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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 09/12/2025, n. 1184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1184 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
Sezione 8 bis
Il giorno 9 del mese di dicembre dell'anno 2025, all'udienza cartolare tenuta dal G.O.P. presso il
Tribunale di Patti, dott. ssa TA TI IN, viene trattata la causa civile iscritta al n.
1457/2023 R.G nella quale ciascuna delle parti ha trasmesso note scritte.
In particolare l'avv. BENEDETTO MANASSERI, insiste nell'accoglimento del ricorso e si riporta a tutto quanto chiesto, dedotto ed eccepito, mentre l'Assessorato resistente insiste nel rigetto dell'opposizione,
Il G.O.P.
Dato atto di quanto disposto dall'art. 127 ter c.p.c. pronuncia sentenza da intendersi letta in udienza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PATTI
SEZIONE CIVILE
Il giudice del Tribunale di Patti, dott. ssa TA TI IN, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1457/2023 R.G.
TRA
, nata a [...], il [...] residente in [...], CF Parte_1 [...]
, in proprio e nella qualità di socio e legale rappresentante della C.F._1 [...]
, con sede in Via Saverio Latteri 94/96 a San Fratello, Parte_2
P. IVA , rappresentata e difesa dal sottoscritto avv. Benedetto Manasseri presso il cui P.IVA_1 studio è elettivamente domiciliata OPPONENTE
CONTRO
[...]
Controparte_1
, in persona del legale
[...] rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, come da procura in atti, dal Dirigente, arch.
CO ZA, elettivamente domiciliato in via Ugo Bassi is. 116 n. 103/A. OPPOSTA CP_1
OGGETTO: Opposizione a ordinanza-ingiunzione n. 23/0175 prot. nr. 2023/23659 del 26/10/2023
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30 novembre 2023 proponeva opposizione Parte_1 avverso l'ordinanza-ingiunzione in oggetto con cui l di le Controparte_1 CP_1 aveva ingiunto il pagamento di € 26.688,66 (oltre spese) a titolo di sanzione amministrativa derivante dalla violazione dell'art. 1, comma 910, della Legge 27 dicembre 2017 n. 205. Fissata l'udienza di comparizione, il fascicolo veniva richiamato dal Presidente del Tribunale per la riunione ex art. 274
c.p.c. con altre cause connesse e nelle more, con comparsa del 26 marzo 2024 si costituiva l'opposto, resistendo. Preso atto che il giudice titolare del fascicolo di più risalente iscrizione non aveva disposto la riunione, il Presidente del Tribunale riassegnava il fascicolo alla scrivente e la causa viene oggi decisa sulle conclusioni precisate e previa discussione.
Va premesso che la decisione della causa avviene ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., richiamando i precedenti analoghi di questo Tribunale che vanno integralmente condivisi (Trib. Patti, sentenza n.
54/2025 pubbl. il 21/01/2025 nel procedimento iscritto al n. 1455/2023 R.G. e Trib. Di Patti sentenza n. 290/2025 pubbl. il 13/03/2025 RG n. 1456/2023).
Con cinque distinti motivi di ricorso, l'opponente eccepisce l'insussistenza dell'illecito contestato, atteso che le lavoratrici della avrebbero accettato, per gli anni 2018 e 2019, la Parte_2 temporanea sospensione del pagamento delle retribuzioni per far fronte alle spese eccezionali connesse all'apertura di una nuova sede;
la mera presunzione della violazione da parte degli organi accertatori in assenza di effettivo riscontro;
la carenza di qualsiasi motivazione dell'atto opposto, oltre che l'assenza di motivazione in ordine alla responsabilità della dott.ssa Parte_1
; e la non giustificata quantificazione della sanzione applicata.
[...]
Quanto al primo motivo di opposizione, mirando a sostenere che nel lasso di tempo indicato le retribuzioni non sarebbero state corrisposte, ne va rilevata l'assoluta infondatezza.
