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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 17/01/2025, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, Stefano Costarella, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 857/2023 R.G. promossa da
rappresentato e difeso dall'avvocatessa Francesca Attinà Parte_1
-ricorrente-
contro
IN Controparte_1
PERSONA DEL L.R.P.T., rappresentato e difeso dagli avvocati Silvia Parisi,
Maria Teresa Pugliano e Francesco Muscari Tomaioli
-resistente-
provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. Parte_1
33020230000069682000, notificato dall' in data 17.3.2023, ed ha CP_1 contestualmente richiesto la restituzione della somma di € 28.835,41, spontaneamente pagata in esecuzione del predetto avviso di addebito, deducendo:
Pag. 1 a 16 - che, a seguito di accertamento ispettivo iniziato il 13.11.2017 effettuato presso lo studio tecnico di cui il ricorrente, ingegnere, è titolare, i funzionari di vigilanza dell' , con verbale unico di accertamento e notificazione n. CP_1
2017020159 del 6.7.2018, contestavano all'opponente le seguenti inadempienze contributive (dalle quali scaturiva l'opposto avviso di addebito): a) l'assenza dei requisiti per poter fruire delle agevolazioni ex l. n. 407/1990 godute nel periodo agosto 2012/2.1.2015, in relazione all'assunzione della dipendente , Persona_1
la quale, al momento della costituzione del rapporto di lavoro (3.8.2012), non possedeva lo stato di disoccupazione da almeno 24 mesi, avendo percepito, nell'anno 2010, redditi da lavoro autonomo per € 7.000,00, superiore al limite di reddito fissato dalla legge (€ 4.800,00) per il mantenimento del predetto stato di disoccupazione;
b) l'omissione contributiva derivante dalle maggiori retribuzioni che (tenendo conto di un inquadramento al terzo livello del CCNL delle imprese edili ed affini) avrebbero dovuto essere erogate alla , in ragione di un Per_1
rapporto di lavoro subordinato pari a 24 ore settimanali, in luogo delle 20 ore settimanali riportate nella lettera di assunzione;
c) l'indebito conguaglio effettuato nel periodo agosto 2012/31.12.2014 tra le somme erogate alla dipendente Per_1
a titolo di assegni per il nucleo familiare ed i contributi obbligatori dovuti
[...] all' , stante la insussistenza dei presupposti per il riconoscimento degli ANF CP_1
(domanda compilata erroneamente e mancanza di autorizzazione preventiva dell' ); CP_1
- che, pertanto, con la conseguente diffida ad adempiere allegata al verbale unico di accertamento, veniva richiesto il pagamento della contribuzione omessa
(oltre sanzioni ed interessi);
- che, avverso il verbale unico di accertamento e notificazione, il Pt_1
proponeva ricorso amministrativo, rimasto senza alcun riscontro;
- che la pretesa creditoria fatta valere dall'Istituto veniva poi integralmente trasfusa nell'avviso di addebito oggetto di opposizione;
- che il ricorrente, ai soli fini dell'acquisizione periodica del DURC regolare e di evitare atti espropriativi, provvedeva al pagamento in unica rata dell'importo
Pag. 2 a 16 richiesto col suddetto avviso di addebito (€ 28.835,41), senza con ciò voler prestare acquiescenza alla illegittima richiesta di pagamento;
- che, in particolare, l'avviso di addebito (così come il prodromico verbale unico di accertamento) è basato su presupposti erronei, dal momento che: a) quanto alle agevolazioni contributive, i redditi percepiti dalla erano riferibili a Per_1
compensi corrisposti quale segretaria di un collegio arbitrale, sicché gli stessi dovevano essere inquadrati quali proventi assimilati ai redditi da lavoro dipendente, in relazione ai quali vige un limite più alto (€ 8.000,00) per il mantenimento dello stato di disoccupazione;
limite, nella specie, rispettato, avendo la percepito Per_1
€ 7.000,00 nell'anno 2010; in ogni caso, essendo intervenuto il pagamento dei compensi nel mese di febbraio 2010, alla data di assunzione della dipendente
(agosto 2012), in ogni caso era sussistente il requisito dei 24 mesi di disoccupazione;
infine, non poteva non rilevare – anche al fine del regime sanzionatorio applicabile alla fattispecie – lo stato di buona fede del ricorrente, che aveva fatto affidamento sulle risultanze del certificato rilasciato dal Centro per l'Impiego, dal quale emergeva uno stato di disoccupazione di 50 mesi;
b) quanto alle differenze retributive spettanti alla , quest'ultima aveva sempre lavorato Per_1
per 20 ore settimanali, ossia per 4 ore giornaliere dal lunedì al venerdì, e la diversa indicazione “da lunedì a sabato” contenuta nella lettera di assunzione era stata effettuata nella prospettiva che un'eventuale assenza nei giorni da lunedì a venerdì sarebbe stata recuperata il sabato seguente;
c) quanto, infine, al recupero dei conguagli effettuati tra i contributi obbligatori dovuti all' e le somme CP_1
corrisposte alla a titolo di ANF, lo stesso , con provvedimento del Per_1 CP_1
24.1.2019, aveva riconosciuto il diritto della dipendente a fruire della suddetta prestazione, con decorrenza 1.6.2013;
- che, in ogni caso, la pretesa contributiva azionata era parzialmente prescritta;
- che, in conclusione, egli aveva diritto alla restituzione della somma di €
28.835,41, trattandosi di un pagamento non dovuto, alla luce della insussistenza del credito azionato dall' . CP_1
Pag. 3 a 16 2. Parte resistente, dal canto suo, ha eccepito l'improponibilità della domanda di ripetizione della contribuzione versata e, nel merito, l'infondatezza dell'avversa domanda, di cui ha chiesto il rigetto.
3. Per comodità espositiva, si analizzeranno partitamente le singole contestazioni elevate dall' nei confronti dal ricorrente, con lo stesso ordine CP_1
espositivo contenuto nel ricorso.
4. La tesi per la quale i compensi arbitrali percepiti da Persona_1
debbano essere qualificati come redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente non può essere condivisa, dal momento che gli onorari arbitrali da chiunque percepiti sono sempre redditi di lavoro autonomo e non rientrano né tra i redditi di lavoro subordinato né tra quelli a questi ultimi assimilabili (Comm. trib. centr. sez. un.,
12/04/1996, n.1641).
Ne consegue che il limite di reddito da prendere in considerazione per la verifica del mantenimento dello stato di disoccupazione è pari – incontestatamente
– ad € 4.800,00; limite che, nel caso di specie, è stato, tuttavia, superato, avendo la percepito un compenso complessivo pari ad € 7.000,00 (cfr. doc. n. 9 del Per_1 fascicolo di parte ricorrente e doc. n. 5 e n.
5.1 del fascicolo dell' ). CP_1
4.1. Né può sostenersi che, essendo stati percepiti nel febbraio 2010 gli onorari in questione, in ogni caso, alla data di assunzione della (5.8.2012), Per_1 quest'ultima aveva maturato comunque una disoccupazione di almeno 24 mesi.
L'art. 4 del d.lgs. n. 181/2000, nella versione ratione temporis applicabile all'odierna fattispecie, aggancia(va) la conservazione dello stato di disoccupazione, pur in caso di svolgimento di attività lavorativa, a condizione che quest'ultima non fosse tale da assicurare un reddito annuale superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione.
L'arco temporale di riferimento preso in considerazione dalla legge, al fine della verifica della permanenza dello stato di disoccupazione, non è, dunque, quello della percezione del compenso per l'attività prestata o del suo esaurimento, bensì quello – annuale – di maturazione del relativo reddito, che, nella fattispecie in esame, è stato conseguito nell'anno 2010: sicché, alla data del 5.8.2012, non poteva
Pag. 4 a 16 ritenersi sussistente, in capo alla , il requisito dello stato di disoccupazione Per_1
da almeno 24 mesi.
4.2. Quanto alla condizione di buona fede in capo all'opponente, deve essere osservato che l'attestazione rilasciata dal competente Centro per l'Impiego ha efficacia meramente dichiarativa, e non già costitutiva, dello stato di disoccupazione rilevante ai fini dell'ammissione ai benefici, essendo basata su di una dichiarazione sostitutiva di certificazioni offerta da soggetti attestanti una condizione personale disciplinata dagli artt. 46, 75 e 76 del DPR n. 445/2000.
