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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VI, sentenza 21/01/2026, n. 731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 731 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 731/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 6, riunita in udienza il
19/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
MAISANO GIULIO, Presidente
RANIERI VINCENZO, Relatore
BONAVOLONTA' GABRIELLA, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4545/2025 depositato il 16/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 16404/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
33 e pubblicata il 20/11/2024
Atti impositivi:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 07176202300005096000 IRPEF-ALTRO 1999 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 310/2026 depositato il
20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento dell'appello.
Resistente/Appellato: rigetto dell'appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza numero 16404/33/2024 del 12.11.2024 depositata il 20.11.2024, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, in composizione collegiale, rigettava il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 07176202300005096000, notificatagli il 16.11.2023, per l'importo complessivo, comprensivo di sanzioni e interessi, pari ad euro 72.446,07, sulla base di tre cartelle di pagamento, partitamente indicate nel ricorso, aventi ad oggetto il mancato pagamento di Iva, AP ed EF anno 1999; di EF ed Iva anno 1998; e di EF ed Ilor anno 1996, che sarebbero state, rispettivamente e asseritamente notificate in data 24.5.2004; 2.9.2009 e 24.5.2004.
Deduceva, a fondamento delle sue doglianze: la mancata, previa notifica delle suddette cartelle di pagamento, quali atti prodromici alla comunicazione preventiva in oggetto;
la prescrizione e decadenza dalla pretesa tributaria, anche considerando le (presunte) date di notifica delle suddette cartelle, atteso che la notifica della comunicazione preventiva in oggetto è intervenuta solamente in data 16.11.2023, con conseguente decadenza e prescrizione della pretesa tributaria;
il difetto di motivazione dell'atto impositivo per mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate- Riscossione, domandando il rigetto del ricorso ed eccependo la regolare, previa notifica di tutte le cartelle di pagamento, indicate nel ricorso, quali atti prodromici, cui era successivamente seguita la notifica delle relative intimazioni di pagamento, sempre quali atti prodromici,
l'ultima delle quali notificata, in relazione a tutte e tre le cartelle sopra indicate, in data 19.5.2022 e mai impugnata dall'odierno ricorrente, con il conseguente, pieno rispetto dei temini decadenziali e prescrizionali vigenti in materia;
eccepiva, in ogni caso, il proprio difetto di legittimazione passiva, essendo legittimato il
Comune di Forio d'Ischia e l'Agenzia delle Entrate DP II di Napoli, quanto all' 'an' della pretesa tributaria.
I giudici di prime cure, con motivazione cui si rinvia, ritenevano infondato il ricorso, in quanto vi era prova in atti della regolare notifica dell'intimazione di pagamento - relativa a tutte e tre le cartelle sopra menzionate
- che risultava regolarmente notificata in data 19.5.2022 e mai impugnata dall'odierno ricorrente, con la conseguenza del pieno rispetto dei termini prescrizionali e decadenziali vigenti in materia, avendo dovuto, evidentemente, il ricorrente far valere l'eventuale difetto di notifica delle cartelle avverso l'ultimo atto impositivo, ossia la suddetta intimazione, regolarmente notificata e, invece, mai impugnata.
Proponeva appello il contribuente, eccependo che la sentenza impugnata aveva erroneamente rigettato il ricorso introduttivo del contribuente, affermando la regolarità della notifica dell'intimazione di pagamento del
19.05.2022 e, conseguentemente, ritenendo preclusa ogni contestazione relativa alle cartelle di pagamento sottese, in quanto non tempestivamente impugnate. Tale statuizione si poneva in palese contrasto con i principi fondamentali in materia di notificazione degli atti tributari e con il diritto di difesa del contribuente.
Il Giudice di prime cure aveva, inoltre, completamente ignorato la documentazione prodotta dal contribuente, attestante le gravi condizioni di salute del figlio minore e la conseguente necessità di assistenza medica continuativa, che avevano reso oggettivamente difficile la ricezione degli atti impositivi e la tempestiva reazione agli stessi. Tale circostanza, lungi dall'essere irrilevante, costituiva un elemento indiziario di notevole importanza, che avvalorava la tesi del contribuente circa la mancata ricezione degli atti e la non corrispondenza della firma apposta sulla ricevuta di ritorno. Nel merito, si eccepiva la nullità del provvedimento opposto per omessa notificazione della cartella di pagamento contenente l'iscrizione a ruolo de qua.
Il provvedimento opposto risultava in ogni caso palesemente illegittimo, per intervenuta estinzione della pretesa tributaria asseritamente vantata dall'Ente impositore, in quanto posta in essere oltre i termini di decadenza legislativamente previsti.