In sede di accertamento ispettivo il consulente del lavoro delegato dalla ditta ha esibito la documentazione relativa al regolare adempimento degli obblighi contributivi in relazione ai dipendenti, nonché i prospetti paga e le denunce retributive fatte all'INAIL per il periodo compreso tra il 2014 e il 2018 (cfr. allegati al fascicolo di parte opposta verbali interlocutori). In mancanza di riscontro di irregolarità relativa alle comunicazioni obbligatorie in materia di rapporti di lavoro subordinato nel periodo di riferimento del controllo ispettivo, deve ritenersi che non vi sia stata alcuna sospensione retributiva dal 1° luglio 2018 al 31 ottobre 2018. Peraltro, come già rilevato per i giudizi gemelli già definiti da questo Tribunale ha affermato – spontaneamente o Controparte_2 escussa a s.i.t. non è dirimente, provenendo la dichiarazione comunque dalla stessa – di essere impiegata alle dipendenze della ditta, con regolare contratto di lavoro a tempo indeterminato part- time, dal mese di marzo del 2018 e di percepire regolarmente la retribuzione nonché di ricevere mensilmente i prospetti paga (cfr. verbale di primo accesso ispettivo del 13 novembre 2019). La stessa ha pure dichiarato in quella sede che la retribuzione, oltre ad essere regolarmente corrisposta, le veniva erogata in contanti (“La mia retribuzione mensile è di circa 600 €, senza assegni per il nucleo familiare in quanto non sono coniugata, e mi viene corrisposta dalla titolare dell'azienda
[...]
, che è mia madre, in contanti…”, ibidem). In ragione di quanto emerge dalla Parte_1 documentazione prodotta si ritiene che nel periodo 2018-2019 l'attività lavorativa veniva regolarmente svolta dalle lavoratrice e che i rapporti di parentela e di stretta amicizia tra le dipendenti e le amministratrici della società non autorizza a far presumere che la prestazione venisse resa, anche solo temporaneamente, a titolo gratuito, restando fermo che ogni attività lavorativa oggettivamente configurabile come prestazione di lavoro subordinato deve presumersi effettuata a titolo oneroso, pur “potendo le parti – nell'esercizio dell'autonomia privata – legittimamente prevedere la prestazione di attività lavorativa gratuita…tale ultima prova – che va ricavata in modo rigoroso da elementi oggettivi e soggettivi, quali il tipo e le concrete modalità del rapporto, la qualità e la condizione economicosociale dei soggetti, nonché le relazioni personali tra essi – è a carico del beneficiario della prestazione lavorativa (ovverosia del datore di lavoro), e non può consistere nella semplice inerzia del prestatore d'opera, seppur prolungata nel tempo, nel chiedere un compenso per la prestazione stessa, né nel mero rapporto di convivenza” (Trib. Roma, sez. lav., 13/02/2018, n.
1092; Trib. Patti, 21/01/2025, n. 54).
Va, pertanto, affermata provata la contestazione di cui al verbale unico di accertamento n. 744-089 del 18/06/2020, cui ha fatto seguito l'ordinanza-ingiunzione.
La violazione va ritenuta provata anche in ragione delle dichiarazioni dalla dipendente CP_2
[...]
Non potendosi affatto privare di rilevanza probatoria le dichiarazioni rese dalla medesima che che ha ammesso di essere stata retribuita e in contanti.
Sotto questo profilo, infatti, da un lato, il verbale ispettivo ex art. 2700 cod. civ. fa piena prova, fino
a querela di falso, delle dichiarazioni rese nonché degli altri fatti che il pubblico ufficiale, che lo ha redatto, attesta avvenuti in sua presenza, per quanto concerne in particolare le dichiarazioni rese dai lavoratori interrogati in sede ispettiva e, dall'altro, “il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice di merito, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro contenuto in concorso di altri elementi consentano al giudice di ritenere provati i fatti in questione” (Trib. Sulmona sez. lav., 06/11/2020, n.
166; Trib. Patti, 21/01/2025, n. 54): non risulta infatti che la ditta abbia esibito documentazione attestante il pagamento delle retribuzioni, in favore della totalità delle dipendenti e per l'intero periodo temporale di riferimento del controllo effettuato, tramite i mezzi previsti dalla legge (cfr. verbale del 26 settembre 2023 di audizione del legale rappresentante della ditta ai sensi dell'art. 18 della legge 689/1981 e P.E.C. del 16/10/2023, inviata all' e Controparte_1 contenente integrazioni documentali in atti).
Parimenti infondata deve ritenersi l'eccezione di irrituale richiesta e acquisizione delle dichiarazioni per contrarietà all'art. 33 L. n. 183/2010 e alle istruzioni di cui alla Circolare del Ministero del lavoro n. 41 del 09/12/2010.
Le predette disposizioni dispongono infatti la possibilità di acquisire dichiarazioni da parte dei dipendenti trovati intenti al lavoro, le quali devono essere trasposte nel verbale di accesso e devono risultare “inequivocabilmente riferibili al soggetto che le fornisce, attraverso la sottoscrizione delle stesse” (così pag. 4 della Circolare n. 41/2010 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali).
