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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 21/05/2025, n. 1368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1368 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2303/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SESTA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2303/2025 tra
- VIA DEL MARE 37 ARENZANO Parte_1
ATTORE/I
e
CP_1
CONVENUTO/I
Oggi 21 maggio 2025, alle ore 10,00, innanzi al dott. Chiara Russo, sono comparsi:
Per - VIA DEL MARE 37 ARENZANO l'avv. GAZZO ALESSIA. Parte_1
Per l'avv. DELLA VALLE ALESSANDRO, oggi sostituito dal dottore patrocinatore CP_1
e dall'avv. FAMOSO MATTIA Controparte_2
L' avv. GAZZO insiste nella domanda.
I procuratori di ripropongono l'istanza di chiamata di terzo e insistono nella comparsa di CP_1 costituzione.
Il Giudice
Datone atto, all'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., dandone lettura ad aula vuota e con allegazione a verbale.
Il Giudice dott. Chiara Russo
Minuta redatta dal MOT Nicolò Melis
pagina 1 di 7 N. R.G. 2303/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SESTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Chiara Russo ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2303/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ALESSIA GAZZO Parte_2 P.IVA_1
ATTORE
contro
C.F. e P. IVA , con il patrocinio dell'avv. CP_1 P.IVA_2 P.IVA_3
ALESSANDRO DELLA VALLE
CONVENUTO CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale del 21/5/2025.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. il conveniva in giudizio Parte_2 chiedendo la condanna della resistente alla restituzione e/o rimborso della somma di € CP_1
19.203,05 oltre IVA versata, in virtù del contratto di somministrazione in essere tra le medesime parti,
a titolo di corrispettivo per il servizio di depurazione delle acque reflue. In secondo luogo, il ricorrente chiedeva la condanna al pagamento di un importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio, nonché al pagamento di una somma equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo alle spese di giustizia.
Il ricorrente rilevava che, in virtù di un contratto di somministrazione, si era impegnato a corrispondere a un corrispettivo a fronte di una serie di servizi inerenti non solo l'erogazione dell'acqua CP_1 potabile, ma anche la fognatura e la depurazione delle acque reflue. Il ricorrente individuava quale legittimato passivo della domanda, in quanto titolare del CP_1 contratto di utenza, cioè il soggetto a cui veniva versato il corrispettivo, anche se l'attività di depurazione era stata svolta da un altro soggetto operativo.
Il ricorrente evidenziava la sinallagmaticità del rapporto obbligatorio e la natura di corrispettivo contrattuale della somma erogata per l'attività di depurazione, in ossequio alla pronuncia della Consulta n. 335/2008, con il conseguente onere della prova in capo al resistente circa l'esistenza di un impianto di depurazione funzionante quale presupposto per la legittimità della richiesta delle relative somme all'utente. Rilevava l'inadempimento della controparte nella prestazione del servizio in questione, valorizzando le risultanze dei dati Arpal, che evidenziavano l'inadeguatezza e l'irregolarità dell'impianto di depurazione, nonchè la violazione dei parametri qualitativi del trattamento delle acque reflue previsti pagina 2 di 7 dall'All.5 della parte terza del testo unico D.lgs. 152/2006, oltre che dalla legge Regionale Liguria n.29/2007. Il ricorrente rilevava altresì la violazione dell'art. 2 della Direttiva Comunitaria n.91/271 per la mancanza di conformità del sistema di smaltimento delle acque reflue agli obiettivi di qualità previsti.
Aggiungeva che la procedura di infrazione comunitaria 2017/2181, avviata nei confronti dello Stato italiano per la violazione degli art.4-10-15 della citata Direttiva, si riferiva anche all'impianto de quo.
Infine, rimarcando la mancata adesione di al procedimento di mediazione obbligatoria CP_1 senza giustificato motivo, il ricorrente chiedeva la condanna al pagamento di un importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio, nonché al pagamento di una somma equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo alle spese di giustizia.
