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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 30/01/2025, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2022/207
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
sezione civile composta dai magistrati:
Maria Teresa Spanu Presidente
Donatella Aru Consigliere
Grazia M. Bagella Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n.ro 207 del ruolo affari generali del contenzioso civile dell'anno 2022
promossa da
, con sede legale in Cabras, Piazza Parte_1
Eleonora d'Arborea, codice fiscale e partita IVA , in persona del liquidatore e legale P.IVA_1
rappresentante dott.ssa (codice fiscale ), rappresentata e Parte_2 CodiceFiscale_1
difesa, giusta procura speciale alle liti allegata al presente atto, conferita ai sensi dell'art. 83 c.p.c. e dell'art. 10 DPR 123/2001, dagli avv.ti Stefano Porcu (codice fiscale ), CodiceFiscale_2
Mauro Barberio (codice fiscale ) e Andrea Ledda (codice fiscale CodiceFiscale_3 [...]
), ed elettivamente domiciliata presso il loro Studio Legale in Cagliari nella Via C.F._4
Garibaldi n. 105
appellante
Pagina 1 CONTRO
, con sede legale in Nuoro, Via Straullu, n. 35, n. di iscrizione al Registro delle CP_1
Imprese di Nuoro, C.F. e P.IVA , REA n. NU-86492, in persona del suo legale P.IVA_2
rappresentante pro tempore, Ing. nato a [...] in data [...], C.F. CP_2
, nella qualità di Presidente del CdA, rappresentata e difesa dall'avv. C.F._5
Francesco Pisenti, C.F. , PEC: , C.F._6 Email_1
FAX: 070304382, giusta procura speciale alle liti per atto del 22/10/2021 a rogito del notaio
[...]
, repertorio n. 8625, raccolta n. 5984, elettivamente domiciliata presso il suo Persona_1
studio sito in Cagliari, via Ancona, 3
appellata
All'udienza del 24/05/2024 la causa è stata tenuta a decisione con l'assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Cagliari, contariis reiectis, in accoglimento dell'appello
proposto riformare integralmente la sentenza n. 578 pubblicata il 15.11.2021, del Tribunale
Ordinario di Oristano, Sezione Civile, nel procedimento R.G. n. 419/2017, e per l'effetto:
In via principale:
- Accertare e dichiarare la nullità della clausola del contratto 10.06.2010 inerente alla tipologia di
utenza “uso non domestico con impegno”, per violazione dell'art. 3, comma 1, lett. c) della Legge
10.10.1990 n. 287 e dell'art. 6 della Convenzione 22.02.2012 sottoscritta tra l'Autorità d'Ambito e
il Gestore del Servizio Idrico Integrato e, per l'effetto:
1. Accertare e dichiarare il diritto della , in persona Parte_1
del legale rappresentante in carica, all'applicazione della tariffa prevista per l'utenza
condominiale residenziale ovvero per l'utenza condominiale mista di cui al Regolamento del
Servizio Idrico Integrato (modificato dalla Deliberazione del Commissario dell'Autorità d'Ambito
Pagina 2 Territoriale Sardegna n. 18 del 31.03.2011 “Approvazione del Regolamento di Parte_3
attuazione dell'articolazione tariffaria e contestuale modifica del Regolamento del Servizio Idrico
Integrato”) ovvero a quella diversa che verrà accertata nel corso del presente giudizio, a decorrere
dalla sottoscrizione del contratto in data 10.06.2010, ovvero dalla diversa data che verrà accertata
all'esito del giudizio;
2. per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto dell'attrice alla restituzione della differenza tra
quanto corrisposto ad e quanto effettivamente dovuto sulla base della tariffa che CP_1
verrà ritenuta corretta all'esito del giudizio, con conseguente condanna di in CP_1
persona del legale rappresentante in carica, al pagamento delle relative somme;
In via subordinata:
1. Accertare e dichiarare l'avvenuta corresponsione da parte dell'attrice dell'integrazione della
cauzione in data 22.10.2013, per l'aumento dell'impegno di 10.000 mc, così da raggiungere
l'impegno annuo complessivo di 22.000 mc;
2. Per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto della , Parte_1
alla restituzione della differenza tra quanto corrisposto ad e quanto effettivamente CP_1
dovuto, tenuto conto della maggiorazione dell'impegno annuo complessivo di 22.000 mc a far data
dal versamento per l'integrazione della cauzione (22.10.2013), con conseguente condanna di
in persona del legale rappresentante in carica, al pagamento delle relative somme;
CP_1
Con ogni consequenziale statuizione in ordine alle spese di giudizio”.
Nell'interesse dell'appellata: Voglia la Corte Ecc.ma, in via principale: a) dichiarare
inammissibile e comunque rigettare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 348 bis c.p.c., in quanto
destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dalla Parte_1
, avverso la sentenza di prime cure n. 578/2021, pubblicata in data 15/11/2021, nel
[...]
procedimento R.G. 419/2017, Tribunale di Oristano, Dottor Antonio Angioi e, per l'effetto b)
confermare in ogni sua parte la sentenza di primo grado n. 578/2021, pubblicata in data
15/11/2021, nel procedimento R.G. 419/2017, Tribunale di Oristano Dottor Antonio Angioi;
Pagina 3 in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenga di dover riformare, anche
parzialmente, la sentenza di prime cure n. 578/2021, pubblicata in data 15/11/2021, nel
procedimento R.G. 419/2017, Tribunale di Oristano, Dottor Antonio Angioi, c) accertare
l'esistenza e l'ammontare del credito vantato da nei confronti dell'appellante per CP_1
la fornitura idrica eseguita in suo favore e, per l'effetto, d) condannare quest'ultimo al pagamento
del credito così determinato a favore di oltre interessi per ritardato pagamento ai CP_1
sensi del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
in ogni caso: e) condannare l'appellante alla refusione delle spese di lite, delle competenze
professionali e degli oneri di legge relativamente ad entrambi i gradi di giudizio.
Ragioni di fatto e di diritto
società costituita per l'esecuzione di opere di Parte_1
urbanizzazione in area di lottizzazione, conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Oristano,
gestore del servizio idrico integrato, per sentir dichiarare, in via principale la nullità CP_1
per abuso di posizione dominante o per contrasto con la convenzione di affidamento del servizio,
del contratto di fornitura inter partes del 10 giugno 2010, in relazione alla clausola ivi prevista sulla tariffa per uso non domestico, e il diritto all'applicazione della tariffa prevista per utenze condominiali residenziale o mista, a far data dalla sottoscrizione del contratto stesso, nonché il diritto alla restituzione della differenza corrisposta con la relativa condanna, ovvero, in via subordinata, il diritto all'aumento dell'impegno annuo fino a 22.000 mc, a far data dall'integrazione della cauzione versata ed alla restituzione della differenza indebitamente pagata, con la relativa condanna, lamentando esserle stati imposti la tipologia d'uso non domestico e l' impegno annuo di
12.000 mc, ed in seguito negati la diversa e corretta tariffa per uso domestico e/o l'aumento dell'impegno annuo fino alla misura richiesta.
Con sentenza n. 578/2021 il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettava la domanda proposta dall'attrice condannandola alla rifusione, in favore della convenuta, delle spese di lite,
liquidate complessivamente in Euro 8.342,10, già comprese le spese generali, oltre ad accessori di
Pagina 4 legge, ponendo definitivamente a carico della soccombente, altresì, le spese della consulenza tecnica d'ufficio.
I termini della vicenda, quali emergono dagli atti del primo grado di giudizio, sono i seguenti.
La era stata costituita dai lottizzanti per l'esecuzione Parte_1
delle opere di urbanizzazione previste dalla convenzione di lottizzazione, stipulata negli anni '80.
La società, tra le altre opere, aveva realizzato la rete idrica che gestiva, essendosi il Comune di
Cabras rifiutato di prenderla in consegna. A sua volta si era rifiutata di stipulare autonomi CP_1
contratti di utenza idrica con i singoli proprietari delle abitazioni, ed era stato così sottoscritto un solo contratto in data 10 giugno 2010, per un'unica fornitura concernente l'intera lottizzazione,
secondo la unilateralmente redatto ed in sostanza imposto, che Parte_1
comportava un'unica fatturazione in base alla tipologia d'uso non domestico con impegno, sebbene l'uso fosse domestico, per circa 350 immobili, nella quasi totalità a destinazione residenziale.
Altresì, l'impegno annuo previsto dal contratto, pari a 12.000 mc, era insufficiente a soddisfare il fabbisogno complessivo e determinava un'eccedenza che veniva fatturata con una aggravio dei costi insostenibile secondo la titolare dell'utenza.
La lamentava, dunque: Parte_1
ì. la violazione del Regolamento del Servizio Idrico Integrato come modificato dalla Deliberazione
del Commissario dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale della Sardegna n. 18 del 31.03.201,1
e l'erroneità della tariffa applicata (in particolare, il gestore aveva tenuto conto della natura giuridica dell'intestataria, anziché dei fruitori della fornitura, con conseguente nullità della clausola relativa alla tipologia d'uso, per violazione dell'art. 3, comma 1, lett. c), della L. n. 287 del 1990, in relazione all'abuso di posizione dominante derivante dall'arbitraria applicazione della tariffa imposta, e per violazione, altresì, dell'art. 6 della convenzione in data 22 febbraio 2012, regolante i rapporti tra l'autorità d'ambito ed il gestore, in relazione alla mancata garanzia della parità di trattamento del servizio tra gli utenti);
Pagina 5 ìì. di aver chiesto la diversa tariffa per uso domestico, in luogo di quella per uso industriale, senza ottenere riscontro, e di avere quindi integrato la cauzione per l'incremento fino a 22.000 mc, senza che l'impegno annuo venisse corrispondentemente variato, essendo stata richiesta una somma superiore.
nel costituirsi, contestava la ricostruzione dei fatti, deducendo, a sua volta, che CP_1
l'attivazione del servizio per la tipologia di uso non domestico, con impegno di 12.000 mc era avvenuta a seguito di libera indicazione della società richiedente, e chiarendo di non aver potuto stipulare autonomi contratti con i singoli fruitori, stante la natura non pubblica della rete idrica interna alla lottizzazione, con un unico contatore, posto al confine tra la condotta pubblica e la proprietà privata. Né, a dire del gestore, la società richiedente poteva beneficiare della tariffa per la fornitura ad uso domestico non residenziale, e men che meno di quella residenziale, in base al regolamento sulla tariffa per esser le utenze domestiche poste a servizio di immobili e non di impianti facenti capo a società, e non essendo, altresì, la società richiedente assimilabile ad un condominio cui applicare la tariffa per i condomini, bensì una società a responsabilità limitata.
Inoltre, gran parte degli immobili ad uso abitativo era costituito da case per vacanze, mentre alcuni di essi erano destinati ad uso commerciale. La convenuta evidenziava, peraltro, che anche a voler utilizzare la tariffa domestica per i non residenti, questa avrebbe dovuto riferirsi al consumo globale dell'unica utenza esistente, senza alcun risparmio e, anzi, con più aggravio del costo del servizio,
con conseguente carenza di interesse alla domanda. Con riguardo al mancato aumento dell'impegno annuo, la convenuta eccepiva di non aver provveduto nel senso richiesto, dopo il versamento del deposito cauzionale di Euro 20.888,98, in quanto inferiore al necessario importo complessivo di
Euro 24.231,67, in base al regolamento del servizio, come già chiarito all'utente, senza che fosse stata eseguita l'integrazione necessaria. Affermava, da ultimo, la corretta applicazione della tariffa evidenziando, altresì, la posteriorità della convenzione richiamata rispetto al contratto, nonché la mancanza di un suo carattere normativo.
La causa veniva istruita a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio e documenti.
Pagina 6 Il percorso motivazionale svolto dal Tribunale a sostegno della decisione assunta può essere riassunto come appresso.