Nel caso che ci occupa, dunque, non si riscontra alcuna illegittimità, nemmeno dal punto di vista procedurale, poiché le dichiarazioni sono state rese dalla dipendente in maniera spontanea e successivamente sono state sottoscritte dalla stessa.
Quanto all'eccepito difetto di motivazione.
Il provvedimento impugnato, contiene gli elementi ed i requisiti richiesti per consentire l'esercizio del diritto do difesa da parte dei destinatari. Contiene l'indicazione delle disposizioni di legge violate e la descrizione della condotta contestata, indica le generalità dei lavoratori ai quali si riferisce e dei periodi nei quali si è consumato l'illecito, riporta gli estremi del verbale di accertamento dell'illecito amministrativo.
L'art. 18, comma 2, della l. n. 689/1981 impone all'autorità amministrativa di motivare l'atto che dispone la sanzione;
la disposizione, pur avendo il merito di aver anticipato il principio fondamentale dell'art. 3 della l. n. 241/1990, non specifica il contenuto di tale obbligo. Per precisare la portata del dovere motivazionale gravante sull'organo pubblico, è necessario rinvenirne il profilo strutturale e quello funzionale. Nell'ottica strutturale appare utile il richiamo all'art. 3 della l. n. 241/1990, il quale stabilisce, com'è noto, che la motivazione consiste nell'esposizione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche del provvedimento. Il precetto della legge generale sul procedimento amministrativo pone il problema di verificare se la motivazione dell'ordinanza debba avere lo stesso contenuto, ovvero, in ragione della specialità della l. n. 689/1981 rispetto alla l. n. 241/1990, possa contemplarne uno diverso. Tale questione impone di considerare le caratteristiche essenziali dell'atto ingiuntivo, il quale è adottato a seguito di una valutazione positiva dell'accertamento ex art. 18, comma 2, della l. n. 689/1981, e del ricorso ai criteri di quantificazione della misura punitiva ai sensi dell'art. 11 della medesima legge. In considerazione di detti caratteri, può affermarsi che la struttura della motivazione dell'ordinanza va ricercata nei due fondamentali momenti di discrezionalità del provvedimento, cioè nel rendere espliciti gli elementi ritenuti rilevanti nella valutazione della fondatezza dell'accertamento, ed i criteri presi in considerazione ai fini della quantificazione della sanzione. Pertanto, sul piano strutturale la motivazione deve adeguarsi, più che alle ragioni giuridiche, ai presupposti di fatto emersi nel corso dell'accertamento ispettivo. Sul piano funzionale, la ratio dell'obbligo di rendere manifesti i motivi del provvedimento è comunemente rinvenuto nell'esigenza di trasparenza dell'azione amministrativa, e conseguentemente di assicurare l'esercizio del diritto di difesa dell'incolpato (da ultimo si veda Cass. 20 marzo 2009, n. 6901; Cass. 8 maggio 2006, n.
10478). Va rammentato, in proposito, che lo stesso art. 3 della l. n. 241/1990 ha previsto l'istituto della motivazione per relationem, in virtù del quale l'esternazione dei motivi della determinazione della PA può essere desunta dal mero richiamo ad un ulteriore atto amministrativo. In particolare,
l'art. 3, comma 3, stabilisce che se la motivazione risulta da un altro atto, quest'ultimo deve essere richiamato e reso disponibile. In virtù del menzionato disposto normativo, dunque, il provvedimento amministrativo motivato con un semplice rinvio ad altro atto del procedimento assolve all'obbligo di motivazione previsto dal medesimo art. 3, al primo comma, ed è pertanto pienamente legittimo.
Tornando al caso che ci occupa i provvedimenti opposti contengano la motivazione per relationem ed hanno consentito all'opponente il pieno svolgimento del diritto di difesa esercitato.
Non coglie nel segno nemmeno l'eccezione di omessa motivazione sulla responsabilità dell'opponente per non avere concorso alla violazione contestatale, poiché non si occupava della retribuzione dei dipendenti.
