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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 08/05/2025, n. 265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 265 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
Sezione Civile in composizione monocratica in persona del Giudice Dott.ssa Alice AMBROSIO ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 160/2023 R.G. promossa da:
nella persona del liquidatore Parte_1 PT
, rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Bianchi, del Foro di Alessandria, presso lo studio di
[...]
questi elettivamente domiciliata in Tortona, P.tta De Amicis n. 12, in forza di procura speciale in calce all'atto di citazione;
-PARTE ATTRICE OPPONENTE-
contro
: nella persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Marc Ciceri, del Foro di Lodi, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Lodi, C.so Archinti n. 70, in forza di delega in calce al ricorso monitorio;
-PARTE CONVENUTA OPPOSTA-
e
contro
: nella persona dell'Amministratore Unico rappresentata e difesa Controparte_2 CP_3 dall'Avv. Massimo Bianchi, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Tortona, P.etta De
Amicis n. 12, in forza di delega in calce alla costituzione;
-PARTE INTERVENUTA- avente per oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo;
pagina 1 di 9
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE
Per la parte attrice opponente (come da verbale di udienza del 03.12.2024 e da foglio di precisazione delle conclusioni datato 29.11.2094):
, in adempimento a ordine del Giudice, deposita visura camerale storica de CP_2 CP_1
[..
( doc.6) e chiede dichiararsi la incapacità a testimoniare del teste in quanto non Testimone_1
solo socio di una società di persone ma anche legale rappresentante della società fatto che, seppur sotto giuramento, non ha dichiarato;
preso atto del mancato adempimento da parte de all'ordine di produzione di documento CP_1
ex art. 210 CPC, disporre CTU, con mandato al CT di verificare nella contabilità de se CP_1
esista, e nel caso cosa descriva, tale documento o tali documenti di trasporto relativi alla fattura n.
1/2007.
Così precisa nel merito le proprie conclusioni:
Cont Rigettata ogni contraria domanda istanza od eccezione, accertato e dichiarato che non ha mai ricevuto la fattura_ 1/2017 emessa da e posta a base del decreto opposto né la merce CP_1
indicata in tale fattura, dichiarare illegittimo e revocare il decreto ingiuntivo 1230/2022 del Tribunale di Alessandria emesso in data 3.11.2022 e notificato in data 14.12.2022
Dichiarare che nulla deve la alla società agricola Controparte_5 Controparte_1
Con vittoria di spese ed onorari di lite.”
Per la parte convenuta opposta (come da verbale di udienza del 03.12.2024 e da foglio di precisazione delle conclusioni depositato il 26.11.2024):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Alessandria, contrariis reiectis, così decidere:
NEL MERITO
- Accertare e dichiarare le ragioni di cui in narrativa e per l'effetto confermare il Decreto Ingiuntivo n.
1230/2022 del 3.11.2022, emesso dal Tribunale di Alessandria o, in ogni caso, condannare la società
e/o il socio – soggetto che si è accollato i Parte_3 Controparte_2
debiti della società cancellata – a corrispondere, in favore della Parte_4
l'importo di €.65.517,93 o quella somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa;
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari.
IN VIA ISTRUTTORIA (omissis)..:”
Per la parte intervenuta (come da foglio di precisazione delle conclusioni datato 29.11.2094):
, in adempimento a ordine del Giudice, deposita visura camerale storica de CP_2 CP_1
pagina 2 di 9 ss ( doc.6) e chiede dichiararsi la incapacità a testimoniare del teste in quanto non Testimone_1
solo socio di una società di persone ma anche legale rappresentante della società fatto che, seppur sotto giuramento, non ha dichiarato;
preso atto del mancato adempimento da parte de all'ordine di produzione di documento CP_1
ex art. 210 CPC, disporre CTU, con mandato al CT di verificare nella contabilità de se CP_1
esista, e nel caso cosa descriva, tale documento o tali documenti di trasporto relativi alla fattura n.
1/2007.
Così precisa nel merito le proprie conclusioni: Cont Rigettata ogni contraria domanda istanza od eccezione, accertato e dichiarato che non ha mai ricevuto la fattura_ 1/2017 emessa da e posta a base del decreto opposto né la merce CP_1
indicata in tale fattura, dichiarare illegittimo e revocare il decreto ingiuntivo 1230/2022 del Tribunale di Alessandria emesso in data 3.11.2022 e notificato in data 14.12.2022
Dichiarare che nulla deve la alla società agricola Controparte_5 Controparte_1
Con vittoria di spese ed onorari di lite.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Su ricorso depositato dalla (di seguito, per brevità, anche Controparte_1 semplicemente ), il Tribunale di Alessandria, con decreto n. 3088/2022, datato 03.11.2022 CP_1
e depositato in pari data, ingiungeva alla Parte_5
(in seguito ) di pagare alla ricorrente la somma di Euro 65.517,93, oltre interessi come da Pt_1
domanda, ed oltre alle spese della procedura monitoria e successive occorrende.