Veniva eccepita, inoltre, la nullità del provvedimento impugnato per omissione dell'indicazione della base di calcolo degli interessi.
Si costituiva, con proprie controdeduzioni, la Agenzia delle Entrate riscossione, chiedendo il rigetto dell'appello, con conferma della sentenza di prime cure.
Nella seduta del 19 Gennaio 2026, sentito il relatore e le parti ed esaminati gli atti, riteneva di dover decidere come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va, pertanto, rigettato accolto per i motivi di seguito esposti.
La comunicazione di iscrizione preventiva di ipoteca n. 07176202300005096/000, infatti, risulta regolarmente notificata nei termini prescritti.
L'azione deve ritenersi, come correttamente rilevato dai primi giudici, inammissibile, stante l'avvenuta notifica delle cartelle di pagamento. Esse sono state notificate all'Ricorrente_1 correttamente nei termini a mezzo posta con consegna in mani proprie, come distinta e certificato istruttoria depositati.
In particolare, come da relate e da ricevute in atti, le cartelle:
1) 07120040002133210000 risulta notificata a mezzo posta con consegna in mani proprie in data 24 maggio
2004. Ad essa sono susseguiti intimazione n. 07120059020531415000 emesso in data 11/12/2011, e preavviso di fermo n. 07181201100261337000 emesso in data 15/12/2011, intimazioni di pagamento n.
07120169022154462000 notificata con raccomandata n. 67116021738-9, consegna in mani proprie in data
22 marzo 2013, intimazione n. 07120219016785946000 notificata con raccomandata n. 69505376609-1 in data 19 maggio 2022, sino alla odierna comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria quivi impugnata;
2) 0712003106933739000 risulta notificata a mezzo posta con consegna in mani proprie in data 24 maggio
2004. Ad essa sono susseguiti intimazione n. 07120059020531415000 emesso in data 11/12/2011, e preavviso di fermo n. 07181201100261337000 emesso in data 15/12/2011, intimazioni di pagamento n.
07120169022154462000 notificata con raccomandata n. 67116021738-9, consegna in mani proprie in data
22 marzo 2013, intimazione n. 07120219016785946000 notificata con raccomandata n. 69505376609-1 in data 19 maggio 2022, sino alla odierna comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria quivi impugnata;
3) 07120030014526079000 risulta notificata a mezzo posta con consegna in mani proprie in data 02 settembre 2003. Ad essa sono susseguiti intimazione n. 07120059020531415000 emesso in data
11/12/2011, e preavviso di fermo n. 07181201100261337000 emesso in data 15/12/2011, intimazioni di pagamento n. 07120169022154462000 notificata con raccomandata n. 67116021738-9, consegna in mani proprie in data 22 marzo 2013, intimazione n. 07120219016785946000 notificata con raccomandata n.
69505376609-1 in data 19 maggio 2022, sino alla odierna comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria quivi impugnata.
Si evidenzia, dunque, che l'attività di notificazione ha rispettato i termini previsti dalla legge. Pertanto, non può ritenersi decorso il termine quinquennale di prescrizione a far data dalla notifica delle cartelle di pagamento sub judice. Non è decorso altresì il termine triennale di prescrizione per le cartelle aventi ad oggetto il recupero della Tassa Automobilistica Regionale. Ad ogni modo, in merito al termine di prescrizione si evidenzia ancora che l'attività dell'Agente di riscossione deve ritenersi soggetta al termine ordinario di prescrizione previsto dall'art. 2946 c.c., il quale stabilisce che, “…Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni…”.
A tal fine, occorre ripercorrere brevi cenni normativi al fine di focalizzare l'attenzione sulla natura di titolo esecutivo del ruolo riportato nella cartella di pagamento, che trae origine dall'art. 49 del d.p.r. 29/09/1973
n.602, secondo il quale “Per la riscossione di somme non pagate il concessionario procede ad espropriazione forzata sulla base del ruolo, che costituisce titolo esecutivo…”. Pertanto, il titolo esecutivo per tutte le entrate indicate, è costituito proprio dal ruolo reso esecutivo e sottoscritto dal titolare dell'Ufficio o da un suo delegato, notificato al debitore mediante cartella di pagamento. Con la formazione del ruolo si determina difatti un effetto novativo delle singole obbligazioni originariamente dovute a separate ragioni di credito e, a seguito della creazione del ruolo, inglobate in un unico credito in cui non è più possibile scorporare le singole voci originarie. A tal proposito anche il rapporto iniziale tra ente creditore e soggetto debitore viene quindi sottoposto ad una novazione soggettiva, pertanto l'Agente di Riscossione, alla luce di quanto sopra, va considerato quale soggetto avente diritto all'esecuzione del credito, per cui a decorrere dalla notifica della cartella, non si può più fare riferimento ai singoli termini di prescrizione previsti per ciascuno dei crediti riportati nel ruolo con la decorrenza originariamente prevista dalla legge per tali crediti, ma bensì alla ordinaria prescrizione per l'unico credito pecuniario nel quale sono confluite le singole voci e con la unitaria decorrenza a far tempo dalla notifica della cartella.
