Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 23/05/2025, n. 803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 803 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Avellino n. 2209/2024 R.G. Affari Civili Contenziosi
Tribunale Ordinario di Avellino Esito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. del 22/05/2025
Il Giudice
- preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, parificate alla comparizione all'udienza;
- rilevato che in ottemperanza del decreto reso in corso di causa, debitamente comunicato, la partecipazione alla presente udienza vi è stata a mezzo del deposito delle suddette note scritte, contenenti la richiesta di accoglimento delle istanze, deduzioni, eccezioni e conclusioni ivi riportate;
pronuncia l'allegata sentenza alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione orale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
1
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale Ordinario di Avellino - Composizione Monocratica Il Giudice, dott. Antonio Pasquariello, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 281sexies c.p.c., resa a seguito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter del 22/05/2025 nella causa n. 2209/2024 avente ad oggetto “opposizione avverso l'Ordinanza dirigenziale n. 255/2024 del 30.05.2024, adottata dal Responsabile del VI Settore Tecnico del ” e vertente Controparte_1 tra
(C.F./P.IVA: , col ministero/assistenza Parte_1 C.F._1 dell'avv. RUGGIERO ANTONIO
- attrice - e
(C.F./P.IVA: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Sindaco pro tempore
- contumace –
All'udienza del 22/05/2025 svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c. le parti concludevano come da note scritte depositate MOTIVAZIONE I. Fatto
Con ricorso ex art. 6 D.Lgs n. 150/2011 ritualmente notificato, PT
, premettendo in fatto che […] Il è proprietario della
[...] Controparte_1 unità immobiliare di per uso abitazione, sita in alla Via Nicolodi n. 12 CP_2 CP_1 piano 3 lato sx, facente parte del patrimonio disponibile dell'Ente medesimo. Da tempo, e comunque già da prima dell'anno 2010, tale alloggio è stato assegnato dal alla IG.ra . […] L'odierna ricorrente sin Controparte_1 Parte_2 dal suo arrivo in Italia nell'anno 2009 ha da sempre vissuto all'interno dell'abitazione testè indicata in quanto, dopo aver conosciuto la IG.ra Pt_2 ha iniziato a lavorare alle sue dipendenze come badante/collaboratrice domestica.
A causa delle disabilità che avevano colpito la IG.ra la IG.ra era Pt_2 PT costretta a lavorare per l'intera giornata sette giorni su sette, portando a trasferire la propria residenza presso l'alloggio de quo. Tale convivenza ha fatto sì che tra le
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due si instaurasse uno stretto rapporto affettivo tant'è che le due si consideravano come vere e proprie sorelle, l'una non poteva fare a meno dell'altra e viceversa. Le due donne quotidianamente si confidavano, si accudivano a vicenda, sia materialmente che moralmente. Invero, al di là dei servizi domestici di cui si occupava la IG.ra le due, non avendo altri familiari vicini con i quali poter PT parlare ovvero esternare i propri sentimenti, preoccupazioni, dolori e gioie, finivano per farsi forza l'una con l'altra proprio come due sorelle. L'una era il punto di riferimento dell'altra. Ebbene, nel dicembre 2023, e più precisamente in data
22.12.2023, accadeva che, a causa di una rovinosa caduta che aveva determinato una frattura “periprotesica al terzo medio”, la IG.ra veniva ricoverata presso PT
l' sino al 3.01.2024. Durante il suo ricovero, Controparte_3 la IG.ra nata ad [...] [...] ed ivi residente a[...] CP_1
G.B. Basile n. 39 (tutrice della IG.ra , informava la che, Parte_2 PT durante il periodo di ricovero, avrebbe assistito lei la IG.ra portandola a Pt_2 vivere presso la propria abitazione. Ebbene, a causa delle gravi lesioni riportate, a seguito delle dimissioni, la IG.ra fu costretta a seguire un percorso di PT fisioterapia dapprima presso il centro RSA di Nusco (AV) e poi presso il polo riabilitativo specialistico Don GN di Sant'Angelo dei Lombardi (AV) e ciò sino al giorno 18.03.2024 laddove veniva dimessa e faceva rientro in presso CP_1
l'alloggio popolare in questione. Ebbene, con raccomandata n. a/r n.