Ne discende che all'attestazione stessa non può attribuirsi il valore di prova legale circa la conservazione dello stato di disoccupazione da parte dei soggetti rivoltisi al Centro per l'Impiego; essa non costituisce, cioè, un documento avente valore certificatorio opponibile alla contestazione sull'ottenimento delle agevolazioni contributive.
Come stabilito da recente giurisprudenza di merito (cfr. Trib. Bari, sez. lav., sent. n. 1630/2022), le cui argomentazioni, pienamente condivisibili, vengono richiamate in questa sede, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., ai fini dell'accesso alle agevolazioni l' ritiene sufficiente l'attestazione di CP_1
disoccupazione del Centro per l'Impiego, per ragioni di semplificazione procedurale, rimanendo comunque salvo il potere istituzionale di controllo sulla effettività del diritto alle agevolazioni contributive e agli sgravi fiscali che, nel caso venga esercitato con esito negativo, offre pieno titolo all'Istituto per iniziare la procedura per il recupero funzionale alla regolarizzazione della posizione contributiva;
all'altro capo del rapporto previdenziale, il datore di lavoro che intenda avvantaggiarsi delle agevolazioni contributive deve essere certo di averne diritto, rischiando non solo la revoca degli sgravi, ma anche l'applicazione di sanzioni;
invero, la scheda relativa alla storia lavorativa di un soggetto rilasciata dal
Centro per l'Impiego, in quanto frutto delle informazioni registrate a sistema e provenienti da terzi, potrebbe non essere corretta o aggiornata, sicché il diligente datore di lavoro, che intenda fruire degli sgravi, dovrebbe confrontare dette informazioni con quelle reperibili altrove (dal lavoratore, ma anche da Agenzia
Pag. 5 a 16 delle Entrate, , precedente datore di lavoro); un tale comportamento da parte CP_1
del datore di lavoro che voglia assumere un lavoratore fruendo delle agevolazioni contributive appare doveroso sia in ragione del fatto che il diritto sussiste in presenza dei presupposti legislativamente prescritti, sicché integra ordinaria diligenza l'attivarsi per verificarne la ricorrenza, sia in forza dei principi di correttezza e buona fede;
tale condotta, integrante ordinaria diligenza, risulta idonea ad evitare proprio la fruizione indebita di agevolazioni e, quindi, il danno economico derivante da un accertamento in tal senso.
In altri termini, lo stato di disoccupazione nel biennio precedente l'assunzione è agevolmente verificabile dal datore di lavoro che vuole accedere alle agevolazioni contributive di cui alla legge n. 407/90. Ed invero, ai fini della fruizione del beneficio della riduzione dei contributi di cui all'art 8, comma 9, della l. n. 407 del 1990, è necessario che il datore di lavoro abbia assunto i lavoratori nel rispetto della norma su richiamata, difettando, in contrario, lo stato di disoccupazione, che deve essere non solo reale, ma anche certificato dalla iscrizione nella lista speciale regionale disciplinata dall'art. 2 del d.m. n. 1557 del
1991, che conferisce certezza in ordine alla permanenza di tale stato per il tempo richiesto dalla norma;
ne consegue che tale beneficio deve escludersi nel caso in cui il lavoratore assunto abbia prestato attività lavorativa, anche se irregolare, nei ventiquattro mesi precedenti (Cass. ordinanza n. 2019/2018).
Non è, dunque, ravvisabile alcun legittimo affidamento tutelabile in capo all'opponente (in tali termini, cfr. anche Corte app. Catanzaro, sez. lav., sent. n.
296/2020), né può essere predicata la rilevanza della buona fede, sotto il profilo del regime sanzionatorio applicato dall' (quello dell'evasione, ex art. 116, co. 8, CP_1
lett. b, l. n. 388/2000, in luogo di quello meno grave dell'omissione, ex art. 116, co.
8, lett. a, invocato dal ricorrente).
Ed invero, l'omessa o infedele denuncia mensile all' (attraverso i CP_1
cosiddetti modelli DM10) di rapporti di lavoro o di retribuzioni erogate, ancorché registrati nei libri di cui è obbligatoria la tenuta, concretizza l'ipotesi di "evasione contributiva" di cui all'art. 116, comma 8, lett. b), della legge n. 388 del 2000, e non
Pag. 6 a 16 la meno grave fattispecie di "omissione contributiva" di cui alla lettera a) della medesima norma, che riguarda le sole ipotesi in cui il datore di lavoro, pur avendo provveduto a tutte le denunce e registrazioni obbligatorie, ometta il pagamento dei contributi, dovendosi ritenere che l'omessa o infedele denuncia configuri occultamento dei rapporti o delle retribuzioni o di entrambi e faccia presumere l'esistenza della volontà datoriale di realizzare tale occultamento allo specifico fine di non versare i contributi o i premi dovuti;
conseguentemente, grava sul datore di lavoro inadempiente l'onere di provare la mancanza dell'intento fraudolento e, quindi, la sua buona fede, onere che non può tuttavia reputarsi assolto in ragione della avvenuta corretta annotazione dei dati, omessi o infedelmente riportati nelle denunce, sui libri di cui è obbligatoria la tenuta (cfr. Cass. Lav. 27.12.2011, n.
28966; conforme a Cass. Lav. 10.5.2010, n. 11261; ed ancora, Cass. Lav.
25.6.2012, n. 10509 e 20.2.2013, n. 4188).
In tale contesto, l'invocato certificato del Centro dell'Impiego non assume un rilievo determinante per escludere l'intento fraudolento relativo allo stato di effettiva occupazione della lavoratrice nel corso del biennio antecedente alla sua assunzione, dal momento che, come già detto, la sua funzione meramente dichiarativa – e non già costitutiva – non esentava la parte datoriale dalla verifica dell'effettiva sussistenza del requisito in esame.
Peraltro, la possibilità di applicare le sanzioni civili in misura ridotta, ex art. 116, co. 10, l. n. 388/2000 (nonché, co. 15, lett. a), relativa alle ipotesi di oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi circa il ricorrere dell'obbligo contributivo successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, presuppone comunque che il versamento dei contributi o dei premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori.
Nel caso di specie, l'opponente non ha provveduto al pagamento della contribuzione, nonostante avesse ricevuto, precedentemente all'avviso di addebito, il verbale unico di accertamento e notificazione n. 2017020159/DDL del 6.7.2018, notificatogli in data 11.7.2018, avendo avuto almeno a tale data piena possibilità di
Pag. 7 a 16 conoscere le motivazioni delle richieste contributive e, nondimeno, avendo deciso di non adempiere.
Alla luce di quanto sin qui esposto, deve essere dichiarata la fondatezza della pretesa contributiva fatta valere dall' , con riferimento alle somme CP_1
richieste a titolo di recupero delle agevolazioni contributive ex l. n. 407/1990 per l'assunzione della dipendente e per il periodo agosto Persona_1
2012/2.1.2015.
5. Fondati sono, invece, i rilievi che la parte ricorrente muove avverso la pretesa contributiva dell' , scaturente dalle differenze retributive che, secondo CP_1
l' , avrebbero dovuto essere corrisposte alla dipendente , in ragione di CP_1 Per_1
un rapporto di lavoro pari a 24 ore settimanali.
L'istruttoria di causa ha, infatti, permesso di accertare che il rapporto intercorso tra il e la era, invece, pari a 20 ore settimanali. Pt_1 Per_1
5.1. Milita, in tal senso, innanzitutto la lettura del contratto di lavoro sottoscritto tra le parti (doc. n. 6 del fascicolo di parte ricorrente), nel quale è espressamente previsto che l'orario stabilito è di 20 ore settimanali.
La circostanza che, nel medesimo testo, viene poi indicato, quale arco temporale di svolgimento della prestazione lavorativa, il periodo “da lunedì a sabato dalle 08,30 alle 12,30”, che ha indotto l' ad eccepire lo svolgimento di CP_1
24 ore settimanali, è stata, poi, specificata dai testi escussi in corso di causa ( Tes_1
, anch'egli dipendente di e la stessa ), i quali hanno
[...] Pt_1 Persona_1
chiarito che la lavorava per 4 ore alla settimana (dalle 9,00 alle 13,00), dal Per_1 lunedì al venerdì, mentre il sabato e la domenica erano liberi e che l'indicazione, nella lettera di assunzione, della giornata del sabato, era finalizzata a consentire l'espletamento dell'attività anche nel predetto giorno, nel caso in cui vi fosse qualche ora da recuperare nel corso della settimana (cfr. verbale d'udienza del
20.9.2024).
