglia diritto reale e/o di credito rispetto Pt_1
a tutte le proprietà immobiliari e mobiliari del coniuge (ivi compresa la casa e i terreni di campagna, in agro di Oliena, Loc. Gurrethoinu) ed a percepire, a carico di quest'ultimo, l'assegno di mantenimento. Il sig. all'atto della sottoscrizione del presente atto consegna alla sig.ra CP_1
la somma di € 5.000,00 a titolo di rimborso del costo dalla stessa sostenuto per l'acquisto Pt_1 dell'auto Seat Arona tg. FM993EP formalmente intestata al primo, che viene a lui definitivamente assegnata, unitamente al fuoristrada Hyundai Galloper, tg. ZA533SC.
4) Le pattuizioni di cui al presente atto troveranno attuazione a decorrere dal mese di settembre
2025.
5) Salvo quanto sopra, le parti dichiarano di non aver null'altro da pretendere l'uno dall'altro.
6) Spese e onorari compensati.”.
Conclusioni del PM: “si esprime ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c. parere favorevole alla separazione consensuale fra i coniugi e al contestuale scioglimento del matrimonio secondo gli accordi raggiunti nel ricorso congiunto in data 07.08.2025.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 12/08/2025, e , hanno Parte_1 CP_1 esposto di aver contratto matrimonio in data 26.06.2000; che dall'unione sono nati , il Per_2
12/06/1999, oggi maggiorenne ed economicamente autonoma, e , il 25/06/2006, maggiorenne Per_1 ma economicamente non autonomo;
che, nel tempo, è venuta meno la solidità del rapporto e la comunione d'intenti tanto da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Ciò premesso, i ricorrenti, oltre alla domanda congiunta di separazione, hanno presentato, col medesimo ricorso congiunto, domanda di divorzio.
All'udienza del 21.10.2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti hanno confermato il ricorso.
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2. La domanda di separazione avanzata dalle parti va accolta. 2
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Considerato l'accordo tra i coniugi, il Tribunale deve limitarsi a verificare la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di separazione, nonché ad accertare che le condizioni dell'accordo non siano in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico e all'esame delle condizioni concernenti i figli della coppia, i cui preminenti interessi vanno tutelati.
Secondo quanto dichiarato nel ricorso, sottoscritto personalmente dalle parti, è venuta meno l'affectio coniugalis. Tale situazione rende evidente l'esistenza di una frattura irreversibile e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale. Di conseguenza va accolta la domanda volta a dichiarare la separazione dei coniugi
3. Le condizioni di separazione indicate nel ricorso, non appaiono manifestamente contrarie a norme imperative o d'ordine pubblico e pertanto va omologato l'accordo intervenuto tra le parti.
4. Le parti hanno domandato unitamente all'omologa della separazione anche la dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario alle medesime condizioni della separazione. Richiamata sul punto la recente sentenza: Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n.
28727 del 2023 ove si legge: «nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio» e ancora: «il passaggio dalla fase della decisione della domanda congiunta di separazione a quella della trattazione della domanda congiunta di divorzio trova poi disciplina nell'art. 279, comma 2, n. 5 c.p.c., in tema di sentenze definitive su domande (secondo cui il collegio pronuncia sentenza quando, valendosi delle facoltà di cui agli artt. 103, secondo comma, e 104, secondo comma, decide solo su alcune delle cause riunite sino a quel momento, disponendo, con distinti provvedimenti,
l'ulteriore istruzione o la separazione)», si ritiene necessario pronunciare sentenza non definitiva di omologa della separazione con rimessione della causa sul ruolo istruttorio per fissare udienza di comparizione delle parti, a distanza di almeno sei mesi dall'udienza di comparizione delle parti nell'ambito del procedimento di separazione, ai fini della trattazione della domanda congiunta di divorzio.
5. Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nuoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe così giudica:
1) omologa la separazione dei coniugi nata a [...] il Parte_1
05/10/1972 e nato a [...] il [...] (matrimonio contratto il CP_1
29/06/2000 a Oliena (NU) e trascritto nel registro dello Stato Civile del Comune di Oliena, atto n° 1, parte 1, anno 2000) alle condizioni di cui al ricorso congiunto anche riportate in epigrafe;
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2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di provvedere all'annotazione della presente sentenza;
3) provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo istruttorio;
4) spese al definitivo.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Nuoro, nella camera di consiglio del 27.10.2025
Il giudice relatore dott. Cosimo Gabbani
Il Presidente dott.ssa Tiziana Longu
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