20012987406-1 la IG.ra nella qualità di tutrice della IG.ra Parte_3
informava la odierna ricorrente della volontà di recedere dal Parte_2 rapporto di lavoro e, pertanto, la informava che il suo ultimo giorno di lavoro sarebbe stato il 26.04.2024. L'odierna ricorrente, date le condizioni disagiate e di non abbienza, ed ormai priva di occupazione e risorse tali da accedere al mercato delle locazioni private, non ha avuto altra possibilità che continuare a dimorare presso l'alloggio popolare innanzi indicato, che ormai considerava casa sua, benché fosse pure in possesso dei requisiti per l'ottenimento ed assegnazione degli alloggi di Ciononostante, il Comune di Avellino con nota prot. 29546/2024, CP_2 notificava in data 29.04.2024 ai sensi dell'art. 30 del reg. reg. n. 11/19 e s.m.i. a rilasciare l'alloggio ERP di proprietà del Comune libero da persone o cose. Ebbene, in data 24.06.2024, la IG.ra , avendone i requisiti, presentava una Parte_1 apposita istanza di regolarizzazione del rapporto locativo, ai sensi della L.R.C.
n.18/1997 e s.m.i., assunta al Prot. n.8856/2024 del . Ad oggi, Controparte_1 tuttavia, l' resistente alcuna decisone ha adottato, neanche in termini di CP_4 diniego. Occorre altresì evidenziare che l'istante ha medio tempore, ed ancora all'attualità, provveduto al regolare pagamento della indennità di occupazione e degli oneri condominiali, nonché delle utenze domestiche ed ha provveduto al compimento degli atti della vita quotidiana presso la abitazione indicata. Tanto
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posto, il ha notificato all'istante, in data 05.07.2024, Controparte_1
l'Ordinanza dirigenziale n. 255/2024 di sgombero dell'alloggio di in parola, CP_2 da eseguirsi entro il 04.08.2024 e, dunque, entro trenta giorni dalla notifica di cui sopra, con l'avvertimento che, in caso di mancato spontaneo rilascio dell'immobile da parte dell'occupante, la Amministrazione Comunale provvederà alla diretta esecuzione dello sgombero che resta fissato, anche con l'ausilio della forza pubblica. […] e deducendo in diritto che […] la ordinanza di sgombero quivi impugnata, non tiene conto della normativa applicabile in materia, ossia la Legge
n. 18 del 1997 s.m.i. […] Ebbene, la L.R.C. n. 18 del 1997 s.m.i, Controparte_5 all'art. 14, rubricato “Subentro nella domanda e nell'assegnazione”, al comma 5 afferma: “Nella domanda o nell'assegnazione dell'alloggio, nel caso in cui i titolari hanno trasferito la propria residenza altrove o hanno abbandonato di fatto la conduzione dello stesso, subentrano i parenti di primo grado e in linea retta, il coniuge o il convivente more uxorio e i collaterali facenti parte del nucleo familiare da almeno due anni”. Ebbene, è la stessa L. Regionale all'art. 2 (rubricato “Requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale Pubblica) a precisare cosa debba intendersi per “nucleo familiare” laddove, al comma 3: afferma che: “Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, legittimati, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo familiare il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali
e gli affini fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il concorrente duri da almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge. Possono essere considerati componenti del nucleo familiare anche persone non legate a vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza istituita abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale. Tale ulteriore forma di convivenza deve, ai fini della inclusione economica e normativa nel nucleo familiare, esser stata instaurata da almeno due anni dalla data di pubblicazione del bando e deve essere comprovata con idonea pubblica certificazione sia da parte del concorrente, sia da parte delle persone conviventi.”. La mera lettura di tale disposizione di legge è da sola sufficiente a dimostrare la illegittimità dell'ordinanza impugnata, atteso che il provvedimento de quo è stato adottato, in palese contraddizione con quanto previsto dalla normativa regionale vigente. Ebbene, nel caso di specie, come si è detto in premessa la IG.ra , sin dal suo arrivo in Italia ha da sempre Parte_1 coabitato con la IG.ra ne è prova, infatti, il certificato di Parte_2 residenza storico rilasciato dal Comune di (Cfr. all. n. 3), il contratto di CP_1 lavoro (Cfr. all. n.2), la lettera di licenziamento recapitata proprio presso l'immobile de quo (Cfr. all. n. 5). La convivenza, inoltre, come evincibile dalla stessa dichiarazione rilasciata dalla IG.ra (Cfr. all. n. 10) è stata Parte_2
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finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale facendosi, le due donne, compagnia a vicenda […], conveniva in giudizio il , Controparte_1 al fine di ottenere, previa sospensione, anche inaudita altera parte, dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza dirigenziale opposta, l'accoglimento delle seguenti conclusioni […] Accogliere il presente ricorso e per i motivi in atto dedotti, dichiarare illegittima o comunque nulla, ovvero priva di effetti l'ordinanza dirigenziale n. 255/2024 del 30.05.2024 notificata all'odierna ricorrente in data
05.07.2024, adottata dal settore/ufficio Gestione del Patrimonio del CP_1
, Dott. e, pertanto revocarla in uno ad eventuali atti
[...] Persona_1 presupposti e consequenziali, con ogni conseguenza di legge e con vittoria di spese, diritti ed onorari. […]. Rigettata l'istanza di sospensione inaudita altera parte, disposta la rinotifica del ricorso nei confronti del non costituitosi , Controparte_1 ammessa e prodotta la documentazione, la causa, ritenuta in ogni caso definibile allo stato degli atti, veniva rinviata all'odierna udienza per la pronuncia della sentenza, previo deposito di note conclusionali ad opera del ricorrente. II. Diritto Sul merito
Preliminarmente, giova osservare come, secondo condivisa giurisprudenza, il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle eIGenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Sez.