5.2. Il fatto che la stessa abbia, invece, dichiarato, in sede ispettiva (cfr. Per_1 doc. n. 4 del fascicolo dell' ), di lavorare per 24 ore settimanali, pare il frutto di CP_1
un mero errore di calcolo, posto che la dipendente, nelle medesime circostanze di
Pag. 8 a 16 tempo e di luogo, ha comunque precisato di lavorare dal lunedì al venerdì, dalle
9,00 alle 13,00 e, comunque, per 4 ore giornaliere (collocate, poi, nel corso della giornata a seconda delle esigenze lavorative, essendo il rapporto connotato da un certo margine di flessibilità).
5.3. Né elementi di segno contrario potevano essere acquisiti dall'ammissione della prova testimoniale richiesta dall' : i funzionari di vigilanza indicati come CP_1
testi ( ed , infatti, avrebbero dovuto rendere Testimone_2 Tes_3
dichiarazioni sulle medesime circostanze da loro riportate nel verbale unico di accertamento n. 2017020159/DDL, sicché la loro audizione si rileva superflua.
E, del resto, i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato (ad esempio, per le dichiarazioni provenienti da terzi, quali i lavoratori, rese agli ispettori) possiedono un grado di attendibilità che può essere infirmato da una specifica prova contraria (Cass. n.
9251/2010 e negli stessi termini, fra le tante, Cass. n. 14628/2021 e n. 11934/2019), che nella specie deve ritenersi raggiunta.
5.4. Ne consegue che non sono dovuti i maggiori contributi obbligatori accertati dall' e richiesti con l'avviso di addebito n. 33020230000069682000. CP_1
6. Occorre a questo punto esaminare l'addebito contributivo correlato al conguaglio, effettuato dal ricorrente, tra i contributi obbligatori dovuti all' e le CP_1
somme erogate a titolo di assegni per il nucleo familiare (ANF) in favore della dipendente , in assenza di apposita e preventiva autorizzazione Persona_1 dell' . CP_1
6.1. Le disposizioni che regolano le modalità di pagamento degli assegni per il nucleo familiare (d.lgs. n. 69/1988 e DPR n. 797/1955) ne prevedono l'erogazione mediante anticipazione del relativo importo da parte del datore di lavoro (per conto dell' che sopporta l'onere definitivo della prestazione) e il diritto dello stesso CP_1 datore di operarne il conguaglio con i contributi e le altre somme dovute all'ente previdenziale.
Pag. 9 a 16 Il riconoscimento del beneficio presuppone il provvedimento autorizzativo dell' (che fa seguito ad una domanda del lavoratore richiedente l'ANF), che CP_1
consente al datore di lavoro, per conto dell'Istituto previdenziale, di corrisponderli ai lavoratori dipendenti in attività, in occasione del pagamento della retribuzione, ai sensi dell'art. 37, primo comma, del DPR n. 797/1955. In sostanza, il datore di lavoro anticipa ed eroga per conto dell' gli assegni familiari ed a sua volta CP_1
porta a conguaglio le somme erogate ai lavoratori per assegni nel modello DM/10-
M con i contributi a carico dell'azienda. CP_1
L'assegno al nucleo familiare, dunque, non è una prestazione automatica, ma è subordinata a domanda del lavoratore.
Il meccanismo di conguaglio e versamento delle eccedenze contributive tra il datore di lavoro e l' «comporta l'obbligo dello stesso datore - in caso di CP_1
prestazioni indebitamente erogate al lavoratore e poste a conguaglio - di recuperare le relative somme, trattenendole su quelle da lui dovute al lavoratore medesimo a qualsiasi titolo in dipendenza del rapporto di lavoro, giusta la previsione del precitato D.P.R. n. 797 del 1955, art. 24, che, testualmente, stabilisce: "In caso di indebita percezione di assegni da parte dei lavoratori, le somme che questi devono restituire sono trattenute sull'importo degli assegni da corrispondersi ad essi ulteriormente o su ogni altro credito derivante dal rapporto di lavoro» (cfr. C. Cass. 8873/2015).
Tale meccanismo di recupero, che giustifica la pretesa dell' CP_1
direttamente rivolta al datore di lavoro, opera e può operare solo laddove i rapporti di lavoro in questione siano ancora in essere e il datore di lavoro, quale adiectus o mandatario dell' , possa trattenere le somme indebitamente percepite dai CP_1
lavoratori dalle retribuzioni che deve loro corrispondere in forza del rapporto di lavoro;
qualora, invece, i rapporti di lavoro siano cessati, l' deve agire CP_1
direttamente nei confronti dei beneficiari, atteso che il datore di lavoro non potrebbe recuperare dai lavoratori le somme a costoro indebitamente anticipate con le modalità indicate nel DPR n. 797 del 1955, art. 24 citato, queste ultime
Pag. 10 a 16 presupponendo l'attualità del rapporto (cfr. C. Cass. 19261/2013; C. Cass. n.
2187/1969; in senso conforme anche C. Cass. 19316/2021).
In altri termini, se il rapporto di lavoro è ancora in essere, l' procede CP_1 nei confronti del datore con un'azione di recupero dei contributi previdenziali erroneamente portati in compensazione in ragione degli assegni familiari che si assumono indebitamente versati e il datore di lavoro agisce a sua volta nei confronti dei dipendenti mediante trattenute sulle retribuzioni. Se il rapporto di lavoro è cessato, invece, è possibile solo l'azione dell' direttamente nei confronti dei CP_1 lavoratori beneficiari nei limiti prescrizionali dell'azione di ripetizione dell'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c.
6.2. Nel caso di specie, dall'esame dell'estratto conto contributivo prodotto dall' (doc. n. 10), emerge l'attuale sussistenza del rapporto di lavoro tra la CP_1
dipendente ed il ricorrente (salvo un periodo di interruzione dal 2.1.2015 Per_1 all'1.6.2016), sicché correttamente la pretesa restitutoria è stata avanzata nei confronti della parte datoriale.
6.3. Ciò posto, dagli atti di causa emerge che, col verbale unico di accertamento e notificazione n. 2017020159/DDL del 6.7.2018, al è stato mosso il seguente Pt_1
rilievo: «esaminando le tre Domande di Assegno al Nucleo familiare agli atti, relative alla GN , è stato riscontrato che la Ditta, a decorrere Persona_1
dal mese di agosto 2012, ha indebitamente conguagliato con i contributi obbligatori dovuti all' somme a titolo di ANF per tale dipendente. E' infatti CP_1
risultato che l'interessata ha richiesto al suo datore di lavoro l'Assegno per il suo
Nucleo Familiare comprendente anche la figlia minore nata il Persona_2
30.12.2010 (vedi pure il suo certificato di stato di famiglia per uso assegni familiari del 12.9.2012 agli atti), evidenziando nelle domande di non essere coniugata;
però le tre domande risultano essere state compilate in maniera errata in quanto risultano sottoscritte anche nel riquadro relativo al coniuge del richiedente (a firma ). Peraltro, prima di presentare le Domande di Testimone_1
ANF all'azienda la GN , a seguito di sua specifica obbligatoria Persona_1
richiesta, avrebbe dovuto essere preventivamente autorizzata dall' a poter CP_1
Pag. 11 a 16 richiedere l'Assegno al Nucleo Familiare con l'apposita modulistica prevista dalle vigenti disposizioni normative. Invece, pur in mancanza di tale obbligatoria preventiva autorizzazione che avrebbe potuto permettere all'azienda di CP_1
esaminare le tre richieste dell'interessata e stabilire se avesse o meno diritto alla prestazione in questione, anticipandogliela per conto dell' lo CP_1 CP_2
risulta aver comunque erogato in busta paga alla dipendente somme come ANF e risulta altresì, aver indebitamente conguagliato sui modelli UNIEMENS, con il codice 35, tali somme con la contribuzione obbligatoria dovuta all' a CP_1
decorrere dal mese di agosto 2012 e fino al 31.12.2014» (cfr. pag. 3).
Orbene, parte ricorrente ha dedotto e dimostrato che l' resistente, con CP_1
provvedimento del 24.1.2019 (doc. n. 10 del fascicolo di parte ricorrente), ha riconosciuto il diritto della dipendente ad ottenere gli ANF con Persona_1
decorrenza 1.6.2013.