Si costituiva in giudizio , la quale chiedeva: di essere autorizzata a chiamare in CP_1 manleva e, a tal fine, il differimento dell'udienza di prima comparizione;
di accogliere la CP_3 domanda avanzata da parte ricorrente, dichiarandosi disponibile a rimborsare, in via conciliativa e previa verifica dei conteggi, con relativi conguagli, le somme versate a titolo di depurazione per le bollette;
di compensare le spese di lite ovvero, in subordine, di essere condannata alla rifusione delle spese in favore di parte ricorrente nei minimi di legge ed in considerazione della sola fase introduttiva del giudizio;
di condannare la terza chiamata a garantire da ogni eventuale CP_3 CP_1 condanna e/o conseguenza patrimoniale sfavorevole derivante dal presente giudizio e/o risarcire da qualsivoglia conseguente esborso. CP_1
A sostegno dell'istanza di chiamata in manleva del terzo la resistente affermava che il gestore dei servizi di depurazione e fognatura resi all'utenza era un altro soggetto, vale a dire In questa CP_3 prospettiva, era un mero riscossore delle somme versate dall'utenza, che andava poi a CP_1 versare ad CP_3
Nel merito la resistente riconosceva che il servizio di depurazione non era appropriato, ossia rispondente agli standard di qualità previsti dal TUA e, in conseguenza di ciò, la tariffa doveva essere restituita. Sul punto si era infatti espressa la Corte di Cassazione con ordinanza n. 20361/2023
(confermata da pronunce successive), con la quale aveva statuito che, qualora tali standard non siano raggiunti, il servizio – pur esistendo ed essendo attivo un impianto di depurazione erogante un trattamento primario – deve considerarsi come non reso e, pertanto, non è possibile applicare per gli utenti coinvolti alcuna tariffa di depurazione, di talché devono considerarsi esclusi dall'applicazione della quota di tariffa di depurazione anche gli utenti serviti da un depuratore non rispettoso degli standard previsti. si dichiarava disponibile a rimborsare l'importo pagato relativamente alla quota di CP_1 depurazione, previo scomputo dei conguagli riportati nelle relative bollette.
Quanto alla richiesta avversaria di condanna al pagamento di un importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio ex art. 12 bis D.lgs. 28/2010 e al pagamento di una somma equitativamente determinata, la resistente giustificava la sua mancata adesione al procedimento di mediazione osservando come la richiesta avversaria era stata proposta prima di essere messa nelle condizioni di svolgere le proprie difese e di dichiarare la propria disponibilità a rimborsare gli importi dovuti a titolo di quote di depurazione.
Sottolineava, altresì, la necessità di una valutazione complessiva della controversia che tenesse conto anche dell'esito finale;
infine, poneva l'accento sulle circostanze che le avevano impedito di aderire tempestivamente alla procedura di mediazione instaurata dal ricorrente, soprattutto per la Parte_2 necessità di verificare la cifra effettivamente dovuta al netto dei conguagli versati. All'udienza del 21/5/25 il ricorrente insisteva nella domanda e la resistente insisteva per l'accoglimento dell'istanza di chiamata di terzo nonché nelle difese svolte in comparsa di costituzione;
il Tribunale tratteneva la causa in decisione. Tanto premesso, si osserva quanto segue.
pagina 3 di 7 a) Sul rigetto dell'istanza di chiamata del terzo. Preliminarmente deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per rigettare l'istanza di chiamata del terzo formulata da parte resistente per le ragioni di cui all'ordinanza del 8/5/2025, le cui motivazioni devono intendersi qui integralmente richiamate.
b) Sulla fondatezza della domanda avanzata dal Parte_2
Nel merito si rileva come la Suprema Corte abbia confermato in toto l'impianto motivazionale dell'intero contenzioso seriale, che ha visto, oltra a procedimenti in primo grado ordinari e sommari di cognizione, anche decisioni del Tribunale di Genova in sede di appello avverso le sentenze del Giudice di Pace competente (v. ordinanze Corte di Cassazione n. 2352/2023, 25258/2023, 25259/2023,
25260/23, 25262/2023, 25262/23). Seppur non oggetto di specifica contestazione da parte di nell'odierno giudizio appare CP_1 doveroso dare atto dei principi di diritto enunciati dalla Corte di cassazione in materia. L'art. 105, comma 3, d.lgs. n.152/2006, in materia di “scarichi in acque superficiali”, stabilisce che
“Le acque reflue urbane devono essere sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente in conformità con le indicazioni dell'All.5 alla parte terza del presente decreto.” La disposizione in commento contiene la prescrizione, in via alternativa, di due trattamenti distinti:
1) un trattamento secondario (nella specie un trattamento biologico con sedimentazione secondaria - art. 74 cit., lett. mm, prima parte);
2) un trattamento equivalente in conformità con le indicazioni dell'All.5 alla parte terza. Il richiamo alle prescrizioni di cui all'All.5 deve essere riferito al solo trattamento equivalente di cui al n. 2) perché la definizione di “trattamento secondario” è già di per sé esaustiva e non necessita di alcuna integrazione in base ad altre disposizioni. Secondo la norma, per aversi un trattamento secondario basta che sia assicurato un trattamento biologico con sedimentazione secondaria, cioè necessariamente ulteriore rispetto a quella attuata con trattamento primario (che, come sopra visto, è di tipo meccanico). Il trattamento alternativo è, invece, previsto quale alternativa al trattamento secondario e regolato dal complesso sistema di richiami, introdotto dall' All.5.