Qualificate, anzitutto, le molteplici domande formulate -di nullità parziale del contratto, di accertamento della tariffa applicabile e del quantitativo pattuito - di accertamento negativo del preteso maggior credito a titolo di corrispettivo e di condanna della convenuta al pagamento a titolo di ripetizione di indebito, il Tribunale ha osservato:
- in linea generale, il contratto di fornitura d'acqua ha ad oggetto la prestazione continuativa, verso
il pagamento periodico di un corrispettivo, che prende il nome di tariffa, determinata nel suo
ammontare in base a criteri legali, del c.d. servizio idrico integrato, che comprende la distribuzione
dell'acqua, a usi civili e industriali, e la depurazione dei reflui, condotti in fognatura, ai sensi
dell'art. 154, comma 1, del D.Lgs. n. 152del 2006. Secondo la ricostruzione concorde della dottrina
e della giurisprudenza, come per ogni altro contratto di utenza pubblica, il rapporto di utenza
idrica, che si instaura tra gestore ed utente, non trova la sua fonte in un atto autoritativo, bensì nel
contratto di utenza (cfr. Corte cost. n. 335del 2008), stipulato in regime di pubblico servizio,
inquadrabile nello schema del contratto tipico di somministrazione di cui agli artt. 1559 ss. cod.
civ.;
- tali contratti sono disciplinati in maniera uniforme, anche in deroga alle disposizioni codicistiche,
dal regolamento e dalla carta del servizio idrico integrato;
- per il territorio della Sardegna, l'Autorità d'Ambito (oggi Ente di Governo dell'Ambito della
Sardegna), dopo aver affidato il servizio in via esclusiva ad società interamente CP_1
partecipata dagli enti locali e dalla Regione ricadenti nel suo ambito territoriale, designata come
gestore unico con delibera n. 25 del 29dicembre 2004, [aveva] approvato il regolamento del
servizio con delibera n. 8 del 12 marzo 2007e la carta del servizio con delibera n. 2 del 10 gennaio
2007(così Trib. Oristano 12 gennaio 2019, sul fondamento del rapporto di utenza per il servizio
idrico integrato nel territorio regionale);
Pagina 7 - nei rapporti di utenza, la fonte del principio di uguaglianza formale, costituente limite all'autonomia privata, è l'art. 2597cod. civ., per il caso di esercizio di un'impresa in condizione di
monopolio legale diritto (tra cui si annovera la concessione di pubblici beni o servizi, qualora si
eserciti un'impresa riservata, con esclusione della concorrenza per ragioni di interesse generale);
- il requisito della parità di trattamento è soddisfatto suddividendo i richiedenti in categorie di utenti
omogenee, secondo le condizioni disciplinate direttamente dalla legge o dal provvedimento
concessorio, ovvero, in subordine, predisposte dal monopolista in termini generali, anche mediante
moduli o formulari, al fine di regolamentare in maniera uniforme i rapporti di utenza, ed è
necessario, perciò, che la richiesta di ciascun utente sia conforme alle condizioni offerte, imposte
dalle esigenze di programmazione ed economicità che caratterizzano la posizione del monopolista
stesso (cfr. Cass. n. 11918 del 2002; conf. n. 26354 del 2013);
- nel caso in esame non trovavano invece applicazione, come parametri per la verifica della validità
delle condizioni generali, le altre fonti richiamate dalla società utente. Segnatamente: non si applica
l'art. 3, comma 1, lett. c), della L. n. 287 del 1990, in quanto si tratta di una disposizione legislativa
che impedisce di applicare nei rapporti con i contraenti condizioni diverse per prestazioni
equivalenti, al fine di evitare ingiustificati svantaggi nella concorrenza, sul presupposto che
un'impresa abbia una posizione dominante all'interno del mercato, e non una posizione di
monopolio legale, nel qual caso, ai sensi dell'art. 8, comma 2, la disciplina sulla concorrenza non
può trovare applicazione;
- nella specie neppure si applica l'art. 6, comma 6, lett. f), della convenzione regolante i rapporti tra l'ex Autorità d'Ambito ed il gestore del servizio idrico integrato, approvata con delibera n. 9 del 22
febbraio 2012, in quanto si tratta di una disposizione, intesa a garantire la parità di trattamento
nell'erogazione del servizio, tra le diverse aree geografiche di utenza e le diverse categorie di
utenti, contenuta in una convenzione di diritto pubblico, per la disciplina delle condizioni di
affidamento di un servizio pubblico, non solo successiva alla stipula del contratto impugnato, ma
Pagina 8 priva di efficacia normativa, come tale inidonea ad attribuire diritti ai terzi, ai quali la parità di
trattamento deriva direttamente dalla legge;
-il rapporto di utenza dedotto in giudizio, costituito con contratto del 10 giugno 2010, riguardava la fornitura idrica intestata alla con sede in Cabras, piazza Eleonora s. n., Parte_1
identificata col numero di utenza e ubicata in Cabras, località La società, P.IVA_3 Parte_1
ormai in liquidazione, era stata a suo tempo costituita per la lottizzazione in detta località balneare,
dove attualmente insistono poco più di 350 unità immobiliari, per la quasi totalità ad uso abitativo
(per lo più case per vacanze, e due ad uso commerciale (un market e un bar). L'acqua viene tuttora
fornita dalla concessionaria del servizio pubblico fino al serbatoio di accumulo gestito dalla
società di lottizzazione, per esser da quest'ultima internamente distribuita, ed il contatore ancora si
trova dove è stato collocato, a far data dal 21 agosto 2010, vale a dire al confine tra la condotta
pubblica e quella privata, a monte del serbatoio;
- il aveva opposto un rifiuto alla richiesta di ricevere in consegna le opere di Controparte_3
urbanizzazione, inclusa la rete idrica interna all'area lottizzata, e, nel decidere sulla controversia che ne era scaturita, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, con sentenza n.
563/2019, pur dichiarando l'obbligo dell'amministrazione comunale di prendere in carico le opere
di urbanizzazione primaria, aveva escluso proprio quelle concernenti gli impianti fognari, non
essendo le condotte ricadenti per intero su aree pubbliche o aree di cessione, trovandosi alcune in
aree private, persistendo, conseguentemente, un impedimento alla gestione in forma pubblica di
quello che costituisce il servizio idrico integrato;
-per quanto di rilievo, restava il fatto che ad impedire il definitivo passaggio al sistema pubblico,
anche per la sola adduzione, era la mancata consegna dell'impianto, in favore dell'amministrazione comunale e da parte di essa in favore del gestore unico, al quale il servizio è affidato nel territorio regionale;
- con riguardo al sistema tariffario doveva precisarsi che: Secondo le disposizioni regolamentari, le
tipologie di utenza che vengono in rilievo sono le seguenti: “utenza domestica”, se distribuisce
Pagina 9 acqua destinata ad uso alimentare, a servizi igienici ed altri impieghi di acqua potabile all'interno
di un'abitazione, collegata ad un unico misuratore, con ulteriore suddivisione in “utenza domestica
residente”, se destinata ad un'unità immobiliare costituente abitazione principale dell'utente, e in
“utenza domestica non residente”, nel caso inverso;
“utenza condominiale”, se distribuisce acqua
destinata a più unità immobiliari tutte ad uso abitativo, con stipula di un unico contratto di
fornitura e riparto a cura dell'amministratore del condominio;
“utenza condominiale mista”, se
distribuisce acqua destinata a più unità immobiliari ad uso abitativo o commerciale, sempre con un
rapporto unico;
“utenza non domestica”, se distribuisce acqua per usi diversi da quello domestico.
Quest'ultima utenza, come disposto, riguarda gli usi commerciali, industriali, artigianali o turistici
in genere e l'acqua ad essi destinata può essere utilizzata senza o con “quantitativo contrattuale
impegnato”, secondo che siano convenuti o meno volumi d'acqua predefiniti, nel qual caso fino al
quantitativo annuo garantito, pari o superiore a 600 mc, è applicata la tariffa di base, mentre i
volumi misurati oltre il limite d'impegno sono sottoposti alla tariffa di eccedenza. Il contratto di
utenza non domestica, infine, può essere “stagionale”, se destinata a un periodo limitato dell'anno,
o “semistagionale”, se destinata all'intero anno ma con consumi differenziati nelle diverse stagioni
(v. doc. n. 12, in fasc. att.; doc. n. 9, in fasc. conv.).
- Nel caso in esame, il modulo per l'erogazione del servizio idrico integrato sottoscritto il 10
giugno 2010, da parte del liquidatore della società, recava chiara indicazione, con un segno apposto
a mano sulla corrispondente casella, del prescelto “uso non domestico con impegno”, fissato nella
misura annuale di 12.000 mc, limitatamente al servizio di distribuzione dell'acqua, esclusi i servizi
di fognatura e di depurazione (v. doc. n. 3, in fasc. att.; doc. n. 5, in fasc. conv.).
- Tale inquadramento era conforme alle categorie tipizzate dal regolamento sull'articolazione tariffaria così da non violare la parità di trattamento tra gli utenti del servizio idrico integrato.
Difatti: ì. il soggetto giuridico richiedente l'allaccio era una “società a responsabilità limitata”, e non un condominio, (senza che si potesse far prevalere una sostanza diversa dalla forma); ìì. Come
eccepito dalla convenuta, l'oggetto sociale non era il mero godimento delle abitazioni, durante la
Pagina 10 stagione estiva, né la prestazione di servizi ai proprietari delle singole unità immobiliari, comprese
quelle sfruttate per attività turistiche, ma la “realizzazione […] della lottizzazione”, con
“ripartizione dei costi gradualmente richiesti”, per le “opere di urbanizzazione primarie ed
eventualmente secondarie”. Ad impedire in radice il cambio di destinazione d'uso, perciò, non è
tanto il carattere non principale della maggior parte delle abitazioni, essendo tale carattere
compatibile con l'uso domestico, secondo la tariffa specifica per i non residenti (si noti che gli
aggettivi domestico e residenziale non sono sinonimi), quanto la destinazione dell'acqua fornita
alle molteplici esigenze di una intera ed ampia area di lottizzazione, per usi connessi a quello scopo
di trasformazione del territorio, per un nuovo insediamento, perseguito dalla società richiedente e
non ancora del tutto raggiunto, non riducibile al mero consumo di acqua potabile nell'ambito della
proprietà individuale (era pacifico che l'acqua, fornita con un'unica condotta, veniva utilizzata in maniera promiscua anche per usi incompatibili con quello domestico e perfino con quello non domestico, quali servizio antincendio ed alla cura degli spazi comuni destinati a verde pubblico).
- Per altro verso, non era neppure vero che la tariffa applicata fosse concretamente svantaggiosa, a confronto con quella che si chiedevano di applicare, in sostituzione della clausola impugnata. Nel
modulo di allaccio non era stata indicata, con la richiesta dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la esistenza di un condominio ed il numero di unità immobiliari che sarebbero state servite dalla fornitura, restando sconosciuto al gestore il preciso numero dei fruitori.