La ricorrente richiedeva ed otteneva il suddetto decreto ingiuntivo deducendo di essere una società che svolge attività di produzione nell'ambito delle colture cerealicole e di aver venduto alla Pt_1
impresa operante nel settore della produzione di energia derivante da biogas alimentato proprio da colture cerealicole, del trinciato di grano destinato all'impianto di quest'ultima.
Allegava quindi di essere creditrice del corrispettivo dovuto dalla per la cessione del trinciato di Pt_1
grano, come da fattura n. 1/2017 di Euro 65.571,93, rimasta impagata.
Con atto di citazione datato 10.01.2023 ritualmente notificato in pari data, la Pt_1
conveniva in giudizio la ricorrente, proponendo opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo e chiedendo, nel merito, l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.
Nello specifico, parte attrice opponente lamentava di non aver mai ricevuto né la fornitura di trinciato di grano, né la relativa fattura azionata con il monitorio.
pagina 3 di 9 A sostegno della propria posizione, parte opponente evidenziava l'errata indicazione in fattura della sede della la mancanza di documenti di trasporto relativi alla presunta consegna del trinciato di Pt_1 grano, nonché la non operatività dei propri impianti per l'anno 2017, circostanza che a suo dire avrebbe reso evidente come all'epoca la non avrebbe avuto bisogno di alcuna fornitura. Pt_1
Si costituiva in giudizio la parte convenuta opposta, contestando le allegazioni e le domande di controparte e chiedendo, nel merito, l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.
Nello specifico, in merito alle contestazioni avversarie, la allegava che l'indirizzo indicato in CP_1
fattura corrispondeva a quello indicato nel contratto sottoscritto fra le parti, nonché a quello riportato nella determinazione adottata dalla Provincia di Alessandria prodotta dall'attrice opponente.
Evidenziava inoltre che la non poteva affermare di essere stata all'oscuro della richiesta di Pt_1
pagamento sino al ricevimento del decreto ingiuntivo, essendo quest'ultima stata destinataria della PEC di sollecito al pagamento della fattura n. 1/2017, inviata dall'Avv. Ciceri.
In fatto, l'opposta allegava che in data 14.12.2016 le parti in causa avevano sottoscritto un accordo di fornitura di biomassa prevedendo un prezzo di Euro 3,00 + I.V.A. per quintale in campo, avente un contenuto medio indicativo di sostanza secca compreso tra il 25 ed il 30%; deduceva che per i servizi di trinciatura e trasporto era stato convenuto un corrispettivo pari ad Euro 1,00 oltre I.V.A.
Sosteneva che in seguito alla richiesta di un rappresentante della di ritardare brevemente l'inizio Pt_1
della fornitura, stante la perdita di umidità che la biomassa avrebbe subito per via del clima caldo, le parti avevano pattuito una rideterminazione del prezzo, comprensivo di trinciatura, fornitura e rapporto, ammontante in Euro 4,80 oltre I.V.A. al quintale.
Affermava dunque che la aveva proceduto al raccolto ed alla consegna alla di CP_1 Pt_1
12.408,70 quintali di biomassa, quantitativo che aveva giustificato l'emissione della fattura poi rimasta impagata.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 18.04.2023, con ordinanza datata
27.04.2023, il Giudice concedeva la provvisoria esecutorietà del D.I. opposto n. 1230/2022, emesso dal
Tribunale di Alessandria, oltre ai termini di cui all'art. 183, comma VI c.p.c.
Con Ordinanza datata 10.11.2023, il Giudice ammetteva le prove per testi dedotte dall'opposta nella memoria ex art. 186, comma VI, n. 2, esclusi i capitoli nn. 1 e 2 in quanto documentali, mentre rigettava il capitolo formulato dall'opponente in quanto ritenuto irrilevante. Infine, su richiesta dell'opponente, ordinava a parte opposta di esibire ex art. 210 c.p.c. all'udienza successiva i documenti di trasporto relativi alla fornitura di biomassa per cui è causa.
pagina 4 di 9 All'udienza successiva del 10.01.2024, parte opposta riferiva di essere impossibilitata ad ottemperare all'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. di cui all'ordinanza del 10.11.2023, in quanto la documentazione di trasporto si trovava a bordo di un mezzo che era stato rubato.
In data 05.03.2024, la interveniva volontariamente nel presente giudizio Controparte_2 deducendo che in data 29.12.2023, l'Ufficio del Registro delle Imprese di Milano-Monza Brianza Lodi comunicava alla la cancellazione di quest'ultima dal registro delle imprese;
deduceva che ai Pt_1 sensi dell'art. 2495 c.c., in seguito alla cancellazione della società, i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i propri crediti nei confronti dei soci fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione e che, in tale sede alla veniva assegnata la CP_2
somma di Euro 302.736,57. Deduceva inoltre che dal Piano di Riparto redatto, risultava la volontà della di accollarsi i debiti residui della CP_2 Pt_1
Deduceva quindi che, in forza di quanto sopra riportato, la succedeva alla nei CP_2 Pt_1
rapporti con la nei limiti di quanto ricevuto in base al bilancio di liquidazione ex art. 2495 CP_1
c.c.
