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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 13/05/2025, n. 736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 736 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
Il Giudice Istruttore in funzione di Giudice monocratico, Dott. Massimiliano De Giovanni, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta a ruolo al numero 1812/2024 del Ruolo Generale avente ad oggetto:
Opposizione a Decreto Ingiuntivo (n. 387 del 2024),
promossa da:
Parte_1 CodiceFiscale_1
con l'avv. Tiziana Moretti
CONTRO
:
Contr
(C.F. Parte_2 P.IVA_1
con gli avv. Maddalena Aldegheri e Gianfranco Vignola
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
L' OPPONENTE:
Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza rigettata,
in via cautelare:
•emettere ordinanza di sospensione inaudita altera parte del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo oggi opposto con ogni provvedimento consequenziale e connesso per tutti i motivi esposti in narrativa, ovvero, in subordine, previa fissazione dell'udienza in contraddittorio tra le parti,
1 pronunciare ordinanza provvisoria di sospensione del decreto ingiuntivo opposto per tutti i motivi di cui in narrativa. In via principale, nel merito:
• accertare e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia e/o l'illegittimità del contratto di somministrazione per il quale è stata prestata la garanzia fideiussoria per tutte le ragioni esposte in narrativa da intendersi interamente richiamate
• accertare e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia e/o l'illegittimità e/o l'estinzione e/o la decadenza della/e garanzia/a fideiussoria/e di cui in atti per tutte le ragioni esposte in narrativa da intendersi interamente richiamate
•per l'effetto accogliere la presente opposizione e revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto, dichiarando, altresì, che il sig. nulla deve a Parte_1 Controparte_2
[...]
In ogni caso
•spese di lite rifuse
LA CONVENUTA-OPPOSTA:
1. In via preliminare:
- revocare, inaudita altera parte o comunque previa fissazione di udienza ad hoc, la sospensione dell'esecutività del Decreto Ingiuntivo emesso dal Tribunale di Vicenza n. 387/2024 del
15.03.2024, e relativo provvedimento di integrazione di errore materiale n. 2914/2024 del
20.03.2024, nel procedimento R.G. n. 767/2024, ex adverso opposto, sospensione concessa dal
Giudice inaudita altera parte “… fino a nuova valutazione del Giudice, che verrà fatta dopo la costituzione in giudizio della parte convenuta. …”, con conseguente conferma dell'esecutività dello stesso Decreto ex adverso opposto;
2. Nel merito:
- respingere l'opposizione siccome infondata in fatto ed in diritto;
2 - confermare il Decreto Ingiuntivo emesso dal Tribunale di Vicenza n. 387/2024 del 15.03.2024, e relativo provvedimento di integrazione di errore materiale n. 2914/2024 del 20.03.2024, nel procedimento R.G. n. 767/2024, ex adverso opposto e comunque in ogni caso condannare il Sig.
, quale fideiussore di a pagare alla società agricola Parte_1 Parte_3 [...]
la somma € 513.196,22 (Euro cinquecentotredicimilacentonovantasei/22) a Controparte_2
titolo di capitale, oltre interessi di mora maggiorati di quattro punti percentuali ex art. 4, comma 2,
D.Lgs. n. 198/21, a partire dal giorno successivo alla scadenza del termine, ossia da trenta giorni data fattura fine mese, fino al 26 gennaio 2024;
- condannare il Sig. al risarcimento del danno a favore di per Controparte_3 Parte_4
lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c. nella misura che sarà accertata in corso di causa o che comunque sarà liquidata di giustizia dal Giudice;
- in ogni caso con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre rimborsi forfetari, IVA
di legge e 4% CPA.
MOTIVI DELLA DECISIONE:
1. GLI ANTEFATTI E LE VICENDE PROCESSUALI.
La , di , chiedeva ed otteneva contro un Parte_5 Persona_1 Parte_1
decreto ingiuntivo (numero 387 del 2024), provvisoriamente esecutivo, così giustificato: essa era in credito verso tale per il pagamento di numerose forniture di latte crudo;
il socio unico Parte_3
di , , si era reso fidejussore della società debitrice;
quest'ultima aveva fatto Pt_3 Parte_1
istanza per essere ammessa alle misure protettive di cui all'art. 54, comma II, del codice della crisi.