6 - L, Sentenza n. 12002 del 28/05/2014, Rv. 631058). In applicazione del suddetto principio si ritiene di poter decidere la controversia sulla base delle questioni - di dirimente evidenza ed assorbente impatto operativo - di cui in seguito, con il correlato venir meno della necessità del previo esame delle ulteriori questioni, anche di rito, logicamente sovraordinate. In tale prospettiva, infondata, per le seguenti ragioni di matrice assorbente, deve ritenersi la domanda così come proposta. Preme difatti rilevare come la Legge Regione Campania n. 18 del 1997 e s.m.i., recante la “Nuova disciplina per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica”, preveda espressamente all'art. 2 co. 3, rubricato “Requisiti per l'accesso all'Edilizia Residenziale Pubblica” che “Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita
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dai coniugi e dai figli legittimi, legittimati, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo familiare il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali e gli affini fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il concorrente duri da almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge. Possono essere considerati componenti del nucleo familiare anche persone non legate a vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza istituita abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale. Tale ulteriore forma di convivenza deve, ai fini della inclusione economica e normativa nel nucleo familiare, esser stata instaurata da almeno due anni dalla data di pubblicazione del bando e deve essere comprovata con idonea pubblica certificazione sia da parte del concorrente, sia da parte delle persone conviventi”.
All'art. 14 co. 5, rubricato “Subentro nella domanda e nell'assegnazione”, poi, viene altresì statuito che “Nella domanda o nell'assegnazione dell'alloggio, nel caso in cui i titolari hanno trasferito la propria residenza altrove o hanno abbandonato di fatto la conduzione dello stesso, subentrano i parenti di primo grado e in linea retta, il coniuge o convivente more uxorio e i collaterali facenti parte del nucleo familiare da almeno due anni.” Orbene, la L.R. Campania n. 18 del 1997, artt. 2 e 14, si riferisce al
“convivente more uxorio”, ma il rapporto di servizio o di lavoro domestico esula dal novero delle convivenze di fatto e il rapporto di assistenza personale (cd.
“badante”) non rientra senza dubbio tra quelli “more uxorio” che la legge tutela. La stessa legge 76/2016 (legge sulle unioni civili) definisce conviventi di fatto “due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile”. Pertanto, il rapporto di servizio non costituisce, né può costituire, la convivenza necessaria ai fini dell'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Secondo consolidata giurisprudenza, del resto, La ratio delle norme sul diritto dei familiari dell'assegnatario d'un alloggio di edilizia residenziale pubblico a permanere nel godimento dell'immobile, dopo la morte dell'assegnatario, è la solidarietà familiare ed il diritto alla casa, ratio insussistente rispetto al coabitante per ragioni di lavoro, di servizio o di ospitalità; la mera coabitazione per eIGenze lavorative, infatti, non dà luogo ad un consorzio familiare, e non legittima l'equiparazione del dipendente ai membri della famiglia. (Cassazione, sezione sesta civile, sentenza 19 ottobre 2017, n. 24665). Alla luce di siffatte considerazioni - invero già espresse in sede di rigetto dell'istanza di sospensione, anche inaudita altera parte, avanzata dalla ricorrente (v. provvedimento del 1/08/2024 - non può che giungersi al rigetto del ricorso, così come prospettato, con la conseguente conferma dell'ordinanza dirigenziale di cui in atti e il contestuale assorbimento, in applicazione dei principi enunciati in
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apertura, di ogni altra istanza, deduzione od eccezione comunque sollevata o rilevabile. Sulle spese Nulla si dispone sulle spese di lite, stante la contumacia della parte non soccombente.
PQM
il Tribunale Ordinario di Avellino, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Antonio Pasquariello, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da avverso l'Ordinanza dirigenziale n. 255/2024 del Parte_1
30.05.2024, adottata dal Responsabile del VI Settore Tecnico del
[...]
, nei confronti di , Controparte_1 Controparte_1 in persona del Sindaco p.t., respinta o comunque assorbita, ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede: rigetta il ricorso così come proposto, confermando l'ordinanza impugnata;
nulla dispone sulle spese di lite;
manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in data 22/05/2025 entro i termini di cui all'art. 127ter c.p.c. ratione temporis applicabile. Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
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