Richiamava infine le difese svolte dalla e domandava la revoca del D.I. opposto. Pt_1
All'udienza del 03.12.2024, il Giudice, fatte precisare le conclusioni alle parti costituite così come in epigrafe, tratteneva la causa in decisione disponendo il deposito delle comparse conclusionali entro il termine perentorio di 60 giorni e delle memorie di replica entro il successivo termine perentorio di 20 giorni a norma dell'art. 190 c.p.c., così come previsto dall'art. 281-quinquies 1° comma c.p.c.
***
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
Preliminarmente, si deve osservare che, secondo la tesi prevalente, tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore opposto, avente in realtà la veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione, l'onere di provare l'esistenza del credito, ed a carico del debitore opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi od impeditivi dell'obbligazione.
Peraltro, resta fermo il fondamentale orientamento seguito dalla Cassazione civile a Sezioni
Unite 30 ottobre 2001 n. 13533 secondo cui “il creditore (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto), sia che agisca per l'adempimento, sia che agisca per la risoluzione o per il risarcimento del danno, è tenuto a provare solo l'esistenza del titolo, ossia della
pagina 5 di 9 fonte negoziale o legale del suo diritto (e, se previsto, del termine di scadenza), mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: è il debitore convenuto (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'attore opponente) a dover fornir la prova estintiva del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento”.
Nel caso di specie, la parte convenuta opposta ha sufficientemente provato la sussistenza del titolo, fonte negoziale del diritto di credito fatto valere in via monitoria e nel presente giudizio, mentre la parte attrice opponente non ha adeguatamente dedotto e/o provato l'esistenza di alcun fatto estintivo, modificativo od impeditivo di tale diritto.
E invero, il credito azionato in sede monitoria origina da un contratto per la fornitura di biomassa sottoscritto tra le parti in data 14.12.2016.
Nello specifico, con il predetto contratto la si obbligava a fornire Parte_4
alla impresa operante nel settore della produzione di energia derivante da del trinciato Pt_1 Pt_1 di grano destinato all'impianto di quest'ultima, per un quantitativo di circa 2.200 tonnellate di grano tenero/triticale allo stadio ceroso, con contenuto medio indicativo di sostanza secca compreso fra il
25% ed il 30%, al prezzo di Euro 3,00 oltre I.V.A. per ogni quintale rilevato dalla pesa dell'impianto.
Nel contratto venivano inoltre indicati i servizi opzionali trinciatura e trasporto della biomassa, per un corrispettivo di Euro 1,00 oltre I.V.A. per ogni quintale rilevato dalla pesa dell'impianto.
Le parti convenivano che il pagamento del corrispettivo sarebbe avvenuto a mezzo di bonifico bancario nei seguenti termini: a) 20% fine giugno 2017; b) 15% fine luglio 2017; c) 15% fine agosto
2017; d) 15% fine settembre 2017; e) 15% fine ottobre 2017; f) 20% fine novembre 2017.
Ebbene, secondo quanto prospettato dalla in seguito ad espressa richiesta del cliente CP_1
di tardare la fornitura, le parti si sarebbero poi accordate a voce per una rideterminazione del prezzo complessivo del servizio di trinciatura e di fornitura della biomassa, pattuito in Euro 4,80 oltre I.V.A. al quintale.
La avrebbe quindi effettuato la trinciatura del grano e consegnato la biomassa alla CP_1
cliente, che tuttavia si sarebbe poi sottratta al pagamento di quanto pattuito.
Ora, nel costituirsi nel presente giudizio, non ha contestato l'avvenuta rideterminazione Pt_1 del prezzo della fornitura, né l'ammontare totale dei quintali indicati in fattura, ma si è limitata ad eccepire il totale inadempimento di deducendo di non aver mai ricevuto la fornitura della CP_1
biomassa richiesta.
Sennonché, l'avvenuta consegna della biomassa ha trovato conferma nelle prove testimoniali espletate nella fase istruttoria.