Il combinato disposto degli artt. 74 e 105 del decreto citato afferma, dunque, in via immediata, l'obbligo di dotare gli impianti di un sistema di trattamento biologico con sedimentazione secondaria. E ciò nell'ottica di assicurare un trattamento a ciclo completo minimale, che potrà poi essere ulteriormente disciplinato secondo le indicazioni del citato Allegato.
La mancanza di provvedimenti integrativi però non esclude la diretta applicabilità (e cogenza) del trattamento secondario, già compiutamente definitivo. Qualora, poi, risultino adottati i provvedimenti integrativi richiamati dall'All.5, sarà possibile, in via alternativa, dotare l'impianto di un diverso sistema di trattamento che rispetti le prescrizioni tecniche specificate nei provvedimenti integrativi, che - si ritiene - potranno essere ulteriori rispetto a quanto già indicato per il trattamento secondario di tipo biologico e, quindi, non corrispondente a quello primario.
Non può però affermarsi che, in mancanza di programmi di intervento integrativi, il titolare del servizio idrico sia dispensato dal fornire un sistema di depurazione biologica con sedimentazione secondaria.
Tale conclusione non muta qualora la ricostruzione del sistema normativo venga svolta riferendosi all'art. 2 decreto ambiente del 30/9/2009 (Criteri e dei parametri per la restituzione agli utenti della quota di tariffa non dovuta riferita al servizio di depurazione), in base al quale “l'impianto di depurazione e l'insieme delle strutture finalizzate unicamente al trattamento ed allo smaltimento delle acque reflue urbane e di fanghi di risulta mediante idonei processi tecnologici.” Non vi è dubbio che l'impianto idrico di Arenzano non risponda, almeno per quanto riguarda il trattamento secondario, ai criteri e alle prescrizioni di cui al richiamato art.105; è stata confermata l'inapplicabilità della tariffa d'ambito per escludere il principio di corrispettività tra pagamento degli pagina 4 di 7 oneri di urbanizzazione e completezza della depurazione;
è stata confermata la mancanza di prova nelle cause dell'odierno contenzioso seriale del rispetto degli obblighi di progettazione e di trattamento secondario;
è stata, altresì, confermata l'applicazione alla fattispecie del termine di prescrizione decennale.
Inoltre, la stessa resistente ha riconosciuto che il servizio di depurazione prestato, per cui il ricorrente Contr ha corrisposto gli importi richiesti, non è rispondente agli standard di qualità previsti dal e che, in conseguenza di ciò, la tariffa deve essere restituita, ciò in ossequio – anche – all'orientamento unanime della giurisprudenza di legittimità, in base al quale qualora gli standard di depurazione normativamente prescritti non siano raggiunti, il servizio deve considerarsi come non reso e, pertanto, l'eventuale applicazione delle tariffe di depurazione risulta illegittima (ex multis Cass. ord. n. 20361/2023).
La resistente ha chiesto, quindi, di accogliere la domanda del ricorrente dichiarandosi disponibile a rimborsare l'importo pagato relativamente alla quota di depurazione, di cui alle bollette dalla stessa prodotte, con riserva espletare l'attività di verifica degli importi dovuti ai sensi dell'art. 7, comma 1, del d.m. 30/9/2009 cit. In tal senso, va considerato innanzitutto che la resistente ha subordinato l'adesione alla domanda proposta dalla ricorrente alla predisposizione e verifica di conteggi e dunque essa appare condizionata ed equivale a mancata adesione. In secondo luogo, devesi osservare che l'art. 7 citato dalla resistente, il quale regolamenta la procedura delle restrizioni delle somme versate dagli utenti in caso di impianti di depurazione non esistenti o inattivi, deve essere letto alla luce della pronuncia della Corte Costituzionale n. 335/2008, nell'ambito della quale è stata dichiarata l' “illegittimità costituzionale dell'art. 155, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo n. 152 del 2006, nella parte in cui prevede che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è dovuta dagli utenti anche nel caso in cui manchino impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi.” Tale disposizione si riferisce, quindi, allo specifico caso in cui l'impianto di depurazione manchi completamente o sia inattivo, intendendosi per “impianto inattivo” l'impianto “la cui costruzione è stata completata e non siano ancora stati avviati o il cui funzionamento sia stato interrotto, salvo che per esigenze di manutenzione ordinaria e straordinaria preordinate al ritorno alle condizioni di regime” (art. 2 d.m. del 30/9/2009 cit.). Nel caso di specie l'impianto di depurazione esiste ed attivo, ma l'attività di depurazione è solo primaria e non secondaria perché non rispetta i parametri sopra menzionati. Ciò che l'utente, ora ricorrente, domanda è la parte di prestazione effettuata o, meglio, versata, per un servizio – per stessa ammissione di parte resistente - non reso, in applicazione delle norme sulla ripetizione dell'indebito. Per tali ragioni, il menzionato art. 7 d.m. 30/9/2009 cit. risulta essere inconferente e, in quanto tale, non applicabile al caso di specie.