Da ciò, tuttavia, non consegue, comunque, l'illegittimità della pretesa dell' (non solo per il periodo agosto 2012/31.5.2013, nel quale pacificamente CP_1 manca la preventiva autorizzazione dell'Istituto, ma anche) per il periodo
1.6.2013/31.12.2014, poiché non risulta superato il rilievo mosso dai funzionari di vigilanza del resistente, in base al quale, in ogni caso, la domanda per gli ANF presentata dalla lavoratrice era formulata in maniera non corretta, risultando sottoscritta dal OR , quale coniuge della richiedente, pur avendo Testimone_1 dichiarato quest'ultima di non essere coniugata.
In altri termini, sarebbe stato onere del datore di lavoro dimostrare che, invece, sussistevano tutte le condizioni per fruire di una riduzione del debito. La
Suprema Corte ha osservato che, trattandosi del disconoscimento di agevolazioni e sgravi contributivi, l'onere della prova del possesso dei requisiti necessari per fruire del relativo beneficio fosse a carico del datore di lavoro (cfr. Cass.11529/2013,
Cass. nn. 8988 del 2008, 16351 del 2007, 5137 del 2006).
Nel caso di specie, a fronte di quanto rilevato in sede ispettiva, ossia che le domande presentate dalla dipendente fossero formulate in maniera non corretta e, dunque, non fossero idonee a consentire al datore di procedere al conguaglio tra
Pag. 12 a 16 quanto erogato a titolo di ANF ed i contributi obbligatori dovuti, parte ricorrente nulla ha dedotto sul punto, sicché deve ritenersi che la stessa, in difetto delle condizioni autorizzative dell'erogazione degli ANF in favore della propria dipendente, ha erroneamente anticipato le somme per conto dell' e le ha CP_1
erroneamente conguagliate con i contributi dovuti.
Pertanto, le somme pretese dall' con l'avviso di addebito contestato CP_1 sono dovute, pur in presenza dell'autorizzazione sopravvenuta dell' , in CP_1
quanto manca la prova che, per il periodo coperto da detta autorizzazione
(1.6.2013/31.12.2014), siano state presentate nuove domande di ANF, correttamente compilate, sì da poter dare al datore di lavoro la possibilità di valutare la spettanza della prestazione.
7. Ritenuta l'infondatezza, nel merito, delle argomentazioni avanzate da parte ricorrente avverso la pretesa dell' scaturente dal recupero delle agevolazioni CP_1
ex l. n. 407/1990 e dei conguagli tra somme erogate a titolo di ANF e contributi obbligatori, occorre esaminare l'eccezione di prescrizione (anche parziale) del credito del resistente, così come sollevata dal Pt_1
Occorre premettere che, come emerge dalla lettura del verbale unico di accertamento e notificazione e della connessa diffida ad adempiere dell' (doc. CP_1
n. 3 del fascicolo di parte ricorrente), il credito fatto valere dall'Istituto decorre dal mese di ottobre 2012 (e fino al mese di aprile 2018).
7.1. Ciò posto, l'eccezione è infondata con riferimento alla prima posta creditoria (recupero agevolazioni ex l. n. 407/1990).
Come dedotto dall' – e non contestato dal ricorrente – le CP_1
contribuzioni obbligatorie devono essere versate entro il giorno 16 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione lavorativa.
Per il mese di ottobre 2012 (primo mese di decorrenza del credito dell' ), dunque, i contributi dovevano essere versati entro il 16.11.2012: da tale CP_1
momento, decorre il termine quinquennale di prescrizione della pretesa contributiva, che è stato interrotto sia dalla notifica del verbale di primo accesso ispettivo (avvenuta il 13.11.2017), ove si afferma espressamente che gli
Pag. 13 a 16 accertamenti in atto erano mirati, innanzitutto, al controllo della spettanza delle agevolazioni contributive, previste dalla l. n. 407/1990, di cui il ricorrente aveva fruito nel tempo (cfr. doc. n. 1 del fascicolo di parte ricorrente); sia dalla successiva notifica del verbale unico di accertamento e notificazione e della conseguenziale diffida ad adempiere, avvenuta in data 11.7.2018 (cfr. doc. n. 3 del fascicolo ). CP_1
Ne consegue che, alla data di notifica dell'avviso di addebito n.
33020230000069682000, avvenuta in data 17.3.2023 (cfr. doc. n.
1.1 del fascicolo dell' ), detto termine di prescrizione quinquennale non era ancora decorso. CP_1
7.2. Viceversa, l'eccezione è fondata con riferimento alla seconda posta creditoria (dei conguagli tra somme erogate a titolo di ANF e contributi obbligatori).
Considerando come dies a quo, per i motivi su esposti, sempre la data del
16.11.2012, l'unico atto interruttivo della prescrizione posto in essere dall' è CP_1
la notifica del verbale unico di accertamento e notificazione e della pedissequa diffida ad adempiere, avvenuta – come detto – in data 11.7.2018, seguita dalla notifica dell'avviso di addebito n. 33020230000069682000, avvenuta in data
17.3.2023.
Ne consegue che la pretesa contributiva esaminata in questa sede è parzialmente prescritta, limitatamente al periodo ottobre 2012/11.7.2013.
In tal caso, nessuna idoneità interruttiva può essere riconosciuta al verbale di primo accesso ispettivo del 13.11.2017, dal momento che nel medesimo non viene formulata alcuna diffida, né viene articolata qualche specifica contestazione inerente gli addebiti poi contenuti nel verbale unico di accertamento.
Né, a fini interruttivi, può essere valorizzato il verbale interlocutorio n. 2 del
21.6.2018 (doc. n. 2 del fascicolo ), in quanto, anche in tal caso, non vi è CP_1 alcuna diffida ad adempiere e lo stesso ha ad oggetto l'acquisizione delle buste paga della dipendente , riferite, però, a periodi (aprile e maggio 2018) non Per_1
oggetto della contestazione in esame.
8. La domanda di restituzione degli importi corrisposti dal ricorrente in adempimento dell'avviso di addebito opposto (ed effettuati al solo fine di
Pag. 14 a 16 acquisizione del DURC regolare e di evitare atti espropriativi), risolvendosi in una domanda di ripetizione di un indebito oggettivo, è improponibile, in assenza di proposizione di una previa domanda amministrativa (Cassazione civile, sez. VI,
22/12/2016, n. 26818: «In tema di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., ai fini della proponibilità della domanda giudiziale per il rimborso di contributi indebitamente corrisposti all' è indispensabile la preventiva presentazione della domanda CP_1
amministrativa»).
9. Conclusivamente, l'opposizione deve essere parzialmente accolta, nei termini appena indicati, mentre deve essere dichiarata la improponibilità della domanda di restituzione della somma versata in adempimento dell'avviso di addebito opposto.
10. Alla luce del parziale e limitato accoglimento dell'opposizione, le spese di lite, liquidate per l'intero come in dispositivo tenuto conto dei parametri di cui al
DM n. 55/2014, della tipologia di controversia (causa di previdenza), del suo valore
(€ 28.835,41), delle singole fasi del processo (studio, introduttiva, istruttoria e decisoria) e di un importo prossimo ai valori medi tariffari, vengono compensate tra le parti in misura di 2/3, mentre, per il restante 1/3, vengono poste a carico della parte ricorrente soccombente.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- accoglie parzialmente l'opposizione, nei termini di cui in parte motiva, e, per l'effetto: a) dichiara l'illegittimità dell'avviso di addebito n.
33020230000069682000, limitatamente agli importi richiesti a titolo di contributi obbligatori sulle differenze retributive dovute in favore della dipendente Per_1
b) accerta e dichiara la prescrizione parziale, per il periodo ottobre
[...]
2012/11.7.2013, del credito derivante dal recupero dei conguagli effettuati dal ricorrente tra le somme erogate a titolo di ANF ed i contributi obbligatori dovuti all' ; CP_1
Pag. 15 a 16 - rigetta nel resto il ricorso;
- dichiara l'improponibilità della domanda di ripetizione degli importi corrisposti all' ; CP_1
- compensa per 2/3 terzi le spese di lite, liquidate per l'intero in complessivi €
8.000,00 per onorari, oltre accessori di legge, e pone a carico di parte ricorrente il restante 1/3.
