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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 07/10/2025, n. 309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 309 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3584 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trieste
Il Tribunale, in composizione collegiale, in camera di consiglio, in persona di:
Dott.ssa Anna Lucia Fanelli Presidente
Dott.ssa Gloria Carlesso Giudice relatore
Dott.ssa Ajello Francesca Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa con ricorso depositato in data 20/11/2024 da
(C.F ) nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...], piano V,
e
(C.F. ), nata a [...] il [...] ed ivi residente in Parte_2 C.F._2
Via Ugo Foscolo, n. 9, piano V,
entrambi difesi e rappresentati dagli avv.ti Fulvio Vida (C.F. , posta C.F._3
elettronica certificata: e IA NE (C.F. Email_1
, pec C.F._4 Email_2
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
I coniugi con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
20/11/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto che sia pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti
C O N D I Z I O N I
1.Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 23 settembre 2017 e trascritto nei registri dello stato civile degli atti di matrimonio del Comune di Trieste con atto n. 119, P 2 anno 2017;
2. Affidare i figli minori e ad entrambi i genitori, con mantenimento della Per_1 Per_2 loro residenza presso l'abitazione di proprietà del sig. sita in Trieste, Via Ugo Pt_1
Foscolo, n. 9, piano V.
3. Collocamento: Come concordato nel piano genitoriale che si allega (all. 12), collocare i figli minori e il lunedì, il giovedì e il venerdì presso l'abitazione del padre Per_1 Per_2
e il martedì e il mercoledì presso quella della madre, contigue, entrambe site in Trieste, Via
Ugo Foscolo, n. 9, Piano V, fino a quando gli stessi non avranno raggiunto l'autosufficienza economica.
4. Disporre che la madre ovvero il padre, a seconda dell'alternanza di cui al punto che precede, possano comunque esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze e modalità, come concordato nel piano genitoriale [allega al ricorso sub. 12]:
I - dal sabato mattina dopo la scuola e fino alla domenica sera dopo l'orario di cena, quando
i figli verranno riportati, entro le ore 22 presso la dimora materna o paterna, a seconda dell'alternanza di cui al precedente punto 3), ferma restando la possibilità di accordo tra i genitori circa ulteriori periodi di visita infrasettimanali a seconda delle esigenze dei minori
e delle disponibilità temporali dei genitori (ibidem).
Le parti danno atto, peraltro, che il predetto regime di visita e di collocamento è già stato sperimentato negli ultimi mesi e che non sono mai insorti contrasti tra i coniugi ovvero pregiudizi per i minori;
II - durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua e durante le altre festività annuali, ciascun genitore starà con i figli seguendo il criterio dell'alternanza settimanale di cui al precedente punto 3) e siccome previsto nel piano genitoriale (cfr. all.
12).
5. Mantenimento: darsi atto che in ragione dei tempi di collocamento paritari nonché delle simili condizioni economiche dei genitori, i medesimi sopporteranno direttamente le spese per il mantenimento ordinario dei figli per i periodi in cui si troveranno presso di loro, mentre le spese straordinarie andranno suddivise al 50% come da protocollo del Tribunale di Trieste
e come concordato nel piano genitoriale.
6. Darsi atto che, stante le attuali condizioni economico/reddituali dei coniugi, i predetti nulla pretendono l'uno dall'altro a titolo di contributo al proprio mantenimento.
7. Darsi atto che entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti
8. Compensare interamente le spese di giudizio tra le parti.
FATTO
1.Con ricorso cumulativo e congiunto depositato in data 20/11/2024 i ricorrenti hanno chiesto al Tribunale di pronunciare la separazione personale e la successiva cessazione degli effetti civili del matrimonio accogliendo le condizioni concordate
A tal fine hanno esposto e documentato:
a) di aver celebrato matrimonio concordatario in Trieste in data 23.09.2017 con atto trascritto, presso l'anagrafe del Comune di Trieste sub atto n. 119, P.II, serie S, anno
2017 in regime di separazione dei beni;
b) che dall'unione sono nati a Trieste Riccardo il 24/12/2012 e il 5/03/2016. Per_2
2. I coniugi hanno dichiarato espressamente, nell'atto introduttivo, di non volersi riconciliare e hanno chiesto di sostituire l'udienza di comparizione personale con il deposito di note scritte.