Con una lunga narrazione, il svolgeva opposizione al decreto ingiuntivo, deducendo, Pt_1
essenzialmente: la nullità del contratto “principale” per mancanza di forma (ex D. Lvo. 198/2021),
la decadenza (ex art 1957 cc oppure ex art 1955 cc) della garanzia fidejussoria, ed infine la insufficienza delle fatture prodotte per dimostrare (nella sede di merito) l'esistenza del credito.
3 Si costituiva, dopo che il Giudice aveva prudenzialmente sospeso la p.e. del decreto, di notevole importo (più di 513.000 euro), la società , per contestare uno ad uno gli argomenti CP_2
dell'opposizione; rilevava in particolare: che un contratto era certamente esistito, e munito di tutte le forme dovute (contratto del 24 aprile 2023); che la società aveva anche riconosciuto per Pt_3
iscritto il debito di cui al decreto ingiuntivo (come da documenti in atti); che la fidejussione era stata rilasciata nel momento in cui le parti avevano consensualmente risolto il contratto principale
(che presentava questo ingente “scoperto”); che dopo la firma della fidejussione il si era Pt_1
spogliato dei suoi beni immobili aggredibili;
che nel frattempo la è stata posta in stato di Pt_3
liquidazione giudiziale.
A questo punto, alla luce delle difese di parte convenuta, il Giudice revocava l'ordine di sospensione della p.e.
Di seguito, il rito procedeva secondo lo schema della Riforma Cartabia, con il decreto ex art 171 bis cpc emesso in data 26 luglio 2024.
Si giungeva però alla prima udienza del 7 novembre 2024, allorché il Giudice constatava che nessuna delle due parti aveva depositato alcuna delle “memorie Cartabia”.
Il Giudice fissava dunque l'udienza per la decisione della causa, ai sensi dell'art 281 sexies cpc.
2. LA DECISIONE.
Richiamate dal paragrafo precedente le difese dell'opponente, nota il Giudice che:
• l'argomento della nullità del contratto “principale” per mancanza di forma è smentito dalla esistenza del contratto del 24 aprile 2023,
• l'argomento della presunta decadenza dalla garanzia ex art 1957 cc è smentito dal fatto che, nel termine di 6 mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale, la creditrice ha preso l'iniziativa di depositare il ricorso monitorio che ha dato origine al decreto ingiuntivo qui opposto,
4 • l'argomento della presunta decadenza dalla garanzia ex art 1955 cc è pure fallace, in quanto ha fatto tutto quanto era in suo potere per ottenere il pagamento delle proprie Parte_4
forniture dal debitore principale , laddove però l'iniziativa presa dalla debitrice di Pt_3
accedere alla procedura ex art. 54 del codice della crisi ha impedito l'avvio di procedure esecutive contro di essa.
Per inciso, è comunque singolare che una tale eccezione provenga proprio dal soggetto che, subito dopo aver firmato la fidejussione, si è spogliato dei suoi beni immobili aggredibili, per tentare di neutralizzare di fatto gli effetti della garanzia medesima.
Quanto all'ultimo argomento, relativo al fatto che le fatture prodotte in monitorio non sarebbero sufficienti per dimostrare (nella sede di merito) l'esistenza del credito, anch'esso è infondato.
Valgono, infatti, in contrario, il riconoscimento di debito, e, a monte, il contratto stesso, a fronte del quale (ed a fronte della dichiarazione della controparte di vantare un credito) sarebbe spettato alla debitrice dimostrare o di avere adempiuto, oppure di non aver potuto farlo per causa incolpevole.
Nulla di tutto ciò è invece accaduto, anche perché l'opponente, su cui per l'appunto gravava l'essenziale onere della prova in questa causa, non ha formulato nessuna istanza istruttoria.
L'opposizione è dunque da rigettare.
3. SPESE PROCESSUALI E RESPONSABILITÀ EX ART 96 CPC.
La soccombenza è indubbiamente in capo alla parte opponente, con ogni conseguenza in ordine alle spese di lite.
In aggiunta, va accolta la domanda di parte convenuta di condannarsi l'opponente al risarcimento dei danni patiti per aver dovuto resistere in una lite temeraria.