Disattesa questa circostanza, la domanda del ricorrente deve essere, quindi, accolta con condanna del resistente alla restituzione, in favore di parte ricorrente, dell'importo richiesto pari ad € € 19.203,05 oltre IVA, già versate dalla ricorrente a titolo di corrispettivo per il servizio di depurazione delle acque reflue oggetto del contratto di somministrazione stipulato tra le stesse, oltre interessi nella misura legale dalla domanda al saldo.
c)Sulle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano secondo i minimi dello scaglione di riferimento, attesa l'esigua attività processuale svolta, e dunque nella misura che segue:
- Fase di studio della controversia: € 460,00
- Fase introduttiva del giudizio: € 389,00
- Fase istruttoria: € 840,00
- Fase decisionale: € 851,00
pagina 5 di 7 Compenso tabellare: € 2.540,00
d)Sulla condanna al pagamento del doppio del contributo unificato.
Parte ricorrente ha chiesto la condanna della parte resistente al pagamento del doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio ex art. 12 bis D. Lgs 28//2010 per la mancata partecipazione al giudizio senza giustificato motivo. Parte resistente ha chiesto la reiezione della domanda rappresentando di non essere stata messa nelle CP_ condizioni di aderire ad un'eventuale proposta conciliativa, dovendo relazionarsi con ed effettuare previamente i conteggi del dovuto al netto dei conguagli effettuati.
La domanda è fondata e va accolta. L'attuale art. 12 – bis, D.lgs 28/2010 prevede che “
1. Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al primo incontro del procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile.
2. Quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità, il giudice condanna la parte costituita che non ha partecipato al primo incontro senza giustificato motivo al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio. (…)”. Orbene, nel caso di specie sussistono i presupposti per l'applicazione della norma, dal momento che si tratta di un'ipotesi di mediazione obbligatoria (contratto di somministrazione) e dal verbale di mediazione prodotto (doc. n. 7 parte ricorrente) risulta che la resistente non ha partecipato alla procedura e non ha addotto alcun motivo di tale mancata partecipazione. CP_ Le ragioni qui fatte valere dalla resistente (necessità di operare riconteggi e di rapportarsi con al fine di aderire o proporre un'eventuale conciliazione) avrebbero ben potuto essere rappresentate in sede di mediazione da CP_1
La resistente va dunque condannata al pagamento del doppio del contributo unificato dovuto per il presente giudizio in favore del bilancio dello stato. Ai sensi del IV comma della norma richiamata, inoltre, dispone la trasmissione di copia del presente provvedimento nei confronti di una delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al pubblico ministero presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti, e nei confronti di uno dei soggetti vigilati all'autorità di vigilanza competente.
P.Q.M.
Visti gli art. 281 sexies, terdecies c.p.c. il Tribunale di Genova così provvede:
1. In accoglimento della domanda proposta dal in persona dell'amministratore Parte_2 pro tempore, condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, alla CP_1 restituzione degli importi corrisposti a titolo di depurazione acque e pari ad € 19.203,05 oltre IVA e interessi legali dalla data della domanda;
2. Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere al CP_1
in persona dell'amministratore pro tempore, le spese di lite che liquida in € Parte_2
2.540,00, oltre 15% spese generali, IVA e CPA.
3. Condanna al pagamento del doppio del contributo unificato dovuto per il presente CP_1 giudizio in favore del bilancio dello stato.
pagina 6 di 7 4. Dispone la trasmissione di copia del presente provvedimento nei confronti di una delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al pubblico ministero presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti, e nei confronti di uno dei soggetti vigilati all'autorità di vigilanza competente”.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c. c.p.c.
