Sentenza 13 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 13/03/2026, n. 4764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4764 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04764/2026 REG.PROV.COLL.
N. 07549/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7549 del 2025, proposto da
TA IG, rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Naso, con domicilio digitale come da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l'esecuzione
del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Roma, Sez. lavoro, n. 12204/2024, pubblicata in data 28 novembre 2024, all’esito del procedimento R.G. n. 20343/2023;
nonché con richiesta di:
fissazione della somma di denaro dovuta dall'Amministrazione resistente per ogni accertata violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, con statuizione costituente titolo esecutivo a favore di parte ricorrente, a norma di quanto previsto alla lett. e) del comma 4 dell'art. 114 c.p.a.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 la dott.ssa AR RI OL e uditi, per le parti, i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il presente ricorso è chiesta l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza in epigrafe indicata, con la quale il Tribunale di Roma – in accoglimento della domanda n. R.G. 20343/2023 – ha accertato e dichiarato “il diritto della parte ricorrente a percepire integralmente lo stipendio tabellare per il periodo di servizio svolto all’estero senza trattenuta dell’Indennità Integrativa Speciale a partire dall’anno scolastico 2022-2023 fino al 31 agosto 2028” , ha quindi accertato “l’illegittimità della trattenuta sullo stipendio operata dalla Amministrazione resistente, nei riguardi dell’odierna ricorrente per un importo corrispondente all’ex voce Indennità Integrativa speciale” ed ha conseguentemente condannato “il Ministero resistente a restituire al ricorrente, con la decorrenza sopra indicata, le trattenute in busta paga effettuate” .
Il Ministero intimato si è costituito in resistenza con atto di stile.
Alla camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Parte ricorrente ha depositato la documentazione comprovante, anche alla luce del certificato di passaggio in giudicato della sentenza azionata, l’esistenza dei presupposti richiesti per l’ actio iudicati , ex artt. 112 e ss. c.p.a.
Sulla base delle depositate evidenze documentali e stante anche l’assoluta mancanza di qualsiasi contraria deduzione o contestazione sul punto da parte dell’Amministrazione intimata, le statuizioni contenute nella sentenza indicata in epigrafe non risultano, allo stato, aver ricevuto esecuzione (cfr. Cass. 13533/2001).
Dalla sentenza in questione si ricava, pertanto, il diritto della ricorrente di conseguire la pretesa riconosciuta, i cui presupposti non sono sindacabili in sede di ottemperanza del giudicato.
3. Ne consegue che, rispettate le formalità procedurali e persistendo l’inadempimento del debitore, deve ordinarsi al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare piena ed integrale esecuzione al titolo azionato e, per l’effetto, di provvedere alla corresponsione in favore della ricorrente delle somme ad ella spettanti entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza.
4. Per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, come richiesto dalla ricorrente, si nomina sin d'ora, quale Commissario ad acta , il Direttore generale del Ministero resistente preposto alla Direzione generale competente per la materia oggetto del presente giudizio, il quale, con facoltà di delega, provvederà all’esecuzione del giudicato, compiendo tutti gli atti all’uopo necessari, nei successivi sessanta giorni, decorrenti dalla scadenza del termine concesso all’Amministrazione, previa richiesta di parte ricorrente. Nessun compenso dovrà essere liquidato per tale attività, rientrando il relativo onere nell’onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti.
5. La soccombenza del Ministero dell'Istruzione e del Merito ne comporta la condanna al pagamento delle spese di lite, il cui importo viene liquidato in euro 750,00 (settecentocinquanta/00), comprensivo delle somme richieste dalla parte ricorrente a titolo di spese sostenute per l’instaurazione del presente giudizio, tenuto conto della natura essenzialmente esecutiva dello stesso e del concreto impegno defensionale, in base ai parametri previsti dal D.M. 55/2014 per l'esecuzione mobiliare (cfr. Cons. St., VII, n. 4029/2025 e n. 1247/2016), da distrarsi in favore del difensore antistatario.
6. Non si ritiene, invece, di dover fissare anche l’ulteriore somma che l’Amministrazione dovrà versare per l’eventuale e successiva violazione del giudicato (cosiddetta penalità di mora), tenuto conto della peculiarità della materia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma (Sezione Terza Bis ), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 7549 del 2025, come in epigrafe proposto, così provvede:
- Accoglie la domanda di esecuzione e, per l’effetto, condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito a dare completa esecuzione alla sentenza del Tribunale di Roma n. 12204/2024, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione ovvero, se antecedente, dalla notifica del presente provvedimento.
- Per l’ipotesi di persistente inottemperanza dell’Amministrazione, nomina quale Commissario ad acta il Direttore generale del Ministero resistente preposto alla Direzione generale competente per la materia oggetto del presente giudizio, il quale, con facoltà di delega e senza compenso, provvederà all’esecuzione del giudicato, compiendo tutti gli atti all’uopo necessari, nei successivi sessanta giorni, decorrenti dalla scadenza del termine concesso all’Amministrazione, previa richiesta di parte ricorrente.
- Respinge la domanda con cui parte ricorrente ha chiesto la condanna del Ministero intimato al pagamento della penalità di mora.
- Condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento, in favore dell’avvocato Domenico Naso, dichiaratosi antistatario, delle spese e competenze del presente giudizio nella somma complessiva di euro 750,00 (settecentocinquanta/00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, via Flaminia n. 189, nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ND MA, Presidente
AR RI OL, Referendario, Estensore
Francesca Dello Sbarba, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR RI OL | ND MA |
IL SEGRETARIO