La violazione contestata si ricollega ad una condotta di tipo omissivo, consistente nel non avere adempiuto un obbligo imposto dalla legge, per la quale possono esserne chiamati a rispondere a titolo di concorso i soci amministratori che, pur non occupandosi materialmente dell'assolvimento di quello specifico compito, hanno comunque un dovere di vigilare sul corretto esercizio dei poteri di amministrazione della società e sull'osservanza degli obblighi di legge da parte dei co- amministratori (Cass., n. 24373/2021, alla cui stregua “[i]n tema di illeciti amministrativi compiuti nell'interesse di una società in nome collettivo, in forza dell'articolo 3 della legge 689/1981, risponde dell'illecito, se consistente in un comportamento attivo, il singolo socio che lo ha posto in essere
(...o)ve, invece, la violazione amministrativa sia integrata da un'omissione, rispondono di essa i soci ai quali è stata attribuita l'amministrazione della società a norma dell'articolo 2295 c.c.”).
Ne deriva il rigetto della relativa eccezione.
Sui parametri applicativi della sanzione.
Come rilevato nelle cause gemelle a quella che qui ci occupa l'art. 8 L. n. 689/1981 estende alle sanzioni amministrative il regime del c.d. cumulo giuridico di matrice penalistica, secondo cui, in caso di più violazioni della medesima o di diverse disposizioni normative, si applica la sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo. Tuttavia, l'applicabilità di tale regime sanzionatorio di maggior favore presuppone l'unicità dell'azione o dell'omissione, non essendo lo stesso invocabile in caso di pluralità di condotte dalle quali scaturiscono plurime violazioni. Ora,
l'omessa corresponsione della retribuzione ai dipendenti attraverso uno dei mezzi di pagamento tracciabili indicati dalla legge va ricondotta a una pluralità di violazioni, e ciò a prescindere dalla circostanza che l'illecito riguardi uno o più lavoratori, essendo rilevante soltanto la circostanza della reiterazione dell'omissione nel corso del tempo. Poiché deve escludersi l'unitarietà delle condotte da cui scaturisce l'applicazione della sanzione stabilita dall'art. 1, comma 913, della Legge n.
205/2017, è inapplicabile il regime del cumulo giuridico. Come chiarito dai Giudici di legittimità
“[l]'istituto del cumulo giuridico tra sanzioni è applicabile alla sola ipotesi di concorso formale
(omogeneo o eterogeneo) tra le violazioni contestate. Nei soli casi, quindi, di violazioni plurime commesse con un'unica azione o omissione, non essendo per converso invocabile in caso di concorso materiale (violazione commesse con più azioni o omissioni). Al riguardo, inoltre, in caso di pluralità di violazioni della stessa norma… “è esclusa la possibilità di invocare l'articolo 81 Cp in tema di continuazione tra reati, sia perché l'articolo 8 della legge n. 689 del 1981 prevede espressamente tale possibilità solo per le violazioni in materia di previdenza e assistenza, sia perché la differenza morfologica tra illecito penale e illecito amministrativo non consente che, attraverso un procedimento di integrazione analogica le norme di favore previste in materia penale vengano tout court estese alla materia degli illeciti amministrativi.” (Cass., n. 7704/2022; Trib. Patti n. 290/2025).
Va dunque ritenuto corretto l'importo della sanzione rapportato al numero delle mensilità in cui sono state poste in essere le condotte da cui ha avuto origine la violazione, giacché, come condivisibilmente ribadito anche dalla Direzione centrale per il coordinamento giuridico dell' , l'illecito si perfeziona “ogni qualvolta venga corrisposta la Controparte_3 retribuzione in violazione del comma 910 dell'art. 1 L. 205/2017, secondo la periodicità di erogazione che, di norma, avviene mensilmente” (vedi nota prot. 606 del 15 aprile 2021 della Direzione centrale per il coordinamento giuridico dell del lavoro all. 8 alla comparsa di Controparte_3 costituzione).
La determinazione della misura della sanzione da applicare prescinde anche dal numero dei lavoratori interessati dalla violazione, atteso che, sempre secondo i chiarimenti forniti dalla
Direzione centrale per il coordinamento giuridico dell'Ispettorato Nazionale del lavoro nella nota sopra citata, “la formulazione normativa sembra consentire, nell'applicazione della sanzione, il riferimento alla totalità dei lavoratori in forza presso il singolo datore di lavoro, con la conseguenza che la sua applicazione prescinde dal numero di lavoratori interessati dalla violazione”.
Sulle spese di lite.
Le spese di lite vanno interamente compensate tra le parti in ragione della costituzione dell'Ente a mezzo del funzionario che non ha documentato di aver effettivamente sostenuto esborsi (Cass. n .
30597/17)
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 1457/2023 R.G. così decide:
1) rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma l'ordinanza Parte_1 ingiunzione n. 23/0175 prot. nr. 2023/23659 del 26/10/2023;
2) nulla sulle spese.