Catanzaro, 17/01/2025
Il Giudice del lavoro
Stefano Costarella
Pag. 16 a 16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, Stefano Costarella, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 857/2023 R.G. promossa da
rappresentato e difeso dall'avvocatessa Francesca Attinà Parte_1
-ricorrente-
contro
IN Controparte_1
PERSONA DEL L.R.P.T., rappresentato e difeso dagli avvocati Silvia Parisi,
Maria Teresa Pugliano e Francesco Muscari Tomaioli
-resistente-
provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. Parte_1
33020230000069682000, notificato dall' in data 17.3.2023, ed ha CP_1 contestualmente richiesto la restituzione della somma di € 28.835,41, spontaneamente pagata in esecuzione del predetto avviso di addebito, deducendo:
Pag. 1 a 16 - che, a seguito di accertamento ispettivo iniziato il 13.11.2017 effettuato presso lo studio tecnico di cui il ricorrente, ingegnere, è titolare, i funzionari di vigilanza dell' , con verbale unico di accertamento e notificazione n. CP_1
2017020159 del 6.7.2018, contestavano all'opponente le seguenti inadempienze contributive (dalle quali scaturiva l'opposto avviso di addebito): a) l'assenza dei requisiti per poter fruire delle agevolazioni ex l. n. 407/1990 godute nel periodo agosto 2012/2.1.2015, in relazione all'assunzione della dipendente , Persona_1
la quale, al momento della costituzione del rapporto di lavoro (3.8.2012), non possedeva lo stato di disoccupazione da almeno 24 mesi, avendo percepito, nell'anno 2010, redditi da lavoro autonomo per € 7.000,00, superiore al limite di reddito fissato dalla legge (€ 4.800,00) per il mantenimento del predetto stato di disoccupazione;
b) l'omissione contributiva derivante dalle maggiori retribuzioni che (tenendo conto di un inquadramento al terzo livello del CCNL delle imprese edili ed affini) avrebbero dovuto essere erogate alla , in ragione di un Per_1
rapporto di lavoro subordinato pari a 24 ore settimanali, in luogo delle 20 ore settimanali riportate nella lettera di assunzione;
c) l'indebito conguaglio effettuato nel periodo agosto 2012/31.12.2014 tra le somme erogate alla dipendente Per_1
a titolo di assegni per il nucleo familiare ed i contributi obbligatori dovuti
[...] all' , stante la insussistenza dei presupposti per il riconoscimento degli ANF CP_1
(domanda compilata erroneamente e mancanza di autorizzazione preventiva dell' ); CP_1
- che, pertanto, con la conseguente diffida ad adempiere allegata al verbale unico di accertamento, veniva richiesto il pagamento della contribuzione omessa
(oltre sanzioni ed interessi);
- che, avverso il verbale unico di accertamento e notificazione, il Pt_1
proponeva ricorso amministrativo, rimasto senza alcun riscontro;
- che la pretesa creditoria fatta valere dall'Istituto veniva poi integralmente trasfusa nell'avviso di addebito oggetto di opposizione;
- che il ricorrente, ai soli fini dell'acquisizione periodica del DURC regolare e di evitare atti espropriativi, provvedeva al pagamento in unica rata dell'importo
Pag. 2 a 16 richiesto col suddetto avviso di addebito (€ 28.835,41), senza con ciò voler prestare acquiescenza alla illegittima richiesta di pagamento;
- che, in particolare, l'avviso di addebito (così come il prodromico verbale unico di accertamento) è basato su presupposti erronei, dal momento che: a) quanto alle agevolazioni contributive, i redditi percepiti dalla erano riferibili a Per_1
compensi corrisposti quale segretaria di un collegio arbitrale, sicché gli stessi dovevano essere inquadrati quali proventi assimilati ai redditi da lavoro dipendente, in relazione ai quali vige un limite più alto (€ 8.000,00) per il mantenimento dello stato di disoccupazione;
limite, nella specie, rispettato, avendo la percepito Per_1
€ 7.000,00 nell'anno 2010; in ogni caso, essendo intervenuto il pagamento dei compensi nel mese di febbraio 2010, alla data di assunzione della dipendente
(agosto 2012), in ogni caso era sussistente il requisito dei 24 mesi di disoccupazione;
infine, non poteva non rilevare – anche al fine del regime sanzionatorio applicabile alla fattispecie – lo stato di buona fede del ricorrente, che aveva fatto affidamento sulle risultanze del certificato rilasciato dal Centro per l'Impiego, dal quale emergeva uno stato di disoccupazione di 50 mesi;
b) quanto alle differenze retributive spettanti alla , quest'ultima aveva sempre lavorato Per_1
per 20 ore settimanali, ossia per 4 ore giornaliere dal lunedì al venerdì, e la diversa indicazione “da lunedì a sabato” contenuta nella lettera di assunzione era stata effettuata nella prospettiva che un'eventuale assenza nei giorni da lunedì a venerdì sarebbe stata recuperata il sabato seguente;
c) quanto, infine, al recupero dei conguagli effettuati tra i contributi obbligatori dovuti all' e le somme CP_1
corrisposte alla a titolo di ANF, lo stesso , con provvedimento del Per_1 CP_1
24.1.2019, aveva riconosciuto il diritto della dipendente a fruire della suddetta prestazione, con decorrenza 1.6.2013;
- che, in ogni caso, la pretesa contributiva azionata era parzialmente prescritta;
- che, in conclusione, egli aveva diritto alla restituzione della somma di €
28.835,41, trattandosi di un pagamento non dovuto, alla luce della insussistenza del credito azionato dall' . CP_1
Pag. 3 a 16 2. Parte resistente, dal canto suo, ha eccepito l'improponibilità della domanda di ripetizione della contribuzione versata e, nel merito, l'infondatezza dell'avversa domanda, di cui ha chiesto il rigetto.
3. Per comodità espositiva, si analizzeranno partitamente le singole contestazioni elevate dall' nei confronti dal ricorrente, con lo stesso ordine CP_1
espositivo contenuto nel ricorso.
4. La tesi per la quale i compensi arbitrali percepiti da Persona_1
debbano essere qualificati come redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente non può essere condivisa, dal momento che gli onorari arbitrali da chiunque percepiti sono sempre redditi di lavoro autonomo e non rientrano né tra i redditi di lavoro subordinato né tra quelli a questi ultimi assimilabili (Comm. trib. centr. sez. un.,
12/04/1996, n.1641).
Ne consegue che il limite di reddito da prendere in considerazione per la verifica del mantenimento dello stato di disoccupazione è pari – incontestatamente
– ad € 4.800,00; limite che, nel caso di specie, è stato, tuttavia, superato, avendo la percepito un compenso complessivo pari ad € 7.000,00 (cfr. doc. n. 9 del Per_1 fascicolo di parte ricorrente e doc. n. 5 e n.
5.1 del fascicolo dell' ). CP_1
4.1. Né può sostenersi che, essendo stati percepiti nel febbraio 2010 gli onorari in questione, in ogni caso, alla data di assunzione della (5.8.2012), Per_1 quest'ultima aveva maturato comunque una disoccupazione di almeno 24 mesi.
L'art. 4 del d.lgs. n. 181/2000, nella versione ratione temporis applicabile all'odierna fattispecie, aggancia(va) la conservazione dello stato di disoccupazione, pur in caso di svolgimento di attività lavorativa, a condizione che quest'ultima non fosse tale da assicurare un reddito annuale superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione.
L'arco temporale di riferimento preso in considerazione dalla legge, al fine della verifica della permanenza dello stato di disoccupazione, non è, dunque, quello della percezione del compenso per l'attività prestata o del suo esaurimento, bensì quello – annuale – di maturazione del relativo reddito, che, nella fattispecie in esame, è stato conseguito nell'anno 2010: sicché, alla data del 5.8.2012, non poteva
Pag. 4 a 16 ritenersi sussistente, in capo alla , il requisito dello stato di disoccupazione Per_1
da almeno 24 mesi.
4.2. Quanto alla condizione di buona fede in capo all'opponente, deve essere osservato che l'attestazione rilasciata dal competente Centro per l'Impiego ha efficacia meramente dichiarativa, e non già costitutiva, dello stato di disoccupazione rilevante ai fini dell'ammissione ai benefici, essendo basata su di una dichiarazione sostitutiva di certificazioni offerta da soggetti attestanti una condizione personale disciplinata dagli artt. 46, 75 e 76 del DPR n. 445/2000.