pagina 6 di 9 Invero, il teste , ex dipendente della , capogruppo della Biogas Bosco Testimone_2 CP_6
Morengo, ha ricordato perfettamente i passaggi della rideterminazione del prezzo della fornitura, nonché l'avvenuta consegna, nell'estate del 2017, da parte della della biomassa acquistata CP_1 dalla (“…avevo seguito io la stesura del contratto con per la fornitura del grano, Pt_1 CP_1
ricordo che avevamo indicato il quantitativo cd. previsto, poi quando si raccoglie si comprende la quantità effettiva, ricordo che il prezzo era suddiviso in due, quello relativo alle piante dicamo e quello relativo ai servizi di trinciatura, trasporto e stoccaggio. Quando venne il momento di raccogliere il grano decidemmo di usufruire anche dei servizi perché eravamo arrivati un po' lunghi. CP_1
quindi fornì materiale e servizi. Poi, visto che il quantitativo del materiale effettivo era differente dal provvisionale, sia perché la resa naturale fu inferiore al prospettato, sia perché essendo andati più in là con raccolta il materiale era più secco, aveva perso acqua, diventando più leggero, ci CP_1
chiese di andarle incontro con il prezzo, riconoscendole qualcosa in più. Mi spiego: il prezzo contrattuale era relativo all'umidità compresa nel range indicato da contratto, essendo noi andati lunghi con i tempi, perché eravamo noi all'inizio a dover raccogliere, ma avevamo poi deciso all'ultimo di affidare il servizio a , il materiale era più secco, quindi pesava meno, ma la CP_1
potenzialità energetica era più alta. disse che era disposta a raccoglierlo secondo contratto CP_1
anche se il periodo non era più quello ideale, ma ci chiese di riconoscerle qualcosa in più rispetto ai
4,00 € da contratto. Fui io personalmente a ridiscutere l'accordo… non ricordo esattamente il quantitativo, la previsione era di tonnellate, il raccolto fu effettivamente inferiore alle previsioni ma ricordo che fu consegnata.” cfr. verbale 10.01.2024).
L'avvenuta consegna della biomassa in favore della è inoltre stata Parte_1 confermata dai testi e , all'epoca dei fatti lavoratori della (cfr. verbali Tes_3 Tes_4 CP_1
10.01.2024 e 19.06.2024).
Ne deriva che deve ritenersi provata la fornitura, da parte della della biomassa CP_1
oggetto di contratto, per i quantitativi esposti in fattura, non specificamente contestati dalla
[...]
. Parte_1
Il fatto che avrebbe visto revocarsi le autorizzazioni amministrative per la produzione Pt_1
della biomassa nel 2017 non assume alcuna rilevanza nel presente giudizio, posto che il contratto di fornitura venne stipulato nel dicembre 2016 e la fornitura medesima venne effettuata nel giugno del
2017, in epoca comunque anteriore alla revoca delle autorizzazioni predette (cfr. doc. 3 parte attrice opponente).
Se ne deve dunque ricavare che all'epoca delle sottoscrizione del contratto e ancora sino al momento della fornitura l'impianto della fosse attivo e necessitasse, pertanto, di essere rifornito. Pt_1
pagina 7 di 9 In conclusione, la parte convenuta opposta ha quindi sufficientemente provato la sussistenza del titolo, fonte negoziale del diritto di credito fatto valere in via monitoria e nel presente giudizio, mentre, come si è detto, la parte attrice opponente non ha adeguatamente dedotto e/o provato l'esistenza di alcun fatto estintivo, modificativo od impeditivo di tale diritto.
Ne deriva che l'opposizione e le domande ed eccezioni proposte dall'opponente devono essere rigettate ed il decreto ingiuntivo opposto integralmente confermato.
***
In virtù del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., la parte attrice opponente nonché la parte intervenuta devono essere dichiarate tenute e condannate, in via solidale fra loro (stante il loro interesse comune nella causa ex art. 97 c.p.c.), a rimborsare alla parte convenuta opposta le spese processuali del presente giudizio, in conformità del Regolamento adottato con il D.M. 10 marzo 2014
n. 55 (come modificato dal D.M. 13 agosto 2022 n. 147).
Precisamente, tenuto conto dei parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale previsti dall'art. 4, comma 1, del citato D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (e, in particolare, delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà -contrasti giurisprudenziali, quantità e contenuto della corrispondenza intrattenuta- e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate), i compensi vengono liquidati sulla base della
Tabella 2) allegata al predetto Regolamento, secondo i seguenti valori di liquidazione previsti nello scaglione “da Euro 52.000,01 ad Euro 260.000,00”
Euro 1.276,00 per la fase di studio della controversia;
Euro 814,00 per la fase introduttiva del giudizio;
Euro 2.835,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione;
Euro 2.127,00 per la fase decisionale;
per un totale di Euro 7.052,00, oltre alle spese documentate, al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI ALESSANDRIA, Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando, nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo iscritta al n. 160/2023 R.G. promossa dalla Parte_1
(parte attrice opponente) contro la
[...] Controparte_1
(parte convenuta opposta), nel contraddittorio delle parti:
pagina 8 di 9 1) Rigetta l'opposizione e tutte le domande ed eccezioni proposte dalla parte attrice opponente avverso il decreto ingiuntivo opposto del Tribunale di Alessandria n. 3088/2022, datato 03.11.2022 e depositato in pari data, che conferma integralmente.
2) Dichiara tenuta e condanna la parte attrice opponente Parte_1
, nonché la parte intervenuta ai sensi dell'art. 91 c.p.c., in
[...] Controparte_2
solido fra loro, a rimborsare alla parte convenuta opposta le spese del presente giudizio di opposizione, liquidate in complessivi Euro 7.052,00, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione, oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge, nonché le spese di registrazione della presente sentenza e successive occorrende.
Così deciso in Alessandria, in data 07.05.2025.
