Articolo 13 della Legge 24 dicembre 1969, n. 986
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15 gennaio 1970
Art. 13.
Ai sensi dell' articolo 2 della legge 18 giugno 1908, numero 286 , il contributo dello Stato a favore del Pio Istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti di Roma, di cui all' articolo 3 della legge 8 luglio 1903, n. 321 , e' stabilito, per l'anno finanziario 1970, in lire 385.213.330 in relazione all'ammontare delle annualita' di ammortamento dei mutui concessi al Pio Istituto per la costruzione dei nuovi ospedali in Roma.
Entrata in vigore il 15 gennaio 1970