- Accertata la particolarità della fornitura idrica in esame, e la sua non equiparabilità all'utenza condominiale per esser destinata ad una lottizzazione con opere di urbanizzazione in itinere e per
esser riservato alla società richiedente un trattamento in concreto non discriminatorio e adeguato
alle sue specifiche esigenze di consumo, doveva dunque ritenersi ragionevole la mancata sottoposizione del rapporto alla tariffa prevista per la tipologia d'uso domestico, sia pure in forma non residenziale, anziché alla tariffa per uso non domestico, e valida la relativa clausola contrattuale;
Pagina 11 - quanto alla questione subordinata, relativa all'innalzamento del quantitativo annuo impegnato,
premesso che il Regolamento del servizio idrico integrato prevedeva per ogni utenza, tra le altre condizioni generali di contratto, l'obbligatorietà del versamento del deposito cauzionale,
disciplinato dall'art. B.12, configurante una forma di garanzia dell'adempimento delle obbligazioni dell'utente verso il gestore, prestata con la dazione di una somma, doveva ritenersi che, secondo il
Regolamento il versamento integrale del deposito cauzionale costituisce condizione necessaria per
l'attivazione del servizio su nuove linee, essendo richiesto espressamente, nella tabella allegata, il
versamento anticipato della somma dovuta, secondo criteri predeterminati, all'atto della
sottoscrizione del contratto;
-nella specie, il deposito cauzionale era stato originariamente versato per l'importo di Euro
10.875,48, a titolo di anticipazione per un quantitativo annuo di 12.000 mc, con bonifico in data 17
giugno 2010, poco dopo la stipula, anche se prima dell'inizio del servizio. L'importo era risultato errato per eccesso: infatti, al momento della richiesta di allaccio, i volumi impegnati per due trimestri erano “determinabili in 6.000 mc e la tariffa di base era stabilita in 1,6478E uro/mc, per
l'anno 2010. Ne consegue che l'importo esatto era di Euro 9.886,80, mentre non doveva applicarsi
l'IVA, con aliquota al 10%, per giungere all'importo poi versato, di Euro 10.875,48 (v. doc. n. 4, in
fasc. att.; doc. n. 7, in fasc. conv.). Il deposito cauzionale, in base a quello che risulta dalla ricevuta
di bonifico del 24 ottobre 2013, data di valuta, è stato successivamente integrato mediante
versamento della somma aggiuntiva di Euro 10.013,50, per il totale versato di Euro 20.888,98, con
causale riferita all'aumento di impegno per un ulteriore quantitativo annuo di 10.000 mc, fino a
concorrenza di 22.000 mc. Tale importo non era tuttavia corretto essendo errato per difetto: infatti,
al momento della richiesta di aumento, i volumi impegnati per due trimestri, cioè per un semestre,
erano determinabili in 11.000 mc e la tariffa di base era stabilita in 2,0027 Euro/mc, per l'anno
2013. Ne consegue che l'importo esatto era di Euro 22.029,70, con una modesta differenza di
appena Euro 1.140,72, finora inspiegabilmente mai versata (v.doc. n. 8, in fasc. att.);
Pagina 12 - ebbene, tale differenza non consentiva di accedere al superiore limite di consumo e di adeguare la entità del servizio, dal punto di vista dell'impegno annuo, alle esigenze obiettive dell'attrice. Né
risultava che in occasione del versamento della somma ulteriore (ma non sufficiente) l'utente avesse avanzato tempestivamente alcuna richiesta scritta per la modifica del contratto. Il liquidatore della società si era limitato, difatti, a specificare una diversa soglia nella causale dell'ordine di bonifico impartito alla banca, senza osservare il requisito di forma convenzionale, con la conseguenza che la prima richiesta era individuabile solamente nella domanda giudiziale proposta;
- alla luce degli argomenti svolti risultavano superflui gli accertamenti peritali, poiché
presupponenti l'ipotetica applicabilità al rapporto controverso di condizioni economiche difformi da quelle sue proprie, così come accertate, dovendosi, piuttosto, e in definitiva concludere per l'assenza dei presupposti per la variazione del regime tariffario applicabile al rapporto, in
relazione tanto alla categoria contrattuale dell'utenza quanto al quantitativo annuale del consumo,
nonché dei presupposti per la consequenziale ripetizione dell'indebito, in relazione alla causa di
giustificazione, in effetti esistente, del pagamento degli importi riconosciuti a titolo di corrispettivo,
in conformità di quanto fatturato anno per anno nel corso del rapporto.
***
ha proposto appello avverso la sentenza censurandone le parti riguardanti: Parte_1
1. La non applicabilità al caso di specie dell'art. 3, comma 1 lett. c), della Legge 10.10.1990 n.
287 ai sensi del quale: “È vietato l'abuso da parte di una o più imprese di una posizione dominante
all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, ed inoltre è vietato: … applicare nei
rapporti commerciali con altri contraenti condizioni oggettivamente diverse per prestazioni
equivalenti, così da determinare per essi ingiustificati svantaggi nella concorrenza;
…” e dell'art. 6
(“Responsabilità del Gestore”) comma 6, della Convenzione 22.02.2012 regolante i rapporti tra l'Autorità d'Ambito della Regione Sardegna e il Gestore del Servizio Idrico Integrato, che recita:
“Nell'espletamento dei servizi affidati, il Gestore è obbligato comunque a rispettare gli standard
minimi di qualità precisati nel Piano d'Ambito, ed in particolare: … f) a garantire la parità di
Pagina 13 trattamento del servizio erogato, sia fra le diverse aree geografiche di utenza, anche quando le
stesse non siano agevolmente raggiungibili, sia fra le diverse categorie o fasce di utenti”. Ha
esposto l'appellante che a causa del rifiuto opposto dal essa società, in data Controparte_3
10.06.2010, aveva dovuto sottoscrivere un contratto per un'unica fornitura idrica per l'intera lottizzazione (doc. 3), redatto unilateralmente da e con il quale veniva imposta la tipologia CP_1
di uso non domestico con impegno, così qualificando, di fatto, la fornitura come fosse riferita a utenze aventi tipologia industriale / commerciale / artigianale, sebbene si trattasse, come emerso in corso di causa, di unità immobiliari a uso abitativo. Era difatti risultato, dall'istruttoria (anche in sede di CTU), che la lottizzazione era costituita da 350 immobili aventi tutti (fatta eccezione per un minimarket e per un bar) destinazione d'uso residenziale. In conseguenza della “imposizione” della tariffa per la tipologia d'uso non domestico con impegno, i proprietari si erano trovati così costretti a sostenere costi elevatissimi per il consumo, come se gestissero tutti attività commerciali o industriali. A riscontro dell'abuso ascritto al gestore l'appellante ha altresì osservato che la stessa
fin dalla sottoscrizione del contratto, aveva annotato (in calce allo stesso) la necessità di CP_1
rivedere la tipologia contrattuale (che, evidentemente, avrebbe dovuto avere natura meramente
provvisoria), proprio in ragione del carattere “residenziale” della quasi totalità delle abitazioni.
2. La ritenuta non vantaggiosità della tariffa di cui era chiesta l'applicazione: la conclusione cui era pervenuto il primo giudice era smentita dall'esito della c.t.u., che anche considerando l'utenza come unica nel suo complesso (e, quindi, senza effettuare la scissione dei volumi fra le singole unità immobiliari), aveva accertato una situazione debitoria in capo al gestore.
In particolare, in risposta ai chiarimenti richiesti dal Tribunale con provvedimento del 23.01.2020,
l'Ausiliario aveva accertato un importo totale dovuto di € 368.201,60 residuando, anche in questa seconda ipotesi, un credito in favore della società pari a € 81.066,50.
3. La ritenuta conformità delle previsioni contrattuali alle categorie tipizzate dal regolamento
sull'articolazione tariffaria con asserita non violazione del principio di parità di trattamento tra gli utenti del servizio idrico integrato, ravvisata nella “scelta manifestata dall'utente, per adesione alle
Pagina 14 condizioni generalmente offerte, sul modello predisposto dall'altro contraente,” la quale sarebbe lungi dal risultare una imposizione.
Il Tribunale del tutto erroneamente non avrebbe considerato che la aveva Parte_1
dovuto sottoscrivere un contratto per un'unica fornitura idrica per l'intera lottizzazione, predisposto e redatto unilateralmente da e, pertanto, sostanzialmente imposto, venendo esclusa CP_1
qualsiasi soluzione alternativa alla tariffa applicata. In pratica avrebbe imposto: un'unica CP_1
fornitura idrica per l'intera lottizzazione e una tipologia uso non domestico con impegno,
qualificando, di fatto, la fornitura come fosse riferita a utenze aventi tipologia industriale /
commerciale / artigianale con ciò, violando l'art. 2597 c.c.
Ha anche a tal proposito ribadito, l'appellante, che in sede di sottoscrizione, avesse CP_1
annotato (in calce al contratto) proprio la necessità di rivedere, in seguito, la tipologia contrattuale
(che considerava, evidentemente, meramente provvisoria). Modifica che, invece, non era mai stata apportata, continuando a restare trattate, delle unità abitative, alla stregua di esercizi commerciali.
4. La mancata considerazione, da parte del Tribunale, dello stato di fatto dei luoghi quali
risultanti anche all'esito della c.t.u., così da ritenere che il soggetto giuridico che chiedeva l'allaccio fosse una società a responsabilità limitata, e non un . A parere del CTU, CP_4
viceversa, doveva ritenersi “corretto il calcolo relativo alla tariffa per uso domestico non residente,
sul presupposto ipotetico dell'equiparazione dell'utente a un condominio, con riguardo alla
suddivisione dei consumi interni fra le unità immobiliari, infatti, il villaggio FU può Pt_1
essere assimilato a un condominio orizzontale: il complesso di unità abitative è infatti sviluppato in
orizzontale con la tipologia edilizia più ricorrente costituita da case a schiera, con contatore
master o generale posizionato a monte della fornitura che registra i consumi complessivi.” Il CTU
aveva chiarito: “Il calcolo si basa sul principio che i consumi debbano essere ripartiti in misura
equa e proporzionale a seconda delle fasce tariffarie per ogni singola utenza servita”.
Sarebbe del tutto incomprensibile, dunque, la scelta del giudice di fondarsi sul dato meramente formale, essendo al contrario, irrilevante, ai fini della corretta tariffa da applicare, la veste
Pagina 15 giuridica del contraente (società a responsabilità limitata) posto che l'unico parametro di riferimento avrebbe dovuto essere il servizio di fornitura richiesto e la reale tipologia del fruitore.
5. La conseguente, mancata considerazione dei criteri di calcolo assunti dal C.T.U., da
ritenere viceversa corretti ed esatti quanto alle risultanze. Ha ricordato l'appellante che: con ordinanza 5.04.2018 sono stati posti i seguenti quesiti: “- determini, letti gli atti ed esaminati i
documenti, in relazione alla fornitura idrica in contestazione, dopo aver estratto dalle fatture i
quantitativi d'acqua consumati, che sono incontestati, il preciso ammontare dei corrispettivi,
commisurati alla tariffa del servizio idrico integrato applicabile alla tipologia d'uso domestico non
residente, tenuto conto della successione di delibere tariffarie nel tempo, per ciascuna mensilità,
dalla conclusione del contratto di somministrazione (10 giugno 2010) alla introduzione del
presente giudizio (16 marzo 2017), da riportarsi in prospetti, per quanto possibile, conformi allo
schema di fatturazione, con successivo accertamento della eventuale differenza, in positivo o in
negativo, fra quanto dovuto al gestore e quanto complessivamente corrisposto dall'utente; -
determini, altresì, in modo separato, fermi i quantitativi, il preciso ammontare dei corrispettivi,
commisurati alla tariffa del servizio idrico integrato applicabile alla tipologia d'uso non domestico,
sebbene con impegno annuo superiore, secondo la richiesta avanzata (22.000 mc), anziché secondo
il limite applicato (12.000 mc), nel periodo considerato, da riportarsi in prospetti, per quanto
possibile, conformi allo schema di fatturazione, con successivo accertamento, anche in questo caso,
della eventuale differenza, in positivo o in negativo, fra quanto dovuto al gestore e quanto
complessivamente corrisposto dall'utente”. A tali quesiti il CTU aveva risposto come fosse:
“corretto il calcolo relativo alla tariffa per uso domestico non residente, sul presupposto ipotetico
dell'equiparazione dell'utente a un condominio, con riguardo alla suddivisione dei consumi interni
fra le unità immobiliari, infatti, il villaggio FU può essere assimilato a un condominio Pt_1
orizzontale: il complesso di unità abitative è infatti sviluppato in orizzontale con la tipologia
edilizia più ricorrente costituita da case a schiera, con contatore master o generale posizionato a
monte della fornitura che registra i consumi complessivi. Il calcolo si basa sul principio che i
Pagina 16 consumi debbano essere ripartiti in misura equa e proporzionale a seconda delle fasce tariffarie
per ogni singola utenza servita.”. Nella simulazione presentata per l'utenza in causa, la fascia tariffaria era stata considerata, come previsto per i condominii, per “n” unità abitative servite. In
base al calcolo, l'importo effettivamente dovuto al gestore sarebbe stato di € 367.981,07 (relazione
CTU del 26.07.2019 – pag. 13) risultando addirittura creditrice di € 81.287,03 nei Parte_1
confronti della convenuta. Peraltro, anche considerando l'utenza come unica nel suo complesso si perveniva all'importo di euro € 368.201,60 come chiarito dal C.T.U. Né il giudice aveva considerato le risposte al secondo quesito -calcolo in base alla “tariffa per uso non domestico con impegno annuo di 22.000 mc” (rispetto al limite applicato di 12.000 mc)- attraverso il quale il
C.T.U. era pervenuto al risultato di € 488.369,91 (e non di € 577.425,05, importo, invece, fatturato da , sussistendo, al più un debito, in capo alla , di € 39.101,81. CP_1 Parte_1
***
L'appello, formulato ai limiti della sua ammissibilità, poiché le censure tendono, nel loro complesso, a reiterare posizioni e tesi già assunte nel primo grado senza sviluppare una effettiva critica ai dettagliati motivi che fondano il rigetto delle domande, non può trovare accoglimento.