Minuta redatta dall'AUPP Dott. . Persona_1
IL GIUDICE
Dott.ssa Alice AMBROSIO
pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
Sezione Civile in composizione monocratica in persona del Giudice Dott.ssa Alice AMBROSIO ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 160/2023 R.G. promossa da:
nella persona del liquidatore Parte_1 PT
, rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Bianchi, del Foro di Alessandria, presso lo studio di
[...]
questi elettivamente domiciliata in Tortona, P.tta De Amicis n. 12, in forza di procura speciale in calce all'atto di citazione;
-PARTE ATTRICE OPPONENTE-
contro
: nella persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Marc Ciceri, del Foro di Lodi, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Lodi, C.so Archinti n. 70, in forza di delega in calce al ricorso monitorio;
-PARTE CONVENUTA OPPOSTA-
e
contro
: nella persona dell'Amministratore Unico rappresentata e difesa Controparte_2 CP_3 dall'Avv. Massimo Bianchi, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Tortona, P.etta De
Amicis n. 12, in forza di delega in calce alla costituzione;
-PARTE INTERVENUTA- avente per oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo;
pagina 1 di 9
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE
Per la parte attrice opponente (come da verbale di udienza del 03.12.2024 e da foglio di precisazione delle conclusioni datato 29.11.2094):
, in adempimento a ordine del Giudice, deposita visura camerale storica de CP_2 CP_1
[..
( doc.6) e chiede dichiararsi la incapacità a testimoniare del teste in quanto non Testimone_1
solo socio di una società di persone ma anche legale rappresentante della società fatto che, seppur sotto giuramento, non ha dichiarato;
preso atto del mancato adempimento da parte de all'ordine di produzione di documento CP_1
ex art. 210 CPC, disporre CTU, con mandato al CT di verificare nella contabilità de se CP_1
esista, e nel caso cosa descriva, tale documento o tali documenti di trasporto relativi alla fattura n.
1/2007.
Così precisa nel merito le proprie conclusioni:
Cont Rigettata ogni contraria domanda istanza od eccezione, accertato e dichiarato che non ha mai ricevuto la fattura_ 1/2017 emessa da e posta a base del decreto opposto né la merce CP_1
indicata in tale fattura, dichiarare illegittimo e revocare il decreto ingiuntivo 1230/2022 del Tribunale di Alessandria emesso in data 3.11.2022 e notificato in data 14.12.2022
Dichiarare che nulla deve la alla società agricola Controparte_5 Controparte_1
Con vittoria di spese ed onorari di lite.”
Per la parte convenuta opposta (come da verbale di udienza del 03.12.2024 e da foglio di precisazione delle conclusioni depositato il 26.11.2024):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Alessandria, contrariis reiectis, così decidere:
NEL MERITO
- Accertare e dichiarare le ragioni di cui in narrativa e per l'effetto confermare il Decreto Ingiuntivo n.
1230/2022 del 3.11.2022, emesso dal Tribunale di Alessandria o, in ogni caso, condannare la società
e/o il socio – soggetto che si è accollato i Parte_3 Controparte_2
debiti della società cancellata – a corrispondere, in favore della Parte_4
l'importo di €.65.517,93 o quella somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa;
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari.
IN VIA ISTRUTTORIA (omissis)..:”
Per la parte intervenuta (come da foglio di precisazione delle conclusioni datato 29.11.2094):
, in adempimento a ordine del Giudice, deposita visura camerale storica de CP_2 CP_1
pagina 2 di 9 ss ( doc.6) e chiede dichiararsi la incapacità a testimoniare del teste in quanto non Testimone_1
solo socio di una società di persone ma anche legale rappresentante della società fatto che, seppur sotto giuramento, non ha dichiarato;
preso atto del mancato adempimento da parte de all'ordine di produzione di documento CP_1
ex art. 210 CPC, disporre CTU, con mandato al CT di verificare nella contabilità de se CP_1
esista, e nel caso cosa descriva, tale documento o tali documenti di trasporto relativi alla fattura n.
1/2007.
Così precisa nel merito le proprie conclusioni: Cont Rigettata ogni contraria domanda istanza od eccezione, accertato e dichiarato che non ha mai ricevuto la fattura_ 1/2017 emessa da e posta a base del decreto opposto né la merce CP_1
indicata in tale fattura, dichiarare illegittimo e revocare il decreto ingiuntivo 1230/2022 del Tribunale di Alessandria emesso in data 3.11.2022 e notificato in data 14.12.2022
Dichiarare che nulla deve la alla società agricola Controparte_5 Controparte_1
Con vittoria di spese ed onorari di lite.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Su ricorso depositato dalla (di seguito, per brevità, anche Controparte_1 semplicemente ), il Tribunale di Alessandria, con decreto n. 3088/2022, datato 03.11.2022 CP_1
e depositato in pari data, ingiungeva alla Parte_5
(in seguito ) di pagare alla ricorrente la somma di Euro 65.517,93, oltre interessi come da Pt_1
domanda, ed oltre alle spese della procedura monitoria e successive occorrende.
