Sentenza 26 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 26/02/2001, n. 2748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2748 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIA02 748 /0 1 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto www. SEZIONE SECONDA CIVILE RISARCIMENTI SANDI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Gaetano GAROFALO Presidente - R.G.N. 22509/98 - ConsigliereDott. Ugo RIGGIO 1585/99 5741 Dott. Enrico SPAGNA MUSSO Consigliere Cron. Rep. 876 Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Rel. Consigliere Ud. 30/11/00 ConsigliereDott. Francesca TROMBETTA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE SE NTENZA per diritti £3000 sul ricorso proposto da: ԴՐ AL CANCELLIERE COND. VIA LIVORNO 53/A ACITREZZA, in persona elettivamentedell'Amm.re p.t. ANTONINO MARLETTA, domiciliato in ROMA VIA GALILEI 45, presso lo studio dell'avvocato MAGNANO DI SAN LIO GIOVANNI, che lo LIRE 3000 CANCELLERIA difende unitamente all'avvocato FIORITO AGATINO, giusta delega in atti;
CG073883 ricorrente
contro
GL IA, GL MA, CI TE;
intimati 2000 e sul 2° ricorso n° 01585/99 proposto da: 1959 " -1- GL IA, GL MA, elettivamente domiciliati in ROMA CNE CLODIA 36/A, presso lo studio dell'avvocato PISANI F. difesi dall'avvocato CALVO ANTONIO, giusta delega in atti;
controricorrenti e ricorrenti incidentali
contro
COND VIA LIVORNO 53/A ACITREZZA, in persona dell'Amm.re p.t. MARLETTA ANTONINO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GALILEI 45, presso lo studio dell'avvocato FIORITO AGATINO, che lo difende unitamente all'avvocato MAGNANO DI SAN LIO GIOVANNI, giusta delega in atti;
controricorrente al ricorso incidentale nonchè
contro
CI TE, elettivamente domiciliato in ROMA presso lo studio dell'avvocato VLE B BUOZZI 99, GIOVANNI LAZZARA, difeso dall'avvocato ANTONIO D'ALESSIO, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale avverso la sentenza n. 661/98 della Corte d'Appello di CATANIA, depositata il 04/09/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/11/00 dal Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO;
udito 1'Avvocato Antonio D'ALESSIO, difensore della -2- resistente CI, che ha chiesto l'inammissibilità o il rigetto del ricorso incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per l'inefficacia del ricorso incidentale, e l'inammissibilità 0 comunque rigetto del ricorso principale. -3- Svolgimento del processo Con atto notificato nel febbraio 1991 LI CI conveniva in giudi- zio UM RI ed il condominio di via Livorno 53 di Acitrezza esponendo che, con atto 1/12/1989, aveva acquistato dalla UM un ap- partamento sito nel citato condominio e che successivamente aveva consta- tato infiltrazioni di umidità ed il rigonfiamento del pavimento per cui aveva segnalato la presenza di tali inconvenienti alla venditrice la quale si era re- cata nell'appartamento insieme all'amministratore del condominio per ac- certare la causa dei detti inconvenienti. L'attrice, deducendo che i vizi de- nunciati persistevano, chiedeva la condanna dei convenuti in solido (la pri- ma quale venditrice ed il secondo per aver aggravato la situazione con i sondaggi effettuati ) al risarcimento dei danni subiti. I convenuti, costituitisi, chiedevano il rigetto della domanda sostenendo- ne l'infondatezza. Nel giudizio interveniva LI IA quale donataria dell'immobile dell'attrice. L'adito tribunale di Catania, con sentenza 12/4/1995, condannava in soli- do i convenuti al pagamento in favore dell'attrice della somma di £ 28.000.000 oltre interessi e rivalutazione monetaria. Avverso la detta sentenza i soccombenti proponevano appello al quale resistevano CI e IA LI che impugnavano in via incidentale la decisione del tribunale. La corte di appello di Catania, con sentenza 4/9/1988, rigettava la do- manda proposta nei confronti della UM e confermava nel resto la pronuncia impugnata. 