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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 29/09/2025, n. 267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 267 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
N. 2485/ 2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Unica Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
Dott. Francesco Pellecchia Presidente
Dott.ssa Sandra Moselli Giudice
Dott.ssa Concetta Race Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 23/12/2024 da
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
DIBENEDETTO ANNALISA, giusta procura in atti, presso il cui studio, sito in Bisceglie alla via Aldo
Moro n. 79, è elettivamente domiciliata;
e
(c.f. rappresentato e difeso dall'Avv. CHIAPPERINI CP_1 C.F._2
LEONARDO, giusta procura in atti, presso il cui studio, sito in Bisceglie alla via Aldo Moro n. 79, è elettivamente domiciliato;
Ricorrenti nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani;
Interventore ex lege
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi, con ricorso ex art. 473 bis.51, ultimo comma c.p.c., personalmente sottoscritto e depositato in data 23/12/2024, hanno congiuntamente chiesto la modifica delle condizioni di separazione, omologate con decreto del Tribunale di Trani n. cron. 1505 del 19/6/2011, depositato il 21/6/2011 e già modificate con successivo decreto del Tribunale di Trani n. cron. 1188/2015 del 24/3/2015, depositato il
30/3/2015, secondo quanto stabilito con il ricorso congiunto. Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il P.M. ha reso parere favorevole in data 20/1/2025.
La domanda diretta ad ottenere la modifica delle condizioni di separazione, stabilite con decreto di omologa del Tribunale di Trani n. cron. 1505 del 19/6/2011, depositato il 21/6/2011, come già modificate con successivo decreto del Tribunale di Trani n. cron. 1188/2015 del 24/3/2015, depositato il 30/3/2015, merita di essere accolta, in assenza di prole minore da tutelare ed in quanto non contraria ad alcuna norma inderogabile, sicché nulla osta al recepimento dell'accordo.
Trattandosi di procedimento su domanda congiunta, nulla va disposto in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) dispone la modifica del decreto di omologa n. cron. 1505 del 19/6/2011, depositato il 21/6/2011,
e delle successive modifiche di cui al successivo decreto n. cron. 1188/2015 del 24/3/2015, depositato il 30/3/2015, resi da questo Tribunale, alle condizioni indicate nel ricorso congiunto del 23/12/2024, condizioni da intendersi qui integralmente trascritte, che si dichiarano efficaci;
2) nulla per le spese.
Così deciso in Trani, il 16/9/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Concetta Race Dott. Francesco Pellecchia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Unica Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
Dott. Francesco Pellecchia Presidente
Dott.ssa Sandra Moselli Giudice
Dott.ssa Concetta Race Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 23/12/2024 da
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
DIBENEDETTO ANNALISA, giusta procura in atti, presso il cui studio, sito in Bisceglie alla via Aldo
Moro n. 79, è elettivamente domiciliata;
e
(c.f. rappresentato e difeso dall'Avv. CHIAPPERINI CP_1 C.F._2
LEONARDO, giusta procura in atti, presso il cui studio, sito in Bisceglie alla via Aldo Moro n. 79, è elettivamente domiciliato;
Ricorrenti nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani;
Interventore ex lege
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi, con ricorso ex art. 473 bis.51, ultimo comma c.p.c., personalmente sottoscritto e depositato in data 23/12/2024, hanno congiuntamente chiesto la modifica delle condizioni di separazione, omologate con decreto del Tribunale di Trani n. cron. 1505 del 19/6/2011, depositato il 21/6/2011 e già modificate con successivo decreto del Tribunale di Trani n. cron. 1188/2015 del 24/3/2015, depositato il
30/3/2015, secondo quanto stabilito con il ricorso congiunto. Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il P.M. ha reso parere favorevole in data 20/1/2025.
La domanda diretta ad ottenere la modifica delle condizioni di separazione, stabilite con decreto di omologa del Tribunale di Trani n. cron. 1505 del 19/6/2011, depositato il 21/6/2011, come già modificate con successivo decreto del Tribunale di Trani n. cron. 1188/2015 del 24/3/2015, depositato il 30/3/2015, merita di essere accolta, in assenza di prole minore da tutelare ed in quanto non contraria ad alcuna norma inderogabile, sicché nulla osta al recepimento dell'accordo.
Trattandosi di procedimento su domanda congiunta, nulla va disposto in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) dispone la modifica del decreto di omologa n. cron. 1505 del 19/6/2011, depositato il 21/6/2011,
e delle successive modifiche di cui al successivo decreto n. cron. 1188/2015 del 24/3/2015, depositato il 30/3/2015, resi da questo Tribunale, alle condizioni indicate nel ricorso congiunto del 23/12/2024, condizioni da intendersi qui integralmente trascritte, che si dichiarano efficaci;
2) nulla per le spese.
Così deciso in Trani, il 16/9/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Concetta Race Dott. Francesco Pellecchia