Così deciso in Patti, 9.12.2025
Il Giudice
TA TI IN
Sezione 8 bis
Il giorno 9 del mese di dicembre dell'anno 2025, all'udienza cartolare tenuta dal G.O.P. presso il
Tribunale di Patti, dott. ssa TA TI IN, viene trattata la causa civile iscritta al n.
1457/2023 R.G nella quale ciascuna delle parti ha trasmesso note scritte.
In particolare l'avv. BENEDETTO MANASSERI, insiste nell'accoglimento del ricorso e si riporta a tutto quanto chiesto, dedotto ed eccepito, mentre l'Assessorato resistente insiste nel rigetto dell'opposizione,
Il G.O.P.
Dato atto di quanto disposto dall'art. 127 ter c.p.c. pronuncia sentenza da intendersi letta in udienza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PATTI
SEZIONE CIVILE
Il giudice del Tribunale di Patti, dott. ssa TA TI IN, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1457/2023 R.G.
TRA
, nata a [...], il [...] residente in [...], CF Parte_1 [...]
, in proprio e nella qualità di socio e legale rappresentante della C.F._1 [...]
, con sede in Via Saverio Latteri 94/96 a San Fratello, Parte_2
P. IVA , rappresentata e difesa dal sottoscritto avv. Benedetto Manasseri presso il cui P.IVA_1 studio è elettivamente domiciliata OPPONENTE
CONTRO
[...]
Controparte_1
, in persona del legale
[...] rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, come da procura in atti, dal Dirigente, arch.
CO ZA, elettivamente domiciliato in via Ugo Bassi is. 116 n. 103/A. OPPOSTA CP_1
OGGETTO: Opposizione a ordinanza-ingiunzione n. 23/0175 prot. nr. 2023/23659 del 26/10/2023
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30 novembre 2023 proponeva opposizione Parte_1 avverso l'ordinanza-ingiunzione in oggetto con cui l di le Controparte_1 CP_1 aveva ingiunto il pagamento di € 26.688,66 (oltre spese) a titolo di sanzione amministrativa derivante dalla violazione dell'art. 1, comma 910, della Legge 27 dicembre 2017 n. 205. Fissata l'udienza di comparizione, il fascicolo veniva richiamato dal Presidente del Tribunale per la riunione ex art. 274
c.p.c. con altre cause connesse e nelle more, con comparsa del 26 marzo 2024 si costituiva l'opposto, resistendo. Preso atto che il giudice titolare del fascicolo di più risalente iscrizione non aveva disposto la riunione, il Presidente del Tribunale riassegnava il fascicolo alla scrivente e la causa viene oggi decisa sulle conclusioni precisate e previa discussione.
Va premesso che la decisione della causa avviene ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., richiamando i precedenti analoghi di questo Tribunale che vanno integralmente condivisi (Trib. Patti, sentenza n.
54/2025 pubbl. il 21/01/2025 nel procedimento iscritto al n. 1455/2023 R.G. e Trib. Di Patti sentenza n. 290/2025 pubbl. il 13/03/2025 RG n. 1456/2023).
Con cinque distinti motivi di ricorso, l'opponente eccepisce l'insussistenza dell'illecito contestato, atteso che le lavoratrici della avrebbero accettato, per gli anni 2018 e 2019, la Parte_2 temporanea sospensione del pagamento delle retribuzioni per far fronte alle spese eccezionali connesse all'apertura di una nuova sede;
la mera presunzione della violazione da parte degli organi accertatori in assenza di effettivo riscontro;
la carenza di qualsiasi motivazione dell'atto opposto, oltre che l'assenza di motivazione in ordine alla responsabilità della dott.ssa Parte_1
; e la non giustificata quantificazione della sanzione applicata.
[...]
Quanto al primo motivo di opposizione, mirando a sostenere che nel lasso di tempo indicato le retribuzioni non sarebbero state corrisposte, ne va rilevata l'assoluta infondatezza.