3 La cassazione della sentenza della corte di appello è stata chiesta dal condominio con ricorso affidato a sette motivi. CI e IA LI han- no resistito con controricorso ed hanno proposto ricorso incidentale sorretto da due motivi. Al ricorso incidentale hanno resistito con separati controri- corsi il condominio e UM RI. Tutte le parti hanno depositato memorie. Motivi della decisione Il ricorso principale e quello incidentale vanno riuniti a norma dell'articolo 335 c.p.c. Il ricorso principale deve essere dichiarato inammissibile perché, come emerge dagli atti, la procura al difensore in forza del quale il ricorso me- desimo è stato proposto ( v. intestazione di esso ) - risulta apposta in calce alla copia autentica della sentenza impugnata. Al riguardo questa Corte ha più volte affermato che, al fine dell'ammissibilità del ricorso per cassazione ( o del controricorso), la pro- cura speciale al difensore ( prevista a tutela della stessa parte ricorrente ) può ritenersi validamente conferita, con mandato apposto in calce alla sen- tenza impugnata (o del ricorso), solo se tale mandato sia trascritto nell'atto, sì da garantire l'anteriorità o la contemporaneità del suo rilascio rispetto alla notificazione dell'atto medesimo e non anche quando - come appunto nella specie sia genericamente richiamato (tra le tante, sentenze 20/8/1999 n. 8801; 28/3/1997 n. 2791; 29/10/1996 n. 9446). La declaratoria di inammissibilità del ricorso principale determina, ex se- condo comma dell'articolo 334 c.p.c., l'inefficacia del ricorso incidentale che le LI hanno proposto tardivamente in quanto notificato al condo- minio ed alla UM nel gennaio 1999 mentre le stesse ricorrenti inci- dentale avevano provveduto a notificare la sentenza di appello alle citate parti in data 20/10/1998. Il ricorso incidentale è stato quindi notificato ben oltre il termine breve di impugnazione decorrente dalla notificazione della sentenza cui nella specie deve farsi riferimento in applicazione del principio per cui la notificazione della sentenza al procuratore costituito della controparte fa decorrere il ter- mine breve per l'impugnazione non soltanto nei confronti del notificato ma anche del notificante data la comunanza di tale termine per entrambe le par- ti. Né rileva, in senso preclusivo dell'inefficacia di cui al secondo comma dell'articolo 334 c.p.c., la circostanza che si tratti di ricorso incidentale pro- posto nel termine previsto dall'articolo 370 c.p.c., costituendo, anzi tale "interna" tempestività il presupposto stesso dell'operatività della detta san- zione per il caso di inosservanza del termine "esterno" di impugnazione. In sostanza l'inammissibilità del ricorso principale determina l'inefficacia di quello incidentale proposto tardivamente (cioè oltre il termine, breve o an- nuale, d'impugnazione della sentenza) avendo assunto ( in conseguenza dell'inammissibilità del ricorso principale ) natura e funzione di ricorso principale ed essendo quindi divenuto privo di rilievo il termine proprio ( a norma degli articolo 370 e 371 c.p.c. ) del ricorso incidentale ( nei sensi suddetti sentenze di questa Corte 1/2/1996 n. 881; 19/1/1996 n. 408; 15/4/1994 n. 3555). Sussistono giusti motivi, stante anche la reciproca soccombenza tra il ri- corrente principale e le ricorrenti incidentali e tenuto conto del contrasto tra 5 le sentenze di primo e di secondo grado in relazione al rapporto tra le Mi- gliore e la UM, per la compensazione tra tutte le parti delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, dichiara l'inammissibilità di quello principale e l'inefficacia di quello incidentale;
compensa tra le parte le spese del giudizio di cassazione. Roma 30 novembre 2000 Il presidente Il consigliere estensore from IL CANCELLIERE C1 Valeria Neri lieve DEPOSITATO IN CANSELLE 290000 2.6 FEB. 2001 IL CANCELLIERE Agenzia delle Entrate 11 Ufficio di Roma 2 Iscritto a ruolo Art. n. 6