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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 19/09/2025, n. 2091 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2091 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Roberta Rando, in esito allo scambio di note scritte, sostitutive dell'udienza del 18 settembre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2431/2024 R.G. e vertente tra
, cod. fisc. , nata il [...] a [...] ed ivi Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio legale dell'avv. Anna Sorbello, che la rappresenta e difende giusta procura in atti ricorrente nei confronti di
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, con sede in Roma, cod. fisc. , elettivamente domiciliato in Messina P.IVA_1
presso gli uffici dell'Avvocatura distrettuale dell' , rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
Michela Foti del ruolo professionale resistente
Avente ad oggetto: riconoscimento prestazione indennità di accompagnamento
Ragioni di fatto e diritto della decisione
1. Esame degli atti di causa.
Con ricorso depositato in data 04/05/2024, chiedeva al Giudice del Lavoro Parte_1
presso il Tribunale di Messina il riesame del giudizio espresso dal Ctu nel procedimento recante n.r.g. 5935/22, ex art. 445 bis c.p.c., che non aveva ritenuto sussistenti i presupposti sanitari richiesti dalla legge per il riconoscimento in suo favore dell'assegno di accompagnamento, previo accertamento del suo stato invalidante nella percentuale del 100%
e dei benefici di legge ex art. 3, co. III, Legge 104.
Nell'odierno giudizio la ricorrente chiedeva il riconoscimento dell'indennità di accompagno,
“in presenza di minorazioni che riducono con connotazioni di gravità l'autonomia personale del ricorrente, ai sensi del comma 3 dell'art. 3”, già riconosciuto in fase sommaria, da valutare eventualmente avvalendosi di Ctu medico-legale, con vittoria di spese e compensi di entrambe le fasi di lite da distrarsi in favore del procuratore costituito.
Si costituiva l' , chiedendo il rigetto del ricorso anche per l'insussistenza Controparte_2
del requisito sanitario.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, esperita Ctu medico-legale e depositate le note a trattazione scritta, il procedimento viene definito come segue.
2. Esame dei presupposti per il diritto.
Nel merito si osserva che la ricorrente contestava le risultanze peritali del giudizio di accertamento tecnico preventivo relativamente al mancato riconoscimento del requisito sanitario utile per ottenere l'indennità di accompagnamento, sostenendo che sulla base della documentazione medica prodotta emergerebbe che le sue condizioni cliniche, ove fossero state esaminate e valutate correttamente, erano tali da integrare gli estremi per il riconoscimento della provvidenza negata.
Lo studio del caso clinico è stato affrontato nel giudizio di Atp dalla consulente Persona_1
che ha accertato che è invalida nella misura del 100% e portatrice di handicap Parte_1 grave, ma ha escluso la sussistenza del requisito sanitario necessario ai fini dell'indennità di accompagno.
Instaurato il giudizio di opposizione, si riteneva necessario il rinnovo della consulenza medico-legale.
Il dott. Ctu nominato nel presente giudizio, ha esaminato la documentazione Persona_2 prodotta, accertando che la paziente è portatrice di “VASCULOPATIA CEREBRALE
CRONICA IN SOGGETTO CON CARDIOPATIA IPERTENSIVA. DIABETE MELLITO
TIPO 2 NID. IRC III STADIO. SINDROME IPOCINETICA IN POLIARTROSI DIFFUSA
RACHIDE E GINOCCHIA AD INCIDENZA FUNZIONALE GRAVE. IPOSTENIA ARTI
INFERIORI. DEAMBULAZIONE NON AUTONOMA E CAMBI POSTURALI ASSISTITI. INCONTINENZA URINARIA. NON AUTONOMA NEGLI ATTI DELLA VITA
QUOTIDIANA”.
Alla luce della relazione del consulente legale si riscontra che la paziente è affetta da patologie invalidanti che l'hanno resa bisognevole di assistenza quotidiana, riconoscendo in suo favore il diritto al beneficio dell'indennità di natura economica a far data da gennaio 2024, confermando lo status di invalida grave fin dalla domanda amministrativa.
Invero, ai fini del riconoscimento della predetta prestazione nel procedimento instaurato ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. viene in rilievo lo stato di invalidità totale e permanente nella misura del 100%, associato all'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore ovvero all'impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita, con necessità di assistenza continua.
3. Decisione e spese.
La ricorrente possiede quindi i requisiti medico-legali legittimanti il riconoscimento dei benefici di legge ex art. 3, co. III, dalla domanda amministrativa (luglio 2022) e dell'assegno di accompagnamento a decorrere da gennaio 2024 e il ricorso è da ritenersi accolto, alla luce del giudizio espresso dalla consulenza medico-legale, le cui risultanze devono essere confermate, apparendo essa corretta sotto il piano metodologico, esauriente e priva di vizi logici.
Con riferimento alle spese di lite, considerato il riconoscimento del diritto all'accompagno successivamente alla domanda amministrativa ed al giudizio per Atp, ma sussistente già all'epoca del deposito della c.t.u. della fase sommaria;
esse seguono la soccombenza, come da dispositivo, e sono poste a carico dell'ente e liquidata secondo i parametri di cui al d.m.
55/2014, aggiornato al d.m. 147/2022, tenuto conto del valore della natura della controversia, delle fasi espletate e della durata del procedimento.
Le spese della fase sommaria sono compensate per metà in ragione del riconoscimento di una delle due prestazioni sin dalla data della domanda amministrativa.
Si pongono a carico dell' le spese del consulente. CP_3
P.Q.M.
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio promosso dalla ricorrente, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede: - accoglie il ricorso e pertanto riconosce in favore di invalida al 100% e avente Parte_1
diritto ai benefici di Legge 104, art. 3, co. III, dalla domanda amministrativa (luglio 2022), il diritto all'indennità di accompagno da gennaio 2024;
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite nella misura di € 2.695,50, per la presente CP_3 fase, già compensati, per compensi professionali ed euro 584,25, oltre iva e cpa, spese generali al 15%, da distrarre in favore del procuratore costituito;
- pone a carico dell' le spese di Ctu, che liquida in euro 350,00, oltre accessori, in favore CP_3
del dott. in considerazione della visita domiciliare effettuata. Persona_2
Messina, 19 settembre 2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Rando