Genova, 21 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Chiara Russo
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SESTA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2303/2025 tra
- VIA DEL MARE 37 ARENZANO Parte_1
ATTORE/I
e
CP_1
CONVENUTO/I
Oggi 21 maggio 2025, alle ore 10,00, innanzi al dott. Chiara Russo, sono comparsi:
Per - VIA DEL MARE 37 ARENZANO l'avv. GAZZO ALESSIA. Parte_1
Per l'avv. DELLA VALLE ALESSANDRO, oggi sostituito dal dottore patrocinatore CP_1
e dall'avv. FAMOSO MATTIA Controparte_2
L' avv. GAZZO insiste nella domanda.
I procuratori di ripropongono l'istanza di chiamata di terzo e insistono nella comparsa di CP_1 costituzione.
Il Giudice
Datone atto, all'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., dandone lettura ad aula vuota e con allegazione a verbale.
Il Giudice dott. Chiara Russo
Minuta redatta dal MOT Nicolò Melis
pagina 1 di 7 N. R.G. 2303/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SESTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Chiara Russo ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2303/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ALESSIA GAZZO Parte_2 P.IVA_1
ATTORE
contro
C.F. e P. IVA , con il patrocinio dell'avv. CP_1 P.IVA_2 P.IVA_3
ALESSANDRO DELLA VALLE
CONVENUTO CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale del 21/5/2025.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. il conveniva in giudizio Parte_2 chiedendo la condanna della resistente alla restituzione e/o rimborso della somma di € CP_1
19.203,05 oltre IVA versata, in virtù del contratto di somministrazione in essere tra le medesime parti,
a titolo di corrispettivo per il servizio di depurazione delle acque reflue. In secondo luogo, il ricorrente chiedeva la condanna al pagamento di un importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio, nonché al pagamento di una somma equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo alle spese di giustizia.
Il ricorrente rilevava che, in virtù di un contratto di somministrazione, si era impegnato a corrispondere a un corrispettivo a fronte di una serie di servizi inerenti non solo l'erogazione dell'acqua CP_1 potabile, ma anche la fognatura e la depurazione delle acque reflue. Il ricorrente individuava quale legittimato passivo della domanda, in quanto titolare del CP_1 contratto di utenza, cioè il soggetto a cui veniva versato il corrispettivo, anche se l'attività di depurazione era stata svolta da un altro soggetto operativo.
Il ricorrente evidenziava la sinallagmaticità del rapporto obbligatorio e la natura di corrispettivo contrattuale della somma erogata per l'attività di depurazione, in ossequio alla pronuncia della Consulta n. 335/2008, con il conseguente onere della prova in capo al resistente circa l'esistenza di un impianto di depurazione funzionante quale presupposto per la legittimità della richiesta delle relative somme all'utente. Rilevava l'inadempimento della controparte nella prestazione del servizio in questione, valorizzando le risultanze dei dati Arpal, che evidenziavano l'inadeguatezza e l'irregolarità dell'impianto di depurazione, nonchè la violazione dei parametri qualitativi del trattamento delle acque reflue previsti pagina 2 di 7 dall'All.5 della parte terza del testo unico D.lgs. 152/2006, oltre che dalla legge Regionale Liguria n.29/2007. Il ricorrente rilevava altresì la violazione dell'art. 2 della Direttiva Comunitaria n.91/271 per la mancanza di conformità del sistema di smaltimento delle acque reflue agli obiettivi di qualità previsti.
Aggiungeva che la procedura di infrazione comunitaria 2017/2181, avviata nei confronti dello Stato italiano per la violazione degli art.4-10-15 della citata Direttiva, si riferiva anche all'impianto de quo.
Infine, rimarcando la mancata adesione di al procedimento di mediazione obbligatoria CP_1 senza giustificato motivo, il ricorrente chiedeva la condanna al pagamento di un importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio, nonché al pagamento di una somma equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo alle spese di giustizia.
