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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 18/03/2025, n. 636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 636 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 5517/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione 1^ civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott. Massimo Vaccari PRESIDENTE E REL
Dott.ssa E. Tommasi di Vignano GIUDICE
Dott.ssa Claudia Dal Martello GIUDICE
Ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nel procedimento ricorso ex art. 473 bis.29 c.p.c. promosso da nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
con l'Avv. BRIGHENTI OLGA C.F._1
CONTRO
, nato a [...], il [...], Controparte_1
con l'Avv. PERBELLINI ERIKA, C.F._2
CONCLUSIONI
Le parti con note di trattazione scritta depositate il 04.02.2025 davano atto di aver raggiunto un accordo per la modifica delle condizioni di cui alla
Pagina 1 di 6 sentenza di divorzio n. 2532/2019 pronunciata dal Tribunale di Verona,
come già esplicitate con atto depositato dai difensori in data 15.01.2025, e qui di seguito riportate:
1. Disporre l'affidamento condiviso dei figli minori ed Per_1 [...]
ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la Per_2
potestà genitoriale ed assumeranno di comune accordo le decisioni relativa all'educazione, istruzione e salute, tenuto conto delle capacità,
dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della prole, stabilendo che i minori vengano collocati prevalentemente presso la madre.
2. Disporsi il diritto/ dovere del padre di vedere e tenere con sé Per_2
secondo il seguente calendario:
* trascorrerà a settimane alterne le intere settimane pari dal lunedì Per_2
dall'uscita della scuola al lunedì mattina della settimana successiva quando il padre la riporterà a scuola o a casa della madre nel periodo estivo, il padre si farà carico durante la settimana di sua pertinenza di portarla a scuola e alle varie attività extrascolastiche
* per metà delle vacanze natalizie alternando di anno in anno il periodo dall'inizio delle vacanze sino al 30.12 alle ore 20.30; con quello dal 30.12
alle 20.30 sino al termine delle vacanze (secondo il calendario delle vacanze scolastiche). Si precisa che la minore nell'anno 2024 rimarrà con la madre il primo periodo e il secondo con il padre;
* tre giorni durante le vacanze pasquali alternando di anno in anno con la
Pagina 2 di 6 madre il periodo dall'inizio delle vacanze sino al giorno di Pasqua alle ore
19.00, e dal giorno di Pasqua alle ore 19.00 sino alla fine delle vacanze,
precisandosi che la minore nell'anno 2025 rimarrà con il padre il primo periodo e con la madre il secondo;
* due settimane anche non consecutive durante il periodo estivo da concordare con la madre entro il 30.04 di ciascun anno. Ciascun genitore avrà il dovere reciproco di comunicare entro la predetta data il periodo ed il luogo preciso di villeggiatura e si impegna a garantire contatti telefonici quotidiani con la figlia nei periodi in cui sarà in vacanza.
* Le altre festività e ponti e precisamente: 1 novembre, 8 dicembre, 25
aprile, 1 maggio, 2 giugno, secondo il calendario scolastico saranno trascorsi dalla minore con l'uno o l'altro genitore secondo il criterio dell'alternanza, stabilendo sin d'ora che negli anni pari il primo ponte sarà
trascorso con il padre e poi via via secondo il criterio dell'alternanza gli altri, mentre negli anni dispari il primo ponte sarà trascorso con la madre e poi via via secondo il criterio dell'alternanza gli altri .
* Per quanto concerne le vacanze di carnevale nel 2025 verranno trascorse interamente con il padre, nel 2026 con la madre e poi via via sempre con il criterio dell'alternanza.
3. Quanto al figlio minore i genitori stabiliscono che lo stesso Per_1
rimarrà sempre dalla madre decidendo in autonomia e in accordo con il
Pagina 3 di 6 padre le eventuali frequentazioni con quest'ultimo.