Occorre muovere dall'indiscutibile dato di fatto, per cui, non sussistendo alcun corrispondente obbligo in capo al non può la dolersi -tanto più nei Controparte_3 Parte_1
confronti del gestore- della mancata presa in carico da parte del suddetto ente, dell'impianto fognario della lottizzazione, rimasto, pertanto, di sua proprietà.
Ciò posto va subito osservato che la prima censura è agevolmente superata dagli argomenti svolti nella sentenza di primo grado sul punto: il principio di uguaglianza nel regime di monopolio legale,
cui può essere assimilata la situazione del concessionario di pubblici beni o servizi, con esclusione della concorrenza per ragioni di interesse generale, è rispettato attraverso la individuazione di fasce di utenza aventi le medesime caratteristiche ed esigenze, rispetto alle quali è garantito identico trattamento così da potersi considerare rispettato l'obbligo per il contraente monopolista di applicare uniformemente le condizioni generali di utenza stabilite nel rispetto dell'obbligo previsto
Pagina 17 dall'art. 2597 cod. civ. cui è tenuto. In linea con quanto chiarito dal primo giudice, invece, non trovano applicazione, come è logico che sia, le norme dettate onde “evitare ingiustificati svantaggi
nella concorrenza, sul presupposto che un'impresa abbia una posizione dominante all'interno del
mercato, e non una posizione di monopolio legale, nel qual caso, ai sensi dell'art. 8, comma 2, la
disciplina sulla concorrenza non può trovare applicazione”. Va poi evidenziato come nessuna specifica posizione ha assunto l'appellante circa il rilievo operato dal primo giudice per cui non sia applicabile, al rapporto di cui trattasi, la convenzione del 22/02/2012 tra l'Autorità d'Ambito e in ragione dell'anteriorità del contratto inter partes, risalente all'anno 2010, rispetto alla CP_1
convenzione medesima, peraltro non avente neppure carattere normativo, di cui non può pretendersi l'operatività retroattiva.
Gli ulteriori motivi di gravame sono sostanzialmente volti a confutare la ricorrenza, in concreto, dei presupposti per l'inquadramento della SI FU EI nella fascia di utenza individuata nel contratto inter partes, con le conseguenziali tariffe applicate, asseritamente imposta unilateralmente ed arbitrariamente dal gestore del servizio idrico.
Anche tali censure non superano gli specifici e puntuali argomenti posti a fondamento della decisione impugnata.
Non può, anzitutto, assimilarsi la società lottizzante, una società a responsabilità limitata, peraltro ormai in liquidazione, ad un condominio, per il fatto che la stessa sia proprietaria dell'impianto idrico e fognario fino al serbatoio di accumulo che riceve l'acqua dalla condotta pubblica (come ben chiarito dalla sentenza impugnata il contatore si trova a monte del serbatoio, nel punto di confine tra la condotta pubblica e quella privata) e che si occupi di distribuirla, conseguentemente, all'interno della lottizzazione stessa.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, poi, non è affatto indicativa della correttezza della tesi propugnata la circostanza per cui “… la stessa fin dalla sottoscrizione del CP_1
contratto, aveva annotato (in calce allo stesso) la necessità di rivedere la tipologia contrattuale
(che, evidentemente, avrebbe dovuto avere natura meramente provvisoria…”: è infatti evidente che
Pagina 18 il contratto stipulato fosse caratterizzato dalla provvisorietà, nell' attesa che si superassero gli ostacoli presenti al momento della sua stipulazione, segnatamente il carattere privato dell'impianto e la sua proprietà in capo alla società lottizzante ( e quindi che la relativa proprietà passasse in mano pubblica ed eventualmente si costituisse un condominio). Allo stato tali ostacoli non risultano superati non essendo stati trasferiti al comune di Cabras tutti gli impianti idrici e fognari
unitamente alle vie d'accesso fino ai singoli lotti di proprietà esclusiva, come correttamente rilevato dal primo giudicante.
Né è superfluo richiamare il rilievo svolto dall'appellata secondo cui : “… Conferendo l'acqua al
confine attraverso un unico contatore ed avendo un rapporto contrattuale solo con la società
odierna appellante, non è in alcun modo in grado di conoscere e di misurare il consumo CP_1
di acqua di ognuno dei circa 350 edifici. In ipotesi, non potrebbe nemmeno escludersi che il 99%
della risorsa idrica sia consumata da un unico immobile o, ancor prima, che essa venga utilizzata
in tale misura per attività comuni del villaggio o venga persa per perdite delle tubazioni. Pertanto,
anche laddove si fosse, per assurdo, ritenuta utilizzabile nel caso di specie la tariffa domestica,
questa non avrebbe potuto che essere applicata al consumo globale dell'unica utenza esistente,
quella della società ,…”. Parte_1
Con riguardo all'ulteriore doglianza sub 2, pur dovendosi precisare che la questione circa la vantaggiosità effettiva della tariffa per uso domestico (non residenti) nel caso di specie non è
dirimente, poiché non sussistono i presupposti per l'applicazione di tale tariffa, si condivide il ragionamento dell'appellata secondo cui, ove anche controparte giungesse a voler far attribuire ad
ogni proprietario la qualifica di utente, con conseguente applicazione per ciascuno di essi delle
diverse soglie di consumo, dovrebbe allora applicarsi a ognuno dei 350 utenti anche la “quota
fissa annua di accesso al servizio” (cfr. apposita voce nelle tariffe depositate in I grado), finendo così per realizzare costi addirittura superiori, come da dettagliati conteggi riportati in comparsa.
L'appellata ha approfondito i termini del metodo di calcolo adottato dal C.T.U. (la cui relazione non
è stata, appunto, presa in considerazione dal primo giudice), evidenziando l'errore in cui questi
Pagina 19 sarebbe incorso, consistito nell'aver spalmato i consumi tra i 353 “alloggi” asseritamente presenti nel villaggio e finendo così per applicare all'unico utente , Parte_1
come detto non assimilabile ad un condominio- la tariffa minima esistente, ovvero quella relativa ai consumi compresi tra 0 e 140 mc, in relazione all'intero volume annualmente consumato. Ancor
meno, allo stato, potrebbe applicarsi ai singoli proprietari (possibilità peraltro subordinata all'installazione di contatori autonomi per ciascun fruitore, non appena la rete idrica diverrà
pubblica, previa sua acquisizione da parte del o alla società titolare Controparte_3
dell'impianto, la tariffa domestico-residenti. Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, non risulta affatto dimostrato attraverso il citato all. 17 che la maggior parte degli utenti siano residenti all'interno della lottizzazione. L'allegato, difatti, contiene, complessivamente, 7 tra certificati e autocertificazioni di residenza (per lo più risalenti all'anno 2017), numero assolutamente risibile che conferma la destinazione di abitazione non principale delle singole proprietà. In proposito richiama copiosa giurisprudenza del distretto (esemplificativamente si riporta la sent. n. CP_1
195/2020 della Corte d'Appello di Cagliari, Sezione Distaccata di Sassari, pubblicata il 19.06.2020:
“Quanto all'applicazione della tariffa agevolata residenti è dirimente rilevare che gli attori
avevano omesso di indicare e provare le condizioni soggettive che consentivano di ottenerne
l'applicazione; in particolare il Condominio neppure produceva la autocertificazione di cui all'art.
1 dell'Allegato B del Regolamento SII completa dei dati richiesti, contenente i nominativi dei
singoli condomini presenti alla data del 1 gennaio 2006 e indicazioni circa il possesso della
residenza anagrafica nell'immobile per il quale chiede il servizio, la consistenza del nucleo
familiare e, anno per anno, le eventuali e successive variazioni al nucleo familiare, sicché deve
concludersi per l'inapplicabilità di tale tariffa per assenza di prova delle condizioni soggettive,
restando superflua una pronuncia in rito sulla eccepita novità della questione.”) ad ulteriore conferma della correttezza dei propri argomenti difensivi.
Pagina 20 Con la quinta censura l'appellante ha anche lamentato l'erroneo, mancato accoglimento della subordinata concernente il mancato innalzamento da parte di del quantitativo annuo CP_1
impegnato.
Anche in tal caso l'appellante non si è confrontata con le ragioni dettagliatamente esposte dal primo giudicante a fondamento della decisione, laddove, in particolare, ha spiegato come non fosse stato possibile passare alla fascia superiore di impegno non essendo stato integrato per intero il deposito cauzionale, non essendo mai stata versata finora, inspiegabilmente la modesta differenza riscontrata, aspetto che desta qualche perplessità anche in questa sede, considerato il gravame proposto sul punto, laddove l'ostacolo sarebbe agevolmente superabile con un onere a carico della società del tutto trascurabile.
Tutto quanto esposto, deve da ultimo evidenziarsi come la tariffa applicata non risulti dunque frutto di un'imposizione unilaterale del gestore, contrariamente a quanto diffusamente sostenuto nell'atto di appello. Tale tariffa, prescelta con un segno a penna apposto sulla relativa casella del modulo dal contraente (uso non domestico con impegno annuale entro 12.000 mc), è, piuttosto, conseguente alla ricorrenza di una serie di presupposti ed alla assenza di altri al momento della stipulazione, così
da doversi ricondurre l'utenza ad una specifica categoria tra quelle tipizzate. Individuazione,
questa, transitoria nell'attesa del superamento degli ostacoli che precludevano l'inquadramento entro una tipologia differente.
Segue il rigetto dell'appello.
Le spese processuali del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, ex art. 91 c.p.c.
(scaglione entro euro 52.000,00 analogamente al primo grado, parametro medio, esclusa fase di trattazione/istruttoria non tenutasi), vanno poste a carico della società appellante, in ragione della sua soccombenza.
Ricorrono altresì le condizioni per l'applicazione dell'art. 13, comma l quater del D.P.R. n. 115/2002
in capo all'appellante.
P.Q.M.