Si costituiva in giudizio , la quale chiedeva: di essere autorizzata a chiamare in CP_1 manleva e, a tal fine, il differimento dell'udienza di prima comparizione;
di accogliere la CP_3 domanda avanzata da parte ricorrente, dichiarandosi disponibile a rimborsare, in via conciliativa e previa verifica dei conteggi, con relativi conguagli, le somme versate a titolo di depurazione per le bollette;
di compensare le spese di lite ovvero, in subordine, di essere condannata alla rifusione delle spese in favore di parte ricorrente nei minimi di legge ed in considerazione della sola fase introduttiva del giudizio;
di condannare la terza chiamata a garantire da ogni eventuale CP_3 CP_1 condanna e/o conseguenza patrimoniale sfavorevole derivante dal presente giudizio e/o risarcire da qualsivoglia conseguente esborso. CP_1
A sostegno dell'istanza di chiamata in manleva del terzo la resistente affermava che il gestore dei servizi di depurazione e fognatura resi all'utenza era un altro soggetto, vale a dire In questa CP_3 prospettiva, era un mero riscossore delle somme versate dall'utenza, che andava poi a CP_1 versare ad CP_3
Nel merito la resistente riconosceva che il servizio di depurazione non era appropriato, ossia rispondente agli standard di qualità previsti dal TUA e, in conseguenza di ciò, la tariffa doveva essere restituita. Sul punto si era infatti espressa la Corte di Cassazione con ordinanza n. 20361/2023
(confermata da pronunce successive), con la quale aveva statuito che, qualora tali standard non siano raggiunti, il servizio – pur esistendo ed essendo attivo un impianto di depurazione erogante un trattamento primario – deve considerarsi come non reso e, pertanto, non è possibile applicare per gli utenti coinvolti alcuna tariffa di depurazione, di talché devono considerarsi esclusi dall'applicazione della quota di tariffa di depurazione anche gli utenti serviti da un depuratore non rispettoso degli standard previsti. si dichiarava disponibile a rimborsare l'importo pagato relativamente alla quota di CP_1 depurazione, previo scomputo dei conguagli riportati nelle relative bollette.
Quanto alla richiesta avversaria di condanna al pagamento di un importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio ex art. 12 bis D.lgs. 28/2010 e al pagamento di una somma equitativamente determinata, la resistente giustificava la sua mancata adesione al procedimento di mediazione osservando come la richiesta avversaria era stata proposta prima di essere messa nelle condizioni di svolgere le proprie difese e di dichiarare la propria disponibilità a rimborsare gli importi dovuti a titolo di quote di depurazione.
Sottolineava, altresì, la necessità di una valutazione complessiva della controversia che tenesse conto anche dell'esito finale;
infine, poneva l'accento sulle circostanze che le avevano impedito di aderire tempestivamente alla procedura di mediazione instaurata dal ricorrente, soprattutto per la Parte_2 necessità di verificare la cifra effettivamente dovuta al netto dei conguagli versati. All'udienza del 21/5/25 il ricorrente insisteva nella domanda e la resistente insisteva per l'accoglimento dell'istanza di chiamata di terzo nonché nelle difese svolte in comparsa di costituzione;
il Tribunale tratteneva la causa in decisione. Tanto premesso, si osserva quanto segue.
pagina 3 di 7 a) Sul rigetto dell'istanza di chiamata del terzo. Preliminarmente deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per rigettare l'istanza di chiamata del terzo formulata da parte resistente per le ragioni di cui all'ordinanza del 8/5/2025, le cui motivazioni devono intendersi qui integralmente richiamate.
b) Sulla fondatezza della domanda avanzata dal Parte_2
Nel merito si rileva come la Suprema Corte abbia confermato in toto l'impianto motivazionale dell'intero contenzioso seriale, che ha visto, oltra a procedimenti in primo grado ordinari e sommari di cognizione, anche decisioni del Tribunale di Genova in sede di appello avverso le sentenze del Giudice di Pace competente (v. ordinanze Corte di Cassazione n. 2352/2023, 25258/2023, 25259/2023,
25260/23, 25262/2023, 25262/23). Seppur non oggetto di specifica contestazione da parte di nell'odierno giudizio appare CP_1 doveroso dare atto dei principi di diritto enunciati dalla Corte di cassazione in materia. L'art. 105, comma 3, d.lgs. n.152/2006, in materia di “scarichi in acque superficiali”, stabilisce che
“Le acque reflue urbane devono essere sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente in conformità con le indicazioni dell'All.5 alla parte terza del presente decreto.” La disposizione in commento contiene la prescrizione, in via alternativa, di due trattamenti distinti:
1) un trattamento secondario (nella specie un trattamento biologico con sedimentazione secondaria - art. 74 cit., lett. mm, prima parte);
2) un trattamento equivalente in conformità con le indicazioni dell'All.5 alla parte terza. Il richiamo alle prescrizioni di cui all'All.5 deve essere riferito al solo trattamento equivalente di cui al n. 2) perché la definizione di “trattamento secondario” è già di per sé esaustiva e non necessita di alcuna integrazione in base ad altre disposizioni. Secondo la norma, per aversi un trattamento secondario basta che sia assicurato un trattamento biologico con sedimentazione secondaria, cioè necessariamente ulteriore rispetto a quella attuata con trattamento primario (che, come sopra visto, è di tipo meccanico). Il trattamento alternativo è, invece, previsto quale alternativa al trattamento secondario e regolato dal complesso sistema di richiami, introdotto dall' All.5.