Poiché infatti:
• le eccezioni di parte opponente si sono dimostrate infondate, potendosi ricavare tale infondatezza dalla lettura del contratto, e dei documenti tutti versati in atti, già peraltro conosciuti o conoscibili dal in quanto socio unico di;
Pt_1 Pt_3
5 • il ben poteva dunque figurarsi anche prima dell'introduzione dell'opposizione che Pt_1
egli non possedeva argomenti giuridicamente spendibili per opporsi alla pretesa di pagamento,
• a meglio riflettere, anzi, è risultato che egli ha agito nonostante tale consapevolezza, in quanto in quel momento egli aveva la necessità di bloccare una esecuzione minacciata contro la sua persona, benché si fosse ormai spogliato (in mala fede) dei suoi beni aggredibili.
Insomma, l'opponente ha incardinato la presente opposizione con (a dir poco) colpa grave, ed essenzialmente a fini dilatori, secondo una condotta che questo Tribunale non può certo avallare,
poiché essa, concretando un vero e proprio abuso degli strumenti processuali, ha cagionato un utilizzo evidentemente distorto delle risorse e del tempo del sistema-Giustizia.
Letto dunque l'art. 96 cpc, occorre liquidare a favore della parte convenuta una somma a titolo di risarcimento del danno, che si può ben stabilire - equitativamente – in una cifra più o meno pari a quella liquidata a titolo di spese processuali.
PER QUESTI MOTIVI
1. respinge l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto,
2. condanna l'opponente a rimborsare all'opposta le spese processuali del giudizio, che liquida in euro 3544 per la fase di studio, euro 2338 per la fase introduttiva, ed euro 3.082 (ai minimi,
per la discussione orale) per la fase decisoria, oltre ad IVA e CPA e spese forfettarie 15%,
3. condanna l'opponente, ai sensi dell'art. 96 cpc, a pagare in favore di parte opposta, a titolo di risarcimento per aver dovuto resistere in una lite temeraria, la somma di euro 10.000.
Vicenza, 13 maggio 2025
Il Giudice
Dott. Massimiliano De Giovanni
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
Il Giudice Istruttore in funzione di Giudice monocratico, Dott. Massimiliano De Giovanni, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta a ruolo al numero 1812/2024 del Ruolo Generale avente ad oggetto:
Opposizione a Decreto Ingiuntivo (n. 387 del 2024),
promossa da:
Parte_1 CodiceFiscale_1
con l'avv. Tiziana Moretti
CONTRO
:
Contr
(C.F. Parte_2 P.IVA_1
con gli avv. Maddalena Aldegheri e Gianfranco Vignola
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
L' OPPONENTE:
Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza rigettata,
in via cautelare:
•emettere ordinanza di sospensione inaudita altera parte del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo oggi opposto con ogni provvedimento consequenziale e connesso per tutti i motivi esposti in narrativa, ovvero, in subordine, previa fissazione dell'udienza in contraddittorio tra le parti,
1 pronunciare ordinanza provvisoria di sospensione del decreto ingiuntivo opposto per tutti i motivi di cui in narrativa. In via principale, nel merito:
• accertare e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia e/o l'illegittimità del contratto di somministrazione per il quale è stata prestata la garanzia fideiussoria per tutte le ragioni esposte in narrativa da intendersi interamente richiamate
• accertare e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia e/o l'illegittimità e/o l'estinzione e/o la decadenza della/e garanzia/a fideiussoria/e di cui in atti per tutte le ragioni esposte in narrativa da intendersi interamente richiamate
•per l'effetto accogliere la presente opposizione e revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto, dichiarando, altresì, che il sig. nulla deve a Parte_1 Controparte_2
[...]