Pagina 21 La Corte, definitivamente decidendo, rigetta l'appello proposto avverso la sentenza n. 578/2021 del tribunale di Oristano;
condanna l'appellante in persona del legale rappresentante, alla rifusione in favore di CP_1
delle spese processuali del presente grado che liquida in € 6.946,00 per compensi, oltre spese forfettarie, spese esenti e accessori di legge;
dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma dell'art. 13, commi 1 bis e 1 quater, DPR n. 115/2002 come mod. dalla L.228/12.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 23 febbraio 2025
Il Presidente
Dott.ssa Maria Teresa Spanu
Il Consigliere Estensore
Dott. ssa Grazia M. Bagella
Pagina 22
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
sezione civile composta dai magistrati:
Maria Teresa Spanu Presidente
Donatella Aru Consigliere
Grazia M. Bagella Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n.ro 207 del ruolo affari generali del contenzioso civile dell'anno 2022
promossa da
, con sede legale in Cabras, Piazza Parte_1
Eleonora d'Arborea, codice fiscale e partita IVA , in persona del liquidatore e legale P.IVA_1
rappresentante dott.ssa (codice fiscale ), rappresentata e Parte_2 CodiceFiscale_1
difesa, giusta procura speciale alle liti allegata al presente atto, conferita ai sensi dell'art. 83 c.p.c. e dell'art. 10 DPR 123/2001, dagli avv.ti Stefano Porcu (codice fiscale ), CodiceFiscale_2
Mauro Barberio (codice fiscale ) e Andrea Ledda (codice fiscale CodiceFiscale_3 [...]
), ed elettivamente domiciliata presso il loro Studio Legale in Cagliari nella Via C.F._4
Garibaldi n. 105
appellante
Pagina 1 CONTRO
, con sede legale in Nuoro, Via Straullu, n. 35, n. di iscrizione al Registro delle CP_1
Imprese di Nuoro, C.F. e P.IVA , REA n. NU-86492, in persona del suo legale P.IVA_2
rappresentante pro tempore, Ing. nato a [...] in data [...], C.F. CP_2
, nella qualità di Presidente del CdA, rappresentata e difesa dall'avv. C.F._5
Francesco Pisenti, C.F. , PEC: , C.F._6 Email_1
FAX: 070304382, giusta procura speciale alle liti per atto del 22/10/2021 a rogito del notaio
[...]
, repertorio n. 8625, raccolta n. 5984, elettivamente domiciliata presso il suo Persona_1
studio sito in Cagliari, via Ancona, 3
appellata
All'udienza del 24/05/2024 la causa è stata tenuta a decisione con l'assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Cagliari, contariis reiectis, in accoglimento dell'appello
proposto riformare integralmente la sentenza n. 578 pubblicata il 15.11.2021, del Tribunale
Ordinario di Oristano, Sezione Civile, nel procedimento R.G. n. 419/2017, e per l'effetto:
In via principale:
- Accertare e dichiarare la nullità della clausola del contratto 10.06.2010 inerente alla tipologia di
utenza “uso non domestico con impegno”, per violazione dell'art. 3, comma 1, lett. c) della Legge
10.10.1990 n. 287 e dell'art. 6 della Convenzione 22.02.2012 sottoscritta tra l'Autorità d'Ambito e
il Gestore del Servizio Idrico Integrato e, per l'effetto:
1. Accertare e dichiarare il diritto della , in persona Parte_1
del legale rappresentante in carica, all'applicazione della tariffa prevista per l'utenza
condominiale residenziale ovvero per l'utenza condominiale mista di cui al Regolamento del
Servizio Idrico Integrato (modificato dalla Deliberazione del Commissario dell'Autorità d'Ambito
Pagina 2 Territoriale Sardegna n. 18 del 31.03.2011 “Approvazione del Regolamento di Parte_3
attuazione dell'articolazione tariffaria e contestuale modifica del Regolamento del Servizio Idrico
Integrato”) ovvero a quella diversa che verrà accertata nel corso del presente giudizio, a decorrere
dalla sottoscrizione del contratto in data 10.06.2010, ovvero dalla diversa data che verrà accertata
all'esito del giudizio;
2. per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto dell'attrice alla restituzione della differenza tra
quanto corrisposto ad e quanto effettivamente dovuto sulla base della tariffa che CP_1
verrà ritenuta corretta all'esito del giudizio, con conseguente condanna di in CP_1
persona del legale rappresentante in carica, al pagamento delle relative somme;
In via subordinata:
1. Accertare e dichiarare l'avvenuta corresponsione da parte dell'attrice dell'integrazione della
cauzione in data 22.10.2013, per l'aumento dell'impegno di 10.000 mc, così da raggiungere
l'impegno annuo complessivo di 22.000 mc;
2. Per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto della , Parte_1
alla restituzione della differenza tra quanto corrisposto ad e quanto effettivamente CP_1
dovuto, tenuto conto della maggiorazione dell'impegno annuo complessivo di 22.000 mc a far data
dal versamento per l'integrazione della cauzione (22.10.2013), con conseguente condanna di
in persona del legale rappresentante in carica, al pagamento delle relative somme;
CP_1
Con ogni consequenziale statuizione in ordine alle spese di giudizio”.
Nell'interesse dell'appellata: Voglia la Corte Ecc.ma, in via principale: a) dichiarare
inammissibile e comunque rigettare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 348 bis c.p.c., in quanto
destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dalla Parte_1
, avverso la sentenza di prime cure n. 578/2021, pubblicata in data 15/11/2021, nel
[...]
procedimento R.G. 419/2017, Tribunale di Oristano, Dottor Antonio Angioi e, per l'effetto b)
confermare in ogni sua parte la sentenza di primo grado n. 578/2021, pubblicata in data
15/11/2021, nel procedimento R.G. 419/2017, Tribunale di Oristano Dottor Antonio Angioi;
Pagina 3 in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenga di dover riformare, anche
parzialmente, la sentenza di prime cure n. 578/2021, pubblicata in data 15/11/2021, nel
procedimento R.G. 419/2017, Tribunale di Oristano, Dottor Antonio Angioi, c) accertare
l'esistenza e l'ammontare del credito vantato da nei confronti dell'appellante per CP_1
la fornitura idrica eseguita in suo favore e, per l'effetto, d) condannare quest'ultimo al pagamento
del credito così determinato a favore di oltre interessi per ritardato pagamento ai CP_1
sensi del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
in ogni caso: e) condannare l'appellante alla refusione delle spese di lite, delle competenze
professionali e degli oneri di legge relativamente ad entrambi i gradi di giudizio.
Ragioni di fatto e di diritto
società costituita per l'esecuzione di opere di Parte_1
urbanizzazione in area di lottizzazione, conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Oristano,
gestore del servizio idrico integrato, per sentir dichiarare, in via principale la nullità CP_1
per abuso di posizione dominante o per contrasto con la convenzione di affidamento del servizio,
del contratto di fornitura inter partes del 10 giugno 2010, in relazione alla clausola ivi prevista sulla tariffa per uso non domestico, e il diritto all'applicazione della tariffa prevista per utenze condominiali residenziale o mista, a far data dalla sottoscrizione del contratto stesso, nonché il diritto alla restituzione della differenza corrisposta con la relativa condanna, ovvero, in via subordinata, il diritto all'aumento dell'impegno annuo fino a 22.000 mc, a far data dall'integrazione della cauzione versata ed alla restituzione della differenza indebitamente pagata, con la relativa condanna, lamentando esserle stati imposti la tipologia d'uso non domestico e l' impegno annuo di
12.000 mc, ed in seguito negati la diversa e corretta tariffa per uso domestico e/o l'aumento dell'impegno annuo fino alla misura richiesta.
Con sentenza n. 578/2021 il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettava la domanda proposta dall'attrice condannandola alla rifusione, in favore della convenuta, delle spese di lite,
liquidate complessivamente in Euro 8.342,10, già comprese le spese generali, oltre ad accessori di
Pagina 4 legge, ponendo definitivamente a carico della soccombente, altresì, le spese della consulenza tecnica d'ufficio.
I termini della vicenda, quali emergono dagli atti del primo grado di giudizio, sono i seguenti.
La era stata costituita dai lottizzanti per l'esecuzione Parte_1
delle opere di urbanizzazione previste dalla convenzione di lottizzazione, stipulata negli anni '80.
La società, tra le altre opere, aveva realizzato la rete idrica che gestiva, essendosi il Comune di
Cabras rifiutato di prenderla in consegna. A sua volta si era rifiutata di stipulare autonomi CP_1
contratti di utenza idrica con i singoli proprietari delle abitazioni, ed era stato così sottoscritto un solo contratto in data 10 giugno 2010, per un'unica fornitura concernente l'intera lottizzazione,
secondo la unilateralmente redatto ed in sostanza imposto, che Parte_1
comportava un'unica fatturazione in base alla tipologia d'uso non domestico con impegno, sebbene l'uso fosse domestico, per circa 350 immobili, nella quasi totalità a destinazione residenziale.
Altresì, l'impegno annuo previsto dal contratto, pari a 12.000 mc, era insufficiente a soddisfare il fabbisogno complessivo e determinava un'eccedenza che veniva fatturata con una aggravio dei costi insostenibile secondo la titolare dell'utenza.
La lamentava, dunque: Parte_1
ì. la violazione del Regolamento del Servizio Idrico Integrato come modificato dalla Deliberazione
del Commissario dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale della Sardegna n. 18 del 31.03.201,1
e l'erroneità della tariffa applicata (in particolare, il gestore aveva tenuto conto della natura giuridica dell'intestataria, anziché dei fruitori della fornitura, con conseguente nullità della clausola relativa alla tipologia d'uso, per violazione dell'art. 3, comma 1, lett. c), della L. n. 287 del 1990, in relazione all'abuso di posizione dominante derivante dall'arbitraria applicazione della tariffa imposta, e per violazione, altresì, dell'art. 6 della convenzione in data 22 febbraio 2012, regolante i rapporti tra l'autorità d'ambito ed il gestore, in relazione alla mancata garanzia della parità di trattamento del servizio tra gli utenti);
Pagina 5 ìì. di aver chiesto la diversa tariffa per uso domestico, in luogo di quella per uso industriale, senza ottenere riscontro, e di avere quindi integrato la cauzione per l'incremento fino a 22.000 mc, senza che l'impegno annuo venisse corrispondentemente variato, essendo stata richiesta una somma superiore.
nel costituirsi, contestava la ricostruzione dei fatti, deducendo, a sua volta, che CP_1
l'attivazione del servizio per la tipologia di uso non domestico, con impegno di 12.000 mc era avvenuta a seguito di libera indicazione della società richiedente, e chiarendo di non aver potuto stipulare autonomi contratti con i singoli fruitori, stante la natura non pubblica della rete idrica interna alla lottizzazione, con un unico contatore, posto al confine tra la condotta pubblica e la proprietà privata. Né, a dire del gestore, la società richiedente poteva beneficiare della tariffa per la fornitura ad uso domestico non residenziale, e men che meno di quella residenziale, in base al regolamento sulla tariffa per esser le utenze domestiche poste a servizio di immobili e non di impianti facenti capo a società, e non essendo, altresì, la società richiedente assimilabile ad un condominio cui applicare la tariffa per i condomini, bensì una società a responsabilità limitata.
Inoltre, gran parte degli immobili ad uso abitativo era costituito da case per vacanze, mentre alcuni di essi erano destinati ad uso commerciale. La convenuta evidenziava, peraltro, che anche a voler utilizzare la tariffa domestica per i non residenti, questa avrebbe dovuto riferirsi al consumo globale dell'unica utenza esistente, senza alcun risparmio e, anzi, con più aggravio del costo del servizio,
con conseguente carenza di interesse alla domanda. Con riguardo al mancato aumento dell'impegno annuo, la convenuta eccepiva di non aver provveduto nel senso richiesto, dopo il versamento del deposito cauzionale di Euro 20.888,98, in quanto inferiore al necessario importo complessivo di
Euro 24.231,67, in base al regolamento del servizio, come già chiarito all'utente, senza che fosse stata eseguita l'integrazione necessaria. Affermava, da ultimo, la corretta applicazione della tariffa evidenziando, altresì, la posteriorità della convenzione richiamata rispetto al contratto, nonché la mancanza di un suo carattere normativo.
La causa veniva istruita a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio e documenti.
Pagina 6 Il percorso motivazionale svolto dal Tribunale a sostegno della decisione assunta può essere riassunto come appresso.