Il termine di prescrizione a maggior ragione non può dunque ritenersi decorso e la eccezione va pertanto disattesa.
È noto come la Giurisprudenza di legittimità si sia attestata nel ritenere che non basti, per togliere valenza probatoria ad un documento prodotto in copia fotostatica, disconoscerne la conformità all'originale; occorre piuttosto che la parte indichi specificatamente le ragioni per le quali la copia fotostatica non sarebbe conforme all'originale (ex multis Cass. 28096/2009).
Con Sentenza n. 9246/2015 la Suprema Corte di Cassazione ha statuito che in tema di notifica della cartella di pagamento ai sensi dell'art. 26 co. 1, seconda parte del Dpr 602/73, “la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, non essendo necessario che l'agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento, la quale una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnata a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1355 c.c.”. Non sussiste, inoltre, in capo all'Agente l'obbligo di produrre in Giudizio la copia integrale della cartella stessa (Cass. 20876/2014).
Deve ribadirsi che, in atti, vi è prova in atti della regolare notifica dell'intimazione di pagamento -relativa a tutte e tre le cartelle sopra menzionate- che risulta regolarmente notificata in data 19.5.2022 e mai impugnata dall'odierno appellante, con la conseguenza del pieno rispetto dei termini prescrizionali e decadenziali vigenti in materia, avendo dovuto, evidentemente, il ricorrente far valere l'eventuale difetto di notifica delle cartelle avverso l'ultimo atto impositivo, ossia la suddetta intimazione, regolarmente notificata e, invece, mai impugnata.
L'appello va, pertanto, rigettato. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno quantificate in euro 3.000,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Rigetta l'appello; Condanna l'appellante al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi € 3.000,00 oltre accessori.
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 6, riunita in udienza il
19/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
MAISANO GIULIO, Presidente
RANIERI VINCENZO, Relatore
BONAVOLONTA' GABRIELLA, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4545/2025 depositato il 16/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 16404/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
33 e pubblicata il 20/11/2024
Atti impositivi:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 07176202300005096000 IRPEF-ALTRO 1999 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 310/2026 depositato il
20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento dell'appello.
Resistente/Appellato: rigetto dell'appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza numero 16404/33/2024 del 12.11.2024 depositata il 20.11.2024, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, in composizione collegiale, rigettava il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 07176202300005096000, notificatagli il 16.11.2023, per l'importo complessivo, comprensivo di sanzioni e interessi, pari ad euro 72.446,07, sulla base di tre cartelle di pagamento, partitamente indicate nel ricorso, aventi ad oggetto il mancato pagamento di Iva, AP ed EF anno 1999; di EF ed Iva anno 1998; e di EF ed Ilor anno 1996, che sarebbero state, rispettivamente e asseritamente notificate in data 24.5.2004; 2.9.2009 e 24.5.2004.
Deduceva, a fondamento delle sue doglianze: la mancata, previa notifica delle suddette cartelle di pagamento, quali atti prodromici alla comunicazione preventiva in oggetto;
la prescrizione e decadenza dalla pretesa tributaria, anche considerando le (presunte) date di notifica delle suddette cartelle, atteso che la notifica della comunicazione preventiva in oggetto è intervenuta solamente in data 16.11.2023, con conseguente decadenza e prescrizione della pretesa tributaria;
il difetto di motivazione dell'atto impositivo per mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate- Riscossione, domandando il rigetto del ricorso ed eccependo la regolare, previa notifica di tutte le cartelle di pagamento, indicate nel ricorso, quali atti prodromici, cui era successivamente seguita la notifica delle relative intimazioni di pagamento, sempre quali atti prodromici,
l'ultima delle quali notificata, in relazione a tutte e tre le cartelle sopra indicate, in data 19.5.2022 e mai impugnata dall'odierno ricorrente, con il conseguente, pieno rispetto dei temini decadenziali e prescrizionali vigenti in materia;
eccepiva, in ogni caso, il proprio difetto di legittimazione passiva, essendo legittimato il
Comune di Forio d'Ischia e l'Agenzia delle Entrate DP II di Napoli, quanto all' 'an' della pretesa tributaria.