In ogni caso
•spese di lite rifuse
LA CONVENUTA-OPPOSTA:
1. In via preliminare:
- revocare, inaudita altera parte o comunque previa fissazione di udienza ad hoc, la sospensione dell'esecutività del Decreto Ingiuntivo emesso dal Tribunale di Vicenza n. 387/2024 del
15.03.2024, e relativo provvedimento di integrazione di errore materiale n. 2914/2024 del
20.03.2024, nel procedimento R.G. n. 767/2024, ex adverso opposto, sospensione concessa dal
Giudice inaudita altera parte “… fino a nuova valutazione del Giudice, che verrà fatta dopo la costituzione in giudizio della parte convenuta. …”, con conseguente conferma dell'esecutività dello stesso Decreto ex adverso opposto;
2. Nel merito:
- respingere l'opposizione siccome infondata in fatto ed in diritto;
2 - confermare il Decreto Ingiuntivo emesso dal Tribunale di Vicenza n. 387/2024 del 15.03.2024, e relativo provvedimento di integrazione di errore materiale n. 2914/2024 del 20.03.2024, nel procedimento R.G. n. 767/2024, ex adverso opposto e comunque in ogni caso condannare il Sig.
, quale fideiussore di a pagare alla società agricola Parte_1 Parte_3 [...]
la somma € 513.196,22 (Euro cinquecentotredicimilacentonovantasei/22) a Controparte_2
titolo di capitale, oltre interessi di mora maggiorati di quattro punti percentuali ex art. 4, comma 2,
D.Lgs. n. 198/21, a partire dal giorno successivo alla scadenza del termine, ossia da trenta giorni data fattura fine mese, fino al 26 gennaio 2024;
- condannare il Sig. al risarcimento del danno a favore di per Controparte_3 Parte_4
lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c. nella misura che sarà accertata in corso di causa o che comunque sarà liquidata di giustizia dal Giudice;
- in ogni caso con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre rimborsi forfetari, IVA
di legge e 4% CPA.
MOTIVI DELLA DECISIONE:
1. GLI ANTEFATTI E LE VICENDE PROCESSUALI.
La , di , chiedeva ed otteneva contro un Parte_5 Persona_1 Parte_1
decreto ingiuntivo (numero 387 del 2024), provvisoriamente esecutivo, così giustificato: essa era in credito verso tale per il pagamento di numerose forniture di latte crudo;
il socio unico Parte_3
di , , si era reso fidejussore della società debitrice;
quest'ultima aveva fatto Pt_3 Parte_1
istanza per essere ammessa alle misure protettive di cui all'art. 54, comma II, del codice della crisi.
Con una lunga narrazione, il svolgeva opposizione al decreto ingiuntivo, deducendo, Pt_1
essenzialmente: la nullità del contratto “principale” per mancanza di forma (ex D. Lvo. 198/2021),
la decadenza (ex art 1957 cc oppure ex art 1955 cc) della garanzia fidejussoria, ed infine la insufficienza delle fatture prodotte per dimostrare (nella sede di merito) l'esistenza del credito.
3 Si costituiva, dopo che il Giudice aveva prudenzialmente sospeso la p.e. del decreto, di notevole importo (più di 513.000 euro), la società , per contestare uno ad uno gli argomenti CP_2
dell'opposizione; rilevava in particolare: che un contratto era certamente esistito, e munito di tutte le forme dovute (contratto del 24 aprile 2023); che la società aveva anche riconosciuto per Pt_3
iscritto il debito di cui al decreto ingiuntivo (come da documenti in atti); che la fidejussione era stata rilasciata nel momento in cui le parti avevano consensualmente risolto il contratto principale
(che presentava questo ingente “scoperto”); che dopo la firma della fidejussione il si era Pt_1
spogliato dei suoi beni immobili aggredibili;
che nel frattempo la è stata posta in stato di Pt_3
liquidazione giudiziale.
A questo punto, alla luce delle difese di parte convenuta, il Giudice revocava l'ordine di sospensione della p.e.
Di seguito, il rito procedeva secondo lo schema della Riforma Cartabia, con il decreto ex art 171 bis cpc emesso in data 26 luglio 2024.
Si giungeva però alla prima udienza del 7 novembre 2024, allorché il Giudice constatava che nessuna delle due parti aveva depositato alcuna delle “memorie Cartabia”.
Il Giudice fissava dunque l'udienza per la decisione della causa, ai sensi dell'art 281 sexies cpc.