Qualificate, anzitutto, le molteplici domande formulate -di nullità parziale del contratto, di accertamento della tariffa applicabile e del quantitativo pattuito - di accertamento negativo del preteso maggior credito a titolo di corrispettivo e di condanna della convenuta al pagamento a titolo di ripetizione di indebito, il Tribunale ha osservato:
- in linea generale, il contratto di fornitura d'acqua ha ad oggetto la prestazione continuativa, verso
il pagamento periodico di un corrispettivo, che prende il nome di tariffa, determinata nel suo
ammontare in base a criteri legali, del c.d. servizio idrico integrato, che comprende la distribuzione
dell'acqua, a usi civili e industriali, e la depurazione dei reflui, condotti in fognatura, ai sensi
dell'art. 154, comma 1, del D.Lgs. n. 152del 2006. Secondo la ricostruzione concorde della dottrina
e della giurisprudenza, come per ogni altro contratto di utenza pubblica, il rapporto di utenza
idrica, che si instaura tra gestore ed utente, non trova la sua fonte in un atto autoritativo, bensì nel
contratto di utenza (cfr. Corte cost. n. 335del 2008), stipulato in regime di pubblico servizio,
inquadrabile nello schema del contratto tipico di somministrazione di cui agli artt. 1559 ss. cod.
civ.;
- tali contratti sono disciplinati in maniera uniforme, anche in deroga alle disposizioni codicistiche,
dal regolamento e dalla carta del servizio idrico integrato;
- per il territorio della Sardegna, l'Autorità d'Ambito (oggi Ente di Governo dell'Ambito della
Sardegna), dopo aver affidato il servizio in via esclusiva ad società interamente CP_1
partecipata dagli enti locali e dalla Regione ricadenti nel suo ambito territoriale, designata come
gestore unico con delibera n. 25 del 29dicembre 2004, [aveva] approvato il regolamento del
servizio con delibera n. 8 del 12 marzo 2007e la carta del servizio con delibera n. 2 del 10 gennaio
2007(così Trib. Oristano 12 gennaio 2019, sul fondamento del rapporto di utenza per il servizio
idrico integrato nel territorio regionale);
Pagina 7 - nei rapporti di utenza, la fonte del principio di uguaglianza formale, costituente limite all'autonomia privata, è l'art. 2597cod. civ., per il caso di esercizio di un'impresa in condizione di
monopolio legale diritto (tra cui si annovera la concessione di pubblici beni o servizi, qualora si
eserciti un'impresa riservata, con esclusione della concorrenza per ragioni di interesse generale);
- il requisito della parità di trattamento è soddisfatto suddividendo i richiedenti in categorie di utenti
omogenee, secondo le condizioni disciplinate direttamente dalla legge o dal provvedimento
concessorio, ovvero, in subordine, predisposte dal monopolista in termini generali, anche mediante
moduli o formulari, al fine di regolamentare in maniera uniforme i rapporti di utenza, ed è
necessario, perciò, che la richiesta di ciascun utente sia conforme alle condizioni offerte, imposte
dalle esigenze di programmazione ed economicità che caratterizzano la posizione del monopolista
stesso (cfr. Cass. n. 11918 del 2002; conf. n. 26354 del 2013);
- nel caso in esame non trovavano invece applicazione, come parametri per la verifica della validità
delle condizioni generali, le altre fonti richiamate dalla società utente. Segnatamente: non si applica
l'art. 3, comma 1, lett. c), della L. n. 287 del 1990, in quanto si tratta di una disposizione legislativa
che impedisce di applicare nei rapporti con i contraenti condizioni diverse per prestazioni
equivalenti, al fine di evitare ingiustificati svantaggi nella concorrenza, sul presupposto che
un'impresa abbia una posizione dominante all'interno del mercato, e non una posizione di
monopolio legale, nel qual caso, ai sensi dell'art. 8, comma 2, la disciplina sulla concorrenza non
può trovare applicazione;
- nella specie neppure si applica l'art. 6, comma 6, lett. f), della convenzione regolante i rapporti tra l'ex Autorità d'Ambito ed il gestore del servizio idrico integrato, approvata con delibera n. 9 del 22
febbraio 2012, in quanto si tratta di una disposizione, intesa a garantire la parità di trattamento
nell'erogazione del servizio, tra le diverse aree geografiche di utenza e le diverse categorie di
utenti, contenuta in una convenzione di diritto pubblico, per la disciplina delle condizioni di
affidamento di un servizio pubblico, non solo successiva alla stipula del contratto impugnato, ma
Pagina 8 priva di efficacia normativa, come tale inidonea ad attribuire diritti ai terzi, ai quali la parità di
trattamento deriva direttamente dalla legge;
-il rapporto di utenza dedotto in giudizio, costituito con contratto del 10 giugno 2010, riguardava la fornitura idrica intestata alla con sede in Cabras, piazza Eleonora s. n., Parte_1
identificata col numero di utenza e ubicata in Cabras, località La società, P.IVA_3 Parte_1
ormai in liquidazione, era stata a suo tempo costituita per la lottizzazione in detta località balneare,
dove attualmente insistono poco più di 350 unità immobiliari, per la quasi totalità ad uso abitativo
(per lo più case per vacanze, e due ad uso commerciale (un market e un bar). L'acqua viene tuttora
fornita dalla concessionaria del servizio pubblico fino al serbatoio di accumulo gestito dalla
società di lottizzazione, per esser da quest'ultima internamente distribuita, ed il contatore ancora si
trova dove è stato collocato, a far data dal 21 agosto 2010, vale a dire al confine tra la condotta
pubblica e quella privata, a monte del serbatoio;
- il aveva opposto un rifiuto alla richiesta di ricevere in consegna le opere di Controparte_3
urbanizzazione, inclusa la rete idrica interna all'area lottizzata, e, nel decidere sulla controversia che ne era scaturita, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, con sentenza n.
563/2019, pur dichiarando l'obbligo dell'amministrazione comunale di prendere in carico le opere
di urbanizzazione primaria, aveva escluso proprio quelle concernenti gli impianti fognari, non
essendo le condotte ricadenti per intero su aree pubbliche o aree di cessione, trovandosi alcune in
aree private, persistendo, conseguentemente, un impedimento alla gestione in forma pubblica di
quello che costituisce il servizio idrico integrato;
-per quanto di rilievo, restava il fatto che ad impedire il definitivo passaggio al sistema pubblico,
anche per la sola adduzione, era la mancata consegna dell'impianto, in favore dell'amministrazione comunale e da parte di essa in favore del gestore unico, al quale il servizio è affidato nel territorio regionale;
- con riguardo al sistema tariffario doveva precisarsi che: Secondo le disposizioni regolamentari, le
tipologie di utenza che vengono in rilievo sono le seguenti: “utenza domestica”, se distribuisce
Pagina 9 acqua destinata ad uso alimentare, a servizi igienici ed altri impieghi di acqua potabile all'interno
di un'abitazione, collegata ad un unico misuratore, con ulteriore suddivisione in “utenza domestica
residente”, se destinata ad un'unità immobiliare costituente abitazione principale dell'utente, e in
“utenza domestica non residente”, nel caso inverso;
“utenza condominiale”, se distribuisce acqua
destinata a più unità immobiliari tutte ad uso abitativo, con stipula di un unico contratto di
fornitura e riparto a cura dell'amministratore del condominio;
“utenza condominiale mista”, se
distribuisce acqua destinata a più unità immobiliari ad uso abitativo o commerciale, sempre con un
rapporto unico;
“utenza non domestica”, se distribuisce acqua per usi diversi da quello domestico.
Quest'ultima utenza, come disposto, riguarda gli usi commerciali, industriali, artigianali o turistici
in genere e l'acqua ad essi destinata può essere utilizzata senza o con “quantitativo contrattuale
impegnato”, secondo che siano convenuti o meno volumi d'acqua predefiniti, nel qual caso fino al
quantitativo annuo garantito, pari o superiore a 600 mc, è applicata la tariffa di base, mentre i
volumi misurati oltre il limite d'impegno sono sottoposti alla tariffa di eccedenza. Il contratto di
utenza non domestica, infine, può essere “stagionale”, se destinata a un periodo limitato dell'anno,
o “semistagionale”, se destinata all'intero anno ma con consumi differenziati nelle diverse stagioni
(v. doc. n. 12, in fasc. att.; doc. n. 9, in fasc. conv.).
- Nel caso in esame, il modulo per l'erogazione del servizio idrico integrato sottoscritto il 10
giugno 2010, da parte del liquidatore della società, recava chiara indicazione, con un segno apposto
a mano sulla corrispondente casella, del prescelto “uso non domestico con impegno”, fissato nella
misura annuale di 12.000 mc, limitatamente al servizio di distribuzione dell'acqua, esclusi i servizi
di fognatura e di depurazione (v. doc. n. 3, in fasc. att.; doc. n. 5, in fasc. conv.).
- Tale inquadramento era conforme alle categorie tipizzate dal regolamento sull'articolazione tariffaria così da non violare la parità di trattamento tra gli utenti del servizio idrico integrato.
Difatti: ì. il soggetto giuridico richiedente l'allaccio era una “società a responsabilità limitata”, e non un condominio, (senza che si potesse far prevalere una sostanza diversa dalla forma); ìì. Come
eccepito dalla convenuta, l'oggetto sociale non era il mero godimento delle abitazioni, durante la
Pagina 10 stagione estiva, né la prestazione di servizi ai proprietari delle singole unità immobiliari, comprese
quelle sfruttate per attività turistiche, ma la “realizzazione […] della lottizzazione”, con
“ripartizione dei costi gradualmente richiesti”, per le “opere di urbanizzazione primarie ed
eventualmente secondarie”. Ad impedire in radice il cambio di destinazione d'uso, perciò, non è
tanto il carattere non principale della maggior parte delle abitazioni, essendo tale carattere
compatibile con l'uso domestico, secondo la tariffa specifica per i non residenti (si noti che gli
aggettivi domestico e residenziale non sono sinonimi), quanto la destinazione dell'acqua fornita
alle molteplici esigenze di una intera ed ampia area di lottizzazione, per usi connessi a quello scopo
di trasformazione del territorio, per un nuovo insediamento, perseguito dalla società richiedente e
non ancora del tutto raggiunto, non riducibile al mero consumo di acqua potabile nell'ambito della
proprietà individuale (era pacifico che l'acqua, fornita con un'unica condotta, veniva utilizzata in maniera promiscua anche per usi incompatibili con quello domestico e perfino con quello non domestico, quali servizio antincendio ed alla cura degli spazi comuni destinati a verde pubblico).
- Per altro verso, non era neppure vero che la tariffa applicata fosse concretamente svantaggiosa, a confronto con quella che si chiedevano di applicare, in sostituzione della clausola impugnata. Nel
modulo di allaccio non era stata indicata, con la richiesta dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la esistenza di un condominio ed il numero di unità immobiliari che sarebbero state servite dalla fornitura, restando sconosciuto al gestore il preciso numero dei fruitori.