I giudici di prime cure, con motivazione cui si rinvia, ritenevano infondato il ricorso, in quanto vi era prova in atti della regolare notifica dell'intimazione di pagamento - relativa a tutte e tre le cartelle sopra menzionate
- che risultava regolarmente notificata in data 19.5.2022 e mai impugnata dall'odierno ricorrente, con la conseguenza del pieno rispetto dei termini prescrizionali e decadenziali vigenti in materia, avendo dovuto, evidentemente, il ricorrente far valere l'eventuale difetto di notifica delle cartelle avverso l'ultimo atto impositivo, ossia la suddetta intimazione, regolarmente notificata e, invece, mai impugnata.
Proponeva appello il contribuente, eccependo che la sentenza impugnata aveva erroneamente rigettato il ricorso introduttivo del contribuente, affermando la regolarità della notifica dell'intimazione di pagamento del
19.05.2022 e, conseguentemente, ritenendo preclusa ogni contestazione relativa alle cartelle di pagamento sottese, in quanto non tempestivamente impugnate. Tale statuizione si poneva in palese contrasto con i principi fondamentali in materia di notificazione degli atti tributari e con il diritto di difesa del contribuente.
Il Giudice di prime cure aveva, inoltre, completamente ignorato la documentazione prodotta dal contribuente, attestante le gravi condizioni di salute del figlio minore e la conseguente necessità di assistenza medica continuativa, che avevano reso oggettivamente difficile la ricezione degli atti impositivi e la tempestiva reazione agli stessi. Tale circostanza, lungi dall'essere irrilevante, costituiva un elemento indiziario di notevole importanza, che avvalorava la tesi del contribuente circa la mancata ricezione degli atti e la non corrispondenza della firma apposta sulla ricevuta di ritorno. Nel merito, si eccepiva la nullità del provvedimento opposto per omessa notificazione della cartella di pagamento contenente l'iscrizione a ruolo de qua.
Il provvedimento opposto risultava in ogni caso palesemente illegittimo, per intervenuta estinzione della pretesa tributaria asseritamente vantata dall'Ente impositore, in quanto posta in essere oltre i termini di decadenza legislativamente previsti.
Veniva eccepita, inoltre, la nullità del provvedimento impugnato per omissione dell'indicazione della base di calcolo degli interessi.
Si costituiva, con proprie controdeduzioni, la Agenzia delle Entrate riscossione, chiedendo il rigetto dell'appello, con conferma della sentenza di prime cure.
Nella seduta del 19 Gennaio 2026, sentito il relatore e le parti ed esaminati gli atti, riteneva di dover decidere come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va, pertanto, rigettato accolto per i motivi di seguito esposti.
La comunicazione di iscrizione preventiva di ipoteca n. 07176202300005096/000, infatti, risulta regolarmente notificata nei termini prescritti.
L'azione deve ritenersi, come correttamente rilevato dai primi giudici, inammissibile, stante l'avvenuta notifica delle cartelle di pagamento. Esse sono state notificate all'Ricorrente_1 correttamente nei termini a mezzo posta con consegna in mani proprie, come distinta e certificato istruttoria depositati.
In particolare, come da relate e da ricevute in atti, le cartelle:
1) 07120040002133210000 risulta notificata a mezzo posta con consegna in mani proprie in data 24 maggio
2004. Ad essa sono susseguiti intimazione n. 07120059020531415000 emesso in data 11/12/2011, e preavviso di fermo n. 07181201100261337000 emesso in data 15/12/2011, intimazioni di pagamento n.
07120169022154462000 notificata con raccomandata n. 67116021738-9, consegna in mani proprie in data
22 marzo 2013, intimazione n. 07120219016785946000 notificata con raccomandata n. 69505376609-1 in data 19 maggio 2022, sino alla odierna comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria quivi impugnata;
2) 0712003106933739000 risulta notificata a mezzo posta con consegna in mani proprie in data 24 maggio
2004. Ad essa sono susseguiti intimazione n. 07120059020531415000 emesso in data 11/12/2011, e preavviso di fermo n. 07181201100261337000 emesso in data 15/12/2011, intimazioni di pagamento n.