Il combinato disposto degli artt. 74 e 105 del decreto citato afferma, dunque, in via immediata, l'obbligo di dotare gli impianti di un sistema di trattamento biologico con sedimentazione secondaria. E ciò nell'ottica di assicurare un trattamento a ciclo completo minimale, che potrà poi essere ulteriormente disciplinato secondo le indicazioni del citato Allegato.
La mancanza di provvedimenti integrativi però non esclude la diretta applicabilità (e cogenza) del trattamento secondario, già compiutamente definitivo. Qualora, poi, risultino adottati i provvedimenti integrativi richiamati dall'All.5, sarà possibile, in via alternativa, dotare l'impianto di un diverso sistema di trattamento che rispetti le prescrizioni tecniche specificate nei provvedimenti integrativi, che - si ritiene - potranno essere ulteriori rispetto a quanto già indicato per il trattamento secondario di tipo biologico e, quindi, non corrispondente a quello primario.
Non può però affermarsi che, in mancanza di programmi di intervento integrativi, il titolare del servizio idrico sia dispensato dal fornire un sistema di depurazione biologica con sedimentazione secondaria.
Tale conclusione non muta qualora la ricostruzione del sistema normativo venga svolta riferendosi all'art. 2 decreto ambiente del 30/9/2009 (Criteri e dei parametri per la restituzione agli utenti della quota di tariffa non dovuta riferita al servizio di depurazione), in base al quale “l'impianto di depurazione e l'insieme delle strutture finalizzate unicamente al trattamento ed allo smaltimento delle acque reflue urbane e di fanghi di risulta mediante idonei processi tecnologici.” Non vi è dubbio che l'impianto idrico di Arenzano non risponda, almeno per quanto riguarda il trattamento secondario, ai criteri e alle prescrizioni di cui al richiamato art.105; è stata confermata l'inapplicabilità della tariffa d'ambito per escludere il principio di corrispettività tra pagamento degli pagina 4 di 7 oneri di urbanizzazione e completezza della depurazione;
è stata confermata la mancanza di prova nelle cause dell'odierno contenzioso seriale del rispetto degli obblighi di progettazione e di trattamento secondario;
è stata, altresì, confermata l'applicazione alla fattispecie del termine di prescrizione decennale.
Inoltre, la stessa resistente ha riconosciuto che il servizio di depurazione prestato, per cui il ricorrente Contr ha corrisposto gli importi richiesti, non è rispondente agli standard di qualità previsti dal e che, in conseguenza di ciò, la tariffa deve essere restituita, ciò in ossequio – anche – all'orientamento unanime della giurisprudenza di legittimità, in base al quale qualora gli standard di depurazione normativamente prescritti non siano raggiunti, il servizio deve considerarsi come non reso e, pertanto, l'eventuale applicazione delle tariffe di depurazione risulta illegittima (ex multis Cass. ord. n. 20361/2023).
La resistente ha chiesto, quindi, di accogliere la domanda del ricorrente dichiarandosi disponibile a rimborsare l'importo pagato relativamente alla quota di depurazione, di cui alle bollette dalla stessa prodotte, con riserva espletare l'attività di verifica degli importi dovuti ai sensi dell'art. 7, comma 1, del d.m. 30/9/2009 cit. In tal senso, va considerato innanzitutto che la resistente ha subordinato l'adesione alla domanda proposta dalla ricorrente alla predisposizione e verifica di conteggi e dunque essa appare condizionata ed equivale a mancata adesione. In secondo luogo, devesi osservare che l'art. 7 citato dalla resistente, il quale regolamenta la procedura delle restrizioni delle somme versate dagli utenti in caso di impianti di depurazione non esistenti o inattivi, deve essere letto alla luce della pronuncia della Corte Costituzionale n. 335/2008, nell'ambito della quale è stata dichiarata l' “illegittimità costituzionale dell'art. 155, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo n. 152 del 2006, nella parte in cui prevede che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è dovuta dagli utenti anche nel caso in cui manchino impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi.” Tale disposizione si riferisce, quindi, allo specifico caso in cui l'impianto di depurazione manchi completamente o sia inattivo, intendendosi per “impianto inattivo” l'impianto “la cui costruzione è stata completata e non siano ancora stati avviati o il cui funzionamento sia stato interrotto, salvo che per esigenze di manutenzione ordinaria e straordinaria preordinate al ritorno alle condizioni di regime” (art. 2 d.m. del 30/9/2009 cit.). Nel caso di specie l'impianto di depurazione esiste ed attivo, ma l'attività di depurazione è solo primaria e non secondaria perché non rispetta i parametri sopra menzionati. Ciò che l'utente, ora ricorrente, domanda è la parte di prestazione effettuata o, meglio, versata, per un servizio – per stessa ammissione di parte resistente - non reso, in applicazione delle norme sulla ripetizione dell'indebito. Per tali ragioni, il menzionato art. 7 d.m. 30/9/2009 cit. risulta essere inconferente e, in quanto tale, non applicabile al caso di specie.