In sede di accertamento ispettivo il consulente del lavoro delegato dalla ditta ha esibito la documentazione relativa al regolare adempimento degli obblighi contributivi in relazione ai dipendenti, nonché i prospetti paga e le denunce retributive fatte all'INAIL per il periodo compreso tra il 2014 e il 2018 (cfr. allegati al fascicolo di parte opposta verbali interlocutori). In mancanza di riscontro di irregolarità relativa alle comunicazioni obbligatorie in materia di rapporti di lavoro subordinato nel periodo di riferimento del controllo ispettivo, deve ritenersi che non vi sia stata alcuna sospensione retributiva dal 1° luglio 2018 al 31 ottobre 2018. Peraltro, come già rilevato per i giudizi gemelli già definiti da questo Tribunale ha affermato – spontaneamente o Controparte_2 escussa a s.i.t. non è dirimente, provenendo la dichiarazione comunque dalla stessa – di essere impiegata alle dipendenze della ditta, con regolare contratto di lavoro a tempo indeterminato part- time, dal mese di marzo del 2018 e di percepire regolarmente la retribuzione nonché di ricevere mensilmente i prospetti paga (cfr. verbale di primo accesso ispettivo del 13 novembre 2019). La stessa ha pure dichiarato in quella sede che la retribuzione, oltre ad essere regolarmente corrisposta, le veniva erogata in contanti (“La mia retribuzione mensile è di circa 600 €, senza assegni per il nucleo familiare in quanto non sono coniugata, e mi viene corrisposta dalla titolare dell'azienda
[...]
, che è mia madre, in contanti…”, ibidem). In ragione di quanto emerge dalla Parte_1 documentazione prodotta si ritiene che nel periodo 2018-2019 l'attività lavorativa veniva regolarmente svolta dalle lavoratrice e che i rapporti di parentela e di stretta amicizia tra le dipendenti e le amministratrici della società non autorizza a far presumere che la prestazione venisse resa, anche solo temporaneamente, a titolo gratuito, restando fermo che ogni attività lavorativa oggettivamente configurabile come prestazione di lavoro subordinato deve presumersi effettuata a titolo oneroso, pur “potendo le parti – nell'esercizio dell'autonomia privata – legittimamente prevedere la prestazione di attività lavorativa gratuita…tale ultima prova – che va ricavata in modo rigoroso da elementi oggettivi e soggettivi, quali il tipo e le concrete modalità del rapporto, la qualità e la condizione economicosociale dei soggetti, nonché le relazioni personali tra essi – è a carico del beneficiario della prestazione lavorativa (ovverosia del datore di lavoro), e non può consistere nella semplice inerzia del prestatore d'opera, seppur prolungata nel tempo, nel chiedere un compenso per la prestazione stessa, né nel mero rapporto di convivenza” (Trib. Roma, sez. lav., 13/02/2018, n.
1092; Trib. Patti, 21/01/2025, n. 54).
Va, pertanto, affermata provata la contestazione di cui al verbale unico di accertamento n. 744-089 del 18/06/2020, cui ha fatto seguito l'ordinanza-ingiunzione.
La violazione va ritenuta provata anche in ragione delle dichiarazioni dalla dipendente CP_2
[...]
Non potendosi affatto privare di rilevanza probatoria le dichiarazioni rese dalla medesima che che ha ammesso di essere stata retribuita e in contanti.
Sotto questo profilo, infatti, da un lato, il verbale ispettivo ex art. 2700 cod. civ. fa piena prova, fino
a querela di falso, delle dichiarazioni rese nonché degli altri fatti che il pubblico ufficiale, che lo ha redatto, attesta avvenuti in sua presenza, per quanto concerne in particolare le dichiarazioni rese dai lavoratori interrogati in sede ispettiva e, dall'altro, “il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice di merito, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro contenuto in concorso di altri elementi consentano al giudice di ritenere provati i fatti in questione” (Trib. Sulmona sez. lav., 06/11/2020, n.
166; Trib. Patti, 21/01/2025, n. 54): non risulta infatti che la ditta abbia esibito documentazione attestante il pagamento delle retribuzioni, in favore della totalità delle dipendenti e per l'intero periodo temporale di riferimento del controllo effettuato, tramite i mezzi previsti dalla legge (cfr. verbale del 26 settembre 2023 di audizione del legale rappresentante della ditta ai sensi dell'art. 18 della legge 689/1981 e P.E.C. del 16/10/2023, inviata all' e Controparte_1 contenente integrazioni documentali in atti).
Parimenti infondata deve ritenersi l'eccezione di irrituale richiesta e acquisizione delle dichiarazioni per contrarietà all'art. 33 L. n. 183/2010 e alle istruzioni di cui alla Circolare del Ministero del lavoro n. 41 del 09/12/2010.
Le predette disposizioni dispongono infatti la possibilità di acquisire dichiarazioni da parte dei dipendenti trovati intenti al lavoro, le quali devono essere trasposte nel verbale di accesso e devono risultare “inequivocabilmente riferibili al soggetto che le fornisce, attraverso la sottoscrizione delle stesse” (così pag. 4 della Circolare n. 41/2010 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali).