- Accertata la particolarità della fornitura idrica in esame, e la sua non equiparabilità all'utenza condominiale per esser destinata ad una lottizzazione con opere di urbanizzazione in itinere e per
esser riservato alla società richiedente un trattamento in concreto non discriminatorio e adeguato
alle sue specifiche esigenze di consumo, doveva dunque ritenersi ragionevole la mancata sottoposizione del rapporto alla tariffa prevista per la tipologia d'uso domestico, sia pure in forma non residenziale, anziché alla tariffa per uso non domestico, e valida la relativa clausola contrattuale;
Pagina 11 - quanto alla questione subordinata, relativa all'innalzamento del quantitativo annuo impegnato,
premesso che il Regolamento del servizio idrico integrato prevedeva per ogni utenza, tra le altre condizioni generali di contratto, l'obbligatorietà del versamento del deposito cauzionale,
disciplinato dall'art. B.12, configurante una forma di garanzia dell'adempimento delle obbligazioni dell'utente verso il gestore, prestata con la dazione di una somma, doveva ritenersi che, secondo il
Regolamento il versamento integrale del deposito cauzionale costituisce condizione necessaria per
l'attivazione del servizio su nuove linee, essendo richiesto espressamente, nella tabella allegata, il
versamento anticipato della somma dovuta, secondo criteri predeterminati, all'atto della
sottoscrizione del contratto;
-nella specie, il deposito cauzionale era stato originariamente versato per l'importo di Euro
10.875,48, a titolo di anticipazione per un quantitativo annuo di 12.000 mc, con bonifico in data 17
giugno 2010, poco dopo la stipula, anche se prima dell'inizio del servizio. L'importo era risultato errato per eccesso: infatti, al momento della richiesta di allaccio, i volumi impegnati per due trimestri erano “determinabili in 6.000 mc e la tariffa di base era stabilita in 1,6478E uro/mc, per
l'anno 2010. Ne consegue che l'importo esatto era di Euro 9.886,80, mentre non doveva applicarsi
l'IVA, con aliquota al 10%, per giungere all'importo poi versato, di Euro 10.875,48 (v. doc. n. 4, in
fasc. att.; doc. n. 7, in fasc. conv.). Il deposito cauzionale, in base a quello che risulta dalla ricevuta
di bonifico del 24 ottobre 2013, data di valuta, è stato successivamente integrato mediante
versamento della somma aggiuntiva di Euro 10.013,50, per il totale versato di Euro 20.888,98, con
causale riferita all'aumento di impegno per un ulteriore quantitativo annuo di 10.000 mc, fino a
concorrenza di 22.000 mc. Tale importo non era tuttavia corretto essendo errato per difetto: infatti,
al momento della richiesta di aumento, i volumi impegnati per due trimestri, cioè per un semestre,
erano determinabili in 11.000 mc e la tariffa di base era stabilita in 2,0027 Euro/mc, per l'anno
2013. Ne consegue che l'importo esatto era di Euro 22.029,70, con una modesta differenza di
appena Euro 1.140,72, finora inspiegabilmente mai versata (v.doc. n. 8, in fasc. att.);
Pagina 12 - ebbene, tale differenza non consentiva di accedere al superiore limite di consumo e di adeguare la entità del servizio, dal punto di vista dell'impegno annuo, alle esigenze obiettive dell'attrice. Né
risultava che in occasione del versamento della somma ulteriore (ma non sufficiente) l'utente avesse avanzato tempestivamente alcuna richiesta scritta per la modifica del contratto. Il liquidatore della società si era limitato, difatti, a specificare una diversa soglia nella causale dell'ordine di bonifico impartito alla banca, senza osservare il requisito di forma convenzionale, con la conseguenza che la prima richiesta era individuabile solamente nella domanda giudiziale proposta;
- alla luce degli argomenti svolti risultavano superflui gli accertamenti peritali, poiché
presupponenti l'ipotetica applicabilità al rapporto controverso di condizioni economiche difformi da quelle sue proprie, così come accertate, dovendosi, piuttosto, e in definitiva concludere per l'assenza dei presupposti per la variazione del regime tariffario applicabile al rapporto, in
relazione tanto alla categoria contrattuale dell'utenza quanto al quantitativo annuale del consumo,
nonché dei presupposti per la consequenziale ripetizione dell'indebito, in relazione alla causa di
giustificazione, in effetti esistente, del pagamento degli importi riconosciuti a titolo di corrispettivo,
in conformità di quanto fatturato anno per anno nel corso del rapporto.
***
ha proposto appello avverso la sentenza censurandone le parti riguardanti: Parte_1
1. La non applicabilità al caso di specie dell'art. 3, comma 1 lett. c), della Legge 10.10.1990 n.
287 ai sensi del quale: “È vietato l'abuso da parte di una o più imprese di una posizione dominante
all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, ed inoltre è vietato: … applicare nei
rapporti commerciali con altri contraenti condizioni oggettivamente diverse per prestazioni
equivalenti, così da determinare per essi ingiustificati svantaggi nella concorrenza;
…” e dell'art. 6
(“Responsabilità del Gestore”) comma 6, della Convenzione 22.02.2012 regolante i rapporti tra l'Autorità d'Ambito della Regione Sardegna e il Gestore del Servizio Idrico Integrato, che recita:
“Nell'espletamento dei servizi affidati, il Gestore è obbligato comunque a rispettare gli standard
minimi di qualità precisati nel Piano d'Ambito, ed in particolare: … f) a garantire la parità di
Pagina 13 trattamento del servizio erogato, sia fra le diverse aree geografiche di utenza, anche quando le
stesse non siano agevolmente raggiungibili, sia fra le diverse categorie o fasce di utenti”. Ha
esposto l'appellante che a causa del rifiuto opposto dal essa società, in data Controparte_3
10.06.2010, aveva dovuto sottoscrivere un contratto per un'unica fornitura idrica per l'intera lottizzazione (doc. 3), redatto unilateralmente da e con il quale veniva imposta la tipologia CP_1
di uso non domestico con impegno, così qualificando, di fatto, la fornitura come fosse riferita a utenze aventi tipologia industriale / commerciale / artigianale, sebbene si trattasse, come emerso in corso di causa, di unità immobiliari a uso abitativo. Era difatti risultato, dall'istruttoria (anche in sede di CTU), che la lottizzazione era costituita da 350 immobili aventi tutti (fatta eccezione per un minimarket e per un bar) destinazione d'uso residenziale. In conseguenza della “imposizione” della tariffa per la tipologia d'uso non domestico con impegno, i proprietari si erano trovati così costretti a sostenere costi elevatissimi per il consumo, come se gestissero tutti attività commerciali o industriali. A riscontro dell'abuso ascritto al gestore l'appellante ha altresì osservato che la stessa
fin dalla sottoscrizione del contratto, aveva annotato (in calce allo stesso) la necessità di CP_1
rivedere la tipologia contrattuale (che, evidentemente, avrebbe dovuto avere natura meramente
provvisoria), proprio in ragione del carattere “residenziale” della quasi totalità delle abitazioni.
2. La ritenuta non vantaggiosità della tariffa di cui era chiesta l'applicazione: la conclusione cui era pervenuto il primo giudice era smentita dall'esito della c.t.u., che anche considerando l'utenza come unica nel suo complesso (e, quindi, senza effettuare la scissione dei volumi fra le singole unità immobiliari), aveva accertato una situazione debitoria in capo al gestore.
In particolare, in risposta ai chiarimenti richiesti dal Tribunale con provvedimento del 23.01.2020,
l'Ausiliario aveva accertato un importo totale dovuto di € 368.201,60 residuando, anche in questa seconda ipotesi, un credito in favore della società pari a € 81.066,50.
3. La ritenuta conformità delle previsioni contrattuali alle categorie tipizzate dal regolamento
sull'articolazione tariffaria con asserita non violazione del principio di parità di trattamento tra gli utenti del servizio idrico integrato, ravvisata nella “scelta manifestata dall'utente, per adesione alle
Pagina 14 condizioni generalmente offerte, sul modello predisposto dall'altro contraente,” la quale sarebbe lungi dal risultare una imposizione.
Il Tribunale del tutto erroneamente non avrebbe considerato che la aveva Parte_1
dovuto sottoscrivere un contratto per un'unica fornitura idrica per l'intera lottizzazione, predisposto e redatto unilateralmente da e, pertanto, sostanzialmente imposto, venendo esclusa CP_1
qualsiasi soluzione alternativa alla tariffa applicata. In pratica avrebbe imposto: un'unica CP_1
fornitura idrica per l'intera lottizzazione e una tipologia uso non domestico con impegno,
qualificando, di fatto, la fornitura come fosse riferita a utenze aventi tipologia industriale /
commerciale / artigianale con ciò, violando l'art. 2597 c.c.
Ha anche a tal proposito ribadito, l'appellante, che in sede di sottoscrizione, avesse CP_1
annotato (in calce al contratto) proprio la necessità di rivedere, in seguito, la tipologia contrattuale
(che considerava, evidentemente, meramente provvisoria). Modifica che, invece, non era mai stata apportata, continuando a restare trattate, delle unità abitative, alla stregua di esercizi commerciali.
4. La mancata considerazione, da parte del Tribunale, dello stato di fatto dei luoghi quali
risultanti anche all'esito della c.t.u., così da ritenere che il soggetto giuridico che chiedeva l'allaccio fosse una società a responsabilità limitata, e non un . A parere del CTU, CP_4
viceversa, doveva ritenersi “corretto il calcolo relativo alla tariffa per uso domestico non residente,
sul presupposto ipotetico dell'equiparazione dell'utente a un condominio, con riguardo alla
suddivisione dei consumi interni fra le unità immobiliari, infatti, il villaggio FU può Pt_1
essere assimilato a un condominio orizzontale: il complesso di unità abitative è infatti sviluppato in
orizzontale con la tipologia edilizia più ricorrente costituita da case a schiera, con contatore
master o generale posizionato a monte della fornitura che registra i consumi complessivi.” Il CTU
aveva chiarito: “Il calcolo si basa sul principio che i consumi debbano essere ripartiti in misura
equa e proporzionale a seconda delle fasce tariffarie per ogni singola utenza servita”.
Sarebbe del tutto incomprensibile, dunque, la scelta del giudice di fondarsi sul dato meramente formale, essendo al contrario, irrilevante, ai fini della corretta tariffa da applicare, la veste
Pagina 15 giuridica del contraente (società a responsabilità limitata) posto che l'unico parametro di riferimento avrebbe dovuto essere il servizio di fornitura richiesto e la reale tipologia del fruitore.
5. La conseguente, mancata considerazione dei criteri di calcolo assunti dal C.T.U., da
ritenere viceversa corretti ed esatti quanto alle risultanze. Ha ricordato l'appellante che: con ordinanza 5.04.2018 sono stati posti i seguenti quesiti: “- determini, letti gli atti ed esaminati i
documenti, in relazione alla fornitura idrica in contestazione, dopo aver estratto dalle fatture i
quantitativi d'acqua consumati, che sono incontestati, il preciso ammontare dei corrispettivi,
commisurati alla tariffa del servizio idrico integrato applicabile alla tipologia d'uso domestico non
residente, tenuto conto della successione di delibere tariffarie nel tempo, per ciascuna mensilità,
dalla conclusione del contratto di somministrazione (10 giugno 2010) alla introduzione del
presente giudizio (16 marzo 2017), da riportarsi in prospetti, per quanto possibile, conformi allo
schema di fatturazione, con successivo accertamento della eventuale differenza, in positivo o in
negativo, fra quanto dovuto al gestore e quanto complessivamente corrisposto dall'utente; -
determini, altresì, in modo separato, fermi i quantitativi, il preciso ammontare dei corrispettivi,
commisurati alla tariffa del servizio idrico integrato applicabile alla tipologia d'uso non domestico,
sebbene con impegno annuo superiore, secondo la richiesta avanzata (22.000 mc), anziché secondo
il limite applicato (12.000 mc), nel periodo considerato, da riportarsi in prospetti, per quanto
possibile, conformi allo schema di fatturazione, con successivo accertamento, anche in questo caso,
della eventuale differenza, in positivo o in negativo, fra quanto dovuto al gestore e quanto
complessivamente corrisposto dall'utente”. A tali quesiti il CTU aveva risposto come fosse:
“corretto il calcolo relativo alla tariffa per uso domestico non residente, sul presupposto ipotetico
dell'equiparazione dell'utente a un condominio, con riguardo alla suddivisione dei consumi interni
fra le unità immobiliari, infatti, il villaggio FU può essere assimilato a un condominio Pt_1
orizzontale: il complesso di unità abitative è infatti sviluppato in orizzontale con la tipologia
edilizia più ricorrente costituita da case a schiera, con contatore master o generale posizionato a
monte della fornitura che registra i consumi complessivi. Il calcolo si basa sul principio che i
Pagina 16 consumi debbano essere ripartiti in misura equa e proporzionale a seconda delle fasce tariffarie
per ogni singola utenza servita.”. Nella simulazione presentata per l'utenza in causa, la fascia tariffaria era stata considerata, come previsto per i condominii, per “n” unità abitative servite. In
base al calcolo, l'importo effettivamente dovuto al gestore sarebbe stato di € 367.981,07 (relazione
CTU del 26.07.2019 – pag. 13) risultando addirittura creditrice di € 81.287,03 nei Parte_1
confronti della convenuta. Peraltro, anche considerando l'utenza come unica nel suo complesso si perveniva all'importo di euro € 368.201,60 come chiarito dal C.T.U. Né il giudice aveva considerato le risposte al secondo quesito -calcolo in base alla “tariffa per uso non domestico con impegno annuo di 22.000 mc” (rispetto al limite applicato di 12.000 mc)- attraverso il quale il
C.T.U. era pervenuto al risultato di € 488.369,91 (e non di € 577.425,05, importo, invece, fatturato da , sussistendo, al più un debito, in capo alla , di € 39.101,81. CP_1 Parte_1
***
L'appello, formulato ai limiti della sua ammissibilità, poiché le censure tendono, nel loro complesso, a reiterare posizioni e tesi già assunte nel primo grado senza sviluppare una effettiva critica ai dettagliati motivi che fondano il rigetto delle domande, non può trovare accoglimento.