Disattesa questa circostanza, la domanda del ricorrente deve essere, quindi, accolta con condanna del resistente alla restituzione, in favore di parte ricorrente, dell'importo richiesto pari ad € € 19.203,05 oltre IVA, già versate dalla ricorrente a titolo di corrispettivo per il servizio di depurazione delle acque reflue oggetto del contratto di somministrazione stipulato tra le stesse, oltre interessi nella misura legale dalla domanda al saldo.
c)Sulle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano secondo i minimi dello scaglione di riferimento, attesa l'esigua attività processuale svolta, e dunque nella misura che segue:
- Fase di studio della controversia: € 460,00
- Fase introduttiva del giudizio: € 389,00
- Fase istruttoria: € 840,00
- Fase decisionale: € 851,00
pagina 5 di 7 Compenso tabellare: € 2.540,00
d)Sulla condanna al pagamento del doppio del contributo unificato.
Parte ricorrente ha chiesto la condanna della parte resistente al pagamento del doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio ex art. 12 bis D. Lgs 28//2010 per la mancata partecipazione al giudizio senza giustificato motivo. Parte resistente ha chiesto la reiezione della domanda rappresentando di non essere stata messa nelle CP_ condizioni di aderire ad un'eventuale proposta conciliativa, dovendo relazionarsi con ed effettuare previamente i conteggi del dovuto al netto dei conguagli effettuati.
La domanda è fondata e va accolta. L'attuale art. 12 – bis, D.lgs 28/2010 prevede che “
1. Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al primo incontro del procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile.
2. Quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità, il giudice condanna la parte costituita che non ha partecipato al primo incontro senza giustificato motivo al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio. (…)”. Orbene, nel caso di specie sussistono i presupposti per l'applicazione della norma, dal momento che si tratta di un'ipotesi di mediazione obbligatoria (contratto di somministrazione) e dal verbale di mediazione prodotto (doc. n. 7 parte ricorrente) risulta che la resistente non ha partecipato alla procedura e non ha addotto alcun motivo di tale mancata partecipazione. CP_ Le ragioni qui fatte valere dalla resistente (necessità di operare riconteggi e di rapportarsi con al fine di aderire o proporre un'eventuale conciliazione) avrebbero ben potuto essere rappresentate in sede di mediazione da CP_1
La resistente va dunque condannata al pagamento del doppio del contributo unificato dovuto per il presente giudizio in favore del bilancio dello stato. Ai sensi del IV comma della norma richiamata, inoltre, dispone la trasmissione di copia del presente provvedimento nei confronti di una delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al pubblico ministero presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti, e nei confronti di uno dei soggetti vigilati all'autorità di vigilanza competente.
P.Q.M.
Visti gli art. 281 sexies, terdecies c.p.c. il Tribunale di Genova così provvede:
1. In accoglimento della domanda proposta dal in persona dell'amministratore Parte_2 pro tempore, condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, alla CP_1 restituzione degli importi corrisposti a titolo di depurazione acque e pari ad € 19.203,05 oltre IVA e interessi legali dalla data della domanda;
2. Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere al CP_1
in persona dell'amministratore pro tempore, le spese di lite che liquida in € Parte_2
2.540,00, oltre 15% spese generali, IVA e CPA.
3. Condanna al pagamento del doppio del contributo unificato dovuto per il presente CP_1 giudizio in favore del bilancio dello stato.
pagina 6 di 7 4. Dispone la trasmissione di copia del presente provvedimento nei confronti di una delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al pubblico ministero presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti, e nei confronti di uno dei soggetti vigilati all'autorità di vigilanza competente”.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c. c.p.c.
Genova, 21 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Chiara Russo
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