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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 07/07/2025, n. 3024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3024 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD Sezione Lavoro
❖➢ in persona del giudice, dott. Marco Bottino all'esito dello scambio di note di trattazione scritta ex art 127ter cpc sostitutive dell'udienza del 3.7.25, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 429, 1° comma c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 14684 del Ruolo
Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
T R A
, rappresentata e difesa in virtù di mandato a margine del ricorso Parte_1 introduttivo dall'avv. Coscetta Riccardo
RICORRENTE
in persona del legale rappresentante pro tempore, difesa come in atti CP_1
RESISTENTE
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con due ricorsi depositato il 25.11.24 il ricorrente, premesso che in data 16.4.2024
l le aveva notificato i seguenti provvedimenti: CP_1
1) provvedimento identificato con n. di indebito 21658 e finalizzato al recupero della somma di euro 512,91 che l'ente resistente ha riferito percepita illegittimamente a titolo di indennità di malattia e maternità (si cfr. ALLEGATO N. 03 – atti impugnati);
2) provvedimento identificato con n. di indebito 21659 e finalizzato al recupero della somma di euro 310,84 che l'ente resistente ha riferito
1 percepita illegittimamente a titolo di indennità di malattia e maternità (si cfr. ALLEGATO N. 03 – atti impugnati);
3) provvedimento identificato con n. di indebito 21660 e finalizzato al recupero della somma di euro 110,67 che l'ente resistente ha riferito percepita illegittimamente a titolo di indennità di malattia e maternità (si cfr. ALLEGATO N. 03 – atti impugnati);
4) provvedimento identificato con n. di indebito 21661 e finalizzato al recupero della somma di euro 407,03 che l'ente resistente ha riferito percepita illegittimamente a titolo di indennità di malattia e maternità (si cfr. ALLEGATO N. 03 – atti impugnati);
5) provvedimento identificato con n. di indebito 21662 e finalizzato al recupero della somma di euro 147,75 che l'ente resistente ha riferito percepita illegittimamente a titolo di indennità di malattia e maternità (si cfr. ALLEGATO N. 03 – atti impugnati);
6) provvedimento identificato con n. di indebito 21663 e finalizzato al recupero della somma di euro 491,34 che l'ente resistente ha riferito percepita illegittimamente a titolo di indennità di malattia e maternità (si cfr. ALLEGATO N. 03 – atti impugnati);
7) provvedimento identificato con n. di indebito 21664 e finalizzato al recupero della somma di euro 131,37 che l'ente resistente ha riferito percepita illegittimamente a titolo di indennità di malattia e maternità (si cfr. ALLEGATO N. 03 – atti impugnati);
8) provvedimento identificato con n. di indebito 21665 e finalizzato al recupero della somma di euro 686,86 che l'ente resistente ha riferito percepita illegittimamente a titolo di indennità di malattia e maternità (si cfr. ALLEGATO N. 03 – atti impugnati);
9) provvedimento identificato con n. di indebito 27422 e finalizzato al recupero della somma di euro 4.230,81 che l'ente resistente ha riferito
2 percepita illegittimamente a titolo di disoccupazione agricola - SA
(si cfr. ALLEGATO N. 03 – atti impugnati);
10) provvedimento identificato con n. di indebito 27469 e finalizzato al recupero della somma di euro 4.248,68 che l'ente resistente ha riferito percepita illegittimamente a titolo di disoccupazione agricola - SA
(si cfr. ALLEGATO N. 03 – atti impugnati).
Consapevole di non aver ricevuto ulteriori atti afferenti il presunto debito negli ultimi dieci anni, la ricorrente ha consultato la cassetta postale digitale presente nell'area riservata del sito internet ed ha rinvenuto n. 10 comunicazioni CP_1 di indebito notificate tra i mesi di giugno 2011 e ottobre 2011, emesse per i medesimi importi, afferenti prestazioni erogate negli anni 2005, 2006, 2007 e
2008 ed identificate anch'esse con i numeri di pratica 21658, 21659, 21660,
21661, 21662, 21663, 21664, 21665, 27422 e 27469
La ricorrente, che non ha mai formulato alcuna richiesta di rateizzazione del debito, eccepisce l'intervenuta prescrizione decennale del diritto vantato dall'ente resistente.
Tutto ciò premesso chiedeva di dichiarare nulli gli atti di indebito e accertare che dalla ricorrente nulla era dovuto all' . CP_1
L' si costituiva chiedendo la cessazione della materia del contendere CP_1
per aver annullato in via di autotutela gli indebiti.
Va osservato che:
- affinchè il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
3 - deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte
(Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781;
Cass., 11.4.95, n. 4151); ritenuto che:
- effettivamente dalla documentazione prodotta è emerso che parte convenuta ha dato soddisfazione alla pretesa dedotta in ricorso dopo la proposizione del ricorso e dopo la sua notifica;
- atteso il pagamento dopo la notifica del ricorso giudiziario, le spese di lite vanno poste a carico dell' e liquidato nella misura indicata in dispositivo. CP_1
P Q M
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando e disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere tra il ricorrente e l' ; CP_1
- Condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in € CP_1
1470,00, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA, con attribuzione al procuratore del ricorrente, anticipatario.
Aversa, 7.7.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Marco Bottino
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