3. Con sentenza dd 31/01/2025 n. 76/2025 il Tribunale ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi, omologando le condizioni concordate dagli stessi nell'atto introduttivo.
4. Il G.I con ordinanza dd 24/02/2025 ha fissato una nuova udienza, sostituita dal deposito di note scritte, per la rimessione della causa al Collegio ai fini della pronuncia di divorzio.
5. Scaduti i termini per il deposito di note autorizzate, il Giudice in data 11/09/2025 ha rimesso la causa al Collegio per la decisione. DIRITTO
Il Collegio:
Ritenuto che condizioni concordate riguardo all'affidamento e al mantenimento dei minori esprimono l'assunzione da parte di entrambi i genitori della responsabilità genitoriale implicante l'obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni;
ritenuto che l'ascolto dei figli minori deve ritenersi non necessario (art 473 bis 4 cp.c.) tenuto conto delle condizioni dell'accordo; preso atto che coniugi ricorrenti dichiarano di non aver nulla da pretendere l'uno dall'altro in quanto economicamente indipendenti;
richiamata la sentenza non definitiva n. 76/2025 pubblicata il 5/3/2025 e considerato il decorso dei termini di cui all'art. 3 L.898/1970
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario in Trieste in data 23.09.2017 con atto trascritto, presso l'anagrafe del Comune di Trieste sub atto n. 119,
P.II, serie S, da e Parte_2 Parte_1
omologa le condizioni concordate dalle Parti e da aversi qui integralmente trascritte;
ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Trieste di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso a Trieste, nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gloria Carlesso dott.ssa Anna Lucia Fanelli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trieste
Il Tribunale, in composizione collegiale, in camera di consiglio, in persona di:
Dott.ssa Anna Lucia Fanelli Presidente
Dott.ssa Gloria Carlesso Giudice relatore
Dott.ssa Ajello Francesca Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa con ricorso depositato in data 20/11/2024 da
(C.F ) nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...], piano V,
e
(C.F. ), nata a [...] il [...] ed ivi residente in Parte_2 C.F._2
Via Ugo Foscolo, n. 9, piano V,
entrambi difesi e rappresentati dagli avv.ti Fulvio Vida (C.F. , posta C.F._3
elettronica certificata: e IA NE (C.F. Email_1
, pec C.F._4 Email_2
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
I coniugi con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
20/11/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto che sia pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti
C O N D I Z I O N I
1.Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 23 settembre 2017 e trascritto nei registri dello stato civile degli atti di matrimonio del Comune di Trieste con atto n. 119, P 2 anno 2017;
2. Affidare i figli minori e ad entrambi i genitori, con mantenimento della Per_1 Per_2 loro residenza presso l'abitazione di proprietà del sig. sita in Trieste, Via Ugo Pt_1
Foscolo, n. 9, piano V.
3. Collocamento: Come concordato nel piano genitoriale che si allega (all. 12), collocare i figli minori e il lunedì, il giovedì e il venerdì presso l'abitazione del padre Per_1 Per_2
e il martedì e il mercoledì presso quella della madre, contigue, entrambe site in Trieste, Via
Ugo Foscolo, n. 9, Piano V, fino a quando gli stessi non avranno raggiunto l'autosufficienza economica.