Nel caso che ci occupa, dunque, non si riscontra alcuna illegittimità, nemmeno dal punto di vista procedurale, poiché le dichiarazioni sono state rese dalla dipendente in maniera spontanea e successivamente sono state sottoscritte dalla stessa.
Quanto all'eccepito difetto di motivazione.
Il provvedimento impugnato, contiene gli elementi ed i requisiti richiesti per consentire l'esercizio del diritto do difesa da parte dei destinatari. Contiene l'indicazione delle disposizioni di legge violate e la descrizione della condotta contestata, indica le generalità dei lavoratori ai quali si riferisce e dei periodi nei quali si è consumato l'illecito, riporta gli estremi del verbale di accertamento dell'illecito amministrativo.
L'art. 18, comma 2, della l. n. 689/1981 impone all'autorità amministrativa di motivare l'atto che dispone la sanzione;
la disposizione, pur avendo il merito di aver anticipato il principio fondamentale dell'art. 3 della l. n. 241/1990, non specifica il contenuto di tale obbligo. Per precisare la portata del dovere motivazionale gravante sull'organo pubblico, è necessario rinvenirne il profilo strutturale e quello funzionale. Nell'ottica strutturale appare utile il richiamo all'art. 3 della l. n. 241/1990, il quale stabilisce, com'è noto, che la motivazione consiste nell'esposizione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche del provvedimento. Il precetto della legge generale sul procedimento amministrativo pone il problema di verificare se la motivazione dell'ordinanza debba avere lo stesso contenuto, ovvero, in ragione della specialità della l. n. 689/1981 rispetto alla l. n. 241/1990, possa contemplarne uno diverso. Tale questione impone di considerare le caratteristiche essenziali dell'atto ingiuntivo, il quale è adottato a seguito di una valutazione positiva dell'accertamento ex art. 18, comma 2, della l. n. 689/1981, e del ricorso ai criteri di quantificazione della misura punitiva ai sensi dell'art. 11 della medesima legge. In considerazione di detti caratteri, può affermarsi che la struttura della motivazione dell'ordinanza va ricercata nei due fondamentali momenti di discrezionalità del provvedimento, cioè nel rendere espliciti gli elementi ritenuti rilevanti nella valutazione della fondatezza dell'accertamento, ed i criteri presi in considerazione ai fini della quantificazione della sanzione. Pertanto, sul piano strutturale la motivazione deve adeguarsi, più che alle ragioni giuridiche, ai presupposti di fatto emersi nel corso dell'accertamento ispettivo. Sul piano funzionale, la ratio dell'obbligo di rendere manifesti i motivi del provvedimento è comunemente rinvenuto nell'esigenza di trasparenza dell'azione amministrativa, e conseguentemente di assicurare l'esercizio del diritto di difesa dell'incolpato (da ultimo si veda Cass. 20 marzo 2009, n. 6901; Cass. 8 maggio 2006, n.
10478). Va rammentato, in proposito, che lo stesso art. 3 della l. n. 241/1990 ha previsto l'istituto della motivazione per relationem, in virtù del quale l'esternazione dei motivi della determinazione della PA può essere desunta dal mero richiamo ad un ulteriore atto amministrativo. In particolare,
l'art. 3, comma 3, stabilisce che se la motivazione risulta da un altro atto, quest'ultimo deve essere richiamato e reso disponibile. In virtù del menzionato disposto normativo, dunque, il provvedimento amministrativo motivato con un semplice rinvio ad altro atto del procedimento assolve all'obbligo di motivazione previsto dal medesimo art. 3, al primo comma, ed è pertanto pienamente legittimo.
Tornando al caso che ci occupa i provvedimenti opposti contengano la motivazione per relationem ed hanno consentito all'opponente il pieno svolgimento del diritto di difesa esercitato.
Non coglie nel segno nemmeno l'eccezione di omessa motivazione sulla responsabilità dell'opponente per non avere concorso alla violazione contestatale, poiché non si occupava della retribuzione dei dipendenti.
La violazione contestata si ricollega ad una condotta di tipo omissivo, consistente nel non avere adempiuto un obbligo imposto dalla legge, per la quale possono esserne chiamati a rispondere a titolo di concorso i soci amministratori che, pur non occupandosi materialmente dell'assolvimento di quello specifico compito, hanno comunque un dovere di vigilare sul corretto esercizio dei poteri di amministrazione della società e sull'osservanza degli obblighi di legge da parte dei co- amministratori (Cass., n. 24373/2021, alla cui stregua “[i]n tema di illeciti amministrativi compiuti nell'interesse di una società in nome collettivo, in forza dell'articolo 3 della legge 689/1981, risponde dell'illecito, se consistente in un comportamento attivo, il singolo socio che lo ha posto in essere
(...o)ve, invece, la violazione amministrativa sia integrata da un'omissione, rispondono di essa i soci ai quali è stata attribuita l'amministrazione della società a norma dell'articolo 2295 c.c.”).