4. Alla luce della diversa capacità reddituale delle parti, dei diversi compiti di cura che incombono sui genitori in virtù dell'assetto di visite qui richiesto e in virtù delle accresciute esigenze di vita dei figli rispetto al tempo del divorzio, porsi a carico del signor l'obbligo di Controparte_1
contribuire al mantenimento dei figli ed ella misura di euro Per_1 Per_2
600,00 mensili da versarsi entro il 15 di ogni mese a valuta fissa su c.c.
intestato alla signora noto al signor a partire dal 15 Parte_1 CP_1
gennaio 2025, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT
a partire dal mese da gennaio 2026; disporsi che l'assegno unico continui ad essere percepito al 100% dalla signora a cui spetteranno le Pt_1
detrazioni di legge.
5. Porre a carico del signor l'obbligo di versare alla signora CP_1
il 50% delle spese mediche non coperte dal servizio sanitario Pt_1
nazionale e delle spese accessorie sostenute per i figli secondo quanto previsto alla sezione III del “Protocollo famiglia in materia di separazione,
divorzio e affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio” siglato in data
13 dicembre 2024 in vigore presso il Tribunale di Verona, di cui le parti danno atto di averne preso visione e quindi non vengono di seguito riportate.
5. Le parti si danno reciprocamente atto di non aver nulla a pretendere per eventuali sospesi relativi alle spese straordinarie o al mantenimento
Pagina 4 di 6 pregressi alla data del presente atto.
6. Le parti danno atto che il calendario delle visite concordato avrà inizio il
1.1.2025.
7. Spese legali compensate.”
Il P.M. ha così concluso: “visto, nulla oppone”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Ritenuto che l'accordo raggiunto dalle parti debba essere recepito, poiché
le condizioni ivi stabilite risultano eque e legittime alla luce delle dichiarazioni delle parti, della loro situazione economica-reddituale, della documentazione depositata e tenuto conto altresì che garantiscono ai figli il loro diritto ad una bigenitorialità piena ed effettiva ed il sostegno morale e materiale da parte di entrambi i genitori;
ritenuto che, stante l'assenza di soccombenza alla luce dell'accordo raggiunto e la richiesta delle parti in tal senso, le spese di lite debbano essere compensate;
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nel procedimento promosso da contro Parte_1 Controparte_1
1) prende atto degli accordi intervenuti tra le parti
2) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Verona il 11/03/2025
IL PRESIDENTE Rel
Pagina 5 di 6 Dott. Massimo Vaccari
Pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione 1^ civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott. Massimo Vaccari PRESIDENTE E REL
Dott.ssa E. Tommasi di Vignano GIUDICE
Dott.ssa Claudia Dal Martello GIUDICE
Ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nel procedimento ricorso ex art. 473 bis.29 c.p.c. promosso da nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
con l'Avv. BRIGHENTI OLGA C.F._1
CONTRO
, nato a [...], il [...], Controparte_1
con l'Avv. PERBELLINI ERIKA, C.F._2
CONCLUSIONI
Le parti con note di trattazione scritta depositate il 04.02.2025 davano atto di aver raggiunto un accordo per la modifica delle condizioni di cui alla
Pagina 1 di 6 sentenza di divorzio n. 2532/2019 pronunciata dal Tribunale di Verona,
come già esplicitate con atto depositato dai difensori in data 15.01.2025, e qui di seguito riportate:
1. Disporre l'affidamento condiviso dei figli minori ed Per_1 [...]
ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la Per_2
potestà genitoriale ed assumeranno di comune accordo le decisioni relativa all'educazione, istruzione e salute, tenuto conto delle capacità,
dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della prole, stabilendo che i minori vengano collocati prevalentemente presso la madre.
2. Disporsi il diritto/ dovere del padre di vedere e tenere con sé Per_2
secondo il seguente calendario:
* trascorrerà a settimane alterne le intere settimane pari dal lunedì Per_2
dall'uscita della scuola al lunedì mattina della settimana successiva quando il padre la riporterà a scuola o a casa della madre nel periodo estivo, il padre si farà carico durante la settimana di sua pertinenza di portarla a scuola e alle varie attività extrascolastiche
* per metà delle vacanze natalizie alternando di anno in anno il periodo dall'inizio delle vacanze sino al 30.12 alle ore 20.30; con quello dal 30.12
alle 20.30 sino al termine delle vacanze (secondo il calendario delle vacanze scolastiche). Si precisa che la minore nell'anno 2024 rimarrà con la madre il primo periodo e il secondo con il padre;
* tre giorni durante le vacanze pasquali alternando di anno in anno con la
Pagina 2 di 6 madre il periodo dall'inizio delle vacanze sino al giorno di Pasqua alle ore
19.00, e dal giorno di Pasqua alle ore 19.00 sino alla fine delle vacanze,
precisandosi che la minore nell'anno 2025 rimarrà con il padre il primo periodo e con la madre il secondo;
* due settimane anche non consecutive durante il periodo estivo da concordare con la madre entro il 30.04 di ciascun anno. Ciascun genitore avrà il dovere reciproco di comunicare entro la predetta data il periodo ed il luogo preciso di villeggiatura e si impegna a garantire contatti telefonici quotidiani con la figlia nei periodi in cui sarà in vacanza.
