TRIB
Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 27/05/2025, n. 393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 393 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MACERATA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dr. Luigi Reale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1797/2024 promossa da:
, C.F. Parte_1 P.IVA_1 assistito dall'avv. BOTTACCHIARI MARCO;
elettivamente domiciliato in CORSO ITALIA, 102 CASTELRAIMONDO, presso il difensore nei confronti di
C.F. ; Controparte_1 P.IVA_2 non assistito nè difeso --- CONTUMACE
OGGETTO: risoluzione contrattuale - beni mobili
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da note ex art. 281 quinquies riportandosi all'atto introduttivo ed alla memoria ex art. 171 c.p.c.; causa assunta in decisione alla udienza del 30.4.25.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli art.li 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla legge n. 69 del 18/6/2009.
* * * * *
1 - Fondata e quindi da accogliersi la domanda proposta nelle forme dell'art. 281 undecies c.p.c. dalla società di diritto polacco, intesa alla risoluzione per Pt_1 Parte_2 inadempimento del contratto di compravendita avente ad oggetto scarpe marca Nike meglio descritte nelle fatture nr. 2/3/4 emesse dalla convenuta impresa individuale Snipercop di
[...] rispettivamente in data 08, 12 e 14 febbraio 2024 per il complessivo importo di euro CP_1
21.845,00, regolarmente bonificato dalla ricorrente giusta ricevute in Parte_1 atti;
pagina 1 di 2 2 – Lamenta in particolare la ricorrente che, nonostante il tempestivo pagamento delle fatture sopra dette, e nonostante i ripetuti solleciti volti prima alla consegna della merce ordinata, poi alla restituzione delle somme versate, a tutt'oggi il avrebbe omesso di ottemperare CP_1 alle dette richieste, e ciò pur dopo aver emesso, in relazione alle fatture predette, le note di credito nn. 1/2024, 2/2024 e 3/2024 per pari importo (all. 3 di parte ricorrente);
3 – Ordinata la rinnovazione della notifica del ricorso e del decreto di fissazione di nuova udienza di comparizione delle parti, parte ricorrente adempiva ritualmente alla predetta formalità, depositando altresì -in allegato alla comparsa conclusionale- atto di ricognizione di debito a firma del del 03.12.2024, epoca quest'ultima successiva alla introduzione del giudizio ma CP_1 precedente alla rinnovata notifica.
4 – Risultando quindi ritualmente dedotta la fonte dell'obbligazione e la scadenza del relativo termine, va dichiarata la risoluzione del contratto per inadempimento ex art. 1453 c.c., avendo parte convenuta, rimasta contumace, non solo omesso di allegare di aver esattamente e compiutamente adempiuto agli obblighi contrattuali assunti (Cass. Civ. Sez. Un. 30.10.2001 n.
13533), ma anzi tenuto una condotta stragiudiziale confessoria emettendo note di credito e atti di ricognizione del debito.
5 - Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Macerata, definitivamente pronunciando in contumacia dalla ditta CP_2 di dichiara la risoluzione del contratto di vendita sotteso alle fatture nr. 2/3/4 Controparte_1 emesse rispettivamente in data 08-12 e 14 febbraio 2024, e condanna al Controparte_1 pagamento del complessivo importo di euro 21.845,00 oltre interessi moratori commerciali dal
15.02.24 al saldo in favore di di Parte_1 Persona_1
Condanna la ditta di in persona del titolare omonimo, al CP_2 Controparte_1 pagamento delle spese di lite, e liquida quelle in favore di di Parte_1 [...] in complessivi euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre spese Persona_1 generali 15%, cap, iva e spese vive documentate.
Macerata, 27 maggio 2025.
Il Giudice dr. Luigi Reale
pagina 2 di 2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MACERATA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dr. Luigi Reale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1797/2024 promossa da:
, C.F. Parte_1 P.IVA_1 assistito dall'avv. BOTTACCHIARI MARCO;
elettivamente domiciliato in CORSO ITALIA, 102 CASTELRAIMONDO, presso il difensore nei confronti di
C.F. ; Controparte_1 P.IVA_2 non assistito nè difeso --- CONTUMACE
OGGETTO: risoluzione contrattuale - beni mobili
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da note ex art. 281 quinquies riportandosi all'atto introduttivo ed alla memoria ex art. 171 c.p.c.; causa assunta in decisione alla udienza del 30.4.25.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli art.li 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla legge n. 69 del 18/6/2009.
* * * * *
1 - Fondata e quindi da accogliersi la domanda proposta nelle forme dell'art. 281 undecies c.p.c. dalla società di diritto polacco, intesa alla risoluzione per Pt_1 Parte_2 inadempimento del contratto di compravendita avente ad oggetto scarpe marca Nike meglio descritte nelle fatture nr. 2/3/4 emesse dalla convenuta impresa individuale Snipercop di
[...] rispettivamente in data 08, 12 e 14 febbraio 2024 per il complessivo importo di euro CP_1
21.845,00, regolarmente bonificato dalla ricorrente giusta ricevute in Parte_1 atti;
pagina 1 di 2 2 – Lamenta in particolare la ricorrente che, nonostante il tempestivo pagamento delle fatture sopra dette, e nonostante i ripetuti solleciti volti prima alla consegna della merce ordinata, poi alla restituzione delle somme versate, a tutt'oggi il avrebbe omesso di ottemperare CP_1 alle dette richieste, e ciò pur dopo aver emesso, in relazione alle fatture predette, le note di credito nn. 1/2024, 2/2024 e 3/2024 per pari importo (all. 3 di parte ricorrente);
3 – Ordinata la rinnovazione della notifica del ricorso e del decreto di fissazione di nuova udienza di comparizione delle parti, parte ricorrente adempiva ritualmente alla predetta formalità, depositando altresì -in allegato alla comparsa conclusionale- atto di ricognizione di debito a firma del del 03.12.2024, epoca quest'ultima successiva alla introduzione del giudizio ma CP_1 precedente alla rinnovata notifica.
4 – Risultando quindi ritualmente dedotta la fonte dell'obbligazione e la scadenza del relativo termine, va dichiarata la risoluzione del contratto per inadempimento ex art. 1453 c.c., avendo parte convenuta, rimasta contumace, non solo omesso di allegare di aver esattamente e compiutamente adempiuto agli obblighi contrattuali assunti (Cass. Civ. Sez. Un. 30.10.2001 n.
13533), ma anzi tenuto una condotta stragiudiziale confessoria emettendo note di credito e atti di ricognizione del debito.
5 - Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Macerata, definitivamente pronunciando in contumacia dalla ditta CP_2 di dichiara la risoluzione del contratto di vendita sotteso alle fatture nr. 2/3/4 Controparte_1 emesse rispettivamente in data 08-12 e 14 febbraio 2024, e condanna al Controparte_1 pagamento del complessivo importo di euro 21.845,00 oltre interessi moratori commerciali dal
15.02.24 al saldo in favore di di Parte_1 Persona_1
Condanna la ditta di in persona del titolare omonimo, al CP_2 Controparte_1 pagamento delle spese di lite, e liquida quelle in favore di di Parte_1 [...] in complessivi euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre spese Persona_1 generali 15%, cap, iva e spese vive documentate.
Macerata, 27 maggio 2025.
Il Giudice dr. Luigi Reale
pagina 2 di 2