La ricorrente richiedeva ed otteneva il suddetto decreto ingiuntivo deducendo di essere una società che svolge attività di produzione nell'ambito delle colture cerealicole e di aver venduto alla Pt_1
impresa operante nel settore della produzione di energia derivante da biogas alimentato proprio da colture cerealicole, del trinciato di grano destinato all'impianto di quest'ultima.
Allegava quindi di essere creditrice del corrispettivo dovuto dalla per la cessione del trinciato di Pt_1
grano, come da fattura n. 1/2017 di Euro 65.571,93, rimasta impagata.
Con atto di citazione datato 10.01.2023 ritualmente notificato in pari data, la Pt_1
conveniva in giudizio la ricorrente, proponendo opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo e chiedendo, nel merito, l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.
Nello specifico, parte attrice opponente lamentava di non aver mai ricevuto né la fornitura di trinciato di grano, né la relativa fattura azionata con il monitorio.
pagina 3 di 9 A sostegno della propria posizione, parte opponente evidenziava l'errata indicazione in fattura della sede della la mancanza di documenti di trasporto relativi alla presunta consegna del trinciato di Pt_1 grano, nonché la non operatività dei propri impianti per l'anno 2017, circostanza che a suo dire avrebbe reso evidente come all'epoca la non avrebbe avuto bisogno di alcuna fornitura. Pt_1
Si costituiva in giudizio la parte convenuta opposta, contestando le allegazioni e le domande di controparte e chiedendo, nel merito, l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.
Nello specifico, in merito alle contestazioni avversarie, la allegava che l'indirizzo indicato in CP_1
fattura corrispondeva a quello indicato nel contratto sottoscritto fra le parti, nonché a quello riportato nella determinazione adottata dalla Provincia di Alessandria prodotta dall'attrice opponente.
Evidenziava inoltre che la non poteva affermare di essere stata all'oscuro della richiesta di Pt_1
pagamento sino al ricevimento del decreto ingiuntivo, essendo quest'ultima stata destinataria della PEC di sollecito al pagamento della fattura n. 1/2017, inviata dall'Avv. Ciceri.
In fatto, l'opposta allegava che in data 14.12.2016 le parti in causa avevano sottoscritto un accordo di fornitura di biomassa prevedendo un prezzo di Euro 3,00 + I.V.A. per quintale in campo, avente un contenuto medio indicativo di sostanza secca compreso tra il 25 ed il 30%; deduceva che per i servizi di trinciatura e trasporto era stato convenuto un corrispettivo pari ad Euro 1,00 oltre I.V.A.
Sosteneva che in seguito alla richiesta di un rappresentante della di ritardare brevemente l'inizio Pt_1
della fornitura, stante la perdita di umidità che la biomassa avrebbe subito per via del clima caldo, le parti avevano pattuito una rideterminazione del prezzo, comprensivo di trinciatura, fornitura e rapporto, ammontante in Euro 4,80 oltre I.V.A. al quintale.
Affermava dunque che la aveva proceduto al raccolto ed alla consegna alla di CP_1 Pt_1
12.408,70 quintali di biomassa, quantitativo che aveva giustificato l'emissione della fattura poi rimasta impagata.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 18.04.2023, con ordinanza datata
27.04.2023, il Giudice concedeva la provvisoria esecutorietà del D.I. opposto n. 1230/2022, emesso dal
Tribunale di Alessandria, oltre ai termini di cui all'art. 183, comma VI c.p.c.
Con Ordinanza datata 10.11.2023, il Giudice ammetteva le prove per testi dedotte dall'opposta nella memoria ex art. 186, comma VI, n. 2, esclusi i capitoli nn. 1 e 2 in quanto documentali, mentre rigettava il capitolo formulato dall'opponente in quanto ritenuto irrilevante. Infine, su richiesta dell'opponente, ordinava a parte opposta di esibire ex art. 210 c.p.c. all'udienza successiva i documenti di trasporto relativi alla fornitura di biomassa per cui è causa.
pagina 4 di 9 All'udienza successiva del 10.01.2024, parte opposta riferiva di essere impossibilitata ad ottemperare all'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. di cui all'ordinanza del 10.11.2023, in quanto la documentazione di trasporto si trovava a bordo di un mezzo che era stato rubato.
In data 05.03.2024, la interveniva volontariamente nel presente giudizio Controparte_2 deducendo che in data 29.12.2023, l'Ufficio del Registro delle Imprese di Milano-Monza Brianza Lodi comunicava alla la cancellazione di quest'ultima dal registro delle imprese;
deduceva che ai Pt_1 sensi dell'art. 2495 c.c., in seguito alla cancellazione della società, i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i propri crediti nei confronti dei soci fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione e che, in tale sede alla veniva assegnata la CP_2
somma di Euro 302.736,57. Deduceva inoltre che dal Piano di Riparto redatto, risultava la volontà della di accollarsi i debiti residui della CP_2 Pt_1
Deduceva quindi che, in forza di quanto sopra riportato, la succedeva alla nei CP_2 Pt_1
rapporti con la nei limiti di quanto ricevuto in base al bilancio di liquidazione ex art. 2495 CP_1
c.c.