* Le altre festività e ponti e precisamente: 1 novembre, 8 dicembre, 25
aprile, 1 maggio, 2 giugno, secondo il calendario scolastico saranno trascorsi dalla minore con l'uno o l'altro genitore secondo il criterio dell'alternanza, stabilendo sin d'ora che negli anni pari il primo ponte sarà
trascorso con il padre e poi via via secondo il criterio dell'alternanza gli altri, mentre negli anni dispari il primo ponte sarà trascorso con la madre e poi via via secondo il criterio dell'alternanza gli altri .
* Per quanto concerne le vacanze di carnevale nel 2025 verranno trascorse interamente con il padre, nel 2026 con la madre e poi via via sempre con il criterio dell'alternanza.
3. Quanto al figlio minore i genitori stabiliscono che lo stesso Per_1
rimarrà sempre dalla madre decidendo in autonomia e in accordo con il
Pagina 3 di 6 padre le eventuali frequentazioni con quest'ultimo.
4. Alla luce della diversa capacità reddituale delle parti, dei diversi compiti di cura che incombono sui genitori in virtù dell'assetto di visite qui richiesto e in virtù delle accresciute esigenze di vita dei figli rispetto al tempo del divorzio, porsi a carico del signor l'obbligo di Controparte_1
contribuire al mantenimento dei figli ed ella misura di euro Per_1 Per_2
600,00 mensili da versarsi entro il 15 di ogni mese a valuta fissa su c.c.
intestato alla signora noto al signor a partire dal 15 Parte_1 CP_1
gennaio 2025, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT
a partire dal mese da gennaio 2026; disporsi che l'assegno unico continui ad essere percepito al 100% dalla signora a cui spetteranno le Pt_1
detrazioni di legge.
5. Porre a carico del signor l'obbligo di versare alla signora CP_1
il 50% delle spese mediche non coperte dal servizio sanitario Pt_1
nazionale e delle spese accessorie sostenute per i figli secondo quanto previsto alla sezione III del “Protocollo famiglia in materia di separazione,
divorzio e affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio” siglato in data
13 dicembre 2024 in vigore presso il Tribunale di Verona, di cui le parti danno atto di averne preso visione e quindi non vengono di seguito riportate.
5. Le parti si danno reciprocamente atto di non aver nulla a pretendere per eventuali sospesi relativi alle spese straordinarie o al mantenimento
Pagina 4 di 6 pregressi alla data del presente atto.
6. Le parti danno atto che il calendario delle visite concordato avrà inizio il
1.1.2025.
7. Spese legali compensate.”
Il P.M. ha così concluso: “visto, nulla oppone”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Ritenuto che l'accordo raggiunto dalle parti debba essere recepito, poiché
le condizioni ivi stabilite risultano eque e legittime alla luce delle dichiarazioni delle parti, della loro situazione economica-reddituale, della documentazione depositata e tenuto conto altresì che garantiscono ai figli il loro diritto ad una bigenitorialità piena ed effettiva ed il sostegno morale e materiale da parte di entrambi i genitori;
ritenuto che, stante l'assenza di soccombenza alla luce dell'accordo raggiunto e la richiesta delle parti in tal senso, le spese di lite debbano essere compensate;
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nel procedimento promosso da contro Parte_1 Controparte_1
1) prende atto degli accordi intervenuti tra le parti
2) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Verona il 11/03/2025
IL PRESIDENTE Rel
Pagina 5 di 6 Dott. Massimo Vaccari
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