07120169022154462000 notificata con raccomandata n. 67116021738-9, consegna in mani proprie in data
22 marzo 2013, intimazione n. 07120219016785946000 notificata con raccomandata n. 69505376609-1 in data 19 maggio 2022, sino alla odierna comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria quivi impugnata;
3) 07120030014526079000 risulta notificata a mezzo posta con consegna in mani proprie in data 02 settembre 2003. Ad essa sono susseguiti intimazione n. 07120059020531415000 emesso in data
11/12/2011, e preavviso di fermo n. 07181201100261337000 emesso in data 15/12/2011, intimazioni di pagamento n. 07120169022154462000 notificata con raccomandata n. 67116021738-9, consegna in mani proprie in data 22 marzo 2013, intimazione n. 07120219016785946000 notificata con raccomandata n.
69505376609-1 in data 19 maggio 2022, sino alla odierna comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria quivi impugnata.
Si evidenzia, dunque, che l'attività di notificazione ha rispettato i termini previsti dalla legge. Pertanto, non può ritenersi decorso il termine quinquennale di prescrizione a far data dalla notifica delle cartelle di pagamento sub judice. Non è decorso altresì il termine triennale di prescrizione per le cartelle aventi ad oggetto il recupero della Tassa Automobilistica Regionale. Ad ogni modo, in merito al termine di prescrizione si evidenzia ancora che l'attività dell'Agente di riscossione deve ritenersi soggetta al termine ordinario di prescrizione previsto dall'art. 2946 c.c., il quale stabilisce che, “…Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni…”.
A tal fine, occorre ripercorrere brevi cenni normativi al fine di focalizzare l'attenzione sulla natura di titolo esecutivo del ruolo riportato nella cartella di pagamento, che trae origine dall'art. 49 del d.p.r. 29/09/1973
n.602, secondo il quale “Per la riscossione di somme non pagate il concessionario procede ad espropriazione forzata sulla base del ruolo, che costituisce titolo esecutivo…”. Pertanto, il titolo esecutivo per tutte le entrate indicate, è costituito proprio dal ruolo reso esecutivo e sottoscritto dal titolare dell'Ufficio o da un suo delegato, notificato al debitore mediante cartella di pagamento. Con la formazione del ruolo si determina difatti un effetto novativo delle singole obbligazioni originariamente dovute a separate ragioni di credito e, a seguito della creazione del ruolo, inglobate in un unico credito in cui non è più possibile scorporare le singole voci originarie. A tal proposito anche il rapporto iniziale tra ente creditore e soggetto debitore viene quindi sottoposto ad una novazione soggettiva, pertanto l'Agente di Riscossione, alla luce di quanto sopra, va considerato quale soggetto avente diritto all'esecuzione del credito, per cui a decorrere dalla notifica della cartella, non si può più fare riferimento ai singoli termini di prescrizione previsti per ciascuno dei crediti riportati nel ruolo con la decorrenza originariamente prevista dalla legge per tali crediti, ma bensì alla ordinaria prescrizione per l'unico credito pecuniario nel quale sono confluite le singole voci e con la unitaria decorrenza a far tempo dalla notifica della cartella.
Il termine di prescrizione a maggior ragione non può dunque ritenersi decorso e la eccezione va pertanto disattesa.
È noto come la Giurisprudenza di legittimità si sia attestata nel ritenere che non basti, per togliere valenza probatoria ad un documento prodotto in copia fotostatica, disconoscerne la conformità all'originale; occorre piuttosto che la parte indichi specificatamente le ragioni per le quali la copia fotostatica non sarebbe conforme all'originale (ex multis Cass. 28096/2009).
Con Sentenza n. 9246/2015 la Suprema Corte di Cassazione ha statuito che in tema di notifica della cartella di pagamento ai sensi dell'art. 26 co. 1, seconda parte del Dpr 602/73, “la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, non essendo necessario che l'agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento, la quale una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnata a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1355 c.c.”. Non sussiste, inoltre, in capo all'Agente l'obbligo di produrre in Giudizio la copia integrale della cartella stessa (Cass. 20876/2014).
Deve ribadirsi che, in atti, vi è prova in atti della regolare notifica dell'intimazione di pagamento -relativa a tutte e tre le cartelle sopra menzionate- che risulta regolarmente notificata in data 19.5.2022 e mai impugnata dall'odierno appellante, con la conseguenza del pieno rispetto dei termini prescrizionali e decadenziali vigenti in materia, avendo dovuto, evidentemente, il ricorrente far valere l'eventuale difetto di notifica delle cartelle avverso l'ultimo atto impositivo, ossia la suddetta intimazione, regolarmente notificata e, invece, mai impugnata.
L'appello va, pertanto, rigettato. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno quantificate in euro 3.000,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Rigetta l'appello; Condanna l'appellante al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi € 3.000,00 oltre accessori.