Richiamava infine le difese svolte dalla e domandava la revoca del D.I. opposto. Pt_1
All'udienza del 03.12.2024, il Giudice, fatte precisare le conclusioni alle parti costituite così come in epigrafe, tratteneva la causa in decisione disponendo il deposito delle comparse conclusionali entro il termine perentorio di 60 giorni e delle memorie di replica entro il successivo termine perentorio di 20 giorni a norma dell'art. 190 c.p.c., così come previsto dall'art. 281-quinquies 1° comma c.p.c.
***
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
Preliminarmente, si deve osservare che, secondo la tesi prevalente, tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore opposto, avente in realtà la veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione, l'onere di provare l'esistenza del credito, ed a carico del debitore opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi od impeditivi dell'obbligazione.
Peraltro, resta fermo il fondamentale orientamento seguito dalla Cassazione civile a Sezioni
Unite 30 ottobre 2001 n. 13533 secondo cui “il creditore (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto), sia che agisca per l'adempimento, sia che agisca per la risoluzione o per il risarcimento del danno, è tenuto a provare solo l'esistenza del titolo, ossia della
pagina 5 di 9 fonte negoziale o legale del suo diritto (e, se previsto, del termine di scadenza), mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: è il debitore convenuto (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'attore opponente) a dover fornir la prova estintiva del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento”.
Nel caso di specie, la parte convenuta opposta ha sufficientemente provato la sussistenza del titolo, fonte negoziale del diritto di credito fatto valere in via monitoria e nel presente giudizio, mentre la parte attrice opponente non ha adeguatamente dedotto e/o provato l'esistenza di alcun fatto estintivo, modificativo od impeditivo di tale diritto.
E invero, il credito azionato in sede monitoria origina da un contratto per la fornitura di biomassa sottoscritto tra le parti in data 14.12.2016.
Nello specifico, con il predetto contratto la si obbligava a fornire Parte_4
alla impresa operante nel settore della produzione di energia derivante da del trinciato Pt_1 Pt_1 di grano destinato all'impianto di quest'ultima, per un quantitativo di circa 2.200 tonnellate di grano tenero/triticale allo stadio ceroso, con contenuto medio indicativo di sostanza secca compreso fra il
25% ed il 30%, al prezzo di Euro 3,00 oltre I.V.A. per ogni quintale rilevato dalla pesa dell'impianto.
Nel contratto venivano inoltre indicati i servizi opzionali trinciatura e trasporto della biomassa, per un corrispettivo di Euro 1,00 oltre I.V.A. per ogni quintale rilevato dalla pesa dell'impianto.
Le parti convenivano che il pagamento del corrispettivo sarebbe avvenuto a mezzo di bonifico bancario nei seguenti termini: a) 20% fine giugno 2017; b) 15% fine luglio 2017; c) 15% fine agosto
2017; d) 15% fine settembre 2017; e) 15% fine ottobre 2017; f) 20% fine novembre 2017.
Ebbene, secondo quanto prospettato dalla in seguito ad espressa richiesta del cliente CP_1
di tardare la fornitura, le parti si sarebbero poi accordate a voce per una rideterminazione del prezzo complessivo del servizio di trinciatura e di fornitura della biomassa, pattuito in Euro 4,80 oltre I.V.A. al quintale.
La avrebbe quindi effettuato la trinciatura del grano e consegnato la biomassa alla CP_1
cliente, che tuttavia si sarebbe poi sottratta al pagamento di quanto pattuito.
Ora, nel costituirsi nel presente giudizio, non ha contestato l'avvenuta rideterminazione Pt_1 del prezzo della fornitura, né l'ammontare totale dei quintali indicati in fattura, ma si è limitata ad eccepire il totale inadempimento di deducendo di non aver mai ricevuto la fornitura della CP_1
biomassa richiesta.
Sennonché, l'avvenuta consegna della biomassa ha trovato conferma nelle prove testimoniali espletate nella fase istruttoria.