2. LA DECISIONE.
Richiamate dal paragrafo precedente le difese dell'opponente, nota il Giudice che:
• l'argomento della nullità del contratto “principale” per mancanza di forma è smentito dalla esistenza del contratto del 24 aprile 2023,
• l'argomento della presunta decadenza dalla garanzia ex art 1957 cc è smentito dal fatto che, nel termine di 6 mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale, la creditrice ha preso l'iniziativa di depositare il ricorso monitorio che ha dato origine al decreto ingiuntivo qui opposto,
4 • l'argomento della presunta decadenza dalla garanzia ex art 1955 cc è pure fallace, in quanto ha fatto tutto quanto era in suo potere per ottenere il pagamento delle proprie Parte_4
forniture dal debitore principale , laddove però l'iniziativa presa dalla debitrice di Pt_3
accedere alla procedura ex art. 54 del codice della crisi ha impedito l'avvio di procedure esecutive contro di essa.
Per inciso, è comunque singolare che una tale eccezione provenga proprio dal soggetto che, subito dopo aver firmato la fidejussione, si è spogliato dei suoi beni immobili aggredibili, per tentare di neutralizzare di fatto gli effetti della garanzia medesima.
Quanto all'ultimo argomento, relativo al fatto che le fatture prodotte in monitorio non sarebbero sufficienti per dimostrare (nella sede di merito) l'esistenza del credito, anch'esso è infondato.
Valgono, infatti, in contrario, il riconoscimento di debito, e, a monte, il contratto stesso, a fronte del quale (ed a fronte della dichiarazione della controparte di vantare un credito) sarebbe spettato alla debitrice dimostrare o di avere adempiuto, oppure di non aver potuto farlo per causa incolpevole.
Nulla di tutto ciò è invece accaduto, anche perché l'opponente, su cui per l'appunto gravava l'essenziale onere della prova in questa causa, non ha formulato nessuna istanza istruttoria.
L'opposizione è dunque da rigettare.
3. SPESE PROCESSUALI E RESPONSABILITÀ EX ART 96 CPC.
La soccombenza è indubbiamente in capo alla parte opponente, con ogni conseguenza in ordine alle spese di lite.
In aggiunta, va accolta la domanda di parte convenuta di condannarsi l'opponente al risarcimento dei danni patiti per aver dovuto resistere in una lite temeraria.
Poiché infatti:
• le eccezioni di parte opponente si sono dimostrate infondate, potendosi ricavare tale infondatezza dalla lettura del contratto, e dei documenti tutti versati in atti, già peraltro conosciuti o conoscibili dal in quanto socio unico di;
Pt_1 Pt_3
5 • il ben poteva dunque figurarsi anche prima dell'introduzione dell'opposizione che Pt_1
egli non possedeva argomenti giuridicamente spendibili per opporsi alla pretesa di pagamento,
• a meglio riflettere, anzi, è risultato che egli ha agito nonostante tale consapevolezza, in quanto in quel momento egli aveva la necessità di bloccare una esecuzione minacciata contro la sua persona, benché si fosse ormai spogliato (in mala fede) dei suoi beni aggredibili.
Insomma, l'opponente ha incardinato la presente opposizione con (a dir poco) colpa grave, ed essenzialmente a fini dilatori, secondo una condotta che questo Tribunale non può certo avallare,
poiché essa, concretando un vero e proprio abuso degli strumenti processuali, ha cagionato un utilizzo evidentemente distorto delle risorse e del tempo del sistema-Giustizia.
Letto dunque l'art. 96 cpc, occorre liquidare a favore della parte convenuta una somma a titolo di risarcimento del danno, che si può ben stabilire - equitativamente – in una cifra più o meno pari a quella liquidata a titolo di spese processuali.
PER QUESTI MOTIVI
1. respinge l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto,
2. condanna l'opponente a rimborsare all'opposta le spese processuali del giudizio, che liquida in euro 3544 per la fase di studio, euro 2338 per la fase introduttiva, ed euro 3.082 (ai minimi,
per la discussione orale) per la fase decisoria, oltre ad IVA e CPA e spese forfettarie 15%,
3. condanna l'opponente, ai sensi dell'art. 96 cpc, a pagare in favore di parte opposta, a titolo di risarcimento per aver dovuto resistere in una lite temeraria, la somma di euro 10.000.
Vicenza, 13 maggio 2025
Il Giudice
Dott. Massimiliano De Giovanni
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