Ne discende che all'attestazione stessa non può attribuirsi il valore di prova legale circa la conservazione dello stato di disoccupazione da parte dei soggetti rivoltisi al Centro per l'Impiego; essa non costituisce, cioè, un documento avente valore certificatorio opponibile alla contestazione sull'ottenimento delle agevolazioni contributive.
Come stabilito da recente giurisprudenza di merito (cfr. Trib. Bari, sez. lav., sent. n. 1630/2022), le cui argomentazioni, pienamente condivisibili, vengono richiamate in questa sede, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., ai fini dell'accesso alle agevolazioni l' ritiene sufficiente l'attestazione di CP_1
disoccupazione del Centro per l'Impiego, per ragioni di semplificazione procedurale, rimanendo comunque salvo il potere istituzionale di controllo sulla effettività del diritto alle agevolazioni contributive e agli sgravi fiscali che, nel caso venga esercitato con esito negativo, offre pieno titolo all'Istituto per iniziare la procedura per il recupero funzionale alla regolarizzazione della posizione contributiva;
all'altro capo del rapporto previdenziale, il datore di lavoro che intenda avvantaggiarsi delle agevolazioni contributive deve essere certo di averne diritto, rischiando non solo la revoca degli sgravi, ma anche l'applicazione di sanzioni;
invero, la scheda relativa alla storia lavorativa di un soggetto rilasciata dal
Centro per l'Impiego, in quanto frutto delle informazioni registrate a sistema e provenienti da terzi, potrebbe non essere corretta o aggiornata, sicché il diligente datore di lavoro, che intenda fruire degli sgravi, dovrebbe confrontare dette informazioni con quelle reperibili altrove (dal lavoratore, ma anche da Agenzia
Pag. 5 a 16 delle Entrate, , precedente datore di lavoro); un tale comportamento da parte CP_1
del datore di lavoro che voglia assumere un lavoratore fruendo delle agevolazioni contributive appare doveroso sia in ragione del fatto che il diritto sussiste in presenza dei presupposti legislativamente prescritti, sicché integra ordinaria diligenza l'attivarsi per verificarne la ricorrenza, sia in forza dei principi di correttezza e buona fede;
tale condotta, integrante ordinaria diligenza, risulta idonea ad evitare proprio la fruizione indebita di agevolazioni e, quindi, il danno economico derivante da un accertamento in tal senso.
In altri termini, lo stato di disoccupazione nel biennio precedente l'assunzione è agevolmente verificabile dal datore di lavoro che vuole accedere alle agevolazioni contributive di cui alla legge n. 407/90. Ed invero, ai fini della fruizione del beneficio della riduzione dei contributi di cui all'art 8, comma 9, della l. n. 407 del 1990, è necessario che il datore di lavoro abbia assunto i lavoratori nel rispetto della norma su richiamata, difettando, in contrario, lo stato di disoccupazione, che deve essere non solo reale, ma anche certificato dalla iscrizione nella lista speciale regionale disciplinata dall'art. 2 del d.m. n. 1557 del
1991, che conferisce certezza in ordine alla permanenza di tale stato per il tempo richiesto dalla norma;
ne consegue che tale beneficio deve escludersi nel caso in cui il lavoratore assunto abbia prestato attività lavorativa, anche se irregolare, nei ventiquattro mesi precedenti (Cass. ordinanza n. 2019/2018).
Non è, dunque, ravvisabile alcun legittimo affidamento tutelabile in capo all'opponente (in tali termini, cfr. anche Corte app. Catanzaro, sez. lav., sent. n.
296/2020), né può essere predicata la rilevanza della buona fede, sotto il profilo del regime sanzionatorio applicato dall' (quello dell'evasione, ex art. 116, co. 8, CP_1
lett. b, l. n. 388/2000, in luogo di quello meno grave dell'omissione, ex art. 116, co.
8, lett. a, invocato dal ricorrente).
Ed invero, l'omessa o infedele denuncia mensile all' (attraverso i CP_1
cosiddetti modelli DM10) di rapporti di lavoro o di retribuzioni erogate, ancorché registrati nei libri di cui è obbligatoria la tenuta, concretizza l'ipotesi di "evasione contributiva" di cui all'art. 116, comma 8, lett. b), della legge n. 388 del 2000, e non
Pag. 6 a 16 la meno grave fattispecie di "omissione contributiva" di cui alla lettera a) della medesima norma, che riguarda le sole ipotesi in cui il datore di lavoro, pur avendo provveduto a tutte le denunce e registrazioni obbligatorie, ometta il pagamento dei contributi, dovendosi ritenere che l'omessa o infedele denuncia configuri occultamento dei rapporti o delle retribuzioni o di entrambi e faccia presumere l'esistenza della volontà datoriale di realizzare tale occultamento allo specifico fine di non versare i contributi o i premi dovuti;
conseguentemente, grava sul datore di lavoro inadempiente l'onere di provare la mancanza dell'intento fraudolento e, quindi, la sua buona fede, onere che non può tuttavia reputarsi assolto in ragione della avvenuta corretta annotazione dei dati, omessi o infedelmente riportati nelle denunce, sui libri di cui è obbligatoria la tenuta (cfr. Cass. Lav. 27.12.2011, n.
28966; conforme a Cass. Lav. 10.5.2010, n. 11261; ed ancora, Cass. Lav.
25.6.2012, n. 10509 e 20.2.2013, n. 4188).
In tale contesto, l'invocato certificato del Centro dell'Impiego non assume un rilievo determinante per escludere l'intento fraudolento relativo allo stato di effettiva occupazione della lavoratrice nel corso del biennio antecedente alla sua assunzione, dal momento che, come già detto, la sua funzione meramente dichiarativa – e non già costitutiva – non esentava la parte datoriale dalla verifica dell'effettiva sussistenza del requisito in esame.
Peraltro, la possibilità di applicare le sanzioni civili in misura ridotta, ex art. 116, co. 10, l. n. 388/2000 (nonché, co. 15, lett. a), relativa alle ipotesi di oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi circa il ricorrere dell'obbligo contributivo successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, presuppone comunque che il versamento dei contributi o dei premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori.
Nel caso di specie, l'opponente non ha provveduto al pagamento della contribuzione, nonostante avesse ricevuto, precedentemente all'avviso di addebito, il verbale unico di accertamento e notificazione n. 2017020159/DDL del 6.7.2018, notificatogli in data 11.7.2018, avendo avuto almeno a tale data piena possibilità di
Pag. 7 a 16 conoscere le motivazioni delle richieste contributive e, nondimeno, avendo deciso di non adempiere.
Alla luce di quanto sin qui esposto, deve essere dichiarata la fondatezza della pretesa contributiva fatta valere dall' , con riferimento alle somme CP_1
richieste a titolo di recupero delle agevolazioni contributive ex l. n. 407/1990 per l'assunzione della dipendente e per il periodo agosto Persona_1
2012/2.1.2015.
5. Fondati sono, invece, i rilievi che la parte ricorrente muove avverso la pretesa contributiva dell' , scaturente dalle differenze retributive che, secondo CP_1
l' , avrebbero dovuto essere corrisposte alla dipendente , in ragione di CP_1 Per_1
un rapporto di lavoro pari a 24 ore settimanali.
L'istruttoria di causa ha, infatti, permesso di accertare che il rapporto intercorso tra il e la era, invece, pari a 20 ore settimanali. Pt_1 Per_1
5.1. Milita, in tal senso, innanzitutto la lettura del contratto di lavoro sottoscritto tra le parti (doc. n. 6 del fascicolo di parte ricorrente), nel quale è espressamente previsto che l'orario stabilito è di 20 ore settimanali.
La circostanza che, nel medesimo testo, viene poi indicato, quale arco temporale di svolgimento della prestazione lavorativa, il periodo “da lunedì a sabato dalle 08,30 alle 12,30”, che ha indotto l' ad eccepire lo svolgimento di CP_1
24 ore settimanali, è stata, poi, specificata dai testi escussi in corso di causa ( Tes_1
, anch'egli dipendente di e la stessa ), i quali hanno
[...] Pt_1 Persona_1
chiarito che la lavorava per 4 ore alla settimana (dalle 9,00 alle 13,00), dal Per_1 lunedì al venerdì, mentre il sabato e la domenica erano liberi e che l'indicazione, nella lettera di assunzione, della giornata del sabato, era finalizzata a consentire l'espletamento dell'attività anche nel predetto giorno, nel caso in cui vi fosse qualche ora da recuperare nel corso della settimana (cfr. verbale d'udienza del
20.9.2024).