pagina 6 di 9 Invero, il teste , ex dipendente della , capogruppo della Biogas Bosco Testimone_2 CP_6
Morengo, ha ricordato perfettamente i passaggi della rideterminazione del prezzo della fornitura, nonché l'avvenuta consegna, nell'estate del 2017, da parte della della biomassa acquistata CP_1 dalla (“…avevo seguito io la stesura del contratto con per la fornitura del grano, Pt_1 CP_1
ricordo che avevamo indicato il quantitativo cd. previsto, poi quando si raccoglie si comprende la quantità effettiva, ricordo che il prezzo era suddiviso in due, quello relativo alle piante dicamo e quello relativo ai servizi di trinciatura, trasporto e stoccaggio. Quando venne il momento di raccogliere il grano decidemmo di usufruire anche dei servizi perché eravamo arrivati un po' lunghi. CP_1
quindi fornì materiale e servizi. Poi, visto che il quantitativo del materiale effettivo era differente dal provvisionale, sia perché la resa naturale fu inferiore al prospettato, sia perché essendo andati più in là con raccolta il materiale era più secco, aveva perso acqua, diventando più leggero, ci CP_1
chiese di andarle incontro con il prezzo, riconoscendole qualcosa in più. Mi spiego: il prezzo contrattuale era relativo all'umidità compresa nel range indicato da contratto, essendo noi andati lunghi con i tempi, perché eravamo noi all'inizio a dover raccogliere, ma avevamo poi deciso all'ultimo di affidare il servizio a , il materiale era più secco, quindi pesava meno, ma la CP_1
potenzialità energetica era più alta. disse che era disposta a raccoglierlo secondo contratto CP_1
anche se il periodo non era più quello ideale, ma ci chiese di riconoscerle qualcosa in più rispetto ai
4,00 € da contratto. Fui io personalmente a ridiscutere l'accordo… non ricordo esattamente il quantitativo, la previsione era di tonnellate, il raccolto fu effettivamente inferiore alle previsioni ma ricordo che fu consegnata.” cfr. verbale 10.01.2024).
L'avvenuta consegna della biomassa in favore della è inoltre stata Parte_1 confermata dai testi e , all'epoca dei fatti lavoratori della (cfr. verbali Tes_3 Tes_4 CP_1
10.01.2024 e 19.06.2024).
Ne deriva che deve ritenersi provata la fornitura, da parte della della biomassa CP_1
oggetto di contratto, per i quantitativi esposti in fattura, non specificamente contestati dalla
[...]
. Parte_1
Il fatto che avrebbe visto revocarsi le autorizzazioni amministrative per la produzione Pt_1
della biomassa nel 2017 non assume alcuna rilevanza nel presente giudizio, posto che il contratto di fornitura venne stipulato nel dicembre 2016 e la fornitura medesima venne effettuata nel giugno del
2017, in epoca comunque anteriore alla revoca delle autorizzazioni predette (cfr. doc. 3 parte attrice opponente).
Se ne deve dunque ricavare che all'epoca delle sottoscrizione del contratto e ancora sino al momento della fornitura l'impianto della fosse attivo e necessitasse, pertanto, di essere rifornito. Pt_1
pagina 7 di 9 In conclusione, la parte convenuta opposta ha quindi sufficientemente provato la sussistenza del titolo, fonte negoziale del diritto di credito fatto valere in via monitoria e nel presente giudizio, mentre, come si è detto, la parte attrice opponente non ha adeguatamente dedotto e/o provato l'esistenza di alcun fatto estintivo, modificativo od impeditivo di tale diritto.
Ne deriva che l'opposizione e le domande ed eccezioni proposte dall'opponente devono essere rigettate ed il decreto ingiuntivo opposto integralmente confermato.
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In virtù del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., la parte attrice opponente nonché la parte intervenuta devono essere dichiarate tenute e condannate, in via solidale fra loro (stante il loro interesse comune nella causa ex art. 97 c.p.c.), a rimborsare alla parte convenuta opposta le spese processuali del presente giudizio, in conformità del Regolamento adottato con il D.M. 10 marzo 2014
n. 55 (come modificato dal D.M. 13 agosto 2022 n. 147).
Precisamente, tenuto conto dei parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale previsti dall'art. 4, comma 1, del citato D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (e, in particolare, delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà -contrasti giurisprudenziali, quantità e contenuto della corrispondenza intrattenuta- e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate), i compensi vengono liquidati sulla base della
Tabella 2) allegata al predetto Regolamento, secondo i seguenti valori di liquidazione previsti nello scaglione “da Euro 52.000,01 ad Euro 260.000,00”
Euro 1.276,00 per la fase di studio della controversia;
Euro 814,00 per la fase introduttiva del giudizio;
Euro 2.835,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione;
Euro 2.127,00 per la fase decisionale;
per un totale di Euro 7.052,00, oltre alle spese documentate, al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI ALESSANDRIA, Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando, nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo iscritta al n. 160/2023 R.G. promossa dalla Parte_1
(parte attrice opponente) contro la
[...] Controparte_1
(parte convenuta opposta), nel contraddittorio delle parti:
pagina 8 di 9 1) Rigetta l'opposizione e tutte le domande ed eccezioni proposte dalla parte attrice opponente avverso il decreto ingiuntivo opposto del Tribunale di Alessandria n. 3088/2022, datato 03.11.2022 e depositato in pari data, che conferma integralmente.
2) Dichiara tenuta e condanna la parte attrice opponente Parte_1
, nonché la parte intervenuta ai sensi dell'art. 91 c.p.c., in
[...] Controparte_2
solido fra loro, a rimborsare alla parte convenuta opposta le spese del presente giudizio di opposizione, liquidate in complessivi Euro 7.052,00, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione, oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge, nonché le spese di registrazione della presente sentenza e successive occorrende.
Così deciso in Alessandria, in data 07.05.2025.
Minuta redatta dall'AUPP Dott. . Persona_1
IL GIUDICE
Dott.ssa Alice AMBROSIO
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