4. Disporre che la madre ovvero il padre, a seconda dell'alternanza di cui al punto che precede, possano comunque esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze e modalità, come concordato nel piano genitoriale [allega al ricorso sub. 12]:
I - dal sabato mattina dopo la scuola e fino alla domenica sera dopo l'orario di cena, quando
i figli verranno riportati, entro le ore 22 presso la dimora materna o paterna, a seconda dell'alternanza di cui al precedente punto 3), ferma restando la possibilità di accordo tra i genitori circa ulteriori periodi di visita infrasettimanali a seconda delle esigenze dei minori
e delle disponibilità temporali dei genitori (ibidem).
Le parti danno atto, peraltro, che il predetto regime di visita e di collocamento è già stato sperimentato negli ultimi mesi e che non sono mai insorti contrasti tra i coniugi ovvero pregiudizi per i minori;
II - durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua e durante le altre festività annuali, ciascun genitore starà con i figli seguendo il criterio dell'alternanza settimanale di cui al precedente punto 3) e siccome previsto nel piano genitoriale (cfr. all.
12).
5. Mantenimento: darsi atto che in ragione dei tempi di collocamento paritari nonché delle simili condizioni economiche dei genitori, i medesimi sopporteranno direttamente le spese per il mantenimento ordinario dei figli per i periodi in cui si troveranno presso di loro, mentre le spese straordinarie andranno suddivise al 50% come da protocollo del Tribunale di Trieste
e come concordato nel piano genitoriale.
6. Darsi atto che, stante le attuali condizioni economico/reddituali dei coniugi, i predetti nulla pretendono l'uno dall'altro a titolo di contributo al proprio mantenimento.
7. Darsi atto che entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti
8. Compensare interamente le spese di giudizio tra le parti.
FATTO
1.Con ricorso cumulativo e congiunto depositato in data 20/11/2024 i ricorrenti hanno chiesto al Tribunale di pronunciare la separazione personale e la successiva cessazione degli effetti civili del matrimonio accogliendo le condizioni concordate
A tal fine hanno esposto e documentato:
a) di aver celebrato matrimonio concordatario in Trieste in data 23.09.2017 con atto trascritto, presso l'anagrafe del Comune di Trieste sub atto n. 119, P.II, serie S, anno
2017 in regime di separazione dei beni;
b) che dall'unione sono nati a Trieste Riccardo il 24/12/2012 e il 5/03/2016. Per_2
2. I coniugi hanno dichiarato espressamente, nell'atto introduttivo, di non volersi riconciliare e hanno chiesto di sostituire l'udienza di comparizione personale con il deposito di note scritte.
3. Con sentenza dd 31/01/2025 n. 76/2025 il Tribunale ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi, omologando le condizioni concordate dagli stessi nell'atto introduttivo.
4. Il G.I con ordinanza dd 24/02/2025 ha fissato una nuova udienza, sostituita dal deposito di note scritte, per la rimessione della causa al Collegio ai fini della pronuncia di divorzio.
5. Scaduti i termini per il deposito di note autorizzate, il Giudice in data 11/09/2025 ha rimesso la causa al Collegio per la decisione. DIRITTO
Il Collegio:
Ritenuto che condizioni concordate riguardo all'affidamento e al mantenimento dei minori esprimono l'assunzione da parte di entrambi i genitori della responsabilità genitoriale implicante l'obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni;
ritenuto che l'ascolto dei figli minori deve ritenersi non necessario (art 473 bis 4 cp.c.) tenuto conto delle condizioni dell'accordo; preso atto che coniugi ricorrenti dichiarano di non aver nulla da pretendere l'uno dall'altro in quanto economicamente indipendenti;
richiamata la sentenza non definitiva n. 76/2025 pubblicata il 5/3/2025 e considerato il decorso dei termini di cui all'art. 3 L.898/1970
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario in Trieste in data 23.09.2017 con atto trascritto, presso l'anagrafe del Comune di Trieste sub atto n. 119,
P.II, serie S, da e Parte_2 Parte_1
omologa le condizioni concordate dalle Parti e da aversi qui integralmente trascritte;
ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Trieste di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso a Trieste, nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gloria Carlesso dott.ssa Anna Lucia Fanelli