5.2. Il fatto che la stessa abbia, invece, dichiarato, in sede ispettiva (cfr. Per_1 doc. n. 4 del fascicolo dell' ), di lavorare per 24 ore settimanali, pare il frutto di CP_1
un mero errore di calcolo, posto che la dipendente, nelle medesime circostanze di
Pag. 8 a 16 tempo e di luogo, ha comunque precisato di lavorare dal lunedì al venerdì, dalle
9,00 alle 13,00 e, comunque, per 4 ore giornaliere (collocate, poi, nel corso della giornata a seconda delle esigenze lavorative, essendo il rapporto connotato da un certo margine di flessibilità).
5.3. Né elementi di segno contrario potevano essere acquisiti dall'ammissione della prova testimoniale richiesta dall' : i funzionari di vigilanza indicati come CP_1
testi ( ed , infatti, avrebbero dovuto rendere Testimone_2 Tes_3
dichiarazioni sulle medesime circostanze da loro riportate nel verbale unico di accertamento n. 2017020159/DDL, sicché la loro audizione si rileva superflua.
E, del resto, i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato (ad esempio, per le dichiarazioni provenienti da terzi, quali i lavoratori, rese agli ispettori) possiedono un grado di attendibilità che può essere infirmato da una specifica prova contraria (Cass. n.
9251/2010 e negli stessi termini, fra le tante, Cass. n. 14628/2021 e n. 11934/2019), che nella specie deve ritenersi raggiunta.
5.4. Ne consegue che non sono dovuti i maggiori contributi obbligatori accertati dall' e richiesti con l'avviso di addebito n. 33020230000069682000. CP_1
6. Occorre a questo punto esaminare l'addebito contributivo correlato al conguaglio, effettuato dal ricorrente, tra i contributi obbligatori dovuti all' e le CP_1
somme erogate a titolo di assegni per il nucleo familiare (ANF) in favore della dipendente , in assenza di apposita e preventiva autorizzazione Persona_1 dell' . CP_1
6.1. Le disposizioni che regolano le modalità di pagamento degli assegni per il nucleo familiare (d.lgs. n. 69/1988 e DPR n. 797/1955) ne prevedono l'erogazione mediante anticipazione del relativo importo da parte del datore di lavoro (per conto dell' che sopporta l'onere definitivo della prestazione) e il diritto dello stesso CP_1 datore di operarne il conguaglio con i contributi e le altre somme dovute all'ente previdenziale.
Pag. 9 a 16 Il riconoscimento del beneficio presuppone il provvedimento autorizzativo dell' (che fa seguito ad una domanda del lavoratore richiedente l'ANF), che CP_1
consente al datore di lavoro, per conto dell'Istituto previdenziale, di corrisponderli ai lavoratori dipendenti in attività, in occasione del pagamento della retribuzione, ai sensi dell'art. 37, primo comma, del DPR n. 797/1955. In sostanza, il datore di lavoro anticipa ed eroga per conto dell' gli assegni familiari ed a sua volta CP_1
porta a conguaglio le somme erogate ai lavoratori per assegni nel modello DM/10-
M con i contributi a carico dell'azienda. CP_1
L'assegno al nucleo familiare, dunque, non è una prestazione automatica, ma è subordinata a domanda del lavoratore.
Il meccanismo di conguaglio e versamento delle eccedenze contributive tra il datore di lavoro e l' «comporta l'obbligo dello stesso datore - in caso di CP_1
prestazioni indebitamente erogate al lavoratore e poste a conguaglio - di recuperare le relative somme, trattenendole su quelle da lui dovute al lavoratore medesimo a qualsiasi titolo in dipendenza del rapporto di lavoro, giusta la previsione del precitato D.P.R. n. 797 del 1955, art. 24, che, testualmente, stabilisce: "In caso di indebita percezione di assegni da parte dei lavoratori, le somme che questi devono restituire sono trattenute sull'importo degli assegni da corrispondersi ad essi ulteriormente o su ogni altro credito derivante dal rapporto di lavoro» (cfr. C. Cass. 8873/2015).
Tale meccanismo di recupero, che giustifica la pretesa dell' CP_1
direttamente rivolta al datore di lavoro, opera e può operare solo laddove i rapporti di lavoro in questione siano ancora in essere e il datore di lavoro, quale adiectus o mandatario dell' , possa trattenere le somme indebitamente percepite dai CP_1
lavoratori dalle retribuzioni che deve loro corrispondere in forza del rapporto di lavoro;
qualora, invece, i rapporti di lavoro siano cessati, l' deve agire CP_1
direttamente nei confronti dei beneficiari, atteso che il datore di lavoro non potrebbe recuperare dai lavoratori le somme a costoro indebitamente anticipate con le modalità indicate nel DPR n. 797 del 1955, art. 24 citato, queste ultime
Pag. 10 a 16 presupponendo l'attualità del rapporto (cfr. C. Cass. 19261/2013; C. Cass. n.
2187/1969; in senso conforme anche C. Cass. 19316/2021).
In altri termini, se il rapporto di lavoro è ancora in essere, l' procede CP_1 nei confronti del datore con un'azione di recupero dei contributi previdenziali erroneamente portati in compensazione in ragione degli assegni familiari che si assumono indebitamente versati e il datore di lavoro agisce a sua volta nei confronti dei dipendenti mediante trattenute sulle retribuzioni. Se il rapporto di lavoro è cessato, invece, è possibile solo l'azione dell' direttamente nei confronti dei CP_1 lavoratori beneficiari nei limiti prescrizionali dell'azione di ripetizione dell'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c.
6.2. Nel caso di specie, dall'esame dell'estratto conto contributivo prodotto dall' (doc. n. 10), emerge l'attuale sussistenza del rapporto di lavoro tra la CP_1
dipendente ed il ricorrente (salvo un periodo di interruzione dal 2.1.2015 Per_1 all'1.6.2016), sicché correttamente la pretesa restitutoria è stata avanzata nei confronti della parte datoriale.
6.3. Ciò posto, dagli atti di causa emerge che, col verbale unico di accertamento e notificazione n. 2017020159/DDL del 6.7.2018, al è stato mosso il seguente Pt_1
rilievo: «esaminando le tre Domande di Assegno al Nucleo familiare agli atti, relative alla GN , è stato riscontrato che la Ditta, a decorrere Persona_1
dal mese di agosto 2012, ha indebitamente conguagliato con i contributi obbligatori dovuti all' somme a titolo di ANF per tale dipendente. E' infatti CP_1
risultato che l'interessata ha richiesto al suo datore di lavoro l'Assegno per il suo
Nucleo Familiare comprendente anche la figlia minore nata il Persona_2
30.12.2010 (vedi pure il suo certificato di stato di famiglia per uso assegni familiari del 12.9.2012 agli atti), evidenziando nelle domande di non essere coniugata;
però le tre domande risultano essere state compilate in maniera errata in quanto risultano sottoscritte anche nel riquadro relativo al coniuge del richiedente (a firma ). Peraltro, prima di presentare le Domande di Testimone_1
ANF all'azienda la GN , a seguito di sua specifica obbligatoria Persona_1
richiesta, avrebbe dovuto essere preventivamente autorizzata dall' a poter CP_1
Pag. 11 a 16 richiedere l'Assegno al Nucleo Familiare con l'apposita modulistica prevista dalle vigenti disposizioni normative. Invece, pur in mancanza di tale obbligatoria preventiva autorizzazione che avrebbe potuto permettere all'azienda di CP_1
esaminare le tre richieste dell'interessata e stabilire se avesse o meno diritto alla prestazione in questione, anticipandogliela per conto dell' lo CP_1 CP_2
risulta aver comunque erogato in busta paga alla dipendente somme come ANF e risulta altresì, aver indebitamente conguagliato sui modelli UNIEMENS, con il codice 35, tali somme con la contribuzione obbligatoria dovuta all' a CP_1
decorrere dal mese di agosto 2012 e fino al 31.12.2014» (cfr. pag. 3).
Orbene, parte ricorrente ha dedotto e dimostrato che l' resistente, con CP_1
provvedimento del 24.1.2019 (doc. n. 10 del fascicolo di parte ricorrente), ha riconosciuto il diritto della dipendente ad ottenere gli ANF con Persona_1
decorrenza 1.6.2013.