Ne deriva il rigetto della relativa eccezione.
Sui parametri applicativi della sanzione.
Come rilevato nelle cause gemelle a quella che qui ci occupa l'art. 8 L. n. 689/1981 estende alle sanzioni amministrative il regime del c.d. cumulo giuridico di matrice penalistica, secondo cui, in caso di più violazioni della medesima o di diverse disposizioni normative, si applica la sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo. Tuttavia, l'applicabilità di tale regime sanzionatorio di maggior favore presuppone l'unicità dell'azione o dell'omissione, non essendo lo stesso invocabile in caso di pluralità di condotte dalle quali scaturiscono plurime violazioni. Ora,
l'omessa corresponsione della retribuzione ai dipendenti attraverso uno dei mezzi di pagamento tracciabili indicati dalla legge va ricondotta a una pluralità di violazioni, e ciò a prescindere dalla circostanza che l'illecito riguardi uno o più lavoratori, essendo rilevante soltanto la circostanza della reiterazione dell'omissione nel corso del tempo. Poiché deve escludersi l'unitarietà delle condotte da cui scaturisce l'applicazione della sanzione stabilita dall'art. 1, comma 913, della Legge n.
205/2017, è inapplicabile il regime del cumulo giuridico. Come chiarito dai Giudici di legittimità
“[l]'istituto del cumulo giuridico tra sanzioni è applicabile alla sola ipotesi di concorso formale
(omogeneo o eterogeneo) tra le violazioni contestate. Nei soli casi, quindi, di violazioni plurime commesse con un'unica azione o omissione, non essendo per converso invocabile in caso di concorso materiale (violazione commesse con più azioni o omissioni). Al riguardo, inoltre, in caso di pluralità di violazioni della stessa norma… “è esclusa la possibilità di invocare l'articolo 81 Cp in tema di continuazione tra reati, sia perché l'articolo 8 della legge n. 689 del 1981 prevede espressamente tale possibilità solo per le violazioni in materia di previdenza e assistenza, sia perché la differenza morfologica tra illecito penale e illecito amministrativo non consente che, attraverso un procedimento di integrazione analogica le norme di favore previste in materia penale vengano tout court estese alla materia degli illeciti amministrativi.” (Cass., n. 7704/2022; Trib. Patti n. 290/2025).
Va dunque ritenuto corretto l'importo della sanzione rapportato al numero delle mensilità in cui sono state poste in essere le condotte da cui ha avuto origine la violazione, giacché, come condivisibilmente ribadito anche dalla Direzione centrale per il coordinamento giuridico dell' , l'illecito si perfeziona “ogni qualvolta venga corrisposta la Controparte_3 retribuzione in violazione del comma 910 dell'art. 1 L. 205/2017, secondo la periodicità di erogazione che, di norma, avviene mensilmente” (vedi nota prot. 606 del 15 aprile 2021 della Direzione centrale per il coordinamento giuridico dell del lavoro all. 8 alla comparsa di Controparte_3 costituzione).
La determinazione della misura della sanzione da applicare prescinde anche dal numero dei lavoratori interessati dalla violazione, atteso che, sempre secondo i chiarimenti forniti dalla
Direzione centrale per il coordinamento giuridico dell'Ispettorato Nazionale del lavoro nella nota sopra citata, “la formulazione normativa sembra consentire, nell'applicazione della sanzione, il riferimento alla totalità dei lavoratori in forza presso il singolo datore di lavoro, con la conseguenza che la sua applicazione prescinde dal numero di lavoratori interessati dalla violazione”.
Sulle spese di lite.
Le spese di lite vanno interamente compensate tra le parti in ragione della costituzione dell'Ente a mezzo del funzionario che non ha documentato di aver effettivamente sostenuto esborsi (Cass. n .
30597/17)
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 1457/2023 R.G. così decide:
1) rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma l'ordinanza Parte_1 ingiunzione n. 23/0175 prot. nr. 2023/23659 del 26/10/2023;
2) nulla sulle spese.
Così deciso in Patti, 9.12.2025
Il Giudice
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