Occorre muovere dall'indiscutibile dato di fatto, per cui, non sussistendo alcun corrispondente obbligo in capo al non può la dolersi -tanto più nei Controparte_3 Parte_1
confronti del gestore- della mancata presa in carico da parte del suddetto ente, dell'impianto fognario della lottizzazione, rimasto, pertanto, di sua proprietà.
Ciò posto va subito osservato che la prima censura è agevolmente superata dagli argomenti svolti nella sentenza di primo grado sul punto: il principio di uguaglianza nel regime di monopolio legale,
cui può essere assimilata la situazione del concessionario di pubblici beni o servizi, con esclusione della concorrenza per ragioni di interesse generale, è rispettato attraverso la individuazione di fasce di utenza aventi le medesime caratteristiche ed esigenze, rispetto alle quali è garantito identico trattamento così da potersi considerare rispettato l'obbligo per il contraente monopolista di applicare uniformemente le condizioni generali di utenza stabilite nel rispetto dell'obbligo previsto
Pagina 17 dall'art. 2597 cod. civ. cui è tenuto. In linea con quanto chiarito dal primo giudice, invece, non trovano applicazione, come è logico che sia, le norme dettate onde “evitare ingiustificati svantaggi
nella concorrenza, sul presupposto che un'impresa abbia una posizione dominante all'interno del
mercato, e non una posizione di monopolio legale, nel qual caso, ai sensi dell'art. 8, comma 2, la
disciplina sulla concorrenza non può trovare applicazione”. Va poi evidenziato come nessuna specifica posizione ha assunto l'appellante circa il rilievo operato dal primo giudice per cui non sia applicabile, al rapporto di cui trattasi, la convenzione del 22/02/2012 tra l'Autorità d'Ambito e in ragione dell'anteriorità del contratto inter partes, risalente all'anno 2010, rispetto alla CP_1
convenzione medesima, peraltro non avente neppure carattere normativo, di cui non può pretendersi l'operatività retroattiva.
Gli ulteriori motivi di gravame sono sostanzialmente volti a confutare la ricorrenza, in concreto, dei presupposti per l'inquadramento della SI FU EI nella fascia di utenza individuata nel contratto inter partes, con le conseguenziali tariffe applicate, asseritamente imposta unilateralmente ed arbitrariamente dal gestore del servizio idrico.
Anche tali censure non superano gli specifici e puntuali argomenti posti a fondamento della decisione impugnata.
Non può, anzitutto, assimilarsi la società lottizzante, una società a responsabilità limitata, peraltro ormai in liquidazione, ad un condominio, per il fatto che la stessa sia proprietaria dell'impianto idrico e fognario fino al serbatoio di accumulo che riceve l'acqua dalla condotta pubblica (come ben chiarito dalla sentenza impugnata il contatore si trova a monte del serbatoio, nel punto di confine tra la condotta pubblica e quella privata) e che si occupi di distribuirla, conseguentemente, all'interno della lottizzazione stessa.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, poi, non è affatto indicativa della correttezza della tesi propugnata la circostanza per cui “… la stessa fin dalla sottoscrizione del CP_1
contratto, aveva annotato (in calce allo stesso) la necessità di rivedere la tipologia contrattuale
(che, evidentemente, avrebbe dovuto avere natura meramente provvisoria…”: è infatti evidente che
Pagina 18 il contratto stipulato fosse caratterizzato dalla provvisorietà, nell' attesa che si superassero gli ostacoli presenti al momento della sua stipulazione, segnatamente il carattere privato dell'impianto e la sua proprietà in capo alla società lottizzante ( e quindi che la relativa proprietà passasse in mano pubblica ed eventualmente si costituisse un condominio). Allo stato tali ostacoli non risultano superati non essendo stati trasferiti al comune di Cabras tutti gli impianti idrici e fognari
unitamente alle vie d'accesso fino ai singoli lotti di proprietà esclusiva, come correttamente rilevato dal primo giudicante.
Né è superfluo richiamare il rilievo svolto dall'appellata secondo cui : “… Conferendo l'acqua al
confine attraverso un unico contatore ed avendo un rapporto contrattuale solo con la società
odierna appellante, non è in alcun modo in grado di conoscere e di misurare il consumo CP_1
di acqua di ognuno dei circa 350 edifici. In ipotesi, non potrebbe nemmeno escludersi che il 99%
della risorsa idrica sia consumata da un unico immobile o, ancor prima, che essa venga utilizzata
in tale misura per attività comuni del villaggio o venga persa per perdite delle tubazioni. Pertanto,
anche laddove si fosse, per assurdo, ritenuta utilizzabile nel caso di specie la tariffa domestica,
questa non avrebbe potuto che essere applicata al consumo globale dell'unica utenza esistente,
quella della società ,…”. Parte_1
Con riguardo all'ulteriore doglianza sub 2, pur dovendosi precisare che la questione circa la vantaggiosità effettiva della tariffa per uso domestico (non residenti) nel caso di specie non è
dirimente, poiché non sussistono i presupposti per l'applicazione di tale tariffa, si condivide il ragionamento dell'appellata secondo cui, ove anche controparte giungesse a voler far attribuire ad
ogni proprietario la qualifica di utente, con conseguente applicazione per ciascuno di essi delle
diverse soglie di consumo, dovrebbe allora applicarsi a ognuno dei 350 utenti anche la “quota
fissa annua di accesso al servizio” (cfr. apposita voce nelle tariffe depositate in I grado), finendo così per realizzare costi addirittura superiori, come da dettagliati conteggi riportati in comparsa.
L'appellata ha approfondito i termini del metodo di calcolo adottato dal C.T.U. (la cui relazione non
è stata, appunto, presa in considerazione dal primo giudice), evidenziando l'errore in cui questi
Pagina 19 sarebbe incorso, consistito nell'aver spalmato i consumi tra i 353 “alloggi” asseritamente presenti nel villaggio e finendo così per applicare all'unico utente , Parte_1
come detto non assimilabile ad un condominio- la tariffa minima esistente, ovvero quella relativa ai consumi compresi tra 0 e 140 mc, in relazione all'intero volume annualmente consumato. Ancor
meno, allo stato, potrebbe applicarsi ai singoli proprietari (possibilità peraltro subordinata all'installazione di contatori autonomi per ciascun fruitore, non appena la rete idrica diverrà
pubblica, previa sua acquisizione da parte del o alla società titolare Controparte_3
dell'impianto, la tariffa domestico-residenti. Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, non risulta affatto dimostrato attraverso il citato all. 17 che la maggior parte degli utenti siano residenti all'interno della lottizzazione. L'allegato, difatti, contiene, complessivamente, 7 tra certificati e autocertificazioni di residenza (per lo più risalenti all'anno 2017), numero assolutamente risibile che conferma la destinazione di abitazione non principale delle singole proprietà. In proposito richiama copiosa giurisprudenza del distretto (esemplificativamente si riporta la sent. n. CP_1
195/2020 della Corte d'Appello di Cagliari, Sezione Distaccata di Sassari, pubblicata il 19.06.2020:
“Quanto all'applicazione della tariffa agevolata residenti è dirimente rilevare che gli attori
avevano omesso di indicare e provare le condizioni soggettive che consentivano di ottenerne
l'applicazione; in particolare il Condominio neppure produceva la autocertificazione di cui all'art.
1 dell'Allegato B del Regolamento SII completa dei dati richiesti, contenente i nominativi dei
singoli condomini presenti alla data del 1 gennaio 2006 e indicazioni circa il possesso della
residenza anagrafica nell'immobile per il quale chiede il servizio, la consistenza del nucleo
familiare e, anno per anno, le eventuali e successive variazioni al nucleo familiare, sicché deve
concludersi per l'inapplicabilità di tale tariffa per assenza di prova delle condizioni soggettive,
restando superflua una pronuncia in rito sulla eccepita novità della questione.”) ad ulteriore conferma della correttezza dei propri argomenti difensivi.
Pagina 20 Con la quinta censura l'appellante ha anche lamentato l'erroneo, mancato accoglimento della subordinata concernente il mancato innalzamento da parte di del quantitativo annuo CP_1
impegnato.
Anche in tal caso l'appellante non si è confrontata con le ragioni dettagliatamente esposte dal primo giudicante a fondamento della decisione, laddove, in particolare, ha spiegato come non fosse stato possibile passare alla fascia superiore di impegno non essendo stato integrato per intero il deposito cauzionale, non essendo mai stata versata finora, inspiegabilmente la modesta differenza riscontrata, aspetto che desta qualche perplessità anche in questa sede, considerato il gravame proposto sul punto, laddove l'ostacolo sarebbe agevolmente superabile con un onere a carico della società del tutto trascurabile.
Tutto quanto esposto, deve da ultimo evidenziarsi come la tariffa applicata non risulti dunque frutto di un'imposizione unilaterale del gestore, contrariamente a quanto diffusamente sostenuto nell'atto di appello. Tale tariffa, prescelta con un segno a penna apposto sulla relativa casella del modulo dal contraente (uso non domestico con impegno annuale entro 12.000 mc), è, piuttosto, conseguente alla ricorrenza di una serie di presupposti ed alla assenza di altri al momento della stipulazione, così
da doversi ricondurre l'utenza ad una specifica categoria tra quelle tipizzate. Individuazione,
questa, transitoria nell'attesa del superamento degli ostacoli che precludevano l'inquadramento entro una tipologia differente.
Segue il rigetto dell'appello.
Le spese processuali del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, ex art. 91 c.p.c.
(scaglione entro euro 52.000,00 analogamente al primo grado, parametro medio, esclusa fase di trattazione/istruttoria non tenutasi), vanno poste a carico della società appellante, in ragione della sua soccombenza.
Ricorrono altresì le condizioni per l'applicazione dell'art. 13, comma l quater del D.P.R. n. 115/2002
in capo all'appellante.
P.Q.M.
Pagina 21 La Corte, definitivamente decidendo, rigetta l'appello proposto avverso la sentenza n. 578/2021 del tribunale di Oristano;
condanna l'appellante in persona del legale rappresentante, alla rifusione in favore di CP_1
delle spese processuali del presente grado che liquida in € 6.946,00 per compensi, oltre spese forfettarie, spese esenti e accessori di legge;
dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma dell'art. 13, commi 1 bis e 1 quater, DPR n. 115/2002 come mod. dalla L.228/12.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 23 febbraio 2025
Il Presidente
Dott.ssa Maria Teresa Spanu
Il Consigliere Estensore
Dott. ssa Grazia M. Bagella
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