Da ciò, tuttavia, non consegue, comunque, l'illegittimità della pretesa dell' (non solo per il periodo agosto 2012/31.5.2013, nel quale pacificamente CP_1 manca la preventiva autorizzazione dell'Istituto, ma anche) per il periodo
1.6.2013/31.12.2014, poiché non risulta superato il rilievo mosso dai funzionari di vigilanza del resistente, in base al quale, in ogni caso, la domanda per gli ANF presentata dalla lavoratrice era formulata in maniera non corretta, risultando sottoscritta dal OR , quale coniuge della richiedente, pur avendo Testimone_1 dichiarato quest'ultima di non essere coniugata.
In altri termini, sarebbe stato onere del datore di lavoro dimostrare che, invece, sussistevano tutte le condizioni per fruire di una riduzione del debito. La
Suprema Corte ha osservato che, trattandosi del disconoscimento di agevolazioni e sgravi contributivi, l'onere della prova del possesso dei requisiti necessari per fruire del relativo beneficio fosse a carico del datore di lavoro (cfr. Cass.11529/2013,
Cass. nn. 8988 del 2008, 16351 del 2007, 5137 del 2006).
Nel caso di specie, a fronte di quanto rilevato in sede ispettiva, ossia che le domande presentate dalla dipendente fossero formulate in maniera non corretta e, dunque, non fossero idonee a consentire al datore di procedere al conguaglio tra
Pag. 12 a 16 quanto erogato a titolo di ANF ed i contributi obbligatori dovuti, parte ricorrente nulla ha dedotto sul punto, sicché deve ritenersi che la stessa, in difetto delle condizioni autorizzative dell'erogazione degli ANF in favore della propria dipendente, ha erroneamente anticipato le somme per conto dell' e le ha CP_1
erroneamente conguagliate con i contributi dovuti.
Pertanto, le somme pretese dall' con l'avviso di addebito contestato CP_1 sono dovute, pur in presenza dell'autorizzazione sopravvenuta dell' , in CP_1
quanto manca la prova che, per il periodo coperto da detta autorizzazione
(1.6.2013/31.12.2014), siano state presentate nuove domande di ANF, correttamente compilate, sì da poter dare al datore di lavoro la possibilità di valutare la spettanza della prestazione.
7. Ritenuta l'infondatezza, nel merito, delle argomentazioni avanzate da parte ricorrente avverso la pretesa dell' scaturente dal recupero delle agevolazioni CP_1
ex l. n. 407/1990 e dei conguagli tra somme erogate a titolo di ANF e contributi obbligatori, occorre esaminare l'eccezione di prescrizione (anche parziale) del credito del resistente, così come sollevata dal Pt_1
Occorre premettere che, come emerge dalla lettura del verbale unico di accertamento e notificazione e della connessa diffida ad adempiere dell' (doc. CP_1
n. 3 del fascicolo di parte ricorrente), il credito fatto valere dall'Istituto decorre dal mese di ottobre 2012 (e fino al mese di aprile 2018).
7.1. Ciò posto, l'eccezione è infondata con riferimento alla prima posta creditoria (recupero agevolazioni ex l. n. 407/1990).
Come dedotto dall' – e non contestato dal ricorrente – le CP_1
contribuzioni obbligatorie devono essere versate entro il giorno 16 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione lavorativa.
Per il mese di ottobre 2012 (primo mese di decorrenza del credito dell' ), dunque, i contributi dovevano essere versati entro il 16.11.2012: da tale CP_1
momento, decorre il termine quinquennale di prescrizione della pretesa contributiva, che è stato interrotto sia dalla notifica del verbale di primo accesso ispettivo (avvenuta il 13.11.2017), ove si afferma espressamente che gli
Pag. 13 a 16 accertamenti in atto erano mirati, innanzitutto, al controllo della spettanza delle agevolazioni contributive, previste dalla l. n. 407/1990, di cui il ricorrente aveva fruito nel tempo (cfr. doc. n. 1 del fascicolo di parte ricorrente); sia dalla successiva notifica del verbale unico di accertamento e notificazione e della conseguenziale diffida ad adempiere, avvenuta in data 11.7.2018 (cfr. doc. n. 3 del fascicolo ). CP_1
Ne consegue che, alla data di notifica dell'avviso di addebito n.
33020230000069682000, avvenuta in data 17.3.2023 (cfr. doc. n.
1.1 del fascicolo dell' ), detto termine di prescrizione quinquennale non era ancora decorso. CP_1
7.2. Viceversa, l'eccezione è fondata con riferimento alla seconda posta creditoria (dei conguagli tra somme erogate a titolo di ANF e contributi obbligatori).
Considerando come dies a quo, per i motivi su esposti, sempre la data del
16.11.2012, l'unico atto interruttivo della prescrizione posto in essere dall' è CP_1
la notifica del verbale unico di accertamento e notificazione e della pedissequa diffida ad adempiere, avvenuta – come detto – in data 11.7.2018, seguita dalla notifica dell'avviso di addebito n. 33020230000069682000, avvenuta in data
17.3.2023.
Ne consegue che la pretesa contributiva esaminata in questa sede è parzialmente prescritta, limitatamente al periodo ottobre 2012/11.7.2013.
In tal caso, nessuna idoneità interruttiva può essere riconosciuta al verbale di primo accesso ispettivo del 13.11.2017, dal momento che nel medesimo non viene formulata alcuna diffida, né viene articolata qualche specifica contestazione inerente gli addebiti poi contenuti nel verbale unico di accertamento.
Né, a fini interruttivi, può essere valorizzato il verbale interlocutorio n. 2 del
21.6.2018 (doc. n. 2 del fascicolo ), in quanto, anche in tal caso, non vi è CP_1 alcuna diffida ad adempiere e lo stesso ha ad oggetto l'acquisizione delle buste paga della dipendente , riferite, però, a periodi (aprile e maggio 2018) non Per_1
oggetto della contestazione in esame.
8. La domanda di restituzione degli importi corrisposti dal ricorrente in adempimento dell'avviso di addebito opposto (ed effettuati al solo fine di
Pag. 14 a 16 acquisizione del DURC regolare e di evitare atti espropriativi), risolvendosi in una domanda di ripetizione di un indebito oggettivo, è improponibile, in assenza di proposizione di una previa domanda amministrativa (Cassazione civile, sez. VI,
22/12/2016, n. 26818: «In tema di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., ai fini della proponibilità della domanda giudiziale per il rimborso di contributi indebitamente corrisposti all' è indispensabile la preventiva presentazione della domanda CP_1
amministrativa»).
9. Conclusivamente, l'opposizione deve essere parzialmente accolta, nei termini appena indicati, mentre deve essere dichiarata la improponibilità della domanda di restituzione della somma versata in adempimento dell'avviso di addebito opposto.
10. Alla luce del parziale e limitato accoglimento dell'opposizione, le spese di lite, liquidate per l'intero come in dispositivo tenuto conto dei parametri di cui al
DM n. 55/2014, della tipologia di controversia (causa di previdenza), del suo valore
(€ 28.835,41), delle singole fasi del processo (studio, introduttiva, istruttoria e decisoria) e di un importo prossimo ai valori medi tariffari, vengono compensate tra le parti in misura di 2/3, mentre, per il restante 1/3, vengono poste a carico della parte ricorrente soccombente.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- accoglie parzialmente l'opposizione, nei termini di cui in parte motiva, e, per l'effetto: a) dichiara l'illegittimità dell'avviso di addebito n.
33020230000069682000, limitatamente agli importi richiesti a titolo di contributi obbligatori sulle differenze retributive dovute in favore della dipendente Per_1
b) accerta e dichiara la prescrizione parziale, per il periodo ottobre
[...]
2012/11.7.2013, del credito derivante dal recupero dei conguagli effettuati dal ricorrente tra le somme erogate a titolo di ANF ed i contributi obbligatori dovuti all' ; CP_1
Pag. 15 a 16 - rigetta nel resto il ricorso;
- dichiara l'improponibilità della domanda di ripetizione degli importi corrisposti all' ; CP_1
- compensa per 2/3 terzi le spese di lite, liquidate per l'intero in complessivi €
8.000,00 per onorari, oltre accessori di legge, e pone a carico di parte ricorrente il restante 1/3.
Catanzaro, 17/01/2025
Il Giudice del lavoro
Stefano Costarella
Pag. 16 a 16